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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3498/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLI Parte_1 C.F._1
SABRINA
ATTORE/I contro
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1
iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), quale P.IVA_2 mandataria di (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BOTTONI Parte_2 P.IVA_3
GIULIA;
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025: per l'attore : “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, in via preliminare, atteso il fumus Parte_1
boni juris ed il periculum in mora, accogliere la istanza di emissione di ordinanza ex art 183 ter cpc e dichiarare la estinzione del pignoramento RG ESEC 362/2023 pendente nanti il Tribunale di IV , stante il fumus boni juris delle eccezioni esposte ed il grave pregiudizio nelle more patito dal debitore esecutato – odierno attore, per effetto dello stesso. In via principale Accogliere l'opposizione come proposta - per l'effetto dichiarare la nullità del pignoramento e la inesigibilità del credito portato dal pagina 1 di 4 titolo esecutivo ad esso sotteso, ossia decreto ingiuntivo n. 987/2019 del Tribunale di IV, per violazione della Legge sulla Centrale Rischi di interesse pubblico in combinato disposto con la Legge sul sovraindebitamento n 3/2012 , stante la omessa comunicazione da parte dei creditori procedenti e per essi della odierna convenuta, alla Centrale Rischi presso Banca di Italia, come emerge dal piano di sovraindebitamento depositato, del titolo esecutivo de quo, rientrante tra quelli ammessi alla procedura di sovraindebitamento;
- condannare altresì la convenuta al risarcimento danni patiti dall'attore ex art
2043 cc calcolati in via equitativa e/ o in quella diversa somma, maggiore o minore, che andrà a risultare ad istruttoria espletata e/o ritenuta di giustizia, anche con l'ausilio del criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in distrazione in favore del procuratore antistatario”; per la convenuta , quale procuratrice di : “CHIEDE Controparte_1 Parte_2 che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - in via preliminare e di rito, dichiarare la tardività della opposizione ex artt. 615 e 617 cpc ed i conseguenti effetti anche sulle successive azioni, ivi compresa quella che ci occupa;
- nel merito dichiarare la infondatezza delle eccezioni formulate;
- in via gradata, rigettare le ulteriori eccezioni ed istanze formulate da parte debitrice in quanto inammissibili, irrituali, tardive, infondate, non provate per tutte le ragioni supra spiegate”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza in data 2 ottobre 2023, il Giudice dell'esecuzione del processo esecutivo iscritto al n.
365/2023 sospendeva l'esecuzione e assegnava ai sensi dell'art. 616 cpc il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione.
II. Con atto notificato in data 18 dicembre 2023 a mezzo PEC all'Avv. Silvia Gori quale procuratrice domiciliataria, citava dinanzi al Tribunale di IV Parte_1 [...]
, quale procuratrice di , e introduceva il giudizio di merito CP_2 Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione forzata promossa dalla società convenuta nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n.365/2023 e domandava che il pignoramento fosse dichiarato nullo, che il credito portato dal titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.987/2019, fosse dichiarato inesigibile e che la società convenuta fosse condannata al risarcimento del danno.
A sostegno dell'opposizione l'attore esponeva che: in data 4 settembre 2020 aveva depositato dinanzi al Tribunale di IV la Parte_1 proposta di accordo e di piano ai sensi dell'art. 9 della legge 27 gennaio 2012 n.3 con l'ausilio del gestore della crisi;
pagina 2 di 4 nella proposta di accordo e di piano non aveva indicato anche il credito della che non Pt_3
risultava dalla Centrale Rischi presso la Banca di Italia, e non era venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo in quanto era stato notificato con la procedura prevista dall'art. 140 cpc;
il Tribunale aveva omologato con decreto del 7 maggio 2021 l'accordo di composizione della crisi;
in data 23 febbraio 2023 veniva notificato all'attore l'atto di pignoramento ad opera della
[...]
, quale procuratrice di;
il titolo esecutivo, costituito dal decreto CP_2 Parte_2 ingiuntivo, era stato notificato con la procedura prevista dall'art. 140 cpc;
la condotta di e dei successivi cessionari del credito, che non avevano comunicato la Parte_4 sussistenza del debito di alla centrale rischi di Banca d'Italia, era stata Parte_1 volontariamente finalizzata a non far risultare il debito nell'ambito del procedimento di composizione della crisi;
il pignoramento doveva pertanto era dichiarato nullo.
III. Con comparsa depositata in data 29 febbraio 2024, si costituiva in giudizio
[...]
, quale procuratrice di , ed eccepiva che: CP_2 Parte_2
l'azione giudiziaria proposta da doveva essere qualificata come opposizione agli Parte_1
atti esecutivi e che era tardiva in quanto il ricorso era stato depositato (21 aprile 2023 o 11 maggio
2023) quanto il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (10 febbraio 2023) era già decorso;
nel merito l'opposizione era infondata.
IV. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
L'attore deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento con la conseguenza che avrebbe dovuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 II comma cpc nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, notifica avvenuta in data 10 febbraio 2023.
La contestazione della validità del pignoramento avveniva invece con il deposito della memoria difensiva nel processo esecutivo avvenuto in data 21 aprile 2023, quando il termine di 20 giorni era già spirato.
Non viene contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, notificato con la procedura prevista dall'art. 140 cpc e neppure opposto ai sensi dell'art. 650 cpc.
Peraltro, non è fondato in diritto addebitare alla società convenuta una omessa pubblicizzazione del proprio credito in quanto il debitore è tenuto a conoscere quali sono i suoi creditori ed è tenuto a pagina 3 di 4 depositare il loro elenco nella procedura disciplinata dall'art. 9 II comma legge 27 gennaio 2012 n.3, che prevede che unitamente alla proposta deve essere depositato l'elenco di tutti i creditori.
La norma usa il termine “tutti” e non “alcuni” creditori.
Il processo esecutivo dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 627 cpc a cura della parte interessata.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_5
spese di lite a favore di , quale procuratrice di , spese Controparte_2 Parte_2
che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, quale procuratrice di , ogni diversa domanda, Controparte_2 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da nell'ambito Parte_1
del processo esecutivo iscritto al n. 365/2923; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
, quale procuratrice di , la somma di euro 3.380,00 per onorari di CP_2 Parte_2
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
IV, 28 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3498/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLI Parte_1 C.F._1
SABRINA
ATTORE/I contro
(partita IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1
iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 1260400), quale P.IVA_2 mandataria di (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BOTTONI Parte_2 P.IVA_3
GIULIA;
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025: per l'attore : “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, in via preliminare, atteso il fumus Parte_1
boni juris ed il periculum in mora, accogliere la istanza di emissione di ordinanza ex art 183 ter cpc e dichiarare la estinzione del pignoramento RG ESEC 362/2023 pendente nanti il Tribunale di IV , stante il fumus boni juris delle eccezioni esposte ed il grave pregiudizio nelle more patito dal debitore esecutato – odierno attore, per effetto dello stesso. In via principale Accogliere l'opposizione come proposta - per l'effetto dichiarare la nullità del pignoramento e la inesigibilità del credito portato dal pagina 1 di 4 titolo esecutivo ad esso sotteso, ossia decreto ingiuntivo n. 987/2019 del Tribunale di IV, per violazione della Legge sulla Centrale Rischi di interesse pubblico in combinato disposto con la Legge sul sovraindebitamento n 3/2012 , stante la omessa comunicazione da parte dei creditori procedenti e per essi della odierna convenuta, alla Centrale Rischi presso Banca di Italia, come emerge dal piano di sovraindebitamento depositato, del titolo esecutivo de quo, rientrante tra quelli ammessi alla procedura di sovraindebitamento;
- condannare altresì la convenuta al risarcimento danni patiti dall'attore ex art
2043 cc calcolati in via equitativa e/ o in quella diversa somma, maggiore o minore, che andrà a risultare ad istruttoria espletata e/o ritenuta di giustizia, anche con l'ausilio del criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in distrazione in favore del procuratore antistatario”; per la convenuta , quale procuratrice di : “CHIEDE Controparte_1 Parte_2 che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - in via preliminare e di rito, dichiarare la tardività della opposizione ex artt. 615 e 617 cpc ed i conseguenti effetti anche sulle successive azioni, ivi compresa quella che ci occupa;
- nel merito dichiarare la infondatezza delle eccezioni formulate;
- in via gradata, rigettare le ulteriori eccezioni ed istanze formulate da parte debitrice in quanto inammissibili, irrituali, tardive, infondate, non provate per tutte le ragioni supra spiegate”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza in data 2 ottobre 2023, il Giudice dell'esecuzione del processo esecutivo iscritto al n.
365/2023 sospendeva l'esecuzione e assegnava ai sensi dell'art. 616 cpc il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione.
II. Con atto notificato in data 18 dicembre 2023 a mezzo PEC all'Avv. Silvia Gori quale procuratrice domiciliataria, citava dinanzi al Tribunale di IV Parte_1 [...]
, quale procuratrice di , e introduceva il giudizio di merito CP_2 Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione forzata promossa dalla società convenuta nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n.365/2023 e domandava che il pignoramento fosse dichiarato nullo, che il credito portato dal titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n.987/2019, fosse dichiarato inesigibile e che la società convenuta fosse condannata al risarcimento del danno.
A sostegno dell'opposizione l'attore esponeva che: in data 4 settembre 2020 aveva depositato dinanzi al Tribunale di IV la Parte_1 proposta di accordo e di piano ai sensi dell'art. 9 della legge 27 gennaio 2012 n.3 con l'ausilio del gestore della crisi;
pagina 2 di 4 nella proposta di accordo e di piano non aveva indicato anche il credito della che non Pt_3
risultava dalla Centrale Rischi presso la Banca di Italia, e non era venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo in quanto era stato notificato con la procedura prevista dall'art. 140 cpc;
il Tribunale aveva omologato con decreto del 7 maggio 2021 l'accordo di composizione della crisi;
in data 23 febbraio 2023 veniva notificato all'attore l'atto di pignoramento ad opera della
[...]
, quale procuratrice di;
il titolo esecutivo, costituito dal decreto CP_2 Parte_2 ingiuntivo, era stato notificato con la procedura prevista dall'art. 140 cpc;
la condotta di e dei successivi cessionari del credito, che non avevano comunicato la Parte_4 sussistenza del debito di alla centrale rischi di Banca d'Italia, era stata Parte_1 volontariamente finalizzata a non far risultare il debito nell'ambito del procedimento di composizione della crisi;
il pignoramento doveva pertanto era dichiarato nullo.
III. Con comparsa depositata in data 29 febbraio 2024, si costituiva in giudizio
[...]
, quale procuratrice di , ed eccepiva che: CP_2 Parte_2
l'azione giudiziaria proposta da doveva essere qualificata come opposizione agli Parte_1
atti esecutivi e che era tardiva in quanto il ricorso era stato depositato (21 aprile 2023 o 11 maggio
2023) quanto il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (10 febbraio 2023) era già decorso;
nel merito l'opposizione era infondata.
IV. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
L'attore deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento con la conseguenza che avrebbe dovuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 II comma cpc nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, notifica avvenuta in data 10 febbraio 2023.
La contestazione della validità del pignoramento avveniva invece con il deposito della memoria difensiva nel processo esecutivo avvenuto in data 21 aprile 2023, quando il termine di 20 giorni era già spirato.
Non viene contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, notificato con la procedura prevista dall'art. 140 cpc e neppure opposto ai sensi dell'art. 650 cpc.
Peraltro, non è fondato in diritto addebitare alla società convenuta una omessa pubblicizzazione del proprio credito in quanto il debitore è tenuto a conoscere quali sono i suoi creditori ed è tenuto a pagina 3 di 4 depositare il loro elenco nella procedura disciplinata dall'art. 9 II comma legge 27 gennaio 2012 n.3, che prevede che unitamente alla proposta deve essere depositato l'elenco di tutti i creditori.
La norma usa il termine “tutti” e non “alcuni” creditori.
Il processo esecutivo dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 627 cpc a cura della parte interessata.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_5
spese di lite a favore di , quale procuratrice di , spese Controparte_2 Parte_2
che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, quale procuratrice di , ogni diversa domanda, Controparte_2 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da nell'ambito Parte_1
del processo esecutivo iscritto al n. 365/2923; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
, quale procuratrice di , la somma di euro 3.380,00 per onorari di CP_2 Parte_2
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
IV, 28 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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