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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/11/2024, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1478/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Lori Antonio e Lori Parte_1 C.F._1
Paolo
ATTORE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michelangeli Stefano Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO oggetto: impugnazione della delibera assembleare di condominio.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia della delibera assembleare del 09.08.2021 relativamente ai punti 1, 2, 3, e 4 all'ordine del giorno e fissare l'udienza di comparizione delle parti;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 09.08.2021 relativamente ai punti 1, 2, 3, e 4 all'ordine del giorno, adottata dal Controparte_1
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CAP come per legge.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno:
1) Nel merito rigettare l'impugnazione esperita dall'attrice perché infondata in fatto e Parte_1 in diritto e per l'effetto dichiarare valida la deliberazione di assemblea del del Controparte_1 09.08.2021, confermandone il contenuto;
2) Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, Parte_1 nonché della fase cautelare, oltre accessori di legge, in favore del Convenuto Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato in data 16.8.2021, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 al fine di accertare e dichiarare l'invalidità della delibera dell'assemblea del 09.08.2021 relativamente
[...] ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno. A sostegno della domanda, l'attrice assumeva che la delibera impugnata fosse illegittima per la genericità e indeterminatezza dei punti di cui all'ordine del giorno e che ciò, unitamente al diniego di accesso alla documentazione relativa (preventivi relativi ai lavori da deliberare), avesse violato il proprio diritto all'informazione, preordinato alla partecipazione effettiva nella gestione della cosa comune. In particolare, allegava che: una precedente delibera assembleare, adottata in data 19.11.2020 e avente ad oggetto i medesimi interventi della delibera oggetto di causa (ad eccezione della coibentazione intradosso della copertura), era stata dalla stessa attrice impugnata presso l'organismo di mediazione BSA di San Benedetto e in data 4.05.2021 le parti avevano deciso di comporre la controversia annullando i relativi punti 3, 5, 6 (All. 5 dell'atto di citazione); successivamente era stata nuovamente convocata l'assemblea del condominio per il giorno 08.08.2021 ed in seconda convocazione per il giorno 09.08.2021, per discutere, tra gli altri punti all'ordine del giorno, dell'installazione di un ascensore, della sostituzione della recinzione condominiale, della sostituzione della fossa settica, e della coibentazione intradosso del tetto;
in data 05.08.2021, l'attrice via PEC aveva chiesto all'amministratore l'invio della documentazione relativa agli argomenti posti all'ODG ed egli aveva replicato di non essere in possesso di alcuna documentazione e che la stessa sarebbe stata prodotta in sede di assemblea dai condomini interessati;
in data 09.08.2021, durante l'assemblea riunitasi in seconda convocazione, l'attrice, in persona dell'avv. Roberto Cappelli, aveva rilevato l'impossibilità di esprimere un voto ponderato non essendo stati messi a disposizione nel tempo utile di legge i preventivi , prodotti solo in sede di assemblea stessa, ed aveva espresso voto negativo. L'attrice formulava anche istanza di sospensione della delibera in via cautelare. Si costituiva il in persona dell'amministratore p.t., domandando, in via preliminare, il Controparte_1 rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. Allegava che: l'ordine del giorno della convocanda assemblea era sufficientemente chiaro, specifico e dettagliato;
non vi è alcun obbligo di legge che imponga all'amministratore di reperire i preventivi, allegarli alla convocazione e mostrarli all'assemblea, ed infatti i preventivi erano stati reperiti e presentati in assemblea dal condomino
[...]
e, a seguito dell'esame e discussione, si era proceduto alla votazione;
due di questi preventivi erano già CP_2 stati presentati alla precedente assemblea del 19.11.2020, inviati successivamente all'attrice unitamente al verbale e perciò già conosciuti dalla medesima;
la spesa per l'installazione della piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ammontante ad € 37.000,00, sarebbe stata sostenuta per la totalità dal condomino richiedente , rimanendo pur sempre nella possibilità dell'attrice di partecipare Controparte_2 all'innovazione contribuendo alle relative spese, ex art. 1121, c. 3, c.c.; le altre somme per l'esecuzione delle lavorazioni approvate erano tutte spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune.
La domanda di sospensione veniva rigettata – con ordinanza del 30.10.2021 da intendersi qui trascritta - per mancanza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, con decisione delle spese rimessa alla fase del merito.
Dopo alcuni rinvii per la pendenza di trattative tra le parti, in data 21.02.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Avuto il tentativo di composizione bonaria avuto esito negativo, venivano successivamente concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Verificata l'assenza di istanze istruttorie relative a prove costituende, le parti precisavano le conclusioni e in data 26.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Nel merito, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, parte attrice sostiene che la delibera del 09.08.2021 sia “nulla e/o annullabile” nei punti 1), 2), 3) e
4) perché i relativi punti all'ordine del giorno nella convocazione assembleare erano affetti da genericità ed indeterminatezza.
pagina 2 di 5 In diritto – piano sul quale manca, negli atti di parte attrice, qualunque approfondimento nonché seppur minima indicazione - , tale contestazione rientra nel perimetro dell'annullabilità dato che, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" (Cass. Sez. U, sentenza n. 9839 del
14/04/2021). La disposizione che l'attrice sostiene sia stata violata e sia, dunque, causa di annullamento deve individuarsi nell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. secondo cui “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. Tale disposizione richiede soltanto la specifica indicazione dell'ordine del giorno e non fa menzione dell'obbligatorietà di allegazione di eventuale documentazione da sottoporre alla discussione assembleare. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità precisa che affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (Cass., ord. n.
13229/2019, in motivazione, con riferimento ad un caso che era stato deciso dalla Corte d'Appello di Ancona).
Ad ogni modo, in considerazione della "ratio" di detto avviso, la sua eventuale genericità non comporta
l'invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure "aliunde", era sufficientemente informato sull'argomento che avrebbe costituito oggetto dell'assemblea (Cass., sez. 2, sentenza n. 63 del 09/01/2006).
Nel caso di specie, non si ritiene che sia stato leso il diritto dell'attrice a conoscere in via preventiva gli argomenti della discussione poiché, a ben vedere, l'ordine del giorno nella sua esposizione è chiaro e sufficientemente specifico e non lascia dubbi sugli argomenti da discutere in modo che il condomino possa formare un giudizio ponderato in via preventiva. Nello specifico, l'assemblea era stata convocata per procedere all' “esame delle offerte economiche”, all' “affidamento dell'appalto”, all' “approvazione del progetto di ripartizione” e alla “costituzione di un fondo speciale”, il tutto in relazione all'installazione della piattaforma elevatrice, alla sostituzione della recinzione condominiale, alla sostituzione della fossa settica e alla coibentazione in intradosso della copertura. Di tali lavori, ad eccezione dell'ultimo elencato, si era già discusso all'assemblea del 19.11.2020 alla quale l'attrice non aveva preso parte ma delle cui questioni affrontate era consapevole, avendo la stessa poi impugnato la delibera – che le era stata comunicata con la relativa documentazione allegata - in sede di mediazione. Dunque, non può ritenersi illegittima la deliberazione per genericità e indeterminatezza dell'ordine del giorno del 9.08.2021 in quanto nei relativi punti 1, 2, 3, 4 risultano sufficientemente indicate le materie e i profili oggetto della successiva discussione e deliberazione.
In secondo luogo, l'attrice ritiene che la delibera sia invalida per la mancata osservanza da parte dell'amministratore dell'obbligo di consegnare la documentazione – in particolare i preventivi forniti dalle ditte possibili appaltatrici - ad essa che ne aveva fatto richiesta in vista dell'assemblea. CP_3
Come noto, ai sensi dell'art. 1129, secondo comma, c.c. "all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica […] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può
pagina 3 di 5 prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata." Diverse le modalità previste per i documenti contabili, cui si devono equiparare tutti i documenti condominiali diversi dai registri. Al riguardo, l'art. 1130-bis, primo comma, c.c. specifica che "i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese". Infatti, nell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, anche in considerazione del fatto che il condomino interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben potrà attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese
(C. App. Milano, sent. n. 1234/2021).
Tuttavia, non è possibile qualificare i preventivi come documentazione contabile in quanto si tratta di spese non ancora sostenute, tant'è che l'amministratore non era nel possesso degli stessi al momento della richiesta. Nello specifico, in data 05.08.2021, quattro giorni prima dell'assemblea, tramite la PEC del suo Parte_1 difensore, aveva chiesto all'amministratore l'invio della documentazione relativa agli argomenti posti all'ODG, ma l'amministratore aveva replicato di non essere in possesso di alcuna documentazione e che la stessa sarebbe stata prodotta in sede di assemblea dai condomini interessati (All. 7 dell'atto di citazione). Infatti, come chiaramente emerge dal verbale assembleare, i preventivi erano stati presentati in assemblea dal condomino
, che affermava di averli collezionati in data 8.08.2021. A nulla rileva la contestazione di parte Controparte_2 attrice che l'amministratore fosse certamente in possesso dei quattro preventivi perché due di essi (Punti 2, 3 dell'ODG) erano stati discussi e allegati all'assemblea precedente del 19.11.2020 e gli altri due (Punti 1, 4 dell'ODG) riportavano data antecedente alla data di convocazione della delibera. Infatti, il primo preventivo del 22.07.2021, relativo alla costruzione della piattaforma elevatrice (Punto 1 dell'ODG) e il quarto preventivo sulla coibentazione in intradosso della copertura dell'edificio del 5.07.2021 (Punto 4 dell'ODG), sono comunque stati esibiti e discussi ampiamente in assemblea, come risulta dal verbale. Il secondo preventivo, inerente alla Parte sostituzione della recinzione del 7.11.2020 (Punto 2 dell ), ed il terzo preventivo, per il rifacimento della Parte fossa biologica dell'1.06.2020 (Punto 3 dell ), erano i medesimi che erano stati discussi nella precedente assemblea condominiale e di cui l'attrice era pienamente a conoscenza in quanto allegati al verbale di assemblea, a lei regolarmente comunicato (All. 3 dell'atto di citazione); talché la doglianza sul punto si palesa del tutto pretestuosa.
Ne consegue che la delibera assembleare non possa in alcun modo essere dichiarata invalida, in quanto la documentazione richiesta dall'attrice in parte era già nella sua disponibilità, in parte non era nella disponibilità dell'amministratore e, comunque, di tutta tale documentazione vi è stata esibizione ed esauriente discussione in sede di assemblea, così come risulta dal relativo verbale.
Infine, l'attrice lamenta la lesione del decoro architettonico da parte dei lavori realizzati in attuazione dell'impugnata delibera ed, in particolare, dall'avvenuta realizzazione dell'ascensore. Sul punto deve osservarsi che i pur generici argomenti spesi dall'attrice, anche laddove dovessero ritenersi fondati, non sarebbero in ogni caso idonei a determinare l'invalidità della delibera. In particolare, la stessa afferma di aver saputo dove sarebbe stato collocato l'ascensore soltanto una volta realizzato, tant'è che ha dovuto presentare istanza di accesso agli atti al Comune di San Benedetto del Tronto per capire il tipo di opera che sarebbe stata realizzata, ma l'ostensione degli atti è avvenuta il 07/09/2022 quando il presente giudizio era già pendente. Sarebbe seguita una situazione di danno a suo carico sotto un triplice profilo: i. la lesione del decoro architettonico del fabbricato, dato che l'opera poteva essere realizzata su facciata laterale;
ii. l'impossibilità per l'attrice di usufruire dell'opera perché ormai realizzata a solo servizio del secondo e terzo piano;
iii. la riduzione di luce nel soggiorno dell'immobile di proprietà dell'attrice (p. 4 della memoria di replica di parte attrice). Orbene, quanto al primo e al terzo profilo, dal verbale di assemblea risulta che l'opera sia stata realizzata per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per questo tipo di innovazioni, l'art. 1120, comma 2, n. 2), c.c. richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In questo caso, dopo pagina 4 di 5 esauriente discussione, l'assemblea a maggioranza di due condomini su tre per complessivi 666,666 millesimi ha deliberato l'affidamento dell'appalto di installazione della piattaforma elevatrice alla ditta Mancini Ascensori s.a.s. In linea con le considerazioni svolte dal Tribunale di Milano, risulta necessario tenere presente l'art. 10, comma 3, del D.L. 76/2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120, che ha aggiunto, alla fine dell'art. 2 della legge n. 13/1989, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile”. Per effetto di tale novella, l'art. 2 della L. n. 13/1989, nel testo attualmente vigente, prevede, quale unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, e, non più, anche quello del rispetto del decoro architettonico e della necessità di assicurare l'uso e il godimento, “anche di un solo condomino”, delle parti comuni (Tribunale di
Milano, Sent. n. 6312 del 16.07.2021). Pertanto, non accoglibili si palesano le doglianze attoree in punto di lesione del decoro architettonico dell'edificio e diminuzione di luce. Da ultimo, l'attrice sostiene che le sia stato precluso di partecipare all'utilità dell'ascensore che, così come realizzato, serve solo il secondo e terzo piano. In virtù dell'art. 1121, comma 3, c.c. è, tuttavia, fatta salva per l'attrice la facoltà di potere, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Tale previsione è tra l'altro riportata anche nel corpo del verbale d'assemblea impugnato, e non risulta, ad oggi, che l'attrice abbia mai dichiarato di voler profittare di detta opportunità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (con riduzione rispetto al valore medio per la fase istruttoria, poiché non espletata) come da dispositivo, considerando anche le spese della fase cautelare in cui l'attrice è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, che si liquidano: per la fase cautelare in € 3.228,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il giudizio di cognizione in € 7.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 29/11/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1478/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Lori Antonio e Lori Parte_1 C.F._1
Paolo
ATTORE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michelangeli Stefano Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO oggetto: impugnazione della delibera assembleare di condominio.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia della delibera assembleare del 09.08.2021 relativamente ai punti 1, 2, 3, e 4 all'ordine del giorno e fissare l'udienza di comparizione delle parti;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 09.08.2021 relativamente ai punti 1, 2, 3, e 4 all'ordine del giorno, adottata dal Controparte_1
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CAP come per legge.
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno:
1) Nel merito rigettare l'impugnazione esperita dall'attrice perché infondata in fatto e Parte_1 in diritto e per l'effetto dichiarare valida la deliberazione di assemblea del del Controparte_1 09.08.2021, confermandone il contenuto;
2) Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, Parte_1 nonché della fase cautelare, oltre accessori di legge, in favore del Convenuto Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato in data 16.8.2021, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 al fine di accertare e dichiarare l'invalidità della delibera dell'assemblea del 09.08.2021 relativamente
[...] ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno. A sostegno della domanda, l'attrice assumeva che la delibera impugnata fosse illegittima per la genericità e indeterminatezza dei punti di cui all'ordine del giorno e che ciò, unitamente al diniego di accesso alla documentazione relativa (preventivi relativi ai lavori da deliberare), avesse violato il proprio diritto all'informazione, preordinato alla partecipazione effettiva nella gestione della cosa comune. In particolare, allegava che: una precedente delibera assembleare, adottata in data 19.11.2020 e avente ad oggetto i medesimi interventi della delibera oggetto di causa (ad eccezione della coibentazione intradosso della copertura), era stata dalla stessa attrice impugnata presso l'organismo di mediazione BSA di San Benedetto e in data 4.05.2021 le parti avevano deciso di comporre la controversia annullando i relativi punti 3, 5, 6 (All. 5 dell'atto di citazione); successivamente era stata nuovamente convocata l'assemblea del condominio per il giorno 08.08.2021 ed in seconda convocazione per il giorno 09.08.2021, per discutere, tra gli altri punti all'ordine del giorno, dell'installazione di un ascensore, della sostituzione della recinzione condominiale, della sostituzione della fossa settica, e della coibentazione intradosso del tetto;
in data 05.08.2021, l'attrice via PEC aveva chiesto all'amministratore l'invio della documentazione relativa agli argomenti posti all'ODG ed egli aveva replicato di non essere in possesso di alcuna documentazione e che la stessa sarebbe stata prodotta in sede di assemblea dai condomini interessati;
in data 09.08.2021, durante l'assemblea riunitasi in seconda convocazione, l'attrice, in persona dell'avv. Roberto Cappelli, aveva rilevato l'impossibilità di esprimere un voto ponderato non essendo stati messi a disposizione nel tempo utile di legge i preventivi , prodotti solo in sede di assemblea stessa, ed aveva espresso voto negativo. L'attrice formulava anche istanza di sospensione della delibera in via cautelare. Si costituiva il in persona dell'amministratore p.t., domandando, in via preliminare, il Controparte_1 rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. Allegava che: l'ordine del giorno della convocanda assemblea era sufficientemente chiaro, specifico e dettagliato;
non vi è alcun obbligo di legge che imponga all'amministratore di reperire i preventivi, allegarli alla convocazione e mostrarli all'assemblea, ed infatti i preventivi erano stati reperiti e presentati in assemblea dal condomino
[...]
e, a seguito dell'esame e discussione, si era proceduto alla votazione;
due di questi preventivi erano già CP_2 stati presentati alla precedente assemblea del 19.11.2020, inviati successivamente all'attrice unitamente al verbale e perciò già conosciuti dalla medesima;
la spesa per l'installazione della piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ammontante ad € 37.000,00, sarebbe stata sostenuta per la totalità dal condomino richiedente , rimanendo pur sempre nella possibilità dell'attrice di partecipare Controparte_2 all'innovazione contribuendo alle relative spese, ex art. 1121, c. 3, c.c.; le altre somme per l'esecuzione delle lavorazioni approvate erano tutte spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune.
La domanda di sospensione veniva rigettata – con ordinanza del 30.10.2021 da intendersi qui trascritta - per mancanza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, con decisione delle spese rimessa alla fase del merito.
Dopo alcuni rinvii per la pendenza di trattative tra le parti, in data 21.02.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Avuto il tentativo di composizione bonaria avuto esito negativo, venivano successivamente concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Verificata l'assenza di istanze istruttorie relative a prove costituende, le parti precisavano le conclusioni e in data 26.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Nel merito, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, parte attrice sostiene che la delibera del 09.08.2021 sia “nulla e/o annullabile” nei punti 1), 2), 3) e
4) perché i relativi punti all'ordine del giorno nella convocazione assembleare erano affetti da genericità ed indeterminatezza.
pagina 2 di 5 In diritto – piano sul quale manca, negli atti di parte attrice, qualunque approfondimento nonché seppur minima indicazione - , tale contestazione rientra nel perimetro dell'annullabilità dato che, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" (Cass. Sez. U, sentenza n. 9839 del
14/04/2021). La disposizione che l'attrice sostiene sia stata violata e sia, dunque, causa di annullamento deve individuarsi nell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. secondo cui “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. Tale disposizione richiede soltanto la specifica indicazione dell'ordine del giorno e non fa menzione dell'obbligatorietà di allegazione di eventuale documentazione da sottoporre alla discussione assembleare. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità precisa che affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (Cass., ord. n.
13229/2019, in motivazione, con riferimento ad un caso che era stato deciso dalla Corte d'Appello di Ancona).
Ad ogni modo, in considerazione della "ratio" di detto avviso, la sua eventuale genericità non comporta
l'invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure "aliunde", era sufficientemente informato sull'argomento che avrebbe costituito oggetto dell'assemblea (Cass., sez. 2, sentenza n. 63 del 09/01/2006).
Nel caso di specie, non si ritiene che sia stato leso il diritto dell'attrice a conoscere in via preventiva gli argomenti della discussione poiché, a ben vedere, l'ordine del giorno nella sua esposizione è chiaro e sufficientemente specifico e non lascia dubbi sugli argomenti da discutere in modo che il condomino possa formare un giudizio ponderato in via preventiva. Nello specifico, l'assemblea era stata convocata per procedere all' “esame delle offerte economiche”, all' “affidamento dell'appalto”, all' “approvazione del progetto di ripartizione” e alla “costituzione di un fondo speciale”, il tutto in relazione all'installazione della piattaforma elevatrice, alla sostituzione della recinzione condominiale, alla sostituzione della fossa settica e alla coibentazione in intradosso della copertura. Di tali lavori, ad eccezione dell'ultimo elencato, si era già discusso all'assemblea del 19.11.2020 alla quale l'attrice non aveva preso parte ma delle cui questioni affrontate era consapevole, avendo la stessa poi impugnato la delibera – che le era stata comunicata con la relativa documentazione allegata - in sede di mediazione. Dunque, non può ritenersi illegittima la deliberazione per genericità e indeterminatezza dell'ordine del giorno del 9.08.2021 in quanto nei relativi punti 1, 2, 3, 4 risultano sufficientemente indicate le materie e i profili oggetto della successiva discussione e deliberazione.
In secondo luogo, l'attrice ritiene che la delibera sia invalida per la mancata osservanza da parte dell'amministratore dell'obbligo di consegnare la documentazione – in particolare i preventivi forniti dalle ditte possibili appaltatrici - ad essa che ne aveva fatto richiesta in vista dell'assemblea. CP_3
Come noto, ai sensi dell'art. 1129, secondo comma, c.c. "all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica […] il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può
pagina 3 di 5 prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata." Diverse le modalità previste per i documenti contabili, cui si devono equiparare tutti i documenti condominiali diversi dai registri. Al riguardo, l'art. 1130-bis, primo comma, c.c. specifica che "i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese". Infatti, nell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, anche in considerazione del fatto che il condomino interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben potrà attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese
(C. App. Milano, sent. n. 1234/2021).
Tuttavia, non è possibile qualificare i preventivi come documentazione contabile in quanto si tratta di spese non ancora sostenute, tant'è che l'amministratore non era nel possesso degli stessi al momento della richiesta. Nello specifico, in data 05.08.2021, quattro giorni prima dell'assemblea, tramite la PEC del suo Parte_1 difensore, aveva chiesto all'amministratore l'invio della documentazione relativa agli argomenti posti all'ODG, ma l'amministratore aveva replicato di non essere in possesso di alcuna documentazione e che la stessa sarebbe stata prodotta in sede di assemblea dai condomini interessati (All. 7 dell'atto di citazione). Infatti, come chiaramente emerge dal verbale assembleare, i preventivi erano stati presentati in assemblea dal condomino
, che affermava di averli collezionati in data 8.08.2021. A nulla rileva la contestazione di parte Controparte_2 attrice che l'amministratore fosse certamente in possesso dei quattro preventivi perché due di essi (Punti 2, 3 dell'ODG) erano stati discussi e allegati all'assemblea precedente del 19.11.2020 e gli altri due (Punti 1, 4 dell'ODG) riportavano data antecedente alla data di convocazione della delibera. Infatti, il primo preventivo del 22.07.2021, relativo alla costruzione della piattaforma elevatrice (Punto 1 dell'ODG) e il quarto preventivo sulla coibentazione in intradosso della copertura dell'edificio del 5.07.2021 (Punto 4 dell'ODG), sono comunque stati esibiti e discussi ampiamente in assemblea, come risulta dal verbale. Il secondo preventivo, inerente alla Parte sostituzione della recinzione del 7.11.2020 (Punto 2 dell ), ed il terzo preventivo, per il rifacimento della Parte fossa biologica dell'1.06.2020 (Punto 3 dell ), erano i medesimi che erano stati discussi nella precedente assemblea condominiale e di cui l'attrice era pienamente a conoscenza in quanto allegati al verbale di assemblea, a lei regolarmente comunicato (All. 3 dell'atto di citazione); talché la doglianza sul punto si palesa del tutto pretestuosa.
Ne consegue che la delibera assembleare non possa in alcun modo essere dichiarata invalida, in quanto la documentazione richiesta dall'attrice in parte era già nella sua disponibilità, in parte non era nella disponibilità dell'amministratore e, comunque, di tutta tale documentazione vi è stata esibizione ed esauriente discussione in sede di assemblea, così come risulta dal relativo verbale.
Infine, l'attrice lamenta la lesione del decoro architettonico da parte dei lavori realizzati in attuazione dell'impugnata delibera ed, in particolare, dall'avvenuta realizzazione dell'ascensore. Sul punto deve osservarsi che i pur generici argomenti spesi dall'attrice, anche laddove dovessero ritenersi fondati, non sarebbero in ogni caso idonei a determinare l'invalidità della delibera. In particolare, la stessa afferma di aver saputo dove sarebbe stato collocato l'ascensore soltanto una volta realizzato, tant'è che ha dovuto presentare istanza di accesso agli atti al Comune di San Benedetto del Tronto per capire il tipo di opera che sarebbe stata realizzata, ma l'ostensione degli atti è avvenuta il 07/09/2022 quando il presente giudizio era già pendente. Sarebbe seguita una situazione di danno a suo carico sotto un triplice profilo: i. la lesione del decoro architettonico del fabbricato, dato che l'opera poteva essere realizzata su facciata laterale;
ii. l'impossibilità per l'attrice di usufruire dell'opera perché ormai realizzata a solo servizio del secondo e terzo piano;
iii. la riduzione di luce nel soggiorno dell'immobile di proprietà dell'attrice (p. 4 della memoria di replica di parte attrice). Orbene, quanto al primo e al terzo profilo, dal verbale di assemblea risulta che l'opera sia stata realizzata per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per questo tipo di innovazioni, l'art. 1120, comma 2, n. 2), c.c. richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In questo caso, dopo pagina 4 di 5 esauriente discussione, l'assemblea a maggioranza di due condomini su tre per complessivi 666,666 millesimi ha deliberato l'affidamento dell'appalto di installazione della piattaforma elevatrice alla ditta Mancini Ascensori s.a.s. In linea con le considerazioni svolte dal Tribunale di Milano, risulta necessario tenere presente l'art. 10, comma 3, del D.L. 76/2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120, che ha aggiunto, alla fine dell'art. 2 della legge n. 13/1989, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile”. Per effetto di tale novella, l'art. 2 della L. n. 13/1989, nel testo attualmente vigente, prevede, quale unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, e, non più, anche quello del rispetto del decoro architettonico e della necessità di assicurare l'uso e il godimento, “anche di un solo condomino”, delle parti comuni (Tribunale di
Milano, Sent. n. 6312 del 16.07.2021). Pertanto, non accoglibili si palesano le doglianze attoree in punto di lesione del decoro architettonico dell'edificio e diminuzione di luce. Da ultimo, l'attrice sostiene che le sia stato precluso di partecipare all'utilità dell'ascensore che, così come realizzato, serve solo il secondo e terzo piano. In virtù dell'art. 1121, comma 3, c.c. è, tuttavia, fatta salva per l'attrice la facoltà di potere, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Tale previsione è tra l'altro riportata anche nel corpo del verbale d'assemblea impugnato, e non risulta, ad oggi, che l'attrice abbia mai dichiarato di voler profittare di detta opportunità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (con riduzione rispetto al valore medio per la fase istruttoria, poiché non espletata) come da dispositivo, considerando anche le spese della fase cautelare in cui l'attrice è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, che si liquidano: per la fase cautelare in € 3.228,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il giudizio di cognizione in € 7.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 29/11/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Sirianni
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