Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 29/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1042/2022
T R A
nato a [...] il [...] e residente in Casalnuovo di Napoli Parte_1 al vico Vittorio Emanuele III n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Visone ed elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32;
Appellante
E
con sede in Milano, alla Via Venezia Giulia 5/A, in persona Controparte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Maria Manti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Messina n. 30;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 618-bis c.p.c. depositato in data 24.7.2020 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, la premesso di aver ricevuto Controparte_1 in data 6.7.2020 la notifica, da parte di di atto di precetto e contestuale titolo Parte_1 esecutivo costituito dalla Sentenza n. 457/2020 del 23.03.2020 del Tribunale di Napoli con l'intimazione di pagamento, in favore dello stesso della somma complessiva di euro Parte_1
1.368,59, aveva chiesto di: “- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. Parte_1
a procedere esecutivamente nei confronti della e per l'effetto accertare e dichiarare CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o invalidità dell'instauranda esecuzione e l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari, comprensive di IVA e CPA”.
e con ) al pagamento in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 suo favore della somma di euro 7.953,47 a titolo di t.f.r, oltre interessi sul credito via via rivalutato dal 31.10.2017 al saldo;
che, in esecuzione di detta sentenza n. 457/2020 cit. aveva CP_3 corrisposto al lavoratore la somma di euro 7.953,47 oltre interessi legali e rivalutazione (così come espressamente indicato in sentenza) per complessivi euro 8.178,82; che con l'atto di precetto notificato il 6.7.2020 il pretendeva il pagamento della residua somma di euro Parte_1
1.136,59 a titolo di interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. sui quali addirittura aveva calcolati “gli interessi sugli interessi”.
La aveva eccepito che il saggio di interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, Controparte_1
c.c. non si applica ai crediti di lavoro e che pertanto il precetto notificato recava una pretesa creditoria inesistente.
Si era costituito il lavoratore eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Aveva rilevato che, attesa la generica qualificazione di interessi così come formulata con la sentenza n. 457/2020, gli interessi legali da riconoscere in suo favore erano determinati e disciplinati dall'articolo 1284, c.c., così come modificato dall'articolo 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e quindi anche dal nuovo comma 4 che prevede: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Aveva poi precisato che ai sensi dell'art. 1194 c.c., la somma ricevuta da era stata imputata agli interessi e rivalutazione, residuando pertanto l'importo di CP_3 euro 1136,59 a titolo di saldo t.f.r., oltre interessi e rivalutazione a partire dalla data del 30.1.2020. L'importo ancora da corrispondere indicato nel precetto, comprensivo di interessi legali e di mora ex art. 1284 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria (dal 31.1.2020 al 30.6.2020) e spese, era quindi di euro 1368,59.
Con la sentenza n. 6319/2021 pubblicata in data 11.11.2021 il Giudice adito ha deciso la lite, accogliendo l'opposizione e per l'effetto accertando la nullità e la inefficacia del precetto notificato il 6.7.2020, con compensazione delle spese di lite nella misura della metà e condanna della parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della residua metà liquidata in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Il Giudice di prime cure ha osservato che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione (cfr. Cass.
28409/2018). Ha escluso inoltre che l'art. 1284, comma 4 in esame si applichi ai crediti di lavoro, per i quali vige una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, in cui, oltre al tasso di interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione. Detta disciplina non appare cumulabile con la disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4. Conseguentemente, ha ritenuto che il precetto notificato recasse una pretesa creditoria inesistente, risultando il credito di cui alla sentenza n. 457/2020 interamente soddisfatto.
Avverso detta statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato in data 8.5.2022 Parte_1 presso questa Corte territoriale contestando, con il primo ed unico motivo di gravame, la violazione del disposto combinato di cui agli articoli 429 c.p.c, e 1284 c.c., in tema di determinazione degli interessi legali riconosciuti in sede giudiziale. Ha concluso per la riforma della sentenza, con accertamento dell'infondatezza dell'opposizione a precetto promossa dalla spese vinte con attribuzione. CP_1
Ricostituito il contradditorio, la ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto, ribadendo l'inapplicabilità ai crediti di lavoro del saggio di interesse ex art. 1284 comma 4 c.c.
Nel corso del giudizio la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti. Pertanto, depositate le note di trattazione scritta dalle parti costituite, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. il Collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
In contestazione tra le parti è l'applicabilità del saggio di interesse previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. al credito di lavoro del oggetto della sentenza n. 457/2020 pubblicata il 23.3.2020 Parte_1 del Tribunale di Napoli, che ha condannato “le convenute Controparte_1 CP_3
, al pagamento in favore del ricorrente, in solido con
[...] Controparte_4 [...]
della somma di euro 7953,47 a titolo di t.f.r. oltre interessi sul credito via via Controparte_6 rivalutato dal 31.10.2017 al saldo” (all. 2 fasc. di primo grado). Controparte_1
Il ritiene che il riconoscimento ex lege degli interessi legali previsto dall'art. 429 c.p.c. Parte_1 in materia di crediti di lavoro debba intendersi riferito agli interessi disciplinati dall'art. 1284 c.c. Pertanto, attesa la generica qualificazione di interessi legali, così come formulata con la sentenza n. 457/2020, tenuto conto dell'articolo 429, c.p.c., sarebbero da riconoscere al lavoratore gli interessi di cui all'articolo 1284, c.c.. comprensivo del nuovo 4° comma (modificato dall'articolo 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132), secondo cui: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Ha poi precisato che la somma dovuta (t.f.r.) rappresenta il pagamento di una obbligazione pecuniaria scaturente da un inadempimento contrattuale e che il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 429 c.c. è un favor per il lavoratore, in virtù della natura del credito, ed ha una finalità diversa dall'articolo 1284, 4° comma, c.c.
In contrario la società ha osservato per un verso che il titolo esecutivo (costituito dalla sentenza n. 457/2020) aveva previsto esclusivamente la corresponsione degli "interessi legali", senza alcuna ulteriore specificazione che consentisse di ritenere che il giudice che l'aveva emesso avesse inteso riferirsi specificamente agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002. Per l'altro, nel caso de quo trattandosi di crediti di lavoro assistiti da una speciale disciplina di favore, gli stessi non soggiacciono all'ulteriore disciplina speciale dettata dall'art. 1284, comma 4, c.c..
La questione va risolta alla luce della recente sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 12449 del 7.5.2024, cui questa Corte intende conformarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
Va premesso che l'art. 1284 c.c. (“Saggio degli interessi”) statuisce: “1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale.
4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno anzitutto ricordato i due contrapposti indirizzi: il primo che sostiene che “in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di «interessi legali» o «di legge», si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione (Cass. 27 settembre 2017, n. 22457). Trattasi di opzione ermeneutica che risulta condivisa da una serie di pronunce delle sezioni semplici di questa Corte
(Cass. 23 aprile 2020, n. 8128; 25 luglio 2022, n. 23125; 14 luglio 2023, n. 20273; 4 agosto 2023, n. 23846)”; il secondo indirizzo, espresso in una serie di pronunce della Corte (essenzialmente della Sezione lavoro), secondo cui “la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio 2021, n. 943; 23 settembre 2020, n.
19906; 12 novembre 2019, n. 9212; 25 marzo 2019, n. 8289; 7 novembre 2018, n. 28409). In relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione”.
Ha quindi osservato: “2. … L'evidenza della questione di diritto risiede nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando. Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione.
3. La premessa da cui partire, per la risoluzione della questione di diritto, è che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale. La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio è previsto dal primo comma dell'art. 1284. L'attenzione va così rivolta alla varietà dei presupposti applicativi degli interessi maggiorati che deve essere oggetto dell'attività di accertamento del giudice della cognizione, il quale emetterà il titolo esecutivo. Fra i presupposti applicativi che possono emergere, se ne possono qui enumerare i seguenti. In primo luogo, la natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia. Vengono in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione. Che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.
Vi è poi da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata. Ulteriore profilo meritevole di accertamento potrebbe essere quello dell'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in discorso. Se non vi sono dubbi circa la rilevanza della data di notifica dell'atto di citazione o del deposito del ricorso introduttivo, può essere controverso se l'epoca della domanda giudiziale debba risalire ad una domanda cautelare, quale l'istanza di sequestro conservativo di cui all'art. 671 cod. proc. civ. o di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis cod. proc. civ.), ma si pensi anche alla domanda di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ.. Potrebbe, ancora, essere oggetto di controversia, ad esempio, se i super- interessi spettino durante lo svolgimento del procedimento di mediazione, ai sensi del d. lgs. n.
28 del 2010, introdotto dopo la domanda giudiziale per il mancato previo esperimento da parte del creditore. Si tratta, in definitiva, di svolgere l'accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della controversia, ricade nell'attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda. L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta, come si è ormai più volte detto, di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto.
Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati”.
La S.C. ha pertanto concluso affermando: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Nella specie l'odierno appellante, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 457/2020, aveva richiesto alla e a il pagamento dell'importo Controparte_7 CP_3 complessivo di euro 9315,41, comprensivo dell'importo di euro 1201,93 a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a partire dalla data di deposito del ricorso (24.4.2018). aveva CP_3 corrisposto la somma lorda di euro 8178,82; quindi il prima con pec del 30.3.2020 e Parte_1 poi con il precetto notificato il 6.7.2020, ha intimato alla il pagamento della somma CP_1 residua di euro 1368,59.
In realtà, nella specie il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 457/2020 cit., contiene il generico riconoscimento degli “interessi sul credito via via rivalutato”, senza specificazione. Ne deriva l'inapplicabilità degli interessi dell'art. 1284, 4° comma, con il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il credito del lavoratore oggetto del titolo esecutivo giudiziale (sentenza n. 457/2020) è stato interamente soddisfatto, con conseguente inesistenza della ulteriore pretesa creditoria azionata mediante il precetto del 6.7.2020.
Per i motivi descritti, la sentenza gravata risulta immune da censure e l'appello va respinto.
L'esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti, che hanno richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado.
3)Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte del Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano