Articolo 7 della Legge 11 maggio 1976, n. 359
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 giugno 1976
Art. 7.
Il direttore coordina l'attivita' della scuola ed esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio della scuola e del consiglio dei docenti. Esso provvede, in accordo col presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei membri, alla convocazione del consiglio medesimo.
Il direttore compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita della scuola.
Entrata in vigore il 20 giugno 1976