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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 13378 del 2022 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PROFITA GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 17/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 27/12/2022 la ricorrente in epigrafe, dipendente della società resistente ed inquadrata nel III livello del CCNL applicato al rapporto, deduceva di avere svolto, dal 01.07.2020, mansioni inquadrabili nel superiore livello IV.
1 Concludeva quindi con la domanda di accertamento dello svolgimento delle superiori mansioni indicate e conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle relative differenze contributive e retributive;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, parte ricorrente precisava che il ricorso non aveva ad oggetto la ricostruzione contributiva. Quindi, all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che nella fattispecie concreta, l'indagine relativa alla riconoscimento o meno della spettanza al ricorrente del trattamento retributivo per il concreto svolgimento, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, di prestazioni asseritamente appartenenti alla mansione superiore che assume di aver pienamente attuato, implica la verifica dell'attività di fatto espletata, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, senza che peraltro possa ritenersi viziata l'indagine in parola ove ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27.09.2016, n.18943);
- rilevato che sul piano probatorio, è onere esclusivo del lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento nel livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver svolto in concreto (si
2 veda, ex multis, Cass. 21.05.2003, n. 8025) e, dunque, di provare le mansioni effettuate (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento;
- rilevato che secondo quando disciplinato dal C.C.N.L. Utilitalia pacificamente applicabile al rapporto in oggetto, appartengono all'Area Professionale Tecnica e
Amministrativa, 3° livello (Addetto ad attività di segreteria e/o ad attività tecniche, amministrative/contabili), i “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”.
Appartengono invece al 4° livello (Addetto ad attività amministrativo/contabili), i
“Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”;
- rilevato che il teste ha dichiarato: “La ricorrente si occupa in via Testimone_1 prevalente di compilare il foglio di accompagnamento dei rifiuti. Si tratta di un modulo multi copia che accompagna il rifiuto sia in entrata alla discarica che in uscita dalla discarica. Per quanto riguarda quello in uscita la collega compila il foglio e lo firma e viene firmato anche dall'autista. Per quello in entrata, invece, il foglio è già compilato. Si tratta in ogni caso di attività ripetitiva e standardizzata. La collega verifica che il rifiuto in ingresso corrisponda a quello che effettivamente deve entrare. Si tratta di una verifica amministrativa, mentre quella relativa alla qualità del rifiuto è affidata ad altri. Per esempio, se io so che un determinato giorno deve arrivare un determinato rifiuto da un determinato conferitore, ed entrambe queste cose sono dotate di un codice individuale, la collega verifica la documentazione per accertarsi che effettivamente si tratti di questo. ….
Come ho detto si tratta di attività standardizzata e se ci sono problemi particolari la ricorrente mi contatta. ADR. So che la ricorrente si è anche occupata di compilare il registro di carico e scarico, annotando manualmente su questo registro alcuni dati già contenuti nel foglio di cui abbiamo parlato. Questa attività però non la svolge più dal 2023,
3 da quando ci sono io, mentre ora si occupa di caricare questi dati tramite un sistema operativo dedicato. ADR. Occasionalmente le assegno poi il compito di predisporre alcune tabelle riepilogative con dei dati che io individuo e che sono reperibili dal sistema operativo di cui ho parlato. “.
Il teste ha dichiarato “La ricorrente è addetta amministrativa della Testimone_2 mia area di competenza, lavora con il Geometra che è il suo responsabile. Il Tes_1 compito prevalente della ricorrente è quello di caricare sulla piattaforma informatica i dati relativi ai rifiuti in entrata e in uscita dal tmb e predisporre i formulari quando i rifiuti devono uscire verso altre piattaforme. ADR. La ricorrente non compie alcuna verifica dei dati ma si limita a inserirli. ADR se non ricordo male la ricorrente è arrivata presso il tmb nel 2019 e ha sempre svolto questa attività. ADR quando non c'era la piattaforma informatica, i dati li registrava manualmente.”;
- rilevato che all'esito delle dichiarazioni rese dai testi escussi (il primo indicato da parte ricorrente, il secondo da entrambe le parti, mentre parte resistente ha rinunciato all'escussione dell'ulteriore teste ammesso e parte ricorrente ha accettato la rinuncia) deve ritenersi provato che l'attività svolta dalla ricorrente sia meramente esecutiva ed espletata sulla base di procedure prestabilite, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, priva dunque di autonomia operativa espletata nell'ambito di istruzioni generali.
Deve osservarsi che né la documentazione prodotta, né le dichiarazioni rese dai testi (indicati da parte ricorrente), sono idonei a dimostrare che l'attività della ricorrente non sia limitata alla compilazione dei moduli con l'inserimento di dati da altri stabiliti, provvedendo anche ad una verifica che sia più pregnante di quella meramente formale, né può ritenersi provato che venga da lei espletata alcuna verifica circa la metodologia applicativa della tariffa rifiuti;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 13378 del 2022 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. PROFITA GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 17/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 27/12/2022 la ricorrente in epigrafe, dipendente della società resistente ed inquadrata nel III livello del CCNL applicato al rapporto, deduceva di avere svolto, dal 01.07.2020, mansioni inquadrabili nel superiore livello IV.
1 Concludeva quindi con la domanda di accertamento dello svolgimento delle superiori mansioni indicate e conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle relative differenze contributive e retributive;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, parte ricorrente precisava che il ricorso non aveva ad oggetto la ricostruzione contributiva. Quindi, all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che nella fattispecie concreta, l'indagine relativa alla riconoscimento o meno della spettanza al ricorrente del trattamento retributivo per il concreto svolgimento, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, di prestazioni asseritamente appartenenti alla mansione superiore che assume di aver pienamente attuato, implica la verifica dell'attività di fatto espletata, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, senza che peraltro possa ritenersi viziata l'indagine in parola ove ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27.09.2016, n.18943);
- rilevato che sul piano probatorio, è onere esclusivo del lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento nel livello superiore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver svolto in concreto (si
2 veda, ex multis, Cass. 21.05.2003, n. 8025) e, dunque, di provare le mansioni effettuate (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento;
- rilevato che secondo quando disciplinato dal C.C.N.L. Utilitalia pacificamente applicabile al rapporto in oggetto, appartengono all'Area Professionale Tecnica e
Amministrativa, 3° livello (Addetto ad attività di segreteria e/o ad attività tecniche, amministrative/contabili), i “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”.
Appartengono invece al 4° livello (Addetto ad attività amministrativo/contabili), i
“Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”;
- rilevato che il teste ha dichiarato: “La ricorrente si occupa in via Testimone_1 prevalente di compilare il foglio di accompagnamento dei rifiuti. Si tratta di un modulo multi copia che accompagna il rifiuto sia in entrata alla discarica che in uscita dalla discarica. Per quanto riguarda quello in uscita la collega compila il foglio e lo firma e viene firmato anche dall'autista. Per quello in entrata, invece, il foglio è già compilato. Si tratta in ogni caso di attività ripetitiva e standardizzata. La collega verifica che il rifiuto in ingresso corrisponda a quello che effettivamente deve entrare. Si tratta di una verifica amministrativa, mentre quella relativa alla qualità del rifiuto è affidata ad altri. Per esempio, se io so che un determinato giorno deve arrivare un determinato rifiuto da un determinato conferitore, ed entrambe queste cose sono dotate di un codice individuale, la collega verifica la documentazione per accertarsi che effettivamente si tratti di questo. ….
Come ho detto si tratta di attività standardizzata e se ci sono problemi particolari la ricorrente mi contatta. ADR. So che la ricorrente si è anche occupata di compilare il registro di carico e scarico, annotando manualmente su questo registro alcuni dati già contenuti nel foglio di cui abbiamo parlato. Questa attività però non la svolge più dal 2023,
3 da quando ci sono io, mentre ora si occupa di caricare questi dati tramite un sistema operativo dedicato. ADR. Occasionalmente le assegno poi il compito di predisporre alcune tabelle riepilogative con dei dati che io individuo e che sono reperibili dal sistema operativo di cui ho parlato. “.
Il teste ha dichiarato “La ricorrente è addetta amministrativa della Testimone_2 mia area di competenza, lavora con il Geometra che è il suo responsabile. Il Tes_1 compito prevalente della ricorrente è quello di caricare sulla piattaforma informatica i dati relativi ai rifiuti in entrata e in uscita dal tmb e predisporre i formulari quando i rifiuti devono uscire verso altre piattaforme. ADR. La ricorrente non compie alcuna verifica dei dati ma si limita a inserirli. ADR se non ricordo male la ricorrente è arrivata presso il tmb nel 2019 e ha sempre svolto questa attività. ADR quando non c'era la piattaforma informatica, i dati li registrava manualmente.”;
- rilevato che all'esito delle dichiarazioni rese dai testi escussi (il primo indicato da parte ricorrente, il secondo da entrambe le parti, mentre parte resistente ha rinunciato all'escussione dell'ulteriore teste ammesso e parte ricorrente ha accettato la rinuncia) deve ritenersi provato che l'attività svolta dalla ricorrente sia meramente esecutiva ed espletata sulla base di procedure prestabilite, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, priva dunque di autonomia operativa espletata nell'ambito di istruzioni generali.
Deve osservarsi che né la documentazione prodotta, né le dichiarazioni rese dai testi (indicati da parte ricorrente), sono idonei a dimostrare che l'attività della ricorrente non sia limitata alla compilazione dei moduli con l'inserimento di dati da altri stabiliti, provvedendo anche ad una verifica che sia più pregnante di quella meramente formale, né può ritenersi provato che venga da lei espletata alcuna verifica circa la metodologia applicativa della tariffa rifiuti;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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