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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4173/2023 promossa da:
con sede legale in Roma Controparte_1
alla Via G. Grezar n. 14, P.I. , in persona del procuratore dott. P.IVA_1
in virtù dei poteri ad esso attribuiti in forza di procura Parte_1
speciale per Notaio in Roma, Rep. 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023, elettivamente dom.ta in Napoli alla via del Parco
Margherita n.33, presso lo studio dell'avv. Gianluca Tisci (
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura prodotta in C.F._1
atti
-APPELLANTE
pagina 1 di 16 Contro
CF elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliata in Gragnano (NA) via Roma 26 presso e nello studio dell'Avv.
Antonio Pepe CF , procuratore costituito in primo C.F._3
grado
-APPELLATA contumace
e
CF in persona del prefetto Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Piazza del Plebiscito - 80142 Napoli, presso Avvocatura di Stato
PEC Email_1
-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sent. n. 974/2023, resa dal Giudice di Pace di
Gragnano; impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva – con atto di citazione notificato in data Controparte_2
22.11.2019 – l e la Controparte_1 Controparte_3
innanzi al Giudice di Pace di Gragnano al fine di impugnare l'estratto ruolo di ruolo afferente alla cartella di pagamento n. 071/2014/0056231326/001, di cui assumeva l'omessa notificazione, e per ivi sentir “accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o l'illegittimità della pretesa creditoria del ruolo esattoriale e pagina 2 di 16 delle cartelle (…) attesa la mancata notifica delle stesse e dei verbali presupposti e attesa la prescrizione;
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità del diritto del diritto di procedere all'esecuzione forzata in relazione alle cartelle suindicate ed al predetto ruolo per i motivi tutti di cui al presente atto;
dichiarare, per tutti i motivi suesposti, la nullità
e/o annullabilità e/o illegittimità, in tutto o in parte, del predetto ruolo, delle predette cartelle”.
A tal uopo conveniva in giudizio l , Controparte_4
nonché la creditrice al fine di sentire dichiarare la Controparte_3
prescrizione delle somme relative a contravvenzioni del Codice della Strada per l'anno 2013.
L' si costituiva tempestivamente nel Controparte_1
giudizio di primo grado e contestava diffusamente ogni avversa deduzione ed eccezione;
in particolare, deduceva la regolare notificazione della cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato ed eccepiva l'inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla sig.ra
[...]
, chiedendone il rigetto. CP_2
Con la sentenza quivi gravata il giudice di pace di Gragnano accoglieva la domanda e dichiarava la prescrizione delle somme portate in riscossione con la cartella di pagamento n. 071/2014/0056231326/001 con condanna della sola alla rifusione delle spese di Controparte_1
giudizio.
Proponeva appello deducendo quale unico motivo di gravame Pt_2
l'erronea qualificazione della domanda da parte del Giudice di Pace nei termini dell'art. 615 c.p.c. e la conseguenziale inammissibilità dell'impugnazione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
pagina 3 di 16 Concludeva pertanto affinché: “Voglia l'On.le Tribunale di Torre
Annunziata – disattesa ogni contraria istanza e in riforma integrale della sentenza n. 2008/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gragnano, nella persona della Dott.ssa Di Somma, pubblicata in data 27 Aprile 2023 – accertare e dichiarare l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, dell'opposizione promossa dalla sig.ra per tutto quanto Controparte_2
superiormente esposto;
per l'effetto, condannare il medesimo – o chi di ragione
– alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese e compensi di giudizio in ragione della soccombenza in primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.” Rimanevano contumaci le parti appellate.
L'appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza di primo grado va riformata nel senso della declaratoria di inammissibilità della impugnazione proposta dalla . CP_2
Occorre preliminarmente rilevare come il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n.
33057/22).
pagina 4 di 16 Nel caso di specie, si evidenzia come la abbia agito in primo CP_2
grado per far valere la prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzione amministrativa per contravvenzione del codice della strada risalente all'anno 2013.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo Pt_2
propriamente detto. La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un Pt_2
idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di pagina 5 di 16 cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL
21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del
2021, ed alle successive Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (su cui infra;
si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica della impugnata cartella nel 2014 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle pagina 6 di 16 poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale
(seppur pronunciata specificamente in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al
C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis). A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio pagina 7 di 16 come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n.
19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta “generale” impugnabilità della pagina 8 di 16 cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre– esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Alla luce di quanto sinora esposto, e potendo inquadrarsi la fattispecie del caso concreto all'esame in un'ipotesi di censura di prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale, effettivamente mai contestata (va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica;
cfr. Cass.
Civ. ord. n. 22925/2019, per cui “l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda”), devono ritenersi ancora perfettamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità summenzionata,
pagina 9 di 16 conclusioni peraltro fermamente confermate anche dalle pronunce successive
(cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, che, nel caso specifico, valuta attualmente sussistente l'interesse ad agire in conseguenza “della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito”). Pur non venendo in rilievo nell'ipotesi odierna, in ogni caso vale a suffragare ulteriormente tali assunti il novum legislativo costituito dalla
Legge n. 215/2021, con la quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 con l'introduzione del comma 4-bis, il Legislatore non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del
2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ha anche conformato specificamente l'interesse rilevante ai fini di una diretta impugnazione di esso nei soli casi di cartella non notificata/invalidamente notificata (“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); interesse che, pertanto, deve assolutamente sempre sussistere ed essere oggetto di un'apposita valutazione in concreto.
pagina 10 di 16 Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9), strictu sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R. 602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di sintonia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2014, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta dalla non può dirsi sostenuta dall'interesse CP_2
concreto ed attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
Ferma restando la piena condivisibilità delle precedenti pronunce di legittimità per il caso di censura di una prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale e mai contestata, per l'ipotesi da ultimo richiamata occorre tener conto delle “innovazioni” apportate dalla Legge n.
215/2021, di conversione del decreto legge n. 146/2021.
In via preliminare, va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del
Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi pagina 11 di 16 in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica).
Ciò premesso, si evidenzia che il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle
Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il Legislatore, dunque, è intervenuto a
“plasmare” e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto (con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto pagina 12 di 16 dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti
(tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass. Civ S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della
Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità, e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo-conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
\Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva;
successivamente, in senso conforme, cfr. Cass. Civ. ord. n. 10595/2023).
In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord. 32081/2024, per cui “La modifica apportata al pagina 13 di 16 comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n.
110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n.
2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello «ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR
n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 (quest'ultimo con pagina 14 di 16 riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela “anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti
(fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non/invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione.
Per cui, l'azione esperita in primo dalla va dichiarata CP_2
inammissibile in quanto carenze dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non pagina 15 di 16 accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per la ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello e dichiara l'inammissibilità dell'azione esperita in primo grado dalla;
CP_2
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 16 di 16