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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Lorenzo Meoli Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 514/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARBIERI RAMONA, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in VIA CRISPI N. 43, CARPINETI (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BELPOLITI PIERPAOLA, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SAN GIUSEPPE N. 4, REGGIO
EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della vertenza, ed hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26/06/2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c. depositato in data 17/02/2025, conveniva in giudizio Parte_2 davanti a questo tribunale l'ex compagna con la quale era intercorsa relazione Controparte_1 more uxorio, lamentando che la convenuta avesse ostacolato l'esercizio del diritto di visita del figlio minore , così come regolato dalla sentenza di questo Tribunale n. 335/2024 Persona_1 pubblicata il 12/07/2024, che aveva omologato le condizioni di affidamento e di mantenimento del minore concordate dalle parti nel loro ricorso congiunto depositato in data 18/06/2024.
Lamentava il ricorrente che la convenuta avesse tenuto comportamenti ostacolanti l'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'affidamento condiviso.
Nello specifico, il riferiva come l'ex compagna, ormai da tempo, ostacolasse la frequentazione Pt_2 tra il padre ed il minore, non rispettando la calendarizzazione prevista concordemente nel ricorso congiunto omologato dal Tribunale (nel quale, tra l'altro, si era previsto l'affidamento condiviso del minore, con collocazione preferenziale presso la madre e diritto di visita del padre comprensivo di pernottamenti).
Il ricorrente chiedeva l'emissione a carico della dei provvedimenti sanzionatori e risarcitori CP_1 previsti dall'art. 473 bis.39 c.p.c., e segnatamente l'ammonimento “per l'inadempimento delle regole dell'affidamento condiviso e dell'esercizio della potestà genitoriale”; la condanna della convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, cagionato al ricorrente ed al minore, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di € 75,00 ad un massimo di €
5.000,00) a favore della delle ammende. Concludeva, infine, chiedendo al Giudice l'adozione di CP_2 provvedimenti opportuni affinché riprendessero al più presto le visite padre – figlio.
Con comparsa di costituzione depositata il 27/05/2025, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
la quale eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria, evidenziando Controparte_1
l'inaffidabilità del padre, sostenendo che quest'ultimo abusava di sostanze alcoliche ed avesse una nuova compagna dedita all'uso di sostanze stupefacenti. In via riconvenzionale la resistente formulava domanda di modifica delle condizioni omologate nella precitata sentenza pubblicata in data
12/07/2024, chiedendo l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore a sé, una diversa e più restrittiva regolamentazione delle visite paterne (un pomeriggio a settimana e a weekend alternati, senza pernottamento e presso l'abitazione della nonna paterna, con la presenza di quest'ultima), ed un aumento ad € 400,00 dell'assegno mensile di mantenimento fissato in origine per il minore, nel ricorso congiunto, nella misura di € 250,00 mensili.
pagina 2 di 5 Il ricorrente depositava la propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., nella quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di modifica ex adverso formulata, e, nel merito, ne rilevava l'infondatezza.
In via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla resistente, il ricorrente chiedeva dunque di respingere le domande avversarie di modifica, ed in particolare la richiesta di affidamento esclusivo rafforzato, e proponeva un calendario di visite del figlio da parte del padre così articolato: prima settimana:
• martedì e mercoledì con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
seconda settimana:
• martedì pomeriggio sino al mercoledì mattina;
• dal venerdì pomeriggio, per tutto il week end, sino alla domenica sera (orario indicativo ore 19:30 per la cena).
Il ricorrente aderiva infine alla richiesta della di percepire per intero l'assegno unico. CP_1
Parte resistente articolava le sue ulteriori difese e le istanze istruttorie nella memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c. depositata in data 16/06/2025, cui seguiva, in data 20/06/2025, il deposito del ricorrente della propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 c.p.c.
All'udienza di comparizione del 26/06/2025, le parti, all'esito del tentativo di conciliazione esperito dal giudice relatore, raggiungevano un accordo a definizione della vertenza, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
2.
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto possa essere recepito, in quanto conforme agli interessi del minore.
Queste le condizioni concordate all'udienza del 26/06/2025:
- Diritti di visita del padre: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati dal sabato ore Per_1
10:30 sino alla domenica sera alle ore 19:30, quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
da gennaio 2026, nelle settimane che finiscono con il week end di spettanza della madre, il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, mentre, nelle settimane che finiscono con il week end di spettanza pagina 3 di 5 paterna, il padre terrà con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle ore
21:00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, fermi restando i week end alternati di cui sopra;
le vacanze estive, natalizie e pasquali rimangono regolate come da precedente ricorso congiunto omologato con la sentenza n. 335/2024.
- Assegno Unico per intero alla madre.
- Conferma del contributo di mantenimento del figlio a carico del padre così come stabilito nel precedente ricorso congiunto omologato con la sentenza n. 335/2024.
- Entrambe le parti, oggi presenti personalmente, si impegnano a rispettare le condizioni oggi concordate.
- Spese di lite compensate”.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a parziale modifica del punto 1) del ricorso congiunto omologato con sentenza n. 335/2024 pubblicata il 12/07/2024, disciplina i diritti di visita del padre come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati dal sabato ore 10:30 Per_1 sino alla domenica sera alle ore 19:30, quando lo riaccompagnerà presso la casa della madre;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
da gennaio 2026, nelle settimane che finiscono con il week end di spettanza della madre, il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, mentre, nelle settimane che finiscono con il week end di spettanza paterna, il padre terrà con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alle ore
21:00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, fermi restando i week end alternati di cui sopra;
le vacanze estive, natalizie e pasquali rimangono regolate come da precedente ricorso congiunto omologato con la sentenza n. 335/2024;
2) a parziale modifica delle condizioni economiche di cui al punto 2) del ricorso congiunto omologato con sentenza n. 335/2024 pubblicata il 12/07/2024, dispone che l'assegno unico venga erogato al 100% alla madre sig.ra ; Controparte_1
3) conferma il contributo di mantenimento del figlio a carico del padre così come stabilito nel precedente ricorso congiunto omologato con la sentenza n. 335/2024; pagina 4 di 5 4) prende atto che entrambe le parti, presenti personalmente all'udienza del 26/06/2025, si sono impegnate in udienza a rispettare le condizioni concordate;
5) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
26 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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