Art. 3.
Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam:
quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e del relativo regolamento;
quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;
quote di riparto dei tributi speciali;
quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ;
quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;
quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle universita';
((...)) ((2)) Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' conservata, come assegno ad personam, la differenza tra l'indennita' di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennita' militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:
vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . tenente colonnello commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maggiore commissario e ispettrice, parametro 257. . . . . . . . . . . capitano commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenente.
Gli assegni ad personam previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 29) che a decorrere dal 1 dicembre 1975 e' abrogato il settimo alinea del primo comma del presente articolo.
Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam:
quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e del relativo regolamento;
quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;
quote di riparto dei tributi speciali;
quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ;
quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;
quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle universita';
((...)) ((2)) Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' conservata, come assegno ad personam, la differenza tra l'indennita' di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennita' militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:
vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . tenente colonnello commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maggiore commissario e ispettrice, parametro 257. . . . . . . . . . . capitano commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenente.
Gli assegni ad personam previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 29) che a decorrere dal 1 dicembre 1975 e' abrogato il settimo alinea del primo comma del presente articolo.