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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 04/04/2024 da
IA SA [...], RE GI ([...])
e VI RA ([...]) con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria
Ambrosini elettivamente domiciliato in Milano, Via P. Sottocorno n. 3
RICORRENTI
Contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - codice fiscale 80010960120 – in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Milano, Via Soderini n.24 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, presso Istituti Scolastici del Ministero
Istruzione.
La ricorrente SA TT, docente in servizio a tempo indeterminato dall'1/9/2023 presso l'Istituto Comprensivo “A. Moro” di Canegrate, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito a seguito della stipula di
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plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici:
- 2020/21 dal 14.10.2020 al 31.8.2021 per 24 ore presso l'I.C. “Bonvesin De La Riva” di
NA (doc. 1 ricorrente);
- 2021/22 dall'8/9/2021 al 30/6/2022 presso l'I.C. Via IV Novembre di PA per 24 ore
(doc. 1 ricorrente).
La ricorrente ST VA, docente in servizio presso l'Istituto “Leonardo Da Vinci” di
Nerviano con contratto fino al 30.6.2025 (come documentato con deposito del 11.12.2024 all. B), ha dedotto di aver prestato servizio in qualità di docente precaria nei seguenti anni scolastici:
- 2021/22 con numerosi contratti continuativi dal 13/10/2021 all'1/7/2022 per 18 ore settimanali, presso il medesimo istituto “Rita Levi di Montalcino” di NA (doc. 2 ricorrente);
- 2022/23 dal 12/9/22 al 31/8/23 presso l'Istituto “Leonardo Da Vinci” di Nerviano per 18 ore più 3 ore dal 12/9/22 al 30/6/23 presso il medesimo istituto (doc. 2 ricorrente);
- 2023/24 dall'1/9/2023 al 30/6/2024 presso l'Istituto “G. Tarra” di Busto Garolfo per 18 ore settimanali (doc. 2 ricorrente).
La ricorrente TI MA, docente immessa in ruolo in data 1/9/2023 presso l'Istituto
“Via dei Salici” di NA doc. 3 ricorrente), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria neri seguenti anni scolastici:
- 20219/20 dal 9/10/2019 al 30/6/2020 presso l'I.C. “Bonvesin De La Riva” di NA per
9 ore settimanali (doc. 3 ricorrente);
- 2020/21 dal 20/10/20 al 30/6/21 presso l'I.C. “Bonvesin De La Riva” di NA per 8 ore più un'ora di completamento presso il medesimo istituto e dal 13/10/20 al 30/6/21 per 10 ore settimanali (doc. 3 ricorrente);
- 2021/22 dall'8/9/21 al 31/8/22 per 18 ore presso l'Istituto “Manzoni” di Canegrate per 18 ore settimanali (doc. 3 ricorrente);
- 2022/23 dal 12/9/22 al 31/8/23 per 18 ore presso l'Istituto RA di PA (doc. 3 ricorrente).
Senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente di cui alla legge n. 107/2015
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ed il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza e la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici: dall'anno scolastico 2020/21 al 2021/22 in favore della ricorrente SA
IA per un totale di euro 1.000, dall'anno scolastico 2021/22 al 2023/24 in favore della ricorrente RE GI per un totale di euro 1.500 e dall'anno scolastico
2019/20 al 2022/23 in favore della ricorrente VI RA per un totale di euro 2.000 oltre interessi e/o rivalutazione e il pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi nonché l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente e per l'effetto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183
(legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 16.12.2024, in assenza di necessità istruttorie, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a
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corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione, le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso1 1 Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.
L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo
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Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il
DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente evidenziando l'incongruenza tra la necessità di formazione continua del personale docente, in ottemperanza ai canoni di buona amministrazione, e la contestuale esclusione del personale docente a tempo determinato da tale programmazione. In sostanza la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
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tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15
d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”….
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica.
Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle
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graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio2;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione dei ricorrenti
La ricorrente SA TT domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità
2020/21 e 2021/22.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di un incarico annuale nell'anno scolastico 2020/21 per ventiquattro ore settimanali e di un incarico fino al termine delle lezioni nell'anno scolastico 2021/22 per ventiquattro ore settimanali (cfr. doc. 1 ricorrente). La docente ha documentato altresì
l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1/9/2023 (doc. 1 e all. A deposito del 11.12.2024)
La ricorrente ST VA domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di un incarico annuale nell'anno scolastico 2022/23 per diciotto più 3 ore, di un incarico fino al termine delle lezioni nell'anno scolastico 2023/24 per diciotto ore settimanali e di un incarico fino al 1° luglio nell'anno scolastico 2021/22 per diciotto ore
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settimanali (cfr. doc. 2 ricorrente).
Con produzione 11.12.2024 la docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025 (all.B ricorrente).
La ricorrente TI MA domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità
2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi annuali negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 per diciotto ore, e di incarichi fino al termine delle lezioni negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per diciotto ore settimanali (cfr. doc. 3 ricorrente).
La docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1/9/2023 (doc. 3 e all. C deposito del
11.12.2024)
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 in favore della ricorrente SA TT, dall'anno scolastico 2021/22 all'anno scolastico 2023/24 in favore della ricorrente ST
VA e dall'anno scolastico 2019/20 all'anno scolastico 2022/23 in favore della ricorrente TI MA.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione delle ricorrenti la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 1.000,00 in favore della ricorrente
SA TT, per complessivi euro 1.500,00 in favore della ricorrente ST VA
e per complessivi euro 2.000,00 in favore della ricorrente TI MA, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 1.000,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto delle ricorrenti all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici
2020/21 e 2021/22 in favore della ricorrente SA TT, dall'anno scolastico 2021/22 all'anno scolastico 2023/24 in favore della ricorrente ST VA e dall'anno
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scolastico 2019/20 all'anno scolastico 2022/23 in favore della ricorrente TI MA, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno
- condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione delle ricorrenti la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 1.000,00 in favore della ricorrente SA
TT, per complessivi euro 1.500,00 in favore della ricorrente ST VA e per complessivi euro 2.000,00 in favore della ricorrente TI MA, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali, accessori di legge e spese vive di euro
49,00 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 17 gennaio 2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.