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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4474 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: "morte"
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Tecce e dom.ta come in atti;
- attrice -
E
, (P.IVA: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp. e difesa dall'avv. Emilio Paolo Sandulli e dom.to come in atti;
-convenuto –
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul fatto
Con atto di citazione, notificato in data 08.11.2021, la sig.ra ha evocato in Parte_1 giudizio il innanzi al Tribunale di Avellino, esponendo: a) che il giorno Controparte_1
7.11.2019, alle ore 11, in all'interno del Parco delle Acacie, in cui era in corso il CP_1 mercato settimanale, il marito, , mentre si accingeva a raggiungere l'uscita, Persona_1
è inciampato sui masselli autobloccanti costituenti la pavimentazione del Parco, e che a causa di due betonelle non allineate, ma leggermente sporgenti nella parte esterna e rientranti in quella interna, ha battuto violentemente a terra il capo, riportando un trauma cranio-facciale a sinistra, che ne ha determinato il ricovero presso l'Ospedale Moscati di Avellino, dove è giunto vigile e cosciente per circa 36 ore ed è stato sottoposto agli accertamenti strumentali;
b) che due giorni dopo, il 9.11.19, a causa della comparsa di cefalea con vomito, è stata eseguita una tac cranio urgente, dalla quale è emerso un ematoma subdurale acuto all'emisfero sinistro con compressione e spostamento controlaterale delle strutture mediane, ragion per cui fu sottoposto a intervento chirurgico di evacuazione della raccolta ematica, al quale, però, seguì la comparsa di una nuova falda ematica con lesione emorragica più profonda intraparenchimale a sede temporale sinistra, che determinò la necessità di un nuovo intervento di decompressione con asportazione dell'opercolo osseo a sinistra e chiusura dei tegumenti;
c) nei giorni successivi, purtroppo, la complicanza dell'ematoma subdurale acuto post- traumatico esteso a tutto l'emisfero sinistro ha comportato il coma irreversibile del Per_1 con morte avvenuta il 24.11.2019, 17 giorni dopo l'evento traumatico.
Secondo l'attrice, la presenza della descritta sconnessione della pavimentazione ha costituito, in assenza di apposita segnalazione, la causa esclusiva della caduta;
di qui, ha chiesto,
l'accertamento della responsabilità del ex art. 2051 cc, quale ente Controparte_3 proprietario/custode dell'area, ubicata nel pieno centro abitato, adibita ad area mercato, destinata quindi all'esclusivo transito e fruizione degli avventori, impegnati nell'osservazione ed acquisto delle merci esposte, tenuto alla manutenzione dei luoghi aperti al pubblico transito ed al correlato obbligo di assicurare la sicurezza di tale transito.
Ha chiesto, accertata la responsabilità del Comune di , di condannarlo al risarcimento CP_1 in suo favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio e iure hereditatis, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'insussistenza e Controparte_1
l'inconfigurabilità del nesso di causalità nonché l'insussistenza ed inconfigurabilità di responsabilità ex art. 2051 c.c.; diversamente da quanto prospettato dall'attrice, la caduta del non è da ricondursi ad un inciampo provocato dalla sconnessione delle betonelle, Per_1 bensì ad un episodio sincopale, come, ritenuto dal prof. dott. , nella relazione medico Per_2 legale redatta per conto della Procura della Repubblica di Avellino, della quale ha dichiarato di volersi avvalere.
Ha contestato la dinamica della caduta per inciampo, insistendo per la sicura riconducibilità ad un episodio sincopale che aveva determinato la caduta a corpo morto senza protezioni di sorta che aveva determinato un trauma cranico così violento come quello occorso al . Per_1
Ha concluso per il rigetto della domanda in quanto carente di fondamento e di prova nonché accertarsi il preponderante concorso di colpa della vittima nella produzione causale della caduta, a cui correlare la liquidazione del danno e liquidare il danno richiesto nei limiti del giusto, del congruo e del dovuto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Prodotta documentazione, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 quinquies all'udienza del 12.3.2025.
La domanda è fodata e, come tale, deve essere accolta.
Il caso concreto Deve ritenersi accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa gravante, ovvero quello di provare il fatto e l'esistenza del rapporto eziologico tra l'evento e le lesioni subite.
L'avvenuta denuncia alle autorità al momento del sinistro ha valenza probatoria, con fede privilegiata, circa il verificarsi dell'evento.
"Il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo l'incidente fa piena prova fino a
querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento". Il verbale delle autorità costituisce atto pubblico ed ha valore di piena prova ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso. Si evidenzia che lo stesso verbale di intervento dei Carabinieri esclude il caso fortuito accertando l'assenza di segnaletica senza, quindi, che si fosse provveduto alla necessaria informazione agli utenti del dissesto presente sull'area.
Sul posto interveniva prontamente il Mar. Capo della Polizia Municipale, Controparte_4 allertato dagli astanti, il quale redigeva relazione di servizio, fotografando il tratto di pavimentazione sconnesso.
Nella relazione in particolare il dichiara di aver preso personalmente le Persona_3 generalità del , di aver chiamato il 118 e di aver atteso che arrivassero. Dichiara infine Per_1 che il ha riferito di essere inciampato sulle betonelle sconnesse. In questa relazione Per_1
è chiaro che il paziente era vigile, seppur ferito e rispondeva alle domande del maresciallo;
non vi è alcun riferimento a perdita di coscienza del;
all'accaduto era presente anche Per_1 una testimone che ha descritto che il era inciampato. Per_1
Sulla lamentata incongruenza evidenziata dal Comune di tra il verbale di Pronto CP_1
Soccorso e quanto indicato in cartella clinica del ricovero del 07.11.2019 è possibile leggere:
“riferito episodio sincopale con trauma cranico”; viene solo impropriamente riportato nel diario clinico iniziale del ricovero successivo e poi riportato sempre dai sanitari come “riferito” ma non diagnosticato.
E comunque non è dirimente ai fini della esclusione di responsabilità del custode della strada, attenendo al più alla necessità di un più approfondito esame della condotta del medesimo danneggiato. La terminologia usata non esclude la operatività degli obblighi di custodia. Il che vuol dire che la dinamica del sinistro, unitamente alla condotta del danneggiato, sono elementi che dovranno essere verificati anche e soprattutto alla luce della documentazione versata in atti e dall'esame eseguito dalla consulenza d'ufficio.
La documentazione esaminata, è concordante e priva di contraddizioni e va ritenuta attendibile, così come accertata nei certificati agli atti allegati ed esaminati dal CTU.
Il CTU ha accertato che le lesioni riscontrate erano in stretta relazione causale con la caduta.
In particolare, è dato leggere che “la causa della morte, dunque, non è controversa: ematoma subdurale conseguente al trauma cranico”. A dette risultanze, non concretamente sconfessate, questo Giudice si riporta.
Dunque, va ritenuto provato il fatto dannoso ed il rapporto eziologico delle lesioni con la caduta.
Dunque, l'attrice che ne era onerata, ha dimostrato il fatto ed il nesso di causalità (nel duplice senso di causalità materiale e giuridica).
Di contro, ricordando che ex art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, va evidenziato che il CP_1 convenuto non ha fornito alcuna prova sulla concreta impossibilità di custodia e su un eventuale caso fortuito. Sul piano dell'onere della prova, grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, laddove spetta invece al convenuto dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di spezzare il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema
“semplificato” per il danneggiato, il quale – fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa, e dalla sua pericolosità - è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode. Nel caso di interesse, non avendo il ottemperato al proprio onere della prova, risultano accertati tutti gli CP_1 elementi richiesti dall'art. 2051 c.c. per configurare una ipotesi di responsabilità del
[...]
per il danno occorso al e richiesto dalla moglie, per la cui liquidazione CP_1 Per_1
è utile considerare quanto accertato dalla c.t.u.
Neppure può ravvisarsi un concorso di colpa dell'attore. Seppur possa ragionevolmente ritenersi che quest'ultimo conoscesse i luoghi perché da lui frequentati, risultano comunque provati la diligenza tenuta dal danneggiato, che percorreva la strada regolarmente facendo affidamento sull'assenza di alcuna difettosità, in quanto la descritta insidia non era prevedibile.
Anzi, come accennato, è emersa la mancanza di segnalazione della anomalia delle mattonelle, su una strada non caratterizzata da una conformazione insidiosa (zona centralissima, adibita al mercato settimanale, prettamente per i pedoni) tale da poter esigere, da parte di chi la percorre,
l'adozione di una cautela maggiore, o comunque diversa, da quella concretamente adoperata.
Pertanto, in assenza di una condotta anomala, non può ravvisarsi alcun concorso di colpa del
, né tantomeno l'esistenza del caso fortuito interruttivo del nesso di causalità. Quanto Per_1 alle cause estemporanee create dai terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, nulla è emerso in tal senso.
Sugli obblighi di custodia del . Controparte_1
E' pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016; da ultimo, Cass.
2022 n. 765). Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex
plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011). Conseguentemente, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma sia conseguenza del caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. La fattispecie di responsabilità è costruita nel paradigma della responsabilità oggettiva (per tutte, Cass., Ordinanza n. 12027 del
16/05/2017), salva la prova liberatoria, che il proprietario o il custode hanno l'onere di fornire, del caso fortuito, che esclude il nesso di causalità fra la cosa e il danno;
fermo restando che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Anche con specifico riferimento alla pubblica amministrazione proprietaria e/o custode di una strada, di un parco, di aree pubbliche in generale, il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c..
E' noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento. In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza. Successivamente la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici. Infatti, sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale. Tuttavia, in una prima fase, l'operatività del principio è stata sminuita dalla considerazione che la norma in parola doveva ritenersi applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentivano in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo,
e quindi non anche ai beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione;
pertanto, con specifico riguardo alle strade, ad es. l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata inizialmente esclusa con riferimento a quelle statali (Cass. n. 179 del 2001) ed alle autostrade
(Cass. n. 16356 del 2002, Cass. n. 16179 del 2001, Cass. n. 1505 del 2001), mentre è stata viceversa ammessa relativamente alle strade di proprietà del (Cass. n. 11446 del CP_1
2003) o della Provincia (Cass. n. 2020 del 1970), nonché alle pertinenze della sede stradale
(Cass. n. 13087 del 2004) ed anche autostradale (Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 298 del 2003), alle scarpate (Cass. n. 10759 del 1998) ed alle zone limitrofe alla sede stradale di proprietà della P.A. (Cass. n. 17907 del 2003, Cass. n. 11366 del 2002). La Suprema Corte ha poi ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade e dei beni pubblici, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, fossero idonee ad escludere automaticamente l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., atteso che l'esclusione di tale responsabilità era da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo, attraverso un'indagine effettuata dal giudice, seppur l'onere della prova ricadesse in capo alla stessa P.A. (Cass. n. 488 del 2003, Cass. n. 1144 del
2003). Alla luce di questa nuova prospettiva, l'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c., viene addirittura espressamente definito dalla Cassazione «obsoleto» (Cass. n. 1691 del 2009) e «superato» (Cass. n. 21328 del 2010). È stato, allora, condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che, ai fini del giudizio sulla possibilità di custodia, «le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc., la presenza di lavori dati in appalto ma con il permanere della circolazione), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo». Così facendo, al custode vengono addossati «solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere...sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta, più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in relazione al carattere demaniale del bene, tramite una più ampia ed
elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cass. n.
15042 del 2008).
Questo giudice non ignora l' orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2015, n.
12802) che valorizza la possibilità o meno della custodia escludendo l'art. 2051 c.c. in caso di impossibilità di custodia e riconducendo in tali casi la fattispecie nell'art. 2043 c.c. con conseguenze rilevanti in punto di oneri probatori. Ma rimane evidente che è onere dell'ente convenuto dover dimostrare l'impossibilità di custodia, circostanza non avvenuta nel caso di specie. Infine, la concreta possibilità di custodia deriva dalla tipologia dei luoghi interessati, collocati in zona centrale;
con obbligo di manutenzione viaria e di mantenere la pubblica via in condizioni di transitabilità non difformi da quelle apparenti ovvero che non costituiscano, per l'utente che fa ragionevole affidamento sullo stato di apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto. Ad abundantiam, si osserva che sono emersi in giudizio anche tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., avendo parte attrice dimostrato il fatto, l'evento, il nesso di causalità ed i danni patiti nei limiti di cui appresso.
Esistenza del danno e liquidazione
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni subiti, è opportuno porre in evidenza come dalla documentazione in atti, esaminata dal CTU, è emerso che:
"Si può affermare pertanto che la causa della caduta è stata sicuramente da inciampo su pavimentazione dissestata e il sig non ha mai perso coscienza nelle prime Per_1
36 ore dopo la caduta, né nei minuti antecedenti alla caduta ma è stato visto inciampare e cadere con slancio in avanti".
Le valutazioni del CTU sono coerenti e dettagliate e, pertanto, pienamente condivisibili.
A supporto di ciò inoltre c'è il ricovero in Unità coronarica con tutti gli esami cardiologici stabili, la fibrillazione atriale era in controllo clinico senza patologia acuta;
al paziente è stata anche eseguita una coronarografia il giorno successivo all'evento, l'08.11.2019, la quale è risultata nella norma. Infine l'autopsia non ha evidenziato eventi ischemici acuti pertanto il paziente dal punto di vista cardiologico era stabile e in compenso emodinamico.
Sull'esistenza dei danni e sulla quantificazione
5.1-I danni non patrimoniali
Nell'atto introduttivo parte attrice ha espressamente richiesto il danno biologico e da perdita del rapporto parentale (danni iure proprio) e il danno morale e biologico maturato in capo al proprio congiunto (danni iure ereditario).
A.Danno biologico iure proprio.
Nulla è dovuto all'attrice a titolo di danno biologico iure proprio.
Il danno alla salute, ovverosia la lesione all'integrità psico - fisica subita dai prossimi congiunti della vittima di un infortunio mortale, costituisce, come chiarito, danno non patrimoniale;
esso è subordinato all'esistenza di una lesione medicalmente accertabile in capo agli eredi ed è, quindi, risarcibile iure proprio nei confronti dei prossimi congiunti ove sia adeguatamente allegato e dimostrato il danno (lesione psico – fisica) ed il nesso di causalità tra la menomazione dello stato di salute del congiunto ed il fatto illecito (vedi ex multis Cass. 2004, n. 3549).
Parte attrice non ha precisamente dedotto - né ha dimostrato - il tipo di lesione permanente subita;
alcun elemento è emerso dall'istruttoria sul punto;
non risulta depositata in atti certificazione medica idonea attestante una qualsivoglia patologia, circostanza che avrebbe consentito al giudice sia una valutazione autonoma della documentazione sia di disporre eventualmente consulenza tecnica di ufficio.
B)Danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Come affermato da Cass. 2003, n. 16716, che rimane attuale nell'ottica dei principi sulla esistenza del danno non patrimoniale, sull'adeguamento e personalizzazione del danno stesso, esposti a partire dalla nota sentenza delle sezioni unite 2008, n. 29672, la morte di un congiunto, conseguente ad un fatto illecito di terzi, configura per i superstiti dal nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale.
Risulta, quindi, evidente da siffatta impostazione che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice.
Non si può pretendere, quindi, una prova diretta del dolore dei superstiti che, essendo sostanzialmente un sentimento e, comunque, un danno di portata spirituale, può essere rilevato prevalentemente in maniera indiretta, attraverso delle presunzioni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass. 2005, n. 15019; vedi anche Cass. 2005, n. 15022 secondo la quale il danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale è danno non patrimoniale e deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento “potendosi tuttavia ricorrere
a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi”; vedi anche Cass. 2019, n.14392).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la richiesta di liquidazione di tale danno può essere considerata ricompresa nella richiesta liquidazione del “danno morale”, atteso che con tale espressione si intendeva, fino all'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità e di cui si è già detto, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 c.c. (vedi sempre Cass. 2005, n. 15022 cit.).
Vale poi richiamare la testuale previsione di Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972 (punto 4.8) secondo cui: "determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato".
La conclusione è stata riaffermata, con nettezza, tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n.
25351 del 17/12/2015 (v. anche Cass. 2013, n. 21716; Cass. 2014, n. 15491;Cass.
2018, n. 30997), in cui si ribadisce come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale
(non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass. 2018, n. 30997; Cass. 2019, n. 28989).
E' opportuno evidenziare che le richiamate esigenze di integralità e di unitarietà del risarcimento, in particolare, trovano radice nella più recente elaborazione della giurisprudenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione, là dove è intervenuta a delimitare i contorni del compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale, precisando come la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse oggetto di lesione (Cass. 9 giugno 2015, n.
11851; Cass. 8 maggio 2015, n. 9320).
Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nelle conclusioni cui, da ultimo, è pervenuta la Corte di Cassazione, là dove ha stabilito, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, come costituisca in generale duplicazione risarcitoria anche la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico
-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano proprio i pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. , 2018 n. 7513, successivamente confermata da Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Ciò posto, in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita).
Come si legge in parte motiva in Cass. 2019, n. 28989 :“è in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo
e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Sez.
3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146 del
14/06/2016, o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es.,
l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”.
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, si evidenzia che in questo giudizio l'attrice (moglie) ha dedotto senza dubbio in citazione la particolare penosità per essa superstite della morte del proprio congiunto e si consideri, come accennato, che, con specifico riferimento alla penosità della morte, si tratta della prova di stati psicologici in relazione ai quali la prova diretta è complessa.
Ritenuto, dunque, allegato e dimostrato il rapporto, deve ritenersi sussistente una prova, soprattutto presuntiva, sufficiente della sofferenza morale, da considerarsi qualificata e anche duratura.
Quanto alla liquidazione di tale danno, lo stesso va determinato equitativamente.
Peraltro, le tabelle del Tribunale di Milano, elaborate in epoca successiva ai pronunciamenti richiamati, e che questo giudice ritiene di applicare, in caso di danno alle vittime secondarie per morte di un familiare, indicano un danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, unitariamente inteso (patema d'animo contingente – rectius danno morale soggettivo – sommato a pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti) ed indica quali vittime secondarie i genitori della vittima, i figli, la moglie o la convivente, i fratelli, i nonni.
Tale danno può essere equitativamente liquidato, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, in relazione ai dati oggettivi esaminabili ed alle risultanze della istruttoria.
Quanto alla misura della liquidazione, in linea del tutto generale, le tabelle milanesi di ultima elaborazione, rispondono ampiamente ai criteri ed ai principi di diritto sopra esposti ai quali questo giudice ritiene di aderire, poiché prevedono a favore delle vittime secondarie una somma risarcibile in base ad un “sistema a punti”.
La rielaborazione delle tabelle milanesi ha preso l'avvio dall'orientamento della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” L'osservatorio milanese è, dunque, partito dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti Email_1 rispettivamente di € 168.250,00 ad € 336.500,00), e proponendo poi una distribuzione dei punti secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente tabella milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di numerosissime sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Tale criterio liquidatorio ha ricevuto approvazione dalla suprema Corte.
Cass. 2022 n. 37009: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata).
Cass. sez. lav. Ordinanza n. 13701 del 16.5.2024: La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità.
E' poi consentito l'“adeguamento” del danno non patrimoniale al fine di personalizzare il danno patito alla luce proprio di eventuali emergenze istruttorie significative e caratterizzanti, laddove emerse (nel caso in esame non vi sono stati capitoli di prova articolati idonei ad incidere su uno spiccato adeguamento).
Come condivisibilmente ritenuto anche dalla Corte di appello di Ancona nella n.
101/2019, i criteri che devono orientare il giudice nella liquidazione del danno patito dai genitori, coniugi e figli, iure proprio, a titolo di sofferenza soggettiva per la morte del loro congiunto, sono i seguenti: intensità del rapporto affettivo tra vittima e superstite;
età della vittima;
età del superstite;
convivenza o meno con la vittima;
composizione del nucleo familiare.
E ciò perché l'importo risente dell'età della persona deceduta (ad es. in caso di neonati si tiene conto del mancato consolidamento obiettivo del rapporto di convivenza) e della presenza di altri figli nel nucleo familiare.
Si vuol, dire, sommessamente, al solo fine di monetizzare quello che si comprende essere un dolore non quantificabile - poiché questa è la finalità cui deve tendere questo giudizio che ha inevitabile natura risarcitoria – che nel caso al vaglio, l'età della moglie
(anni 66 al momento del fatto), il rapporto di convivenza pacifico e incontestato e la sicura esistenza di un consolidato rapporto affettivo familiare, sono elementi che conducono ad orientarsi verso il lato alto del punteggio.
Stimasi equo conclusivamente il danno, già adeguato e personalizzato, come segue: per la moglie l'importo di € 200.000,00.
Su tali importi, già calcolati all'attualità, debbono ritenersi dovuti gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto (7.11.2019) e di anno in anno rivalutata , in base ad un criterio di carattere equitativo conforme all'insegnamento della Suprema
Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17\2\1995, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito), oltre interessi dalla sentenza al saldo.
A tale somma va, pertanto, condannato il convenuto.
C) Danno iure successionis Premesso che il non è morto immediatamente ma a distanza di 17 giorni;
Per_1
chiarito che, in ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita (Cass. 2020, n. 21508), come ben riepilogato e chiarito nella ordinanza della Cass. del 2019, n. 18056, le espressioni "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e neanche preciso.
Il soggetto leso che sopravviva e poi muoia quodam tempore, può patire un danno non patrimoniale che trasferisce ai suoi eredi. Questo danno, sia pur concettualmente unitario, può manifestarsi in due modi: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti, il primo (lesione della salute) - ha fondamento medico legale;
consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il danno alla salute sofferto dal soggetto che abbia subito delle lesioni e poi muoia, da un punto di vista medico legale consiste sempre in un'invalidità temporanea e non permanente, e ciò perché l'invalidità permanente designa invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia (cioè, dopo la guarigione clinica).
Se la malattia conduce alla morte, essa ha causato “solo” un'invalidità temporanea
(Cass. Ord. 32372/2018; Cass. 5197/2015; Cass. 7632/2003). Ne consegue che, in caso di morte da lesioni, sopravvenuta a distanza di tempo, il danno biologico permanente è inconfigurabile.
Residua solo il danno biologico temporaneo.
Il danno biologico causato dall'invalidità temporanea consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana;
tuttavia, per potersene affermare l'esistenza, è necessario che la lesione alla salute si sia protratta per un certo tempo.
Infatti, per accertare dal punto di vista medico-legale la malattia, si ritiene che il lasso apprezzabile di tempo dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché è il "giorno" l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (da ultimo in tal senso anche Cass.
2023 n. 16272), seppur in astratto non possa escludersi a priori l'apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori. Nell'uno, come nell'altro caso, lo stabilire se la vittima abbia patito un danno biologico
"suscettibile di accertamento medico legale" è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità.
Inoltre, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (v anche Cass. 2023 n. 16272 cit.; Cass. 2016 n.
21060; Cass. 2012 n. 2564).
Tale danno va, dunque, liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto.
E' pacifico che per 17 giorni il danneggiato ha perso la capacità di svolgere occupazioni o altro e, dunque, questo tipo di danno, può essere riconosciuto e liquidato, prendendo a parametro la ITP giornaliera indicata nelle ultime tabelle milanesi (€ 115,00 al dì, che può aumentarsi fino al 50% per le peculiarità della vicenda in esame)
A tale titolo va liquidata la somma di € 2932,50, rivalutata all'attualità e già comprensiva di interessi e rivalutazione, calcolati secondo i criteri già indicati al punto che precede.
Al pagamento di tale ulteriore somma va, dunque, condannato il convenuto.
La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso e ulteriore: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire.
Tale secondo danno, a differenza del primo, non ha fondamento medico legale;
consiste in un moto dell'animo; sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
Questa sofferenza potrà essere multiforme, e potrà consistere nel provare – ad esempio
- la paura della morte;
l'agonia provocata dalle lesioni;
il dispiacere di lasciar sole le persone care;
la disperazione per dover abbandonare le gioie della vita;
il tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano.
L'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa. In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità.
Anche una sopravvivenza cosciente di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Cass. 2018 n. 32372).
Quindi, mentre per riconoscere la risarcibilità del danno alla salute è necessaria una sopravvivenza di almeno 24 ore – a prescindere dallo stato di coscienza o incoscienza della vittima – per la sofferenza patita in punto di morte non esiste un limite temporale, ma è sufficiente la consapevolezza dell'approssimarsi della fine. Anche in tal caso il danno deve essere accertato con gli ordinari mezzi di prova e liquidato in via equitativa, tenuto conto della specificità della fattispecie.
Nel caso al vaglio, in riferimento a tale ulteriore voce di dannoiure hereditatis, relativo alla sofferenza patita dal deceduto, non può essere riconosciuta alcuna posta, perché non vi è prova di intervalli di lucidità.
Non è stato dimostrato che, nei 17 giorni tra le lesioni e la morte, il paziente abbia percepito l'approssimarsi della fine.
Come desumibile dalla relazione di consulenza in atti, la vittima è stata sottoposta a plurimi interventi chirurgici in conseguenza di un'ematoma subdurale
Nessun capitolo di prova specifico è stato capitolato sull'intervallo di lucidità eventuale;
deve, dunque ritenersi che nessun danno catastrofale sia maturato nella vita della vittima suscettibile di trasmissione ereditaria (Cass. 2019, n. 18056).
Preme riportare, a conferma delle tipologie di danno astrattamente configurabili, la conferma degli orientamenti sopra riportati contenuta nella recentissima sentenza della
Corte di Cassazione, 2024 n. 7923:
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Il danno patrimoniale
A)Perdita di reddito
La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2018 n. 29830, ha chiarito che:
Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima, configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa.
Considerato che il deceduto percepiva redditi documentati non elevati;
tenendo conto dell'età della vittima e dei congiunti;
tenendo conto dei criteri in uso nella giurisprudenza di merito ispirati, in riferimento alla liquidazione per capitale, ai seguenti elementi: a) accertamento del reddito della vittima al momento della morte;
b)detrazione della quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio (1/3); c) moltiplicazione del risultato per un coefficiente di capitalizzazione laddove sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante (coniuge); in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
d)moltiplicazione del risultato per un coefficiente di capitalizzazione laddove sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico (aspettative di vita del defunto stabilite dal CTU, 8-10 anni, sulla base delle patologie pregresse); e) abbattere l'importo finale del 20%. Il reddito posseduto era una pensione mensile di € 842,80.
Così sintetizzati i criteri, in via del tutto equitativa stimasi equo un importo, già comprensivo di interessi e rivalutazione, di € 70.000,00 per il coniuge. Il convenuto in solido va condannato al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, al pagamento in favore di della somma di € 70.000,00, oltre interessi Parte_2
dalla sentenza al saldo.
B)Spese sostenute
Sono, poi documentati esborsi pari ad € 2.100,00 per spese funerarie, importo su cui andranno calcolati gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal momento dell'esborso, oltre interessi dalla sentenza al saldo, che parimenti va posta a carico del convenuto a titolo di ulteriore danno patrimoniale patito.
Spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al decisum, tenendo conto che non è stata svolta istruttoria orale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.condanna il al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 200.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;
2. condanna il al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Pt_1 di € 2.257,96, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario, , oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;
3. condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 70.000,00, a titolo di danno patrimoniale da perdita di reddito, oltre interessi annui sulle somme stesse dal dì del sinistro a quello della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, esclusi per entrambi i periodi gli interessi su interessi;
5. condanna il al pagamento nei confronti della sig.ra Controparte_1 [...] della somma di € 2100,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese funerarie Pt_1
sostenute, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
6. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 22.457,00 oltre
€ 700,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Avellino il 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio