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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona dei signori magistrati: dott.ssa Anna BELLESI presidente dott. Nicola DI PLOTTI giudice dott. Vincenzo CARNÌ giudice relatore nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo generale 39753/2024, avente ad oggetto reclamo al collegio contro l'ordinanza del 26 luglio 2024 adottata nel proc. n. 23684/2024 r.g. dal
G.D. dott.ssa Valentina Boroni, proposto
DA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, e da rappresentati e difesi dall'avv. Milena Assirelli Parte_1
- RECLAMANTE -
CONTRO
Controparte_1
- RECLAMATO - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. – Con ricorso ex artt. 696 bis e 700 c.p.c. l'arch. , in proprio e quale socio ac- Parte_1 comandatario della nonché presidente della Fondazione Parte_1 Parte_1 [...]
adiva in via d'urgenza l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'ordine Controparte_2 di “bloccare le demolizioni (dello stabile di Via Isimbardi 31 in in quanto illegittime e pregiudizievoli e CP_1 restituire l'edificio”.
1 Il , costituendosi, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità/inammissibilità Controparte_1 del ricorso cautelare ante causam in quanto già pendeva una causa di merito avente ad oggetto il medesimo fatto e le medesime allegazioni volte a contestare l'illegittimità del procedimento di demolizione in atto da parte del e rilevava in ogni caso l'infondatezza nel merito del ri- CP_1 corso, del quale invocava il rigetto.
Con ordinanza del 26 luglio 2024 il Giudice della prima fase dichiarava inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 669 quater c.p.c. (secondo cui “quando vi è causa pendente per il merito la do- manda deve essere proposta davanti al giudice della stessa”), atteso che davanti ad altro giudice della Se- zione (dott. Borrelli) non solo pendeva una causa di merito avente ad oggetto la stessa situazione di fatto e le medesime allegazioni e contestazioni svolte nel ricorso, ma risultava altresì depositata, in corso di causa, analoga domanda cautelare.
2. – Avverso tale provvedimento , in proprio e nella qualità sopra indicata, ha Parte_1 proposto reclamo, censurando sotto diversi profili la decisione del primo giudice.
Il non si è costituito. Controparte_1
Nel termine concesso (26.03.2025) parte reclamante ha depositato note scritte in sostituzione d'udienza e la causa è stata conseguentemente trattenuta in riserva.
3. – Il reclamo è inammissibile.
A norma del primo comma dell'art. 669 terdecies c.p.c., “contro l'ordinanza con la quale è stato concesso
o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”.
Nel caso di specie, il reclamo è stato depositato in data 11 novembre 2024, ben oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata, avvenuta in data 26 luglio 2024.
La violazione del termine perentorio stabilito dalla legge comporta l'inammissibilità per tardività del reclamo.
4. – La mancata costituzione dell'amministrazione comunale esonera il Collegio dalla regolamen- tazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Prima Sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbi- ta, così provvede:
2 - dichiara inammissibile il reclamo;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott.ssa Anna Bellesi
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