Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
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C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 13/5/2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 37/2024 r.g. vertente tra:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. G. Trischitta;
APPELLATO
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Foti;
APPELLANTE
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1442/2023 pubblicata il 17/7/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2014, adiva il tribunale di Messina e premettendo Parte_1
di aver prestato servizio, in qualità di centralinista telefonico non vedente, presso il Centro Trasmissioni della
Brigata Meccanizzata Aosta di Messina, dal 29.08.1978 al 30.04.2005, esponeva che gli era stata corrisposta con cadenza trimestrale e annuale l'indennità di mansione prevista dalla legge 397/1971 e dalla l. 113 del
CP_ ai fini del calcolo del TFR con condanna dell' al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito in seguito a tale inclusione.
CP_ Nella costituzione dell' che eccepiva la prescrizione del credito, pure contestando nel merito la pretesa,
il giudice, con sentenza del 17/7/2023, rigettava il ricorso.
Dopo aver ricostruito la normativa di riferimento ( art 3 e art 38 del DPR 1032/1973), richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente
non possono comprendersi emolumenti diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del
D.P.R. n. 1032 del 1973, non potendo in particolare interpretarsi le locuzioni "stipendio", "paga" o
"retribuzione", nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal
dipendente in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione.” (Cass. 2016 n.
18193), precisando pure che “il criterio interpretativo da seguire è quello per cui, ove la norma di previsione
nulla dica circa la necessità di ricomprendere una determinata erogazione del datore di lavoro nella base di
computo degli istituti suddetti, la circostanza deve essere intesa come implicita conferma che l'emolumento
di cui trattasi, ancorchè obbligatorio in relazione alla prestazione lavorativa, difetta tuttavia dell'idoneità a
concorrere alla composizione della retribuzione-parametro (Cass n. 22125/2011).
Ribadiva pertanto che la natura eventualmente retributiva di una determinata indennità o voce stipendiale non fosse sufficiente a farla rientrare nella base contributiva ai fini del computo del trattamento di quiescenza, dal momento che, al fine di stabilire l'idoneità di un certo compenso ad essere considerato a questo fine, occorreva far riferimento esclusivamente al dato formale, costituito dal regime giuridico previsto dalla legge per l'emolumento. Pur riconoscendo, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale n.140 del 2006
alla suddetta indennità valore retributivo, in adesione ai principi già espressi, ribadiva l'insufficienza di detta natura, essendo necessaria una specifica disposizione di legge, in assenza della quale concludeva per l'infondatezza della pretesa.
Con atto di appello depositato il 17/1/2024, impugnava la sentenza, insistendo Parte_1
nell'accoglimento delle proprie originarie domande. CP_ Si costituiva ritualmente in giudizio l' chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Disposta la trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello lamenta l'erronea esclusione dalla retribuzione annua ai fini Parte_1
del calcolo dell'indennità di buonuscita dell'indennità di mansione percepita durante il proprio rapporto di lavoro . Richiama la circolare n. 84 del 4\11\1992 con cui lo stesso Ministero del Tesoro avrebbe stabilito che l'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti è una competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria che concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente e che, in quanto tale, è da assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.
Richiama quanto evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2006 in ordine alla riconosciuta natura di “ corrispettivo” dell'obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione per l'appunto assegnata alla suddetta indennità di mansione. Conseguentemente lamenta la mancata condanna alla corresponsione delle differenze tra quanto percepito e quando dovuto su cui insiste,
unitamente alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appello non merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha in realtà dato atto del valore retributivo da assegnare all'indennità di mansione,
peraltro espressamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 140 del 2006.
Eppur tuttavia ha – e del tutto correttamente – evidenziato l'insufficienza di tale qualificazione atteso che è
il dato formale ossia il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento a determinarne l'inclusione o meno nel concetto di “ retribuzione-parametro” , in relazione alle previsioni di cui all'art 3 e 38 del DPR 1032/73.
Detto art 3 invero stabilisce che “Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto alla pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e privilegiata, spetta l'indennita' di buonuscita purche' il servizio stesso sia durato almeno un biennio compiuto. L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle diposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.”
L'art. 38 del DPR 1032/73 quindi prevede che: la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché di tutta una serie di assegni espressamente indicati in un elenco in cui non compare l'indennità di mansione che qui ci occupa. Vi è poi un ultimo comma che espressamente statuisce che “ Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità
previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale”. Nella specie non vi è alcuna specifica disposizione di legge che prevede che detta indennità debba essere considerata ai fini del computo del trattamento di fine servizio.
Se così è, è evidente che il richiamo alla circolare che pure precisa che detta indennità concorre alla formazione del reddito del dipendente (così confermandone la sua natura retributiva ) non può valere certo a superare l'indicazione normativa che, come già detto, impone che sia la legge ad individuare gli assegni e le indennità che concorrono a costituire la base di calcolo ai fini del TFS.
L'infondatezza della prima doglianza assorbe le ulteriori contestazioni e richieste.
Si tratta solo di regolare le spese del presente grado in ordine alle quali devesi dare atto della dichiarazione formulata ai sensi dell'art 152.
Non può essere infine, in difetto di appello incidentale, esaminata la questione e modificata la statuizione
CP_ relativa alle spese di ctu, poste a carico dell'
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ( vedi Cass a sez un del 20/2/2020 n. 4315, secondo cui il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1442/2023 pubblicata il 17/7/2023 così Parte_1
provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Messina,14/5/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Concetta Zappalà Dott.ssa Beatrice Catarsini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1985 fino al collocamento in pensione avvenuto l' 1.05.2005. Lamentava che, nella liquidazione del TFR, di