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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2146 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOGNANNI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 1609/2023 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 3/11/2023 e notificata in data 6/11/2023
***
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Si chiede a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, di voler
- in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione, parziale o totale, ex art. 283 Cod. Proc.
Civ. del provvedimento impugnato, per le ragioni di cui al presente atto;
- in via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto,
accogliere in toto le domande e le eccezioni formulate dal Sig. nel precedente Parte_1
grado di giudizio che devono intendersi qui interamente riportate.
- con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di Giudizio”
Per parte appellata
“Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. siccome del tutto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando di conseguenza l'ordinanza 7396/2023 resa dal Tribunale di Rovigo nella
causa di primo grado inter partes n.583/2023 RG, per i motivi dedotti.
Con refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi direttamente a favore del
sottoscritto difensore Avv. Giuseppe Bognanni che dichiara di aver anticipato le relative spese e
non riscosso le competenze.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di CP_1
Rovigo, chiedendo di accertare che era tenuto alla consegna in favore di Parte_1 [...]
di n. 460.000 azioni ordinarie del Credito Romagnolo S.p.a., ora al CP_1 Controparte_2
controvalore di € 1,00 per ogni azione, in ragione dell'accordo stipulato in data 20 marzo 2019.
Ha chiesto, quindi, di condannare il medesimo alla consegna di n. 460.000 azioni al controvalore unitario di € 1,00, disponendo, per il caso di mancata - totale o parziale - consegna delle azioni suesposte, la condanna di questi al pagamento del controvalore totale pattuito di € 460.000,00,
ovvero al pagamento monetario del differenziale residuo maturato fino alla concorrenza di €
460.000,00, determinato secondo le risultanze di causa, ai sensi dell'art. 1223 c.c., ovvero in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Ha domandato, altresì, gli interessi legali di mora maturati e maturandi dal 20/3/2019 o in alternativa dal 19/5/2019 fino alla domanda e quelli moratori ex art. 1284 IV co c.c. dal giorno della domanda al saldo effettivo, col favore delle spese di lite (da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Bognanni, che dichiarava di aver anticipato le relative spese e non aver riscosso i compensi).
2. si è costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo chiedendo di Parte_1
dichiarare l'inammissibilità del ricorso promosso da in quanto domanda Controparte_1
posta in violazione del giudicato sostanziale di altra sentenza vertente sui medesimi argomenti ed in ogni caso, rigettare integralmente nel merito il ricorso promosso da parte attrice, in quanto infondato. Ha chiesto, altresì, di condannare la ricorrente al risarcimento del danno a suo favore,
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, col favore delle spese di lite.
3 3. In assenza di istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione ed il Tribunale ha accolto le richieste della CM statuendo, con ordinanza: - che non vi era un contrasto di CP_1
giudicato tra la domanda della ricorrente e la sentenza della Corte di Appello di Milano Sent. n.
3855/2022; - che era tenuto al versamento delle azioni richieste e che il Parte_1
medesimo aveva la responsabilità del deprezzamento del valore delle azioni;
- che era tenuto,
conseguentemente, ad integrare tale deprezzamento con somme di denaro. Il predetto è stato,
dunque, condannato a consegnare 460.000 azioni alla ricorrente, oltre al pagamento di euro
407.040,00, costituente il valore del deprezzamento delle azioni, oltre interessi legali su tale somma dal 20.2.2019 al 27.2.2023 e interessi di mora sulla somma dovuta a tale data fino al saldo, oltre al pagamento di 9.000,00 euro a titolo di spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello notificato in data 20 novembre 2023 ha impugnato la Parte_1
predetta ordinanza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza per contrasto con il giudicato formatosi a seguito della pronuncia della Corte di appello di Milano e per illogicità e carenza di motivazione sotto tale profilo, essendovi già una sentenza tra le stesse parti, sulla stessa causa petendi e con medesimo petitum mediato.
4.2 Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile, in primo luogo avendo le parti esclusivamente previsto nel contratto la consegna delle azioni e non del controvalore, in secondo luogo essendovi la prova che la ricorrente mai aveva voluto ricevere le azioni, avendo introdotto il giudizio avanti al
Tribunale di Milano solo per ottenere il pagamento della somma di € 460.000,00, in terzo luogo
4 perché il deprezzamento delle azioni dipendeva dalla colpa del creditore che non aveva voluto riceverle e mai le aveva richieste, colpa da valutare anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, inoltre,
perché non vi era prova né dell'effettivo valore delle azioni alla data di stipula dell'accordo né,
tantomeno, alla data di proposizione della domanda, ancor più considerando che le azioni, a seguito della riduzione del capitale sociale da parte della erano passate da 460.000 a CP_3
133.157 e che nel contratto vi era la clausola con cui la dichiarava di accettare la CP_1
proposta di corresponsione delle azioni rinunciando a qualsivoglia contestazione e/o azione di rivalsa in ordine alla valutazione delle stesse.
4.3 Ha chiesto, quindi, la riforma della ordinanza impugnata e la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
5. Nella contumacia della parte appellata questa Corte, in data 22 marzo 2024, ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, tenuto anche conto del periculum in mora
allegato e documentato dalla parte appellante.
6. Si è, poi, costituita in giudizio in data 26 marzo 2024 la parte appellata, la quale ha chiesto il rigetto del gravame, ribadendo sia la diversità tra le due azioni proposte, con conseguente infondatezza dell'eccezione di giudicato, sia la mancanza di prova di un'offerta formale di ricevere le azioni ex art. 1209 c.c. da parte di , unica soluzione che Parte_1
avrebbe potuto liberarlo dall'obbligo di risarcimento del danno per il deprezzamento delle azioni nelle more intervenuto. Quanto al valore di € 0,115 delle azioni al momento della data della proposizione della domanda l'appellata ha evidenziato che lo stesso valore non è stato mai contestato nel giudizio di primo grado dal resistente, con la conseguenza di dover ritenere la stima del controvalore delle azioni un fatto provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Contestualmente
5 al deposito della costituzione ha depositato anche la conclusionale e le note scritte per la successiva udienza.
7. Depositate dalla parte appellante le note scritte (mentre la parte appellata le aveva già
depositate in data coeva alla costituzione in giudizio), all'esito dell'udienza cartolare del 26
maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma,
cpc, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti e, preliminarmente, revocata la dichiarazione di contumacia della parte appellata, vanno esaminati i motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Infatti è principio consolidato quello per cui qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude (solo) il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Civ. n. 7384/2024). Non è, tuttavia, preclusa, la formulazione di una domanda che abbia origine nel medesimo rapporto giuridico ma non metta in discussione l'accertamento effettuato con valore di giudicato, laddove nel caso di specie il giudicato copre l'individuazione del tipo di contratto, con incidenza sul dedotto e sul deducibile relativamente allo stesso, con espansione della copertura solo su ciò che poteva avere effettiva
6 incidenza su quanto deciso, pur se trattasi di eccezione o deduzione che non sono state fatte valere in quel giudizio. Nel caso che ci occupa, posto che è pacifico che le parti sono le stesse della causa definita dalla Corte di Appello di Milano (passata in giudicato) e che il rapporto giuridico posto a fondamento delle distinte domande è il medesimo, diverso è tuttavia il petitum
e, per quanto si dirà di seguito, anche la causa petendi. Quanto al primo si osserva che con il ricorso per decreto ingiuntivo è stata chiesta la condanna al pagamento di un credito che in tesi della era stato riconosciuto da con la sottoscrizione dell'accordo del CP_1 Parte_1
20 marzo 2019 (doc. 5) e la cui soddisfazione non era avvenuta a causa dell'inadempimento nella consegna delle azioni, intesa come datio in solutum. Tale domanda è stata rigettata dalla
Corte di Appello di Milano che ha, invece, accertato l'esistenza di un accordo novativo per il quale si era obbligato a consegnare 460.000 azioni a venendo Parte_1 CP_1
liberato, per ciò solo, dall'obbligo di pagamento. Da ciò l'autorità giudiziaria ha concluso che non sussistesse il titolo per la chiesta condanna al pagamento di un debito, avendo l'accordo un contenuto e una portata diversi. Quindi, sulla base di tale titolo, così come interpretato dalla
Corte di Appello di Milano con la sentenza passata in giudicato, ha richiesto al CP_1
Tribunale di Rovigo la condanna alla consegna delle azioni oggetto dell'accordo novativo, oltre al risarcimento del danno, individuato nel valore differenziale tra il valore che le azioni avevano al tempo dell'accordo e il valore che le stesse hanno all'attualità, da corrispondersi ai sensi dell'art. 1223 c.c. e, in subordine, come indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Rispetto alla domanda di consegna delle azioni, quindi, non sussiste alcuna preclusione derivante dal giudicato, né sussiste identità di causa petendi e petitum della domanda di pagamento formulata con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Milano rispetto a quella di
7 risarcimento del danno o a quella subordinata di indebito arricchimento come proposte davanti al
Tribunale di Rovigo da CP_1
8.2 Il secondo motivo di impugnazione, invece, è solo parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati.
8.2.1 Il contratto del 20 marzo 2019 ha previsto l'obbligo della consegna da parte di Parte_1
di 460.000 azioni dell'Istituto di credito “Credito di Romagna” (stimate all'epoca della
[...]
sottoscrizione nel valore di € 460.000,00). Deve evidenziarsi che, come ricostruito dalla Corte di
Appello di Milano, l'obbligo di consegna riguardava uno specifico pacchetto di azioni. Nel
contratto, poi, si dà conto che accettava la proposta di liberava il medesimo CP_1 Pt_1
dall'obbligo di pagare € 459.940,00 e dichiarava “di considerare congrua la valutazione (…) e di
rinunziare a qualsivoglia contestazione e/o azione di rivalsa in ordine alla valutazione
medesima”. L'oggetto del contratto novativo è, quindi, la consegna di azioni.
Sul punto si osserva che il Tribunale di Rovigo ha condannato alla consegna di Parte_1
460.000 azioni, oltre al risarcimento del danno patito per il ritardo nel trasferimento delle stesse,
danno valutato nel differenziale derivante dal raffronto del valore che le azioni avevano al momento dell'introduzione del giudizio rispetto al valore più alto che le azioni avevano al tempo della stipula dell'accordo.
Tuttavia, è emerso in corso di giudizio che le azioni non potevano essere consegnate nel numero indicato nell'ordinanza, in quanto è dato pacifico che la a seguito della trasformazione in CP_3
ha anche ridotto il capitale sociale a copertura delle perdite d'esercizio Controparte_2
pregresse, con contestuale riduzione di un numero corrispondente di azioni in misura percentuale a tutti i soci in ragione della loro quota. Questo ha portato a suo tempo alla riduzione delle azioni
8 possedute da ad un numero complessivo di 133.157 (rispetto alle 460.000 Parte_1
precedentemente possedute). Trattandosi di azioni senza indicazione del valore nominale le stesse, pur essendo in misura inferiore, rappresentano la medesima percentuale di capitale sociale. Quindi, se l'equivalente delle 460.000 azioni esistenti alla data del 20 marzo 2019 è pari a 133.157 azioni a seguito delle intervenute operazioni societarie, come dimostrate, Parte_1
non poteva essere condannato al trasferimento di 460.000 azioni, ma doveva essere
[...]
semmai condannato al trasferimento delle azioni che corrispondevano alle 460.000 azioni oggetto dell'accordo novativo di cui al contratto del 20 marzo 2019, equivalenti non per valore ma per tipologia (attualmente della . In tal senso va dunque riformata la Controparte_2
sentenza impugnata, con condanna di al trasferimento di 133.157 azioni della Parte_1
CP_2 CP_2
8.2.2 Quanto, invece, al risarcimento del danno patito, l'impugnazione non può essere accolta.
Infatti, deve osservarsi che ha dedotto la mora del debitore, avvenuta con la lettera CP_1
raccomandata del 29 maggio 2019, con la quale ha preso atto dell'inadempimento degli accordi del marzo precedente ed ha chiesto il pagamento di somme di denaro in luogo delle azioni, poi ottenendo il decreto ingiuntivo, infine revocato con la sentenza della CdA di Milano. Parte_1
ha negato la sussistenza di una valida costituzione in mora in quanto nella predetta missiva
[...]
richiedeva il pagamento di una somma di denaro e non la consegna di azioni. CP_1
Sul punto deve osservarsi che l'art. 1218 c.c. prevede che: “Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile”.
9 Inoltre, ai sensi dell'art. 1219 c.c. “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva
da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire
l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al
domicilio del creditore.”.
Nel caso in esame, se deve ritenersi che la costituzione in mora fosse necessaria, perché la prestazione non poteva essere eseguita al domicilio del creditore, consistendo nel trasferimento di azioni bancarie, sicché occorreva l'intimazione per iscritto, tuttavia, deve altresì ritenersi che la missiva inviata il 29 maggio 2019 fosse idonea a costituire in mora il debitore.
Tale volontà, infatti, risulta comunque esercitata, anche per implicito. Con la lettera indicata (e con il decreto ingiuntivo e nel giudizio a seguire), ha lamentato l'inadempimento CP_1
dell' pur chiedendo il pagamento della somma di denaro, ma comunque proponendo una Pt_1
domanda connessa al diritto che assumeva violato, con conseguente esercizio della mora per implicito.
In tal senso la Suprema Corte (Cass. Civ. ordinanza 24913 del 18/08/2022) ha ritenuto che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Medesima interpretazione deve darsi, dunque, in relazione alla modalità di costituzione in mora, che può essere esercitata anche per implicito.
Peraltro, giova anche osservare che l'art. 1183 cod. civ., 1° comma, prevede che se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla
10 immediatamente e la Suprema Corte, con la sentenza n. 14243 del 2020, stabilisce che in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza. Quindi, non essendo previsto un termine, il decorso dei due mesi dalla stipula del contratto senza che desse corso al trasferimento delle azioni, anche Parte_1
eventualmente mediante messa in mora del creditore ai sensi degli artt. 1206 e 1209 c.c., qualora effettivamente non avesse collaborato (fatto allegato da ma del cui verificarsi CP_1 Pt_1
non vi è prova, né richiesta di prova da parte del medesimo), può ritenersi termine sufficiente per costituire quell'ingiustificato ritardo nell'adempimento, che obbliga il debitore a pagare il danno derivante dal ritardo al predetto imputabile, tanto più alla luce del fatto che, come detto, la missiva del maggio 2019 può ritenersi una costituzione in mora per implicito.
Va, inoltre, evidenziato, che la lettera del 3 febbraio 2023, con la quale offriva la Parte_1
consegna delle azioni (doc. 3 di parte resistente in primo grado), non può essere ritenuto atto di costituzione in mora del creditore, in quanto, a prescindere dalle forme utilizzate, conteneva ulteriori offerte per la definizione transattiva della controversia insorgente tra le parti, che non hanno poi costituito oggetto di accordo tra le stesse ma che, in qualche modo, riconoscono la non satisfattività della consegna della sole azioni.
8.2.3 Inoltre, non è ravvisabile neppure il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. invocato dalla parte
11 appellante, in quanto alla mancata (allegata ma non dimostrata da volontà di ricevere le Pt_1
azioni non è seguita alcuna offerta reale da parte del debitore, strumento che ben poteva essere utilizzato dal debitore, sicchè per le stesse ragioni per le quali si è esclusa la sussistenza della mora del creditore, deve escludersi che la condotta di possa costituire comportamento CP_1
colposo idoneo ad aggravare il danno.
8.2.4 Premessa la sussistenza di una valida costituzione in mora e, dunque, la sussistenza di un danno risarcibile, correttamente il Tribunale di Rovigo ha ritenuto che non vi fosse contestazione sulla diminuzione di valore delle azioni rispetto all'epoca della pattuizione, posto che negli atti di causa non viene mai contestata la diminuzione del valore delle azioni rispetto alla valutazione che le parti, concordemente, ne avevano fatto nella scrittura del 20 marzo 2019. Tale
diminuzione di valore, in effetti, costituisce il danno patito, sicché va condivisa la decisione del
Giudice di prime cure di condannare al pagamento della predetta diminuzione, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno e nella misura indicata nell'ordinanza, essendo provato documentalmente che alla data del 30 aprile 2021 (doc. 8 di parte ricorrente in primo grado),
esse valessero 0,015 per ogni azione. Deduce , nell'atto di appello, che non vi è prova che Pt_1
le azioni al momento dell'accordo del 20 marzo 2019 valessero effettivamente 1 euro ad azione.
E, tuttavia, le parti, quel valore hanno preso a riferimento, su quel valore hanno concordato e su quel valore hanno escluso che potesse muovere delle contestazioni. Il che, se CP_1
certamente esclude che potesse contestare che avessero un valore più altro, non può CP_1
invece anche significare che un eventuale deprezzamento dovuto al ritardo nel trasferimento delle stesse fosse compreso negli accordi raggiunti, perché non è questo quello che emerge dal tenore letterale della clausola relativa, come riportata nel paragrafo 8.2.1.
12 Neppure può ritenersi che la mancata prospettata collaborazione ai fini del trasferimento delle azioni (come detto non provata) potesse costituire un esimente rispetto all'obbligo del debitore di
Co eseguire la sua prestazione, posto che il medesimo avrebbe dovuto mettere in mora la CP_1
Co a ricevere le predette azioni laddove avesse ritenuto oppositiva la stessa. CP_1
Infine, deve osservarsi che, anche se le azioni nel possesso di sono diminuite, non Parte_1
può procedersi ad una rideterminazione in aumento del danno patito, posto che non è stato proposto appello incidentale sul punto da parte dell'appellata (che peraltro si è costituita dopo la prima udienza), che pur era a conoscenza della diminuzione numerica delle azioni dell' a Pt_1
seguito delle operazioni societarie intervenute e documentate in atti dalla medesima ricorrente.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto nei termini sopra indicati.
10. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che comporta una valutazione unitaria del complessivo esito del giudizio nei due gradi, valutazione che, in ragione della parziale reciproca soccombenza, induce a compensare le spese di lite per un terzo e a porre i restanti due terzi a carico di , in ragione della sua prevalente Parte_1
soccombenza. Le spese di lite vengono quantificate per il primo grado (per l'intero) nella misura indicata dal Tribunale e per il secondo grado nelle fasi di studio e introduttiva (non essendo state svolte ulteriori fasi gi giudizio dall'appellata) nei valori minimi dello scaglione di valore del
disputatum, alla luce dell'effettiva attività difensiva espletata, con distrazione a favore del difensore dell'appellata che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
13 epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, che per il resto conferma:
- Condanna a trasferire a n. 133.157 azioni Parte_1 CP_1 CP_2
[...]
2) Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone i restanti due terzi a carico di , con condanna di al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1
di lite di che liquida, per il primo grado, nella misura già ridotta di 2/3, in CP_1
euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA, come per legge e per il secondo grado,
sempre nella misura già ridotta di 2/3, in euro 2.429,70, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA, come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 Luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2146 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOGNANNI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. repert. 1609/2023 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 3/11/2023 e notificata in data 6/11/2023
***
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Si chiede a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, di voler
- in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione, parziale o totale, ex art. 283 Cod. Proc.
Civ. del provvedimento impugnato, per le ragioni di cui al presente atto;
- in via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto,
accogliere in toto le domande e le eccezioni formulate dal Sig. nel precedente Parte_1
grado di giudizio che devono intendersi qui interamente riportate.
- con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di Giudizio”
Per parte appellata
“Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. siccome del tutto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando di conseguenza l'ordinanza 7396/2023 resa dal Tribunale di Rovigo nella
causa di primo grado inter partes n.583/2023 RG, per i motivi dedotti.
Con refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi direttamente a favore del
sottoscritto difensore Avv. Giuseppe Bognanni che dichiara di aver anticipato le relative spese e
non riscosso le competenze.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di CP_1
Rovigo, chiedendo di accertare che era tenuto alla consegna in favore di Parte_1 [...]
di n. 460.000 azioni ordinarie del Credito Romagnolo S.p.a., ora al CP_1 Controparte_2
controvalore di € 1,00 per ogni azione, in ragione dell'accordo stipulato in data 20 marzo 2019.
Ha chiesto, quindi, di condannare il medesimo alla consegna di n. 460.000 azioni al controvalore unitario di € 1,00, disponendo, per il caso di mancata - totale o parziale - consegna delle azioni suesposte, la condanna di questi al pagamento del controvalore totale pattuito di € 460.000,00,
ovvero al pagamento monetario del differenziale residuo maturato fino alla concorrenza di €
460.000,00, determinato secondo le risultanze di causa, ai sensi dell'art. 1223 c.c., ovvero in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Ha domandato, altresì, gli interessi legali di mora maturati e maturandi dal 20/3/2019 o in alternativa dal 19/5/2019 fino alla domanda e quelli moratori ex art. 1284 IV co c.c. dal giorno della domanda al saldo effettivo, col favore delle spese di lite (da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Bognanni, che dichiarava di aver anticipato le relative spese e non aver riscosso i compensi).
2. si è costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo chiedendo di Parte_1
dichiarare l'inammissibilità del ricorso promosso da in quanto domanda Controparte_1
posta in violazione del giudicato sostanziale di altra sentenza vertente sui medesimi argomenti ed in ogni caso, rigettare integralmente nel merito il ricorso promosso da parte attrice, in quanto infondato. Ha chiesto, altresì, di condannare la ricorrente al risarcimento del danno a suo favore,
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, col favore delle spese di lite.
3 3. In assenza di istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione ed il Tribunale ha accolto le richieste della CM statuendo, con ordinanza: - che non vi era un contrasto di CP_1
giudicato tra la domanda della ricorrente e la sentenza della Corte di Appello di Milano Sent. n.
3855/2022; - che era tenuto al versamento delle azioni richieste e che il Parte_1
medesimo aveva la responsabilità del deprezzamento del valore delle azioni;
- che era tenuto,
conseguentemente, ad integrare tale deprezzamento con somme di denaro. Il predetto è stato,
dunque, condannato a consegnare 460.000 azioni alla ricorrente, oltre al pagamento di euro
407.040,00, costituente il valore del deprezzamento delle azioni, oltre interessi legali su tale somma dal 20.2.2019 al 27.2.2023 e interessi di mora sulla somma dovuta a tale data fino al saldo, oltre al pagamento di 9.000,00 euro a titolo di spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello notificato in data 20 novembre 2023 ha impugnato la Parte_1
predetta ordinanza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza per contrasto con il giudicato formatosi a seguito della pronuncia della Corte di appello di Milano e per illogicità e carenza di motivazione sotto tale profilo, essendovi già una sentenza tra le stesse parti, sulla stessa causa petendi e con medesimo petitum mediato.
4.2 Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile, in primo luogo avendo le parti esclusivamente previsto nel contratto la consegna delle azioni e non del controvalore, in secondo luogo essendovi la prova che la ricorrente mai aveva voluto ricevere le azioni, avendo introdotto il giudizio avanti al
Tribunale di Milano solo per ottenere il pagamento della somma di € 460.000,00, in terzo luogo
4 perché il deprezzamento delle azioni dipendeva dalla colpa del creditore che non aveva voluto riceverle e mai le aveva richieste, colpa da valutare anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, inoltre,
perché non vi era prova né dell'effettivo valore delle azioni alla data di stipula dell'accordo né,
tantomeno, alla data di proposizione della domanda, ancor più considerando che le azioni, a seguito della riduzione del capitale sociale da parte della erano passate da 460.000 a CP_3
133.157 e che nel contratto vi era la clausola con cui la dichiarava di accettare la CP_1
proposta di corresponsione delle azioni rinunciando a qualsivoglia contestazione e/o azione di rivalsa in ordine alla valutazione delle stesse.
4.3 Ha chiesto, quindi, la riforma della ordinanza impugnata e la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
5. Nella contumacia della parte appellata questa Corte, in data 22 marzo 2024, ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, tenuto anche conto del periculum in mora
allegato e documentato dalla parte appellante.
6. Si è, poi, costituita in giudizio in data 26 marzo 2024 la parte appellata, la quale ha chiesto il rigetto del gravame, ribadendo sia la diversità tra le due azioni proposte, con conseguente infondatezza dell'eccezione di giudicato, sia la mancanza di prova di un'offerta formale di ricevere le azioni ex art. 1209 c.c. da parte di , unica soluzione che Parte_1
avrebbe potuto liberarlo dall'obbligo di risarcimento del danno per il deprezzamento delle azioni nelle more intervenuto. Quanto al valore di € 0,115 delle azioni al momento della data della proposizione della domanda l'appellata ha evidenziato che lo stesso valore non è stato mai contestato nel giudizio di primo grado dal resistente, con la conseguenza di dover ritenere la stima del controvalore delle azioni un fatto provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Contestualmente
5 al deposito della costituzione ha depositato anche la conclusionale e le note scritte per la successiva udienza.
7. Depositate dalla parte appellante le note scritte (mentre la parte appellata le aveva già
depositate in data coeva alla costituzione in giudizio), all'esito dell'udienza cartolare del 26
maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma,
cpc, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti e, preliminarmente, revocata la dichiarazione di contumacia della parte appellata, vanno esaminati i motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Infatti è principio consolidato quello per cui qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude (solo) il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Civ. n. 7384/2024). Non è, tuttavia, preclusa, la formulazione di una domanda che abbia origine nel medesimo rapporto giuridico ma non metta in discussione l'accertamento effettuato con valore di giudicato, laddove nel caso di specie il giudicato copre l'individuazione del tipo di contratto, con incidenza sul dedotto e sul deducibile relativamente allo stesso, con espansione della copertura solo su ciò che poteva avere effettiva
6 incidenza su quanto deciso, pur se trattasi di eccezione o deduzione che non sono state fatte valere in quel giudizio. Nel caso che ci occupa, posto che è pacifico che le parti sono le stesse della causa definita dalla Corte di Appello di Milano (passata in giudicato) e che il rapporto giuridico posto a fondamento delle distinte domande è il medesimo, diverso è tuttavia il petitum
e, per quanto si dirà di seguito, anche la causa petendi. Quanto al primo si osserva che con il ricorso per decreto ingiuntivo è stata chiesta la condanna al pagamento di un credito che in tesi della era stato riconosciuto da con la sottoscrizione dell'accordo del CP_1 Parte_1
20 marzo 2019 (doc. 5) e la cui soddisfazione non era avvenuta a causa dell'inadempimento nella consegna delle azioni, intesa come datio in solutum. Tale domanda è stata rigettata dalla
Corte di Appello di Milano che ha, invece, accertato l'esistenza di un accordo novativo per il quale si era obbligato a consegnare 460.000 azioni a venendo Parte_1 CP_1
liberato, per ciò solo, dall'obbligo di pagamento. Da ciò l'autorità giudiziaria ha concluso che non sussistesse il titolo per la chiesta condanna al pagamento di un debito, avendo l'accordo un contenuto e una portata diversi. Quindi, sulla base di tale titolo, così come interpretato dalla
Corte di Appello di Milano con la sentenza passata in giudicato, ha richiesto al CP_1
Tribunale di Rovigo la condanna alla consegna delle azioni oggetto dell'accordo novativo, oltre al risarcimento del danno, individuato nel valore differenziale tra il valore che le azioni avevano al tempo dell'accordo e il valore che le stesse hanno all'attualità, da corrispondersi ai sensi dell'art. 1223 c.c. e, in subordine, come indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Rispetto alla domanda di consegna delle azioni, quindi, non sussiste alcuna preclusione derivante dal giudicato, né sussiste identità di causa petendi e petitum della domanda di pagamento formulata con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Milano rispetto a quella di
7 risarcimento del danno o a quella subordinata di indebito arricchimento come proposte davanti al
Tribunale di Rovigo da CP_1
8.2 Il secondo motivo di impugnazione, invece, è solo parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati.
8.2.1 Il contratto del 20 marzo 2019 ha previsto l'obbligo della consegna da parte di Parte_1
di 460.000 azioni dell'Istituto di credito “Credito di Romagna” (stimate all'epoca della
[...]
sottoscrizione nel valore di € 460.000,00). Deve evidenziarsi che, come ricostruito dalla Corte di
Appello di Milano, l'obbligo di consegna riguardava uno specifico pacchetto di azioni. Nel
contratto, poi, si dà conto che accettava la proposta di liberava il medesimo CP_1 Pt_1
dall'obbligo di pagare € 459.940,00 e dichiarava “di considerare congrua la valutazione (…) e di
rinunziare a qualsivoglia contestazione e/o azione di rivalsa in ordine alla valutazione
medesima”. L'oggetto del contratto novativo è, quindi, la consegna di azioni.
Sul punto si osserva che il Tribunale di Rovigo ha condannato alla consegna di Parte_1
460.000 azioni, oltre al risarcimento del danno patito per il ritardo nel trasferimento delle stesse,
danno valutato nel differenziale derivante dal raffronto del valore che le azioni avevano al momento dell'introduzione del giudizio rispetto al valore più alto che le azioni avevano al tempo della stipula dell'accordo.
Tuttavia, è emerso in corso di giudizio che le azioni non potevano essere consegnate nel numero indicato nell'ordinanza, in quanto è dato pacifico che la a seguito della trasformazione in CP_3
ha anche ridotto il capitale sociale a copertura delle perdite d'esercizio Controparte_2
pregresse, con contestuale riduzione di un numero corrispondente di azioni in misura percentuale a tutti i soci in ragione della loro quota. Questo ha portato a suo tempo alla riduzione delle azioni
8 possedute da ad un numero complessivo di 133.157 (rispetto alle 460.000 Parte_1
precedentemente possedute). Trattandosi di azioni senza indicazione del valore nominale le stesse, pur essendo in misura inferiore, rappresentano la medesima percentuale di capitale sociale. Quindi, se l'equivalente delle 460.000 azioni esistenti alla data del 20 marzo 2019 è pari a 133.157 azioni a seguito delle intervenute operazioni societarie, come dimostrate, Parte_1
non poteva essere condannato al trasferimento di 460.000 azioni, ma doveva essere
[...]
semmai condannato al trasferimento delle azioni che corrispondevano alle 460.000 azioni oggetto dell'accordo novativo di cui al contratto del 20 marzo 2019, equivalenti non per valore ma per tipologia (attualmente della . In tal senso va dunque riformata la Controparte_2
sentenza impugnata, con condanna di al trasferimento di 133.157 azioni della Parte_1
CP_2 CP_2
8.2.2 Quanto, invece, al risarcimento del danno patito, l'impugnazione non può essere accolta.
Infatti, deve osservarsi che ha dedotto la mora del debitore, avvenuta con la lettera CP_1
raccomandata del 29 maggio 2019, con la quale ha preso atto dell'inadempimento degli accordi del marzo precedente ed ha chiesto il pagamento di somme di denaro in luogo delle azioni, poi ottenendo il decreto ingiuntivo, infine revocato con la sentenza della CdA di Milano. Parte_1
ha negato la sussistenza di una valida costituzione in mora in quanto nella predetta missiva
[...]
richiedeva il pagamento di una somma di denaro e non la consegna di azioni. CP_1
Sul punto deve osservarsi che l'art. 1218 c.c. prevede che: “Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile”.
9 Inoltre, ai sensi dell'art. 1219 c.c. “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o
richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva
da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire
l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al
domicilio del creditore.”.
Nel caso in esame, se deve ritenersi che la costituzione in mora fosse necessaria, perché la prestazione non poteva essere eseguita al domicilio del creditore, consistendo nel trasferimento di azioni bancarie, sicché occorreva l'intimazione per iscritto, tuttavia, deve altresì ritenersi che la missiva inviata il 29 maggio 2019 fosse idonea a costituire in mora il debitore.
Tale volontà, infatti, risulta comunque esercitata, anche per implicito. Con la lettera indicata (e con il decreto ingiuntivo e nel giudizio a seguire), ha lamentato l'inadempimento CP_1
dell' pur chiedendo il pagamento della somma di denaro, ma comunque proponendo una Pt_1
domanda connessa al diritto che assumeva violato, con conseguente esercizio della mora per implicito.
In tal senso la Suprema Corte (Cass. Civ. ordinanza 24913 del 18/08/2022) ha ritenuto che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Medesima interpretazione deve darsi, dunque, in relazione alla modalità di costituzione in mora, che può essere esercitata anche per implicito.
Peraltro, giova anche osservare che l'art. 1183 cod. civ., 1° comma, prevede che se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla
10 immediatamente e la Suprema Corte, con la sentenza n. 14243 del 2020, stabilisce che in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza. Quindi, non essendo previsto un termine, il decorso dei due mesi dalla stipula del contratto senza che desse corso al trasferimento delle azioni, anche Parte_1
eventualmente mediante messa in mora del creditore ai sensi degli artt. 1206 e 1209 c.c., qualora effettivamente non avesse collaborato (fatto allegato da ma del cui verificarsi CP_1 Pt_1
non vi è prova, né richiesta di prova da parte del medesimo), può ritenersi termine sufficiente per costituire quell'ingiustificato ritardo nell'adempimento, che obbliga il debitore a pagare il danno derivante dal ritardo al predetto imputabile, tanto più alla luce del fatto che, come detto, la missiva del maggio 2019 può ritenersi una costituzione in mora per implicito.
Va, inoltre, evidenziato, che la lettera del 3 febbraio 2023, con la quale offriva la Parte_1
consegna delle azioni (doc. 3 di parte resistente in primo grado), non può essere ritenuto atto di costituzione in mora del creditore, in quanto, a prescindere dalle forme utilizzate, conteneva ulteriori offerte per la definizione transattiva della controversia insorgente tra le parti, che non hanno poi costituito oggetto di accordo tra le stesse ma che, in qualche modo, riconoscono la non satisfattività della consegna della sole azioni.
8.2.3 Inoltre, non è ravvisabile neppure il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. invocato dalla parte
11 appellante, in quanto alla mancata (allegata ma non dimostrata da volontà di ricevere le Pt_1
azioni non è seguita alcuna offerta reale da parte del debitore, strumento che ben poteva essere utilizzato dal debitore, sicchè per le stesse ragioni per le quali si è esclusa la sussistenza della mora del creditore, deve escludersi che la condotta di possa costituire comportamento CP_1
colposo idoneo ad aggravare il danno.
8.2.4 Premessa la sussistenza di una valida costituzione in mora e, dunque, la sussistenza di un danno risarcibile, correttamente il Tribunale di Rovigo ha ritenuto che non vi fosse contestazione sulla diminuzione di valore delle azioni rispetto all'epoca della pattuizione, posto che negli atti di causa non viene mai contestata la diminuzione del valore delle azioni rispetto alla valutazione che le parti, concordemente, ne avevano fatto nella scrittura del 20 marzo 2019. Tale
diminuzione di valore, in effetti, costituisce il danno patito, sicché va condivisa la decisione del
Giudice di prime cure di condannare al pagamento della predetta diminuzione, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno e nella misura indicata nell'ordinanza, essendo provato documentalmente che alla data del 30 aprile 2021 (doc. 8 di parte ricorrente in primo grado),
esse valessero 0,015 per ogni azione. Deduce , nell'atto di appello, che non vi è prova che Pt_1
le azioni al momento dell'accordo del 20 marzo 2019 valessero effettivamente 1 euro ad azione.
E, tuttavia, le parti, quel valore hanno preso a riferimento, su quel valore hanno concordato e su quel valore hanno escluso che potesse muovere delle contestazioni. Il che, se CP_1
certamente esclude che potesse contestare che avessero un valore più altro, non può CP_1
invece anche significare che un eventuale deprezzamento dovuto al ritardo nel trasferimento delle stesse fosse compreso negli accordi raggiunti, perché non è questo quello che emerge dal tenore letterale della clausola relativa, come riportata nel paragrafo 8.2.1.
12 Neppure può ritenersi che la mancata prospettata collaborazione ai fini del trasferimento delle azioni (come detto non provata) potesse costituire un esimente rispetto all'obbligo del debitore di
Co eseguire la sua prestazione, posto che il medesimo avrebbe dovuto mettere in mora la CP_1
Co a ricevere le predette azioni laddove avesse ritenuto oppositiva la stessa. CP_1
Infine, deve osservarsi che, anche se le azioni nel possesso di sono diminuite, non Parte_1
può procedersi ad una rideterminazione in aumento del danno patito, posto che non è stato proposto appello incidentale sul punto da parte dell'appellata (che peraltro si è costituita dopo la prima udienza), che pur era a conoscenza della diminuzione numerica delle azioni dell' a Pt_1
seguito delle operazioni societarie intervenute e documentate in atti dalla medesima ricorrente.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto nei termini sopra indicati.
10. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che comporta una valutazione unitaria del complessivo esito del giudizio nei due gradi, valutazione che, in ragione della parziale reciproca soccombenza, induce a compensare le spese di lite per un terzo e a porre i restanti due terzi a carico di , in ragione della sua prevalente Parte_1
soccombenza. Le spese di lite vengono quantificate per il primo grado (per l'intero) nella misura indicata dal Tribunale e per il secondo grado nelle fasi di studio e introduttiva (non essendo state svolte ulteriori fasi gi giudizio dall'appellata) nei valori minimi dello scaglione di valore del
disputatum, alla luce dell'effettiva attività difensiva espletata, con distrazione a favore del difensore dell'appellata che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
13 epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, che per il resto conferma:
- Condanna a trasferire a n. 133.157 azioni Parte_1 CP_1 CP_2
[...]
2) Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone i restanti due terzi a carico di , con condanna di al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1
di lite di che liquida, per il primo grado, nella misura già ridotta di 2/3, in CP_1
euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA, come per legge e per il secondo grado,
sempre nella misura già ridotta di 2/3, in euro 2.429,70, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA, come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 Luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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