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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2024, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7603/2011 R.G.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Benvenga e Silvana Benvenga che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Nicola Andreozzi, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Mirone
Costarelli e Ugo Antonino Salanitro, giusta procura in atti
, C.F. elettivamente domiciliato in Messina Controparte_2 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Augusto Saija che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
C.F. , n.q. di erede di Controparte_3 C.F._4 Persona_1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio degli Avv.ti Pietro Saija e Natale Previti che lo rappresentano unitamente e/o separatamente, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4
Maria Cammaroto
RESISTENTI
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 30 dicembre 2011, esponeva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Prof. dal 15 novembre Controparte_5
1997 fino alla data del suo decesso, avvenuto il 10 settembre 2008, con qualifica di “assistente alla persona non autosufficiente”;
- la regolarizzazione della sua posizione previdenziale e contributiva era stata curata, con ritardo quasi decennale e con efficacia ex nunc, a decorrere dall' 1 giugno 2006, allorquando l'amministratore di sostegno aveva provveduto, in data 31 maggio 2006, alla formale stipulazione di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con cui era stata illegittimamente inquadrata, ai fini retributivi, nella Tabella C – BS (ossia “B super”) come
“assistente di anziano autosufficiente” invece che nella Tabella C – CS (ossia “C super”) come
“assistente di anziano non autosufficiente”;
- invano, con nota del 2 marzo 2007, aveva richiesto all'amministratore di sostegno di regolarizzare e sanare la sua posizione previdenziale e contributiva per il periodo in cui CP_4
aveva prestato attività lavorativa senza copertura previdenziale e, pertanto, a decorrere dal 15 novembre 1997 sino a quella della successiva regolarizzazione;
- la circostanza dell'effettiva assunzione, risalente al 15 novembre 1997, era pacifica tra le parti e, in ogni caso, dimostrata da una serie di atti analiticamente indicati in ricorso;
- durante il periodo di mancata regolarizzazione previdenziale, la retribuzione le era stata materialmente corrisposta, in base alle ore lavorate, con cadenza mensile, dal Dott. CP_2
che era amministratore del Prof. per conto del quale i pagamenti venivano
[...] Per_1
eseguiti;
- gli emolumenti che le venivano corrisposti erano riportati sui fogli paga citati in ricorso che le venivano rilasciati e che venivano da ella quietanzati nonché certificati con data e firma dall'amministratore del datore di lavoro;
- durante il periodo in cui il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, in assenza di regolare turnazione preventivamente stabilita con altra assistente, aveva svolto attività lavorativa in maniera “massacrante”, sia durante le ore diurne sia durante quelle notturne, presso l'abitazione del datore di lavoro sita in Messina nonché presso i diversi ospedali ove quest'ultimo era stato ricoverato;
- solo a seguito dell'intervenuta regolarizzazione del rapporto lavorativo l'amministratore di sostegno aveva provveduto a stabilire tabelle mensili per i turni diurni e notturni;
- sovente, aveva prestato attività lavorativa in un “clima di rilevante stress fisico e psichico”, atteso che, a causa del continuo e progressivo peggioramento delle condizioni di salute del datore di lavoro, ella era stata vittima di insulti e di comportamenti aggressivi che ne avevano messo a rischio la salute e l'integrità fisica;
- la suddetta situazione di insicurezza era stata, altresì, aggravata dalla circostanza che, per ragioni di risparmio economico, era stato ridotto il numero di assistenti del datore di lavoro che,
a decorrere dal 2002, erano rimaste solamente due, ella compresa;
- sovente, i turni di assistenza avevano comportato una attività lavorativa di trentasei e, persino, di settantadue ore, con inevitabile soppressione del tempo di riposo necessario al recupero delle energie fisiche e mentali;
- nonostante ciò, aveva sempre svolto le proprie mansioni in maniera lodevole ed irreprensibile, rimanendo al servizio del datore di lavoro fino alla sua morte, per oltre undici anni;
- gli eredi testamentari erano rimasti indifferenti alle sue richieste di regolarizzazione della posizione previdenziale con riguardo al periodo compreso dal 15 novembre 1997 all'1 giugno
2006, di corresponsione del T.F.R. nonché di corresponsione delle altre somme dovute per altro titolo.
Rilevava che il datore di lavoro e i suoi eredi non avevano provveduto a chiedere all' la CP_4
costituzione della rendita vitalizia in suo favore.
Deduceva di aver diritto di chiedere che gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a costituire presso l' una rendita vitalizia che fosse pari alla pensione oppure alla quota di CP_4
pensione che le sarebbe spettata se i contributi previdenziali fossero stati versati e che, di conseguenza, gli stessi venissero condannati a versare all' la riserva Controparte_6
matematica ed ogni altra somma necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia e che l' , allorquando ella avesse maturato i requisiti di legge per accedere CP_4
al trattamento pensionistico, venisse condannato a costituire effettivamente la rendita e ad erogarla, oltre che a riscuotere in concreto dagli eredi del datore le somme necessarie al fine di costituire la predetta rendita.
Pertanto, solo in via del tutto subordinata, deduceva di aver diritto di chiedere che gli eredi del datore venissero condannati a risarcire il danno causatole in misura equivalente all'ammontare capitalizzato della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata laddove i contributi fossero stati versati, immediatamente riscuotibile ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Affermava, poi, di avere diritto alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dall'esatto inquadramento nella Tabella C – C – Super come assistente di anziano non autosufficiente. Rilevava di avere diritto al saldo della tredicesima mensilità per l'anno 2002, avendo ricevuto solo tre acconti per un complessivo ammontare di € 1.750,00, alla tredicesima mensilità per gli anni 2003, 2004 e 2005, alla tredicesima mensilità per i primi cinque mesi del 2006, atteso che il rapporto era stato regolarizzato soltanto a decorrere dall' 1 giugno 2006, nonché all'indennità per ferie e festività non godute con riguardo agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e per i primi cinque mesi del 2006.
Affermava di avere, inoltre, diritto alla tredicesima mensilità nonché alla differenza di ferie per l'anno 2008.
Rappresentava di avere diritto al tfr per l'intero periodo lavorato (15 novembre 1997 – 10 settembre 2008), tenendo conto della mansioni effettivamente svolte di assistente di anziano non autosufficiente.
Affermava, altresì, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo relativo al rispetto dell'orario legale di lavoro con riguardo al periodo compreso fra il secondo semestre dell'anno 2002 e la data del 31 maggio 2006, a quello relativo al danno derivante dalla violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e, ancora, a quello relativo al danno concernente la violazione dell'obbligo di comunicazione per iscritto della cessazione del rapporto lavorativo a seguito della morte del datore di lavoro.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che aveva prestato, ininterrottamente, attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Prof. dal 15 novembre 1997 Controparte_7 al 10 settembre 2008 e che, per l'intera durata della prestazione lavorativa, aveva diritto a essere inquadrata come “assistente (non convivente) di anziano non autosufficiente”, Tabella C – C –
Super CCNL di categoria e che, di conseguenza, gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a corrisponderle le relative differenze retributive. Chiedeva, inoltre, che venisse affermato il suo diritto alla copertura previdenziale con riguardo al periodo 15 novembre 1997
– 30 maggio 2006 e che gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a costituire presso l' la rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione che le fosse spettata se i CP_4 contributi previdenziali fossero stati versati ed a versare all' la riserva Controparte_8
matematica ed ogni altra somma necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia;
chiedeva, altresì, che l' venisse condannato all'effettiva costituzione CP_4 della rendita vitalizia ed all'erogazione della stessa, allorquando ella avesse maturato i requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico ed a riscuotere effettivamente dagli eredi del datore di lavoro le somme necessaria alla costituzione della predetta rendita. In via del tutto subordinata alla precedente richiesta, chiedeva che venissero condannati gli eredi del datore di lavoro a risarcirle il danno, ex art. 2116 c.c. oppure ai sensi di qualsiasi altra norma di legge che assegni tale diritto al lavoratore, in misura equivalente all'ammontare capitalizzato, ad un tasso di interesse equo, della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata se i contributi fossero stati versati, riscuotibile subito ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva che i resistenti eredi del datore di lavoro venissero condannati a corrisponderle le spettanze retributive per i titoli indicati in ricorso, oltre che a risarcirle i danni, da liquidare equitativamente, derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali indicati in ricorso. Chiedeva, inoltre, la condanna degli eredi del datore di lavoro alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali, come per legge, su tutte le somme previamente citate ed oggetto delle precedenti richieste di condanna. Instava per le spese di lite.
2.- costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, rilevando si essere stato erroneamente indicato dalla ricorrente quale erede del Prof.
sebbene fosse soltanto un legatario dello stesso. In subordine, chiedeva Controparte_5
l'emissione di un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. con riguardo al procedimento in oggetto, rilevando che era pendente, presso il Tribunale di Messina, il procedimento, iscritto al n. 2541/09 R.G., volto alla declaratoria di invalidità dei testamenti olografi redatti dal
Per_1
In via ulteriormente subordinata, chiedeva che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in giudizio gli attori e gli intervenuti del suindicato procedimento.
Nell'ipotesi in cui egli fosse stato ritenuto erede di e non legatario, eccepiva Controparte_5
la nullità del ricorso introduttivo, in quanto con esso non erano state indicate le specifiche quote per le quali, ai sensi dell'art. 754 c.p.c., gli eredi sarebbero stati tenuti ad adempiere l'obbligazione ereditaria.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso.
Rilevava che il Prof. non era “anziano non autosufficiente”. Controparte_5
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente.
Contestava, inoltre, il mancato avvenuto pagamento delle somme indicate ai nn. 5 e 6 del ricorso, rilevando che le somme indicate erano state pagate in contanti.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere estromesso dal giudizio, in quanto legatario del
Prof. e, di conseguenza, non tenuto al pagamento dei debiti ereditari con vittoria di Per_1
spese e compensi. In via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda di estromissione, chiedeva che venisse disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento recante n. 2541/09. Chiedeva, inoltre, che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che in caso di accoglimento della domanda avanzata nel giudizio civile avrebbero potuto essere ritenuti eredi del Prof. Chiedeva, poi, che il ricorso venisse, comunque, dichiarato Per_1
inammissibile e/o infondato per le ragioni indicate in memoria. Instava per le spese di lite.
3.- , costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza CP_1 dell'oggetto della domanda, rilevando che parte ricorrente non aveva richiesto la condanna pro quota degli eredi del Prof. pur essendo questi, ai sensi dell'art. 754 c.c., obbligati Per_1
parziari e non aveva, altresì, indicato le quote di eredità di ciascuno dei convenuti, pur avendo dichiarato di essere in possesso dei testamenti istitutivi di eredità.
In subordine, rilevava di rispondere soltanto entro il limite della propria quota, pari a metà dell'asse ereditario, osservando che l'altra metà dell'asse era suddivisa tra gli altri resistenti.
In via ulteriormente subordinata, rilevava che i testamenti in base ai quali i resistenti erano stati chiamati all'eredità erano stati impugnati e pendeva il giudizio iscritto al n. 2541/09 R.G., presso questo Tribunale, pregiudiziale rispetto alla definizione della controversia in esame.
Pertanto, chiedeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venisse definita la controversia pregiudiziale.
In via ulteriormente subordinata, evidenziava che tutte le prestazioni e gli emolumenti riconosciuti erano stati pagati pro quota e che, dal momento della diffida successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (17 marzo 2009) alla notifica del ricorso (15 maggio 2012), era decorso il termine di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 1 c.c..
Sempre in via ulteriormente subordinata, contestava la fondatezza della richiesta di differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento preteso dalla ricorrente, rilevando che il Prof. era autosufficiente e, nonostante la malattia, non gli era preclusa la possibilità di Per_1
compiere le più importanti attività concernenti la cura della sua persona e la vita di relazione.
In via ulteriormente subordinata, contestava le domande di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente, poiché inammissibili e totalmente infondate.
Contestava, poi, la fondatezza della pretesa della ricorrente con riguardo alla violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro evidenziando che non risultava che la patologia da cui era affetto il determinasse aggressività nei confronti dei terzi. Per_1
Contestava, inoltre, che i resistenti fossero tenuti, per legge, a comunicare la cessazione del rapporto lavorativo.
Deduceva l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle domande di parte ricorrente relative alla regolarizzazione del rapporto previdenziale.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso, poiché non era stata domandata la condanna pro quota dei resistenti e, altresì, in ragione della mancata determinazione dell'oggetto della domanda;
in subordine, chiedeva che venisse limitata la sua condanna alla metà del debito oppure alla diversa quota che sarebbe stata accertata in sede di giudizio ereditario ancora in corso. Chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande di parte ricorrente, in quanto nulle, prescritte ai sensi dell'art. 2956 n. 1 c.c., inammissibili nonché infondate. Chiedeva che venisse disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio fino a che non fosse stata definita la controversia pregiudiziale iscritta al n. 2541/09
R.G.. Instava per le spese di lite.
4.- L' , costituendosi in giudizio, deduceva che, in favore della ricorrente e con riguardo al CP_4
lavoro presso , erano stati versati contributi dal 1° giugno 2006 al 1° trimestre Controparte_5
2008.
L' eccepiva l'intervenuta prescrizione di tutti i contributi anteriori al quinquennio CP_8
decorrente dalla notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 19/04/2012) rilevando che gli stessi non potevano più essere versati, salva la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l.
1338/1962.
Eccepiva l'improponibilità del ricorso nei suoi confronti, atteso che la costituzione della suddetta rendita dipendeva dalla presentazione di una domanda amministrativa e che pertanto non ricorreva l'ipotesi di un istituto previdenziale concedibile d'ufficio.
Precisava che la domanda ex art. 13 l. 1338/1962 era stata avanzata solo con il ricorso introduttivo della presente controversia e che, pertanto, la stessa era nei suoi riguardi improponibile, oltre ad essere, per gli ulteriori motivi dedotti in memoria di costituzione, in linea di principio, inammissibile.
In via riconvenzionale, chiedeva che in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente e, in particolare, al numero 1 dell'atto introduttivo, venisse accertato e dichiarato che, per la posizione contributiva della ricorrente erano dovuti, in favore di esso istituto, i contributi previdenziali obbligatori non versati per la retribuzione corrisposta e non denunciata, nei limiti della prescrizione maturata con riguardo alla notifica del ricorso.
Chiedeva, per l'effetto, la condanna degli eredi del defunto al pagamento, in Controparte_5
suo favore, dei contributi obbligatori dovuti e non prescritti nella misura di legge e secondo le aliquote in vigore, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi, nei limiti della prescrizione maturata.
In subordine, chiedeva che venisse disposta condanna generica al pagamento dei contributi obbligatori dovuti nella misura di legge e secondo le aliquote in vigore, oltre alla somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi.
Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la prescrizione dei contributi dovuti anteriormente alla data del 13/04/2007 e che venissero rigettate, nei confronti di esso , le conclusioni CP_8 formulate dalla ricorrente al n. 2 punto B) del ricorso , dovendosi ritenere e dichiarare le relative domande improponibili, inammissibili e in ogni caso infondate.
Chiedeva che venisse respinta ogni altra domanda proposta nei confronti di esso e che, CP_8
in ogni caso, anche in via riconvenzionale, venisse condannata la parte oppure le parti che sarebbe o sarebbero risultate soccombenti a pagare, spese, onorari e competenze.
5.- Si costituiva in giudizio , deducendo di non essere erede del Prof. Persona_1 CP_5
ma semplice legataria di una pluralità di beni determinati.
[...]
Rappresentava di non avere ancora effettuato alcuna accettazione di eredità poiché tutti i beni che le erano pervenuti in ragione della successione del Prof. erano sottoposti a Per_1
sequestro disposto dal Tribunale di Messina in virtù di una causa promossa per la validazione delle disposizioni testamentarie lasciate dal de cuius.
Esponeva che la sua costituzione nel presente giudizio non aveva valenza di accettazione della suddetta eredità e si riservava di esercitare il relativo diritto solo se a seguito di apposito procedimento fosse stato accertato che ella non era legataria bensì erede.
Eccepiva, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c..
Eccepiva, poi, la prescrizione ex art. 2956 c.c. n. 1.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venisse ritenuta e dichiarata la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, inoltre, che venisse ritenuta e dichiarata la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.. Chiedeva, poi, che venissero ritenute e dichiarate prescritte le somme richieste dalla ricorrente e che, nel merito, venissero ritenute e dichiarate non dovute le somme richieste dalla ricorrente e che le sue domande venissero conseguentemente rigettate, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore dei propri procuratori antistatari.
6.- Il processo veniva interrotto per decesso della resistente e successivamente Persona_1
riassunto con ricorso di . Parte_1
Si costituiva , n.q. di erede di che insisteva in quanto Controparte_3 Persona_1 quest'ultima già dedotto e chiesto prima che il processo venisse interrotto.
7.- All'udienza del 28 ottobre 2020 veniva disposta la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione recante n.
1692/2020 R.G..
Contro il provvedimento con cui era stata disposta la sospensione, proponeva Parte_1 istanza di regolamento di competenza e, con ordinanza dell' 8 aprile 2022, la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio e disponeva la prosecuzione del giudizio dinnanzi a questo Tribunale.
8.- Il processo veniva riassunto su ricorso di che chiedeva che venissero accolte Parte_1
le istanze dalla stessa presentate coi precedenti atti e verbali di causa.
9.- Venivano ammessi gli interrogatori formali richiesti da parte ricorrente e veniva espletato l'interrogatorio formale di CP_1
All'udienza del 23 dicembre 2022 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'interrogatorio formale di e “solo in considerazione delle Controparte_3 Controparte_2 condizioni di salute documentate con certificazioni mediche”.
10.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
11.- Veniva, poi, disposta ed espletata ctu tecnico contabile.
12.- L'udienza del 4 dicembre 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo, innanzitutto, che venga ritenuto e dichiarato che ha prestato, ininterrottamente, attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Prof. CP_7 dal 15 novembre 1997 al 10 settembre 2008 e che, per l'intera durata della prestazione
[...] lavorativa, ha diritto a essere inquadrata come “assistente (non convivente) di anziano non autosufficiente”, Tabella C – C – Super CCNL di categoria e che, di conseguenza, gli eredi del datore di lavoro vengano condannati a corrisponderle le relative differenze retributive.
13.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di nullità del ricorso per non avere parte ricorrente richiesto la condanna pro quota degli eredi del Prof. pur essendo Per_1 questi, ai sensi dell'art. 754 c.c., obbligati parziari e non avere indicato le quote di eredità di ciascuno dei convenuti.
L'eccezione appare infondata e va disattesa, avendo parte ricorrente indicato in ricorso l'oggetto e la causa petendi ed essendo espressamente previsto dall'art. 754 c.c. che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria …”.
14.- Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze di dall' 1 giugno 2006, con la qualifica di badante tab C-BS. Controparte_5
Occorre, dunque, accertare l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la
(lavoratore) e il (datore di lavoro) anche in periodi diversi da quelli in cui il Pt_1 Per_1 rapporto di lavoro era regolarizzato e con l'inquadramento superiore rivendicato e l'orario di lavoro indicato da parte ricorrente, anche nel periodo regolarizzato. Al riguardo va rilevato ai sensi dell'art. 2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cass.
Civ., Sez. L, 8 febbraio 2010, n. 2728). Inoltre, “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo
e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione” (Cass. civ.,
Sez. L, 19 aprile 2010, n. 9252).
Dall'escussione dei testi, a giudizio di questo decidente, non è emersa la prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente in un periodo precedente rispetto alla data di assunzione risultante dalla documentazione in atti, con i caratteri indicati in ricorso.
In particolare, la teste , la quale ha dichiarato di avere “lavorato dal prof. Tes_1 CP_5 insieme alla ricorrente presso l'abitazione del sita in via Liberale dal 2002
[...] Per_1 al 2008”, ha riferito: “Sia io che la ricorrente assistevamo il prof. e ci alternavamo, Per_1 solo talvolta in particolare gli ultimi tempi talvolta eravamo insieme” . La teste ha, poi, dichiarato di confermare la circostanza B/2) in dicata nelle note del 28 settembre 2022 (“vero è
o non che il defunto datore di lavoro ha più volte insultato e fisicamente aggredito la ricorrente costringendola almeno due volte, nel 2004 e nel 2006, a ricorrere alle cure del pronto soccorso come da documentazione medica in atti”), precisando “io non ero presente al momento dei fatti ma ne sono a conoscenza perchè al cambio turno mi ha fatto vedere i graffi che aveva sul collo
e sul petto.”. Relativamente alla circostanza C/1) indicata nelle note del 28/09/2022 (“vero è o no che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del prof. dal Controparte_5
15/11/1997, data di effettiva assunzione, al 10/9/2008, data della morte del prof. CP_5
con la qualifica di assistente a persona non autosufficiente”) la teste ha dichiarato
[...]
“”Non posso riferire per il periodo precedente al mese di agosto 2002, non sono sicura sul mese se era agosto o settembre. Dal 2002 al 2008 abbiamo lavorato insieme per il prof. in modo continuativo. La ricorrente già lavorava per il prof. quando io ho Per_1 Per_1 iniziato a lavorare per lui”). La teste ha, inoltre, confermato la circostanza C/2) (“vero è o non che il prof. era persona affetta da grave malattia neuropsichiatrica Controparte_5
degenerativa che non gli consentiva di autogestirsi e porre in essere alcun tipo di attività in piena autonomia e, pertanto, era non autosufficiente”), precisando che “non era allettato ma soffriva di depressione e schizofrenia, so che era bipolare. Io lo seguivo ovunque perché per esempio apriva il gas e poi non lo spegneva, non riusciva a vestirsi da solo e non andava in bagno solo e aveva il pannolone, alle volte dovevamo anche imboccarlo.". Inoltre, la teste ha confermato la circostanza C/4 (“vero è o non che la ricorrente ha ininterrottamente prestato assistenza anche di tipo infermieristico al prof. e che ciò è stato attestato dal Controparte_5
dott. nei prospetti 17/10/2007 e 5/5/2001 elaborati e firmati dallo stesso, in Controparte_2 atti”), precisando “non ricordo del prospetto del 2007 e ancora non ero in servizio nel 2001, lo so perchè quando cambiavo turno la ricorrente mi passava le consegne e mi diceva quello che aveva fatto per esempio punture medicazioni, non succedeva tutti i giorni ma quando necessario. Preciso che pure io talvolta ho medicato il prof. . La teste ha poi Per_1 confermato la circostanza C/8 (“ vero è o non la ricorrente spesso operava in un clima di rilevante stress fisico e psichico a causa del continuo e progressivo peggioramento delle condizioni di salute del datore di lavoro, nel quale momenti di acuta depressione si alternavano
a stati di smodata esaltazione, cosicché essa rimaneva vittima di insulti e di comportamenti aggressivi che ne mettevano a repentaglio l'incolumità fisica”), precisando “la ricorrente mi riferiva sempre che quando finiva il turno non riusciva neanche a orientarsi per andare a casa
e le girava la testa e sembrava depressa, io sono più forte e cercavo di resistere al comportamento del prof. che mi insultava mi aggrediva e mi rincorreva per casa. Per_1 Devo precisare che il prof. Non stava sempre malissimo essendo un bipolare alle volte stava relativamente bene. Fin dal 2002 aveva momenti in cui stava molto male e arrivava anche a cacciarci di casa e ci aggrediva. Più volte ho reso dichiarazioni rispondendo alle domande che gli agenti di Polizia e carabinieri mi facevano.". La teste ha, poi, dichiarato: “prima di essere assunta io le assistenti erano più di due, lo so per averlo appreso dalla ricorrente.” La teste ha confermato la circostanza C/10) (“vero è o non che a causa del precario stato di salute mentale del datore di lavoro prof. la ricorrente più volte è stata vittima di Controparte_5 aggressioni da parte di questi (al pari dell'altra badante, )”). La teste, in ordine Tes_1 alla circostanza C/11) (“vero è che, una volta, la ricorrente – a causa dell'aggressione del datore di lavoro - è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso e che qui sono state riscontrate lesioni personali, come risulta dal certificato n. 94/04 RG n. 5201 del
13/12/2004 ASL n. 5 di Messina Presidio Territoriale di Emergenza Messina Nord in atti”) ha dichiarato: “confermo circa l'aggressione, lo so perche lavoravo lì, non ricordo del certificato, non ricordo il tipo di lesione”. Relativamente alla circostanza C/12 (“vero è o no che, altra volta, la ricorrente – a causa di altra aggressione del datore di lavoro - ha riportato una ustione di 1° grado al polso, come risulta dal certificato Ospedale Piemonte n. C 186/4 del 20/11/2006, con allegata prescrizione medica, in atti”), ha riferito “Confermo circa l'ustione causata dal forno, lo so perchè lavoravo lì, non ricordo del certificato, non ricordo il tipo di lesione ne la causa dell'incidente.”
La teste la quale ha dichiarato di essere stata “amministratore di sostegno del Testimone_2 prof. dal 2006 al 2008”, ha riferito: “nel momento in cui ho assunto io le funzioni di Per_1
amministratore di sostegno ho affidato la gestione delle due ragazze che lavoravano presso il professore a un consulente del lavoro e precisamente al dott. è lui che ha Persona_2 gestito sia l'assunzione che la gestione delle buste paga. Le signore si occupavano dell'assistenza al prof Io mi recavo spesso a casa del Prof. e notavo Per_1 Controparte_5
che le signore come tutte le badanti si occupavano del prof. alle volte preparavano il Per_1
pranzo e spesso andavano a mangiare fuori con lui perche il prof. amava uscire per Per_1
colazione e pranzo. Quando il professore non stava bene lo accudivano in particolare ho visto che davano le medicine lo cambiavano e gli davano da mangiare, quando il professore stava molto male veniva ricoverato a Catania la ricorrente e la signora si recavano a Tes_1
Catania a spese del Professore e gli facevano compagnia in ospedale, ricordo che sia la ricorrente che l'altra badante segnavano sul calendario i loro turni che poi riferivano al consulente per l'elaborazione delle buste paga, ricordo che per un periodo tra il 2006 e il 2008 avevo disposto anche l'assunzione di una persona per le pulizie domestiche. Il professore in alcuni periodi usava il pannolone. Il professore soffriva del disturbo bipolare e alternava periodi di grande forma per la sua età a periodi in cui doveva essere accudito in tutto. Non mi
è sembrato mai pericoloso, nessuno mi ha mai detto di aggressioni del professore”. In ordine al primo capitolato di prova della memoria di costituzione di (“vero o no che la CP_1
patologia consentiva al prof. di compiere autonomamente le più importanti attività Per_1 relative alla cura della propria persona”) la teste ha risposto “Confermo per i periodi in cui stava bene come ho sopra riferito ". Relativamente al secondo capitolato della memoria (“vero
o no che il prof. era autonomo in tutti i suoi movimenti, in grado di spostarsi dentro e Per_1
fuori casa, in grado di assumere cibo e di assolvere a tutti i bisogni fisiologici, in grado di comunicare con terzi, acquistare beni, vestiti, giornali, consumazioni al bar, andare in banca, senza bisogno di assistenza”) la teste ha dichiarato: “Posso riferire che non andava in banca da solo e usciva solo con le badanti, quando stava bene badava a se stesso come persona e insieme alle badanti faceva una vita agiata e gradevole andando a fare shopping in negozi di lusso e a ristorante.". In ordine al capitolato 3) della memoria (“vero o no che il prof. Per_1
anche quando era in fase depressiva e si rifiutava di mangiare o di comunicare con terzi, restava in grado di svolgere autonomamente le proprie funzioni fisiologiche e comunque non aveva bisogno di assistenza essendo autosufficiente”), la teste ha riferito "Non è vero, quando stava male si allettava e aveva bisogno di essere assistito. Non c'era una frequenza nella sua bipolarità, non c'era una cadenza fissa, diverse volte è stato ricoverato.”
In esito alla prova testimoniale, a giudizio di questo decidente, non risulta provato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività delineata in ricorso alle dipendenze di CP_5
essendo al riguardo generica la dichiarazione della teste , non essendo emersi
[...] Tes_1 con precisione il periodo temporale e l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nonché
l'attività da ella svolta, considerato che la teste non prestava generalmente attività Tes_1 lavorativa insieme alla ricorrente avendo la stessa teste dichiarato “ci alternavamo, solo talvolta in particolare gli ultimi tempi talvolta eravamo insieme”.
Tuttavia, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto in giudizio “quietanze” di pagamento in relazione a somme corrisposte da per conto del prof. in cui vi Controparte_2 Controparte_5
è riferimento ad “assistenza diurna e notturna, anche di tipo infermieristica”.
Può dunque ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di anche per il periodo precedente alla regolarizzazione nel periodo e con gli Controparte_5
orari risultanti dalle quietanze prodotte. Per quanto riguarda il periodo in cui il rapporto di lavoro era regolarizzato occorre accertare, in particolare, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori e di attività oltre l'orario di lavoro regolarizzato.
Al riguardo, la ricorrente, inquadrata nel livello B Super del CCNL dei lavoratori domestici, ha affermato di avere svolto le mansioni relative alla superiore livello C super .
Appartiene al livello B Super “Assistente a persone autosufficienti” chi “Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Al livello C super rivendicato “Assistente a persone non autosufficienti” appartiene invece chi
“Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Dall'istruttoria dibattimentale, a giudizio di questo decidente, non è risultato provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello rivendicato.
In particolare è emerso che il alternava momenti in cui stava male ad altri in cui stava Per_1
bene e che comunque quando il stava molto male veniva ricoverato;
la testa Per_1 Tes_2 ha infatti dichiarato “quando stava bene badava a se stesso come persona e insieme alle badanti faceva una vita agiata e gradevole andando a fare shopping in negozi di lusso e a ristorante",
“quando il professore stava molto male veniva ricoverato a Catania la ricorrente e la signora
si recavano a Catania a spese del Professore e gli facevano compagnia in ospedale”. Tes_1
Anche per quanto riguarda il periodo non regolarizzato le mansioni svolte dalla ricorrente risultano riconducibili al livello B super in quanto generico è il riferimento ad assistenza “anche di tipo infermieristica” contenuto nelle quietanze.
Va, poi, rilevato che non risulta provato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività oltre l'orario di lavoro regolarizzato, non essendo emersi con precisione gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente.
Tuttavia, la ricorrente ha, comunque, diritto per il periodo dall'1 giugno 2006 al 10 settembre
2008 alle somme spettanti a titolo di tredicesima 2008, tfr e indennità per ferie non godute risultanti dall'ultima busta paga, non essendovi prova del pagamento da parte del datore di lavoro.
La ricorrente ha inoltre diritto al pagamento del tfr per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di anche nel periodo precedente alla regolarizzazione, Controparte_5
considerando come retribuzione percepita quella indicata nei documenti prodotti e allegati da n. 18 a n. 133 e in base ai prospetti allegati 12 e 13. Relativamente alla quantificazione della somma da corrispondere alla ricorrente per i titoli suindicati si condividono i calcoli effettuati dal CTU il quale ha quantificato la tredicesima
2008 nella somma di € 645,85, il tfr nella somma di € 6.143,41 e l' indennità per ferie non godute nella somma di € 82,82 per un totale di € 6.872,08.
In ordine alla somma spettante alla ricorrente a titolo di tfr per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di anche nel periodo precedente alla Controparte_5 regolarizzazione, il ctu ha quantificato la somma in € 15.808,21.
15.- Occorre dunque accertare la legittimazione passiva dei resistenti.
Al riguardo, vi è in atti documentazione relativa alla pubblicazione dei testamenti olografi di avvenuta in data 20 ottobre 2008. Controparte_5
In particolare viene indicato un testamento datato 20 ottobre 2000 in cui il ha Per_1 dichiarato “..dispongo che dopo il mio decesso i beni immobiliari, i terreni ed il denaro depositato presso la Banca Commerciale di Messina, siano così ripartiti fra i seguenti eredi…” ed ha indicato la sorella , gli eredi del fratello , gli eredi del CP_1 Controparte_9 CP_10
CP_1 fratello e Controparte_2
Vi è poi il riferimento ad un testamento dell' 1 luglio 2003 in cui il ha dichiarato di Per_1 annullare “tutti i testamenti redatti…aventi data anteriore al 20-10-2000” e di confermare
“valido quello redatto…sotto la data del 20.10.2000” con alcune rettifiche. In particolare, è CP_1 stato indicato “nulla lascio agli eredi di mio fratello e ”. CP_10
Come emerge dai testamenti indicati, il ha qualificato “eredi” la sorella Per_1 CP_1
e che dunque appaiono legittimati passivi nel presente Persona_3 Controparte_2
giudizio.
Come risulta dal testamento del 20 ottobre 2000 il a giudizio di questo decidente, ha, Per_1 infatti, proceduto a dividere i suoi beni tra gli eredi come previsto dall'art. 734 c.c..
16.- Accertata la legittimazione passiva dei resistenti, va rilevato che ha eccepito CP_1
la prescrizione presuntiva rilevando che tutti gli emolumenti erano stati pagati pro quota ed era decorso il termine di cui all'art. 2956, n. 1, c.c. tra la diffida successiva alla cessazione del rapporto (17 marzo 2009) e la data di notifica del ricorso (15 maggio 2012).
Tuttavia, vi è in atti richiesta di pagamento delle somme richieste nel presente giudizio notificato a in data 19 marzo 2009 in via Cardinale Nava n. 11 Catania e richiesta CP_1
di tentativo di conciliazione della ricorrente in relazione alle somme richieste nel presente giudizio notificata a in data 15 febbraio 2010 al medesimo indirizzo. CP_1
Dalla documentazione in atti emerge che via Cardinale Nava n. 11, Catania è l'indirizzo di residenza del pertanto, il termine di prescrizione risulta interrotto. CP_1 17.- Va, poi, rilevato che anche costituendosi in giudizio, ha eccepito la Persona_1
prescrizione ex art. 2956, n. 1, c.c. rilevando che il rapporto di lavoro si era concluso in data 10 settembre 2008 e che il ricorso, ancora non notificato ad ella, era stato proposto sei anni dopo.
Tuttavia parte ricorrente ha deposito il ricorso che risulta regolarmente notificato ex art. 140
c.p.c. ad all'indirizzo di residenza. Persona_1
RD appare, dunque, l'eccezione di prescrizione formulata.
18.- Va rilevato che ai sensi dell'art. 752 c.c. “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto” e, pertanto, e n.q. di erede CP_1 Controparte_12 Controparte_3
di vanno, dunque, condannati al pagamento in favore della ricorrente della Persona_1 somma di € 22680,29 (€ 6.872,08 + € 15.808,21), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in proporzione delle quote ereditarie.
19.- Parte ricorrente agisce in giudizio anche al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo relativo al rispetto dell'orario legale di lavoro con riguardo al periodo compreso fra il secondo semestre dell'anno 2002 e la data del 31 maggio
2006, a quello relativo al danno derivante dalla violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e, ancora, a quello relativo al danno concernente la violazione dell'obbligo di comunicazione per iscritto della cessazione del rapporto lavorativo a seguito della morte del datore di lavoro.
La domanda va rigettata non essendovi prova dei pregiudizi patiti ed indicati in ricorso, considerato che come emerge dalle dichiarazioni della teste alcune circostanze indicate Tes_1
dalla teste sono state riferite dalla stessa ricorrente e la teste non era presente ai fatti.
20.- La agisce, inoltre, in giudizio chiedendo che venga affermato il suo diritto alla Pt_1
copertura previdenziale con riguardo al periodo 15 novembre 1997 – 30 maggio 2006 e che gli eredi del datore di lavoro vangano condannati a costituire presso l' la rendita vitalizia pari CP_4
alla pensione o alla quota di pensione che le fosse spettata se i contributi previdenziali fossero stati versati ed a versare all' la riserva matematica ed ogni altra somma Controparte_8
necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia;
chiede, altresì, che l' venga condannato all'effettiva costituzione della rendita vitalizia ed all'erogazione della CP_4 stessa, allorquando ella avrebbe maturato i requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico ed a riscuotere effettivamente dagli eredi del datore di lavoro le somme necessaria alla costituzione della predetta rendita;
in via del tutto subordinata alla precedente richiesta, chiede che vengano condannati gli eredi del datore di lavoro a risarcirle il danno, ex art. 2116
c.c. oppure ai sensi di qualsiasi altra norma di legge che assegni tale diritto al lavoratore, in misura equivalente all'ammontare capitalizzato, ad un tasso di interesse equo, della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata se i contributi fossero stati versati, riscuotibile subito ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Al riguardo, in relazione al periodo non regolarizzato, il ricorrente ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale (nell'ambito di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva) mediante l'accreditamento dei contributi dovuti su tale maggior imponibile - a prescindere dallo spontaneo versamento da parte del datore di lavoro o dalla loro effettiva riscossione, anche coattiva (che è questione diversa e attiene invece alla soddisfazione del diritto di credito dell' ). Quanto alla domanda di versamento dei CP_4
contributi, però va rilevato che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica del ricorso.
Per il periodo prescritto (15 novembre 1997 – 31 maggio 2006) si premette che sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante, oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (v. Cass. n. 2630/2014).
L'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, consente, in caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro - quando in conseguenza della prescrizione del “normale” versamento dei contributi previdenziali non possa operare di per sè il principio di automaticità delle prestazioni
(che presuppone pur sempre la correlazione tra contributi e prestazioni) - di realizzare il medesimo effetto in favore dell'assicurato (v. Cass. n. 4691/2012 e n. 3678/2009).
La norma, infatti, riconosce al datore di lavoro la facoltà di chiedere all' la costituzione di CP_4
una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Ciò premesso, secondo l'interpretazione offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3678/2009, la norma citata attribuisce al lavoratore oltre alla mera facoltà di surroga, di cui si è detto, anche il diritto di agire giudizialmente nei confronti sia dell' che dell'impresa per ottenere la costituzione della CP_4
rendita.
Quindi, essendo stata acquisita la prova del rapporto di lavoro e della retribuzione spettante,
e n.q. di erede di dovranno CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
provvedere, in proporzione delle quote ereditarie, al versamento della riserva matematica per la costituzione da parte dell' di una rendita vitalizia in favore della ricorrente in misura CP_4
pari alla quota di pensione che le sarebbe spettata in relazione ai contributi dovuti sulle differenze retributive accertate e ormai prescritti.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal ctu tale riserva va quantificata nella somma di €
29.510,52.
21. - Destituita di fondamento appare l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_2
tenuto conto che secondo l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione, che si richiama “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' , senza che rilevi la CP_4
conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva(“Cass. Civ. SSUU,
14 settembre 2017, n. 21302”).
Nel caso di specie il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica della richiesta di tentativo di conciliazione in atti.
22.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico solidale di CP_1
e di erede di e liquidate in
[...] Controparte_12 Controparte_13 Persona_1 dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55 in favore del ricorrente e dell' . CP_4
23.- Vengono, inoltre, poste in via solidale a carico di e CP_1 Controparte_12 CP_3
n.q. di erede di le spese di ctu separatamente liquidate.
[...] Persona_1
23. - Vengono altresì poste a carico solidale di e CP_1 Controparte_12 Controparte_3
n.q. di erede di le spese relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione Persona_1
e liquidate in dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55 mentre vengono compensate nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede: a) condanna e n.q. di erede di al CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.680,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in proporzione delle quote ereditarie;
b) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
proporzione delle quote ereditarie, al versamento della riserva matematica per la costituzione da parte dell' di una rendita vitalizia in favore della ricorrente in misura pari alla quota di CP_4
pensione che le sarebbe spettata in relazione ai contributi dovuti sulle differenze retributive accertate e ormai prescritti, quantificata nella somma di € 29.510,52;
c) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
solido al pagamento in favore della ricorrente di un terzo delle spese giudiziali relative al presente giudizio, che si liquidano nella somma già ridotta di € 3085,66 oltre iva, cpa e rimborso spese generali e dichiara compensata la restante quota;
d) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
solido al pagamento in favore dell' di un terzo delle spese giudiziali relative al presente CP_4 giudizio, che si liquidano nella somma già ridotta di € 3091,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali e dichiara compensata la restante quota;
e) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che si liquidano nella somma di € 4500,00 oltre c.u. e marca come per legge;
f) compensa le spese giudiziali del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nei confronti dell' ; CP_4
g) pone le spese di ctu separatamente liquidate in solido a carico di CP_1 Controparte_12
e di erede di;
Controparte_13 Persona_1
h) rigetta per il resto.
Messina, 5 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7603/2011 R.G.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Benvenga e Silvana Benvenga che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Nicola Andreozzi, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Mirone
Costarelli e Ugo Antonino Salanitro, giusta procura in atti
, C.F. elettivamente domiciliato in Messina Controparte_2 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Augusto Saija che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
C.F. , n.q. di erede di Controparte_3 C.F._4 Persona_1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio degli Avv.ti Pietro Saija e Natale Previti che lo rappresentano unitamente e/o separatamente, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4
Maria Cammaroto
RESISTENTI
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 30 dicembre 2011, esponeva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Prof. dal 15 novembre Controparte_5
1997 fino alla data del suo decesso, avvenuto il 10 settembre 2008, con qualifica di “assistente alla persona non autosufficiente”;
- la regolarizzazione della sua posizione previdenziale e contributiva era stata curata, con ritardo quasi decennale e con efficacia ex nunc, a decorrere dall' 1 giugno 2006, allorquando l'amministratore di sostegno aveva provveduto, in data 31 maggio 2006, alla formale stipulazione di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con cui era stata illegittimamente inquadrata, ai fini retributivi, nella Tabella C – BS (ossia “B super”) come
“assistente di anziano autosufficiente” invece che nella Tabella C – CS (ossia “C super”) come
“assistente di anziano non autosufficiente”;
- invano, con nota del 2 marzo 2007, aveva richiesto all'amministratore di sostegno di regolarizzare e sanare la sua posizione previdenziale e contributiva per il periodo in cui CP_4
aveva prestato attività lavorativa senza copertura previdenziale e, pertanto, a decorrere dal 15 novembre 1997 sino a quella della successiva regolarizzazione;
- la circostanza dell'effettiva assunzione, risalente al 15 novembre 1997, era pacifica tra le parti e, in ogni caso, dimostrata da una serie di atti analiticamente indicati in ricorso;
- durante il periodo di mancata regolarizzazione previdenziale, la retribuzione le era stata materialmente corrisposta, in base alle ore lavorate, con cadenza mensile, dal Dott. CP_2
che era amministratore del Prof. per conto del quale i pagamenti venivano
[...] Per_1
eseguiti;
- gli emolumenti che le venivano corrisposti erano riportati sui fogli paga citati in ricorso che le venivano rilasciati e che venivano da ella quietanzati nonché certificati con data e firma dall'amministratore del datore di lavoro;
- durante il periodo in cui il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, in assenza di regolare turnazione preventivamente stabilita con altra assistente, aveva svolto attività lavorativa in maniera “massacrante”, sia durante le ore diurne sia durante quelle notturne, presso l'abitazione del datore di lavoro sita in Messina nonché presso i diversi ospedali ove quest'ultimo era stato ricoverato;
- solo a seguito dell'intervenuta regolarizzazione del rapporto lavorativo l'amministratore di sostegno aveva provveduto a stabilire tabelle mensili per i turni diurni e notturni;
- sovente, aveva prestato attività lavorativa in un “clima di rilevante stress fisico e psichico”, atteso che, a causa del continuo e progressivo peggioramento delle condizioni di salute del datore di lavoro, ella era stata vittima di insulti e di comportamenti aggressivi che ne avevano messo a rischio la salute e l'integrità fisica;
- la suddetta situazione di insicurezza era stata, altresì, aggravata dalla circostanza che, per ragioni di risparmio economico, era stato ridotto il numero di assistenti del datore di lavoro che,
a decorrere dal 2002, erano rimaste solamente due, ella compresa;
- sovente, i turni di assistenza avevano comportato una attività lavorativa di trentasei e, persino, di settantadue ore, con inevitabile soppressione del tempo di riposo necessario al recupero delle energie fisiche e mentali;
- nonostante ciò, aveva sempre svolto le proprie mansioni in maniera lodevole ed irreprensibile, rimanendo al servizio del datore di lavoro fino alla sua morte, per oltre undici anni;
- gli eredi testamentari erano rimasti indifferenti alle sue richieste di regolarizzazione della posizione previdenziale con riguardo al periodo compreso dal 15 novembre 1997 all'1 giugno
2006, di corresponsione del T.F.R. nonché di corresponsione delle altre somme dovute per altro titolo.
Rilevava che il datore di lavoro e i suoi eredi non avevano provveduto a chiedere all' la CP_4
costituzione della rendita vitalizia in suo favore.
Deduceva di aver diritto di chiedere che gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a costituire presso l' una rendita vitalizia che fosse pari alla pensione oppure alla quota di CP_4
pensione che le sarebbe spettata se i contributi previdenziali fossero stati versati e che, di conseguenza, gli stessi venissero condannati a versare all' la riserva Controparte_6
matematica ed ogni altra somma necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia e che l' , allorquando ella avesse maturato i requisiti di legge per accedere CP_4
al trattamento pensionistico, venisse condannato a costituire effettivamente la rendita e ad erogarla, oltre che a riscuotere in concreto dagli eredi del datore le somme necessarie al fine di costituire la predetta rendita.
Pertanto, solo in via del tutto subordinata, deduceva di aver diritto di chiedere che gli eredi del datore venissero condannati a risarcire il danno causatole in misura equivalente all'ammontare capitalizzato della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata laddove i contributi fossero stati versati, immediatamente riscuotibile ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Affermava, poi, di avere diritto alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dall'esatto inquadramento nella Tabella C – C – Super come assistente di anziano non autosufficiente. Rilevava di avere diritto al saldo della tredicesima mensilità per l'anno 2002, avendo ricevuto solo tre acconti per un complessivo ammontare di € 1.750,00, alla tredicesima mensilità per gli anni 2003, 2004 e 2005, alla tredicesima mensilità per i primi cinque mesi del 2006, atteso che il rapporto era stato regolarizzato soltanto a decorrere dall' 1 giugno 2006, nonché all'indennità per ferie e festività non godute con riguardo agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e per i primi cinque mesi del 2006.
Affermava di avere, inoltre, diritto alla tredicesima mensilità nonché alla differenza di ferie per l'anno 2008.
Rappresentava di avere diritto al tfr per l'intero periodo lavorato (15 novembre 1997 – 10 settembre 2008), tenendo conto della mansioni effettivamente svolte di assistente di anziano non autosufficiente.
Affermava, altresì, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo relativo al rispetto dell'orario legale di lavoro con riguardo al periodo compreso fra il secondo semestre dell'anno 2002 e la data del 31 maggio 2006, a quello relativo al danno derivante dalla violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e, ancora, a quello relativo al danno concernente la violazione dell'obbligo di comunicazione per iscritto della cessazione del rapporto lavorativo a seguito della morte del datore di lavoro.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che aveva prestato, ininterrottamente, attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Prof. dal 15 novembre 1997 Controparte_7 al 10 settembre 2008 e che, per l'intera durata della prestazione lavorativa, aveva diritto a essere inquadrata come “assistente (non convivente) di anziano non autosufficiente”, Tabella C – C –
Super CCNL di categoria e che, di conseguenza, gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a corrisponderle le relative differenze retributive. Chiedeva, inoltre, che venisse affermato il suo diritto alla copertura previdenziale con riguardo al periodo 15 novembre 1997
– 30 maggio 2006 e che gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a costituire presso l' la rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione che le fosse spettata se i CP_4 contributi previdenziali fossero stati versati ed a versare all' la riserva Controparte_8
matematica ed ogni altra somma necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia;
chiedeva, altresì, che l' venisse condannato all'effettiva costituzione CP_4 della rendita vitalizia ed all'erogazione della stessa, allorquando ella avesse maturato i requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico ed a riscuotere effettivamente dagli eredi del datore di lavoro le somme necessaria alla costituzione della predetta rendita. In via del tutto subordinata alla precedente richiesta, chiedeva che venissero condannati gli eredi del datore di lavoro a risarcirle il danno, ex art. 2116 c.c. oppure ai sensi di qualsiasi altra norma di legge che assegni tale diritto al lavoratore, in misura equivalente all'ammontare capitalizzato, ad un tasso di interesse equo, della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata se i contributi fossero stati versati, riscuotibile subito ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva che i resistenti eredi del datore di lavoro venissero condannati a corrisponderle le spettanze retributive per i titoli indicati in ricorso, oltre che a risarcirle i danni, da liquidare equitativamente, derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali indicati in ricorso. Chiedeva, inoltre, la condanna degli eredi del datore di lavoro alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali, come per legge, su tutte le somme previamente citate ed oggetto delle precedenti richieste di condanna. Instava per le spese di lite.
2.- costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, rilevando si essere stato erroneamente indicato dalla ricorrente quale erede del Prof.
sebbene fosse soltanto un legatario dello stesso. In subordine, chiedeva Controparte_5
l'emissione di un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. con riguardo al procedimento in oggetto, rilevando che era pendente, presso il Tribunale di Messina, il procedimento, iscritto al n. 2541/09 R.G., volto alla declaratoria di invalidità dei testamenti olografi redatti dal
Per_1
In via ulteriormente subordinata, chiedeva che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in giudizio gli attori e gli intervenuti del suindicato procedimento.
Nell'ipotesi in cui egli fosse stato ritenuto erede di e non legatario, eccepiva Controparte_5
la nullità del ricorso introduttivo, in quanto con esso non erano state indicate le specifiche quote per le quali, ai sensi dell'art. 754 c.p.c., gli eredi sarebbero stati tenuti ad adempiere l'obbligazione ereditaria.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso.
Rilevava che il Prof. non era “anziano non autosufficiente”. Controparte_5
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente.
Contestava, inoltre, il mancato avvenuto pagamento delle somme indicate ai nn. 5 e 6 del ricorso, rilevando che le somme indicate erano state pagate in contanti.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere estromesso dal giudizio, in quanto legatario del
Prof. e, di conseguenza, non tenuto al pagamento dei debiti ereditari con vittoria di Per_1
spese e compensi. In via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda di estromissione, chiedeva che venisse disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento recante n. 2541/09. Chiedeva, inoltre, che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che in caso di accoglimento della domanda avanzata nel giudizio civile avrebbero potuto essere ritenuti eredi del Prof. Chiedeva, poi, che il ricorso venisse, comunque, dichiarato Per_1
inammissibile e/o infondato per le ragioni indicate in memoria. Instava per le spese di lite.
3.- , costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza CP_1 dell'oggetto della domanda, rilevando che parte ricorrente non aveva richiesto la condanna pro quota degli eredi del Prof. pur essendo questi, ai sensi dell'art. 754 c.c., obbligati Per_1
parziari e non aveva, altresì, indicato le quote di eredità di ciascuno dei convenuti, pur avendo dichiarato di essere in possesso dei testamenti istitutivi di eredità.
In subordine, rilevava di rispondere soltanto entro il limite della propria quota, pari a metà dell'asse ereditario, osservando che l'altra metà dell'asse era suddivisa tra gli altri resistenti.
In via ulteriormente subordinata, rilevava che i testamenti in base ai quali i resistenti erano stati chiamati all'eredità erano stati impugnati e pendeva il giudizio iscritto al n. 2541/09 R.G., presso questo Tribunale, pregiudiziale rispetto alla definizione della controversia in esame.
Pertanto, chiedeva la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venisse definita la controversia pregiudiziale.
In via ulteriormente subordinata, evidenziava che tutte le prestazioni e gli emolumenti riconosciuti erano stati pagati pro quota e che, dal momento della diffida successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (17 marzo 2009) alla notifica del ricorso (15 maggio 2012), era decorso il termine di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 1 c.c..
Sempre in via ulteriormente subordinata, contestava la fondatezza della richiesta di differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento preteso dalla ricorrente, rilevando che il Prof. era autosufficiente e, nonostante la malattia, non gli era preclusa la possibilità di Per_1
compiere le più importanti attività concernenti la cura della sua persona e la vita di relazione.
In via ulteriormente subordinata, contestava le domande di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente, poiché inammissibili e totalmente infondate.
Contestava, poi, la fondatezza della pretesa della ricorrente con riguardo alla violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro evidenziando che non risultava che la patologia da cui era affetto il determinasse aggressività nei confronti dei terzi. Per_1
Contestava, inoltre, che i resistenti fossero tenuti, per legge, a comunicare la cessazione del rapporto lavorativo.
Deduceva l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle domande di parte ricorrente relative alla regolarizzazione del rapporto previdenziale.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso, poiché non era stata domandata la condanna pro quota dei resistenti e, altresì, in ragione della mancata determinazione dell'oggetto della domanda;
in subordine, chiedeva che venisse limitata la sua condanna alla metà del debito oppure alla diversa quota che sarebbe stata accertata in sede di giudizio ereditario ancora in corso. Chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande di parte ricorrente, in quanto nulle, prescritte ai sensi dell'art. 2956 n. 1 c.c., inammissibili nonché infondate. Chiedeva che venisse disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio fino a che non fosse stata definita la controversia pregiudiziale iscritta al n. 2541/09
R.G.. Instava per le spese di lite.
4.- L' , costituendosi in giudizio, deduceva che, in favore della ricorrente e con riguardo al CP_4
lavoro presso , erano stati versati contributi dal 1° giugno 2006 al 1° trimestre Controparte_5
2008.
L' eccepiva l'intervenuta prescrizione di tutti i contributi anteriori al quinquennio CP_8
decorrente dalla notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 19/04/2012) rilevando che gli stessi non potevano più essere versati, salva la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l.
1338/1962.
Eccepiva l'improponibilità del ricorso nei suoi confronti, atteso che la costituzione della suddetta rendita dipendeva dalla presentazione di una domanda amministrativa e che pertanto non ricorreva l'ipotesi di un istituto previdenziale concedibile d'ufficio.
Precisava che la domanda ex art. 13 l. 1338/1962 era stata avanzata solo con il ricorso introduttivo della presente controversia e che, pertanto, la stessa era nei suoi riguardi improponibile, oltre ad essere, per gli ulteriori motivi dedotti in memoria di costituzione, in linea di principio, inammissibile.
In via riconvenzionale, chiedeva che in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente e, in particolare, al numero 1 dell'atto introduttivo, venisse accertato e dichiarato che, per la posizione contributiva della ricorrente erano dovuti, in favore di esso istituto, i contributi previdenziali obbligatori non versati per la retribuzione corrisposta e non denunciata, nei limiti della prescrizione maturata con riguardo alla notifica del ricorso.
Chiedeva, per l'effetto, la condanna degli eredi del defunto al pagamento, in Controparte_5
suo favore, dei contributi obbligatori dovuti e non prescritti nella misura di legge e secondo le aliquote in vigore, oltre somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi, nei limiti della prescrizione maturata.
In subordine, chiedeva che venisse disposta condanna generica al pagamento dei contributi obbligatori dovuti nella misura di legge e secondo le aliquote in vigore, oltre alla somme aggiuntive ed interessi maturati e maturandi.
Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la prescrizione dei contributi dovuti anteriormente alla data del 13/04/2007 e che venissero rigettate, nei confronti di esso , le conclusioni CP_8 formulate dalla ricorrente al n. 2 punto B) del ricorso , dovendosi ritenere e dichiarare le relative domande improponibili, inammissibili e in ogni caso infondate.
Chiedeva che venisse respinta ogni altra domanda proposta nei confronti di esso e che, CP_8
in ogni caso, anche in via riconvenzionale, venisse condannata la parte oppure le parti che sarebbe o sarebbero risultate soccombenti a pagare, spese, onorari e competenze.
5.- Si costituiva in giudizio , deducendo di non essere erede del Prof. Persona_1 CP_5
ma semplice legataria di una pluralità di beni determinati.
[...]
Rappresentava di non avere ancora effettuato alcuna accettazione di eredità poiché tutti i beni che le erano pervenuti in ragione della successione del Prof. erano sottoposti a Per_1
sequestro disposto dal Tribunale di Messina in virtù di una causa promossa per la validazione delle disposizioni testamentarie lasciate dal de cuius.
Esponeva che la sua costituzione nel presente giudizio non aveva valenza di accettazione della suddetta eredità e si riservava di esercitare il relativo diritto solo se a seguito di apposito procedimento fosse stato accertato che ella non era legataria bensì erede.
Eccepiva, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c..
Eccepiva, poi, la prescrizione ex art. 2956 c.c. n. 1.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venisse ritenuta e dichiarata la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, inoltre, che venisse ritenuta e dichiarata la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.. Chiedeva, poi, che venissero ritenute e dichiarate prescritte le somme richieste dalla ricorrente e che, nel merito, venissero ritenute e dichiarate non dovute le somme richieste dalla ricorrente e che le sue domande venissero conseguentemente rigettate, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore dei propri procuratori antistatari.
6.- Il processo veniva interrotto per decesso della resistente e successivamente Persona_1
riassunto con ricorso di . Parte_1
Si costituiva , n.q. di erede di che insisteva in quanto Controparte_3 Persona_1 quest'ultima già dedotto e chiesto prima che il processo venisse interrotto.
7.- All'udienza del 28 ottobre 2020 veniva disposta la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione recante n.
1692/2020 R.G..
Contro il provvedimento con cui era stata disposta la sospensione, proponeva Parte_1 istanza di regolamento di competenza e, con ordinanza dell' 8 aprile 2022, la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio e disponeva la prosecuzione del giudizio dinnanzi a questo Tribunale.
8.- Il processo veniva riassunto su ricorso di che chiedeva che venissero accolte Parte_1
le istanze dalla stessa presentate coi precedenti atti e verbali di causa.
9.- Venivano ammessi gli interrogatori formali richiesti da parte ricorrente e veniva espletato l'interrogatorio formale di CP_1
All'udienza del 23 dicembre 2022 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'interrogatorio formale di e “solo in considerazione delle Controparte_3 Controparte_2 condizioni di salute documentate con certificazioni mediche”.
10.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
11.- Veniva, poi, disposta ed espletata ctu tecnico contabile.
12.- L'udienza del 4 dicembre 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo, innanzitutto, che venga ritenuto e dichiarato che ha prestato, ininterrottamente, attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Prof. CP_7 dal 15 novembre 1997 al 10 settembre 2008 e che, per l'intera durata della prestazione
[...] lavorativa, ha diritto a essere inquadrata come “assistente (non convivente) di anziano non autosufficiente”, Tabella C – C – Super CCNL di categoria e che, di conseguenza, gli eredi del datore di lavoro vengano condannati a corrisponderle le relative differenze retributive.
13.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di nullità del ricorso per non avere parte ricorrente richiesto la condanna pro quota degli eredi del Prof. pur essendo Per_1 questi, ai sensi dell'art. 754 c.c., obbligati parziari e non avere indicato le quote di eredità di ciascuno dei convenuti.
L'eccezione appare infondata e va disattesa, avendo parte ricorrente indicato in ricorso l'oggetto e la causa petendi ed essendo espressamente previsto dall'art. 754 c.c. che “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria …”.
14.- Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze di dall' 1 giugno 2006, con la qualifica di badante tab C-BS. Controparte_5
Occorre, dunque, accertare l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la
(lavoratore) e il (datore di lavoro) anche in periodi diversi da quelli in cui il Pt_1 Per_1 rapporto di lavoro era regolarizzato e con l'inquadramento superiore rivendicato e l'orario di lavoro indicato da parte ricorrente, anche nel periodo regolarizzato. Al riguardo va rilevato ai sensi dell'art. 2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo
- il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cass.
Civ., Sez. L, 8 febbraio 2010, n. 2728). Inoltre, “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo
e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione” (Cass. civ.,
Sez. L, 19 aprile 2010, n. 9252).
Dall'escussione dei testi, a giudizio di questo decidente, non è emersa la prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente in un periodo precedente rispetto alla data di assunzione risultante dalla documentazione in atti, con i caratteri indicati in ricorso.
In particolare, la teste , la quale ha dichiarato di avere “lavorato dal prof. Tes_1 CP_5 insieme alla ricorrente presso l'abitazione del sita in via Liberale dal 2002
[...] Per_1 al 2008”, ha riferito: “Sia io che la ricorrente assistevamo il prof. e ci alternavamo, Per_1 solo talvolta in particolare gli ultimi tempi talvolta eravamo insieme” . La teste ha, poi, dichiarato di confermare la circostanza B/2) in dicata nelle note del 28 settembre 2022 (“vero è
o non che il defunto datore di lavoro ha più volte insultato e fisicamente aggredito la ricorrente costringendola almeno due volte, nel 2004 e nel 2006, a ricorrere alle cure del pronto soccorso come da documentazione medica in atti”), precisando “io non ero presente al momento dei fatti ma ne sono a conoscenza perchè al cambio turno mi ha fatto vedere i graffi che aveva sul collo
e sul petto.”. Relativamente alla circostanza C/1) indicata nelle note del 28/09/2022 (“vero è o no che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del prof. dal Controparte_5
15/11/1997, data di effettiva assunzione, al 10/9/2008, data della morte del prof. CP_5
con la qualifica di assistente a persona non autosufficiente”) la teste ha dichiarato
[...]
“”Non posso riferire per il periodo precedente al mese di agosto 2002, non sono sicura sul mese se era agosto o settembre. Dal 2002 al 2008 abbiamo lavorato insieme per il prof. in modo continuativo. La ricorrente già lavorava per il prof. quando io ho Per_1 Per_1 iniziato a lavorare per lui”). La teste ha, inoltre, confermato la circostanza C/2) (“vero è o non che il prof. era persona affetta da grave malattia neuropsichiatrica Controparte_5
degenerativa che non gli consentiva di autogestirsi e porre in essere alcun tipo di attività in piena autonomia e, pertanto, era non autosufficiente”), precisando che “non era allettato ma soffriva di depressione e schizofrenia, so che era bipolare. Io lo seguivo ovunque perché per esempio apriva il gas e poi non lo spegneva, non riusciva a vestirsi da solo e non andava in bagno solo e aveva il pannolone, alle volte dovevamo anche imboccarlo.". Inoltre, la teste ha confermato la circostanza C/4 (“vero è o non che la ricorrente ha ininterrottamente prestato assistenza anche di tipo infermieristico al prof. e che ciò è stato attestato dal Controparte_5
dott. nei prospetti 17/10/2007 e 5/5/2001 elaborati e firmati dallo stesso, in Controparte_2 atti”), precisando “non ricordo del prospetto del 2007 e ancora non ero in servizio nel 2001, lo so perchè quando cambiavo turno la ricorrente mi passava le consegne e mi diceva quello che aveva fatto per esempio punture medicazioni, non succedeva tutti i giorni ma quando necessario. Preciso che pure io talvolta ho medicato il prof. . La teste ha poi Per_1 confermato la circostanza C/8 (“ vero è o non la ricorrente spesso operava in un clima di rilevante stress fisico e psichico a causa del continuo e progressivo peggioramento delle condizioni di salute del datore di lavoro, nel quale momenti di acuta depressione si alternavano
a stati di smodata esaltazione, cosicché essa rimaneva vittima di insulti e di comportamenti aggressivi che ne mettevano a repentaglio l'incolumità fisica”), precisando “la ricorrente mi riferiva sempre che quando finiva il turno non riusciva neanche a orientarsi per andare a casa
e le girava la testa e sembrava depressa, io sono più forte e cercavo di resistere al comportamento del prof. che mi insultava mi aggrediva e mi rincorreva per casa. Per_1 Devo precisare che il prof. Non stava sempre malissimo essendo un bipolare alle volte stava relativamente bene. Fin dal 2002 aveva momenti in cui stava molto male e arrivava anche a cacciarci di casa e ci aggrediva. Più volte ho reso dichiarazioni rispondendo alle domande che gli agenti di Polizia e carabinieri mi facevano.". La teste ha, poi, dichiarato: “prima di essere assunta io le assistenti erano più di due, lo so per averlo appreso dalla ricorrente.” La teste ha confermato la circostanza C/10) (“vero è o non che a causa del precario stato di salute mentale del datore di lavoro prof. la ricorrente più volte è stata vittima di Controparte_5 aggressioni da parte di questi (al pari dell'altra badante, )”). La teste, in ordine Tes_1 alla circostanza C/11) (“vero è che, una volta, la ricorrente – a causa dell'aggressione del datore di lavoro - è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso e che qui sono state riscontrate lesioni personali, come risulta dal certificato n. 94/04 RG n. 5201 del
13/12/2004 ASL n. 5 di Messina Presidio Territoriale di Emergenza Messina Nord in atti”) ha dichiarato: “confermo circa l'aggressione, lo so perche lavoravo lì, non ricordo del certificato, non ricordo il tipo di lesione”. Relativamente alla circostanza C/12 (“vero è o no che, altra volta, la ricorrente – a causa di altra aggressione del datore di lavoro - ha riportato una ustione di 1° grado al polso, come risulta dal certificato Ospedale Piemonte n. C 186/4 del 20/11/2006, con allegata prescrizione medica, in atti”), ha riferito “Confermo circa l'ustione causata dal forno, lo so perchè lavoravo lì, non ricordo del certificato, non ricordo il tipo di lesione ne la causa dell'incidente.”
La teste la quale ha dichiarato di essere stata “amministratore di sostegno del Testimone_2 prof. dal 2006 al 2008”, ha riferito: “nel momento in cui ho assunto io le funzioni di Per_1
amministratore di sostegno ho affidato la gestione delle due ragazze che lavoravano presso il professore a un consulente del lavoro e precisamente al dott. è lui che ha Persona_2 gestito sia l'assunzione che la gestione delle buste paga. Le signore si occupavano dell'assistenza al prof Io mi recavo spesso a casa del Prof. e notavo Per_1 Controparte_5
che le signore come tutte le badanti si occupavano del prof. alle volte preparavano il Per_1
pranzo e spesso andavano a mangiare fuori con lui perche il prof. amava uscire per Per_1
colazione e pranzo. Quando il professore non stava bene lo accudivano in particolare ho visto che davano le medicine lo cambiavano e gli davano da mangiare, quando il professore stava molto male veniva ricoverato a Catania la ricorrente e la signora si recavano a Tes_1
Catania a spese del Professore e gli facevano compagnia in ospedale, ricordo che sia la ricorrente che l'altra badante segnavano sul calendario i loro turni che poi riferivano al consulente per l'elaborazione delle buste paga, ricordo che per un periodo tra il 2006 e il 2008 avevo disposto anche l'assunzione di una persona per le pulizie domestiche. Il professore in alcuni periodi usava il pannolone. Il professore soffriva del disturbo bipolare e alternava periodi di grande forma per la sua età a periodi in cui doveva essere accudito in tutto. Non mi
è sembrato mai pericoloso, nessuno mi ha mai detto di aggressioni del professore”. In ordine al primo capitolato di prova della memoria di costituzione di (“vero o no che la CP_1
patologia consentiva al prof. di compiere autonomamente le più importanti attività Per_1 relative alla cura della propria persona”) la teste ha risposto “Confermo per i periodi in cui stava bene come ho sopra riferito ". Relativamente al secondo capitolato della memoria (“vero
o no che il prof. era autonomo in tutti i suoi movimenti, in grado di spostarsi dentro e Per_1
fuori casa, in grado di assumere cibo e di assolvere a tutti i bisogni fisiologici, in grado di comunicare con terzi, acquistare beni, vestiti, giornali, consumazioni al bar, andare in banca, senza bisogno di assistenza”) la teste ha dichiarato: “Posso riferire che non andava in banca da solo e usciva solo con le badanti, quando stava bene badava a se stesso come persona e insieme alle badanti faceva una vita agiata e gradevole andando a fare shopping in negozi di lusso e a ristorante.". In ordine al capitolato 3) della memoria (“vero o no che il prof. Per_1
anche quando era in fase depressiva e si rifiutava di mangiare o di comunicare con terzi, restava in grado di svolgere autonomamente le proprie funzioni fisiologiche e comunque non aveva bisogno di assistenza essendo autosufficiente”), la teste ha riferito "Non è vero, quando stava male si allettava e aveva bisogno di essere assistito. Non c'era una frequenza nella sua bipolarità, non c'era una cadenza fissa, diverse volte è stato ricoverato.”
In esito alla prova testimoniale, a giudizio di questo decidente, non risulta provato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività delineata in ricorso alle dipendenze di CP_5
essendo al riguardo generica la dichiarazione della teste , non essendo emersi
[...] Tes_1 con precisione il periodo temporale e l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nonché
l'attività da ella svolta, considerato che la teste non prestava generalmente attività Tes_1 lavorativa insieme alla ricorrente avendo la stessa teste dichiarato “ci alternavamo, solo talvolta in particolare gli ultimi tempi talvolta eravamo insieme”.
Tuttavia, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto in giudizio “quietanze” di pagamento in relazione a somme corrisposte da per conto del prof. in cui vi Controparte_2 Controparte_5
è riferimento ad “assistenza diurna e notturna, anche di tipo infermieristica”.
Può dunque ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di anche per il periodo precedente alla regolarizzazione nel periodo e con gli Controparte_5
orari risultanti dalle quietanze prodotte. Per quanto riguarda il periodo in cui il rapporto di lavoro era regolarizzato occorre accertare, in particolare, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori e di attività oltre l'orario di lavoro regolarizzato.
Al riguardo, la ricorrente, inquadrata nel livello B Super del CCNL dei lavoratori domestici, ha affermato di avere svolto le mansioni relative alla superiore livello C super .
Appartiene al livello B Super “Assistente a persone autosufficienti” chi “Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Al livello C super rivendicato “Assistente a persone non autosufficienti” appartiene invece chi
“Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Dall'istruttoria dibattimentale, a giudizio di questo decidente, non è risultato provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello rivendicato.
In particolare è emerso che il alternava momenti in cui stava male ad altri in cui stava Per_1
bene e che comunque quando il stava molto male veniva ricoverato;
la testa Per_1 Tes_2 ha infatti dichiarato “quando stava bene badava a se stesso come persona e insieme alle badanti faceva una vita agiata e gradevole andando a fare shopping in negozi di lusso e a ristorante",
“quando il professore stava molto male veniva ricoverato a Catania la ricorrente e la signora
si recavano a Catania a spese del Professore e gli facevano compagnia in ospedale”. Tes_1
Anche per quanto riguarda il periodo non regolarizzato le mansioni svolte dalla ricorrente risultano riconducibili al livello B super in quanto generico è il riferimento ad assistenza “anche di tipo infermieristica” contenuto nelle quietanze.
Va, poi, rilevato che non risulta provato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività oltre l'orario di lavoro regolarizzato, non essendo emersi con precisione gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente.
Tuttavia, la ricorrente ha, comunque, diritto per il periodo dall'1 giugno 2006 al 10 settembre
2008 alle somme spettanti a titolo di tredicesima 2008, tfr e indennità per ferie non godute risultanti dall'ultima busta paga, non essendovi prova del pagamento da parte del datore di lavoro.
La ricorrente ha inoltre diritto al pagamento del tfr per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di anche nel periodo precedente alla regolarizzazione, Controparte_5
considerando come retribuzione percepita quella indicata nei documenti prodotti e allegati da n. 18 a n. 133 e in base ai prospetti allegati 12 e 13. Relativamente alla quantificazione della somma da corrispondere alla ricorrente per i titoli suindicati si condividono i calcoli effettuati dal CTU il quale ha quantificato la tredicesima
2008 nella somma di € 645,85, il tfr nella somma di € 6.143,41 e l' indennità per ferie non godute nella somma di € 82,82 per un totale di € 6.872,08.
In ordine alla somma spettante alla ricorrente a titolo di tfr per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di anche nel periodo precedente alla Controparte_5 regolarizzazione, il ctu ha quantificato la somma in € 15.808,21.
15.- Occorre dunque accertare la legittimazione passiva dei resistenti.
Al riguardo, vi è in atti documentazione relativa alla pubblicazione dei testamenti olografi di avvenuta in data 20 ottobre 2008. Controparte_5
In particolare viene indicato un testamento datato 20 ottobre 2000 in cui il ha Per_1 dichiarato “..dispongo che dopo il mio decesso i beni immobiliari, i terreni ed il denaro depositato presso la Banca Commerciale di Messina, siano così ripartiti fra i seguenti eredi…” ed ha indicato la sorella , gli eredi del fratello , gli eredi del CP_1 Controparte_9 CP_10
CP_1 fratello e Controparte_2
Vi è poi il riferimento ad un testamento dell' 1 luglio 2003 in cui il ha dichiarato di Per_1 annullare “tutti i testamenti redatti…aventi data anteriore al 20-10-2000” e di confermare
“valido quello redatto…sotto la data del 20.10.2000” con alcune rettifiche. In particolare, è CP_1 stato indicato “nulla lascio agli eredi di mio fratello e ”. CP_10
Come emerge dai testamenti indicati, il ha qualificato “eredi” la sorella Per_1 CP_1
e che dunque appaiono legittimati passivi nel presente Persona_3 Controparte_2
giudizio.
Come risulta dal testamento del 20 ottobre 2000 il a giudizio di questo decidente, ha, Per_1 infatti, proceduto a dividere i suoi beni tra gli eredi come previsto dall'art. 734 c.c..
16.- Accertata la legittimazione passiva dei resistenti, va rilevato che ha eccepito CP_1
la prescrizione presuntiva rilevando che tutti gli emolumenti erano stati pagati pro quota ed era decorso il termine di cui all'art. 2956, n. 1, c.c. tra la diffida successiva alla cessazione del rapporto (17 marzo 2009) e la data di notifica del ricorso (15 maggio 2012).
Tuttavia, vi è in atti richiesta di pagamento delle somme richieste nel presente giudizio notificato a in data 19 marzo 2009 in via Cardinale Nava n. 11 Catania e richiesta CP_1
di tentativo di conciliazione della ricorrente in relazione alle somme richieste nel presente giudizio notificata a in data 15 febbraio 2010 al medesimo indirizzo. CP_1
Dalla documentazione in atti emerge che via Cardinale Nava n. 11, Catania è l'indirizzo di residenza del pertanto, il termine di prescrizione risulta interrotto. CP_1 17.- Va, poi, rilevato che anche costituendosi in giudizio, ha eccepito la Persona_1
prescrizione ex art. 2956, n. 1, c.c. rilevando che il rapporto di lavoro si era concluso in data 10 settembre 2008 e che il ricorso, ancora non notificato ad ella, era stato proposto sei anni dopo.
Tuttavia parte ricorrente ha deposito il ricorso che risulta regolarmente notificato ex art. 140
c.p.c. ad all'indirizzo di residenza. Persona_1
RD appare, dunque, l'eccezione di prescrizione formulata.
18.- Va rilevato che ai sensi dell'art. 752 c.c. “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto” e, pertanto, e n.q. di erede CP_1 Controparte_12 Controparte_3
di vanno, dunque, condannati al pagamento in favore della ricorrente della Persona_1 somma di € 22680,29 (€ 6.872,08 + € 15.808,21), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in proporzione delle quote ereditarie.
19.- Parte ricorrente agisce in giudizio anche al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo relativo al rispetto dell'orario legale di lavoro con riguardo al periodo compreso fra il secondo semestre dell'anno 2002 e la data del 31 maggio
2006, a quello relativo al danno derivante dalla violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e, ancora, a quello relativo al danno concernente la violazione dell'obbligo di comunicazione per iscritto della cessazione del rapporto lavorativo a seguito della morte del datore di lavoro.
La domanda va rigettata non essendovi prova dei pregiudizi patiti ed indicati in ricorso, considerato che come emerge dalle dichiarazioni della teste alcune circostanze indicate Tes_1
dalla teste sono state riferite dalla stessa ricorrente e la teste non era presente ai fatti.
20.- La agisce, inoltre, in giudizio chiedendo che venga affermato il suo diritto alla Pt_1
copertura previdenziale con riguardo al periodo 15 novembre 1997 – 30 maggio 2006 e che gli eredi del datore di lavoro vangano condannati a costituire presso l' la rendita vitalizia pari CP_4
alla pensione o alla quota di pensione che le fosse spettata se i contributi previdenziali fossero stati versati ed a versare all' la riserva matematica ed ogni altra somma Controparte_8
necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia;
chiede, altresì, che l' venga condannato all'effettiva costituzione della rendita vitalizia ed all'erogazione della CP_4 stessa, allorquando ella avrebbe maturato i requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico ed a riscuotere effettivamente dagli eredi del datore di lavoro le somme necessaria alla costituzione della predetta rendita;
in via del tutto subordinata alla precedente richiesta, chiede che vengano condannati gli eredi del datore di lavoro a risarcirle il danno, ex art. 2116
c.c. oppure ai sensi di qualsiasi altra norma di legge che assegni tale diritto al lavoratore, in misura equivalente all'ammontare capitalizzato, ad un tasso di interesse equo, della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata se i contributi fossero stati versati, riscuotibile subito ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Al riguardo, in relazione al periodo non regolarizzato, il ricorrente ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale (nell'ambito di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva) mediante l'accreditamento dei contributi dovuti su tale maggior imponibile - a prescindere dallo spontaneo versamento da parte del datore di lavoro o dalla loro effettiva riscossione, anche coattiva (che è questione diversa e attiene invece alla soddisfazione del diritto di credito dell' ). Quanto alla domanda di versamento dei CP_4
contributi, però va rilevato che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica del ricorso.
Per il periodo prescritto (15 novembre 1997 – 31 maggio 2006) si premette che sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante, oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (v. Cass. n. 2630/2014).
L'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, consente, in caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro - quando in conseguenza della prescrizione del “normale” versamento dei contributi previdenziali non possa operare di per sè il principio di automaticità delle prestazioni
(che presuppone pur sempre la correlazione tra contributi e prestazioni) - di realizzare il medesimo effetto in favore dell'assicurato (v. Cass. n. 4691/2012 e n. 3678/2009).
La norma, infatti, riconosce al datore di lavoro la facoltà di chiedere all' la costituzione di CP_4
una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Ciò premesso, secondo l'interpretazione offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3678/2009, la norma citata attribuisce al lavoratore oltre alla mera facoltà di surroga, di cui si è detto, anche il diritto di agire giudizialmente nei confronti sia dell' che dell'impresa per ottenere la costituzione della CP_4
rendita.
Quindi, essendo stata acquisita la prova del rapporto di lavoro e della retribuzione spettante,
e n.q. di erede di dovranno CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
provvedere, in proporzione delle quote ereditarie, al versamento della riserva matematica per la costituzione da parte dell' di una rendita vitalizia in favore della ricorrente in misura CP_4
pari alla quota di pensione che le sarebbe spettata in relazione ai contributi dovuti sulle differenze retributive accertate e ormai prescritti.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal ctu tale riserva va quantificata nella somma di €
29.510,52.
21. - Destituita di fondamento appare l'eccezione di prescrizione formulata da Controparte_2
tenuto conto che secondo l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione, che si richiama “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' , senza che rilevi la CP_4
conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva(“Cass. Civ. SSUU,
14 settembre 2017, n. 21302”).
Nel caso di specie il termine di prescrizione risulta interrotto con la notifica della richiesta di tentativo di conciliazione in atti.
22.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico solidale di CP_1
e di erede di e liquidate in
[...] Controparte_12 Controparte_13 Persona_1 dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55 in favore del ricorrente e dell' . CP_4
23.- Vengono, inoltre, poste in via solidale a carico di e CP_1 Controparte_12 CP_3
n.q. di erede di le spese di ctu separatamente liquidate.
[...] Persona_1
23. - Vengono altresì poste a carico solidale di e CP_1 Controparte_12 Controparte_3
n.q. di erede di le spese relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione Persona_1
e liquidate in dispositivo ex dm 10 marzo 2014 n. 55 mentre vengono compensate nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede: a) condanna e n.q. di erede di al CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.680,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in proporzione delle quote ereditarie;
b) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
proporzione delle quote ereditarie, al versamento della riserva matematica per la costituzione da parte dell' di una rendita vitalizia in favore della ricorrente in misura pari alla quota di CP_4
pensione che le sarebbe spettata in relazione ai contributi dovuti sulle differenze retributive accertate e ormai prescritti, quantificata nella somma di € 29.510,52;
c) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
solido al pagamento in favore della ricorrente di un terzo delle spese giudiziali relative al presente giudizio, che si liquidano nella somma già ridotta di € 3085,66 oltre iva, cpa e rimborso spese generali e dichiara compensata la restante quota;
d) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
solido al pagamento in favore dell' di un terzo delle spese giudiziali relative al presente CP_4 giudizio, che si liquidano nella somma già ridotta di € 3091,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali e dichiara compensata la restante quota;
e) condanna e n.q. di erede di in CP_1 Controparte_12 Controparte_3 Persona_1
solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che si liquidano nella somma di € 4500,00 oltre c.u. e marca come per legge;
f) compensa le spese giudiziali del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nei confronti dell' ; CP_4
g) pone le spese di ctu separatamente liquidate in solido a carico di CP_1 Controparte_12
e di erede di;
Controparte_13 Persona_1
h) rigetta per il resto.
Messina, 5 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga