Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo a norma dell'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300 e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro, essendo, invece, insindacabile l'opportunità del trasferimento e, segnatamente, quella del lavoratore da trasferire, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva altresì l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede. Inoltre nell'esercizio del suo potere di scelta fra più soluzioni organizzative, il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare la inevitabilità del trasferimento stesso sotto il profilo dell'inutilizzabilità del lavoratore presso la sede di provenienza. (In applicazione di questi principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il trasferimento in quanto non era stato provato che il dipendente possedesse una particolare attitudine a ricoprire il posto resosi vacante, ovvero non era stato trasferito altro dipendente perdente posto in seguito a vicende societarie, o non era risultata l'inutilizzabilità nella sede di provenienza del dipendente trasferito).
Commentario • 1
- 1. Mobbing ed atti discriminatori: trasferimento di un informatore scientifico (Cass., n. 24189/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2013
1. Questione Il lavoratore, informatore scientifico del farmaco alle dipendenze di un'azienda, in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha presentato ricorso al Tribunale per chiedere l'illegittimità del trasferimento, considerandolo illegittimo perché determinato da intenti vessatori e discriminatori e comunque non supportato da effettive ragioni aziendali; inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a fronte di condotte vessatorie e punitive, precedenti e successive alla intimazione del trasferimento. Il Tribunale adito ha respinto tutte le domande, ad eccezione di quelle relativa ai rimborsi delle spese per il trasferimento. La …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11624 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ROLO BANCA 1473 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO JACCHIA, FLAVIO CHIUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CE GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO ZANETTI, giusta delega, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 349/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 30/01/99 R.G.N. 2245/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bologna, con sentenza depositata il 9 dicembre 1997, rigettava la il ricorso con il quale il sig. GA ER aveva chiesto che venisse dichiarato la nullità del suo trasferimento disposto dalla Rolo Banca 1473 s.p.a., di cui egli era dipendente, dalla filiale 28 di Bologna, località Borgo Panigale, alla filiale di Castel d'Argine, con condanna della Banca convenuta a corrispondergli la diaria di L. 140.000 giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio nella misura di L. 23600 giornaliere per tutto il periodo in cui il ricorrente, in ottemperanza dell'illegittimo provvedimento del datore di lavoro, aveva operato presso la seconda filiale.
Avverso la decisione di primo grado il ER proponeva appello al Tribunale di Bologna che, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la nullità del trasferimento, ritenendo non dimostrato che esso fosse fondato su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, mentre rigettava le domande di carattere economico proposte dal ER. I giudici del merito, ritenuto che non era stato dimostrato che il trasferimento dell'appellante si inserisse in una più ampia serie di movimenti di personale causato dalla necessità di ristrutturazione della società a seguito della fusione di due banche (Credito Romagnolo e Carimonte s.p.a.) che aveva dato vita alla Rolo Banca, rilevava che era risultato che presso la filiale di Castel d'Argile vi era la necessità di coprire una posizione di lavoro scoperta;
osservava inoltre che, sebbene non si potesse parlare di dequalificazione, non erano emerse specifiche ragioni giustificative del trasferimento dell'appellante. Per la cassazione della sentenza impugnata la Rolo Banca 1473 s.p.a. propone ricorso fondandolo su tre motivi.
Il ER resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione o, quanto meno falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., anche con riferimento all'art. 2697 c.c. e 41 della Costituzione, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la banca ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente e contraddittoriamente affermato che il trasferimento del ricorrente non trovava ragione nel contesto di ristrutturazione aziendale susseguente la fusione dei due istituti di credito, pur avendo dato atto che la banca stava attraversando un lungo e complesso periodo di ristrutturazione. Deduceva che il controllo giudiziale sulla facoltà del datore di lavoro di trasferire il lavoratore subordinato, facoltà che rientra tra i poteri organizzativi dell'imprenditore, è limitato alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello stesso, ma, non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea, o meno, a soddisfare le esigenze suddette, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa privata garantita dall'art. 41 della Costituzione. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione o, quanto meno falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., anche con riferimento all'art. 2697 c.c. ed omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e deduce di aver provato non solo che il trasferimento era avvenuto nel più ampio assetto riorganizzativo che la banca si era dovuta dare a causa delle descritte vicende di concentrazione societaria, ma anche in base a ben specifiche esigenze di organico verificatesi nel luogo di destinazione, a prescindere dalla fusione societaria;
la validità del trasferimento, a parere della ricorrente, non postula l'inevitabilità del trasferimento stesso sotto il profilo dell'inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria o la soppressione della posizione lavorativa già ricoperta ne' è sindacabile la scelta tra più soluzioni organizzative e, segnatamente, quella del lavoratore da trasferire. Con il terzo motivo, deducendo violazione o, quanto meno, falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. così come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 1362 e segg. C.C. in relazione anche all'art. 7^ dell'Accordo di rinnovo del CCNL19 dicembre 1994 per il personale delle aziende di credito, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di considerare che l'Accordo di rinnovo del CCNL di categoria del 19 dicembre 1994 all'art. 7^ conferiva espressamente all'azienda "anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio dei compiti" la facoltà di "attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale" e che le mansioni assegnate al ricorrente nella nuova sede erano dunque perfettamente equivalenti ed in linea con la specifica professionalità acquisita dal dipendente, sicuramente utilizzabile e valorizzabile nel ruolo ad quem.
I tre motivi, che vengono esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi sono fondati nei limiti delle ragioni di seguito esposte. La banca ricorrente, sostenendo che il trasferimento del ricorrente andava considerato nel peculiare contesto verificatosi a seguito della concentrazione tra il Credito Romagnolo s.p.a. e la Carimonte Banca s.p.a. che aveva dato origine alla Rolo Banca 1473 s.p.a, con ogni connessa implicazione organizzativa anche riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti, ha indicato nella necessità di procedere alla sostituzione di un vice capo ufficio dimissionario presso la Filiale della Banca di Castello d'Argile il motivo del trasferimento del sig. ER.
Il Tribunale, dopo aver rilevato, con motivazione congrua e priva di vizi logici che non era stata dimostrato che il trasferimento del ricorrente inserisse in una serie più ampia di movimento ha concluso tuttavia che esso trovava la propria motivazione immediata nella necessità di coprire una posizione di lavoro scoperta presso la filiale di Castel d'Argile. Ha pure escluso che nelle nuove mansioni il lavoratore trasferito abbia subito una dequalificazione. Il giudice dell'appello ha tuttavia rilevato che non erano emerse specifiche ragioni giustificative del trasferimento del ER, non essendo risultato che occorreva trasferire a Castel d'Argile un dipendente con la sua specifica professionalità: ha ritenuto pertanto il trasferimento illegittimo.
Sotto quest'ultimo profilo le censure proposte sono fondate. In tema di trasferimento del lavoratore subordinato, il controllo del giudice, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 febbraio 1998 n. 1912; 9 giugno 1993 n. 6408; 11 agosto 1992 n. 9487), è limitato all'accertamento delle ragioni tecniche organizzative - che devono giustificarlo a norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro - e non può essere esteso sino a sindacare l'opportunità del trasferimento e la scelta tra più soluzioni organizzative e, segnatamente quella del lavoratore da trasferire, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva altresì l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede. E si è altresì precisato che, esercitando il suo potere di scelta fra più. soluzioni organizzative, il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare l'inevitabilità del trasferimento sotto il profilo della inutilizzabilità del lavoratore presso la sede di provenienza. (Cass. 23 febbraio 1998 n. 1912; Cass. 18 febbraio 1994 n. 1563). La sentenza impugnata non è aderente a tali principi. Il datore di lavoro infatti dimostrato le esigenze tecniche organizzative poste a base del trasferimento provando che presso la filiale di Castel d'Argile si era verificata la vacanza di un posto di lavoro corrispondente alla qualifica professionale del Sig. ER mentre il Tribunale nel dichiarare l'illegittimità del trasferimento ricorre ad argomenti quali il fatto che non era stato provato che il ER possedesse una particolare attitudine a ricoprire il posto resosi vacante e non si fosse invece provveduto a trasferire nella stessa sede un dipendente "perdente posto" in seguito alla fusione (senza peraltro neanche indicare specifiche situazioni ma rimanendo nella prospettazione di una ipotesi astratta), o che non fosse risultata l'inutilizzabilità nella sede di provenienza del dipendente trasferito: tutti argomenti che vanno a sindacare le scelte organizzative riservate all'imprenditore.
Il ricorso deve essere quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito rigettando la domanda proposta dal ER.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal sig. GA ER;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002