Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2112-2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome EL Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 2112-2024 promosso con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c. iscritto a ruolo il 15.07.2024
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
ZI (VA) alla Via Treviglio n. 13, (C.F. ), rappresentato, assistito e C.F._1 difeso dL'avv. Diego Mazza EL Foro di BU ZI, in forza di procura allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla via Privata Reggio n. 5.
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
BU ZI (VA) Via Pergolesi,2 rappresentata e difesa -per mandato in atti dL'avv. Cristina
Torretta nel cui studio in BU ZI (VA) P.zza Volontari ELla Libertà,8 ha eletto domicilio-
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza 563-2024 pubblicata il 23.04.2024 dal Tribunale di BU
ZI L'esito EL giudizio n. 5830/2020 di divorzio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma ELla sentenza n. 563/2024 emessa dal Tribunale di BU ZI,
Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini, nell'ambito EL giudizio N.R.G. 5830/2020, depositata in cancelleria in data 23.04.2024, mai notificata, e disporre - la revoca ELl'assegno divorzile previsto per ovvero, in subordine, la quantificazione in euro 300,00; - CP_1
condannare al pagamento ELle spese di lite e di consulenza tecnica EL primo CP_1
grado ovvero, in subordine, disporre la compensazione totale o parziale di tali spese tra le parti.
CONCLUSIONI PER APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto confermando le statuizioni di cui alla sentenza n. 563/2024 emessa in data 22.04.2024 dal
Tribunale di BU ZI. Con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe, considerato che si ritiene condivisibile la motivazione EL giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione EL materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma. In particolare la domanda di parte ricorrente verte unicamente su questioni economiche relative L'entità ELl'assegno divorzile, questioni che non appaiono dirimenti per il benessere ELla prole.
CHIEDE che la Corte d'Appello di Milano voglia confermare l'impugnata decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depistato in data 23.12.2020, chiedeva al Tribunale di Parte_1
BU ZI, pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto con
[...]
di modificare ELle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale essendo CP_1 mutate le circostanze che avevano determinato l'adozione dei precedenti accordi ovvero:
- confermare l'assegnazione ELla casa coniugale ivi inclusi gli arredi in godimento esclusivo alla
SI.ra ; CP_1
2 - confermare che nell'ipotesi di vendita ELla casa di BU ZI alla Via Pergolesi n.2 il ricavato sarà suddiviso tra i signori e nella misura EL 70% a favore ELla moglie Pt_1 CP_1
e EL 30% a favore EL marito;
- porre a carico EL sig. , a titolo di contributo per il mantenimento ELla figlia, la Parte_1 somma mensile di € 500,00 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese direttamente alla figlia;
-.porre a carico di entrambi i genitori nella misura EL 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche (intese quali tasse scolastiche, libri di testo e mezzi di trasporto per raggiungere
l'università) e ludiche ELla figlia, purché previamente concordate salvo quelle urgenti;
- revocare l'assegno di mantenimento a favore ELla moglie stabilito in sede di separazione ovvero in subordine ridurlo nella misura che si riterrà di giustizia;
- revocare il concorso al pagamento ELle spese ELla casa coniugale.
2. Si costituiva la sig.ra la quale, nell'aderire alla richiesta di una pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili EL matrimonio, chiedeva: un assegno divorzile pari ad €. 500,00; un contributo a carico EL sig. titolo di mantenimento ELla figlia maggiorenne, ma Pt_1 Per_1 non economicamente autosufficiente, pari ad €. 500,00 mensili oltre al versamento EL 100% ELle spese straordinarie come indicate nel protocollo;
un contributo per le spese domestiche di €. 350,00 previsto in sede di separazione fino a conclusione EL percorso universitario di . Per_1
3. Il Tribunale di BU ZI L'esito ELl'istruttoria e ELla CTU, disposta per accertare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale ELle parti e il loro tenore di vita al fine di stabilire la percentuale ELla ripartizione, tra le parti, ELle spese straordinarie da sostenere nell'interesse ELla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la sentenza n. 563-2024 pubblicata il 23.04.2024 ha così stabilito:
1) DICHIARA non ammissibile la domanda connessa formulata dal ricorrente;
2) CONFERMA l'assegnazione ELla ex casa coniugale alla resistente (che, tra l'altro, ne è la proprietaria piena ed esclusiva);
3) CONFERMA le condizioni n.2,10,11,12 e 13 ELla separazione consensuale omologata da questo
Tribunale in data 06.12.2014 sino al passaggio in giudicato ELla sentenza sullo status pubblicata in data 13.05.2021;
3 4) CONFERMA l'obbligo EL ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario indiretto ELla figlia maggiorenne versandole direttamente l'importo mensile di €. 500,00 rivalutato come per legge, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di sostenere il 100% ELle spese straordinarie necessarie per dal passaggio in giudicato ELla sentenza parziale sullo status Per_1 pubblicata in data 13.05.2021 sino al raggiungimento ELl'autosufficienza economica;
5 DA' ATTO che la resistente ha rinunciato al contributo mensile di cui alla condizione n.11 ELla separazione consensuale omologata in data 06.12.2014;
6) DISPONE CHE il ricorrente versi alla resistente l'importo mensile di €. 500,00 rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile, dal passaggio in giudicato ELla sentenza parziale sullo status pubblicata in data 13.05.2021;
7) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente - e, per lei, L'IO (a condizione ELla definitiva ammissione ELla stessa al patrocinio a spese ELlo Stato richiesto in data 24.02.2021)- le spese di lite che liquida in complessivi € 3.804,00 , oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
8) Nei rapporti interni PONE definitivamente a carico esclusivo EL ricorrente il compenso che verrà liquidato al c.t.u. come in parte motiva.”
4. il SI. con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c., depositato il 15.07.2024 ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma in ordine a quanto di seguito indicato.
4.A) Sul capo 6) ELla sentenza relativo alla rideterminazione ELl'assegno divorzile a carico ELl'appellante quantificato in €. 500,00 per violazione di legge, per omessa o insufficiente o apparente motivazione ed extra petita.
Evidenzia l'appellante che il Tribunale, L'esito ELla indagine EL CTU, ha confermato le condizioni ELla separazione disponendo l'assegnazione ELla casa coniugale alla , CP_1
l'assegno di mantenimento di €. 500,00 mensili per la figlia, il versamento dei suoi assegni familiari alla , l'assegno divorzile di €. 500,00 mensili a favore ELla ex moglie CP_1
Sostiene il sig. he la quantificazione ELl'assegno di divorzio in € 500,00 mensili in Pt_1 favore ELl'appellata sia avvenuto senza tenere in considerazione le risultanze processuali che, invece, avrebbero dovuto essere adeguatamente valutate;
a tal riguardo il Tribunale, dopo aver sostenuto che la ha la capacità di reperire un'occupazione lavorativa, CP_1
4 incomprensibilmente ha stabilito un assegno di divorzile in suo favore in una misura maggiore sia rispetto L'assegno di mantenimento stabilito in separazione (di €. 300,00), sia a quanto dalla stessa richiesto (ovvero €. 400,00), importo indicato sia nelle conclusioni rassegnate il 24.04.2023 che nella memoria EL 30.04.2021 e comunque addirittura superiore alla proposta conciliativa formulata dallo stesso Giudice in data 3.11.2021 che proponeva un assegno divorzile di €. 300,00.
Evidenzia inoltre l'appellante che, come è emerso dalla CTU, lo stesso vive in un immobile che ha in comproprietà (per una piccola quota) con altri parenti;
L'età di 64 anni, pur non avendo debiti è privo di risparmi, mentre l'appellata è titolare di un patrimonio immobiliare, dal valore significativo. Ciò nonostante, il Tribunale ha immotivatamente aumentato l'importo ELl'assegno divorzile da €.300,00 ad €. 500,00 condannandolo anche al pagamento ELle spese legali di controparte e ELla CTU per circa €.10.000,00.
Osserva il sig. che il Giudice di prime cure non ha in alcun modo considerato Pt_1
l'oggettivo peggioramento ELle sue condizioni economiche. La decisione EL Tribunale appare, pertanto, frutto di una erronea valutazione sia ELle prove documentali che ELle risultanze ELla
CTU; il Tribunale ha altresì omesso di considerare il contegno processuale ELl'appellata che, in corso di causa, ha più volte modificato il quantum richiesto a titolo di assegno divorzile.
4.B) Sulla Mancanza di prova di un peggioramento ELle condizioni economiche ELla . CP_1
Al riguardo evidenzia l'appellante che il Tribunale ha disposto l'aumento di quasi il 70% ELl'assegno di mantenimento stabilito in separazione, senza che sia stata acquisita alcuna prova di un peggioramento ELle condizioni economiche ELl'appellata che giustifichi tale aumento;
inoltre, la sig.ra non ha neppure sostenuto d'aver subito né d'aver avuto un incremento ELle CP_1 proprie esigenze tale da rendere necessario l'aumento ELl'assegno divorzile;
ed ancora, era stata la stessa a dichiarare che sarebbe stato sufficiente un aumento ad almeno €.400,00. Il CP_1
Tribunale, pertanto, ha errato nello stabilire un aumento da €. 300,00 ad €. 500,00, con ciò violando il principio ELla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, dunque, sul punto la sentenza è affetta da vizio di extra-petizione ex art. 112 c.p.c..
Il Tribunale non ha tenuto conto che la , in sede di separazione consensuale, aveva CP_1 ritenuto congruo l'importo di €. 300,00 a titolo di mantenimento;
ad oggi non è intervenuta alcuna modifica alle sue condizioni economiche che possa giustificarne un aumento;
la rinuncia esplicitata dalla stessa appellata L'importo di €. 350,00 - quale contributo ai costi ELl'abitazione - è stata spontanea e libera;
la stessa aveva anche accettato un assegno divorzile di €. 300,00 come da proposta conciliativa EL Presidente.
5 4.C) Sulle spese di lite e CTU capi 7) e 8) ELla sentenza impugnata.
Sul motivo deduce l'appellante che il Tribunale di BU ZI, dopo aver accolto pressoché per l'intero le sue domande e, nonostante abbia dato conto che in corso di causa la signora CP_1 ha rinunciato alla somma di €. 350,00 a titolo di concorso nel pagamento ELle spese ELla casa coniugale, ha immotivatamente comminato, nel regolamento ELle spese di lite, una soccombenza integrale ELl'odierno appellante.
Evidenzia inoltre l'appellante che gli accertamenti disposti dal Giudice di prime cure sono derivati dalla necessità di verificare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale ELle parti e quindi non si comprende per quale ragione il Giudicante abbia poi ritenuto esclusivamente soccombente l'odierno appellante, posto che la domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio è stata accolta, così come è stata accolta la revoca ELl'assegno per il contributo spese abitative ELla . CP_1
Lamenta l'appellante che nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado non motiva tale condanna né declina alcuna “grave ed eccezionale ragione” che possa giustificare la totale soccombenza in capo al signor il quale, al contrario ELla , ha subito Pt_1 CP_1
depositato tutta la documentazione richiesta da cui è emersa una totale congruenza.
La CTU, dott.ssa è stata, infatti, costretta a depositare più richieste di proroga EL termine Per_2 per il deposito ELl'elaborato peritale, a causa ELl'incompleta documentazione fornita da parte appellata;
tali circostanze avrebbero dovuto avere quale conseguenza la condanna ELla
al pagamento integrale ELle spese di CTU;
invece, inopinatamente, il Giudicante ha CP_1
ritenuto, sempre rifacendosi erroneamente al principio ELla soccombenza, che le spese di CTU dovessero essere poste a carico integrale ELl'odierno appellante che nulla ha fatto per renderla necessaria.
Conclude l'appellante chiedendo: A) la revoca ELl'assegno divorzile previsto per la CP_1 ovvero, in subordine, la quantificazione in € 300,00; B) la condanna di al CP_1
pagamento ELle spese di lite e di consulenza tecnica EL primo grado ovvero, in subordine, disporre la compensazione totale o parziale di tali spese tra le parti.
5. Si è tempestivamente costituita la sig.ra chiedendo il rigetto ELl'appello. CP_1
Sul primo motivo di appello sostiene l'appellata che il Tribunale di prime cure ha correttamente valutato le risultanze processuali, in particolare, effettuando un' approfondita disamina ELla situazione economico-patrimoniale ELle parti, nonché ELla situazione personale ELle stesse, ha formulato anche un giudizio prognostico circa le possibilità di autosufficienza economica ELla
6 parte debole;
contrariamente a quanto rappresentato dL'appellante, ella, nel giudizio di primo grado ebbe a chiedere il riconoscimento ELl'assegno divorzile di €. 500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, richiesta reiterata nelle definitive conclusioni precisate in data 08.01.2024; inoltre, pur evidenziando la sua difficoltà al raggiungimento di una autosufficienza economica a causa ELl'età anagrafica e ELla condizione psicologica personale, ha manifestato concretamente la propria disponibilità conciliativa in ben tre occasioni ( in specie nelle note di trattazione scritta EL
30.04.2021, EL 25.11.2021, EL 24.42023), mentre l'odierno appellante ha sempre mantenuto una posizione di chiusura, ribadendo le proprie richieste insistendo in particolare per la revoca di ogni contribuzione economica alla ex moglie.
Correttamente il Giudice di prime cure, nell'assumere le proprie determinazioni in ordine al quantum EL riconosciuto assegno divorzile, ha considerato i nuovi equilibri economici che tengono conto in capo al SI. di una maggiore liquidità mensile disponibile- rispetto al periodo Pt_1
ELla separazione- pari a circa €. 998,00; non risponde al vero né ha fondamento l'affermazione ELl'appellante secondo cui a causa ELle determinazioni assunte dal Giudice di BU ZI, lui non abbia capacità di risparmio poiché è stato appurato che l'appellante è titolare di polizza assicurativa con pagamento premio a carico EL datore di lavoro per tutta la durata EL contratto ed inoltre egli avrà diritto al TFR al termine EL proprio rapporto lavorativo .
Sul secondo motivo di appello la sottolinea che, costituendosi nel giudizio di primo CP_1 grado per la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, ha chiesto il riconoscimento ELl'assegno divorzile nella misura di €. 500,00 mensili oltre rivalutazione di legge in considerazione EL vincolo matrimoniale durato per ben 29 anni - 22 anni fino alla separazione EL 2014- ; ella ha ampiamente e documentalmente provato il contributo personale alla promozione EL progetto famigliare in termini di lavoro, patrimonio personale versato in famiglia, impegno personale nella cura ELla casa e nell'accudimento ELla prole ed inoltre è stato provato il suo concreto contributo anche al completamento degli studi universitari EL SI. Pt_1
Eccepisce l'appellata che sarebbe destituita di ogni fondamento la doglianza di cui a pag. 13 ELl'atto di appello secondo cui la sentenza sarebbe affetta da vizio di extra petizione ex art.112
c.p.c.; ed infatti, la sua richiesta originaria, nell'atto costitutivo avanti al Giudice di prime cure, prevedeva il riconoscimento di un assegno divorzile di € 500,00 e tale richiesta è stata mantenuta nelle conclusioni definitive depositate in data 08.01.2024 ; ella non ha mai rinunciato alla pretesa originaria in tema di assegno divorzile e, almeno tre occasioni, ha formulato proposte conciliative considerando anche una eventuale riduzione ELl'ammontare ELl'assegno divorzile richiesto,
7 qualora controparte avesse accettato di definire la causa senza arrivare a sentenza, ma l'appellante non ha mai mostrato interesse per tali disponibilità.
Sul terzo motivo di appello rileva la che le doglianze esposte dL'appellante non CP_1 hanno alcun fondamento giuridico, né risultano confortate dL'iter processuale di primo grado.
Sarebbe stato ingiustificato porre a suo carico, anche solo parzialmente, le spese EL giudizio di primo grado in quanto nessuna opposizione è stata svolta alla domanda di cessazione EL vincolo matrimoniale e la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile è sempre stata fondata sussistendone le condizioni artatamente contestate dal sig. Rimarca l'appellata che, al Pt_1 contrario, l'appellante non ha accolto, positivamente, nessuna ELle proposte di definizione bonaria da lei formulate (la prima esposta già in sede di udienza presidenziale e le altre due in corso di causa) rendendo necessaria lo svolgimento di attività istruttoria fino alla pronuncia ELla sentenza.
Conclude l'appellata chiedendo il rigetto ELl'appello
6. . Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione scritta ELla causa per l'odierna udienza, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. imitatamente alla riforma ELla sentenza nella parte relativa Pt_1 alla quantificazione ELl'assegno di divorzio ed alle spese di lite e CTU è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente si ritiene la causa sufficientemente istruita rilevandosi che la domanda relativa L'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere ELla prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalla parte.
Per la determinazione di assegno divorzile (nel presente procedimento non si discute ELl'an debeatur sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione ELla domanda;
- b) il conforto probatorio da parte EL richiedente.
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dL'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i
8 principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda, in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto L'assegno spettante al coniuge separato, pertanto in sede divorzile l' assegno ELla separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento ELl'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione.
Rappresenta consolidato orientamento ELla Suprema Corte quello secondo il quale, al fine ELla determinazione EL contribuito di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione ELle condizioni economiche ELle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione ELle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n.
975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il
Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale ELle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Lamenta l'odierno appellante, con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale di BU ZI, nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio in funzione assistenziale, ha disatteso il dettato normativo ELl'art. 5 comma 6 Legge 01.12.1970, n. 898, che impone la necessaria valutazione comparativa ELle condizioni economico-patrimoniali e personali ELle parti, ritenendo arbitrariamente che nulla sia cambiato, rispetto al momento ELla separazione, ove le parti avevano concordato – a carico EL sig. un assegno di mantenimento per la sig.ra ELl'importo mensile di € Pt_1 CP_1
300,00; quindi il Giudice di primo grado, a parere ELl'appellante, non ha adeguatamente valutato:
A) l'astratta capacità di produrre reddito ELla sig.ra ; CP_1
B) il patrimonio mobiliare ed immobiliare ELla . CP_1
Il Tribunale , L'esito ELla CTU disposta per verificare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale ELle parti e il loro tenore di vita anche al fine di stabilire in che percentuale dovevano essere ripartite tra le parti le spese straordinarie nell'interesse ELla figlia (nata il [...]) Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ha deciso di riconoscere alla CP_1 un assegno divorzile in funzione assistenziale quantificandolo nell'importo mensile di €. 500,00 -
9 importo maggiore rispetto a quello concordato e stabilito con il decreto di omologa ELla separazione EL 06.12.2014.
Osserva questa Corte che, come costantemente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento ELl'assegno di divorzio sono EL tutto diversi da quelli ELl'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, considerato che L'assegno divorzile è attribuita una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, quindi per il riconoscimento ELl'assegno divorzile che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici o l'impossibilità per l'ex coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.
A parere di questa Corte la quantificazione – a titolo assistenziale - ELl'assegno divorzile nell'importo di €.500,00 effettuata dal Tribunale non è corretta anche in base L'esito ELle risultanze ELla CTU ove si consideri che :
- i sigg.ri E hanno contratto matrimonio in data 18.07.1992 e dalla loro Pt_1 CP_1
unione è nata il [...] la figlia;
hanno inoltrato ricorso per la separazione consensuale Per_1
omologata il 06.12.2014 dal Tribunale di BU ZI ove era stato concordato il versamento a carico EL sig. ed in favore ELla temporaneamente priva di reddito, un Pt_1 CP_1 assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 mensili;
- la sig.ra dal 1992 al 2000 ha lavorato salvo interrompere il rapporto lavorativo CP_1 nell'ottobre 2000, di comune accordo con l'azienda Marzorati tecnica industriale S.p.A. che intendeva ridurre il personale;
successivamente ha svolto una serie di lavori part-time sino al maggio 2008.
Nel 2016 la predetta ha conseguito una abilitazione come facilitatore sociale e, tramite la
“Cooperativa CLS Sun-Chi CS” corrente in Via Don Volpi,10 Saronno, per circa un anno e mezzo fino al febbraio 2020, si è occupata per tre ore settimanali di favorire le relazioni sociali di malati psichici (residenzialità leggera) in un progetto di reinserimento sociale.
- l' odierna appellata, successivamente alla separazione avvenuta nel 2014, sia pur affetta da un disturbo di personalità che non è stato documentato essere invalidante e comunque ostativo per l'espletamento di alcune attività lavorative, non ha provato di essersi adoperata per la ricerca di un'occupazione lavorativa, limitandosi a documentare la sola iscrizione al Centro per l'impiego
(doc.3 di parte appellata)
- la sig.ra risulta proprietaria di : CP_1
10 - 1/6 ELl'unità immobiliare, sita a BU ZI in via Petrella n. 16 piano S1 – 3 foglio 10 particella 8729 sub 13 categoria catastale A2 classe 4 consistenza 6,5 vani, rendita €. 788,89;
- 1/6 ELl'unità immobiliare sita a BU ZI in via Petrella n. 16, piano S1 censita foglio 10 particella 8729 subalterno 22 categoria catastale C6 classe 7 consistenza 15 mq rendita €. 79,79;
- 100% di un garage sito in BU ZI in viale Duca d'Aosta n. 18 piano
- 100% ELl'immobile (casa coniugale) sito in BU ZI via Pergolesi censito al foglio 10 particella 18747 sub 22 categoria A2 classe 4 consistenza 5 vani rendita €. 606,84
- di un'autovettura FIAT PANDA targata EZ344KJ, immatricolata il 21.05.2015.
- la sig.ra risulta intestataria di un conto corrente bancario acceso presso banca, CP_1 CP_2
con una provvista di €. 6.522,52 – alla data ELl'espletamento ELla CTU;
CP_3
- la sig.ra dovrebbe, a far data dal 01.01.2028, accedere alla pensione con un lordo CP_1 mensile presuntivo ELl'importo di € 1.168,00;
- la SI.ra vive nella casa coniugale per la quale sostiene le sole spese di utenza. CP_1
Di contro il sig. Pt_1
- è proprietario, nel Comune di BU ZI, in Via Treviglio n. 13, di una quota pari ad 1/15 dei seguenti immobili: A) - sezione BU foglio 23 particella 21436 subalterno 20 piano 4 – S1, categoria catastale A2, classe 3, consistenza vani 7, totale mq 143 – B) sezione BU foglio 23 Particella 21436 sub. 30 piano S1, categoria catastale C6, classe 6, consistenza mq 41 (trascrizione al catasto di 1/10 per errore materiale);
- ha confermato di essere dipendente ELla società ed avere un reddito lordo Parte_2 di circa €. 47.091,00 con un mensile di €. 2.894,95;
- è onerato ELl'assegno di mantenimento di €. 500,00 mensili per la figlia maggiorenne non Per_1
economicamente autonoma;
- è onerato EL 100% ELle spese straordinarie sempre per la figlia;
Per_1
- è onerato EL costo EL canone di locazione di € 360,00 mensili per l'affitto di casa ELla figlia trasferitasi per motivi di studio;
Per_1
11 - è titolare di un conto di deposito acceso presso IN CT (conto ) che contempla due Pt_3
diverse posizioni: - la posizione n. 40002439212 il cui saldo al 04.03.2022 ammontava ad € 170.37
e la posizione n. 2500265418 il cui controvalore al 14.03.2022 ammontava ad € 998,40.
Ai fini EL riconoscimento ELl'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e L'attualità,
l'esigenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele.
Ove risulti accertata in fatto la possibilità di lavorare EL coniuge richiedente, sullo stesso incombe l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali. ( cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866).
La funzione perequativa-compensativa ELl'assegno di divorzio può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente:
A) che lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia da parte ELl'ex coniuge economicamente debole a realistiche occasioni professionali;
B) che la rinuncia ad occasioni professionali e reddituali sia stata fatta per soddisfare esigenze familiari.
Ebbene, nel caso in esame la non ha fornito la prova: CP_1
1. sia ELl'impossibilità di potersi procurare gli adeguati mezzi per vivere o la sussistenza di motivi oggettivi che le impedisco di poterseli procurare, non essendo stato documentato che la patologia di cui è affetta sia invalidante al 100% per ogni attività lavorativa;
2. sia EL contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), e ELl'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” nonché ELl'apporto fornito alla realizzazione EL patrimonio familiare e personale ELl'ex coniuge.
A parere ELla Corte quindi, si ritiene congruo quantificare l'assegno divorzile in funzione assistenziale nell'importo mensile di €. 400,00 tenendo conto che, nell'attualità, la sig.ra
è ancora priva di una attività lavorativa e comunque la patologia di cui è affetta non è CP_1
invalidante per il lavoro.
12 Con riferimento al terzo motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione ELle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto EL gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua ELl'esito complessivo ELla lite, atteso che, in base al principio di cui L'articolo 336 EL
c.p.c., la riforma ELla sentenza EL primo giudice determina la caducazione EL capo ELla pronuncia che ha statuito sulle spese.
In ragione EL parziale accoglimento EL gravame il rapporto di soccombenza tra le parti obbliga il giudice ELl'appello ad una rideterminazione ELle spese di entrambi i gradi di giudizio e depone nel senso di una complessiva compensazione.
Le spese di CTU vengono poste a carico ELle parti nella misura EL 50% ciascuna atteso che l'adempimento istruttorio si è reso necessario al fine di censire i beni mobili, immobili e i redditi dichiarati dalle parti per la quantificazione sia ELl'assegno di mantenimento che ELla percentuale ELle spese straordinarie per la figlia e sia ELl'assegno di divorzio . Per_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza 563-2024 pubblicata il 23.04.2024 dal
[...] CP_1
Tribunale di BU ZI L'esito EL giudizio 5830/2020 in materia di divorzio così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
A) determina nell'importo di €. 400,00 mensili l'assegno di divorzio disposto a carico di Pt_1
in favore ELla sig.ra con decorrenza dal passaggio in giudicato
[...] CP_1
ELla sentenza parziale sullo status pubblicata il 13.05.2021;
B) pone a carico di entrambe le parti nella misura EL 50% ciascuno il compenso ELla CTU di primo grado;
C) compensa interamente fra le parti le spese di lite EL primo grado e EL presente gravame.
Milano, 11.12.2024
Il Consigliere ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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