CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 463/2011, proposto DA
, P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Demetrio Marra, CF. , CF. C.F._1 CP_1 C.F._2
, CF. , CF. , Parte_2 C.F._3 CP_2 C.F._4
CF. , in Controparte_3 C.F._5 Persona_1 C.F._6 forza di procura generale alle liti per Notaio di Roma del 23 dicembre Persona_2 2011, n. rep. 77778/19476 e con loro agli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliato nei propri uffici in via Possidonea, n. 22, in Reggio Calabria appellante CONTRO
CP_4 appellato non costituito FATTO e DIRITTO 1. L' interponeva appello avverso la sentenza emessa n. 2099/2010 emessa dal Pt_1 Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma. Non si costituiva . CP_4 Con ordinanza resa all'udienza del 17.05.2013 il procedimento è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellato. Il giudizio non è stato riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025, non venivano depositate note scritte.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. 2
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_4
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 463/2011, proposto DA
, P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Demetrio Marra, CF. , CF. C.F._1 CP_1 C.F._2
, CF. , CF. , Parte_2 C.F._3 CP_2 C.F._4
CF. , in Controparte_3 C.F._5 Persona_1 C.F._6 forza di procura generale alle liti per Notaio di Roma del 23 dicembre Persona_2 2011, n. rep. 77778/19476 e con loro agli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliato nei propri uffici in via Possidonea, n. 22, in Reggio Calabria appellante CONTRO
CP_4 appellato non costituito FATTO e DIRITTO 1. L' interponeva appello avverso la sentenza emessa n. 2099/2010 emessa dal Pt_1 Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma. Non si costituiva . CP_4 Con ordinanza resa all'udienza del 17.05.2013 il procedimento è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellato. Il giudizio non è stato riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025, non venivano depositate note scritte.
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. 2
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_4
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti