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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3808/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 3808/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.11.1982, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Ornella Carmen Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1981, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Daniela Pulino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 02.12.2024).
Con provvedimento del 23.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma,
pagina 1 di 3 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 06.11.2024,
[...]
premettendo di avere contratto matrimonio il 19.02.2016 con , Parte_1 Controparte_1
dal quale nascevano le figlie (il 17.01.2003) e (il 22.05.2007), chiedeva Per_1 Pt_2
pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) affidamento condiviso della figlia minore con Pt_2 collocamento presso il padre;
b) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo liberi accordi;
c) previsione dell'obbligo in capo a di corrispondere la CP_1
somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 31.01.2025, si costituiva in giudizio
, il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava la Controparte_1
richiesta di addebito e in via riconvenzionale chiedeva prevedersi l'obbligo in capo alla ricorrente di corrispondere la somma di euro 200,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_2
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 22.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo - già depositato il 16.05.2025 - e, pertanto, chiedevano al
Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
- La casa coniugale, sita da NI (SR) in via Montebello n. 29, rimarrà assegnata a
[...]
il quale dovrà provvedere a fare le eventuali volture di utenze e servizi, il CP_1
quale vi abiterà con le figlie ormai maggiorenni ed autonome economicamente;
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica a titolo di mantenimento;
- I coniugi rinunciano alle ulteriori domande reciprocamente avanzate;
- Spese compensate”.
Alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio
pagina 2 di 3 sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, le condizioni concordate vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, in quanto conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia, anche tenuto conto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia secondogenita della coppia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3808/2024 R.G.: dichiara la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Controparte_1
atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 27.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 3808/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.11.1982, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Ornella Carmen Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1981, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Daniela Pulino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 02.12.2024).
Con provvedimento del 23.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma,
pagina 1 di 3 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 06.11.2024,
[...]
premettendo di avere contratto matrimonio il 19.02.2016 con , Parte_1 Controparte_1
dal quale nascevano le figlie (il 17.01.2003) e (il 22.05.2007), chiedeva Per_1 Pt_2
pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito e l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) affidamento condiviso della figlia minore con Pt_2 collocamento presso il padre;
b) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo liberi accordi;
c) previsione dell'obbligo in capo a di corrispondere la CP_1
somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 31.01.2025, si costituiva in giudizio
, il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava la Controparte_1
richiesta di addebito e in via riconvenzionale chiedeva prevedersi l'obbligo in capo alla ricorrente di corrispondere la somma di euro 200,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_2
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 22.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i difensori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo - già depositato il 16.05.2025 - e, pertanto, chiedevano al
Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
- La casa coniugale, sita da NI (SR) in via Montebello n. 29, rimarrà assegnata a
[...]
il quale dovrà provvedere a fare le eventuali volture di utenze e servizi, il CP_1
quale vi abiterà con le figlie ormai maggiorenni ed autonome economicamente;
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica a titolo di mantenimento;
- I coniugi rinunciano alle ulteriori domande reciprocamente avanzate;
- Spese compensate”.
Alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio
pagina 2 di 3 sulle conclusioni come precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, le condizioni concordate vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, in quanto conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia, anche tenuto conto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia secondogenita della coppia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3808/2024 R.G.: dichiara la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Controparte_1
atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 27.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3