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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg13446 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13446 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
ZO rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.
22,
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del Popolo
n. 22,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 CONCETTA ZO e
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 30/03/2012 e che dal matrimonio sono nati i figli il 14.03.2012 e il 15.11.2018, entrambi Per_1 Per_2
minorenni, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivranno con la madre.
3. Il sig. corrisponderà ogni mese alla sig.ra l'importo di euro CP_2 Pt_1
500,00 per il mantenimento dei figli oltre le spese straordinarie nella misura del
50%.
4. Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso potrà tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato
e la domenica dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, la madre avrà facoltà di tenere con
2 sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1° gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. Le vacanze estive con la divisione di giorni quindici con ciascun genitore durante il mese di agosto.
5. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivi del figlio.
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
3 (atto n.8, parte I, ufficio 15, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13446 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
ZO rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.
22,
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del Popolo
n. 22,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 CONCETTA ZO e
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 30/03/2012 e che dal matrimonio sono nati i figli il 14.03.2012 e il 15.11.2018, entrambi Per_1 Per_2
minorenni, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivranno con la madre.
3. Il sig. corrisponderà ogni mese alla sig.ra l'importo di euro CP_2 Pt_1
500,00 per il mantenimento dei figli oltre le spese straordinarie nella misura del
50%.
4. Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso potrà tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato
e la domenica dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, la madre avrà facoltà di tenere con
2 sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1° gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. Le vacanze estive con la divisione di giorni quindici con ciascun genitore durante il mese di agosto.
5. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivi del figlio.
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
3 (atto n.8, parte I, ufficio 15, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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