Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1276/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
16/1/1962, residenti, rispettivamente, in Bitonto e Bari ed entrambi elettivamente domiciliati in Bari alla via Putignani n.47 presso lo studio dell'avv. Angelo Di Cagno, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro
, quale mandataria della cessionaria , cessionaria Controparte_1 Controparte_2 della banca , in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_3
pagina 1 di 15
appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2396/2021, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 16/06/2021, pubblicata il successivo 21/6/2021, a definizione del giudizio n.11845/2013 r.g., promosso dagli odierni appellanti, in danno dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo ”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 2/02/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: ”accogliere il presente appello e tutte le domande svolte dagli appellanti, opponenti in primo grado, così come formulate in citazione e riportate nella sentenza impugnata e in conclusionale, in particolare: dichiarare espressamente la irricostruibilità dei rapporti azionati dalla banca attrice sostanziale opposta, anche per carenza di completo rendiconto e della documentazione integrale, contrattuale e contabile, di ciascuno dei rapporti dalla stessa
Banca azionati, nonché di quelli ad essi collegati, e pertanto dichiarare nulla essere dovuto alla banca e infondata ogni sua pretesa, dedotta e deducibile e quindi rigettare e dichiarare infondata anche per tale motivo e con tale motivazione ogni domanda della banca;
dichiarare la nullità integrale delle fideiussioni inerenti i rapporti azionati dalla banca e, comunque, di tutte e ciascuna delle loro singole clausole, anche ai sensi dell'art.1419 c.c.
e la decadenza ed inefficacia delle fideiussioni azionate e la liberazione dei fideiussori e, in ogni caso, la liberazione quantomeno ai sensi dell'art.1957 c.c. dei fideiussori, il tutto anche con pronuncia d'ufficio ed in via di eccezione incidentale;
in ogni caso, accogliere tutte le domande formulate, comprese quelle di rimessione in termini alla produzione documentale effettuata e alle eccezioni di nullità-integrali delle singole clausole e di liberazione anche ai sensi dell'art.1957 c.c. delle fideiussioni, rigettando ogni avversa eccezione, deduzione e domanda, con vittoria di spese ed ono9rari del doppio grado”; per la società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto, con integrale conferma della gravata sentenza e condanna dell' appellante alle spese e competenze del grado. pagina 2 di 15 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4/6/2013 dinanzi il Tribunale di Bari, l'odierna appellata chiedeva emettersi, in danno dei germani , odierni appellanti, nella qualità di fideiussori della Pt_1 società P.R.I.A.M.O srl di Bitonto, ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di
€818.601,73 oltre interessi legali a decorrere dal 21/3/2013, assumendo, a supporto della domanda monitoria, di essere creditrice della società suddetta, debitrice principale,
e dei suoi due fideiussori, della somma innanzi indicata derivante, quanto ad €380.961,73 da pregresso finanziamento chirografario, quanto ad €232.852,40 da un rapporto anticipi intrattenuto presso la filiale di Bari e chiuso in data 16/10/201, quanto ad €60.079,76 per ulteriore e distinto rapporto anticipi con analoghe date di accensione e di estinzione ed infine, quanto ad €144.707,84 per n.56 ricevute bancarie anticipate in forza di un contratto portafoglio commerciale del 28/8/2010, rimaste insolute.
Resa la richiesta ingiunzione immediatamente esecutiva per la ridetta somma in data
8/7/2013 e notificata ai due fideiussori ingiunti il successivo 31/7/2013,con successiva citazione del 16/10/2012, introduttiva del presente giudizio, i predetti proponevano formale e tempestiva opposizione alla stessa, supportata da molteplici motivi.
Esponevano, preliminarmente, la pendenza, presso il medesimo Tribunale, di un precedente giudizio, dagli stessi proposto unitamente alla società garantita, in opposizione ad un precedente decreto ingiuntivo attinente un preteso credito rinveniente dal saldo del conto corrente originario intrattenuto con l'odierna appellata, già filiale , CP_4 estraneo al provvedimento monitorio oggetto della presente opposizione.
Quanto al merito della stessa opposizione eccepivano, quanto al saldo rinveniente dal finanziamento di cui innanzi, la illegittimità dei tassi d'interesse pattuiti per superamento del tasso soglia e l'illegittimità dell'allegato piano di ammortamento c.d. alla francese, con previsione di interessi composti anatocistici.
In forza della rilevata continenza, chiedevano, altresì, la riunione dei due giudizi di cui innanzi, invocando la revoca del decreto opposto.
Con comparsa del 31/1/2004, si costituiva la Banca opposta, opponendosi alla richiesta riunione dei due procedimenti eccependo una litispendenza in relazione a domande e conclusioni ben distinte, limitandosi la connessione alla parziale corrispondenza delle pagina 3 di 15 parti, essendo il presente giudizio proposto dai soli due fideiussori e non anche dalla società debitrice principale, come nel giudizio pendente, quanto al merito, contestava, la pretesa usurarietà dei tassi applicati e la illegittimità dell'ammortamento alla francese, non comportando lo stesso alcun anatocismo, richiedendo il rigetto integrale dell'avversa opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte.
Così radicatosi il giudizio, disattesa in limine litis, la richiesta di inibitoria della immediata esecutività dell'opposto decreto, all'0esito della successiva fase di trattazione processuale con acquisizione delle rispettive memorie difensive, veniva, all'esito dell'udienza ex art.184 c.p.c. dle 17/2/2015, disposta una CTU contabile finalizzata alla verifica della contestata sussistenza di interessi usurari concernenti il concesso finanziamento chirografario (con riferimento ad entrambe le tipologie di interessi corrispettivi e moratori) ed alla quantificazione delle somme anticipate dalla banca in relazione alle anticipazioni indicate nel ricorso monitorio.
All'esito della predetta ctu e della successiva rimessione al presidente per l'opportunità della invocata riunione, nel corso dell'udienza del 20/3/2018, il Tribunale rigettava l'istanza, rinviando la causa per la p.c. alla successiva udienza dell'11/6/2019, differita per carico del ruolo, a quella del 7/7/2020 e quindi a quella successiva del 16/3/2021 nel corso della quale si riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art.190
c.p.c., ridotti a cinquanta giorni.
Con successiva sentenza del 21/6/21, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia accogliendo, per quanto di ragione, la proposta opposizione, revocando, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€79.075,32, oltre interessi convenzionali di mora dal 15/10/2012 al 21/3/2013 3 ed oltre l'ulteriore somma di €516.715,32 oltre interessi legali dal 21/3/2013 come da domanda, oltre alla metà delle spese processuali, ivi comprese quelle per l'espletata ctu.
Con articolata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, premessa la trascrizione delle rispettive conclusioni rassegnate dalle parti
(con evidenza, in quelle di parte attorea, di una richiesta di rimessione in termini per pagina 4 di 15 integrazione documentale supportante l'eccepita nullità delle fideiussioni, operata solamente con la comparsa conclusionale) procedeva il primo giudice alla disamina sia della motivazione di merito in ordine alla contestata legittimità degli interessi passivi applicati al finanziamento ed a quella dell'adottato piano di ammortamento con clausole anatocistiche che all'eccezione di nullità delle due fideiussioni per inclusione delle tre clausole anticoncorrenziali di cui allo schema Abi proposta in fase decisionale, oltre alla disamina di ulteriori questioni prospettate dagli attori in ordine ad una ventilata estraneità alla richiesta monitoria dei saldi relativi ai tre rapporti accessori, confluenti tutti sul conto corrente principale, oggetto di separata contestazione in altro giudizio.
In estrema sintesi il Tribunale, sulla scorta della condivisibile ctu, disattendeva l'originaria contestazione in ordine ad un ventilato superamento del tasso soglia degli interessi applicati con l'erogato finanziamento, rilevando, tale riguardo, l'accertata insussistenza di alcun superamento tanto degli interessi corrispettivi quanto di quelli moratori, non cumulabili, come infondatamente preteso dagli opponenti, giusta concorde giurisprudenza di legittimità in motivazione richiamata.
Disattendeva l'ulteriore contestazione circa un paventato anatocismo insito nell'ammortamento c.d. alla francese, evidenziando, sulla scorta di una concorde giurisprudenza di legittimità, che il meccanismo adottato per la determinazione effettiva della quota interessi rispetto a quella in linea capitale, non comportasse affatto l'adozione di un interesse “composto” con conseguenziale insussistenza del paventato anatocismo.
Con riguardo poi alla proposta eccezione di nullità delle fideiussioni, il Tribunale, pur ammettendo l'ammissibilità rituale dell'eccezione anche nella fase decisionale, ne rilevava l'infondatezza per la rilevata carenza documentale a supporto della stessa, non avendo gli opponenti tempestivamente allegato, nei termini preclusivi di rito, tanto lo schema Abi quanto la circolare della banca d'Italia del maggio del 2005 intesa ad attestare la comprensione temporale nel periodo oggetto d'istruttoria delle due fideiussioni per cui è causa, con ciò precludendo qualsiasi delibazione in ordine alla accoglibilità della suddetta eccezione.
Ulteriore questione affrontata e delibata dal primo giudice atteneva all'ammissibilità di una separata richiesta monitoria attinente il saldo creditori dei tre conti accessori rispetto a quello del conto corrente principale di appoggio, azionato con separata ingiunzione. pagina 5 di 15 In merito alla suddetta questione, sempre sulla scorta di quanto acclarato con la Ctu contabile, riteneva il Tribunale di poter ammettere la separata proposizione giudiziale dei due saldi, atteso che i tre conti accessori conservavano una loro autonomia contabile perlomeno quanto alla sorte capitale e rispettive commissioni, non trasferite sul conto principale d'appoggio laddove venivano annotati solamente gli interessi dei saldi attinente alle somme anticipate in linea capitale.
Il parziale accoglimento dell'opposizione veniva, infine, supportato, dalla acclarata circostanza di un versamento da parte del medio Credito, in conseguenza dell'escussione di un garanzia prestata, in surroga degli originari debitori, di una rilevante quota della somma erogata con il concesso finanziamento, no contabilizzata nella richiesta monitoria dalla banca creditrice, così riducendo, di fatto, la quota di saldo residuo del finanziamento a quella minore di cui in dispositivo, pari ad €79.075,00 (salvo poi a duplicare la stessa contabilizzandola nell'ulteriore saldo residuo dei tre rapporti accessori, così determinando una specifica censura di cui appresso.
Avverso tale definizione decisoria insorgevano gli opponenti, proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano tre specifiche censure.
In particolare, con un primo motivo censuravano la disposta conferma di un credito, sebbene rilevantemente ridotto per la quota residua del finanziamento, malgrado un carente supporto documentale dello stesso;
con un secondo motivo, si dolevano per la denegata rimessione in termini finalizzata alla integrazione documentale a supporto della eccepita nullità delle fideiussioni ed infine, con un terzo ed ultimo motivo, contestavano una errata duplicazione, in dispositivo, della parte di credito residuo rinveniente dal finanziamento, concludendo come innanzi riportato, previa istanza d'inibitoria dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza.
Si costituiva per l'appellato Istituto di credito la cessionaria , in forza Parte_3 di cessione operata dalla il 20/12/2017, eccependo preliminarmente CP_2
l'inammissibilità formale dell'avverso gravame ex art.348 bis c.p.c. e quanto al merito, ribadendo l'infondatezza dell'avversa eccezione di nullità delle fideiussioni, sia per la rilevata carenza documentale a supporto (insanabile con un'inammissibile rimessione in termini) e sia per la natura delle fideiussione stesse specifiche e non omnibus e confutando l'avversa impugnativa circa la completezza documentale dei rapporti posti a supporto della pagina 6 di 15 richiesta monitoria, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame e conferma integrale della gravata sentenza, con le conseguenziali statuizioni di condanna alle spese del grado.
All'esito della prevista udienza di prima comparizione del 10/12/21, con motivata ordinanza del 15/12 successivo, riteneva il Collegio di accogliere l'invocata inibitoria
(ritenendo la questione circa la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust dotata di un “elevato grado di serietà”, consentendo la stessa di
“formulare una prognosi di probabile fondatezza dell'impugnazione” così, implicitamente disattendendo l'avvera eccezione di inammissibilità formale ex art.348 bis c.p.c. rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 26/3/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 2/2/2024, trattata con la disposta modalità telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva infine riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Deve prioritariamente osservarsi che la specifica articolazione delle censure ha di fatto circoscritto il gravame, limitandone l'oggetto, a due specifiche questioni di merito, ovvero, in primo luogo, quella relativa alla fondatezza della eccepita nullità delle fideiussioni, sulla scorta della probabile fondatezza della quale il Collegio deliberava di concedere l'invocata inibitoria e, in secondo luogo, quella circa la contestata completezza documentale del credito azionato in sede monitoria dalla Banca opposta, aggiungendosi una terza residua questione attinente una errata determinazione, in dispositivo, del confermato, seppure ridotto, credito in favore dell'opposta.
Al suddetto quadro qualificante l'oggetto del gravame, si è poi di fatto aggiunto, come evincibile dalla formulazione delle rassegnate conclusioni, una ulteriore questione attinente l'ammissibilità e fondatezza della eccezione di ,.liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art.1957 c.c., rimanendo, invece escluso, la duplice contestazione posta, con l'atto introduttivo, a supporto della stessa opposizione, ovvero quella della eccepita usurarietà degli interessi passivi relativi al piano di ammortamento del finanziamento e dalla contestata natura anatocistica degli stessi in conseguenza dell'adottato piano di ammortamento alla francese.
pagina 7 di 15 Tanto premesso, invertendo l'ordine espositivo innanzi esposto, occorre esaminare la contestata carenza documentale dei rapporti creditori supportanti la richiesta monitoria della in tesi appellante, del tutto ignorata dal Tribunale nel proprio procedimento CP_5 motivazionale, malgrado la inequivoca e specifica allegazione difensiva introdotta dagli opponenti sin dal proprio atto introduttivo.
A tale riguardo occorre tuttavia prendere atto che, come agevolmente evincibile dalla disamina della citazione introduttiva, la proposta opposizione veniva supportata da molteplici motivi in punta di diritto, rispetto ai quali era evidentemente estranea la motivazione attinente una prospettata carenza documentale del rapporto (il cui onere probatorio sarebbe stato a carico della creditrice opposta, attrice sostanziale), individuandosi i motivi specifici, cosi delineando il correlativo thema decidendum in:
a)illegittimità dei tassi pattuiti per superamento del Tasso soglia ed illegittimità del piano di ammortamento alla francese, con riferimento al finanziamento;
b)illegittima applicazione di tassi d'interesse debitori;
c)nullità del sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori;
d)illegittimità della commissione di massimo scoperto;
e)continenza di cause con richiesta di riunione dei procedimenti, tanto comportando, attesa un'omessa “integrazione” dei motivi di opposizione con la prima memoria difensiva ex art.183 c.p.c. con cui si reiteravano esclusivamente le predette eccezioni, senza nulla addurre in merito ad una prospettata carenza documentale, un evidente profilo d'inammissibilità rituale ex art.345 c.p.,c. della censura, a nulla rilevando la tardiva ed irrituale “integrazione” effettuata solamente in fase decisionale con la comparsa conclusionale.
In ogni caso, anche in disparte il rilievo suddetto, la doglianza di configura inaccoglibile nel merito, atteso che la prospettata carenza documentale dei conti “accessori”, mai contestata dagli opponenti, veniva superata dalle esaurienti conclusioni cui perveniva il demandato CTU in ordine alla rilevata autonomia dei tre conti accessori.
Nel caso in esame, invero, la mancata rituale contestazione con l'atto introduttivo della proposta opposizione, limitata la stessa ai motivi di cui innanzi, attinenti la pretesa illegittimità di alcune poste a debito (così finalizzando la disposta CTU alla verifica della contestata usurarietà degli interessi passivi del finanziamento ed alla verifica delle somme anticipate dalla banca nei tre conti accessori) rimanendo del tutto estraneo al giudizio la pagina 8 di 15 dedotta contestazione del conto corrente principale di appoggio (oggetto di separato giudizio) esonerava l'opposta da qualsiasi ulteriore integrazione documentale, avendo la stessa opponente supportato l'opposizione sulla sola scorta di altri motivi, implicitamente ritenendo esaustiva la documentazione già prodotta nella fase monitoria.
In ogni caso, come detto, pur in disparte il rilievo circa l'inammissibilità rituale della doglianza, vista l'innegabile novità della stessa rispetto all'oggetto del giudizio di primo grado così come circoscritto dagli stessi opponenti (tardiva ed inammissibile configurandosi qualsiasi eccezione integrativa posta con il libello conclusionale, salvo, ovviamente, quelle eccezioni rilevabili d'ufficio) non può esimersi il Collegio dal condividere il rilievo operato dal primo giudice in ordine alla autonomia dei tre conti accessori che ne giustificavano un riconoscimento distinto da quello del conto principale di appoggio, avendo il CTU ben delineato, in esito al secondo quesito, le peculiarità contabili dei tre conti di anticipazioni sui quali venivano annotate solamente le rispettive sorti capitali delle anticipazioni fatte dalla banca e non rimborsate, con giroconto sul conto d'appoggio della sola quota di interessi quale posta a debito, tanto appunto, confermando non solamente l'autonomia contabile e creditoria dei correlativi rapporti (due conti anticipi ed un conto portafoglio commerciale a credito di 52 ricevute bancarie) ma anche la idoneità dei supporti documentali esibiti dalla in fase monitoria (vedi conferma CTU CP_5
della documentazione consegnatagli dalla stessa in sede di inizio Per_1 Parte_1 operazioni peritali, ovvero dei rapporti anticipi fatture dei due conti e dei due conti anticipi
, così come viene attestata la consegna di ulteriore documentazione richiesta alla CP_6 convenuta e trasmessa dal proprio consulente di parte con pec del 24/9/15 (v. premessa della ctu, pagine 4 e 5).
Sulla scorta della predetta documentazione e rispondendo al secondo quesito, il CTU accertava la reale corrispondenza dei crediti monitoriamente azionati per i ridetti conti anticipi con le rispettive evidenze contabili, cosi confermando la correttezza contabile delle rispettive richieste monitorie(v. conclusioni ctu)
La doglianza, pertanto, oltre che inammissibile risulta anche infondata, avendo il CTU ritenuto esaustiva la documentazione in atti per verificare, nel loro sviluppo cronologico e contabile, la corrispondenza tra i tre conti anticipi ed i rispettivi saldi creditori posti a supporto della domanda di decreto ingiuntivo. pagina 9 di 15 Venendo, quindi alla seconda doglianza, occorre evidenziare, rilievo evidentemente sfuggito al Collegio nella fase cautelare, che la proposta eccezione di nullità delle fideiussioni, allegata solamente con la comparsa conclusionale, per quanto ritualmente ammissibile, era del tutto priva di documentazione a supporto della stessa, tantole da precludere al Tribunale l'inderogabile verifica circa la fondatezza stessa dell'eccezione, tant'è che gli stessi appellanti richiedevano, infondatamente, di essere riammessi in termine per colmare tale rilevante e dirimente lacuna probatoria.
La questione, pertanto, deve esaminarsi sotto un duplice profilo di natura processuale e sostanziale, occorrendo, in primo luogo, verificare la sussistenza dei presupposti per concedere l'invocata rimessione in termini onde sanare l'omissione probatoria documentale che avrebbe dovuto assolversi entro i rigidi termini preclusivi di cui all'art.183 6° comma n.2 c.p.c., ovvero allegando la documentazione mancante alla seconda memoria istruttoria (nella specie quella depositata in data 1/10/2014, con la produzione documentale ivi evidenziata).
A tale riguardo, il riferimento normativo è il secondo comma dell'art.153 c.p.c., laddove si prevede la concessione della rimessione in termini, con riferimento ad un termine perentorio (quale quello in esame) subordinando, tuttavia, la concessione predetta alla dimostrazione effettiva, a carico della parte decaduta, di essere incorsa nell'omissione
“per causa alla stessa non imputabile”, ipotesi palesemente estranea a quella in esame, in quanto nulla impediva agli opponenti di completare il proprio compendio probatorio documentale nei termini di rito, a nulla rilevando, come dagli stessi infondatamente dedotto, l'insorgenza effettiva della questione a seguito di un orientamento giurisprudenziale successivo alla scadenza dei termini assertivi di cui innanzi, ben potendo gli opponenti, anche in assenza di un consolidato supporto giurisprudenziale, prospettare sin dall'origine una ipotetica nullità “a valle delle fideiussioni” prestate con il necessario supporto documentale.
A tale riguardo, invero, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, cui questo
Collegio ha da tempo aderito, “l'istituto della rimessione i n termini, previsto dall'art.153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n.69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata pagina 10 di 15 da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non già da un'impossibilità relativa, nè tantomeno, di una mera difficoltà (cfr.Cass. 23/11/2018
n.30512; 3/12/20 n.27726; SS.UU. 4/12/20 n.27773).
Si è poi precisato che la concessione suddetta sia subordinata alla presenza di una duplice indispensabile condizione: “la prima delle quali attiene alla presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile e, pertanto, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa e, in secondo luogo, la c.d. immediatezza della reazione, da intendersi come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del fatto ostativo in se rilevante e, conseguentemente, nella prontezza posta in essere per superarlo o comunque per porre rimedio a tale situazione”(cfr. Cass. sez. lavoro, ordinanza n.5514 dell'1/3/2024), condizioni chiaramente insussistenti nel caso di specie, laddove la rilevante pronuncia della Cassazione in punto di nullità integrale della fideiussione omnibus risaliva al 2017 con prima udienza utile successiva del 20/3/2018 nel corso della quale il difensore degli opponenti nulla deduceva in ordine ad una richiesta di rimessione in termini, limitandosi ad un generico “riporto” (la richiesta veniva poi avanzata da altro difensore, subentrato in corso di causa nella fase decisionale e con la comparsa conclusionale).
La fondata inaccoglibilità dell'istanza di rimessione in termini di cui innanzi, determinava, evidentemente, la persistente carenza documentale atta a consentire al Tribunale la verifica circa la fondatezza dell'eccezione, anche in disparte il condivisibile rilievo che, nel caso di specie, non si trattasse di una fideiussione omnibus ma di una garanzia “specifica”, finalizzata alla restituzione del concesso finanziamento (circostanza evidentemente obliterata nella concessione del provvedimento d'inibitoria), giustificandone il rigetto da parte del primo giudice sulla scorta della rilevata omissione circa la produzione dello
Schema ABI e della stessa circolare della Banca d'Itaklia del maggio 2005, dirimete nel limitare la disposta inefficacia alle sole fideiussioni sorte in un determinato periodo, ivi indicato (le fideiussioni rilasciate dagli attengono ad un periodo rilevantemente Pt_1 successivo).
A tale riguardo, ad attestare la correttezza della motivazione in parte qua, sé autorevolmente precisato, in chiave nomofilattica, che: “In tema di nullità dei contratti di pagina 11 di 15 fideiussione per violazione della normativa antitrust, sebbene l'eccezione di nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tale rilevabilità è circoscritta alla valutazione in diritto dei fatti già allegati e non consente l'introduzione di nuovi elementi probatori. I fatti costitutivi della nullità devono essere stati tempestivamente allegati in primo grado, non potendo il giudice procedere a nuovi accertamenti fattuali in violazione del principio del contradittorio. La produzione in appello del provvedimento della Banca
d'Italia n.55/2005 e del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza, quali documenti
a supporto dell'eccezione di nullità antitrust, è tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c. non rientrando tali atti amministrativi né nell'ambito del principio iura novit curia né del fatto notorio”(cfr. Cass. ordinanza n.27817 del 28/10/2024; conf. Cass.
15/7/2024 n.19401, nonché, quale giurisprudenza di merito, Trib. Padova 3/3/2020
n.453, laddove si reitera il principio secondo il quale i documenti attestanti i fatti costitutivi dell'eccezione debbano essere prodotti entro lo scadere del termine istruttorio di cui all'art.183, seso comma, n.2 c.p.c.).
Né, tantomeno, anche a considerare, sulla scorta della rilevante successiva pronuncia del dicembre 2021 che, salvando la validità contrattuale della fideiussione, ne dichiarava la nullità solo parziale con riferimento alle tre clausole “incriminate” tra le quali quella di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., può rilevare la proposizione della stessa solo con la comparsa conclusionale, configurandosi la correlativa eccezione in senso stretto, tardivamente prospettata solamente in fase decisionale, senza alcuna menzione della stessa nell'atto di opposizione (essendo gli opponenti convenuti in senso sostanziale) e né nella successiva prima memoria assertiva dell'appendice difensiva ex art.183 c.p.c..
In punto di natura dell'eccezione di decadenza de qua non rilevabile d'ufficio ma, quale eccezione in senso stretto, soggetta ai termini preclusivi di cui all'art.167 c.c. v. ex multis
Cass. ordinanza n.30774 del 30/11/2024 secondo la quale: “in tema di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI, la nullità delle clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale (nn.2,6 e 8 dello schema ABI) non incide sulla disciplina dell'art.1957
c.c. e sulla natura dell'eccezione di decadenza ivi prevista. L'eccezione di estinzione della fideiussione per mancato esercizio tempestivo dell'azione verso il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che deve essere sollevata dal fideiussore nel
pagina 12 di 15 primo atto difensivo del giudizio di primo grado. La nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c., contenuta nello schema ABI, in quanto lesiva della concorrenza secondo il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, comporta la reviviscenza della disciplina codicistica ma non modifica la natura dell'eccezione né la rende rilevabile d'ufficio, trattandosi di diritto disponibile la cui mancata deduzione equivale a rinuncia”.
Non avendo, quindi, proposto l'eccezione con l'originario atto di opposizione, ne deriva la conseguenziale decadenza processuale dalla stessa e l'inammissibilità rituale della tardiva proposizione solo in fase decisionale del giudizio
In ogni caso, anche in disparte la rilevata decadenza già verificatasi in primo grado per la tardiva proposizione dell'eccezione, la stessa, in conseguenza della tempistica agevolmente rilevabile dagli atti, è finanche palesemente infondata.
Infatti, considerando che, nel caso di specie, essendo la società debitrice principale stata dichiarata fallita, il termine di scadenza della relativa obbligazione corrispondeva alla sentenza dichiarativa del fallimento ovvero, tutt'al più, decorreva dall'ammissione del richiesto concordato preventivo del 28/1/2013, a fronte del deposito del ricorso monitorio
(prima iniziativa giudiziale assunta dalla creditrice) del 4/6/2013 e quindi, abbondantemente entro il previsto termine semestrale (cfr. sulla decorrenza del termine in caso di fallimento del debitore principale, Cass. n.20648 del 24/7/2024).
Lo scrutinio della terza ed ultima censura configura, invece, evidenti profili di fondatezza, risultando palese la duplicazione condannatoria, erroneamente operata dal Tribunale nel dispositivo della sentenza gravata, laddove, individua due specifici capi condannatori: il primo di €79.075,32 (relativo, come da motivazione, al saldo residuo del finanziamento, decurtato il versamento già operato dal ) maggiorandolo dei maturati CP_7 interessi convenzionali e moratori secondo le indicate decorrenze, salvo poi, ad includere nuovamente la somma predetta, nel secondo credito complessivo di €516.715,32 maggiorato dai soli interessi legali dal 21/3/2013 al soddisfo, omettendo di detrarre dalla ridetta somma quella già specificata in merito al finanziamento, così di fatto condannano gli opponenti ad una inammissibile duplicazione della quota parte del credito rinveniente dal finanziamento ed imponendo, in questa fase, in accoglimento della censura, una corretta precisazione del credito complessivo, costituito dai rispettivi saldi a credito dei pagina 13 di 15 tre conti accessori e da quello residuo conseguente al finanziamento chirografario con distinti interessi e decorrenze.
La fondatezza della doglianza suddetta, in uno al comportamento processuale della società appellata che, a fronte del palese errore contabile evidenziatosi nel dispositivo della gravata sentenza, ha resistito alla doglianza, induce, in punto di regolamentazione delle spese del grado, ad operare una parziale compensazione nei limiti di 1/3, onerando dei residui 2/3 gli appellanti comunque soccombenti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed Parte_1
avverso la sentenza n.2396/2021 resa dal Tribunale di Bari in Parte_2 composizione monocratica, in data 16/6/2021, pubblicata il successivo 21/6/2021, così provvede:
1)Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma
2)Condanna gli appellanti, in solido, a pagare, in favore della società appellata, in persona del suo legale rappresentante, la somma complessiva di €516.715,32 di cui €79.075,32 oltre interessi convenzionali di mora dal 15/10/2012 al 21/3/2013 ed €437.640,00 oltre interessi legali dal 21/3/2013 come da domanda;
3)Condanna gli appellati, in solido, alla parziale refusione, nella misura di 2/3, in favore della società appellata, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive del grado, liquidate le stesse per l'intero, nella somma di €20.119,00 oltre accessori di legge, disponendo la compensazione della residua quota di 1/3.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 22/4/2025
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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