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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 18090/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18090/2021 promossa da:
, con l'avv. SALVATORE MASSIMILIANO Parte_1
MONACÒ
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. FRANCO GIUDICI CP_1
MO.TE.M. di Controparte_2
Controparte_3
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“- In via principale e nel merito: voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in applicazione dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_3
sua qualità di conducente del veicolo Mercedes Arocs Tg. FB 770 BT, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare in relazione al sinistro per cui è causa, i convenuti, in via solidale tra loro, previa deduzione delle provvidenze accordate alla vittima nella misura di € 189.687,00 in favore dell' a CP_4
titolo di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, nonché, l'ulteriore importo di euro
380.000,00 a titolo di danno non patrimoniale corrisposto in corso di causa, al risarcimento - in favore pagina 1 di 13 del signor - di tutti i danni patrimoniali e non, da lui patiti in qualità di Parte_1 conducente del velocipede Longoni City, nella misura di € 528.306,06 - comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo, nonché, delle spese mediche di cura e fisioterapiche sostenute in del sinistro per cui è causa - del danno rilevato dal C.T.U. da c.d. "sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico relazionale permanente e temporaneo", pari all'importo di € 364.047,75
(calcolato sulla scorta di un incremento del 50,00% sul punto danno biologico, quest'ultimo pari a €
7.941,05, oltre ad un ulteriore aumento percentuale del 25,00% sul danno biologico per personalizzazione massima), del danno da lesione alla idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura subita dall'attore per l'importo di € 479.310,55 (quantificato, sulla base del triplo dell'assegno sociale, trattandosi, nella specie, di soggetto disoccupato), oltre alla rifusione dell'importo di € 610,00
(i.v.a. inclusa) a titolo di fondo spese per la consulenza medico legale in corso di causa eseguita dalla
Dott.ssa nonché, la somma di € 610,00 (i.v.a. inclusa) a titolo di fondo spese Persona_1
dell'onorario del C.T.U. Dott. , oltre gli interessi legali dalla data del fatto (27.08.2018) al saldo Per_2 sulla somma via rivalutata, oltre le spese legali relative all'attività professionale svolta nell'interesse dell'attore, dall'Avv. Salvatore M. Monacò nella fase stragiudiziale della vertenza de qua, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, e dalla data della sentenza alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi annui al tasso legale, o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia nel corso di causa e, comunque, entro i limiti della competenza per valore di codesto Giudice adito”.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15,00% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: A.) Si chiede ammettersi prova per testi (per il sig. sui capp. 1.) - 2.) - Testimone_1
3.) - 4.) -5.) - 6.) - 7.) - 8.) - 9.) - 10.) - 12.), per il sig. e sui Testimone_2 CP_5
capp. 1.) - 2.) - 3.) - 4.) - 5.) - 8.) - 10.), per l'Agente di P.L. del Comune di Milano, sig.
[...]
sui capitoli 14.) - 15.) - 16.); per il legale rappresentante della soc. con CP_6 Controparte_7
sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A e per il signor sul Controparte_8
cap. 17.); per i signori , e ) sui capitoli Parte_2 Parte_3 Parte_4
18.) - 19.) - 20.) - 21.) - 22.) - 23.) - 24.) - 25.) - 26.) - 27.) - 28.) - 29.) - 30.) - 31.) - 32.) – e per interrogatorio formale dei convenuti, signor sui capp. 1.) - 2.) - 3.) - 4.) - 5.) - 6.) - 7.) Controparte_3
- 8.) - 9.) - 10.) - 11.) - 12.) - 13.) e del legale rappresentante p.t. della convenuta soc.
[...]
con sede in Castiglione dei Pepoli (BO) - 40035, via Fiera n. 100, sui Controparte_9
capp. 1.) - 12.) - 13.), formulati in termini positivi ed emendati da ogni giudizio e/o valutazione, preceduti dalla locuzione "vero che":
1.) in data 27.08.2018 nel territorio del Comune di Milano, l'autocarro Mercedes - Benz Arocs targato pagina 2 di 13 FB 770 BT, condotto dal sig. transitava sulla via Fatebenefratelli con direzione Corso Controparte_3
di Porta OV;
2.) il velocipede Longoni City, guidato dal sig. , percorreva la Persona_3
medesima sede viabile con la stessa direzione del mezzo pesante condotto dal sig. Controparte_3
mantenendo il margine destro della carreggiata, in direzione piazza San Marco, al fine di immettersi sulla pista ciclabile esistente, oltre l'intersezione a raso con Corso di Porta OV;
3.) il conducente dell'autocarro Mercedes-Benz Arocs Tg. FB 770 BT in un secondo momento iniziava ad immettersi sul corso di Porta OV, mentre il velocipede , condotto dal sig. Parte_5 Pt_1
, continuava a transitare sulla sede viabile, mantenendo il margine destro della carreggiata;
[...]
4.) nel momento in cui il velocipiede, condotto dal sig. giungeva all'altezza Parte_1
dell'attraversamento, il conducente del mezzo pesante, sig. lo investiva e lo arrotava con le ruote CP_3
gemellari del secondo e terzo asse;
5.) il velocipede attoreo, proiettando il semaforo, presente all'intersezione con Corso di Porta OV, luce verde, attraversava l'incrocio della carreggiata con l'intenzione di proseguire dritto sulla via
Fatebenefratelli, mantenendo il margine destro;
6.) il velocipede, procedendo sul margine destro, attraversava l'intersezione a raso con Corso di Porta
OV, dinanzi la parte anteriore del veicolo (autocarro) condotto dal sig. CP_3
7.) il sig. era impossibilitato a superare l'autocarro condotto dal sig. a sinistra, date le Pt_1 CP_3
dimensioni dell'autocarro che occupava in obliquo buona parte della carreggiata ed al fine di evitare, in presenza di traffico veicolare proveniente dalla sua stessa direzione, dei cambi di direzione;
8.) il sig. subito dopo l'impatto continuava a proseguire la propria marcia trascinando il corpo CP_3
del sig. al di sotto del mezzo, che ruotava su se stesso, finendo con la testa ed il busto verso Pt_1
l'interno del mezzo pesante e le gambe all'esterno e lo accingeva con le ruote posteriori all'altezza del fianco e sull'arto inferiore;
9.) il sig. subito dopo l'impatto, continuava a proseguire la propria marcia, sebbene il sig. CP_3
che aveva assistito alla scena, precipitandosi sulla carreggiata, gli avesse intimato di Testimone_1
arrestarsi, sbracciandosi ed urlando;
10.) il velocipede aveva attraversato l'intersezione in corrispondenza delle zebrature pedonali presenti verticalmente su Corso di Porta OV, mantenendo però le strisce dell'attraversamento sulla propria destra e procedendo al di fuori, ovvero sulla carreggiata veicolare;
11.) nella fase antecedente alla manovra di svolta a destra e durante la manovra il sig. Controparte_3
si era accorto che stava sopraggiungendo dalla sua direzione il velocipede condotto dal sig. Pt_1
;
[...]
pagina 3 di 13 12.) l'autocarro Tg. FB 770 BT possedeva gli specchi grandangolari e di accostamento CP_10
laterali e frontali previsti dalla Direttiva UE - 2007/38/CE;
13.) durante tutta la fase della manovra di svolta a destra, il conducente dell'autocarro Mercedes Arocs
Tg. FB 770 BT si era avvalso sia nella fase pre urto che negli istanti immediatamente antecedenti all'impatto degli specchi grandangolari e di accostamento laterali e frontali;
14.) il sig. veniva rinvenuto al momento del sinistro del 27.08.2018 con uno zainetto Parte_1
colmo di lettere da spedire e consegnare a mani contenenti l'intestazione della soc. Controparte_7
con sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A;
15.) in occasione del sinistro l'Agente di P.L. ha chiamato la sede della soc. il cui Controparte_7
numero figurava sulla facciata delle medesime buste al fine di richiedere il tempestivo intervento di un incaricato in loco per ritirare quanto trasportato dall'infortunato;
16.) giungeva istanti più tardi incaricato dalla soc. a ritirare le lettere contenute nello Controparte_7
zaino del sig. Pt_1
17.) il sig. all'epoca del sinistro si occupava della distribuzione di lettere affidategli Parte_1
dal sig. , quest'ultimo dipendente della società con Controparte_8 Controparte_7
sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A;
18.) il grado di istruzione conseguito dal sig. di nazionalità peruviana, non gli Parte_1
permette di svolgere mansioni differenti da lavori manuali;
19.) precedentemente all'attività di portalettere, il sig. svolgeva l'attività di operaio, nello Pt_1
specifico: a.) addetto alle pulizie presso la società di , come da lettera di Parte_6 CP_11
assunzione datata 23.09.2004 che si rammostra al teste (cfr. doc. 34.) - attività eseguita dal 24.09.2004 al 30.10.2004 (cfr. doc. 32ii.); b.) operaio presso la soc. Adecco Italia S.p.a. - Filiale di Milano, piazza della Repubblica n. 17, come da contratto di assunzione a termine del 28.09.2007 che si rammostra
(cfr. doc. 35.) - attività eseguita dal 01.10.2007 al 08.10.2007; c.) "socio operaio V° livello" come da dichiarazione di assunzione National Service Soc. Cooperativa datata 20.11.2007 (cfr. doc. 38); d.) mansione di facchino presso la soc. con sede in Milano - 20123, Piazza Diaz n. Controparte_12
6, come da lettera di assunzione del 05.05.2008 che si rammostra (cfr. doc. 39) - attività eseguita dal
05.05.2008 al 17.11.2008.
20.) l'attore, ha effettuato tentativo protesico senza presa di bacino presso numerose officine ortopediche con esito negativo per dolore al moncone;
21.) l'attore è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
22.) l'attore, signor in seguito al sinistro, è rimasto completamente inoccupato, a Parte_1
pagina 4 di 13 causa della compromissione fisica causata dall'incidente, tale da non permettergli di svolgere attività manuali e ciò anche successivamente al momento in cui è stata accertata la stabilizzazione clinica con postumi di carattere permanente;
23.) la signora , madre del sig. ha dovuto convivere nel medesimo Parte_2 Parte_1
appartamento sito in Milano, via Fiuggi n. 33, sin dal giorno dell'incidente con il figlio gravemente macroleso in carrozzina, inabile a svolgere le occupazioni quotidiane, al fine di prendersene cura sia dal punto di vista farmacologico, sia provvedendo alla sua assistenza morale e materiale ed in maniera continuativa;
24.) il sig. rivive ogni giorno flashback con sensazione di accostamento da parte della ruota Pt_1
del camion, difficoltà del sonno con frequenti risvegli ed incubi notturni;
25.) l'attore, signor manifesta frequentemente sia episodi di cedimento psico-fisico, Parte_1
dovuti al fatto di non accettare la propria condizione di menomato, sia episodi di totale disperazione, anche causata dal fatto di non poter più sopportare il tipo di vita fisicamente stressante, derivante dalla gravosità dei movimenti corporei nello svolgimento anche delle più semplici attività quotidiane, perdendo, altresì la propria autostima;
26.) il signor di frequente esterna i propri ricordi sull'evento traumatico allo stesso Parte_1
occorso ed, inoltre, avverte sentimenti di paura e crisi di pianto;
27.) l'attore, signor , in seguito al sinistro occorso ha dimostrato un Persona_3
marcato calo dell'interesse e della partecipazione in attività di svago e socioculturali;
28.) il sig. ha sbalzi di umore e manifesta irascibilità (e ciò per il fatto di doversi rassegnare Pt_1
della propria condizione di mutilato);
29.) l'instabile personalità del sig. acquisita in seguito all'evento sinistro lo limita nel coltivare Pt_1
rapporti interpersonali;
30.) il sig. a seguito del sinistro ed a motivo del senso di vergogna, essendo lo stesso Parte_1
costretto in carrozzina, manifesta sensazioni di distacco o estraniamento dagli altri individui, tali da aver comportato una modificazione peggiorativa delle proprie relazioni di vita esterne (frequentazione totalmente annullata di amici e/o conoscenti, salvo all'interno del nucleo familiare);
31.) a causa della disabilità/menomazione acquisita in seguito all'evento sinistro del 27.08.2018, il sig. ha subito la compromissione delle relazioni affettive - sentimentali;
Pt_1
32.) la condizione fisica di menomato del sig. ha negativamente compromesso, altresì, i Pt_1
rapporti familiari, soprattutto nei riguardi del sig. , con lui già convivente dall'evento di Parte_4
sinistro.
Si indicano a testi: 1.) l'Agente di P.L. del Comune di Milano, sig. - matr. 2641; 2.) Controparte_6
pagina 5 di 13 il signor residente in [...]; 3.) il signor Testimone_1 [...]
nato in data [...] in [...] e residente all'estero e domiciliato in Controparte_13
Milano, via Sammartini n. 21; 4.) il signor nato in data [...] a [...] e CP_5
residente in [...]; 5.) legale rappresentante ( pro tempore nel periodo: seconda metà agosto 2018) della soc. con sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A; Controparte_7
6.) il signor , residente in [...]; 7.) Controparte_8
signora , nata a [...]ù) il 28.08.1958 e residente Parte_2
in Milano - 20159, via Fiuggi n. 33; 8.) sig. , nato in [...], in data [...] e Parte_3
residente in [...]; 9.) sig. , nato in data [...] a [...] Parte_4
(SO), residente in [...].
B.) Disporre C.T.U. cinematica sulla dinamica del sinistro stradale avvenuto in Milano in data
27.08.2018, via Fatebenefratelli, intersezione con Corso di Porta OV.”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare:
1) In via principale, accertare e dichiarare un concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., a carico del sig.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa in misura non inferiore al 50%; Parte_1 per l'effetto, accertata e dichiarata la congruità delle somme già pagate da sia a titolo di CP_1
danno patrimoniale sia a titolo di danno non patrimoniale, così come specificate in narrativa, rigettare, per i motivi indicati e richiamati in atti o come meglio ritenuto, la domanda azionata dal sig.
[...]
nei confronti di mandando la concludente Compagnia del Parte_1 CP_1
tutto assolta dalla detta domanda.
2) In via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c., un concorso di colpa a carico del sig. Parte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura ritenuta equa dal Giudice;
per
[...]
l'effetto, contenere la eventuale residua obbligazione risarcitoria di entro gli stretti e CP_1
rigorosi limiti del giusto e del provato, il tutto al netto del predetto concorso di colpa ed al netto delle somme di Euro 380.000,00 e di Euro 189.687,00 già pagate dalla concludente Controparte_1
3) In via istruttoria si chiede ammettersi PROVA PER INTERPELLO E TESTI sui seguenti capitoli:
1) Vero che ho assistito all'incidente per cui è causa avvenuto a Milano in data 27 agosto 2018, alle ore
13.57, all'incrocio fra via Fatebenefratelli e Corso di Porta OV ed ho rilasciato alla Polizia Locale di
Milano le dichiarazioni che mi si rammostrano (cfr. ns doc. 1) [teste ]. Tes_1
2) Vero, in particolare, che nel momento in cui l'autocarro Mercedes TG FB770BT impegnava Corso
pagina 6 di 13 di Porta OV a Milano, sbucava dal lato sinistro della strada la bicicletta condotta dal sig.
[...]
(da via Fatebenefratelli 11 in direzione via Fatebenefratelli 7/5). [interpello Parte_1
+ teste ]. Tes_1
3) Vero che, con la detta manovra, il ciclista imboccava l'attraversamento pedonale di Corso di Porta
OV (interpello + teste ). Tes_1
4) Vero che, mentre il suddetto autocarro impegnava Corso di Porta OV, il ciclista lo incrociava sorpassandolo sulla destra e quindi colpendo ed impattando la parte centrale dell'automezzo (interpello
+ teste ). Tes_1
5) Vero che l'autocarro impegnava Corso di Porta OV azionando l'indicatore di direzione destro
(teste ). Tes_1
6) Vero che ho assistito all'incidente per cui è causa, avvenuto a Milano in data 27 agosto 2018, alle ore 13.57, all'incrocio fra via Fatebenefratelli e Corso di Porta OV ed ho rilasciato alla Polizia
Locale di Milano le dichiarazioni che mi si rammostrano (cfr. ns doc. n. 1) [teste . CP_5
7) Vero che, in occasione del detto incidente, mi trovavo quale passeggero a bordo del furgone Ford
Transit TG EY065PG condotto da mio padre (teste . CP_5
8) Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il furgone su cui ero trasportato si trovava accodato all'autocarro Mercedes TG FB770BT (teste . CP_5
9) Vero, in particolare, che il predetto autocarro si fermava obliquato verso destra per far passare i pedoni che transitavano sull'attraversamento pedonale posto all'intersezione fra via Fatebenefratelli e
Corso di Porta OV (interpello + teste . CP_5
10) Vero che dopo qualche secondo e dopo aver fatto attraversare i pedoni, l'autocarro ripartiva (teste
. CP_5
11) Vero che ero presente nel luogo in cui si è verificato l'incidente per cui è causa, avvenuto a Milano in data 27 agosto 2018, alle ore 13.57, all'incrocio fra via Fatebenefratelli e Corso di Porta OV ed ho rilasciato alla Polizia Locale di Milano le dichiarazioni che mi si rammostrano (cfr. ns doc. n. 1)
[teste . Tes_2
12) Vero che, dopo l'incidente, sono corso in aiuto del sig. (teste Parte_1
. Tes_2
13) Vero che, mentre prestavo soccorso, notavo che il sig. indossava delle cuffiette Parte_1
(interpello + teste . Tes_2
Si indicano a TESTI:
- sig. , via Fatebenefratelli n. 11, Milano Testimone_1
- sig. , via Isonzo n. 14, Bollate (MI) CP_5
pagina 7 di 13 - sig. via Sammartini n. 21, Milano Testimone_2
In caso di ammissione della prova per testi articolata da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
* * *
Sempre in via istruttoria si chiede che il Giudice voglia:
• ORDINARE:
a) alla Questura di Milano e/o alla Polizia Locale di Milano che ha redatto il Verbale in atti, ex artt. 210
e/o 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei due video/filmati in loro possesso comprovanti la dinamica del sinistro per cui è causa.
b) all'Hotel Palazzo Parigi di Corso di Porta OV di Milano, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del video/filmato in suo possesso comprovante la dinamica del sinistro per cui è causa.
• DISPORRE, occorrendo, CTU cinematica.
4) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per Spese generali di Studio,
C.P.A. ed I.V.A, nel rispetto del principio della soccombenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
affermando: che in data 27/8/2018 si Controparte_9 Controparte_3 era verificato un sinistro stradale, in corrispondenza di un'intersezione, tra la bicicletta condotta dall'odierna parte attorea e l'autocarro di proprietà di Controparte_9
condotto da ed assicurato con e che l'odierna parte
[...] Controparte_3 CP_1
attorea in seguito al sinistro aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati.
i è costituita in giudizio, contrastando le domande attoree. CP_1
non si sono costituiti in Controparte_9 Controparte_3
giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze: di carattere generico (cap. 1), di carattere generico e valutativo (cap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), non allegate in atti assertivi (cap. 14, 15, 16, 17), non allegate in atti assertivi e di carattere documentale (cap. 19); non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze: di carattere documentale (cap. 1), di carattere documentale, generico e valutativo (cap. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13), di carattere generico e valutativo (cap. 3,
pagina 8 di 13 4, 9, 10, 12); sono state rigettate le istanze ex artt. 210/213 cpc avanzate dalla compagnia assicuratrice convenuta, non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dalla relazione di incidente stradale emerge che la Polizia Locale intervenuta ha visionato le
“immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della Questura” dalle quali è emerso quanto di seguito riportato: “l'autocarro “proveniente dalla piazza Cavour percorreva la via
Fatebenefratelli in direzione della piazza San Marco, poco prima dell'intersezione con il corso di Porta OV arrestava la marcia a causa dell'intenso traffico, dopo qualche secondo, si nota azionare l'indicatore direzionale destro. Riprendeva quindi la marcia e percorsi pochi metri, iniziava la manovra di svolta a destra al fine di immettersi in corso di Porta OV;
in detta fase collideva con” la biciletta che “avente medesima provenienza e direzione” dell'autocarro,
“sopraggiungeva alla destra di quest'ultimo”;
- dai documenti 1 e 1 bis di cui alle produzioni della parte convenuta emerge che nel corso delle indagini svolte dalla Polizia Locale sono stati acquisiti i dati del tachigrafo digitale installato sull'autocarro da cui la Polizia Locale ha ricavato che al momento del sinistro il conducete dell'autocarro teneva una velocità molto ridotta;
- la compagnia assicuratrice convenuta ha allegato nella comparsa di risposta che il ciclista procedeva con cuffiette indossate e funzionanti e la parte attorea non ha specificamente contestato tale allegazione entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive, con la conseguenza che in relazione alle predette circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite;
- dagli elementi sopra evidenziati emerge per un verso che l'odierno attore in occasione del sinistro ha tenuto un comportamento imprudente, in quanto, con indosso le cuffiette in funzione, sopraggiungendo dalla medesima direzione dell'autocarro, proseguiva alla destra di quest'ultimo nonostante il conducente dell'autocarro avesse azionato per tempo l'indicatore di direzione destro prima di compiere la manovra di svolta a destra (secondo quanto emerge dalle immagini visionate dalla Polizia Locale), risultando perciò che la lenta (secondo quanto emerge dai dati rilevati dalla Polizia Locale in relazione al tachigrafo dell'autocarro) manovra verso destra compiuta dall'autocarro fosse prevedibile, in quanto segnalata in anticipo, mentre per altro verso emerge anche il comportamento colposo del conducente dell'autocarro, apparendo plausibile che qualora quest'ultimo, in occasione del compimento della manovra di svolta,
pagina 9 di 13 avesse rivolto un ampio ed attento sguardo verso l'intera sede stradale interessata, come impone la prudenza, avrebbe potuto scorgere la sopraggiungente bicicletta;
ne consegue che in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro appare sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50% ciascuno;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea “assoluta” di “225 (duecentoventicinque) giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “all'80%” di “120 (centoventi) giorni”; la sussistenza di postumi permanenti nella “misura del 75%”; che, “per quanto riguarda l'attività lavorativa, si deve considerare abolita quella di carattere “operaio””; la sussistenza di spese “di cura”, “da ritenere necessarie e congrue”, pari ad “Euro 219,86” e che “attesa la stabilizzazione clinica non è concretamente da prevedere la necessità di spese mediche o di assistenza”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri, considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 846.240,00 per il danno permanente -di cui Euro
564.160,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
282.080,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 36.915,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 883.155,00;
- stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 50%, dal summenzionato importo di Euro 883.155,00 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro
441.577,50, per il danno non patrimoniale;
- nessuna somma può essere liquidata in relazione alla doglianza relativa alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, posto che sul punto le allegazioni dedotte dalla parte attorea entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc -che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo- sono generiche ovvero inidonee ad integrare ipotesi particolari che facciano apparire plausibile la derivazione in capo all'infortunato di conseguenze più gravi pagina 10 di 13 di quelle ordinariamente derivanti dalla tipologia di danno accertato, mentre le allegazioni dedotte per la prima volta nella comparsa conclusionale sono tardive;
- costituiscono voci di danno emergente: le spese di cura pari complessivamente ad Euro 219,86; la complessiva somma di Euro 360,00 per copie di documentazione sanitaria;
la somma di Euro
500,00 di cui alla fattura n. 26/2020 del 5/2/2020; la somma di Euro 25,40 di cui alla bolletta n.
909501 del 19/12/2018; la somma di Euro 116,90 di cui alla ricevuta n. 278396/18; in relazione al danno materiale alla bicicletta, tenuto conto che è pacifico tra le parti il carattere antieconomico della riparazione del bene, appare congruo liquidare la somma di Euro 100,00; in relazione alle spese legali stragiudiziali, vista l'attività documentata in atti relativa alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, appare congruo liquidare ai sensi del DM
55/14 nel testo applicabile ratione temporis la somma di Euro 960,00, nonché la somma di Euro
8,55 per il costo dell'invio della raccomandata spedita in data 18/2/2020; la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 2.290,71;
- nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di ulteriori voci di danno emergente, in quanto: la doglianza relativa a lamentate spese di parcheggio appare generica e non documentata;
in relazione a lamentate spese di assistenza, il CTU ha accertato che “non è concretamente da prevedere la necessità di spese mediche o di assistenza”, emergendo inoltre dalla ctu che la “necessità dell'ausilio di terzi” è solo “occasionale”, che l'attore ha riferito al
CTU “una “discreta” autonomia nelle attività della vita quotidiana” e che “vive con il fratello
e la madre, che lo supportano per parte delle attività della vita quotidiana”, con la conseguenza che sul punto, tenuto conto delle predette circostanze ed in assenza sia di allegazioni sia di documentazione concernenti la sussistenza di costi di assistenza, nel caso concreto appaiono satisfattive le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di accompagnamento, CP_4
considerata la relativa non contestata misura indicata in atti;
in relazione a lamentate spese per una perizia stragiudiziale e “di stampa e rilegatura”, le relative richieste sono state avanzate tardivamente in comparsa conclusionale, e perciò oltre il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva non solo sul piano assertivo ma anche per la proposizione delle domande;
- stante la sussistenza del summenzionato concorso di colpa al 50% nella causazione del sinistro dall'importo di Euro 2.290,71 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 1.145,35 per il danno emergente;
- quanto al danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla parte attorea relativamente all'aspetto lavorativo, si osserva quanto segue:
considerato che
il CTU ha accertato che “per
pagina 11 di 13 quanto riguarda l'attività lavorativa, si deve considerare abolita quella di carattere
“operaio””; considerato che tale tipologia di attività lavorativa corrisponde alle attitudini dell'attore, secondo quanto emerge dalla documentazione relativa alle attività lavorative svolte dallo stesso in epoca antecedente il sinistro;
tenuto conto della documentazione attestante retribuzioni pattuite, e considerato che non appare dalle circostanze emergenti dagli atti che il reddito percepito dall'infortunato fosse destinato a crescere in futuro, la capacità reddituale emergente dalla predetta documentazione appare idonea -anche considerata la dichiarazione resa dall'attore in sede di ctu di avere “sempre svolto attività lavorative di tipo operaio/manuale”- a costituire base di calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro dell'attore; ciò posto, tenuto conto del coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del
CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1 luglio 1989 e considerato lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (che appare congruo valutare nel caso di specie nella misura del
30% tenuto conto dell'età dell'infortunato e del tipo di lavoro svolto), appare congruo liquidare in favore della parte attorea la somma di Euro 228.550,14;
- stante la sussistenza del concorso di colpa al 50% dall'importo di Euro 228.550,14 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 114.275,07; tenuto conto delle concordanti allegazioni delle parti in atti assertivi in ordine al riconoscimento da parte dell' della somma di Euro 72.547,00 in favore della parte attorea quale pensione CP_4
di inabilità, dal suddetto importo di Euro 114.275,07 va dedotta la somma di Euro 72.547,00, residuando la differenza pari ad Euro 41.728,07 a titolo di lucro cessante;
- la sommatoria dell'importo per il danno non patrimoniale e degli importi per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro
484.450,92, somma liquidata in moneta attuale;
- dal suddetto importo di Euro 484.450,92 deve essere detratta la somma di Euro 380.000,00,
posto che costituisce circostanza pacifica tra le parti (oltre che documentata) il versamento di tale somma in data 23/4/2021 (successivamente all'instaurazione della causa) in favore della parte attorea da parte della compagnia assicuratrice convenuta;
- il valore del danno ed il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data del fatto;
gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data del fatto alla data dell'acconto; quindi deve essere detratto l'acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dalla data dell'acconto fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi nella misura sopra indicata sulla somma via via rivalutata sino alla data della liquidazione;
sulla pagina 12 di 13 somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 484.450,92, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 380.000,00, secondo i criteri sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore
Massimiliano Monacò, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro
1.763,15 per esborsi ed 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 610,00.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
484.450,92, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 380.000,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore
Massimiliano Monacò, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 1.763,15 per esborsi ed Euro
11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di
Euro 610,00;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 14/02/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18090/2021 promossa da:
, con l'avv. SALVATORE MASSIMILIANO Parte_1
MONACÒ
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. FRANCO GIUDICI CP_1
MO.TE.M. di Controparte_2
Controparte_3
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“- In via principale e nel merito: voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in applicazione dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_3
sua qualità di conducente del veicolo Mercedes Arocs Tg. FB 770 BT, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare in relazione al sinistro per cui è causa, i convenuti, in via solidale tra loro, previa deduzione delle provvidenze accordate alla vittima nella misura di € 189.687,00 in favore dell' a CP_4
titolo di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, nonché, l'ulteriore importo di euro
380.000,00 a titolo di danno non patrimoniale corrisposto in corso di causa, al risarcimento - in favore pagina 1 di 13 del signor - di tutti i danni patrimoniali e non, da lui patiti in qualità di Parte_1 conducente del velocipede Longoni City, nella misura di € 528.306,06 - comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo, nonché, delle spese mediche di cura e fisioterapiche sostenute in del sinistro per cui è causa - del danno rilevato dal C.T.U. da c.d. "sofferenza menomazione-correlata al danno biologico/dinamico relazionale permanente e temporaneo", pari all'importo di € 364.047,75
(calcolato sulla scorta di un incremento del 50,00% sul punto danno biologico, quest'ultimo pari a €
7.941,05, oltre ad un ulteriore aumento percentuale del 25,00% sul danno biologico per personalizzazione massima), del danno da lesione alla idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura subita dall'attore per l'importo di € 479.310,55 (quantificato, sulla base del triplo dell'assegno sociale, trattandosi, nella specie, di soggetto disoccupato), oltre alla rifusione dell'importo di € 610,00
(i.v.a. inclusa) a titolo di fondo spese per la consulenza medico legale in corso di causa eseguita dalla
Dott.ssa nonché, la somma di € 610,00 (i.v.a. inclusa) a titolo di fondo spese Persona_1
dell'onorario del C.T.U. Dott. , oltre gli interessi legali dalla data del fatto (27.08.2018) al saldo Per_2 sulla somma via rivalutata, oltre le spese legali relative all'attività professionale svolta nell'interesse dell'attore, dall'Avv. Salvatore M. Monacò nella fase stragiudiziale della vertenza de qua, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, e dalla data della sentenza alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi annui al tasso legale, o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia nel corso di causa e, comunque, entro i limiti della competenza per valore di codesto Giudice adito”.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15,00% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: A.) Si chiede ammettersi prova per testi (per il sig. sui capp. 1.) - 2.) - Testimone_1
3.) - 4.) -5.) - 6.) - 7.) - 8.) - 9.) - 10.) - 12.), per il sig. e sui Testimone_2 CP_5
capp. 1.) - 2.) - 3.) - 4.) - 5.) - 8.) - 10.), per l'Agente di P.L. del Comune di Milano, sig.
[...]
sui capitoli 14.) - 15.) - 16.); per il legale rappresentante della soc. con CP_6 Controparte_7
sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A e per il signor sul Controparte_8
cap. 17.); per i signori , e ) sui capitoli Parte_2 Parte_3 Parte_4
18.) - 19.) - 20.) - 21.) - 22.) - 23.) - 24.) - 25.) - 26.) - 27.) - 28.) - 29.) - 30.) - 31.) - 32.) – e per interrogatorio formale dei convenuti, signor sui capp. 1.) - 2.) - 3.) - 4.) - 5.) - 6.) - 7.) Controparte_3
- 8.) - 9.) - 10.) - 11.) - 12.) - 13.) e del legale rappresentante p.t. della convenuta soc.
[...]
con sede in Castiglione dei Pepoli (BO) - 40035, via Fiera n. 100, sui Controparte_9
capp. 1.) - 12.) - 13.), formulati in termini positivi ed emendati da ogni giudizio e/o valutazione, preceduti dalla locuzione "vero che":
1.) in data 27.08.2018 nel territorio del Comune di Milano, l'autocarro Mercedes - Benz Arocs targato pagina 2 di 13 FB 770 BT, condotto dal sig. transitava sulla via Fatebenefratelli con direzione Corso Controparte_3
di Porta OV;
2.) il velocipede Longoni City, guidato dal sig. , percorreva la Persona_3
medesima sede viabile con la stessa direzione del mezzo pesante condotto dal sig. Controparte_3
mantenendo il margine destro della carreggiata, in direzione piazza San Marco, al fine di immettersi sulla pista ciclabile esistente, oltre l'intersezione a raso con Corso di Porta OV;
3.) il conducente dell'autocarro Mercedes-Benz Arocs Tg. FB 770 BT in un secondo momento iniziava ad immettersi sul corso di Porta OV, mentre il velocipede , condotto dal sig. Parte_5 Pt_1
, continuava a transitare sulla sede viabile, mantenendo il margine destro della carreggiata;
[...]
4.) nel momento in cui il velocipiede, condotto dal sig. giungeva all'altezza Parte_1
dell'attraversamento, il conducente del mezzo pesante, sig. lo investiva e lo arrotava con le ruote CP_3
gemellari del secondo e terzo asse;
5.) il velocipede attoreo, proiettando il semaforo, presente all'intersezione con Corso di Porta OV, luce verde, attraversava l'incrocio della carreggiata con l'intenzione di proseguire dritto sulla via
Fatebenefratelli, mantenendo il margine destro;
6.) il velocipede, procedendo sul margine destro, attraversava l'intersezione a raso con Corso di Porta
OV, dinanzi la parte anteriore del veicolo (autocarro) condotto dal sig. CP_3
7.) il sig. era impossibilitato a superare l'autocarro condotto dal sig. a sinistra, date le Pt_1 CP_3
dimensioni dell'autocarro che occupava in obliquo buona parte della carreggiata ed al fine di evitare, in presenza di traffico veicolare proveniente dalla sua stessa direzione, dei cambi di direzione;
8.) il sig. subito dopo l'impatto continuava a proseguire la propria marcia trascinando il corpo CP_3
del sig. al di sotto del mezzo, che ruotava su se stesso, finendo con la testa ed il busto verso Pt_1
l'interno del mezzo pesante e le gambe all'esterno e lo accingeva con le ruote posteriori all'altezza del fianco e sull'arto inferiore;
9.) il sig. subito dopo l'impatto, continuava a proseguire la propria marcia, sebbene il sig. CP_3
che aveva assistito alla scena, precipitandosi sulla carreggiata, gli avesse intimato di Testimone_1
arrestarsi, sbracciandosi ed urlando;
10.) il velocipede aveva attraversato l'intersezione in corrispondenza delle zebrature pedonali presenti verticalmente su Corso di Porta OV, mantenendo però le strisce dell'attraversamento sulla propria destra e procedendo al di fuori, ovvero sulla carreggiata veicolare;
11.) nella fase antecedente alla manovra di svolta a destra e durante la manovra il sig. Controparte_3
si era accorto che stava sopraggiungendo dalla sua direzione il velocipede condotto dal sig. Pt_1
;
[...]
pagina 3 di 13 12.) l'autocarro Tg. FB 770 BT possedeva gli specchi grandangolari e di accostamento CP_10
laterali e frontali previsti dalla Direttiva UE - 2007/38/CE;
13.) durante tutta la fase della manovra di svolta a destra, il conducente dell'autocarro Mercedes Arocs
Tg. FB 770 BT si era avvalso sia nella fase pre urto che negli istanti immediatamente antecedenti all'impatto degli specchi grandangolari e di accostamento laterali e frontali;
14.) il sig. veniva rinvenuto al momento del sinistro del 27.08.2018 con uno zainetto Parte_1
colmo di lettere da spedire e consegnare a mani contenenti l'intestazione della soc. Controparte_7
con sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A;
15.) in occasione del sinistro l'Agente di P.L. ha chiamato la sede della soc. il cui Controparte_7
numero figurava sulla facciata delle medesime buste al fine di richiedere il tempestivo intervento di un incaricato in loco per ritirare quanto trasportato dall'infortunato;
16.) giungeva istanti più tardi incaricato dalla soc. a ritirare le lettere contenute nello Controparte_7
zaino del sig. Pt_1
17.) il sig. all'epoca del sinistro si occupava della distribuzione di lettere affidategli Parte_1
dal sig. , quest'ultimo dipendente della società con Controparte_8 Controparte_7
sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A;
18.) il grado di istruzione conseguito dal sig. di nazionalità peruviana, non gli Parte_1
permette di svolgere mansioni differenti da lavori manuali;
19.) precedentemente all'attività di portalettere, il sig. svolgeva l'attività di operaio, nello Pt_1
specifico: a.) addetto alle pulizie presso la società di , come da lettera di Parte_6 CP_11
assunzione datata 23.09.2004 che si rammostra al teste (cfr. doc. 34.) - attività eseguita dal 24.09.2004 al 30.10.2004 (cfr. doc. 32ii.); b.) operaio presso la soc. Adecco Italia S.p.a. - Filiale di Milano, piazza della Repubblica n. 17, come da contratto di assunzione a termine del 28.09.2007 che si rammostra
(cfr. doc. 35.) - attività eseguita dal 01.10.2007 al 08.10.2007; c.) "socio operaio V° livello" come da dichiarazione di assunzione National Service Soc. Cooperativa datata 20.11.2007 (cfr. doc. 38); d.) mansione di facchino presso la soc. con sede in Milano - 20123, Piazza Diaz n. Controparte_12
6, come da lettera di assunzione del 05.05.2008 che si rammostra (cfr. doc. 39) - attività eseguita dal
05.05.2008 al 17.11.2008.
20.) l'attore, ha effettuato tentativo protesico senza presa di bacino presso numerose officine ortopediche con esito negativo per dolore al moncone;
21.) l'attore è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
22.) l'attore, signor in seguito al sinistro, è rimasto completamente inoccupato, a Parte_1
pagina 4 di 13 causa della compromissione fisica causata dall'incidente, tale da non permettergli di svolgere attività manuali e ciò anche successivamente al momento in cui è stata accertata la stabilizzazione clinica con postumi di carattere permanente;
23.) la signora , madre del sig. ha dovuto convivere nel medesimo Parte_2 Parte_1
appartamento sito in Milano, via Fiuggi n. 33, sin dal giorno dell'incidente con il figlio gravemente macroleso in carrozzina, inabile a svolgere le occupazioni quotidiane, al fine di prendersene cura sia dal punto di vista farmacologico, sia provvedendo alla sua assistenza morale e materiale ed in maniera continuativa;
24.) il sig. rivive ogni giorno flashback con sensazione di accostamento da parte della ruota Pt_1
del camion, difficoltà del sonno con frequenti risvegli ed incubi notturni;
25.) l'attore, signor manifesta frequentemente sia episodi di cedimento psico-fisico, Parte_1
dovuti al fatto di non accettare la propria condizione di menomato, sia episodi di totale disperazione, anche causata dal fatto di non poter più sopportare il tipo di vita fisicamente stressante, derivante dalla gravosità dei movimenti corporei nello svolgimento anche delle più semplici attività quotidiane, perdendo, altresì la propria autostima;
26.) il signor di frequente esterna i propri ricordi sull'evento traumatico allo stesso Parte_1
occorso ed, inoltre, avverte sentimenti di paura e crisi di pianto;
27.) l'attore, signor , in seguito al sinistro occorso ha dimostrato un Persona_3
marcato calo dell'interesse e della partecipazione in attività di svago e socioculturali;
28.) il sig. ha sbalzi di umore e manifesta irascibilità (e ciò per il fatto di doversi rassegnare Pt_1
della propria condizione di mutilato);
29.) l'instabile personalità del sig. acquisita in seguito all'evento sinistro lo limita nel coltivare Pt_1
rapporti interpersonali;
30.) il sig. a seguito del sinistro ed a motivo del senso di vergogna, essendo lo stesso Parte_1
costretto in carrozzina, manifesta sensazioni di distacco o estraniamento dagli altri individui, tali da aver comportato una modificazione peggiorativa delle proprie relazioni di vita esterne (frequentazione totalmente annullata di amici e/o conoscenti, salvo all'interno del nucleo familiare);
31.) a causa della disabilità/menomazione acquisita in seguito all'evento sinistro del 27.08.2018, il sig. ha subito la compromissione delle relazioni affettive - sentimentali;
Pt_1
32.) la condizione fisica di menomato del sig. ha negativamente compromesso, altresì, i Pt_1
rapporti familiari, soprattutto nei riguardi del sig. , con lui già convivente dall'evento di Parte_4
sinistro.
Si indicano a testi: 1.) l'Agente di P.L. del Comune di Milano, sig. - matr. 2641; 2.) Controparte_6
pagina 5 di 13 il signor residente in [...]; 3.) il signor Testimone_1 [...]
nato in data [...] in [...] e residente all'estero e domiciliato in Controparte_13
Milano, via Sammartini n. 21; 4.) il signor nato in data [...] a [...] e CP_5
residente in [...]; 5.) legale rappresentante ( pro tempore nel periodo: seconda metà agosto 2018) della soc. con sede in Milano - 20161, via Ulisse Salis n. 44/A; Controparte_7
6.) il signor , residente in [...]; 7.) Controparte_8
signora , nata a [...]ù) il 28.08.1958 e residente Parte_2
in Milano - 20159, via Fiuggi n. 33; 8.) sig. , nato in [...], in data [...] e Parte_3
residente in [...]; 9.) sig. , nato in data [...] a [...] Parte_4
(SO), residente in [...].
B.) Disporre C.T.U. cinematica sulla dinamica del sinistro stradale avvenuto in Milano in data
27.08.2018, via Fatebenefratelli, intersezione con Corso di Porta OV.”
Per CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare:
1) In via principale, accertare e dichiarare un concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., a carico del sig.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa in misura non inferiore al 50%; Parte_1 per l'effetto, accertata e dichiarata la congruità delle somme già pagate da sia a titolo di CP_1
danno patrimoniale sia a titolo di danno non patrimoniale, così come specificate in narrativa, rigettare, per i motivi indicati e richiamati in atti o come meglio ritenuto, la domanda azionata dal sig.
[...]
nei confronti di mandando la concludente Compagnia del Parte_1 CP_1
tutto assolta dalla detta domanda.
2) In via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): accertare e dichiarare, ex art. 1227 c.c., un concorso di colpa a carico del sig. Parte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura ritenuta equa dal Giudice;
per
[...]
l'effetto, contenere la eventuale residua obbligazione risarcitoria di entro gli stretti e CP_1
rigorosi limiti del giusto e del provato, il tutto al netto del predetto concorso di colpa ed al netto delle somme di Euro 380.000,00 e di Euro 189.687,00 già pagate dalla concludente Controparte_1
3) In via istruttoria si chiede ammettersi PROVA PER INTERPELLO E TESTI sui seguenti capitoli:
1) Vero che ho assistito all'incidente per cui è causa avvenuto a Milano in data 27 agosto 2018, alle ore
13.57, all'incrocio fra via Fatebenefratelli e Corso di Porta OV ed ho rilasciato alla Polizia Locale di
Milano le dichiarazioni che mi si rammostrano (cfr. ns doc. 1) [teste ]. Tes_1
2) Vero, in particolare, che nel momento in cui l'autocarro Mercedes TG FB770BT impegnava Corso
pagina 6 di 13 di Porta OV a Milano, sbucava dal lato sinistro della strada la bicicletta condotta dal sig.
[...]
(da via Fatebenefratelli 11 in direzione via Fatebenefratelli 7/5). [interpello Parte_1
+ teste ]. Tes_1
3) Vero che, con la detta manovra, il ciclista imboccava l'attraversamento pedonale di Corso di Porta
OV (interpello + teste ). Tes_1
4) Vero che, mentre il suddetto autocarro impegnava Corso di Porta OV, il ciclista lo incrociava sorpassandolo sulla destra e quindi colpendo ed impattando la parte centrale dell'automezzo (interpello
+ teste ). Tes_1
5) Vero che l'autocarro impegnava Corso di Porta OV azionando l'indicatore di direzione destro
(teste ). Tes_1
6) Vero che ho assistito all'incidente per cui è causa, avvenuto a Milano in data 27 agosto 2018, alle ore 13.57, all'incrocio fra via Fatebenefratelli e Corso di Porta OV ed ho rilasciato alla Polizia
Locale di Milano le dichiarazioni che mi si rammostrano (cfr. ns doc. n. 1) [teste . CP_5
7) Vero che, in occasione del detto incidente, mi trovavo quale passeggero a bordo del furgone Ford
Transit TG EY065PG condotto da mio padre (teste . CP_5
8) Vero che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il furgone su cui ero trasportato si trovava accodato all'autocarro Mercedes TG FB770BT (teste . CP_5
9) Vero, in particolare, che il predetto autocarro si fermava obliquato verso destra per far passare i pedoni che transitavano sull'attraversamento pedonale posto all'intersezione fra via Fatebenefratelli e
Corso di Porta OV (interpello + teste . CP_5
10) Vero che dopo qualche secondo e dopo aver fatto attraversare i pedoni, l'autocarro ripartiva (teste
. CP_5
11) Vero che ero presente nel luogo in cui si è verificato l'incidente per cui è causa, avvenuto a Milano in data 27 agosto 2018, alle ore 13.57, all'incrocio fra via Fatebenefratelli e Corso di Porta OV ed ho rilasciato alla Polizia Locale di Milano le dichiarazioni che mi si rammostrano (cfr. ns doc. n. 1)
[teste . Tes_2
12) Vero che, dopo l'incidente, sono corso in aiuto del sig. (teste Parte_1
. Tes_2
13) Vero che, mentre prestavo soccorso, notavo che il sig. indossava delle cuffiette Parte_1
(interpello + teste . Tes_2
Si indicano a TESTI:
- sig. , via Fatebenefratelli n. 11, Milano Testimone_1
- sig. , via Isonzo n. 14, Bollate (MI) CP_5
pagina 7 di 13 - sig. via Sammartini n. 21, Milano Testimone_2
In caso di ammissione della prova per testi articolata da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi sopra indicati.
* * *
Sempre in via istruttoria si chiede che il Giudice voglia:
• ORDINARE:
a) alla Questura di Milano e/o alla Polizia Locale di Milano che ha redatto il Verbale in atti, ex artt. 210
e/o 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei due video/filmati in loro possesso comprovanti la dinamica del sinistro per cui è causa.
b) all'Hotel Palazzo Parigi di Corso di Porta OV di Milano, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del video/filmato in suo possesso comprovante la dinamica del sinistro per cui è causa.
• DISPORRE, occorrendo, CTU cinematica.
4) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per Spese generali di Studio,
C.P.A. ed I.V.A, nel rispetto del principio della soccombenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
affermando: che in data 27/8/2018 si Controparte_9 Controparte_3 era verificato un sinistro stradale, in corrispondenza di un'intersezione, tra la bicicletta condotta dall'odierna parte attorea e l'autocarro di proprietà di Controparte_9
condotto da ed assicurato con e che l'odierna parte
[...] Controparte_3 CP_1
attorea in seguito al sinistro aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati.
i è costituita in giudizio, contrastando le domande attoree. CP_1
non si sono costituiti in Controparte_9 Controparte_3
giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze: di carattere generico (cap. 1), di carattere generico e valutativo (cap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32), non allegate in atti assertivi (cap. 14, 15, 16, 17), non allegate in atti assertivi e di carattere documentale (cap. 19); non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze: di carattere documentale (cap. 1), di carattere documentale, generico e valutativo (cap. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13), di carattere generico e valutativo (cap. 3,
pagina 8 di 13 4, 9, 10, 12); sono state rigettate le istanze ex artt. 210/213 cpc avanzate dalla compagnia assicuratrice convenuta, non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dalla relazione di incidente stradale emerge che la Polizia Locale intervenuta ha visionato le
“immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della Questura” dalle quali è emerso quanto di seguito riportato: “l'autocarro “proveniente dalla piazza Cavour percorreva la via
Fatebenefratelli in direzione della piazza San Marco, poco prima dell'intersezione con il corso di Porta OV arrestava la marcia a causa dell'intenso traffico, dopo qualche secondo, si nota azionare l'indicatore direzionale destro. Riprendeva quindi la marcia e percorsi pochi metri, iniziava la manovra di svolta a destra al fine di immettersi in corso di Porta OV;
in detta fase collideva con” la biciletta che “avente medesima provenienza e direzione” dell'autocarro,
“sopraggiungeva alla destra di quest'ultimo”;
- dai documenti 1 e 1 bis di cui alle produzioni della parte convenuta emerge che nel corso delle indagini svolte dalla Polizia Locale sono stati acquisiti i dati del tachigrafo digitale installato sull'autocarro da cui la Polizia Locale ha ricavato che al momento del sinistro il conducete dell'autocarro teneva una velocità molto ridotta;
- la compagnia assicuratrice convenuta ha allegato nella comparsa di risposta che il ciclista procedeva con cuffiette indossate e funzionanti e la parte attorea non ha specificamente contestato tale allegazione entro la scadenza del termine che determina il maturare delle preclusioni assertive, con la conseguenza che in relazione alle predette circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite;
- dagli elementi sopra evidenziati emerge per un verso che l'odierno attore in occasione del sinistro ha tenuto un comportamento imprudente, in quanto, con indosso le cuffiette in funzione, sopraggiungendo dalla medesima direzione dell'autocarro, proseguiva alla destra di quest'ultimo nonostante il conducente dell'autocarro avesse azionato per tempo l'indicatore di direzione destro prima di compiere la manovra di svolta a destra (secondo quanto emerge dalle immagini visionate dalla Polizia Locale), risultando perciò che la lenta (secondo quanto emerge dai dati rilevati dalla Polizia Locale in relazione al tachigrafo dell'autocarro) manovra verso destra compiuta dall'autocarro fosse prevedibile, in quanto segnalata in anticipo, mentre per altro verso emerge anche il comportamento colposo del conducente dell'autocarro, apparendo plausibile che qualora quest'ultimo, in occasione del compimento della manovra di svolta,
pagina 9 di 13 avesse rivolto un ampio ed attento sguardo verso l'intera sede stradale interessata, come impone la prudenza, avrebbe potuto scorgere la sopraggiungente bicicletta;
ne consegue che in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro appare sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50% ciascuno;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea “assoluta” di “225 (duecentoventicinque) giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “all'80%” di “120 (centoventi) giorni”; la sussistenza di postumi permanenti nella “misura del 75%”; che, “per quanto riguarda l'attività lavorativa, si deve considerare abolita quella di carattere “operaio””; la sussistenza di spese “di cura”, “da ritenere necessarie e congrue”, pari ad “Euro 219,86” e che “attesa la stabilizzazione clinica non è concretamente da prevedere la necessità di spese mediche o di assistenza”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri, considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 846.240,00 per il danno permanente -di cui Euro
564.160,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
282.080,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 36.915,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 883.155,00;
- stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 50%, dal summenzionato importo di Euro 883.155,00 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro
441.577,50, per il danno non patrimoniale;
- nessuna somma può essere liquidata in relazione alla doglianza relativa alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, posto che sul punto le allegazioni dedotte dalla parte attorea entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc -che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo- sono generiche ovvero inidonee ad integrare ipotesi particolari che facciano apparire plausibile la derivazione in capo all'infortunato di conseguenze più gravi pagina 10 di 13 di quelle ordinariamente derivanti dalla tipologia di danno accertato, mentre le allegazioni dedotte per la prima volta nella comparsa conclusionale sono tardive;
- costituiscono voci di danno emergente: le spese di cura pari complessivamente ad Euro 219,86; la complessiva somma di Euro 360,00 per copie di documentazione sanitaria;
la somma di Euro
500,00 di cui alla fattura n. 26/2020 del 5/2/2020; la somma di Euro 25,40 di cui alla bolletta n.
909501 del 19/12/2018; la somma di Euro 116,90 di cui alla ricevuta n. 278396/18; in relazione al danno materiale alla bicicletta, tenuto conto che è pacifico tra le parti il carattere antieconomico della riparazione del bene, appare congruo liquidare la somma di Euro 100,00; in relazione alle spese legali stragiudiziali, vista l'attività documentata in atti relativa alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, appare congruo liquidare ai sensi del DM
55/14 nel testo applicabile ratione temporis la somma di Euro 960,00, nonché la somma di Euro
8,55 per il costo dell'invio della raccomandata spedita in data 18/2/2020; la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 2.290,71;
- nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di ulteriori voci di danno emergente, in quanto: la doglianza relativa a lamentate spese di parcheggio appare generica e non documentata;
in relazione a lamentate spese di assistenza, il CTU ha accertato che “non è concretamente da prevedere la necessità di spese mediche o di assistenza”, emergendo inoltre dalla ctu che la “necessità dell'ausilio di terzi” è solo “occasionale”, che l'attore ha riferito al
CTU “una “discreta” autonomia nelle attività della vita quotidiana” e che “vive con il fratello
e la madre, che lo supportano per parte delle attività della vita quotidiana”, con la conseguenza che sul punto, tenuto conto delle predette circostanze ed in assenza sia di allegazioni sia di documentazione concernenti la sussistenza di costi di assistenza, nel caso concreto appaiono satisfattive le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di accompagnamento, CP_4
considerata la relativa non contestata misura indicata in atti;
in relazione a lamentate spese per una perizia stragiudiziale e “di stampa e rilegatura”, le relative richieste sono state avanzate tardivamente in comparsa conclusionale, e perciò oltre il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva non solo sul piano assertivo ma anche per la proposizione delle domande;
- stante la sussistenza del summenzionato concorso di colpa al 50% nella causazione del sinistro dall'importo di Euro 2.290,71 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 1.145,35 per il danno emergente;
- quanto al danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla parte attorea relativamente all'aspetto lavorativo, si osserva quanto segue:
considerato che
il CTU ha accertato che “per
pagina 11 di 13 quanto riguarda l'attività lavorativa, si deve considerare abolita quella di carattere
“operaio””; considerato che tale tipologia di attività lavorativa corrisponde alle attitudini dell'attore, secondo quanto emerge dalla documentazione relativa alle attività lavorative svolte dallo stesso in epoca antecedente il sinistro;
tenuto conto della documentazione attestante retribuzioni pattuite, e considerato che non appare dalle circostanze emergenti dagli atti che il reddito percepito dall'infortunato fosse destinato a crescere in futuro, la capacità reddituale emergente dalla predetta documentazione appare idonea -anche considerata la dichiarazione resa dall'attore in sede di ctu di avere “sempre svolto attività lavorative di tipo operaio/manuale”- a costituire base di calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro dell'attore; ciò posto, tenuto conto del coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del
CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1 luglio 1989 e considerato lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (che appare congruo valutare nel caso di specie nella misura del
30% tenuto conto dell'età dell'infortunato e del tipo di lavoro svolto), appare congruo liquidare in favore della parte attorea la somma di Euro 228.550,14;
- stante la sussistenza del concorso di colpa al 50% dall'importo di Euro 228.550,14 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 114.275,07; tenuto conto delle concordanti allegazioni delle parti in atti assertivi in ordine al riconoscimento da parte dell' della somma di Euro 72.547,00 in favore della parte attorea quale pensione CP_4
di inabilità, dal suddetto importo di Euro 114.275,07 va dedotta la somma di Euro 72.547,00, residuando la differenza pari ad Euro 41.728,07 a titolo di lucro cessante;
- la sommatoria dell'importo per il danno non patrimoniale e degli importi per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro
484.450,92, somma liquidata in moneta attuale;
- dal suddetto importo di Euro 484.450,92 deve essere detratta la somma di Euro 380.000,00,
posto che costituisce circostanza pacifica tra le parti (oltre che documentata) il versamento di tale somma in data 23/4/2021 (successivamente all'instaurazione della causa) in favore della parte attorea da parte della compagnia assicuratrice convenuta;
- il valore del danno ed il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data del fatto;
gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data del fatto alla data dell'acconto; quindi deve essere detratto l'acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dalla data dell'acconto fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi nella misura sopra indicata sulla somma via via rivalutata sino alla data della liquidazione;
sulla pagina 12 di 13 somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 484.450,92, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 380.000,00, secondo i criteri sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore
Massimiliano Monacò, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro
1.763,15 per esborsi ed 11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 610,00.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
484.450,92, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 380.000,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore
Massimiliano Monacò, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 1.763,15 per esborsi ed Euro
11.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di
Euro 610,00;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 14/02/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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