Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2025 REG.RIC.
N. 02503/2025 REG.RIC.
N. 03276/2025 REG.RIC.
N. 03277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2025, proposto da
AN IA OC, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2503 del 2025, proposto da
NA GA AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3276 del 2025, proposto da
ER ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3277 del 2025, proposto da
IO LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 469/2024 del 30.10.2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 976/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa SI De EL e udito il difensore dei ricorrenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Arezzo ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero resistente al pagamento – in favore degli stessi – dell’importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui è stata omessa nei loro confronti la corresponsione del beneficio economico suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Con distinti ricorsi ritualmente proposti, i creditori hanno convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
E’ stata altresì richiesta la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Le cause sono state chiamate nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 e trattenute in decisione.
5. I ricorsi - dei quali va preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza - sono ammissibili.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza è passata in giudicato il 2 dicembre 2024, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Arezzo del 19 marzo 2025;
- la sentenza è stata inoltre notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale;
- risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Il ricorso è altresì fondato e va accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
Pertanto, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e nei termini indicati nella sentenza civile.
Va inoltre ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e ad effettuare il pagamento in loro favore dell’importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa, nei loro confronti, la corresponsione del beneficio economico suddetto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.
7. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti e dell’identità della sentenza da ottemperare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previamente dispostane la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a., li accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett e) c.p.a. in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
- dispone l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI De EL, Presidente FF, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
Stefania Caporali, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SI De EL |
IL SEGRETARIO