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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 15 gennaio 2025, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._2
(C.F. e il primo anche in proprio, Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Brotto (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Rossano Veneto (VI), Via San Giovanni, 1/A, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attori - contro
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Lorenz Steckholzer (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Bressanone (BZ), Via S. Albuino, 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 15.1.2025 si riscontrava il deposito delle note del 14.1.2025 in cui parte attrice precisava le conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, quindi:
“- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento ex art. 1218 c.c. di – , con CP_1 CP_2
sede legale in Valle Aurina (BZ), Località Cadipietra (Hittlfeld) n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore nella fornitura del servizio alberghiero al sig. e al Parte_1
pagina 1 di 21 figlio in data 4.8.2018 ovvero la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per avere omesso Persona_1
ogni cautela o avvertimento per evitare danni agli ospiti del resort derivanti dal contatto con la superficie incandescente della lastra metallica posta al margine del giardino dell'area bambini;
- accertarsi e dichiararsi che le lesioni riportate dal piccolo sono derivate Persona_1 dall'aver costui calpestato, a piedi nudi, la lastra metallica posta nell'area bambini della struttura alberghiera, insidiosa perché non visibile dall'accesso, in data 4.8.2018 e conseguentemente
- condannarsi ex artt. 1218 o 2051 c.c., a risarcire i danni subiti e subendi dai Signori CP_1
e e quantificati in complessivi € 10.650,46 per il danno non Persona_1 Parte_1 patrimoniale al minore , € 10.000,00 per danno non patrimoniale ed € Persona_1
857,85 per danno patrimoniale al padre e così per complessivi € 21.508,31 ovvero Parte_1
nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
- In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”
Si riscontrava poi il deposito delle note del 13.1.2025 in cui la convenuta così precisava le proprie conclusioni:
“in via principale:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
2. per i motivi esposti, nella denegata ipotesi di fondatezza, anche solo parziale, delle domande formulate dagli attori, determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il grado di colpa dei danneggiati nella causazione della lesione e ridurre conseguentemente l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria […]”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti dal minore e da , in Persona_1 Parte_1
proprio, a seguito del sinistro occorso al primo il 4.8.2018 presso la struttura alberghiera Lunaris
Wellnessresort sita in Valle Aurina (BZ), di proprietà della convenuta. A sostegno delle richieste, deducevano che:
- quel giorno, il bambino (all'epoca di meno di due anni), si trovava presso la predetta struttura alberghiera insieme al padre e alla NA paterna per trascorrere una Pt_1 Persona_2
settimana di vacanze;
- trattasi di un resort a cinque stelle appositamente scelta in quanto, nel proprio sito internet,
pagina 2 di 21 pubblicizzava una particolare vocazione ad accogliere famiglie con specifiche aree per bambini;
- verso le ore 14:00, la famiglia si recava nell'area dedicata ai bambini, denominata “Family Spa Blue
Planet”, che si caratterizzava, oltre che per una piscina poco profonda dotata di giochi d'acqua di vario genere, per la presenza di un'area scoperta ben delimitata con manto erboso tipo prato inglese;
- il piccolo, lasciato libero di correre e giocare a piedi nudi sull'erba, ma sempre sorvegliato a vista dal padre e dalla NA, improvvisamente si fermava scoppiando a piangere disperatamente e veniva immediatamente soccorso dal padre, il quale si avvedeva del fatto che il piccolo aveva calpestato una lastra di metallo incandescente per l'esposizione al sole;
- tale piastra era visibile solo da molto vicino, in quanto mimetizzata tra ciottoli dello stesso colore e non segnalata, né era presente alcuna recinzione o struttura protettiva idonea ad impedire ai bambini di calpestarla;
- l'attore portava il figlio al locale P.S. di Brunico, dove il bambino veniva medicato, con diagnosi di
“ustioni di II° grado alla pianta dei piedi (avampiede)”, oltre a “lieve rossore anche al resto della pianta dei piedi (rossore e bolle)”;
- il piccolo, a causa del forte dolore, piangeva continuamente e non riusciva in alcun modo a trovare sollievo, pertanto, l'attore si trovava costretto ad interrompere le vacanze al primo giorno di permanenza presso la struttura alberghiera in questione;
- il giorno dopo, l'attore rientrava presso la propria residenza e portava il figlio al P. S. di Bassano del
Grappa al fine di sostituire le fasciature e lì veniva confermata la diagnosi di “ustioni di II grado avampiede dx e sx”, con prescrizione di cure domiciliari consistenti nell'applicazione di fasciature e nella somministrazione di antibiotico;
- in data 5.12.2018, il bambino veniva visitato dal dott. , medico-chirurgo specialista Persona_3 in dermatologia, il quale accertava “cute degli avampiedi normotrofica, con assenza di cicatrizzazioni anomale, con risoluzione della pregressa zona di iperemia e lieve edema nella zona corrispondente, con tuttavia persistenza di ipercheratosi lieve alla parte mediale dell'avampiede”, con prescrizione di applicazione di apposita medicazione per ulteriori 2-3 mesi;
- in data 27.2.2019, all'esito del periodo di cure prescritte, il bambino veniva nuovamente visitato dal dott. , con la diagnosi “...si considera il paziente in remissione completa. Permangono Per_3 tuttavia lievi esiti ipercheratosici da valutare in sede medico-legale”;
- , con comunicazione pec dell'1.4.2019, tramite il proprio difensore, denunciava il Parte_1
sinistro alla convenuta, chiedendo il risarcimento dei danni subiti;
- tale richiesta veniva riscontrata dalla compagnia assicuratrice della convenuta con e-mail del
26.6.2019, in cui veniva esclusa ogni responsabilità dell'assicurata;
pagina 3 di 21 - in data 18.7.2019 l'attore faceva sottoporre il figlio a visita medico legale a cura del Prof.
[...]
, il quale confermava il nesso causale e stimava il danno biologico permanente subito dal Per_4
bambino in misura del 5% e un periodo di inabilità temporanea in complessivi settanta giorni, di cui 20 al 75%, 20 al 50% e ulteriori 30 giorni al 25%.
In diritto, gli attori avanzavano in via principale richiesta di risarcimento danni ex art. 1218 c.c., ravvisando la responsabilità contrattuale della convenuta per l'accaduto. In particolare, allegavano che la presenza di un pericolo posto all'interno di un'area dedicata ai bambini configurava di per sé un inadempimento grave, rientrando tra le obbligazioni della convenuta, derivanti dal contratto alberghiero concluso tra le parti, anche quella di evitare o rimuovere eventuali pericoli per la salute e la sicurezza degli ospiti. Nello specifico, contestavano alla convenuta l'omessa recinzione e/o segnalazione della piastra (peraltro, non visibile dal punto di accesso dell'area esterna riservata ai minori), nonostante la pericolosità della stessa dovuta alla costante esposizione al sole nei mesi estivi. In subordine, parte attrice deduceva la responsabilità extracontrattuale della convenuta ex art. 2051 c.c., in quanto proprietaria/custode della struttura alberghiera. Assumeva che nel caso di specie doveva escludersi il caso fortuito, non integrato nemmeno dalla condotta di , in quanto non imprevedibile né Persona_1
anomala, risultando per contro la stessa normale alla luce delle circostanze del caso di specie (età del minore e il fatto che il medesimo si trovasse a giocare, in una giornata d'estate, su un prato limitrofo ad una piscina, all'interno di un'area dedicata alle famiglie). In estremo subordine, invocavano l'applicabilità dell'art. 2043 c.c.
Su tali premesse, gli attori chiedevano, quali genitori del minore, il risarcimento del danno non patrimoniale, di cui € 6.107,03 per invalidità permanente (stimandola al 5%), € 712,35, 474,90 e
356,18 per invalidità temporanea (al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 e al 25% per 30) ed € 3.000,35 quale danno morale, per complessivi € 10.650,46. chiedeva, in proprio, il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, precisamente € 5.000,00 quale danno morale ed € 5.000,00 quale “danno da vacanza rovinata” e del danno patrimoniale, quantificato in € 857,85, di cui € 437,85 per spese mediche ed € 420,00 per la perizia medico legale di parte.
2. La prima udienza, indicata in citazione per il 20.10.2021, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 25.11.2021. Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 24.9.2021, chiarendo di CP_1
essere comproprietaria della struttura alberghiera Amonti&Lunaris (ex Alpenschlössl e , CP_1
consistente in due blocchi connessi materialmente tra loro, con un centro benessere condiviso, tra cui la
“Family Spa Blue Planet”.
Contestava che si sarebbe scottato calpestando una lastra di metallo incandescente Persona_1 presente nell'area adiacente alla “Family Spa Blue Planet”. Precisava che la predetta zona consta di pagina 4 di 21 un'area esterna/giardino adiacente, in cui insistono diverse lastre di metallo, sparse in vari punti del prato, tutte resistenti al calore e non suscettibili di surriscaldarsi. Esponeva che, secondo i dati statistici del 2019, sono stati registrati 25.316 ospiti, per un totale di 108.912 pernottamenti e che dalla ristrutturazione avvenuta nel 2014 non si è mai verificato alcun tipo di infortunio da ustione provocato da una lastra di metallo.
In diritto, la convenuta escludeva ogni responsabilità a suo carico, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c., che dell'art. 2051 c.c., chiedendo il rigetto delle pretese attoree. Rilevava anzitutto la mancata prova da parte degli attori del nesso causale, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Deduceva, ad ogni modo, la sussistenza del caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposa dell'attore e della di lui madre per non avere vigilato sul Parte_1 Persona_2 minore. In particolare, esponeva che ove questi avessero realmente tenuto d'occhio il bambino, avrebbero potuto notare le lastre di metallo, evitando, con un semplice richiamo, l'asserito infortunio.
Negava che le piastre metalliche non fossero ben visibili e distinguibili da lontano, specialmente di giorno, sia per il loro colore (argento) che per il materiale di cui sono fatte (alluminio), entrambi differenti dal resto della pavimentazione circostante costituita da erba e ciottoli. Quanto alle asserite ustioni di secondo grado allegate da controparte, deduceva che le stesse erano incompatibili con un breve contatto delle piante dei piedi con parti incandescenti, osservando che le stesse sembravano piuttosto dimostrare che il contatto con la lastra non fosse stato fugace e, quindi, la negligenza dei due familiari nella sorveglianza del minore. Ribadiva che dal 2019 nel complesso alberghiero sono stati registrati complessivamente oltre 25.000 ospiti, tra cui anche bambini di tenerissima età, che hanno frequentato anche il giardino in questione, senza incorrere in alcun incidente, dovendosi escludere la prevedibilità dell'asserito evento da parte della convenuta. In subordine, la convenuta eccepiva il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione della lesione, chiedendo conseguentemente la riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danno.
Contestava poi la quantificazione del danno, rilevando, in particolare, la mancanza di alcuna specifica circostanza idonea a giustificare la personalizzazione del danno morale asseritamente subito dal minore, salvo il fastidio per le fasce portate per un breve periodo, facente parte dell'ordinario percorso di riabilitazione. Negava la circostanza secondo cui il minore non poteva assumere antidolorifici e/o antiinfiammatori per via della tenera età, in quanto scientificamente errato e comunque documentato da controparte. Deduceva che il danno morale, in quanto attinente esclusivamente alla sfera personale del minore, non potesse essere fatto valere dal genitore.
Quanto al danno morale lamentato dall'attore , rilevava che il medesimo Parte_1
condivideva la responsabilità genitoriale con la madre del bambino, la quale avrebbe dunque potuto pagina 5 di 21 allievare lo stress lamentato dall'attore per avere dovuto asseritamente gestire da solo la vicenda occorsa al bambino. Osservava che il decreto di affidamento depositato da parte attrice dispone l'accudimento del bambino da parte della madre dieci giorni durante le ferie estive di agosto, sicché
l'attore aveva certamente potuto godere del riposo e della rigenerazione asseritamente mancati. Quanto al danno da vacanza rovinata ovvero da mancato recupero delle energie psico-fisiche, evidenziava la genericità della pretesa attorea e la mancata allegazione dei presupposti che ne giustificherebbero il riconoscimento, deducendo, quanto alla prima voce di danno, che l'unica norma che prevederebbe il risarcimento di tale danno sarebbe l'art. 47 del d.lgs. 79/2011 (c.d. “codice del turismo”), sicché il danno da vacanza rovinata potrebbe essere fatto valere solo nei confronti di organizzatore e/o venditore del pacchetto turistico (in merito citava Cass. 24607/2017 e il d. lgs. n. 206/2005, art. 93, comma 1, norma oggi ribadita dal d. lgs. n. 79/2011, art. 47).
Quanto alle voci di danno patrimoniale, rilevava che le stesse risultavano non dovute ed in ogni caso sproporzionate. In particolare, precisava che le visite mediche effettuate presso studi medici privati avrebbero potuto essere effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, al fine di contenerne i costi ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. Eccepiva infine, in caso di accoglimento delle domande attoree, la compensatio lucri cum danno.
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio all'udienza del
10.5.2022 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 17.5.2022 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti, con delega al Tribunale di Bolzano per l'escussione dei testi di parte convenuta e e rinvio all'udienza del 7.3.2023 per l'assunzione delle CP_3 Tes_1 Tes_2 CP_4 residue prove orali. A detta udienza veniva interrogato l'attore e venivano sentiti Parte_1
come testi , e;
in accoglimento delle relative Persona_2 Testimone_3 Testimone_4 istanze attoree, veniva ordinata alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di eventuali registrazioni audiovisive effettuate il giorno dell'incidente dalle telecamere della struttura e disposta CTU medica affidata alla dott.ssa con rinvio all'udienza del 6.7.2023. Medio tempore la CTU Persona_5
nominata rinunciava all'incarico e 19.4.2023 la convenuta, in ottemperanza al suddetto ordine di esibizione, depositava una dichiarazione in cui riferiva di non disporre delle registrazioni richieste. Alla predetta udienza veniva quindi nominata come CTU la dott.ssa , con rinvio Persona_6 all'udienza del 12.9.2023 e, successivamente (data la mancata comparizione del CTU), all'udienza del
3.10.2023, all'esito della quale la causa veniva rinviata all'udienza del 9.4.2024. La CTU depositava in data 12.2.2024 la relazione peritale;
alla predetta udienza la causa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 14.1.2025. Pervenuta la causa allo scrivente Giudice, con provvedimento del 15.1.2025, riscontrato il deposito delle note di t.s. delle parti, in cui queste precisavano le conclusioni per come su riportate, la pagina 6 di 21 causa veniva trattenuta in decisione con concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
In conclusionale la convenuta deduceva che dalla procura alle liti allegata alla citazione emergesse che il difensore fosse dotato di ius postulandi solamente con riferimento alla posizione del minore, difettando lo ius postulandi quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale e patrimoniale del padre. La difesa attorea ha quindi allegato un'altra procura unitamente alla memoria di replica.
3. Preliminarmente, deve essere esaminata la questione menzionata da ultimo, relativa all'incompletezza della procura originariamente allegata alla citazione e alla sua allegata “sanatoria”.
Unitamente alla citazione il difensore attoreo aveva allegato una procura che così recitava “i sottoscritti signori […] e […] in qualità di genitori del figlio minore Parte_1 Parte_2
[…] delegano l'Avv. Umberto Brotto del Foro di Vicenza a rappresentarli e Persona_1 difenderli nell'instaurando procedimento avente ad oggetto il risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito a sinistro del minore […]”. Alla luce dei Persona_1
rilievi svolti in conclusionale dalla convenuta, il difensore attoreo ha allegato alla memoria di replica procura rilasciata espressamente dal in proprio. Parte_1
Nella fattispecie è applicabile l'art. 182 c.p.c. nella formulazione ante-riforma del 2022, con riferimento al quale è stato chiarito che “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.” (Cass. SU, sent. n. 37434 del 21/12/2022)
Non si ritiene che la procura originariamente allegata possa dirsi “inesistente” o mancante in quanto nella stessa, verosimilmente per un refuso, mancava unicamente la precisazione che
[...]
delegava anche “in proprio” il difensore. Può quindi operare il meccanismo previsto Parte_1 dall'art. 182 c.p.c. e avendo il difensore attoreo allegato alla memoria di replica ulteriore procura a firma del , l'irregolarità della procura allegata alla citazione può dirsi sanata. Parte_3
4. Passando al merito, si procederà anzitutto all'esame della domanda svolta ex art. 1218 c.c., la quale va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Si ricorda che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, il termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di valide eccezioni idonee a paralizzare la pretesa creditoria avversaria, tra cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(cfr., ex plurimis, Cass. Sez. II, n. 13685 del 21/5/2019). Principio, questo, applicabile anche laddove si pagina 7 di 21 faccia questione, come nel caso di specie, (non di un inadempimento radicale, ma anche soltanto) di un inesatto adempimento (cfr. Cass., S.U. n. 13533 del 30/10/2001). Peraltro, in caso di domanda di risarcimento del danno, il danneggiato dovrà altresì provare ₋₋ eventualmente anche solo in via indiziaria ₋₋ il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'asserito inadempimento (cfr. 1223 c.c.).
Nondimeno, il debitore sarà totalmente esonerato se dimostrerà la riconducibilità dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta negligente del danneggiato o di terzi o, quantomeno parzialmente, se emergerà il concorso del danneggiato nella verificazione dello stesso (art. 1227 c.c.).
Nel caso in esame gli attori hanno allegato la responsabilità della convenuta da inadempimento del contratto di albergo, pacificamente concluso tra le parti. Il c.d. contratto di albergo è una figura contrattuale atipica o mista, di elaborazione giurisprudenziale, con cui un soggetto imprenditore/professionista, detto albergatore, si impegna a fornire al cliente della struttura ricettiva, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e fare, tra cui, in primis, la locazione dell'alloggio, cui si accompagnano altri servizi accessori necessari, quali pulizia e riassetto della camera, uso di servizi/spazi comuni, obblighi di custodia (artt. 1783-1786 c.c.) e di sicurezza/protezione dell'incolumità fisica del cliente o eventuali, quali somministrazione dei pasti, uso del parcheggio, ecc.
Gli obblighi del cliente si sostanziano invece nel pagamento del corrispettivo, nel dovere di occupare e rilasciare i locali nel termine stabilito e nel dovere di usare la struttura (camera e spazi comuni) con diligenza nel rispetto dei regolamenti interni. Per quanto qui rileva, va poi precisato che è configurabile la responsabilità contrattuale dell'albergatore per le lesioni fisiche subite da un cliente durante il soggiorno presso la struttura dove al medesimo era prestato il servizio alberghiero e ad essa riconducibili, sul presupposto che “l'assunzione dell'obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumità dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale” (cfr.
Cass. Sez. III, n. 25396 del 3/12/2009 richiamata da parte attrice).
Il dovere in capo all'albergatore di garantire l'incolumità del cliente si fonda, anzitutto, sulla disciplina consumeristica (pacificamente applicabile al contratto di albergo in questione), in particolare, sull'art. 2, co. 2 Cod. Cons., a norma del quale “Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi […]” e sull'art. 39 Cod. Cons., secondo cui “Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.” L'obbligo di protezione va inteso anche nel senso di consentire al cliente il migliore godimento possibile delle prestazioni dovute (al qual fine l'incolumità
pagina 8 di 21 della persona è strettamente strumentale), prendendo ogni possibile precauzione per assicurare l'integrità fisica e la salute degli ospiti e può farsi risalire anche agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.
4.1. Tanto premesso, gli attori hanno ottemperato all'onere probatorio sui medesimi gravante, avendo:
(i) adeguatamente provato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
(ii) allegato lo specifico inadempimento imputato alla convenuta;
(iii) provato l'evento dannoso ed il suo nesso causale tra inadempimento e evento dannoso. Per contro, lo stesso non può dirsi abbia fatto la convenuta, la quale non ha dimostrato l'esatto adempimento del servizio alberghiero, né l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi o modificativi della pretesa creditoria avversaria, in particolare l'allegato “caso fortuito” rappresentato dalla condotta colposa degli attori e di , NA paterna del minore. Persona_2
4.1.1. Come su visto, risulta anzitutto documentalmente provata (cfr. doc. 5), nonché pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non contestata dalla convenuta, la conclusione tra le parti di un contratto di albergo avente ad oggetto il soggiorno presso il resort in questione (anche) il giorno in cui si è verificato l'infortunio al piccolo . Persona_1
In proposito, è opportuno chiarire che sussiste la titolarità del rapporto giuridico per cui è causa anche in capo al minore , in quanto beneficiario del servizio alberghiero indipendentemente dal Persona_1
fatto che il contratto fosse stato concluso dal padre (art. 1411 c.c.). Secondo la giurisprudenza, Pt_1 infatti, cliente è colui che fruisce dei servizi forniti dall'albergo anche se non è lui che paga il corrispettivo (cfr. Cass. Sez. III, n. 1150 del 20/1/2005).
4.1.2. Ciò posto, parte attrice ha allegato, con sufficiente specificità, l'inadempimento della convenuta, discendente dalla violazione dell'obbligo di protezione che trova la sua fonte nel contratto alberghiero stipulato. In particolare, gli attori hanno contestato alla convenuta di non aver: (i) previsto/evitato il surriscaldamento della piastra metallica in oggetto per l'esposizione ai raggi del sole (anche quelli riflessi dall'antistante vetrata); (ii) previsto il probabile comportamento incauto (calpestio della lastra a piedi nudi) dei bambini;
(iii) adottato alcun accorgimento idoneo a prevenire e il contatto con la lastra quali ad esempio una recinzione o delimitazione;
(iv) segnalato il pericolo rappresentato dalla lastra, di modo da richiamare l'attenzione degli accompagnatori. Parte attrice ha poi dedotto che la lastra non era visibile da lontano in quanto si confondeva con la pavimentazione circostante in ciottoli grigi (cfr. prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., pag. 3), sicché il padre e la NA, nonostante tenessero d'occhio il bambino, non hanno potuto evitare l'infortunio.
4.1.3. Gli attori hanno infine adeguatamente provato l'evento dannoso e la sua derivazione causale dall'allegato inadempimento della convenuta.
L'istruttoria orale svolta ha infatti confermato la dinamica del sinistro, per come esposta da parte attrice nell'atto introduttivo: è provato che l'attore , il 4.8.2018 si sia ustionato le piante dei Persona_1
pagina 9 di 21 piedi calpestando a piedi scalzi la lastra metallica indicata in citazione (e rappresentata nella fotografia depositata sub doc. xx attoreo), resa rovente dai raggi solari.
Dall'istruttoria svolta possono anzitutto dirsi provati le ustioni subite dal piccolo (cfr. Persona_1 doc. 8, referti di P.S. del 4.8.2018) e la presenza della piastra metallica in questione nell'area esterna della Family Spa, rappresentata nelle fotografie depositate dalle parti (cfr. docc.
6-7 attori e all. 2 convenuta). Le predette circostanze sono state confermate dalla teste (unico Persona_2
testimone oculare del sinistro), NA paterna del bambino, presente al momento del sinistro. In particolare, la teste, sentita sui capitoli di prova di parte attrice all'udienza del 7.3.2023, ha dichiarato che era a piedi scalzi perché tutto attorno c'era tutta erba”. La teste ha poi riferito che, Persona_1 una volta rientrata dal Pronto Soccorso insieme agli attori, il direttore dell'hotel si scusava per l'accaduto (cfr. capitolo di prova attoreo n. 12). La convenuta ha contestato, da ultimo in memoria di replica (cfr. pag. 1), l'attendibilità della teste, visto il grado di parentela con gli attori. Le contestazioni sono del tutto generiche. Non vi sono ragioni per dubitare in assoluto delle dichiarazioni della teste sulla base del solo rapporto di parentela con gli attori, in assenza di specifiche ragioni (non allegate dalla convenuta). Le dichiarazioni della sono poi credibili anche alla luce delle altre risultanze Per_2 istruttorie. D'altra parte, la prospettazione attorea trova conforto anche nelle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta , dipendente dell' sentita a prova contraria sul capitolo di Controparte_5 Pt_4 prova n. 10 di parte attrice all'udienza tenutasi il 25.10.2022 presso il Tribunale di Bolzano. La teste non ha saputo confermare o smentire la ricostruzione attorea, in quanto al momento del sinistro non era presente;
tuttavia, ha dichiarato “Non ero presente all'infortunio, ma me ne hanno parlato i miei colleghi.” Le dichiarazioni supportano quanto riferito dalla NA paterna di come Persona_1 precedono, confermando che anche il personale dell'albergo (ossia i colleghi della teste) fosse a conoscenza di un “infortunio”, a riprova che il sinistro al minore comunque occorse in albergo.
Peraltro, la dinamica del sinistro rappresentata dagli attori trova supporto anche nella CTU medico- legale espletata in corso di causa, dalla quale emerge che riportò delle ustioni Persona_1
compatibili con il calpestìo a piedi scalzi di una superficie rovente. Più precisamente, la CTU dott.ssa ha accertato che “ la causa avente maggiore attitudine a cagionare le suddette lesioni, Persona_7
diagnosticate due sedi ospedaliere (Brunico e Bassano), sia il contatto della pianta dei piedi con una sorgente calorica (superficie calda) compatibile, nel caso in questione, con quella descritta dal padre del piccolo e descritta in atto di citazione (lastra di metallo esposta al sole i primi giorni di Per_1 agosto)” (cfr. pag. 3 della relazione).
Infine, va anche considerato che la convenuta non ha nemmeno tratteggiato una dinamica del sinistro alternativa rispetto a quella descritta dagli attori, allegando altri ipotetici e plausibili fattori che possano pagina 10 di 21 aver causato le lesioni subite dall'attore e documentate dai referti del P.S. La convenuta Persona_1
si è infatti limitata ad allegare ma non provare alcune specifiche ragioni per cui, a suo dire, le lastre di metallo per esterni non necessariamente si surriscalderebbero con il sole e a contestare genericamente l'indicazione della CTU circa la compatibilità delle ustioni subite da con la descrizione Persona_1
della dinamica di incidente offerta da parte attrice (cfr. memoria di replica, pag. 2-3).
Per tutte queste ragioni, può dunque dirsi sufficientemente provata - quantomeno in via indiziaria ex art. 2729, co. 1 c.c. secondo il criterio del “più probabile che non” – la verificazione del sinistro per cui
è causa secondo le modalità allegate da parte attrice.
4.1.4. Provato il nesso causale tra il sinistro e l'allegato inadempimento della convenuta, quest'ultima, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento o quantomeno l'impossibilità della prestazione determinata da cause ad essa non imputabili, prova non fornita nel caso di specie.
Si è già detto che la convenuta ha eccepito la sussistenza del “caso fortuito” quale esimente ai sensi dell'art. 1218 c.c., in tesi rappresentato dalla condotta colposa (del bambino e, per esso) del padre e/o della NA paterna , per non aver effettivamente Parte_1 Persona_2
sorvegliato il minore. In particolare, la convenuta ha allegato che il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta colposa dei predetti soggetti, pacificamente preposti alla sorveglianza del minore e responsabili della sua incolumità. Più precisamente, la convenuta ha dedotto che l'attore e la di lui madre avrebbero potuto evitare l'infortunio al bambino se lo avessero efficacemente tenuto sotto controllo da vicino, posto che diversamente avrebbero potuto facilmente notare la presenza delle lastre di metallo sparse su tutta l'area esterna (essendo queste visibili da lontano sia per il materiale di cui sono fatte ed il loro colore – diversi rispetto alla vegetazione circostante – sia per le condizioni di luce)
e potuto con semplice richiamo evitare l'incidente (cfr. da ultimo conclusionale convenuta, pagg. 6-8,
10).
Il rilievo non è condivisibile. Diversamente da quanto affermato dalla convenuta, la causa del sinistro – una lastra resa rovente dal sole e la mancanza di segnalazione del pericolo – non era incompatibile anche con una condotta maggiormente prudente da parte dei parenti del minore. In primo luogo, la condotta di non può dirsi imprevedibile o eccezionale, rispondendo a normalità che un Persona_1 bambino della sua età possa girovagare a piedi nudi all'interno di un'area verde a prato/zona piscina dedicata anche agli ospiti ai più piccoli, ed eventualmente camminare sopra una delle piastre a terra, apparentemente innocue. Allo stesso modo, non può dirsi imprevedibile ed inevitabile il surriscaldamento di una piastra metallica nel mese di agosto, specialmente nelle ore più calde della giornata. Sarebbe stato sufficiente (e doveroso, trattandosi di un luogo abitualmente frequentato da pagina 11 di 21 bambini), da parte della convenuta prevedere e prevenire il surriscaldamento delle lastre metalliche a terra e/o quantomeno segnalare adeguatamente agli adulti il potenziale pericolo da esse rappresentato o delimitare il manufatto, a nulla rilevando in senso contrario la circostanza che, prima di allora non si fossero mai verificati infortuni simili a quello per cui è causa.
Parimenti, non appare imprudente né eccezionale o irrazionale nemmeno la condotta del padre e della NA del bambino per il fatto di averlo lasciato libero di aggirarsi nell'area in questione, pur tenendolo d'occhio, esplicitamente dedicata anche ai bambini e non caso denominata “Family Spa”. Per altro verso, parte convenuta non ha allegato che la pedana metallica fosse in qualche modo interdetta al transito e che il bambino o, per esso, i suoi accompagnatori abbiano violato un qualsivoglia specifico divieto o segnale di pericolo in tal senso apprestato.
Non è poi condivisibile la prospettazione della convenuta, per cui la lastra fosse agevolmente visibile: dalle fotografie depositate da parte attrice sub doc.
6-7 e dalla stessa convenuta sub doc. 2 sembra che la lastra, vuoi per la luce del sole, vuoi per il riflesso della adiacente vetrata o perché sporca, non fosse agevolmente distinguibile dal circostante pavimento in ciottoli/terriccio; e ciò considerando anche la distanza dalle sdraio/ombrelloni in cui ragionevolmente si trovavano il padre e la NA del minore e da dove avrebbero potuto tenerlo d'occhio, cfr. doc. 2 convenuta, foto n. 3). A prescindere dalla visibilità in sé della lastra, la condotta colposa attribuita al bambino e/o, di riflesso, ai familiari non appare connotata da un impulso causale autonomo nella verificazione dell'evento dannoso né da quella imprevedibilità ed eccezionalità che caratterizzano il “caso fortuito” inteso come accadimento estraneo alla sfera di controllo della convenuta. In ultima analisi, la dedotta condotta colposa degli attori e/o di terzi, se dimostrata, non avrebbe potuto comunque integrare una causa esclusiva e determinante del sinistro, tale da escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Da ultimo, in comparsa conclusionale la convenuta ha allegato che l'infortunio a Persona_1
sarebbe da imputare al mancato uso di ciabattine (sebbene messe a disposizione dall'albergo) e, quindi, alla negligenza del padre e della NA (cfr. conclusionale convenuta, pag. 9-10) nel non fargliele indossare. Il rilievo risulta privo di pregio, atteso che l'uso di ciabatte non appare necessario per camminare, come nel caso di specie, su un manto erboso, non avendo peraltro la convenuta dimostrato e ancor prima allegato che un simile obbligo fosse segnalato o previsto dal regolamento della Family
Spa.
In ultima analisi, considerando quindi la serie di fattori concorrenti emersi in corso di causa, come la mancanza prevenzione del surriscaldamento della piastra, l'assenza di ogni segnale di pericolo e di ogni misura idonea ad evitare che i bambini venissero a contatto con la medesima, va quindi nettamente escluso che la condotta degli attori integri un caso fortuito.
pagina 12 di 21 La convenuta non ha dunque fornito la prova liberatoria dell'eccepito “caso fortuito”, costituito, in tesi, dal comportamento degli attori e/o di . La domanda principale, svolta ex art. 1218 Persona_2
c.c., andrà pertanto accolta.
4.1.5. La convenuta ha poi eccepito, in subordine, che si dovrebbe in ogni caso tener conto della condotta colposa dell'attore (art. 2048 c.c.) nella liquidazione del danno, ex art. Parte_1
1227, co. 1 c.c.
Il rilievo è fondato. La condotta della vittima, nei casi in cui non assuma connotazioni tali da assurgere a causa esclusiva dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., può infatti rilevare ai sensi dell'art. 1227 c.c. avendo comunque contribuito a determinare il sinistro (Cass.
Sez. III, n. 14228 del 23/5/2023). Il concorso colposo del danneggiato è configurabile anche in caso di violazione di regole comportamentali di prudenza, con una condotta che si inserisca come fattore causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.
Può ritenersi provato che l'attore e la madre si distrassero e non abbiano guardato costantemente il minore (in parte qua non paiono pienamente attendibili le dichiarazioni della NA, che ha peraltro reso delle dichiarazioni molto scarne) o non abbiano comunque prestato la massima attenzione, consona allo stato dei luoghi, posto che dal grado delle ustioni, per come accertate dalla CTU, può ritenersi più che ragionevole che il minore sia stato esposto al metallo bollente per qualche secondo e che i parenti siano stati richiamati solo dalle sue urla – come peraltro dedotto in citazione – a conferma che nel momento in cui toccò la lastra non lo stessero seguendo con lo sguardo. Persona_1
Nel caso di specie, pur dovendosi ritenere che, se l'attore avesse vegliato sul figlio, quest'ultimo si sarebbe probabilmente comunque infortunato, non si può negare che la sua condotta abbia concorso a cagionare il danno (se non altro, laddove i parenti non fossero stati distratti avrebbero potuto limitare gli effetti negativi del sinistro, ad esempio sollevando immediatamente il bambino).
In definitiva, l'unica – comunque significativa – colpa imputabile all'attore, rilevante sub art. 1227, co
1 c.c. è il non aver vigilato efficacemente sul bambino, soprattutto in considerazione della sua tenera età e della circostanza che il medesimo si trovava in un ambiente non domestico, sia pure accessibile anche ai bambini.
Ciò detto, la valutazione della pericolosità della piastra avrebbe comunque dovuto essere condotta, prima che dall'attore (che poteva comunque confidare sulla sicurezza dell'area dedicata alle famiglie), dalla convenuta che gestiva la struttura, ragione per cui il grado di responsabilità di quest'ultima risulta preponderante.
Sulla scorta di tale considerazione, si deve ritenere che l'attore abbia concorso a cagionare il danno, ex art. 1227, co. 1: per l'effetto, pare congruo operare una diminuzione del risarcimento dei danni che pagina 13 di 21 verranno liquidati, nella misura del 20%.
5. Tanto chiarito in punto an, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Parte attrice ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale (biologico e morale) e patrimoniale (spese mediche e per perizia medico legale di parte), modificando in conclusionale (cfr. pag. 12) le somme richieste a ristoro del danno non patrimoniale patito dal minore, in conformità alla quantificazione indicata dalla CTU esperita (pur senza adeguare coerentemente le conclusioni).
5.1. Si procede quindi all'esame delle domande di ristoro del danno non patrimoniale per il minore.
5.1.1. Gli attori hanno chiesto il ristoro del danno biologico e morale subito da . Al Persona_1
riguardo, la CTU dott.ssa ha accertato che il bambino, a seguito del sinistro, fu Persona_7
immediatamente trasportato dal padre al PS ove gli accertamenti evidenziavano “ustioni di II° alla dei piedi (avampiede)” (cfr. relazione di CTU, pag. 3). Sulla base degli accertamenti eseguiti, il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro il bambino ha riportato “un danno biologico temporaneo della durata di 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e di 20 giorni al 25%”. (pag. 4), stimando che “il grado di sofferenza psico-fisica nei primi 20 giorni è stato medio-lieve, lieve nei successivi 40 giorni”
(sempre pag. 4). La CTU ha poi accertato postumi permanenti, rappresentati da “piccole aree, mal delimitabili, di cute appena discromica alle piante dei piedi, prevalentemente a sinistra”, quantificabili nella misura dell'1%, i quali comunque “non comportano residui disturbi soggettivi”, (pag. 4). Parte attrice, come si è detto, in conclusionale (cfr. pag. 12) ha aderito alle predette conclusioni riducendo in tale senso le originarie richieste risarcitorie, senza tuttavia rivedere le conclusioni rassegnate nel foglio di p.c. Le parti non ha mosso rilievi all'operato del CTU, le cui conclusioni vengono pertanto pienamente condivise.
È opportuno rammentare, a livello generale, che il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte, per cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.” (Cass.
Sez. III, n. 9006 del 21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e pagina 14 di 21 venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale, non potendosi questo ritenere sussistente in re ipsa).
Ciò posto, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo funzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito dall'attore.
È appena il caso di evidenziare – stanti i rilievi svolti dalla convenuta – che non vi sono ragioni per escludere che gli esercenti la responsabilità genitoriale possano far valere ogni pretesa risarcitoria connessa derivante da un sinistro al minore, anche quelle a ristoro della componente morale, purché adeguatamente provata.
Tanto premesso, procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore , il quale all'epoca del Persona_1
sinistro – occorso in data 4.8.2018 – aveva 1 anno, essendo questi nato il [...], può essere così liquidato.
5.1.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, come su visto, la CTU l'ha individuata in complessivi giorni 60, di cui giorni 20 al 75%, 20 al 50% ed altri 20 al 25% stimando il livello di sofferenza psico-fisica patita di grado medio-lieve nei primi 20 giorni, lieve nei successivi 40 giorni.
Dunque: (i) per i 20 giorni di invalidità al 75%, pare congruo riconoscere € 82,00 al giorno (pari al
75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, vale a dire €
86,25, a cui vengono decurtati € 4,25 stante il livello medio-lieve della sofferenza per detto periodo),
pagina 15 di 21 per complessivi € 1.640,00 (82,00 x 20);
(ii) per i 20 giorni di invalidità al 50%, pare congruo riconoscere € 52,00 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, vale a dire € 57,50, a cui vengono decurtati € 5,5 stante il livello lieve della sofferenza per detto periodo), per complessivi €
1.040,00 (52,00 x 20);
(iii) per i 20 giorni di invalidità al 25%, pare congruo riconoscere € 26,00 al giorno (pari al 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, vale a dire € 28,75, a cui vengono decurtati € 2,75 stante il livello lieve della sofferenza per detto periodo), per complessivi €
520,00 (26,00 x 20).
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico/dinamico relazionale e del danno morale/da sofferenza soggettiva interiore, si devono riconoscere all'attore Persona_1 complessivi € 3.200,00 (1.640,00 + 1.040,00 + 520,00).
5.1.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CTU l'ha individuata nella misura di un punto percentuale. Considerata l'età di al momento del sinistro (1 Persona_1 anno), applicando le tabelle milanesi vigenti, all'attore andranno riconosciuti € 1.393,28, ossia il valore riconosciuto dalle tabelle milanesi per una invalidità all'1%.
Non può invece essere riconosciuto il danno morale in relazione al permanente, indicato da parte attrice da ultimo in conclusionale (cfr. pag. 12) nel 33%, non avendo parte attrice allegato conseguenze in termini di sofferenza soggettiva e non essendo d'altronde emerso dalla CTU che il bambino abbia patito anche una sofferenza menomazione-correlata - in conseguenza delle lesioni di carattere permanente (cfr. relazione peritale, pag. 4).
5.1.2. L'attore ha chiesto, in proprio, il risarcimento del danno morale patito in Parte_1
conseguenza dell'infortunio occorso al figlio, quantificato in € 5.000,00.
In proposito, l'attore ha allegato di aver subito un patimento interiore per aver visto soffrire il figlio a causa delle ustioni e di aver dovuto da solo accudire e curare il medesimo durante il periodo di malattia. In particolare, l'attore ha rappresentato di aver dovuto tenere in braccio il figlio per giorni interi cercando di consolarlo e di aver quindi trascorso un mese di angustie e stress per la situazione del figlio (con lui residente).
La richiesta è infondata. Nel caso di specie l'infortunio subito dal piccolo non ha Persona_1
comportato per il padre un pregiudizio di carattere interiore né è stata dimostrata una sofferenza derivata da quella del figlio, anche considerata la natura temporanea e la consistenza della stessa. Ed invero, le conseguenze delle ustioni patite dal minore, così come accertate nella documentazione medica depositata dalla stessa parte attrice e quale è emersa all'esito della CTU svolta in corso di pagina 16 di 21 causa, appaiono assai modeste. In particolare, come su visto, la CTU ha stimato una sofferenza patita dal minore (solo) durante il periodo di invalidità temporanea di grado medio-lieve/lieve. Si ritiene dunque che i dolori patiti dal bambino durante il periodo di convalescenza facciano parte del comune percorso di guarigione, non essendo state allegate particolari complicanze e/o circostanze a conforto della voce di danno in questione. In altri termini, dalle allegazioni attoree e dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi tali da concludere che, in conseguenza delle lesioni subite dal bambino, il padre abbia patito una peculiare sofferenza interiore. Più precisamente, l'angoscia, le preoccupazioni e i disagi patiti dall'attore durante il mese di agosto per le condizioni del figlio, più che risultare aggravati dalla “particolare posizione di tutela rivestita” nei confronti dello stesso (cfr. atto di citazione, pagg.
7-8 e conclusionale, pagg. 15-16), non appaiono diversi e/o maggiori di quelli normalmente derivanti dal ruolo paterno (art. 315 bis c.c.).
5.1.3. L'attore ha poi richiesto, sempre in proprio, il risarcimento del c.d. “danno Parte_1 da vacanza rovinata”, quantificato in € 5.000,00.
Anche detta domanda deve essere rigettata: come eccepito dalla convenuta, con argomentazione su cui peraltro gli attori non hanno preso posizione, trattasi di voce di danno non risarcibile, giacché il […]
“danno non patrimoniale nel nostro ordinamento è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge (art.
2059 c.c.). La perduta possibilità di godere appieno d'un periodo di vacanza rientra tra tali casi, ma solo quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti "dell'organizzatore o del venditore" del pacchetto turistico (art. 93, comma 1, d. Igs.
7.9.2005 n. 206, nel testo applicabile ratione temporis;
tale regola è oggi ribadita dall'art. 47 d. Igs. 23.5.2011 n. 79, c.d. "codice del turismo").
[…]” (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 24607 del del 19/10/2017, non massimata).
Il caso di specie non può essere sussunto nella fattispecie disciplinata dall'art. 46 del D.lgs. n. 79/2011
(c.d. Codice del Turismo), rubricato “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”, la quale si applica per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni comprese nei “pacchetti turistici”
i quali presuppongono la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici - trasporto, alloggio, noleggio auto, “qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo “ai fini della stessa vacanza (cfr. art. 33).
La successiva lett. b) dell'art. 33 definisce i suddetti “servizi turistici integrativi” (i quali come si è detto non concorrono in maniera autonoma alla formazione di un pacchetto turistico) come “Servizi accessori quali, tra gli altri: […] l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive;
la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre,
pagina 17 di 21 saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale”.
La vicenda oggetto della presente controversia, riguardando l'acquisto del solo servizio (turistico) alberghiero, è priva della combinazione di almeno due servizi – atteso che la spa/area piscina si configura come un mero “servizio turistico integrativo" (cfr. art. 33 lett. b)) ovvero un servizio accessorio (tipico) offerto per i clienti dell'albergo – e pertanto esula dalla predetta disciplina.
Difettando il presupposto normativo per il riconoscimento del danno non patrimoniale richiesto, la domanda dovrà essere rigettata.
5.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale avanzate dall'attore
, in proprio. Parte_1
5.2.1. Per quanto concerne le spese mediche, la CTU ha ritenuto congrue e conferenti le spese documentalmente provate da parte attrice, per un totale di € 437,85. La convenuta ha contestato, da ultimo in conclusionale (pag. 14), la sproporzione e la non risarcibilità di tali spese, poiché i trattamenti sanitari avrebbero potuto essere garantiti da strutture sanitarie pubbliche.
I rilievi non sono condivisibili. Il primo ordine di obiezioni è generico, non avendo la convenuta meglio specificato per quale ragione gli esborsi non sarebbero proporzionati (a maggior ragione a fronte delle conclusioni del CTU, che le ha ritenute congrue). Anche il secondo ordine di rilievi è inconsistente, perché “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.” (Cass. Sez. III, n. 29308 del 23/10/2023). Può peraltro osservarsi che la convenuta non ha contestato la congruità o provato la maggior gravosità della scelta di rivolgersi a strutture private, risultando dunque la contestazione sul punto del tutto generica e apodittica.
5.2.2. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento per la voce di danno patrimoniale costituito dal pagamento del compenso al dott. per la perizia di parte (cfr. docc. 13-14 parte Per_4
attrice).
Si rileva infatti che la perizia di parte non è stata funzionale né al raggiungimento di una soluzione conciliativa stragiudiziale della vicenda, né all'accoglimento della pretesa attorea (cfr. Cass. S.U.
Sent. n. 16990 del 10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le altre Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e
Cass. Sez. III, sent. n. 37477 del 22/12/2022), avendo riportato delle valutazioni del tutto ultronee rispetto a quelle poi raggiunte in corso di causa (il medico ipotizzava una IP pari al quinto di quella accertata).
pagina 18 di 21 5.3. Conclusivamente, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di
[...]
e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_1 Parte_2 [...]
, della somma di € 4.593,28 a titolo di danno non patrimoniale subito dallo stesso (di cui € Per_1
3.200,00 per invalidità temporanea, comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto, € 1.393,28 per danno biologico permanente) e, in favore di della somma Parte_1 di € 437,85 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche. In considerazione, tuttavia, del concorso ex art. 1227, co. 1 c.c. degli attori nella causazione dell'evento dannoso per le ragioni meglio espresse ai punti che precedono, le predette poste risarcitorie vanno ridotte del 20%. Conseguentemente, la somma liquidata a ristoro del danno non patrimoniale subito da è pari a € Persona_1
3.674,62 (4.593,28 meno il 20%, pari a 918,66), mentre quella liquidata a ristoro del danno patrimoniale, subito da è pari a € 350,28 (437,85 meno il 20%, pari 87,57). Parte_1
5.4. Parte attrice non ha richiesto applicarsi sulle somme liquidate né interessi né la rivalutazione monetaria, nondimeno, si procederà in tal senso atteso che gli interessi (compensativi) costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente del danno, “sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.” (Cass. Sez. II, n.
29376 del 10/12/2021; in senso conforme cfr. Cass. Sez. 3, n. 12140 del 14/6/2016). In proposito, va chiarito che l'obbligazione risarcitoria da illecito contrattuale costituisce debito di valore, sicché “va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”
(Cass. Sez. II, n. 1627 del 19/1/2022). Quanto alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni
Unite, n. 1712 del 17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex artt. 2056 co. 1 e 1226 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma quella calcolata in sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
pagina 19 di 21 - su tale importo (attualmente rivalutato) va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a ristoro del danno non patrimoniale subito da Persona_1
, pari ad € 3.674,62 devalutata all'epoca del sinistro (4.8.2018) è pari ad € 3.122,02;.la
[...] somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato ad oggi è pari ad €
4.057,93: la convenuta va quindi condannata al pagamento di detto importo in favore di
[...]
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore. Parte_1 Parte_2
La somma liquidata a ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito da , Parte_1 pari ad € 350,28 – che non è necessario devalutare, trattandosi di somma attualizzata all'epoca del sinistro, essendo il risarcimento parametrato alle spese mediche sostenute nel mese di agosto 2018 – rivalutata anno per anno e comprensiva di interessi sul capitale via via rivalutato dall'epoca del sinistro
(4.8.2018) ad oggi è pari € 459,60; la convenuta va quindi condannata al pagamento di detto importo in favore di . Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
6. Per effetto dell'accoglimento (seppur parziale) della domanda attorea spiegata in via principale, risulta assorbita quella svolta in via gradata a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex artt.
2051/2043 c.c.).
7. Si procede alla liquidazione delle spese di lite. Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la parziale compensazione delle spese, in ragione di 1/3, con condanna della convenuta a rifondere agli attori la quota restante (pari a 2/3) delle spese di lite, liquidate sulla base della legge
27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta a parte attrice, in quello tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 – e precisamente: € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.552,00 e, quindi, per effetto della compensazione, per i 2/3, ossia la somma di € 1.701,33 oltre accessori. Agli attori dovranno essere altresì rimborsati, per l'intero, gli esborsi, per complessivi € 264,00, di cui € 237,00 per CU ed € 27,00 per marca.
pagina 20 di 21 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree:
(a) condanna al pagamento in favore di e in qualità di CP_1 Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , della somma di € 4.057,93 Persona_1
per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.
1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(b) condanna al pagamento in favore di , in proprio, della somma di € CP_1 Parte_1
459,60 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte dagli attori verso la convenuta;
(iii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore degli attori, CP_1 liquidate in € 1.701,33 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi;
(iv) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 15 gennaio 2025, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._2
(C.F. e il primo anche in proprio, Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Brotto (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Rossano Veneto (VI), Via San Giovanni, 1/A, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attori - contro
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Lorenz Steckholzer (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Bressanone (BZ), Via S. Albuino, 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 15.1.2025 si riscontrava il deposito delle note del 14.1.2025 in cui parte attrice precisava le conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, quindi:
“- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento ex art. 1218 c.c. di – , con CP_1 CP_2
sede legale in Valle Aurina (BZ), Località Cadipietra (Hittlfeld) n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore nella fornitura del servizio alberghiero al sig. e al Parte_1
pagina 1 di 21 figlio in data 4.8.2018 ovvero la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per avere omesso Persona_1
ogni cautela o avvertimento per evitare danni agli ospiti del resort derivanti dal contatto con la superficie incandescente della lastra metallica posta al margine del giardino dell'area bambini;
- accertarsi e dichiararsi che le lesioni riportate dal piccolo sono derivate Persona_1 dall'aver costui calpestato, a piedi nudi, la lastra metallica posta nell'area bambini della struttura alberghiera, insidiosa perché non visibile dall'accesso, in data 4.8.2018 e conseguentemente
- condannarsi ex artt. 1218 o 2051 c.c., a risarcire i danni subiti e subendi dai Signori CP_1
e e quantificati in complessivi € 10.650,46 per il danno non Persona_1 Parte_1 patrimoniale al minore , € 10.000,00 per danno non patrimoniale ed € Persona_1
857,85 per danno patrimoniale al padre e così per complessivi € 21.508,31 ovvero Parte_1
nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
- In ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”
Si riscontrava poi il deposito delle note del 13.1.2025 in cui la convenuta così precisava le proprie conclusioni:
“in via principale:
1. per i motivi esposti, rigettare le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
2. per i motivi esposti, nella denegata ipotesi di fondatezza, anche solo parziale, delle domande formulate dagli attori, determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il grado di colpa dei danneggiati nella causazione della lesione e ridurre conseguentemente l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno;
in ogni caso:
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria […]”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti dal minore e da , in Persona_1 Parte_1
proprio, a seguito del sinistro occorso al primo il 4.8.2018 presso la struttura alberghiera Lunaris
Wellnessresort sita in Valle Aurina (BZ), di proprietà della convenuta. A sostegno delle richieste, deducevano che:
- quel giorno, il bambino (all'epoca di meno di due anni), si trovava presso la predetta struttura alberghiera insieme al padre e alla NA paterna per trascorrere una Pt_1 Persona_2
settimana di vacanze;
- trattasi di un resort a cinque stelle appositamente scelta in quanto, nel proprio sito internet,
pagina 2 di 21 pubblicizzava una particolare vocazione ad accogliere famiglie con specifiche aree per bambini;
- verso le ore 14:00, la famiglia si recava nell'area dedicata ai bambini, denominata “Family Spa Blue
Planet”, che si caratterizzava, oltre che per una piscina poco profonda dotata di giochi d'acqua di vario genere, per la presenza di un'area scoperta ben delimitata con manto erboso tipo prato inglese;
- il piccolo, lasciato libero di correre e giocare a piedi nudi sull'erba, ma sempre sorvegliato a vista dal padre e dalla NA, improvvisamente si fermava scoppiando a piangere disperatamente e veniva immediatamente soccorso dal padre, il quale si avvedeva del fatto che il piccolo aveva calpestato una lastra di metallo incandescente per l'esposizione al sole;
- tale piastra era visibile solo da molto vicino, in quanto mimetizzata tra ciottoli dello stesso colore e non segnalata, né era presente alcuna recinzione o struttura protettiva idonea ad impedire ai bambini di calpestarla;
- l'attore portava il figlio al locale P.S. di Brunico, dove il bambino veniva medicato, con diagnosi di
“ustioni di II° grado alla pianta dei piedi (avampiede)”, oltre a “lieve rossore anche al resto della pianta dei piedi (rossore e bolle)”;
- il piccolo, a causa del forte dolore, piangeva continuamente e non riusciva in alcun modo a trovare sollievo, pertanto, l'attore si trovava costretto ad interrompere le vacanze al primo giorno di permanenza presso la struttura alberghiera in questione;
- il giorno dopo, l'attore rientrava presso la propria residenza e portava il figlio al P. S. di Bassano del
Grappa al fine di sostituire le fasciature e lì veniva confermata la diagnosi di “ustioni di II grado avampiede dx e sx”, con prescrizione di cure domiciliari consistenti nell'applicazione di fasciature e nella somministrazione di antibiotico;
- in data 5.12.2018, il bambino veniva visitato dal dott. , medico-chirurgo specialista Persona_3 in dermatologia, il quale accertava “cute degli avampiedi normotrofica, con assenza di cicatrizzazioni anomale, con risoluzione della pregressa zona di iperemia e lieve edema nella zona corrispondente, con tuttavia persistenza di ipercheratosi lieve alla parte mediale dell'avampiede”, con prescrizione di applicazione di apposita medicazione per ulteriori 2-3 mesi;
- in data 27.2.2019, all'esito del periodo di cure prescritte, il bambino veniva nuovamente visitato dal dott. , con la diagnosi “...si considera il paziente in remissione completa. Permangono Per_3 tuttavia lievi esiti ipercheratosici da valutare in sede medico-legale”;
- , con comunicazione pec dell'1.4.2019, tramite il proprio difensore, denunciava il Parte_1
sinistro alla convenuta, chiedendo il risarcimento dei danni subiti;
- tale richiesta veniva riscontrata dalla compagnia assicuratrice della convenuta con e-mail del
26.6.2019, in cui veniva esclusa ogni responsabilità dell'assicurata;
pagina 3 di 21 - in data 18.7.2019 l'attore faceva sottoporre il figlio a visita medico legale a cura del Prof.
[...]
, il quale confermava il nesso causale e stimava il danno biologico permanente subito dal Per_4
bambino in misura del 5% e un periodo di inabilità temporanea in complessivi settanta giorni, di cui 20 al 75%, 20 al 50% e ulteriori 30 giorni al 25%.
In diritto, gli attori avanzavano in via principale richiesta di risarcimento danni ex art. 1218 c.c., ravvisando la responsabilità contrattuale della convenuta per l'accaduto. In particolare, allegavano che la presenza di un pericolo posto all'interno di un'area dedicata ai bambini configurava di per sé un inadempimento grave, rientrando tra le obbligazioni della convenuta, derivanti dal contratto alberghiero concluso tra le parti, anche quella di evitare o rimuovere eventuali pericoli per la salute e la sicurezza degli ospiti. Nello specifico, contestavano alla convenuta l'omessa recinzione e/o segnalazione della piastra (peraltro, non visibile dal punto di accesso dell'area esterna riservata ai minori), nonostante la pericolosità della stessa dovuta alla costante esposizione al sole nei mesi estivi. In subordine, parte attrice deduceva la responsabilità extracontrattuale della convenuta ex art. 2051 c.c., in quanto proprietaria/custode della struttura alberghiera. Assumeva che nel caso di specie doveva escludersi il caso fortuito, non integrato nemmeno dalla condotta di , in quanto non imprevedibile né Persona_1
anomala, risultando per contro la stessa normale alla luce delle circostanze del caso di specie (età del minore e il fatto che il medesimo si trovasse a giocare, in una giornata d'estate, su un prato limitrofo ad una piscina, all'interno di un'area dedicata alle famiglie). In estremo subordine, invocavano l'applicabilità dell'art. 2043 c.c.
Su tali premesse, gli attori chiedevano, quali genitori del minore, il risarcimento del danno non patrimoniale, di cui € 6.107,03 per invalidità permanente (stimandola al 5%), € 712,35, 474,90 e
356,18 per invalidità temporanea (al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 e al 25% per 30) ed € 3.000,35 quale danno morale, per complessivi € 10.650,46. chiedeva, in proprio, il Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, precisamente € 5.000,00 quale danno morale ed € 5.000,00 quale “danno da vacanza rovinata” e del danno patrimoniale, quantificato in € 857,85, di cui € 437,85 per spese mediche ed € 420,00 per la perizia medico legale di parte.
2. La prima udienza, indicata in citazione per il 20.10.2021, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 25.11.2021. Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 24.9.2021, chiarendo di CP_1
essere comproprietaria della struttura alberghiera Amonti&Lunaris (ex Alpenschlössl e , CP_1
consistente in due blocchi connessi materialmente tra loro, con un centro benessere condiviso, tra cui la
“Family Spa Blue Planet”.
Contestava che si sarebbe scottato calpestando una lastra di metallo incandescente Persona_1 presente nell'area adiacente alla “Family Spa Blue Planet”. Precisava che la predetta zona consta di pagina 4 di 21 un'area esterna/giardino adiacente, in cui insistono diverse lastre di metallo, sparse in vari punti del prato, tutte resistenti al calore e non suscettibili di surriscaldarsi. Esponeva che, secondo i dati statistici del 2019, sono stati registrati 25.316 ospiti, per un totale di 108.912 pernottamenti e che dalla ristrutturazione avvenuta nel 2014 non si è mai verificato alcun tipo di infortunio da ustione provocato da una lastra di metallo.
In diritto, la convenuta escludeva ogni responsabilità a suo carico, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c., che dell'art. 2051 c.c., chiedendo il rigetto delle pretese attoree. Rilevava anzitutto la mancata prova da parte degli attori del nesso causale, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Deduceva, ad ogni modo, la sussistenza del caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposa dell'attore e della di lui madre per non avere vigilato sul Parte_1 Persona_2 minore. In particolare, esponeva che ove questi avessero realmente tenuto d'occhio il bambino, avrebbero potuto notare le lastre di metallo, evitando, con un semplice richiamo, l'asserito infortunio.
Negava che le piastre metalliche non fossero ben visibili e distinguibili da lontano, specialmente di giorno, sia per il loro colore (argento) che per il materiale di cui sono fatte (alluminio), entrambi differenti dal resto della pavimentazione circostante costituita da erba e ciottoli. Quanto alle asserite ustioni di secondo grado allegate da controparte, deduceva che le stesse erano incompatibili con un breve contatto delle piante dei piedi con parti incandescenti, osservando che le stesse sembravano piuttosto dimostrare che il contatto con la lastra non fosse stato fugace e, quindi, la negligenza dei due familiari nella sorveglianza del minore. Ribadiva che dal 2019 nel complesso alberghiero sono stati registrati complessivamente oltre 25.000 ospiti, tra cui anche bambini di tenerissima età, che hanno frequentato anche il giardino in questione, senza incorrere in alcun incidente, dovendosi escludere la prevedibilità dell'asserito evento da parte della convenuta. In subordine, la convenuta eccepiva il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione della lesione, chiedendo conseguentemente la riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danno.
Contestava poi la quantificazione del danno, rilevando, in particolare, la mancanza di alcuna specifica circostanza idonea a giustificare la personalizzazione del danno morale asseritamente subito dal minore, salvo il fastidio per le fasce portate per un breve periodo, facente parte dell'ordinario percorso di riabilitazione. Negava la circostanza secondo cui il minore non poteva assumere antidolorifici e/o antiinfiammatori per via della tenera età, in quanto scientificamente errato e comunque documentato da controparte. Deduceva che il danno morale, in quanto attinente esclusivamente alla sfera personale del minore, non potesse essere fatto valere dal genitore.
Quanto al danno morale lamentato dall'attore , rilevava che il medesimo Parte_1
condivideva la responsabilità genitoriale con la madre del bambino, la quale avrebbe dunque potuto pagina 5 di 21 allievare lo stress lamentato dall'attore per avere dovuto asseritamente gestire da solo la vicenda occorsa al bambino. Osservava che il decreto di affidamento depositato da parte attrice dispone l'accudimento del bambino da parte della madre dieci giorni durante le ferie estive di agosto, sicché
l'attore aveva certamente potuto godere del riposo e della rigenerazione asseritamente mancati. Quanto al danno da vacanza rovinata ovvero da mancato recupero delle energie psico-fisiche, evidenziava la genericità della pretesa attorea e la mancata allegazione dei presupposti che ne giustificherebbero il riconoscimento, deducendo, quanto alla prima voce di danno, che l'unica norma che prevederebbe il risarcimento di tale danno sarebbe l'art. 47 del d.lgs. 79/2011 (c.d. “codice del turismo”), sicché il danno da vacanza rovinata potrebbe essere fatto valere solo nei confronti di organizzatore e/o venditore del pacchetto turistico (in merito citava Cass. 24607/2017 e il d. lgs. n. 206/2005, art. 93, comma 1, norma oggi ribadita dal d. lgs. n. 79/2011, art. 47).
Quanto alle voci di danno patrimoniale, rilevava che le stesse risultavano non dovute ed in ogni caso sproporzionate. In particolare, precisava che le visite mediche effettuate presso studi medici privati avrebbero potuto essere effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, al fine di contenerne i costi ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. Eccepiva infine, in caso di accoglimento delle domande attoree, la compensatio lucri cum danno.
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio all'udienza del
10.5.2022 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 17.5.2022 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti, con delega al Tribunale di Bolzano per l'escussione dei testi di parte convenuta e e rinvio all'udienza del 7.3.2023 per l'assunzione delle CP_3 Tes_1 Tes_2 CP_4 residue prove orali. A detta udienza veniva interrogato l'attore e venivano sentiti Parte_1
come testi , e;
in accoglimento delle relative Persona_2 Testimone_3 Testimone_4 istanze attoree, veniva ordinata alla convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di eventuali registrazioni audiovisive effettuate il giorno dell'incidente dalle telecamere della struttura e disposta CTU medica affidata alla dott.ssa con rinvio all'udienza del 6.7.2023. Medio tempore la CTU Persona_5
nominata rinunciava all'incarico e 19.4.2023 la convenuta, in ottemperanza al suddetto ordine di esibizione, depositava una dichiarazione in cui riferiva di non disporre delle registrazioni richieste. Alla predetta udienza veniva quindi nominata come CTU la dott.ssa , con rinvio Persona_6 all'udienza del 12.9.2023 e, successivamente (data la mancata comparizione del CTU), all'udienza del
3.10.2023, all'esito della quale la causa veniva rinviata all'udienza del 9.4.2024. La CTU depositava in data 12.2.2024 la relazione peritale;
alla predetta udienza la causa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 14.1.2025. Pervenuta la causa allo scrivente Giudice, con provvedimento del 15.1.2025, riscontrato il deposito delle note di t.s. delle parti, in cui queste precisavano le conclusioni per come su riportate, la pagina 6 di 21 causa veniva trattenuta in decisione con concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
In conclusionale la convenuta deduceva che dalla procura alle liti allegata alla citazione emergesse che il difensore fosse dotato di ius postulandi solamente con riferimento alla posizione del minore, difettando lo ius postulandi quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale e patrimoniale del padre. La difesa attorea ha quindi allegato un'altra procura unitamente alla memoria di replica.
3. Preliminarmente, deve essere esaminata la questione menzionata da ultimo, relativa all'incompletezza della procura originariamente allegata alla citazione e alla sua allegata “sanatoria”.
Unitamente alla citazione il difensore attoreo aveva allegato una procura che così recitava “i sottoscritti signori […] e […] in qualità di genitori del figlio minore Parte_1 Parte_2
[…] delegano l'Avv. Umberto Brotto del Foro di Vicenza a rappresentarli e Persona_1 difenderli nell'instaurando procedimento avente ad oggetto il risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito a sinistro del minore […]”. Alla luce dei Persona_1
rilievi svolti in conclusionale dalla convenuta, il difensore attoreo ha allegato alla memoria di replica procura rilasciata espressamente dal in proprio. Parte_1
Nella fattispecie è applicabile l'art. 182 c.p.c. nella formulazione ante-riforma del 2022, con riferimento al quale è stato chiarito che “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.” (Cass. SU, sent. n. 37434 del 21/12/2022)
Non si ritiene che la procura originariamente allegata possa dirsi “inesistente” o mancante in quanto nella stessa, verosimilmente per un refuso, mancava unicamente la precisazione che
[...]
delegava anche “in proprio” il difensore. Può quindi operare il meccanismo previsto Parte_1 dall'art. 182 c.p.c. e avendo il difensore attoreo allegato alla memoria di replica ulteriore procura a firma del , l'irregolarità della procura allegata alla citazione può dirsi sanata. Parte_3
4. Passando al merito, si procederà anzitutto all'esame della domanda svolta ex art. 1218 c.c., la quale va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Si ricorda che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, il termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di valide eccezioni idonee a paralizzare la pretesa creditoria avversaria, tra cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(cfr., ex plurimis, Cass. Sez. II, n. 13685 del 21/5/2019). Principio, questo, applicabile anche laddove si pagina 7 di 21 faccia questione, come nel caso di specie, (non di un inadempimento radicale, ma anche soltanto) di un inesatto adempimento (cfr. Cass., S.U. n. 13533 del 30/10/2001). Peraltro, in caso di domanda di risarcimento del danno, il danneggiato dovrà altresì provare ₋₋ eventualmente anche solo in via indiziaria ₋₋ il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'asserito inadempimento (cfr. 1223 c.c.).
Nondimeno, il debitore sarà totalmente esonerato se dimostrerà la riconducibilità dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta negligente del danneggiato o di terzi o, quantomeno parzialmente, se emergerà il concorso del danneggiato nella verificazione dello stesso (art. 1227 c.c.).
Nel caso in esame gli attori hanno allegato la responsabilità della convenuta da inadempimento del contratto di albergo, pacificamente concluso tra le parti. Il c.d. contratto di albergo è una figura contrattuale atipica o mista, di elaborazione giurisprudenziale, con cui un soggetto imprenditore/professionista, detto albergatore, si impegna a fornire al cliente della struttura ricettiva, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e fare, tra cui, in primis, la locazione dell'alloggio, cui si accompagnano altri servizi accessori necessari, quali pulizia e riassetto della camera, uso di servizi/spazi comuni, obblighi di custodia (artt. 1783-1786 c.c.) e di sicurezza/protezione dell'incolumità fisica del cliente o eventuali, quali somministrazione dei pasti, uso del parcheggio, ecc.
Gli obblighi del cliente si sostanziano invece nel pagamento del corrispettivo, nel dovere di occupare e rilasciare i locali nel termine stabilito e nel dovere di usare la struttura (camera e spazi comuni) con diligenza nel rispetto dei regolamenti interni. Per quanto qui rileva, va poi precisato che è configurabile la responsabilità contrattuale dell'albergatore per le lesioni fisiche subite da un cliente durante il soggiorno presso la struttura dove al medesimo era prestato il servizio alberghiero e ad essa riconducibili, sul presupposto che “l'assunzione dell'obbligazione di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l'ambito della prestazione alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell'incolumità dei clienti (in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale” (cfr.
Cass. Sez. III, n. 25396 del 3/12/2009 richiamata da parte attrice).
Il dovere in capo all'albergatore di garantire l'incolumità del cliente si fonda, anzitutto, sulla disciplina consumeristica (pacificamente applicabile al contratto di albergo in questione), in particolare, sull'art. 2, co. 2 Cod. Cons., a norma del quale “Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi […]” e sull'art. 39 Cod. Cons., secondo cui “Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.” L'obbligo di protezione va inteso anche nel senso di consentire al cliente il migliore godimento possibile delle prestazioni dovute (al qual fine l'incolumità
pagina 8 di 21 della persona è strettamente strumentale), prendendo ogni possibile precauzione per assicurare l'integrità fisica e la salute degli ospiti e può farsi risalire anche agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.
4.1. Tanto premesso, gli attori hanno ottemperato all'onere probatorio sui medesimi gravante, avendo:
(i) adeguatamente provato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
(ii) allegato lo specifico inadempimento imputato alla convenuta;
(iii) provato l'evento dannoso ed il suo nesso causale tra inadempimento e evento dannoso. Per contro, lo stesso non può dirsi abbia fatto la convenuta, la quale non ha dimostrato l'esatto adempimento del servizio alberghiero, né l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi o modificativi della pretesa creditoria avversaria, in particolare l'allegato “caso fortuito” rappresentato dalla condotta colposa degli attori e di , NA paterna del minore. Persona_2
4.1.1. Come su visto, risulta anzitutto documentalmente provata (cfr. doc. 5), nonché pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto non contestata dalla convenuta, la conclusione tra le parti di un contratto di albergo avente ad oggetto il soggiorno presso il resort in questione (anche) il giorno in cui si è verificato l'infortunio al piccolo . Persona_1
In proposito, è opportuno chiarire che sussiste la titolarità del rapporto giuridico per cui è causa anche in capo al minore , in quanto beneficiario del servizio alberghiero indipendentemente dal Persona_1
fatto che il contratto fosse stato concluso dal padre (art. 1411 c.c.). Secondo la giurisprudenza, Pt_1 infatti, cliente è colui che fruisce dei servizi forniti dall'albergo anche se non è lui che paga il corrispettivo (cfr. Cass. Sez. III, n. 1150 del 20/1/2005).
4.1.2. Ciò posto, parte attrice ha allegato, con sufficiente specificità, l'inadempimento della convenuta, discendente dalla violazione dell'obbligo di protezione che trova la sua fonte nel contratto alberghiero stipulato. In particolare, gli attori hanno contestato alla convenuta di non aver: (i) previsto/evitato il surriscaldamento della piastra metallica in oggetto per l'esposizione ai raggi del sole (anche quelli riflessi dall'antistante vetrata); (ii) previsto il probabile comportamento incauto (calpestio della lastra a piedi nudi) dei bambini;
(iii) adottato alcun accorgimento idoneo a prevenire e il contatto con la lastra quali ad esempio una recinzione o delimitazione;
(iv) segnalato il pericolo rappresentato dalla lastra, di modo da richiamare l'attenzione degli accompagnatori. Parte attrice ha poi dedotto che la lastra non era visibile da lontano in quanto si confondeva con la pavimentazione circostante in ciottoli grigi (cfr. prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., pag. 3), sicché il padre e la NA, nonostante tenessero d'occhio il bambino, non hanno potuto evitare l'infortunio.
4.1.3. Gli attori hanno infine adeguatamente provato l'evento dannoso e la sua derivazione causale dall'allegato inadempimento della convenuta.
L'istruttoria orale svolta ha infatti confermato la dinamica del sinistro, per come esposta da parte attrice nell'atto introduttivo: è provato che l'attore , il 4.8.2018 si sia ustionato le piante dei Persona_1
pagina 9 di 21 piedi calpestando a piedi scalzi la lastra metallica indicata in citazione (e rappresentata nella fotografia depositata sub doc. xx attoreo), resa rovente dai raggi solari.
Dall'istruttoria svolta possono anzitutto dirsi provati le ustioni subite dal piccolo (cfr. Persona_1 doc. 8, referti di P.S. del 4.8.2018) e la presenza della piastra metallica in questione nell'area esterna della Family Spa, rappresentata nelle fotografie depositate dalle parti (cfr. docc.
6-7 attori e all. 2 convenuta). Le predette circostanze sono state confermate dalla teste (unico Persona_2
testimone oculare del sinistro), NA paterna del bambino, presente al momento del sinistro. In particolare, la teste, sentita sui capitoli di prova di parte attrice all'udienza del 7.3.2023, ha dichiarato che era a piedi scalzi perché tutto attorno c'era tutta erba”. La teste ha poi riferito che, Persona_1 una volta rientrata dal Pronto Soccorso insieme agli attori, il direttore dell'hotel si scusava per l'accaduto (cfr. capitolo di prova attoreo n. 12). La convenuta ha contestato, da ultimo in memoria di replica (cfr. pag. 1), l'attendibilità della teste, visto il grado di parentela con gli attori. Le contestazioni sono del tutto generiche. Non vi sono ragioni per dubitare in assoluto delle dichiarazioni della teste sulla base del solo rapporto di parentela con gli attori, in assenza di specifiche ragioni (non allegate dalla convenuta). Le dichiarazioni della sono poi credibili anche alla luce delle altre risultanze Per_2 istruttorie. D'altra parte, la prospettazione attorea trova conforto anche nelle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta , dipendente dell' sentita a prova contraria sul capitolo di Controparte_5 Pt_4 prova n. 10 di parte attrice all'udienza tenutasi il 25.10.2022 presso il Tribunale di Bolzano. La teste non ha saputo confermare o smentire la ricostruzione attorea, in quanto al momento del sinistro non era presente;
tuttavia, ha dichiarato “Non ero presente all'infortunio, ma me ne hanno parlato i miei colleghi.” Le dichiarazioni supportano quanto riferito dalla NA paterna di come Persona_1 precedono, confermando che anche il personale dell'albergo (ossia i colleghi della teste) fosse a conoscenza di un “infortunio”, a riprova che il sinistro al minore comunque occorse in albergo.
Peraltro, la dinamica del sinistro rappresentata dagli attori trova supporto anche nella CTU medico- legale espletata in corso di causa, dalla quale emerge che riportò delle ustioni Persona_1
compatibili con il calpestìo a piedi scalzi di una superficie rovente. Più precisamente, la CTU dott.ssa ha accertato che “ la causa avente maggiore attitudine a cagionare le suddette lesioni, Persona_7
diagnosticate due sedi ospedaliere (Brunico e Bassano), sia il contatto della pianta dei piedi con una sorgente calorica (superficie calda) compatibile, nel caso in questione, con quella descritta dal padre del piccolo e descritta in atto di citazione (lastra di metallo esposta al sole i primi giorni di Per_1 agosto)” (cfr. pag. 3 della relazione).
Infine, va anche considerato che la convenuta non ha nemmeno tratteggiato una dinamica del sinistro alternativa rispetto a quella descritta dagli attori, allegando altri ipotetici e plausibili fattori che possano pagina 10 di 21 aver causato le lesioni subite dall'attore e documentate dai referti del P.S. La convenuta Persona_1
si è infatti limitata ad allegare ma non provare alcune specifiche ragioni per cui, a suo dire, le lastre di metallo per esterni non necessariamente si surriscalderebbero con il sole e a contestare genericamente l'indicazione della CTU circa la compatibilità delle ustioni subite da con la descrizione Persona_1
della dinamica di incidente offerta da parte attrice (cfr. memoria di replica, pag. 2-3).
Per tutte queste ragioni, può dunque dirsi sufficientemente provata - quantomeno in via indiziaria ex art. 2729, co. 1 c.c. secondo il criterio del “più probabile che non” – la verificazione del sinistro per cui
è causa secondo le modalità allegate da parte attrice.
4.1.4. Provato il nesso causale tra il sinistro e l'allegato inadempimento della convenuta, quest'ultima, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare l'esatto adempimento o quantomeno l'impossibilità della prestazione determinata da cause ad essa non imputabili, prova non fornita nel caso di specie.
Si è già detto che la convenuta ha eccepito la sussistenza del “caso fortuito” quale esimente ai sensi dell'art. 1218 c.c., in tesi rappresentato dalla condotta colposa (del bambino e, per esso) del padre e/o della NA paterna , per non aver effettivamente Parte_1 Persona_2
sorvegliato il minore. In particolare, la convenuta ha allegato che il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta colposa dei predetti soggetti, pacificamente preposti alla sorveglianza del minore e responsabili della sua incolumità. Più precisamente, la convenuta ha dedotto che l'attore e la di lui madre avrebbero potuto evitare l'infortunio al bambino se lo avessero efficacemente tenuto sotto controllo da vicino, posto che diversamente avrebbero potuto facilmente notare la presenza delle lastre di metallo sparse su tutta l'area esterna (essendo queste visibili da lontano sia per il materiale di cui sono fatte ed il loro colore – diversi rispetto alla vegetazione circostante – sia per le condizioni di luce)
e potuto con semplice richiamo evitare l'incidente (cfr. da ultimo conclusionale convenuta, pagg. 6-8,
10).
Il rilievo non è condivisibile. Diversamente da quanto affermato dalla convenuta, la causa del sinistro – una lastra resa rovente dal sole e la mancanza di segnalazione del pericolo – non era incompatibile anche con una condotta maggiormente prudente da parte dei parenti del minore. In primo luogo, la condotta di non può dirsi imprevedibile o eccezionale, rispondendo a normalità che un Persona_1 bambino della sua età possa girovagare a piedi nudi all'interno di un'area verde a prato/zona piscina dedicata anche agli ospiti ai più piccoli, ed eventualmente camminare sopra una delle piastre a terra, apparentemente innocue. Allo stesso modo, non può dirsi imprevedibile ed inevitabile il surriscaldamento di una piastra metallica nel mese di agosto, specialmente nelle ore più calde della giornata. Sarebbe stato sufficiente (e doveroso, trattandosi di un luogo abitualmente frequentato da pagina 11 di 21 bambini), da parte della convenuta prevedere e prevenire il surriscaldamento delle lastre metalliche a terra e/o quantomeno segnalare adeguatamente agli adulti il potenziale pericolo da esse rappresentato o delimitare il manufatto, a nulla rilevando in senso contrario la circostanza che, prima di allora non si fossero mai verificati infortuni simili a quello per cui è causa.
Parimenti, non appare imprudente né eccezionale o irrazionale nemmeno la condotta del padre e della NA del bambino per il fatto di averlo lasciato libero di aggirarsi nell'area in questione, pur tenendolo d'occhio, esplicitamente dedicata anche ai bambini e non caso denominata “Family Spa”. Per altro verso, parte convenuta non ha allegato che la pedana metallica fosse in qualche modo interdetta al transito e che il bambino o, per esso, i suoi accompagnatori abbiano violato un qualsivoglia specifico divieto o segnale di pericolo in tal senso apprestato.
Non è poi condivisibile la prospettazione della convenuta, per cui la lastra fosse agevolmente visibile: dalle fotografie depositate da parte attrice sub doc.
6-7 e dalla stessa convenuta sub doc. 2 sembra che la lastra, vuoi per la luce del sole, vuoi per il riflesso della adiacente vetrata o perché sporca, non fosse agevolmente distinguibile dal circostante pavimento in ciottoli/terriccio; e ciò considerando anche la distanza dalle sdraio/ombrelloni in cui ragionevolmente si trovavano il padre e la NA del minore e da dove avrebbero potuto tenerlo d'occhio, cfr. doc. 2 convenuta, foto n. 3). A prescindere dalla visibilità in sé della lastra, la condotta colposa attribuita al bambino e/o, di riflesso, ai familiari non appare connotata da un impulso causale autonomo nella verificazione dell'evento dannoso né da quella imprevedibilità ed eccezionalità che caratterizzano il “caso fortuito” inteso come accadimento estraneo alla sfera di controllo della convenuta. In ultima analisi, la dedotta condotta colposa degli attori e/o di terzi, se dimostrata, non avrebbe potuto comunque integrare una causa esclusiva e determinante del sinistro, tale da escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Da ultimo, in comparsa conclusionale la convenuta ha allegato che l'infortunio a Persona_1
sarebbe da imputare al mancato uso di ciabattine (sebbene messe a disposizione dall'albergo) e, quindi, alla negligenza del padre e della NA (cfr. conclusionale convenuta, pag. 9-10) nel non fargliele indossare. Il rilievo risulta privo di pregio, atteso che l'uso di ciabatte non appare necessario per camminare, come nel caso di specie, su un manto erboso, non avendo peraltro la convenuta dimostrato e ancor prima allegato che un simile obbligo fosse segnalato o previsto dal regolamento della Family
Spa.
In ultima analisi, considerando quindi la serie di fattori concorrenti emersi in corso di causa, come la mancanza prevenzione del surriscaldamento della piastra, l'assenza di ogni segnale di pericolo e di ogni misura idonea ad evitare che i bambini venissero a contatto con la medesima, va quindi nettamente escluso che la condotta degli attori integri un caso fortuito.
pagina 12 di 21 La convenuta non ha dunque fornito la prova liberatoria dell'eccepito “caso fortuito”, costituito, in tesi, dal comportamento degli attori e/o di . La domanda principale, svolta ex art. 1218 Persona_2
c.c., andrà pertanto accolta.
4.1.5. La convenuta ha poi eccepito, in subordine, che si dovrebbe in ogni caso tener conto della condotta colposa dell'attore (art. 2048 c.c.) nella liquidazione del danno, ex art. Parte_1
1227, co. 1 c.c.
Il rilievo è fondato. La condotta della vittima, nei casi in cui non assuma connotazioni tali da assurgere a causa esclusiva dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., può infatti rilevare ai sensi dell'art. 1227 c.c. avendo comunque contribuito a determinare il sinistro (Cass.
Sez. III, n. 14228 del 23/5/2023). Il concorso colposo del danneggiato è configurabile anche in caso di violazione di regole comportamentali di prudenza, con una condotta che si inserisca come fattore causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.
Può ritenersi provato che l'attore e la madre si distrassero e non abbiano guardato costantemente il minore (in parte qua non paiono pienamente attendibili le dichiarazioni della NA, che ha peraltro reso delle dichiarazioni molto scarne) o non abbiano comunque prestato la massima attenzione, consona allo stato dei luoghi, posto che dal grado delle ustioni, per come accertate dalla CTU, può ritenersi più che ragionevole che il minore sia stato esposto al metallo bollente per qualche secondo e che i parenti siano stati richiamati solo dalle sue urla – come peraltro dedotto in citazione – a conferma che nel momento in cui toccò la lastra non lo stessero seguendo con lo sguardo. Persona_1
Nel caso di specie, pur dovendosi ritenere che, se l'attore avesse vegliato sul figlio, quest'ultimo si sarebbe probabilmente comunque infortunato, non si può negare che la sua condotta abbia concorso a cagionare il danno (se non altro, laddove i parenti non fossero stati distratti avrebbero potuto limitare gli effetti negativi del sinistro, ad esempio sollevando immediatamente il bambino).
In definitiva, l'unica – comunque significativa – colpa imputabile all'attore, rilevante sub art. 1227, co
1 c.c. è il non aver vigilato efficacemente sul bambino, soprattutto in considerazione della sua tenera età e della circostanza che il medesimo si trovava in un ambiente non domestico, sia pure accessibile anche ai bambini.
Ciò detto, la valutazione della pericolosità della piastra avrebbe comunque dovuto essere condotta, prima che dall'attore (che poteva comunque confidare sulla sicurezza dell'area dedicata alle famiglie), dalla convenuta che gestiva la struttura, ragione per cui il grado di responsabilità di quest'ultima risulta preponderante.
Sulla scorta di tale considerazione, si deve ritenere che l'attore abbia concorso a cagionare il danno, ex art. 1227, co. 1: per l'effetto, pare congruo operare una diminuzione del risarcimento dei danni che pagina 13 di 21 verranno liquidati, nella misura del 20%.
5. Tanto chiarito in punto an, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Parte attrice ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale (biologico e morale) e patrimoniale (spese mediche e per perizia medico legale di parte), modificando in conclusionale (cfr. pag. 12) le somme richieste a ristoro del danno non patrimoniale patito dal minore, in conformità alla quantificazione indicata dalla CTU esperita (pur senza adeguare coerentemente le conclusioni).
5.1. Si procede quindi all'esame delle domande di ristoro del danno non patrimoniale per il minore.
5.1.1. Gli attori hanno chiesto il ristoro del danno biologico e morale subito da . Al Persona_1
riguardo, la CTU dott.ssa ha accertato che il bambino, a seguito del sinistro, fu Persona_7
immediatamente trasportato dal padre al PS ove gli accertamenti evidenziavano “ustioni di II° alla dei piedi (avampiede)” (cfr. relazione di CTU, pag. 3). Sulla base degli accertamenti eseguiti, il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro il bambino ha riportato “un danno biologico temporaneo della durata di 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e di 20 giorni al 25%”. (pag. 4), stimando che “il grado di sofferenza psico-fisica nei primi 20 giorni è stato medio-lieve, lieve nei successivi 40 giorni”
(sempre pag. 4). La CTU ha poi accertato postumi permanenti, rappresentati da “piccole aree, mal delimitabili, di cute appena discromica alle piante dei piedi, prevalentemente a sinistra”, quantificabili nella misura dell'1%, i quali comunque “non comportano residui disturbi soggettivi”, (pag. 4). Parte attrice, come si è detto, in conclusionale (cfr. pag. 12) ha aderito alle predette conclusioni riducendo in tale senso le originarie richieste risarcitorie, senza tuttavia rivedere le conclusioni rassegnate nel foglio di p.c. Le parti non ha mosso rilievi all'operato del CTU, le cui conclusioni vengono pertanto pienamente condivise.
È opportuno rammentare, a livello generale, che il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte, per cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.” (Cass.
Sez. III, n. 9006 del 21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e pagina 14 di 21 venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale, non potendosi questo ritenere sussistente in re ipsa).
Ciò posto, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo funzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito dall'attore.
È appena il caso di evidenziare – stanti i rilievi svolti dalla convenuta – che non vi sono ragioni per escludere che gli esercenti la responsabilità genitoriale possano far valere ogni pretesa risarcitoria connessa derivante da un sinistro al minore, anche quelle a ristoro della componente morale, purché adeguatamente provata.
Tanto premesso, procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore , il quale all'epoca del Persona_1
sinistro – occorso in data 4.8.2018 – aveva 1 anno, essendo questi nato il [...], può essere così liquidato.
5.1.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, come su visto, la CTU l'ha individuata in complessivi giorni 60, di cui giorni 20 al 75%, 20 al 50% ed altri 20 al 25% stimando il livello di sofferenza psico-fisica patita di grado medio-lieve nei primi 20 giorni, lieve nei successivi 40 giorni.
Dunque: (i) per i 20 giorni di invalidità al 75%, pare congruo riconoscere € 82,00 al giorno (pari al
75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, vale a dire €
86,25, a cui vengono decurtati € 4,25 stante il livello medio-lieve della sofferenza per detto periodo),
pagina 15 di 21 per complessivi € 1.640,00 (82,00 x 20);
(ii) per i 20 giorni di invalidità al 50%, pare congruo riconoscere € 52,00 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, vale a dire € 57,50, a cui vengono decurtati € 5,5 stante il livello lieve della sofferenza per detto periodo), per complessivi €
1.040,00 (52,00 x 20);
(iii) per i 20 giorni di invalidità al 25%, pare congruo riconoscere € 26,00 al giorno (pari al 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, vale a dire € 28,75, a cui vengono decurtati € 2,75 stante il livello lieve della sofferenza per detto periodo), per complessivi €
520,00 (26,00 x 20).
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico/dinamico relazionale e del danno morale/da sofferenza soggettiva interiore, si devono riconoscere all'attore Persona_1 complessivi € 3.200,00 (1.640,00 + 1.040,00 + 520,00).
5.1.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CTU l'ha individuata nella misura di un punto percentuale. Considerata l'età di al momento del sinistro (1 Persona_1 anno), applicando le tabelle milanesi vigenti, all'attore andranno riconosciuti € 1.393,28, ossia il valore riconosciuto dalle tabelle milanesi per una invalidità all'1%.
Non può invece essere riconosciuto il danno morale in relazione al permanente, indicato da parte attrice da ultimo in conclusionale (cfr. pag. 12) nel 33%, non avendo parte attrice allegato conseguenze in termini di sofferenza soggettiva e non essendo d'altronde emerso dalla CTU che il bambino abbia patito anche una sofferenza menomazione-correlata - in conseguenza delle lesioni di carattere permanente (cfr. relazione peritale, pag. 4).
5.1.2. L'attore ha chiesto, in proprio, il risarcimento del danno morale patito in Parte_1
conseguenza dell'infortunio occorso al figlio, quantificato in € 5.000,00.
In proposito, l'attore ha allegato di aver subito un patimento interiore per aver visto soffrire il figlio a causa delle ustioni e di aver dovuto da solo accudire e curare il medesimo durante il periodo di malattia. In particolare, l'attore ha rappresentato di aver dovuto tenere in braccio il figlio per giorni interi cercando di consolarlo e di aver quindi trascorso un mese di angustie e stress per la situazione del figlio (con lui residente).
La richiesta è infondata. Nel caso di specie l'infortunio subito dal piccolo non ha Persona_1
comportato per il padre un pregiudizio di carattere interiore né è stata dimostrata una sofferenza derivata da quella del figlio, anche considerata la natura temporanea e la consistenza della stessa. Ed invero, le conseguenze delle ustioni patite dal minore, così come accertate nella documentazione medica depositata dalla stessa parte attrice e quale è emersa all'esito della CTU svolta in corso di pagina 16 di 21 causa, appaiono assai modeste. In particolare, come su visto, la CTU ha stimato una sofferenza patita dal minore (solo) durante il periodo di invalidità temporanea di grado medio-lieve/lieve. Si ritiene dunque che i dolori patiti dal bambino durante il periodo di convalescenza facciano parte del comune percorso di guarigione, non essendo state allegate particolari complicanze e/o circostanze a conforto della voce di danno in questione. In altri termini, dalle allegazioni attoree e dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi tali da concludere che, in conseguenza delle lesioni subite dal bambino, il padre abbia patito una peculiare sofferenza interiore. Più precisamente, l'angoscia, le preoccupazioni e i disagi patiti dall'attore durante il mese di agosto per le condizioni del figlio, più che risultare aggravati dalla “particolare posizione di tutela rivestita” nei confronti dello stesso (cfr. atto di citazione, pagg.
7-8 e conclusionale, pagg. 15-16), non appaiono diversi e/o maggiori di quelli normalmente derivanti dal ruolo paterno (art. 315 bis c.c.).
5.1.3. L'attore ha poi richiesto, sempre in proprio, il risarcimento del c.d. “danno Parte_1 da vacanza rovinata”, quantificato in € 5.000,00.
Anche detta domanda deve essere rigettata: come eccepito dalla convenuta, con argomentazione su cui peraltro gli attori non hanno preso posizione, trattasi di voce di danno non risarcibile, giacché il […]
“danno non patrimoniale nel nostro ordinamento è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge (art.
2059 c.c.). La perduta possibilità di godere appieno d'un periodo di vacanza rientra tra tali casi, ma solo quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti "dell'organizzatore o del venditore" del pacchetto turistico (art. 93, comma 1, d. Igs.
7.9.2005 n. 206, nel testo applicabile ratione temporis;
tale regola è oggi ribadita dall'art. 47 d. Igs. 23.5.2011 n. 79, c.d. "codice del turismo").
[…]” (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 24607 del del 19/10/2017, non massimata).
Il caso di specie non può essere sussunto nella fattispecie disciplinata dall'art. 46 del D.lgs. n. 79/2011
(c.d. Codice del Turismo), rubricato “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”, la quale si applica per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni comprese nei “pacchetti turistici”
i quali presuppongono la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici - trasporto, alloggio, noleggio auto, “qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo “ai fini della stessa vacanza (cfr. art. 33).
La successiva lett. b) dell'art. 33 definisce i suddetti “servizi turistici integrativi” (i quali come si è detto non concorrono in maniera autonoma alla formazione di un pacchetto turistico) come “Servizi accessori quali, tra gli altri: […] l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive;
la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre,
pagina 17 di 21 saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale”.
La vicenda oggetto della presente controversia, riguardando l'acquisto del solo servizio (turistico) alberghiero, è priva della combinazione di almeno due servizi – atteso che la spa/area piscina si configura come un mero “servizio turistico integrativo" (cfr. art. 33 lett. b)) ovvero un servizio accessorio (tipico) offerto per i clienti dell'albergo – e pertanto esula dalla predetta disciplina.
Difettando il presupposto normativo per il riconoscimento del danno non patrimoniale richiesto, la domanda dovrà essere rigettata.
5.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale avanzate dall'attore
, in proprio. Parte_1
5.2.1. Per quanto concerne le spese mediche, la CTU ha ritenuto congrue e conferenti le spese documentalmente provate da parte attrice, per un totale di € 437,85. La convenuta ha contestato, da ultimo in conclusionale (pag. 14), la sproporzione e la non risarcibilità di tali spese, poiché i trattamenti sanitari avrebbero potuto essere garantiti da strutture sanitarie pubbliche.
I rilievi non sono condivisibili. Il primo ordine di obiezioni è generico, non avendo la convenuta meglio specificato per quale ragione gli esborsi non sarebbero proporzionati (a maggior ragione a fronte delle conclusioni del CTU, che le ha ritenute congrue). Anche il secondo ordine di rilievi è inconsistente, perché “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.” (Cass. Sez. III, n. 29308 del 23/10/2023). Può peraltro osservarsi che la convenuta non ha contestato la congruità o provato la maggior gravosità della scelta di rivolgersi a strutture private, risultando dunque la contestazione sul punto del tutto generica e apodittica.
5.2.2. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento per la voce di danno patrimoniale costituito dal pagamento del compenso al dott. per la perizia di parte (cfr. docc. 13-14 parte Per_4
attrice).
Si rileva infatti che la perizia di parte non è stata funzionale né al raggiungimento di una soluzione conciliativa stragiudiziale della vicenda, né all'accoglimento della pretesa attorea (cfr. Cass. S.U.
Sent. n. 16990 del 10/7/2017; cfr. in tal senso, tra le altre Cass. Sez. III, ord. n. 24481 del 4/11/2020 e
Cass. Sez. III, sent. n. 37477 del 22/12/2022), avendo riportato delle valutazioni del tutto ultronee rispetto a quelle poi raggiunte in corso di causa (il medico ipotizzava una IP pari al quinto di quella accertata).
pagina 18 di 21 5.3. Conclusivamente, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di
[...]
e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_1 Parte_2 [...]
, della somma di € 4.593,28 a titolo di danno non patrimoniale subito dallo stesso (di cui € Per_1
3.200,00 per invalidità temporanea, comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto, € 1.393,28 per danno biologico permanente) e, in favore di della somma Parte_1 di € 437,85 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche. In considerazione, tuttavia, del concorso ex art. 1227, co. 1 c.c. degli attori nella causazione dell'evento dannoso per le ragioni meglio espresse ai punti che precedono, le predette poste risarcitorie vanno ridotte del 20%. Conseguentemente, la somma liquidata a ristoro del danno non patrimoniale subito da è pari a € Persona_1
3.674,62 (4.593,28 meno il 20%, pari a 918,66), mentre quella liquidata a ristoro del danno patrimoniale, subito da è pari a € 350,28 (437,85 meno il 20%, pari 87,57). Parte_1
5.4. Parte attrice non ha richiesto applicarsi sulle somme liquidate né interessi né la rivalutazione monetaria, nondimeno, si procederà in tal senso atteso che gli interessi (compensativi) costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente del danno, “sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.” (Cass. Sez. II, n.
29376 del 10/12/2021; in senso conforme cfr. Cass. Sez. 3, n. 12140 del 14/6/2016). In proposito, va chiarito che l'obbligazione risarcitoria da illecito contrattuale costituisce debito di valore, sicché “va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”
(Cass. Sez. II, n. 1627 del 19/1/2022). Quanto alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni
Unite, n. 1712 del 17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex artt. 2056 co. 1 e 1226 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma quella calcolata in sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
pagina 19 di 21 - su tale importo (attualmente rivalutato) va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a ristoro del danno non patrimoniale subito da Persona_1
, pari ad € 3.674,62 devalutata all'epoca del sinistro (4.8.2018) è pari ad € 3.122,02;.la
[...] somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato ad oggi è pari ad €
4.057,93: la convenuta va quindi condannata al pagamento di detto importo in favore di
[...]
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore. Parte_1 Parte_2
La somma liquidata a ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito da , Parte_1 pari ad € 350,28 – che non è necessario devalutare, trattandosi di somma attualizzata all'epoca del sinistro, essendo il risarcimento parametrato alle spese mediche sostenute nel mese di agosto 2018 – rivalutata anno per anno e comprensiva di interessi sul capitale via via rivalutato dall'epoca del sinistro
(4.8.2018) ad oggi è pari € 459,60; la convenuta va quindi condannata al pagamento di detto importo in favore di . Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
6. Per effetto dell'accoglimento (seppur parziale) della domanda attorea spiegata in via principale, risulta assorbita quella svolta in via gradata a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex artt.
2051/2043 c.c.).
7. Si procede alla liquidazione delle spese di lite. Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la parziale compensazione delle spese, in ragione di 1/3, con condanna della convenuta a rifondere agli attori la quota restante (pari a 2/3) delle spese di lite, liquidate sulla base della legge
27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta a parte attrice, in quello tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 – e precisamente: € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.552,00 e, quindi, per effetto della compensazione, per i 2/3, ossia la somma di € 1.701,33 oltre accessori. Agli attori dovranno essere altresì rimborsati, per l'intero, gli esborsi, per complessivi € 264,00, di cui € 237,00 per CU ed € 27,00 per marca.
pagina 20 di 21 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree:
(a) condanna al pagamento in favore di e in qualità di CP_1 Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , della somma di € 4.057,93 Persona_1
per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co.
1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(b) condanna al pagamento in favore di , in proprio, della somma di € CP_1 Parte_1
459,60 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte dagli attori verso la convenuta;
(iii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore degli attori, CP_1 liquidate in € 1.701,33 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi;
(iv) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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