Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Anna Macina Parte_1
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
., in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappr. e dif. dall' avv. Alberto Saraceno
- Convenuta –
OGGETTO: “TRASFERIMENTO. RISARCIMENTO DANNI.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto
(anche previo provvedimento ex art. 700 cpc.) al Giudice del lavoro Taranto di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di Foggia e/o comunque annullarlo e condannare il datore di lavoro a riammettere il ricorrente nuovamente presso la sede di Avetrana ripristinandola nella pienezza dell'operatività e delle funzioni quale sede zonale ovvero presso la sede legittima che risulterà in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnato presso la sede di origine di Avetrana o comunque in una sede limitrofa alla propria residenza.”
A tal fine esponeva di essere stato assunto alle dipendenze del convenuto il 06.09.2006, con la qualifica di impiegato, per svolgere mansioni di operatore di Patronato;
di aver prestato la propria attività lavorativa presso l'unità locale di Avetrana sino alla data del
30.04.2024; che con comunicazione a mezzo pec del 06.03.2024, il datore di lavoro
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Giuseppe Mazzini 1 a far data dal 3 aprile 2024; che con comunicazione a mezzo pec del
04.04.2024 il Patronato riferiva “con la presente si comunica che l'Ente, operata una ricognizione dell'attività, per ragioni tecniche, organizzative e produttive, è costretto a modificare gli assetti organizzativi procedendo alla chiusura della sede zonale del
Patronato sita in Avetrana alla via Giuseppe Mazzini 1 a far data dal 30.04.2024. CP_1
Ciò implica una rimodulazione delle risorse e del personale, conseguentemente, nel precipuo scopo di preservare l'occupazione, lo scrivente istituto di patronato ha previsto il suo trasferimento presso la sede provinciale del patronato di Foggia Piazza dei mille CP_1
4. Il trasferimento avrà luogo a decorrere dal giorno 30 aprile.”
Affermava il ricorrente che siffatta determinazione aziendale sarebbe tuttavia nulla e/o illegittima, in quanto in violazione dell'art. 182 del CCNL del settore commercio (che espressamente dispone “il trasferimento dei lavoratori con responsabilità esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico”), nonché dell'art. 2103 c.c.,. oltre che dei principi di buona fede e correttezza;
che la reale natura del trasferimento era da reputarsi discriminatoria, perché legata alla pretesa avanzata dal ricorrente con riferimento al pagamento di 52 retribuzioni non pagate.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare affermava che l'allocazione del presso la sede di Foggia non fosse qualificabile come Pt_1
trasferimento e, pertanto, nessuna violazione dell'art. 2103 cc poteva dirsi realizzata;
che la sede di Avetrana era stata definitivamente chiusa “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, ragioni consistenti nel “processo di razionalizzazione delle risorse disponibili per una migliore gestione e controllo delle attività di patronato svolte in tutte le sedi dislocate sul territorio nazionale e del necessario coordinamento di tutti i lavoratori, al fine di garantire
l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici previsti dalla legge”; che al fine di salvaguardare l'occupazione, e dunque a tutela del lavoratore medesimo, l'Ente di Patronato aveva disposto una mera applicazione del Signor ad altra e distinta unità produttiva;
Pt_1
che nella Regione Puglia il Patronato dispone di 12 sedi ed il era stato assegnato Pt_1
alla sede Provinciale di Foggia, in quanto sede maggiormente produttiva e più necessitante di personale, stante la notevole mole di lavoro.
Constestando l'applicazione dell'art.182 ccnl citato dal ricorrente, chiedeva dunque
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rigettarsi il ricorso.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza odierna la causa (istruita documentalmente) è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere accolto rigettato.
Preliminarmente, con riferimento alle circostanze sopravvenute nel corso del giudizio, si osserva quanto segue: come rilevato dalle parti all'udienza del 24.10.2024, il ricorrente non è più alle dipendenze del convenuto. In seguito a ciò, parte ricorrente ha ridefinito le proprie conclusioni, chiedendo, come conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità del trasferimento, il
“risarcimento del danno causato al lavoratore, per la cui quantificazione si rimette al giudice adito”.
Alla luce di tali circostanze deve rilevarsi che il fatto che, nelle more del giudizio di merito, il rapporto di lavoro con il convenuto sia cessato, nel caso di specie non determina il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, atteso che quest'ultimo permane in considerazione della chiesta condanna al risarcimento dei danni assertivamente subìti e causalmente collegati alla nullità e/o illegittimità del trasferimento inizialmente impugnato (cfr. CASS. LAV. 4 MAGGIO 2012 N° 6749 e CASS. LAV. 19 NOVEMBRE 2010 N°
23493; in precedenza, si veda anche CASS. LAV. 20 DICEMBRE 1986 N° 7816, secondo cui:
“Il provvedimento di trasferimento del lavoratore subordinato è impugnabile in giudizio anche se al momento della proposizione dell'azione giudiziaria il rapporto si sia estinto ove risulti che il lavoratore abbia comunque interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) per il fatto di vantare una ragione di danno o di rimborso spese come conseguenza dell'accertata illegittimità del provvedimento stesso”).
Sul punto si veda anche Cass. Sez. L – Ordinanza n. 4410 del 10/02/2022.
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Effettuate tali precisazioni, deve innanzitutto respingersi la tesi del convenuto secondo la quale la assegnazione del lavoratore vada qualificata non in termini di trasferimento ma, in sostanza, di diversa allocazione.
La doglianza non può essere condivisa, non rinvenendo alcun fondamento
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nell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la nomina di trasferimento comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 1 (ultima parte)…, e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro (cfr. Cass.
18/5/2010 n. 12097,Cass. 11/5/2006 n.11103).
Nel caso di specie, è riconosciuto dallo stesso convenuto che lo spostamento definitivo del fosse disposto presso una diversa unità produttiva. Pt_1
Nessun dubbio dunque sussiste in ordine la qualificazione dello stesso quale trasferimento vero e proprio.
Tanto chiarito, in linea di principio, deve ovviamente premettersi che il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro (sic Cass. Lav. 10 novembre 2008 n° 26920 e Cass. Lav. 24 luglio 2017 n° 18178),
Deve nondimeno evidenziarsi che, secondo ormai costante orientamento ermeneutico della
Suprema Corte, “il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo” (sic Cass. Lav. 2 marzo 2011 n°
5099, conformemente a Cass. Lav. nn° 9921/09, 4265/07, 7930/05, 11660/03, 17786/02,
11624/02 e 27/01).
Nello stesso senso, si veda Cass. Lav. 30 maggio 2016 n° 11126: “Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo”.
Occorre altresì precisare che, secondo quanto rimarcato da Cass. Lav. 17 maggio 2010 n°
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11984, il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma, non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, essendo anche possibile per il datore di lavoro, convenuto in giudizio per l'accertamento dell'ingiustificatezza del trasferimento, di integrare, o anche modificare, la motivazione enunciata nel provvedimento, fermo l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato (vedasi anche Cass. Lav. 5 gennaio 2007, n. 43), non potendo il datore limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma dovendo comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il trasferimento (conf. Cass. Lav. 13 gennaio 2017 n° 807).
In ogni caso, anche a non voler aderire a tale orientamento ermeneutico, basti rilevare che, ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento (che comunque sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che prevede l'insorgenza di analogo onere nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro di comunicare i motivi del licenziamento), al pari di quanto avviene in tema di licenziamento ai sensi della disposizione citata, comunque non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento (sic Cass. Lav. 15 maggio 2004 n° 9290; conformi Cass. nn° 8268/04 e 1912/98).
E' stato altresì rimarcato che: “Il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l'accertamento di legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via
d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte” (sic Cass. Lav. 26 settembre 2016 n° 18866).
È stato altresì affermato (Cass. n. 1608 del 28 gennaio 2016) che “dal principio, poi, secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di
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destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni (cfr., sull'onere della prova, Cass. 17 maggio 2010 n. 11984;
Cass. 11 novembre 1998 n. 11400).”
Ed ancora, nell'ipotesi di chiusura della sede aziendale di provenienza, che
“…la chiusura dell'unità produttiva di provenienza assorbe ogni onere in capo al datore di lavoro di fornire la prova delle esigenze tecniche, organizzative e produttive con riferimento alla sede "a qua" ma non esonera quest'ultimo dall'onere di fornire la prova dell'esistenza di tali esigenze con riferimento alla sede "ad quam" e/o dell'effettiva mancanza di soluzioni alternative al trasferimento onde evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.” (Tribunale Milano, 28/05/2003).
Ebbene, dai principi esposti si ricava che, nel caso di specie, essendo pacifica la chiusura della sede di provenienza (Avetrana), risulta esonerato il convenuto dall'onere di provare la sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive con riferimento alla stessa.
Tuttavia, non così può dirsi rispetto alla prova delle dedotte esigenze con riferimento alla sede di destinazione (Foggia), esigenze rappresentate dal datore di lavoro nella propria memoria nei seguenti termini: “Si precisa che l' sta operando un processo di Pt_2
razionalizzazione delle risorse disponibili per una migliore gestione e controllo delle attività di patronato svolte in tutte le sedi dislocate sul territorio nazionale e del necessario coordinamento di tutti i lavoratori, al fine di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici previsti dalla legge.”
Ed ancora: “…nella Regione Puglia il Patronato dispone di 12 sedi ed il Signor è Pt_1
stato assegnato alla sede Provinciale di Foggia, in quanto sede maggiormente produttiva e che più necessita di personale, stante la notevole mole di lavoro (doc.3)”
Le affermazioni appena riportate, tuttavia, in assenza di alcuna prova costituita o costituenda (nemmeno chiesta dalla parte convenuta) rimangono del tutto apodittiche e dunque mere deduzioni sfornite di prova. Ne consegue che questo giudice, senza entrare nel merito della scelta datoriale, deve nondimeno prendere atto della mancata dimostrazione della sussistenza delle esigenze e, dunque, della corrispondenza del provvedimento di trasferimento nella sede di destinazione (soprattutto in presenza di sedi ben più vicine alla residenza del ricorrente) con le finalità tipiche dell'impresa.
Invero, il documento n. 3 allegato dal convenuto alla memoria non prova quanto affermato a sostegno delle proprie ragioni, e cioè che effettivamente la sede di Foggia fosse caratterizzata da una maggiore produttività rispetto alle altre sedi più vicine alla residenza del ricorrente, tanto da giustificare il suo trasferimento a quasi 300 km di distanza. Ciò può
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dirsi sia in quanto trattasi di mero prospetto interno, documento di formazione unilaterale - quindi non avente efficacia verso terzi - sia perché se dovesse interpretarsi detto documento (non avendo il datore di lavoro specificato alcunché sul punto) nel senso di ricavare la produttività delle sedi dal punteggio risultante per gli anni 2023 e 2024, se ne dovrebbe dedurre che nell'anno 2024 la produttività è stata maggiore in sedi diverse da
Foggia, più vicine alla residenza del ricorrente.
Ne deriva, dunque, che la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive meramente dedotte dal datore di lavoro con riferimento al trasferimento nella sede di Foggia in luogo di altre sedi più vicine è rimasta sfornita di prova, così come il fatto che il trasferimento del nella sede di Foggia fosse soluzione preferibile rispetto allo spostamento presso Pt_1
altre sedi più vicine. Deve dedursi dunque che il trasferimento presso qualsiasi altra sede diversa da Avetrana fosse soluzione paritaria per il datore di lavoro.
Se così è, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza sul punto: “restando
l'insindacabilità dell'opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cass. 28 luglio
2003 n. 11597)” (ragioni che nel caso di specie il ha esposto, rappresentando la Pt_1
consistenza del proprio nucleo familiare ed affermando di essere padre di due figli di quattro e due anni).
Pertanto, alla luce di quanto affermato ed in particolare dei principi generali di correttezza
e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del cod. civ., deve dichiararsi illegittimo il provvedimento di trasferimento del presso la sede di Foggia. Pt_1
Sulla base di tale declaratoria (e dovendosi escludere la possibilità di condannare il datore di lavoro ad assegnare nuovamente il dipendente alla precedente sede, attesa la sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro), devono ora valutarsi le conseguenze risarcitorie dell'illegittima condotta datoriale (cfr. Cass. Lav. 19 giugno 2008 n° 16689 e
Cass. Lav. 1° luglio 2002 n° 9530), sulla base ovviamente delle circostanze di fatto prospettate e dimostrate dal ricorrente.
Deve infatti osservarsi che, in caso di trasferimento nullo, il lavoratore deve assolvere l'onere probatorio a suo carico in ordine al danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal trasferimento illegittimo (essendo anche stato precisato che non è possibile
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richiedere un risarcimento eventualmente corrispondente all'indennità di trasferta per il periodo in cui il trasferimento ha avuto esecuzione, attesa la disomogeneità tra gli istituti del trasferimento e della trasferta, e restando esclusa la conversione del negozio, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in difetto della prova che il datore di lavoro, se fosse stato consapevole della nullità del trasferimento, avrebbe disposto la trasferta: sic Cass. Lav. 26 marzo 2010 n° 7350).
E' stato anche affermato che: “Il trasferimento del lavoratore da una città ad un'altra non sempre determina una perdita patrimoniale e, ove questa sussista, non tutta può essere impossibile da provare (per esempio: spese di trasloco o di alloggio); né alcuna norma del cod. civ. permette di accogliere una nozione di danno da illegittimo trasferimento con funzione punitiva invece che puramente riparatoria, sì che il danno sia comunque risarcibile in presenza del trasferimento” (sic Cass. Lav. 9 maggio 2005 n° 9597: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale da trasferimento, prescindendo dalla prova di un'effettiva perdita patrimoniale in termini economici).
Ed allora, non può che prendersi atto della assoluta genericità delle conclusioni rassegnate dal ricorrente (sia in occasione della udienza del 24.10.2024 sia nelle note autorizzate depositate successivamente), il quale ha finanche omesso di precisare la tipologia di danni asseritamente patiti come conseguenza dell'illegittimo trasferimento.
Nulla invero è stato anche solo dedotto in ordine ai danni patrimoniali.
Parimenti nulla invece può attribuirsi a titolo di danno non patrimoniale.
Deve invero ritenersi che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale (in termini di danno professionale, biologico o esistenziale) non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (cfr. CASS. LAV. 5
DICEMBRE 2017 N° 29047, in relazione ad una ipotesi di demansionamento e
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dequalificazione).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica allegazione e prova in riferimento alla norma di cui all'art. 2087 cod. civ. né ad un eventuale danno biologico
(inteso come "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito").
E parimenti, non vi è stata alcuna idonea allegazione (e dimostrazione) del fatto che le condotte datoriali fossero eventualmente unificabili dall'intento di intimorirlo psicologicamente e funzionali alla sua emarginazione (ex plurimis, cfr. sul punto CASS.
LAV. 17 FEBBRAIO 2009 N° 3785; sull'onere della prova, cfr. CASS. LAV. 29 SETTEMBRE
2005 N° 19053, 24 OTTOBRE 2007 N. 22305 e CASS. LAV. 29 GENNAIO 2008 N. 1971).
Nessun depauperamento professionale, inoltre, è stato delineato come eventualmente cagionato dalla condotta datoriale, mentre quanto al danno “esistenziale” si osserva che nemmeno esso può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere in fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2018 N° 28742 e CASS. SEZ. VI-LAV. 12
NOVEMBRE 2019 N° 29206).
In altri termini, deve ritenersi che: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della CORTE
COSTITUZIONALE (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e
139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il MERCATO e la CONCORRENZA del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (sic CASS. SEZ. III, 17 GENNAIO 2018 N° 901).
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Sicché in definitiva, nel caso di specie, non essendo stato dimostrato che il ricorrente abbia subito una radicale privazione della propria vita di relazione a cagione del trasferimento subìto, non pare possa affermarsi che si sia realizzata una lesione (di diritti inviolabili della persona e/o di interessi aventi rilevanza costituzionale) in termini di gravità (nel senso che l'offesa abbia superato la soglia di tollerabilità sociale, escludendosi altresì i semplici disagi o fastidi: cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 12 NOVEMBRE 2019 N° 29206).
Deve dunque opinarsi che la generica doglianza in ordine ai non meglio precisati danni non patrimoniali non possa consentire nemmeno di effettuare una valutazione equitativa (sì come pure sollecitato dal ricorrente), dovendosi ritenere che: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (sic
CASS. SEZ. III, 8 GENNAIO 2016 N° 127 e succ. conf.).
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In definitiva, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, in difetto di qualsiasi allegazione e prova in ordine alla sussistenza di un danno causalmente ricollegabile all'illegittima condotta datoriale, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio (della fase cautelare e della presente), in considerazione della reciproca soccombenza e della peculiarità delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Taranto, 3 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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