TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de AL, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
24.9.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3292/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lionetti Loredana e Di Feo Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.04.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver chiesto e ottenuto indennità di disoccupazione NASPI negli anni 2015 e 2017 e che, dopo averla liquidata, l' ne ha richiesto la restituzione giacché CP_1 indebitamente percepita senza motivare la propria determinazione.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “A) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché CP_1 manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
B) dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente ed illegittimamente richiesta relativa alle indennità di disoccupazione liquidate negli anni 2015 e 2017”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 1 di 3 In tema d'indebito previdenziale (e, dunque, nel caso di specie), come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ha trattenuto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che: “
1. La prestazione Naspi è stata ricalcolata a debito, in virtù del verbale di disconoscimento allegato, correttamente notificato.
2. Controparte si duole di una presunta assenza di motivazione sottesa alla richiesta di restituzione oggi impugnata. In realtà egli ben conosce le ragioni che qualificano l'erogazione della NaSpi come indebite.
3. Con verbale di accertamento n. 2019007913/DLL i funzionari dell'Istituto effettuavano la verifica della posizione contributiva della ditta AR;
dalle indagini emergevano molteplici elementi che Parte_2 hanno fondatamente condotto i verbalizzanti a considerare del tutto fittizi i rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda; in particolare, gli ispettori evidenziavano che i rapporti di lavoro disconosciuti sarebbero stati instaurati e denunciati al solo fine di costituire posizioni assicurative fittizie per consentire la percezione di presta-zioni assistenziali e, nel futuro, pensionistiche. Gli ispettori infatti rilevavano (come analiticamente relazionato nel corpo del verbale cui si rinvia e che si consideri qui per riprodotto e trascritto nella sua interezza), l'assenza di ogni elemento che confermasse perfino l'esistenza una qualche attività aziendale, ad esempio fatture, denunce fiscali, tracciabilità dei pagamenti, e, per contro, la presenza in un numero spropositato di lavoratori simulatamente addetti sia al-le lavorazioni manuali sia di ufficio. In sostanza la totale assenza di attività aziendale rilevata palesava come del tutto fittizi i rapporti di lavoro denunciati.
4. Il sig. Pt_1 con ricorso R.G. 4030/2021 presentato dinanzi all'intestato Tribunale, impugnava per il tramite del medesimo odierno difensore, il provvedimento di disconosci-mento del rapporto di lavoro da lui ricevuto per i periodi dal 21.9.2015 al 16.10.2015 e dal 5.9.2017 al 15.9.2017. 5. Il giudizio veniva riunito a quello più vecchio di ruolo recante R.G. 4016/2021 avente medesimo oggetto - e quindi per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva – introdotto da altro presunto dipendente
pagina 2 di 3 della ditta AR, sig. , e si concludeva con sentenza favorevole all'Istituto di Parte_3 rigetto delle avverse domande.
6. Il rapporto lavorativo per i periodi dal 21.9.2015 al 16.10.2015 e dal 5.9.2017 al 15.9.2017, che il ricorrente avrebbe intrattenuto con la detta Azienda AR, è stato dichiara-to fittizio e, come tale, confermato con sentenza passata in giudicato.
7. Risulta pertanto poco credibile che il sig. non sapesse quali fossero le ragioni rectius le motivazioni sottostanti alla Pt_1 richiesta di restituzione della NaSpi divenuta indebita.
8. In assenza di alcun rapporto di lavoro (e della sua conseguente involontaria cessa-zione) mancano altresì i presupposti del diritto alla prestazione Naspi che, essendo stata percepita dal ricorrente, ad oggi risulta indebita e deve essere restituita” (cfr. pagg. 1 e 2 memoria).
A fronte di quanto precisamente allegato e documentato dall' , parte ricorrente non ha assolto gli CP_1 oneri probatori sulla stessa gravanti, limitandosi a dedurre l'incomprensibilità della tesi dell' , CP_1 anziché provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta oggetto di successivo diniego.
Non avendo allegato né provato tali fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta (l'aver proposto appello alla sentenza sopra citata, con esito a lui favorevole), deve dichiararsi la legittimità dell'operato dell' e, dunque, il rigetto del ricorso. CP_1
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de AL
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de AL, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
24.9.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3292/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lionetti Loredana e Di Feo Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.04.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver chiesto e ottenuto indennità di disoccupazione NASPI negli anni 2015 e 2017 e che, dopo averla liquidata, l' ne ha richiesto la restituzione giacché CP_1 indebitamente percepita senza motivare la propria determinazione.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “A) dichiarare nullo il provvedimento di indebito emesso dall' perché CP_1 manifestamente illegittimo essendo privo di motivazione;
B) dichiarare e confermare che parte ricorrente ha diritto a percepire, e mantenere, la somma ingiustamente ed illegittimamente richiesta relativa alle indennità di disoccupazione liquidate negli anni 2015 e 2017”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 1 di 3 In tema d'indebito previdenziale (e, dunque, nel caso di specie), come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ha trattenuto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che: “
1. La prestazione Naspi è stata ricalcolata a debito, in virtù del verbale di disconoscimento allegato, correttamente notificato.
2. Controparte si duole di una presunta assenza di motivazione sottesa alla richiesta di restituzione oggi impugnata. In realtà egli ben conosce le ragioni che qualificano l'erogazione della NaSpi come indebite.
3. Con verbale di accertamento n. 2019007913/DLL i funzionari dell'Istituto effettuavano la verifica della posizione contributiva della ditta AR;
dalle indagini emergevano molteplici elementi che Parte_2 hanno fondatamente condotto i verbalizzanti a considerare del tutto fittizi i rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda; in particolare, gli ispettori evidenziavano che i rapporti di lavoro disconosciuti sarebbero stati instaurati e denunciati al solo fine di costituire posizioni assicurative fittizie per consentire la percezione di presta-zioni assistenziali e, nel futuro, pensionistiche. Gli ispettori infatti rilevavano (come analiticamente relazionato nel corpo del verbale cui si rinvia e che si consideri qui per riprodotto e trascritto nella sua interezza), l'assenza di ogni elemento che confermasse perfino l'esistenza una qualche attività aziendale, ad esempio fatture, denunce fiscali, tracciabilità dei pagamenti, e, per contro, la presenza in un numero spropositato di lavoratori simulatamente addetti sia al-le lavorazioni manuali sia di ufficio. In sostanza la totale assenza di attività aziendale rilevata palesava come del tutto fittizi i rapporti di lavoro denunciati.
4. Il sig. Pt_1 con ricorso R.G. 4030/2021 presentato dinanzi all'intestato Tribunale, impugnava per il tramite del medesimo odierno difensore, il provvedimento di disconosci-mento del rapporto di lavoro da lui ricevuto per i periodi dal 21.9.2015 al 16.10.2015 e dal 5.9.2017 al 15.9.2017. 5. Il giudizio veniva riunito a quello più vecchio di ruolo recante R.G. 4016/2021 avente medesimo oggetto - e quindi per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva – introdotto da altro presunto dipendente
pagina 2 di 3 della ditta AR, sig. , e si concludeva con sentenza favorevole all'Istituto di Parte_3 rigetto delle avverse domande.
6. Il rapporto lavorativo per i periodi dal 21.9.2015 al 16.10.2015 e dal 5.9.2017 al 15.9.2017, che il ricorrente avrebbe intrattenuto con la detta Azienda AR, è stato dichiara-to fittizio e, come tale, confermato con sentenza passata in giudicato.
7. Risulta pertanto poco credibile che il sig. non sapesse quali fossero le ragioni rectius le motivazioni sottostanti alla Pt_1 richiesta di restituzione della NaSpi divenuta indebita.
8. In assenza di alcun rapporto di lavoro (e della sua conseguente involontaria cessa-zione) mancano altresì i presupposti del diritto alla prestazione Naspi che, essendo stata percepita dal ricorrente, ad oggi risulta indebita e deve essere restituita” (cfr. pagg. 1 e 2 memoria).
A fronte di quanto precisamente allegato e documentato dall' , parte ricorrente non ha assolto gli CP_1 oneri probatori sulla stessa gravanti, limitandosi a dedurre l'incomprensibilità della tesi dell' , CP_1 anziché provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta oggetto di successivo diniego.
Non avendo allegato né provato tali fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta (l'aver proposto appello alla sentenza sopra citata, con esito a lui favorevole), deve dichiararsi la legittimità dell'operato dell' e, dunque, il rigetto del ricorso. CP_1
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de AL
pagina 3 di 3