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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 813/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 813/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Rimini (RN) Via Del Biancospino n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Giuliani, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Riccione, P.le della Stazione n. 5, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.7.1963
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 27.02.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Pt_1 Controparte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Borghi in data 31.03.2012 e che dalla loro unione è
[...] nato il figlio (8.06.2004). Persona_1
La ricorrente ha precisato che lei e il marito si sono separati in fatto a partire dal mese di giugno 2016, momento in cui lei si è trasferita con il figlio a casa dei suoi genitori a causa della protratta intollerabilità della convivenza. La sig.ra ha precisato che il sig. è ormai da due anni che non vede né sente Pt_1 CP_1 più il figlio e non ha più contribuito al suo mantenimento. Ha proseguito la ricorrente deducendo che il figlio ad oggi, sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente, dovendo lei stessa fare fronte a tutte le sue esigenze.
In ordine alla sua situazione patrimoniale, la ricorrente ha riferito di essere una lavoratrice iterinale presso la agenzia Oasi, rivestendo la qualifica di operaia nel settore metalmeccanico, e di aver percepito un reddito nell'anno 2022 di euro 16.362,00; mentre il marito svolge la professione di operaio nel settore metallurgico.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 6 giugno 2023 il
Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 a controparte per il mantenimento del figlio. All'udienza del 12.10.2023 sono stati concessi i termini ex art 183 c.p.c. e alla successiva udienza del 13.06.2024 il
Giudice ha ordinato alla Agenzia delle Entrate di depositare la documentazione relativa alla situazione reddituale del resistente e ha ammesso le prove orali richieste. All'udienza del 19.09.2024 è stato esaminato e, in seguito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del Persona_1
26.11.2024 la parte costituita ha precisato le sue conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). pagina 2 di 6 SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di separazione va accolta. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, emerge dal contenuto del ricorso, dalla interruzione della convivenza a far data dal 2016 e dallo stesso comportamento del resistente, il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Parte ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie. In ordine alle modalità di corresponsione la ricorrente ha precisato che dette somme dovranno essere versate direttamente al figlio.
Sul piano normativo giova evidenziare che ai sensi dell'art. 147 c.c. il matrimonio impone il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere la prole nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. Tale obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli – secondo le regole dell'art. 148 c.c. e 337 septies, comma 1, c.c. – non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ovvero finché il genitore interessato non invochi declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso se provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente. Il disposto dell'art. 337 ter comma 4 c.c., si applica infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio - esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori - le esigenze del figlio valutate in concreto e nell'attualità.
La giurisprudenza ha affermato che in tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta - il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente
(Cassazione civile, sez. I, 26.01.2011, n. 1830).
pagina 3 di 6 Con riferimento alla stipula di un contratto di apprendistato e alla sua rilevanza ai fini della eventuale revoca o riduzione del contributo al mantenimento del figlio, si evidenzia che la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole. Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro. Tuttavia, la revoca dell'assegno di mantenimento si giustifica solo nel caso in cui dalla stipula del contratto il figlio riceva una retribuzione tale da poter essere considerato soggetto autonomo ed indipendente.
Nel caso di specie parte ricorrente con atto depositato in data 11.12.2023 ha evidenziato che il figlio è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dalla azienda Aut Tecnica Car Service con una paga oraria pari ad euro 6,05819 lorde per un massimo di 40 ore di lavoro settimanali. Alla luce della tipologia di contratto (tempo determinato), dell'entità della retribuzione mensile e dell'età del figlio, ritiene il presente Collegio che non possa concludersi che sia un soggetto economicamente indipendente, Per_1 circostanza quest'ultima confortata anche dalle dichiarazioni rese da lui stesso all'udienza del 19.09.2024, nel corso della quale ha riferito di vivere ancora con la madre presso l'abitazione di titolarità dei suoi nonni materni. Pertanto, devono ritenersi ricorrenti i presupposti per l'accoglimento nell'an della domanda di conferma dell'assegno di mantenimento a carico di parte resistente così come stabilito in sede
Presidenziale.
Con riferimento alla quantificazione di detto obbligo, occorre preliminarmente porre a raffronto la situazione reddituale delle parti del presente giudizio.
La sig.ra svolge attività lavorativa interinale presso l'agenzia Oasi e nell'anno 2022 ha conseguito Pt_1 un reddito pari a euro 16.362,00. La ricorrente in sede di memorie conclusive ha dato atto che nell'anno
2023 il suo stipendio è aumentato, avendo percepito un reddito imponibile di circa euro 20.000,00.
In odine alla situazione reddituale del ricorrente, nonostante la sua contumacia, all'esito delle attività di indagini svolte è emerso che il sig. , nell'anno 2022, ha percepito un reddito Controparte_1 superiore agli euro 18.000,00.
Ritiene, pertanto, il presente Collegio che alla luce della situazione reddituale delle parti e, in particolare,
a fronte della attività lavorativa svolta dal figlio non possa essere confermato quanto disposto in via provvisoria ed urgente ma l'assegno mensile che il resistente sarà tenuto a versare in favore di controparte per il mantenimento del figlio deve essere ridotto a euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal momento del deposito della presente sentenza. pagina 4 di 6 In ordine alle modalità di corresponsione, parte ricorrente ha chiesto che il mantenimento venga attribuito direttamente al figlio.
Su tale questione si evidenzia che in caso di separazione o divorzio il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può essere versato dal genitore obbligato, in mancanza di esplicita domanda del figlio, direttamente nei confronti di quest'ultimo poiché, sebbene il genitore collocatario ed il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la .decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
Detto principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione che ha affermato che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cassazione civile, sez. I, 11.11.2013, n.
25300). Sia il figlio che il genitore con esso convivente, pertanto, sono dotati entrambi di un'autonoma legittimazione attiva in ordine al mantenimento. L'eventuale domanda di contribuzione in via diretta postula l'intervento processuale del figlio il quale acquista la veste di litisconsorte facoltativo.
Nel caso di specie non è intervenuto nel presente giudizio e ciò comporta il rigetto della Per_1 domanda di parte ricorrente in ordine alla attribuzione a lui in via diretta del contributo, dovendosi sottolineare altresì che costituisce circostanza incontestata che egli è ancora convivente con la madre come da lui stesso dichiarato.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto delle tariffe vigenti e della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale che consentono di fare applicazione dei valori minimi con riferimento a tutte le fasi processuali.
.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13.7.1972, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 pagina 5 di 6 matrimonio in Borghi in data 31 marzo 2012 con atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune anno 2012 n. 1 parte I, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Manda al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ Pone a carico del sig. , a far data dal deposito della presente Controparte_1 sentenza, l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla sig.ra la somma - Pt_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite di parte Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 813/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Rimini (RN) Via Del Biancospino n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Giuliani, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Riccione, P.le della Stazione n. 5, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.7.1963
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 27.02.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Pt_1 Controparte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Borghi in data 31.03.2012 e che dalla loro unione è
[...] nato il figlio (8.06.2004). Persona_1
La ricorrente ha precisato che lei e il marito si sono separati in fatto a partire dal mese di giugno 2016, momento in cui lei si è trasferita con il figlio a casa dei suoi genitori a causa della protratta intollerabilità della convivenza. La sig.ra ha precisato che il sig. è ormai da due anni che non vede né sente Pt_1 CP_1 più il figlio e non ha più contribuito al suo mantenimento. Ha proseguito la ricorrente deducendo che il figlio ad oggi, sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente, dovendo lei stessa fare fronte a tutte le sue esigenze.
In ordine alla sua situazione patrimoniale, la ricorrente ha riferito di essere una lavoratrice iterinale presso la agenzia Oasi, rivestendo la qualifica di operaia nel settore metalmeccanico, e di aver percepito un reddito nell'anno 2022 di euro 16.362,00; mentre il marito svolge la professione di operaio nel settore metallurgico.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 6 giugno 2023 il
Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 a controparte per il mantenimento del figlio. All'udienza del 12.10.2023 sono stati concessi i termini ex art 183 c.p.c. e alla successiva udienza del 13.06.2024 il
Giudice ha ordinato alla Agenzia delle Entrate di depositare la documentazione relativa alla situazione reddituale del resistente e ha ammesso le prove orali richieste. All'udienza del 19.09.2024 è stato esaminato e, in seguito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del Persona_1
26.11.2024 la parte costituita ha precisato le sue conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). pagina 2 di 6 SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di separazione va accolta. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, emerge dal contenuto del ricorso, dalla interruzione della convivenza a far data dal 2016 e dallo stesso comportamento del resistente, il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Parte ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie. In ordine alle modalità di corresponsione la ricorrente ha precisato che dette somme dovranno essere versate direttamente al figlio.
Sul piano normativo giova evidenziare che ai sensi dell'art. 147 c.c. il matrimonio impone il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere la prole nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. Tale obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli – secondo le regole dell'art. 148 c.c. e 337 septies, comma 1, c.c. – non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ovvero finché il genitore interessato non invochi declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso se provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente. Il disposto dell'art. 337 ter comma 4 c.c., si applica infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio - esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori - le esigenze del figlio valutate in concreto e nell'attualità.
La giurisprudenza ha affermato che in tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta - il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente
(Cassazione civile, sez. I, 26.01.2011, n. 1830).
pagina 3 di 6 Con riferimento alla stipula di un contratto di apprendistato e alla sua rilevanza ai fini della eventuale revoca o riduzione del contributo al mantenimento del figlio, si evidenzia che la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole. Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro. Tuttavia, la revoca dell'assegno di mantenimento si giustifica solo nel caso in cui dalla stipula del contratto il figlio riceva una retribuzione tale da poter essere considerato soggetto autonomo ed indipendente.
Nel caso di specie parte ricorrente con atto depositato in data 11.12.2023 ha evidenziato che il figlio è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dalla azienda Aut Tecnica Car Service con una paga oraria pari ad euro 6,05819 lorde per un massimo di 40 ore di lavoro settimanali. Alla luce della tipologia di contratto (tempo determinato), dell'entità della retribuzione mensile e dell'età del figlio, ritiene il presente Collegio che non possa concludersi che sia un soggetto economicamente indipendente, Per_1 circostanza quest'ultima confortata anche dalle dichiarazioni rese da lui stesso all'udienza del 19.09.2024, nel corso della quale ha riferito di vivere ancora con la madre presso l'abitazione di titolarità dei suoi nonni materni. Pertanto, devono ritenersi ricorrenti i presupposti per l'accoglimento nell'an della domanda di conferma dell'assegno di mantenimento a carico di parte resistente così come stabilito in sede
Presidenziale.
Con riferimento alla quantificazione di detto obbligo, occorre preliminarmente porre a raffronto la situazione reddituale delle parti del presente giudizio.
La sig.ra svolge attività lavorativa interinale presso l'agenzia Oasi e nell'anno 2022 ha conseguito Pt_1 un reddito pari a euro 16.362,00. La ricorrente in sede di memorie conclusive ha dato atto che nell'anno
2023 il suo stipendio è aumentato, avendo percepito un reddito imponibile di circa euro 20.000,00.
In odine alla situazione reddituale del ricorrente, nonostante la sua contumacia, all'esito delle attività di indagini svolte è emerso che il sig. , nell'anno 2022, ha percepito un reddito Controparte_1 superiore agli euro 18.000,00.
Ritiene, pertanto, il presente Collegio che alla luce della situazione reddituale delle parti e, in particolare,
a fronte della attività lavorativa svolta dal figlio non possa essere confermato quanto disposto in via provvisoria ed urgente ma l'assegno mensile che il resistente sarà tenuto a versare in favore di controparte per il mantenimento del figlio deve essere ridotto a euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal momento del deposito della presente sentenza. pagina 4 di 6 In ordine alle modalità di corresponsione, parte ricorrente ha chiesto che il mantenimento venga attribuito direttamente al figlio.
Su tale questione si evidenzia che in caso di separazione o divorzio il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può essere versato dal genitore obbligato, in mancanza di esplicita domanda del figlio, direttamente nei confronti di quest'ultimo poiché, sebbene il genitore collocatario ed il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la .decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
Detto principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione che ha affermato che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cassazione civile, sez. I, 11.11.2013, n.
25300). Sia il figlio che il genitore con esso convivente, pertanto, sono dotati entrambi di un'autonoma legittimazione attiva in ordine al mantenimento. L'eventuale domanda di contribuzione in via diretta postula l'intervento processuale del figlio il quale acquista la veste di litisconsorte facoltativo.
Nel caso di specie non è intervenuto nel presente giudizio e ciò comporta il rigetto della Per_1 domanda di parte ricorrente in ordine alla attribuzione a lui in via diretta del contributo, dovendosi sottolineare altresì che costituisce circostanza incontestata che egli è ancora convivente con la madre come da lui stesso dichiarato.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto delle tariffe vigenti e della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale che consentono di fare applicazione dei valori minimi con riferimento a tutte le fasi processuali.
.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13.7.1972, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 pagina 5 di 6 matrimonio in Borghi in data 31 marzo 2012 con atto trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune anno 2012 n. 1 parte I, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Manda al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ Pone a carico del sig. , a far data dal deposito della presente Controparte_1 sentenza, l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla sig.ra la somma - Pt_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite di parte Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6