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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 33/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 33 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI FOLCO LOREDANA ed Parte_1
ESPOSITO LUCA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RETICO ALFREDO Controparte_1 giusta procura in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 70/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 21/7/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19/1/2024 il Sig. , addetto al trasporto e conferimento rifiuti Parte_1
(autista) presso la società appellata, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 70/2023, il quale ha accolto solo parzialmente la domanda con la quale chiedeva di vedersi riconosciuti, in primo luogo, l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Pulizia sin dal 10.3.2013 – data dell'assunzione
– e , successivamente, le maggiorazioni retributive per lo svolgimento di prestazioni lavorative in orario straordinario, notturno e festivo.
La sentenza impugnata ha così disposto:
“Accerta che ha svolto mansioni appartenenti al livello 4 del CCNL Pulizia sin dal Parte_1
10.1.2013; condanna, per l'effetto, l pagamento delle Controparte_2 relative differenze retributive maturate in virtù dello svolgimento delle mansioni appartenenti a qualifica superiore a quella di formale inquadramento per i periodi dal 10.1.2013 al 31.10.2013 e dal 2.12.2013 al 31.8.2017; rigetta per il resto il ricorso proposto da .” Parte_1
Avverso tale statuizione, pubblicata il 21 luglio 2023, ha proposto appello il lavoratore chiedendo l'accoglimento integrale della domanda, con particolare riferimento alle differenze retributive per lavoro straordinario, e deducendo, come unico motivo di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'omessa valutazione della prova diretta.
La si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione del Giudice del lavoro di primo grado, per omessa e/o erronea valutazione delle prove ed violazione dell'art. 2697 c.c.
Secondo l'appellante sarebbero state travisate e decontestualizzate le dichiarazioni testimonali e non sarebbero stati valorizzati elementi probatori determinanti. Il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito scarso valore alle testimonianze di e , i quali Testimone_1 Testimone_2 avrebbero confermato che, almeno fino al 2015, esisteva una certa elasticità nell'orario di lavoro e che solo successivamente venne imposto un orario rigido, con impossibilità per i lavoratori di uscire prima della fine dell'orario stabilito, anche a fronte di ulteriori compiti assegnati a fine turno (ad esempio consegna mastelli, bonifiche). Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe estrapolato solo alcune parti di tali dichiarazioni, stravolgendone il senso complessivo e non cogliendo il reale svolgimento delle mansioni lavorative.
Nella sentenza impugnata non sarebbe poi stata adeguatamente valutata la documentazione allegata al ricorso, in particolare rapportini giornalieri relativi, ad esempio, alle giornate del 4.1.2017 (raccolta umido) e del 15.2.2017 (raccolta plastica). Secondo il primo giudice essi non contengono informazioni sugli orari di inizio e fine turno, mentre l'appellante sostiene invece che tali documenti, insieme ai formulari di identificazione del rifiuto relativi al periodo 22.11.2016 - 21.2.2017, attesterebbero indirettamente la presenza e l'effettivo svolgimento delle attività lavorative, quantomeno per deduzione.
Il primo giudice avrebbe inoltre errato nell'interpretazione dei contratti di assunzione (a tempo determinato e poi indeterminato), ritenendo che non contengano informazioni utili sull'orario di lavoro e rinviino genericamente al regolamento aziendale, non prodotto. Secondo l'appellante il giudice avrebbe dovuto valutare, anche in assenza del regolamento, le dichiarazioni dei testimoni e la prassi effettivamente seguita in azienda.
Infine, lamenta che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali Parte_1 sulla prova del lavoro straordinario e sulle maggiorazioni retributive, trascurando la ricostruzione concreta degli orari svolti e non valorizzando le fonti di prova disponibili a suo favore.
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha fatto piena e corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in tema di lavoro straordinario elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (v. Cass. n. 30739/2024, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007,
Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987).
L'appellante non ha assolto all'onere di dimostrare lo svolgimento di un orario di lavoro eccedente a quello ordinario, neanche a seguito degli approfondimenti istruttori svolti in grado di appello.
Egli ha allegato, e chiesto di provare, di aver osservato il seguente orario di lavoro:
- dall'assunzione al settembre 2013: dal lunedì al venerdì dalle ore 03,00 alle ore 13,00 ed il sabato dalle 03,00 alle 16,00;
- dall'ottobre 2013 al giugno 2016: dal lunedì al sabato dalle ore 03,00 alle ore 13,00;
- dal luglio 2016 al marzo 2018: dal lunedì al sabato dalle ore 04,30 alle ore 12,00.
Tuttavia dall'istruttoria testimoniale è emerso che gli orari degli addetti alla raccolta, tra cui il sig.
erano del tutto variabili e dipendevano di volta in volta dal tipo del rifiuto da raccogliere e Parte_1 dal giro che veniva assegnato, elementi che potevano cambiare nel corso del tempo, e sui quali non vi è stata un allegazione specifica da parte del sig. Parte_1 Il teste , sentito all'udienza del 9/1/2025, capocantiere e referente per la gestione Testimone_3 della raccolta dei rifiuti, ha riferito circa la possibilità di modulare l'orario di lavoro, e di scegliere l'orario di inizio: “gli operatori ecologici che uscivano per la raccolta potevano scegliere quando iniziare in base balle loro esigenze o, meglio, io li incaricavo del giro da svolgere, se loro avevano esigenze di finire prima, iniziavano prima. Il giro di raccolta doveva essere terminato entro le
12/12:20, compresa la fase di scarico dei mezzi satelliti. Il giro era pensato per essere svolto in 6 ore,
6 ore e mezzo al massimo, salvo problemi.”
Ancora: “Sono a conoscenza del fatto che ci fossero degli operai che iniziavano il lavoro alle 3 0 alle 4 del mattino, ma lo facevano per loro scelta, per evitare il traffico o gli intoppi delle ore più tarde, e nessuno controllava a che ora iniziassero, purché portassero a termine il compito assegnato.
Preciso che non c'è una durata standard del giro perché dipende dal tipo di giro, ma tendenzialmente se uno iniziava alle 3 per le 9:30 - 10:00 aveva finito. Chi finiva a quell'ora a quell'ora andava a casa. Una persona che era andata a scaricare alle 11:25 poteva avere iniziato il giro alle 6, oppure poteva avere iniziato prima ed essere stato assegnatario di un compito ulteriore in via occasionale.
Se non avveniva nessun problema non vi era necessità di andare oltre l'orario delle 12 — 12:20 iniziando alle 6 di mattina. A fine del 2017-2018 l'azienda decise di far iniziare tutti alle 6 del mattino, dunque non permetteva a nessuno la libertà di iniziare prima.
Non so a che ora iniziava il Sig. L'orario in cui finiva era molto variabile, non so dire Parte_1 esattamente a che ora finisse. Stessa cosa per il Sig. . Avrò visto sicuramente svariate volte Pt_2 entrambi ritornare al deposito ma non so dirle esattamente a che ora.
Il Sig. era incaricato del giro del mercato a turno come tutti gli mercato è una volta a Parte_1 settimana, quindi capita a turno ogni volta un operatore diverso. Quando si fa il mercato si finisce il giro la mattina, e poi si ricomincia 14:30 fino alle 17:00. Il Sig. non lo ha fatto più di una Parte_1 volta al mese, talvolta una volta ogni due mesi, oppure al massimo due volte al mese. Se venivano svolte in più per il mercato o per i servizi domenicali o altre necessità queste venivano annotate e inviate al personale.”
La variabilità degli orari è stata confermata dalle dichiarazioni del sig. che ha riferito: Tes_4
“l'orario di lavoro che io svolgevo era dalle 3 circa alle 13 e dipendeva dal giro che si faceva. Poteva accadere che si rientrava prima, ma in via generale era questo. Io sono stato uno dei primi assunti, facevo un po' di spazzamento, raccolta, non facevo sempre lo stesso giro. C'erano dei giri per i quali era necessario uscire alle 3, altrimenti non riuscivi a finire il giro, in questo senso era imposto dall'azienda. Sicuramente chi faceva il centro doveva iniziare alle 3, e comprendendo anche lo scarico non finiva prima delle 13. Se facevi l'organico e finivi un po' prima magari ti mandavano a fare altre cose. Quando parlo di finire un po' prima parlo di un'oretta prima, quindi alle 12” “preciso che io non facevo sempre lo stesso giro, quindi una volta attaccavo alle 3, una volta alle , una volta alle 4:30, a volte alle 5, a seconda di quello che dovevo fare. Poteva essere che per una settimana facevo lo stesso giro, poi cambiavo, e talvolta sostituivo qualcuno che era assente. L'orario in cui finivo invece era sempre lo stesso”.
Nello stesso senso si sono espressi anche altri lavoratori, compreso il teste Testimone_5 anch'egli dipendente dal settembre 2012 al marzo 2020, che ha riferito: “il mio orario di CP_1 lavoro come quello degli altri dipendeva dal tipo di rifiuto si doveva raccogliere perché poi i giri e quindi le utenze erano sempre gli stessi 850/1000 utenze ciascuno. Di regola il turno iniziava alle ore 3 di notte anche perché diversamente, non si riusciva a finire il giro tenuto conto dello scarico del mezzo, degli orari di chiusura della discarica, del traffico, della pulizia finale del mezzo e della preparazione per il giorno dopo. Io almeno ho sempre iniziato alle 3 tranne il sabato alle 4 perché raccoglievo l'organico per la terza volta e in coppia per cui era più veloce. In ogni caso, dopo lo scarico, tonati al deposito, o per pulire o per prepararlo o perché c'erano altri servizi che venivano chiesti (bonifiche o consegna mastelli) non si finiva prima delle 12:30/13:00, anzi a volte si andava anche oltre. ha osservato più o meno lo stesso orario anche perché abbiamo lavorato anche Pt_2 in coppia. Preciso in ogni caso non esisteva un badge né c'era un controllo alle ore 3; ricordo che era ad aprire i cancelli ma in un secondo momento il cancello in realtà rimaneva Tes_6 accostato e quindi, chi doveva, entrava” e ancora“preciso che intorno al 2019 l'orario di inizio si è modificato perché l'azienda ha deciso di spostare l'uscita dei mezzi per l'organico alle ore 5 mentre il resto restava sempre alle 3 o circa alle 4. Anzi aggiungo che anche qualche anno prima c'era stata una cena tra colleghi in cui alcuni avevano preso i contatti con i sindacati per affrontare le questioni del CCNL applicabile all'orario di lavoro. Dopo circa un mese o poco più l'orario di lavoro è stato modificato come ho riferito.”
A fronte di tale – assodata – variabilità di orari, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare l'esatta misura delle ore eccedenti il normale orario di lavoro, con indicazione della precisa collocazione oraria della prestazione. Tale onere non è stato invece assolto, non essendo emerso con precisione per ciascun periodo e in quali giorni la prestazione lavorativa dell'appellante si sia protratta oltre il dovuto, anche tenuto conto del fatto che non emerge dalla documentazione contrattuale prodotta l'individuazione di una precisa collocazione oraria della prestazione.
Riguardo ai turni di lavoro dell'appellante il teste ha infatti riferito: “conosco il Sig. Tes_4 Parte_1 abbiamo fatto alcune volte il giro insieme del quartiere Pucetta. Finché ci sono stato io il Sig. Parte_1 ha fatto sempre lo stesso giro, anche se in realtà io facevo diversi giri quindi non posso dirlo con certezza. Con il Sig. siamo sempre usciti alle 3 e tornati alle 13 perché quello era un giro Parte_1 abbastanza lungo. Abbiamo fatto lo stesso giro la raccolta di diverse tipologie di rifiuti, ma anche quando c'era l'organico c'erano anche i pannolini da raccogliere quindi era più lungo. Il giro insieme lo abbiamo fatto per più settimane, alcune di seguito, altre saltuariamente, ma non so dirle nemmeno l'anno, perché io ho lavorato quasi con tutti.”
Il teste ha precisato che: “i cancelli aprivano alle 3, alle 4 e alle 5 e i dipendenti erano Tes_6 divisi in questi 3 turni. Ho trovato un numero simile di dipendenti nel turno delle 3 e delle 4, più o meno per ogni turno uscivano una decina di mezzi. Allo stesso modo dopo il giro di ciascuno quando tornavamo in deposito verso le 13, a seguito degli ulteriori servizi svolti, eravamo più' o meno gli stessi di inizio turno. Chi iniziava alle 4 o alle 5 finiva ugualmente alle 13. Io non so hi iniziava per le 4 o per le 5. So che c'era un turno specifico solo per il ritiro degli ingombranti e per le bonifiche ma non conosco l'orario svolto.”
Ha aggiunto: faceva sempre l'autista più raccolta mastelli. Qualche volta siamo stati Parte_1 insieme in turno ma ci incontravamo nel deposito, certe volte all'inizio e certe volte alla fine.
All'inizio facevamo sempre gli stessi orari tranne il sabato, in cui lui finiva dopo di me perché faceva il mercato. Noi ci incontravamo al deposito alle 3. Mi ricordo che successivamente, non ricordo da che momento, anche lui ha iniziato ad uscire alle 4. Ricordo che è andato via Parte_1 prima di me. Qualche volta è capitato che ci siamo incontrati alle 4, anzi spesso, quindi tre quattro volte a settimana” … “Il giro dipendeva dalla raccolta, in media durava 6 ore il giro più lo scarico del mezzo, poi se finivi alle 13 facevi anche altre mansioni ad esempio bonifica delle strade sul suolo comunale, consegna dei mastelli alle attività commerciali e non, ritiro ingombranti. Quindi tutti i giorni finivamo il giro più lo scarico verso le 9 le 10, poi fino alle 13 facevamo queste altre mansioni.
Questo anche per A volte il giro poteva durare anche fino alle 13 perché fare un secondo Parte_1 viaggio”.
A ciò si aggiunga che non vi è stata specifica allegazione, anche con riferimento alle singole giornate, di eventuali compiti e mansioni ulteriori rispetto all'ordinario turno di raccolta, che avrebbero comportato il prolungamento dell'orario nel caso in cui la raccolta fosse stata già completata.
Infine si rileva che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta relativa agli orari di accettazione dei rifiuti presso i depositi di stoccaggio è del tutto inidonea a dimostrare lo svolgimento dell'orario straordinario, poiché da essa – peraltro incompleta – non possono in alcun modo evincersi gli orari di inizio e conclusione della prestazione in relazione alle singole giornate.
In conclusione l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura della controversia, e dell'attività difensiva effettivamente svolta, ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
-respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dr. Fabrizio Riga
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 33 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI FOLCO LOREDANA ed Parte_1
ESPOSITO LUCA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RETICO ALFREDO Controparte_1 giusta procura in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 70/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 21/7/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19/1/2024 il Sig. , addetto al trasporto e conferimento rifiuti Parte_1
(autista) presso la società appellata, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 70/2023, il quale ha accolto solo parzialmente la domanda con la quale chiedeva di vedersi riconosciuti, in primo luogo, l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Pulizia sin dal 10.3.2013 – data dell'assunzione
– e , successivamente, le maggiorazioni retributive per lo svolgimento di prestazioni lavorative in orario straordinario, notturno e festivo.
La sentenza impugnata ha così disposto:
“Accerta che ha svolto mansioni appartenenti al livello 4 del CCNL Pulizia sin dal Parte_1
10.1.2013; condanna, per l'effetto, l pagamento delle Controparte_2 relative differenze retributive maturate in virtù dello svolgimento delle mansioni appartenenti a qualifica superiore a quella di formale inquadramento per i periodi dal 10.1.2013 al 31.10.2013 e dal 2.12.2013 al 31.8.2017; rigetta per il resto il ricorso proposto da .” Parte_1
Avverso tale statuizione, pubblicata il 21 luglio 2023, ha proposto appello il lavoratore chiedendo l'accoglimento integrale della domanda, con particolare riferimento alle differenze retributive per lavoro straordinario, e deducendo, come unico motivo di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'omessa valutazione della prova diretta.
La si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione del Giudice del lavoro di primo grado, per omessa e/o erronea valutazione delle prove ed violazione dell'art. 2697 c.c.
Secondo l'appellante sarebbero state travisate e decontestualizzate le dichiarazioni testimonali e non sarebbero stati valorizzati elementi probatori determinanti. Il primo giudice avrebbe erroneamente attribuito scarso valore alle testimonianze di e , i quali Testimone_1 Testimone_2 avrebbero confermato che, almeno fino al 2015, esisteva una certa elasticità nell'orario di lavoro e che solo successivamente venne imposto un orario rigido, con impossibilità per i lavoratori di uscire prima della fine dell'orario stabilito, anche a fronte di ulteriori compiti assegnati a fine turno (ad esempio consegna mastelli, bonifiche). Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe estrapolato solo alcune parti di tali dichiarazioni, stravolgendone il senso complessivo e non cogliendo il reale svolgimento delle mansioni lavorative.
Nella sentenza impugnata non sarebbe poi stata adeguatamente valutata la documentazione allegata al ricorso, in particolare rapportini giornalieri relativi, ad esempio, alle giornate del 4.1.2017 (raccolta umido) e del 15.2.2017 (raccolta plastica). Secondo il primo giudice essi non contengono informazioni sugli orari di inizio e fine turno, mentre l'appellante sostiene invece che tali documenti, insieme ai formulari di identificazione del rifiuto relativi al periodo 22.11.2016 - 21.2.2017, attesterebbero indirettamente la presenza e l'effettivo svolgimento delle attività lavorative, quantomeno per deduzione.
Il primo giudice avrebbe inoltre errato nell'interpretazione dei contratti di assunzione (a tempo determinato e poi indeterminato), ritenendo che non contengano informazioni utili sull'orario di lavoro e rinviino genericamente al regolamento aziendale, non prodotto. Secondo l'appellante il giudice avrebbe dovuto valutare, anche in assenza del regolamento, le dichiarazioni dei testimoni e la prassi effettivamente seguita in azienda.
Infine, lamenta che il Tribunale non abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali Parte_1 sulla prova del lavoro straordinario e sulle maggiorazioni retributive, trascurando la ricostruzione concreta degli orari svolti e non valorizzando le fonti di prova disponibili a suo favore.
L'appello è infondato.
Il primo giudice ha fatto piena e corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in tema di lavoro straordinario elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (v. Cass. n. 30739/2024, Cass. n. 12434/2006, Cass. n. 3619/2007,
Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987).
L'appellante non ha assolto all'onere di dimostrare lo svolgimento di un orario di lavoro eccedente a quello ordinario, neanche a seguito degli approfondimenti istruttori svolti in grado di appello.
Egli ha allegato, e chiesto di provare, di aver osservato il seguente orario di lavoro:
- dall'assunzione al settembre 2013: dal lunedì al venerdì dalle ore 03,00 alle ore 13,00 ed il sabato dalle 03,00 alle 16,00;
- dall'ottobre 2013 al giugno 2016: dal lunedì al sabato dalle ore 03,00 alle ore 13,00;
- dal luglio 2016 al marzo 2018: dal lunedì al sabato dalle ore 04,30 alle ore 12,00.
Tuttavia dall'istruttoria testimoniale è emerso che gli orari degli addetti alla raccolta, tra cui il sig.
erano del tutto variabili e dipendevano di volta in volta dal tipo del rifiuto da raccogliere e Parte_1 dal giro che veniva assegnato, elementi che potevano cambiare nel corso del tempo, e sui quali non vi è stata un allegazione specifica da parte del sig. Parte_1 Il teste , sentito all'udienza del 9/1/2025, capocantiere e referente per la gestione Testimone_3 della raccolta dei rifiuti, ha riferito circa la possibilità di modulare l'orario di lavoro, e di scegliere l'orario di inizio: “gli operatori ecologici che uscivano per la raccolta potevano scegliere quando iniziare in base balle loro esigenze o, meglio, io li incaricavo del giro da svolgere, se loro avevano esigenze di finire prima, iniziavano prima. Il giro di raccolta doveva essere terminato entro le
12/12:20, compresa la fase di scarico dei mezzi satelliti. Il giro era pensato per essere svolto in 6 ore,
6 ore e mezzo al massimo, salvo problemi.”
Ancora: “Sono a conoscenza del fatto che ci fossero degli operai che iniziavano il lavoro alle 3 0 alle 4 del mattino, ma lo facevano per loro scelta, per evitare il traffico o gli intoppi delle ore più tarde, e nessuno controllava a che ora iniziassero, purché portassero a termine il compito assegnato.
Preciso che non c'è una durata standard del giro perché dipende dal tipo di giro, ma tendenzialmente se uno iniziava alle 3 per le 9:30 - 10:00 aveva finito. Chi finiva a quell'ora a quell'ora andava a casa. Una persona che era andata a scaricare alle 11:25 poteva avere iniziato il giro alle 6, oppure poteva avere iniziato prima ed essere stato assegnatario di un compito ulteriore in via occasionale.
Se non avveniva nessun problema non vi era necessità di andare oltre l'orario delle 12 — 12:20 iniziando alle 6 di mattina. A fine del 2017-2018 l'azienda decise di far iniziare tutti alle 6 del mattino, dunque non permetteva a nessuno la libertà di iniziare prima.
Non so a che ora iniziava il Sig. L'orario in cui finiva era molto variabile, non so dire Parte_1 esattamente a che ora finisse. Stessa cosa per il Sig. . Avrò visto sicuramente svariate volte Pt_2 entrambi ritornare al deposito ma non so dirle esattamente a che ora.
Il Sig. era incaricato del giro del mercato a turno come tutti gli mercato è una volta a Parte_1 settimana, quindi capita a turno ogni volta un operatore diverso. Quando si fa il mercato si finisce il giro la mattina, e poi si ricomincia 14:30 fino alle 17:00. Il Sig. non lo ha fatto più di una Parte_1 volta al mese, talvolta una volta ogni due mesi, oppure al massimo due volte al mese. Se venivano svolte in più per il mercato o per i servizi domenicali o altre necessità queste venivano annotate e inviate al personale.”
La variabilità degli orari è stata confermata dalle dichiarazioni del sig. che ha riferito: Tes_4
“l'orario di lavoro che io svolgevo era dalle 3 circa alle 13 e dipendeva dal giro che si faceva. Poteva accadere che si rientrava prima, ma in via generale era questo. Io sono stato uno dei primi assunti, facevo un po' di spazzamento, raccolta, non facevo sempre lo stesso giro. C'erano dei giri per i quali era necessario uscire alle 3, altrimenti non riuscivi a finire il giro, in questo senso era imposto dall'azienda. Sicuramente chi faceva il centro doveva iniziare alle 3, e comprendendo anche lo scarico non finiva prima delle 13. Se facevi l'organico e finivi un po' prima magari ti mandavano a fare altre cose. Quando parlo di finire un po' prima parlo di un'oretta prima, quindi alle 12” “preciso che io non facevo sempre lo stesso giro, quindi una volta attaccavo alle 3, una volta alle , una volta alle 4:30, a volte alle 5, a seconda di quello che dovevo fare. Poteva essere che per una settimana facevo lo stesso giro, poi cambiavo, e talvolta sostituivo qualcuno che era assente. L'orario in cui finivo invece era sempre lo stesso”.
Nello stesso senso si sono espressi anche altri lavoratori, compreso il teste Testimone_5 anch'egli dipendente dal settembre 2012 al marzo 2020, che ha riferito: “il mio orario di CP_1 lavoro come quello degli altri dipendeva dal tipo di rifiuto si doveva raccogliere perché poi i giri e quindi le utenze erano sempre gli stessi 850/1000 utenze ciascuno. Di regola il turno iniziava alle ore 3 di notte anche perché diversamente, non si riusciva a finire il giro tenuto conto dello scarico del mezzo, degli orari di chiusura della discarica, del traffico, della pulizia finale del mezzo e della preparazione per il giorno dopo. Io almeno ho sempre iniziato alle 3 tranne il sabato alle 4 perché raccoglievo l'organico per la terza volta e in coppia per cui era più veloce. In ogni caso, dopo lo scarico, tonati al deposito, o per pulire o per prepararlo o perché c'erano altri servizi che venivano chiesti (bonifiche o consegna mastelli) non si finiva prima delle 12:30/13:00, anzi a volte si andava anche oltre. ha osservato più o meno lo stesso orario anche perché abbiamo lavorato anche Pt_2 in coppia. Preciso in ogni caso non esisteva un badge né c'era un controllo alle ore 3; ricordo che era ad aprire i cancelli ma in un secondo momento il cancello in realtà rimaneva Tes_6 accostato e quindi, chi doveva, entrava” e ancora“preciso che intorno al 2019 l'orario di inizio si è modificato perché l'azienda ha deciso di spostare l'uscita dei mezzi per l'organico alle ore 5 mentre il resto restava sempre alle 3 o circa alle 4. Anzi aggiungo che anche qualche anno prima c'era stata una cena tra colleghi in cui alcuni avevano preso i contatti con i sindacati per affrontare le questioni del CCNL applicabile all'orario di lavoro. Dopo circa un mese o poco più l'orario di lavoro è stato modificato come ho riferito.”
A fronte di tale – assodata – variabilità di orari, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare l'esatta misura delle ore eccedenti il normale orario di lavoro, con indicazione della precisa collocazione oraria della prestazione. Tale onere non è stato invece assolto, non essendo emerso con precisione per ciascun periodo e in quali giorni la prestazione lavorativa dell'appellante si sia protratta oltre il dovuto, anche tenuto conto del fatto che non emerge dalla documentazione contrattuale prodotta l'individuazione di una precisa collocazione oraria della prestazione.
Riguardo ai turni di lavoro dell'appellante il teste ha infatti riferito: “conosco il Sig. Tes_4 Parte_1 abbiamo fatto alcune volte il giro insieme del quartiere Pucetta. Finché ci sono stato io il Sig. Parte_1 ha fatto sempre lo stesso giro, anche se in realtà io facevo diversi giri quindi non posso dirlo con certezza. Con il Sig. siamo sempre usciti alle 3 e tornati alle 13 perché quello era un giro Parte_1 abbastanza lungo. Abbiamo fatto lo stesso giro la raccolta di diverse tipologie di rifiuti, ma anche quando c'era l'organico c'erano anche i pannolini da raccogliere quindi era più lungo. Il giro insieme lo abbiamo fatto per più settimane, alcune di seguito, altre saltuariamente, ma non so dirle nemmeno l'anno, perché io ho lavorato quasi con tutti.”
Il teste ha precisato che: “i cancelli aprivano alle 3, alle 4 e alle 5 e i dipendenti erano Tes_6 divisi in questi 3 turni. Ho trovato un numero simile di dipendenti nel turno delle 3 e delle 4, più o meno per ogni turno uscivano una decina di mezzi. Allo stesso modo dopo il giro di ciascuno quando tornavamo in deposito verso le 13, a seguito degli ulteriori servizi svolti, eravamo più' o meno gli stessi di inizio turno. Chi iniziava alle 4 o alle 5 finiva ugualmente alle 13. Io non so hi iniziava per le 4 o per le 5. So che c'era un turno specifico solo per il ritiro degli ingombranti e per le bonifiche ma non conosco l'orario svolto.”
Ha aggiunto: faceva sempre l'autista più raccolta mastelli. Qualche volta siamo stati Parte_1 insieme in turno ma ci incontravamo nel deposito, certe volte all'inizio e certe volte alla fine.
All'inizio facevamo sempre gli stessi orari tranne il sabato, in cui lui finiva dopo di me perché faceva il mercato. Noi ci incontravamo al deposito alle 3. Mi ricordo che successivamente, non ricordo da che momento, anche lui ha iniziato ad uscire alle 4. Ricordo che è andato via Parte_1 prima di me. Qualche volta è capitato che ci siamo incontrati alle 4, anzi spesso, quindi tre quattro volte a settimana” … “Il giro dipendeva dalla raccolta, in media durava 6 ore il giro più lo scarico del mezzo, poi se finivi alle 13 facevi anche altre mansioni ad esempio bonifica delle strade sul suolo comunale, consegna dei mastelli alle attività commerciali e non, ritiro ingombranti. Quindi tutti i giorni finivamo il giro più lo scarico verso le 9 le 10, poi fino alle 13 facevamo queste altre mansioni.
Questo anche per A volte il giro poteva durare anche fino alle 13 perché fare un secondo Parte_1 viaggio”.
A ciò si aggiunga che non vi è stata specifica allegazione, anche con riferimento alle singole giornate, di eventuali compiti e mansioni ulteriori rispetto all'ordinario turno di raccolta, che avrebbero comportato il prolungamento dell'orario nel caso in cui la raccolta fosse stata già completata.
Infine si rileva che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta relativa agli orari di accettazione dei rifiuti presso i depositi di stoccaggio è del tutto inidonea a dimostrare lo svolgimento dell'orario straordinario, poiché da essa – peraltro incompleta – non possono in alcun modo evincersi gli orari di inizio e conclusione della prestazione in relazione alle singole giornate.
In conclusione l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura della controversia, e dell'attività difensiva effettivamente svolta, ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
-respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dr. Fabrizio Riga