Articolo 18 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
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5 giugno 2003
Art. 18. 1. All'articolo 110-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dopo le parole: "dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica".
Nota all'art. 18:
- Si riporta l'art. 110-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia, durante il mese di gennaio di ogni anno, dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno, ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica.
I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:
a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualita' del servizio precedentemente prestato;
b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori;
c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d) anzianita' di servizio;
e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione centrale.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessita' di coprire con urgenza ulteriori posti all'estero, oltre quelli di cui al primo comma del presente articolo, l'amministrazione ne pubblicizza la lista e li assegna in base ai medesimi criteri indicati nel predetto comma.
Il Ministro degli affari esteri, nel proporre al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni parlamentari circa le nomine deliberate».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
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