Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza breve 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento -OMISSIS- del 16 luglio 2025 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 39;
- della scheda valutativa n. 39 compilata nei confronti del ricorrente per il periodo 21 febbraio 2024-21 febbraio 2025;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, prodromico e incompatibile con il ricorso.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 20 gennaio 2026:
- della scheda valutativa n. 39 bis del 20 novembre 2025 con la quale il ricorrente è stato valutato per il periodo dal 21 febbraio 2024 al 20 febbraio 2025 e dell’annesso “ Statino dei periodi
non computabili ai fini della valutazione caratteristica ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. DA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 23 settembre 2025 e depositato il giorno successivo il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa n. 39, relativa al periodo 21 febbraio 2024 – 21 febbraio 2025, nonché il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Egli ha contestato l’abbassamento della qualifica da “ eccellente ” a “ superiore alla media ”, ritenendolo privo di adeguata motivazione e incoerente rispetto alla propria carriera, fino ad allora caratterizzata da valutazioni costantemente elevate.
Il ricorrente ha indi dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con l’ordinanza-OMISSIS-del 29 ottobre 2025, questo T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli atti impugnati e ordinando il riesame della posizione del ricorrente.
In particolare, il Collegio ha rilevato:
a) la necessità di una motivazione rafforzata a fronte del repentino peggioramento della valutazione rispetto ai precedenti giudizi di eccellenza;
b) un evidente deficit motivazionale della scheda n. 39, che non esplicitava gli elementi posti a base del giudizio, solo successivamente illustrati, con conseguente illegittima motivazione postuma;
c) la genericità delle considerazioni negative, concentrate su aspetti caratteriali non adeguatamente collegati al rendimento complessivo.
È stata indi fissata l’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 per l’esame del ricorso nel merito.
4. In esecuzione dell’ordinanza, l’Amministrazione ha avviato il procedimento di riesame.
L’11 novembre 2025 è stata notificata una prima versione della nuova scheda (“ 39 bis ”), successivamente annullata in via gerarchica con atto del 19 novembre 2025 per incoerenze e disarmonia del giudizio espresso.
Il 21 novembre 2025 è stata quindi notificata un’ulteriore scheda, anch’essa denominata “ 39 bis ”, che ha confermato la qualifica di “ superiore alla media ”, riformulando i giudizi descrittivi. In particolare, il compilatore ha riconosciuto l’ottima preparazione professionale del militare e la collaborazione nella rendicontazione, ma ha evidenziato una crescente tendenza a operare in modo individuale, in contrasto con le direttive ricevute e con l’interazione collegiale. Tale atteggiamento avrebbe generato frizioni e inciso negativamente sull’equilibrio interno dell’ufficio e sull’efficienza del servizio.
5. Con atto di motivi aggiunti assistito da istanza cautelare, notificato il 20 gennaio 2026 e depositato il giorno stesso, il ricorrente ha impugnato anche questo nuovo provvedimento, reiterando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
6. Il Ministero della Difesa ha resistito anche a questa nuova impugnativa.
7. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 (fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta coi motivi aggiunti) e all’udienza pubblica dello stesso giorno (fissata con l’ordinanza cautelare -OMISSIS-), il ricorso e i motivi aggiunti sono passati in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
8. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti sono infondati.
9. In esecuzione dell’ordinanza -OMISSIS-, l’Amministrazione ha sostituito il provvedimento originariamente impugnato con una nuova scheda valutativa (la n. 39 bis , seconda versione). Venuto meno l’atto oggetto del ricorso principale, la relativa parte d’impugnazione resta priva di interesse.
I motivi aggiunti, invece, devono essere esaminati nel merito.
10. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’ordinanza-OMISSIS-sul rilievo che l’Amministrazione, invece di chiarire il giudizio originario, ha introdotto nuove e più gravi contestazioni: non si sarebbe trattato di una migliore motivazione, ma di una motivazione diversa, in violazione delle indicazioni ritraibili dall’ordinanza cautelare predetta.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. La riedizione del potere si è svolta entro il perimetro tracciato dall’ordinanza perché, col nuovo provvedimento, l’Amministrazione ha esplicitato, con maggiore chiarezza e dettaglio, gli elementi posti a base della flessione del giudizio.
Nel dare esecuzione all’ordinanza cautelare-OMISSIS-l’Amministrazione ha fatto buon uso di un principio che permea di sé l’azione amministrativa in generale e cioè la tendenziale inesauribilità del potere amministrativo; ciò non vuole dire disattendere la portata conformativa della pronuncia (nel caso di specie, di natura cautelare) ma, più semplicemente, riesaminare il rapporto giuridico amministrativo senza rinunciare alle prerogative che derivano dalla c.d. riserva di amministrazione, adducendo anche nuovi elementi prima non esplicitati. Il che è fisiologico in special modo quando, come nel caso di specie, l’ordinanza assunta dal Collegio ha i connotati della ordinanza c.d. propulsiva o di remand , nel cui ambito il Collegio, pur individuando linee orientative che la P.A. deve seguire nella riedizione del potere amministrativo, lascia inalterati gli spazi di esercizio della discrezionalità (T.A.R. Puglia, n. 664/2021).
10.3. In sede di riesame era pertanto legittimo valorizzare e formalizzare elementi già presenti nella relazione del 19 maggio 2025, così superando il precedente deficit motivazionale che l’ordinanza di questo T.A.R. aveva stigmatizzato (segnalando al contempo all’amministrazione i profili fattuali – comunque emersi già in quella fase cautelare – da esaminare nella riedizione della valutazione del ricorrente).
10.4. Non si è dunque in presenza di una illegittima motivazione postuma, ma di una nuova valutazione adeguatamente motivata e, dunque, consegue che la violazione dell’ordinanza cautelare non è ravvisabile.
11. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto che la scheda 39 bis riproduce, in forma aggravata, i vizi già rilevati in relazione alla motivazione insufficiente (e postuma), introducendo ulteriori e nuovi elementi per sostenere un giudizio originariamente infondato e risultando inoltre intrinsecamente contraddittoria, poiché attribuisce al ricorrente sia una collaborazione ampia ed efficace sia un atteggiamento individualista e non collaborativo, logicamente inconciliabili.
11.1. Anche questo motivo è infondato.
11.2. In primo luogo, non può parlarsi di riproduzione dei precedenti vizi motivazionali. La nuova scheda non si limita a reiterare formule generiche, ma individua in modo puntuale il profilo ritenuto critico: la progressiva tendenza del ricorrente a svolgere l’attività lavorativa in modo autonomo, privilegiando una dimensione individuale rispetto al coordinamento con il Capo sezione e all’interazione con i colleghi. Tale modalità operativa viene collegata, con nesso logico esplicitato, alle “frizioni” e alla “destabilizzazione” dell’ufficio, nonché alla possibile incidenza sull’efficienza del servizio.
Il giudizio, questa volta, non è fondato su apprezzamenti astratti della personalità, ma su una specifica modalità di esercizio delle funzioni ritenuta non pienamente coerente con le esigenze organizzative del reparto.
11.3. In secondo luogo, non sussiste la dedotta contraddittorietà interna. Il riconoscimento dell’ottima preparazione professionale e della collaborazione nella rendicontazione riguarda il piano delle competenze tecniche e dell’impegno individuale. La valutazione meno favorevole concerne, invece, il diverso e autonomo profilo delle modalità relazionali e dell’integrazione nel contesto organizzativo.
I due aspetti non sono logicamente incompatibili: un militare può possedere elevate capacità tecniche e, al contempo, manifestare una propensione a operare in modo eccessivamente individuale, tale da incidere sul coordinamento e sull’equilibrio dell’ufficio. La valutazione complessiva è il risultato di una sintesi tra tali elementi, operata nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sotto questo profilo non sindacabile perché logicamente plausibile.
11.4. Ne consegue che la motivazione della scheda 39 bis , diversamente da quella originaria, esplicita il percorso logico seguito: individua il fatto ritenuto rilevante (modalità individualistica di lavoro), ne chiarisce la portata organizzativa (frizioni e difficoltà di coordinamento) e lo pone a fondamento della flessione del giudizio finale.
Entro i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità valutativa — che non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma solo di verificarne coerenza, logicità e adeguatezza motivazionale — non emergono perciò i profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti dedotti dal ricorrente.
12. Anche il terzo motivo, col quale il ricorrente lamenta un’istruttoria carente, per omessa considerazione di elementi positivi (partecipazione a un corso specialistico e svolgimento di un secondo incarico connesso alla sicurezza), nonché l’assenza di rilievi disciplinari e l’affidamento di mansioni di fiducia, ritenuti incompatibili con il giudizio negativo, è infondato.
Quanto al corso specialistico l’Amministrazione ha dedotto che non risulta pervenuta alcuna attestazione formale né indicazione circa la sua trascrivibilità nella scheda valutativa.
Quanto al cosiddetto “secondo incarico”, si tratta di attività rientranti nelle ordinarie mansioni di collaborazione richieste al personale e non di un autonomo incarico suscettibile di specifica valutazione.
L’assenza di sanzioni disciplinari è poi irrilevante: la normativa di settore richiede un collegamento con provvedimenti disciplinari solo in presenza di gravi giudizi negativi, ipotesi che non ricorre a fronte della qualifica di “ superiore alla media ”; né è esclusa la valutazione di elementi negativi non perseguiti sul piano disciplinare.
Infine, l’affidamento di compiti fiduciari non esclude, di per sé, una valutazione meno favorevole su specifici profili comportamentali.
13. Col quarto motivo il ricorrente ha dedotto lo sviamento di potere, sostenendo che l’Amministrazione – sulla base di un’istruttoria non imparziale - avrebbe perseguito l’obiettivo di confermare a ogni costo la valutazione peggiorativa.
Il motivo è infondato.
Si deve al riguardo ripetere che l’Amministrazione, nel rinnovare la valutazione, ha reso esplicite le ragioni della decisione e ha questa volta fornito una motivazione coerente e non illogica. L’esplicita emersione e specificazione di elementi prima non adeguatamente espressi non integra, di per sé, illegittimità, ma costituisce – come s’è detto - un corretto esercizio del potere in sede di riesame.
14. L’ulteriore elemento, argomentato dalla difesa del ricorrente all’odierna discussione, che nella più recente scheda valutativa il ricorrente abbia nuovamente conseguito il giudizio di “ eccellente ” non ha immediato rilevo perché, in linea generale e in mancanza di più specifici elementi denotanti l’arbitrarietà del giudizio, “ le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori ” (Cons. di Stato, n. 9006/2025; T.A.R. F.V.G., n. 380/2025).
15. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.
Le spese di lite, in considerazione dell’esito complessivo della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- respinge i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
DA BU, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.