Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 1713 / 2024. R.G. , promossa da:
.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
MAZZEO ANTONELLA e Lorenza Mazzeo ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. CAVALCANTI GIULIANA ed elett.te dom.to/a CP_1
come in atti Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.01.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia affinché fossero accolte CP_1
le seguenti conclusioni : “ condannare l' a liquidare al sig. CP_2 Parte_1
l TFR nella misura di € 11.774,73 come accertato nel titolo esecutivo d..ing
[...]
del Tribunale di OL, Sez. lavoro 1243/2019 per l'importo complessivo di €
11.774,73, con accertamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme a liquidarsi, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà liquidare, anche con il ricorso a criteri di equità;
2. condannare l
[...]
, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, e sede P.IVA_1
territoriale in OL, Via Cornelia dei Gracchi n. 93, quale ente di gestione del Fondo di Garanzia ex l. 287/92 a riconoscere e a liquidare al sig. il TFR Parte_1
crediti di lavoro nella misura di € 7.430,81 come accertato nel titolo esecutivo d..ing del Tribunale di OL, Sez. lavoro 1243/2019, con accertamento degli interessi legali
e rivalutazione monetaria sulle somme a liquidarsi, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà liquidare, anche con il ricorso a criteri di equità….”. A sostegno della domanda esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società TH KI OT PA con mansioni di operaio per il periodo
17.05.2010 al 23.05.2018, data in cui veniva licenziato dall'amministratore giudiziario della società; di aver maturato crediti di lavoro per complessivi € 19.205,54 di cui €
11.774,73 per TFR ed € 7.430,81 per ferie residue, permessi residui, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, diaria e trasferte;
di aver proposto innanzi al
Tribunale di OL ricorso per decreto ingiuntivo, rubricato al NRG 11288/2019 a fronte del quale il Tribunale di OL, Sezione Lavoro, in persona del GDL Dott.ssa
Stefania Borrelli emetteva il decreto ingiuntivo n. 1243/2019 del 18.07.2019, regolarmente notificato alla società datrice di lavoro, rimasto impagato ed al quale veniva apposta la formula esecutiva il 20.07.2021; che nelle more il 09 febbraio 2022 il Tribunale di OL dichiarava il fallimento della società TH KI OT PA, p.iva
, la procedura era identificata dal NR Fall. 14/2022 dell'11 febbraio 2022 P.IVA_2
nominando quale Giudice Delegato la Dott.ssa Livia De Gennaro e curatore l'Avv.
Piergiuseppe Di Nola;
che il Tribunale di OL, Sezione Fallimentare in composizione collegiale, all'esito dell'istanza ex art. 102 c. 1 l.Fall presentata dal curatore, rilevando che la procedura fallimentare della società the KI OT aperta su istanza della Procura di OL non poteva essere utilmente proseguita ricorrendo nel caso la fattispecie di cui all'art. 63 comma 6 del codice antimafia, secondo cui se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il Tribunale di OL dichiara chiuso il fallimento con decreto ex art. 119 l.fall.; che pertanto il Tribunale con decreto del 12.01.2023 disponeva di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali e dichiarava la chiusura del fallimento n. 14/2022 della TH KI OT PA;
che nello stesso decreto con cui veniva dichiarata la chiusura del fallimento 14/2022 (chiesto su istanza della stessa Procura di OL )rubricata al n. reg. fall. lo stesso Tribunale fallimentare prendeva atto che il GIP della procedura dott.ssa A. Terzi ( decreto del
16.04.2009 ) aveva al tempo disposto sia il sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale della TH KI OT PA sia delle quote di partecipazione della medesima società, in titolarità del socio unico ET PA;
che - acquisita contezza del decreto del
12.01.2023 che decretava la chiusura del fallimento della TH KI OT PA senza che vi fosse stato alcun accertamento del passivo, il sig. odierno Parte_1
ricorrente il 31.05.2023 presentava alla competente sede di OL, via Cornelia CP_1
dei Gracchi n. istanza di ammissione alle prestazioni del Fondo di Garanzia: identificata con numero domus , numero pratica 1302275 ex art. 2 d.lgs P.IVA_3
80/1992 per pagamento crediti di lavoro (per € 7430,81) e per il pagamento della somma di € 11.774,73 di cui al TFR sacramentato ed accertato dal titolo esecutivo decreto ingiuntivo 1243/2019 del Tribunale di OL, Sezione Lavoro, munito di formula esecutiva il 20.07.2021; - con nota del 01.09.2023, notificata al ricorrente il
12.09.2023 l' , la sede di OL Soccavo comunicava il rigetto della domanda di CP_1
intervento del fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro presentata e per il pagamento del TFR il 31.05.2023 adducendo in entrambi i casi la seguente motivazione: “Ai sensi della circolare 103/2020 I lavoratori possono richiedere
l'intervento del fondo di garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59 del d.lgs
159/2011” .
Si costituiva l' sostenendo l'infondatezza della richiesta in quanto il credito CP_1
doveva essere accertato con la procedura di verifica di cui al codice antimafia, non sussistendo i presupposti di legge per ottenere l'attivazione del Fondo di Garanzia e la prescrizione relative alla richiesta delle ultime mensilità. Sulle conclusioni indicate in ricorso la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con sentenza contestuale.
La domanda va accolta parzialmente nei limiti della motivazione che segue.
Il Fondo di garanzia, attivato presso l' con il D. Lgs. 80/1992, in attuazione della CP_1
direttiva comunitaria 80/987/CEE, assicura al lavoratore subordinato la liquidazione dei crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, compresi i ratei di 13^ e 14^ purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale nonché il trattamento di fine rapporto. Sono escluse dalla copertura del fondo di garanzia quindi tutte le altre indennità che non rientrano nella previsione normativa.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Nel caso di specie l' giustifica il rigetto della domanda in assenza di CP_1
provvedimento di accertamento del credito ed in particolare attraverso la procedura di cui agli art. 54 del codice antimafia ( dlgs n.159/2011).
In via preliminare si precisa che la procedura di verifica di cui al codice antimafia riguarda i crediti sorti anteriormente al sequestro e alla successiva confisca dei beni : art. 52 e ss. Codice antimafia, diversamente i crediti sorti durante tale procedura ai sensi dell'art.54 D.Lgs n.159/2011 non devono essere accertati con le modalità previste dai successivi artt.57,58,59 D.Lgs cit., che riguarda i crediti sorti anteriormente alla stessa
Vi è da precisare che nel caso de quo il ricorrente ha un titolo esecutivo costituito dal
D.I. esecutivo agli atti come da documentazione allegata. Cosicché il diritto di credito del lavoratore risulta positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò può avvenire sia mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare sia attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso (v. nello stesso senso Cass n.16249/2020).
Ciò premesso, è consolidato l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, I. n. CP_1
297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento o che, qualora, l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo, abbia proceduto preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5 L. n. 297/1982, cit.
(Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007).
I suesposti principi sono ancorati alla disposizione di cui all'art. 2, L.n. 297/1982, dal cui complesso emerge che il legislatore ha subordinato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.), ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°).
Si ritiene che la previsione dell'art. 2, comma 5 l. n. 297/1982, deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui la società datrice di lavoro del ricorrente non risulta sottoposta – per le ragioni precisate in ricorso – alla procedura concorsuale. Ha osservato la Corte di Cassazione (v. Cass. sent.n.1886/2020) : "Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' , ai CP_1
sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente".
Ciò in quanto l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è invocabile, dunque, se ed in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass. sent.n.28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando loro il Tfr, anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale.
Nella specie, il ricorrente ha compiutamente dimostrato di essersi attivato per ottenere un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo esecutivo) e che la procedura fallimentare in seguito intrapresa- con l'istanza di fallimento e di insinuazione al passivo - è stata chiusa per insussistenza dell'attivo.
In concreto, anche tenendo conto dei divieti imposti dalla legge (che certamente impediscono in costanza di misura di prevenzione, prima, e di procedura fallimentare, in seguito, qualsiasi azione esecutiva individuale), e dei suddetti limiti all'onere di diligenza, ciò che ha trovato riscontro, è non solo l'ammontare del credito del lavoratore per mensilità e Tfr, consacrato nel titolo esecutivo idoneo a consentire all' di CP_1
riconoscerlo e liquidarlo al lavoratore, ma anche l'esito, verosimilmente infruttuoso o aleatorio, di un'eventuale azione esecutiva del lavoratore per l' esistenza di un provvedimento di confisca definitiva di tutto il compendio patrimoniale della società come emerge anche dal decreto di chiusura del Tribunale fallimentare e l'assenza, quindi, di beni agevolmente aggredibili, provvedimento esteso anche alle quote dei soci. Ne consegue l'impossibilità di proseguire con azioni anche nei confronti dei soci.
Del resto la Corte di Cassazione sostiene che l'art. 2, co. 2, L.297/1982 va ragionevolmente interpretato nel senso voluto dalla direttiva CE n.987/1980, consentendo l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento, anche per esiguità del credito, e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. Tale interpretazione estensiva è giustificata dalla direttiva comunitaria che riconosce ai legislatori nazionali la facoltà di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità
e in sede diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali (Cass. 15369/2014,
7585/2001, 1178/2009, 8529/2012, 1607/2015).
Anche la circolare n.32/2010 dell' prevedeva che, in assenza del procedimento di CP_1
accertamento del passivo (art. 102 comma 1 L.F.), al fine di dimostrare il diritto all'intervento del Fondo ( terzo rispetto al rapporto di lavoro) il lavoratore allegasse alla domanda, fra l'altro, l' originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro era stato riconosciuto, nonché copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo".
Ciò è stato confermato dalla circolare n.70/2023 che ha ulteriormente precisato che se il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni ( come nel caso de quo) e il decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), del CCII ne abbia disposto la cancellazione dal registro delle imprese, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali è rilevata dallo stesso decreto.
Sempre la Suprema Corte ha affermato che il lavoratore è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non
è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità.(Cass. 11379/2008; conf. Cass. 14447/2004; (cfr. Corte Appello Milano sent. 305/19, Corte Appello Bologna sent. 789/18, Corte Appello Venezia sent. 859/17;
Tribunale di Monza). Sussistono, quindi, da quanto esposto i presupposti per il riconoscimento dell'accesso al Fondo di garanzia in ordine al Tfr.
Infatti nella fattispecie che ci occupa nei confronti del datore di lavoro – società per azioni- ,pur essendo stato dichiarato fallito, non si è proceduto all'esame dello stato passivo per insussistenza dell'attivo ex art. 118, co.1, n.4 e 119, L.F ( decreto del
12.01.2023) sottoposto a misure di prevenzione sequestro e confisca da parte del
Giudice Penale.
Nel caso in esame, ove la prosecuzione stessa della procedura concorsuale è stata ritenuta infruttifera ricorrendo la ipotesi prevista dall'art. 63 co.6 codice antimafia secondo cui se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente i beni già sottoposti a sequestro, il tribunale sentiti il curatore ed il comitato dei creditori dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'art. 119 R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni
Pertanto l'insufficienza delle garanzie patrimoniali è rilevata dallo stesso decreto che dispone la chiusura del fallimento e la cancellazione dal registro delle imprese e non può ritenersi esigibile ulteriore attività da parte del ricorrente volta ad ottenere il soddisfacimento del credito nei confronti del ex datore di lavoro, come rilevato nella circolare richiamata n.70/2023.
Pertanto, l'avvenuta dichiarazione di fallimento e la decisione di non procedere all'accertamento del passivo costituiscono prova e dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della parte debitrice, attestando il suo stato di insolvenza.
In tale contesto è palese che, una volta chiusa la procedura fallimentare e cancellata la società dal Registro delle Imprese, la promozione da parte del lavoratore di ulteriori procedure individuali di accertamento o esecutive nei confronti della datrice di lavoro
(ormai estinta) sarebbe impossibile anche nei confronti dei soci il cui patrimonio risultava comunque sottoposto alle stese misure.
La posizione dell' - secondo cui il ricorrente, in difetto di un accertamento CP_1
giudiziale del credito nei confronti del datore di lavoro, e della prova di aver depositato l'istanza di ammissione al passivo non potrebbe pretendere il pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia - è dunque contraria alla ratio legis sottesa alla
L.297/1982. Condividere tale posizione, infatti, significa frustrare completamente la funzione di garanzia propria dell'istituto e le prerogative del lavoratore, del tutto incolpevole dell'esito della vicenda, in presenza di una situazione di accertata e definitiva insolvenza del datore di lavoro ( tribunale di Monza), tanto più che nel caso de quo il ricorrente è munito di titolo esecutivo.
La prova del credito quindi emerge dalla documentazione in atti dal D.I. esecutivo agli atti.
E', invece, solo in parte fondata l'istanza volta ad ottenere il pagamento delle mensilità oggetto del titolo esecutivo, che comunque rientrano nelle ultime mensilità maturate prima della cessazione del rapporto.
E', ormai, consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass.n.32/2020,
n.9495/2016, n.20547/2015, 12971/2014) l'opinione che i crediti nei confronti del
Fondo di Garanzia costituito presso l' "crediti di lavoro, diversi da quelli CP_1
spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80/92) abbiano natura di prestazione previdenziale distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, e che il perfezionamento di tali diritti sia ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dal decreto legislativo n.80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva cfr., da ultimo Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati).
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Il decreto legislativo n. 80 cit., all'art. 2, comma 1, stabilisce, infatti, che "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati non dal mero inadempimento del datore di lavoro, ma dall'inadempimento derivante da insolvenza, accertata, assicurando il pagamento da parte dell'organo di garanzia delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
L' individuazione di tale fascia temporale (dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione) si pone come criterio funzionale alla individuazione del nesso tra l'inadempimento e l'insolvenza.
In altri termini, la disposizione introduce una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando si collochino temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima.
Al contrario, ove il credito retributivo afferisca ad un periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato,
l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Il principio di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati ha imposto, tuttavia, l'anticipazione dell' "insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2 della direttiva 80/987) alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale o dell'esecuzione (Cass. 1885/2005 e Corte di Giustizia
C373/95 del 1077/1997), di modo che non vadano a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale: entro tali limiti assume rilievo la iniziativa del lavoratore volta a consacrare il diritto in un titolo giudiziale utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Solo per tale via il credito retributivo non pagato può collocarsi temporalmente anche in un momento anteriore all'anno rispetto al momento in cui sia constatata la effettiva esistenza dell'insolvenza.
In adesione a tali interpretazione si osserva come il ricorrente cessato il rapporto di lavoro (il 23/05/2018), si sia attivato domandando (il 21/05/2019 nrg 11288/2019) e ottenendo (il 18/07/2019) un decreto ingiuntivo (n. 1243/2019, emesso dal Tribunale di OL per il pagamento delle mensilità di retribuzione (ratei di 13^ e 14^).
Il credito vantato dal lavoratore al pagamento delle reclamate ultime mensilità relative ai ratei di 13^ e 14^ è, dunque, sorto nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto ( 23/05/2018).
Per quanto suesposto l' deve essere condannato a corrispondere all'appellante CP_1
i ratei di 13^ e 14^ mensilità di retribuzione nella misura e nei limiti di quanto previsto dall'art.2 del D.Lg.vo n.80/1992 secondo cui il pagamento non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . Com'è noto, la legge CP_1
n. 80/1992 all'art. 2, comma 5, ha previsto il termine annuale di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione delle ultime tre mensilità della retribuzione a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto. Per individuare il dies a quo di decorrenza, come è stato ribadito dalla Suprema Corte (ex multis, Cass.
26819/2016), il diritto del lavoratore di ottenere le prestazioni a carico del fondo ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Conseguentemente, tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva: In tal senso, più recentemente, cfr. Cass. n.
17643/2020). La domanda all' è stata inoltrata il 31.05.2023 all'esito del decreto CP_1
del Tribunale di OL del 12/01/2023 che disponeva la chiusura del fallimento e quindi nei limiti temporali previsti.
Va rigettata la domanda relativa alle altre indennità richieste di cui al D.I. in quanto non rientrano nella copertura del Fondo di garanzia
Le spese di lite stante il parziale accoglimento sono compensate per la metà liquidate in considerazione dell'attività effettiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente della somma di €.11774,73 CP_1
a titolo di trattamento di fine rapporto di competenza del Fondo di Garanzia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
nonché al pagamento dei ratei di 13^ e 14^ , rientranti nelle ultime tre mensilità del cessato rapporto di lavoro, nella misura e nei limiti di quanto previsto dall'art.2 del D.Lg.vo n.80/1992.
-rigetta per il resto il ricorso
-condanna l al rimborso della metà dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
1700,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore degli avvocati Antonella Mazzeo e Lorenza Mazzeo.
OL così deciso il 02/04/2025 ore 16:00
Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo