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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 914/2023, promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
NATURALE, presso il cui studio in San Severo (FG) alla via Mercede n.6/8 è elettivamente domiciliata
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._2
MARIA RITA PALMA e MASSIMA MANZELLI, presso il cui studio in Torremaggiore (FG) al viale
Aldo Moro n.231 è elettivamente domiciliata
Appellato avverso la sentenza n.1371/2023 resa nel procedimento n. R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia, Seconda
Sezione Civile, pubblicata il 15.05.2023 e notificata il 19.06.2023.
pagina 1 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta All'esito dell'udienza collegiale del 20.12.2023, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
Oggetto: diritto di proprietà ex art. 832 c.c., usucapione ex art. 1158 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 27.11.2013, ritualmente notificato, , assumendo di Controparte_1 essere proprietario e legittimo possessore di una porzione di terreno identificata catastalmente in agro di San Severo al foglio 8, particella 5, estesa per ha 0.15.11, antistante il fabbricato rurale sempre di sua proprietà, conveniva in giudizio al fine di: Parte_1
“1) previo accertamento della proprietà e del libero godimento della particella foglio 8, ha 0.13.00 seminati classe u e seminativo classe 2 ha 0.02.11, .11 catasto dei terreni del Comune di San Severo in capo all'attore dichiarare la insistenza di diritti reali sul bene in questione da Controparte_1 parte della convenuta e/o dei suoi aventi causa ordinando la cessazione delle turbative Parte_1 già poste in essere con la stipula del preliminare del 12.07.2012;
2) condannare al risarcimento dei danni in favore di nella Parte_1 Controparte_1 misura che sarà determinata in via equitativa;
3) in via estremamente gradata e subordinata accertare e dichiarare che il IG. , Controparte_1 per effetto ed in conseguenza del possesso praticato uti domino ha acquistato la proprietà della particella 5 del foglio 8. ha 0.13.00 seminativo classe u e seminativo classe 2 ha 0.02.11 catasto dei terreni del Comune di San Severo per intervenuta usucapione
4) Ordinare alla Agenzie del Territorio-Ufficio pubblicità immobiliare (eх Conservatoria dei Registri Cont lmmobiliari di Foggia) di procedere alla relativa trascrizione e a di Foggia di eseguire la voltura, con esonero espresso di responsabilità del conservatore.
5) condannare al pagamento delle spese e onorari di causa, con ogni conseguenza Parte_1 di legge” (cfr. atto di citazione in giudizio di primo grado).
Rappresentava di aver ricevuto la notifica, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, del contratto preliminare del 12.07.2013 fra la predetta IG.ra e il IG. , e di aver Parte_1 Controparte_3
pagina 2 di 13 – Est. Controparte_4 scoperto che, in tale atto di vendita, era compresa la sopracitata area identificata catastalmente in agro di San Severo al foglio 8 particella 5 estesa per ha 0.15.11.
Affermava di essere proprietario e legittimo possessore di tale terreno in virtù della disposizione testamentaria effettuata dal proprio dante causa, il defunto padre IG. CP_1
Questi, infatti, secondo la prospettazione fattane dall'attore, con l'atto di testamento del 4.06.1964 aveva disposto che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano a mio figlio al quale andranno tutti gli animali di mia CP_1 proprietà” (cfr. testualmente;
nello specifico, il terreno risulta catastalmente identificato al foglio 8 particella 617 mentre la mezzana o aia antistante i fabbricati è catastalmente identificata al foglio 8 particella 5 sub A).
Precisava inoltre che l'individuazione dei terreni così operata andasse letta ed integrata da quanto statuito nel titolo di proprietà del de cuius IG. (suo padre) ovvero all'atto di donazione e CP_1 divisione del 14.02.1952 con cui il IG. (suo nonno) aveva disposto di quegli stessi beni Persona_1 in favore appunto del padre dell'odierno appellato.
In base a quanto statuito dal IG. , infatti, il suddetto titolo di proprietà appariva Controparte_1 sufficiente ad effettuare la esatta identificazione catastale dei beni e quindi delle volontà testamentarie paterne, consentendo di ritenere che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi” (cfr. testamento IG. risultasse catastalmente identificato al foglio 8 particella 617, mentre la mezzana o CP_1 aia antistante i fabbricati era catastalmente identificata al foglio 8 particella 5, sub A, allegando sul punto il citato atto di donazione e divisione del 14.02.1952 del IG. . Persona_1
A riguardo, odierna parte appellata evidenziava il possibile pregiudizio derivante dalla pretesa di parte convenuta in primo grado di essere riconosciuta come proprietaria della stessa particella, dal momento che quest'ultima aveva provveduto ad inserirla nel preliminare di vendita del 12.07.2013 stipulato appunto tra la IG.ra e il IG. per i terreni finitimi. Parte_1 Controparte_3
Tale contratto era stato infatti notificato al IG. per l'esercizio del diritto di Controparte_1 prelazione previsto nella disciplina dei contratti agrari.
In data 03.02.2014 si costituiva odierna parte appellante, che, contestando gli avversi dedotti, eccepiva l'improcedibilità della domanda in base alla legge n. 98 del/2013.
pagina 3 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta Nel merito, sosteneva di essere proprietaria dell'area in questione, affermando di averla ricevuta in eredità dalla madre IG.ra sorella dell'attore , per successione _2 Controparte_1 testamentaria del 27.06.2013 di quest'ultima, deceduta il 12.08.2012, la quale, a sua volta, li aveva ricevuti per successione testamentaria del defunto padre IG. CP_1
La IG.ra inoltre, affermava di aver sempre avuto ed esercitato il possesso di tale area e di Pt_1 essersi accorta solo recentemente del fatto che quest'ultima fosse stata oggetto di lavori ad opera dell'odierno appellato.
In conclusione, ella richiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di una somma quale illegittima occupazione del fondo per la conseguente mancata vendita della particella.
In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la IG.ra fosse proprietaria Parte_1 della predetta area per intervenuta usucapione sua e dalla defunta madre e, in via estremamente gradata e subordinata, richiedeva che la proprietà della particella 5 dovesse essere devoluta per successione legittima e, quindi, come tale di proprietà di entrambe le parti del precedente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti il Primo Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di conciliazione, effettuato il 30.06.2014, il cui esito risultava negativo.
Articolati i mezzi istruttori ex art.183 c.p.c., nell'udienza successiva il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava la data del 29.10.2019 per la precisazione delle conclusioni;
tale udienza veniva più volte rinviata, fino alla pronuncia di merito del 15.05.2023. Il Tribunale accoglieva le domande attoree riconoscendo proprietario della particella identificata in Controparte_1 catasto fabbricati al foglio 8, particella 5, di ha 0.13.00, seminativo classe U e seminativo classe 2 di ha
0.02.11.
In ragione di ciò, il Tribunale ordinava “all'Agenzia del Territorio Ufficio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione ripristinando la continuità delle trascrizioni come infra ricostruite”
(cfr. sentenza impugnata) nonché “all'UTE di Foggia di eseguire le volture il tutto esonerando il conservatore da qualsivoglia responsabilità” (cfr. sentenza impugnata).
Le spese processuali seguivano la soccombenza.
La sentenza impugnata, dopo aver affermato di aver istruito il giudizio su base documentale, provvedeva ad effettuare una precisa elencazione di tutti gli atti esaminati (in particolare: atto di pagina 4 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta donazione e divisione del IG. , denuncia di successione del IG. Persona_1 CP_1 testamento del IG. testamento della IG.ra , denuncia di successione della CP_1 _2 IG.ra ). _2
In base a tale analisi, il Tribunale ricostruiva una catena di trasferimenti sulla base dei quali la particella de quo, donata dal nonno (IG. ) dell'odierno appellato al padre di quest'ultimo (IG. Persona_1 [...]
, veniva lasciata per testamento a lui (IG. ) “sebbene la stessa venga solo CP_1 Controparte_1 descritta, ma non individuata per riferimenti catastali” (cfr. sentenza appellata).
Il Tribunale, poi, rilevava che nella dichiarazione di successione del IG. la particella 5 CP_1 foglio 8 era stata attribuita alla IG.ra , (sorella di parte attrice in primo grado e madre della _2 convenuta) senza, però, che quest'ultima ne avesse fatto alcuna menzione nel proprio testamento.
Nella dichiarazione di successione della IG.ra la stessa particella verrà attribuita alla _2 convenuta IG.ra (come se fosse pacificamente di proprietà della de cuius). Parte_1
Rilevata tale discrepanza documentale, il precedente organo giudicante accoglieva la domanda attorea, ponendo a fondamento della propria decisione due sentenze, la n. 08/2017 del Giudice di Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, dal momento che esse avevano certificato il possesso dell'area in questione in capo all'odierno appellato, respingendo la denuncia dell'odierna appellante, considerata non capace di produrre la prova del proprio possesso della suddetta area.
Nello specifico, dunque, il riteneva erronea, in ragione delle evidenze documentali e del possesso,
l'attribuzione della particella in questione alla IG.ra , affermando che, poiché costei non _2 aveva fatto alcuna menzione dell'area nel testamento anch'ella fosse pienamente consapevole di non esserne proprietaria, né tantomeno di averne mai avuto il possesso.
Veniva, dunque, definito come errore materiale il fatto che la particella, nella presentazione della denuncia di successione del IG. fosse stata attribuita alla dante causa della convenuta in CP_1 primo grado, dal momento che tale statuizione non risultava conforme al testamento stesso.
In ragione di ciò e dell'assenza di alcuna contestazione relativa al predetto testamento del IG.
[...]
e al possesso uti dominus di quest'ultimo, la domanda attorea veniva accolta, nei termini CP_1 precedentemente descritti.
pagina 5 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello L'appello è affidato a cinque motivi Parte_1 di gravame fondamentali.
Il primo motivo rubricato “Erronea valutazione della documentazione agli atti e violazione dell'art.
2727 e segg. cc.” (cfr. atto di appello) è incentrato sull'errata interpretazione, ad opera del Tribunale, dei vari atti successori principali elencati in avvio di trattazione, posti dal precedente organo giudicante a fondamento della propria decisione.
L'appellante evidenzia sul punto che, al contrario di quanto affermato dal primo Giudice, dalla dichiarazione successoria del IG. dante causa dell'appellato e della madre CP_1 dell'appellante, IG.ra , sia possibile ricavare l'assegnazione in capo a quest'ultima della _2 particella de quo.
In aggiunta, rileva che il Tribunale è addivenuto alla diversa conclusione dell'esistenza del diritto di proprietà del IG. “senza cercare di dare la minima prova o comunque Controparte_1 spiegazione di dette affermazioni” (cfr. atto di appello), definite avulse rispetto al testamento del IG.
padre dell'odierno appellato. CP_1
Col secondo motivo di appello rubricato “Erroneo accoglimento della domanda di accertamento della proprietà stante la mancanza della continuità delle trascrizioni in capo all'odierno appellato ex art.
2650 c.c.” (cfr. atto di appello), l'appellante censura nuovamente la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Primo Giudice sui vari atti successori, definita “superficiale e meramente soggettiva dei fatti e delle volontà riportate nei testamenti agli atti.” (cfr. atto di appello).
E sottolinea che una più approfondita analisi della produzione documentale, unita ad una più efficace istruttoria, avrebbero portato il Tribunale al rigetto della domanda di controparte.
Ritiene che la decisione del precedente organo giudicante, accertativa del diritto di proprietà del IG.
, sia andata “a modificare ben 50 anni di trascrizioni regolari e continuative, dal CP_1 testamento del trisavolo a quello della IGnora , fino all' attuale proprietaria!!!” (cfr. atto _2 di appello).
Il terzo motivo di gravame, invece, evidenzia l'infondatezza dell'accertamento del possesso in capo all'appellato.
pagina 6 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta L'appellante definisce prive di fondamento e di appiglio probatorio le statuizioni del Tribunale sul fatto che la IG.ra fosse consapevole di non essere proprietaria della particella in questione e sul _2 fatto che quest'ultima aveva deciso di non citarla nel testamento in conseguenza di ciò.
Inoltre, contesta la scelta del Tribunale di porre a fondamento della propria decisione, le sentenze n.
08/2017 del Giudice di Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di San
Severo, definite del tutto inconferenti con il caso di specie.
Evidenzia, allo scopo, che “tutto il contenzioso penale, diversamente da quello civile, non si è svolto nel contraddittorio delle parti” (cfr. atto di appello) e ciò non avrebbe consentito alla IG.ra Pt_1 di dimostrare il proprio possesso dell'area in questione.
Viene infine nuovamente prospettato il tema dell'errata interpretazione delle disposizioni testamentarie, sostenendo come fosse impossibile, anche per il decorso del tempo, che il IG. Controparte_1 non sapesse di non essere proprietario del terreno de quo.
Il quarto motivo di appello rubricato “Erroneo riconoscimento di proprietà su erronea emissione di ordinanza ex art. 187 c.p.c.” è incentrato sulla scelta del precedente organo giudicante di non istruire il giudizio mediante la prova testimoniale della IG.ra una modalità di articolazione del Pt_1 processo che non avrebbe permesso a quest'ultima di raggiungere la prova sul proprio possesso uti dominus della particella 5 del foglio 8.
L'appellante, insiste nuovamente anche sul profilo dell'utilizzo delle già citate sentenze del Giudice di
Pace di San Severo, sottolineando che “la mancata assunzione dei mezzi di prova articolati dalla IGnora e l'avere posto a base della decisione di primo grado le due sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di San Severo sono chiaramente frutto di un errore in cui è incorso il Giudice di primo grado per cui la sentenza è errata e come tale va censurata e rivista.” (cfr. atto di appello).
Col quinto motivo di gravame, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), rimarcando la piena fondatezza dei propri motivi di doglianza, contesta il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese, non solo per la loro rifusione a suo carico ma anche per la loro errata quantificazione.
In conclusione, parte appellante richiede di:
“…
pagina 7 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta 1-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa ed, in particolar modo alla luce della 'prova certa' della continuità delle trascrizioni e delle relative volture catastali, il proposto appello e per l'effetto, dichiarare nulla inefficace, comunque improduttiva di effetti, la sentenza n.1371 /2023 emessa dal Tribunale di Foggia il16.05.2023 –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, notificata in copia esecutiva in data19.06.2023, rigettare la domanda attrice perché infondata e pretestuosa e comunque non provata;
2- in via subordinata, previa ammissione ed assunzione delle prove testimoniali articolate da parte convenuta nel giudizio di primo grado, dichiarare l'intervenuta usucapione in capo alla defunta IGnora e poi della sua erede IGnora del terreno sito in agro di San _2 Parte_1
Severo alla Contrada Sant'Antonino da Piedi fog. 8 part. 5;
3-in via ancora più gradata, in caso di 'Incertezza' dalla lettura dei tre testamenti in atti, dichiarare che la part. 5 del fog. 8 si apparteneva per successione paterna ad entrambi gli eredi Controparte_1
e ed oggi alla sua erede IGnora;
[...] _2 Parte_1
4-revocare altresì la pronunciata sentenza di condanna della IGnora alle spese del Parte_1 giudizio di primo grado, peraltro liquidate in misura errata e con condanna del IG. Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado del giudizio.; in via subordinata
[...]
CP_ con la integrale compensazione delle spese e competenze di primo grado e con condanna del IG. al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
…” (cfr. atto di appello).
Si è successivamente costituito in giudizio l'odierno appellato che, contestando in Controparte_1 toto non solo la ricostruzione fattuale ma anche l'iter logico-giuridico dell'appellante, ha richiesto il rigetto del gravame e della richiesta di inibitoria ex artt. 281 e 351 c.p.c.
3. Respinta la richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
pagina 8 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta I primi due motivi veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. Essi sono infondati.
Essi vertono sull'errata interpretazione, ad opera del Giudice di Prime Cure, della documentazione in CP_ atti relativa alla linea successoria della famiglia , traente origine dalle ultime volontà del trisavolo, IG. , fino ad arrivare alle parti dell'odierno giudizio. Persona_1
A detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel desumere dal testamento del IG. CP_1 rispettivamente nonno dell'appellante e padre dell'appellato, la proprietà in capo a quest'ultimo della particella 5, foglio 8, di ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2, di ha 0.02.11 (terreni in agro di San Severo).
Tale non corretta interpretazione, nello specifico, deriverebbe dalla mancata valorizzazione della dichiarazione di successione del suddetto IG. atto nell'ambito del quale l'area CP_1 sopraindicata era stata al contrario assegnata alla IG IG. madre dell'odierna _2 appellante, e non al IG. . Controparte_1
Tale indicazione del de cuius, successivamente, avrebbe portato la IG.ra , nel contesto del _2 proprio testamento, a cedere la particella 5 del foglio 8 di ha 0.13.00 seminati classe U e seminativo classe 2 di ha 0.02.11, alla IG, IG.ra odierna appellante. Parte_1
La ricostruzione non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta in atti si ricava che, con le ultime volontà, il IG. volle attribuire quell'area al figlio affermando che: “il CP_1 CP_1 vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano
a mio figlio al quale andranno tutti gli animali di mia proprietà” (cfr. testamento IG. CP_1
. CP_1
Da tale indicazione, dunque, seppur priva di un riferimento catastale (se non si considera come tale l'indicazione effettuata “fuori foglio” nel testamento) si ricava la volontà del testatore di assegnare l'area de quo all'odierno appellato.
A supporto di ciò, inoltre, vi è anche la disposizione testamentaria del trisavolo IG. il Persona_1 quale, nell'atto di divisione dei propri beni immobiliari, aveva provveduto ad assegnare al IG.
[...] la particella in questione mediante una indicazione catastale corrispondente a quella che parte CP_1 attrice in primo grado, il IG. , ha fatto valere nell'atto introduttivo del precedente Controparte_1 giudizio.
pagina 9 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta L'assunto di parte appellante, relativo alla utilizzabilità della dichiarazione di successione del dante causa delle parti, nell'ambito del quale la particella era stata al contrario assegnata alla IG.ra
[...]
, viene dunque superato dalle evidenze sopra descritte. Per_2
Quanto alla valenza della denuncia di successione, si tratta di un atto compilato dinanzi all'Agenzia delle Entrate meramente per fini fiscali e, in ragione di ciò, non può essere considerato come prevalente rispetto ad una disposizione testamentaria, sebbene non del tutto esaustiva perché priva di precisa indicazione sul piano catastale.
Di talché, il richiamo effettuato da parte appellante alla sentenza n. 15716/2002 della Suprema Corte di
Cassazione, secondo la quale “La denuncia di successione –avente di per sé il contenuto ed efficacia ai soli fini fiscali – non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire l'elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa”, fornisce pieno sostegno alle conclusioni appena raggiunte.
La valenza probatoria della dichiarazione di successione, infatti, viene collegata all'ipotesi di “assenza di prove o indizi di segno contrario”, elementi che, invece, sussistono nel caso di specie, in particolare con specifico riferimento al testamento del IG. CP_1
A far fede, dunque, è la disposizione testamentaria, intesa come punto di riferimento principale per interpretare le ultime volontà del de cuius.
Si consideri, inoltre, che la denuncia di successione è un atto di impulso degli eredi che, nella fisiologia dei rapporti, dovrebbe sempre richiamarsi al testamento stesso;
nel caso di specie, come già rilevato dal
Primo Giudice, è possibile rinvenire un mero errore materiale. A supporto di tanto vi sono anche le disposizioni testamentarie della IG.ra che, nel disporre dei propri beni a favore _2 dell'odierna appellata IG.ra attribuisce a quest'ultima “la piena proprietà del Parte_1 terreno seminativo in agro di San Severo, alla contrada Sant'Antonino da Piedi, esteso circa dieci ettari” (cfr. testamento IG.ra ), senza effettuare alcuno specifico richiamo alla particella _2 oggetto del giudizio odierno.
In ragione di tanto, non si riconosce il diritto di proprietà della particella 5 foglio 8 ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2 ha 0.02.11 in capo alla IG.ra Parte_1
pagina 10 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta A confutazione, non coglie nel segno neanche il riferimento all'art. 2650 c.c. contenuto nel secondo motivo di appello.
Tale norma, infatti, disciplina la continuità delle trascrizioni nel caso di una pluralità di atti di acquisto di beni immobili nel tempo che implicano un ripetuto mutare della proprietà dei beni stessi, e richiama nell'ordinamento civilistico, nei casi di contrasto sulla titolarità di un bene, l'applicabilità del principio
“prior in tempore potior in iure”.
Ma tale disposizione, seppur teoricamente applicabile al caso di specie in ragione della dichiarazione di successione del IG. non appare decisiva per attribuire la proprietà della particella, CP_1 intanto perché la trascrizione non ha natura costitutiva del diritto e, poi, perché vi è, da un lato il testamento con cui il IG. dispose del bene in favore del figlio, pur senza indicarne la CP_1 consistenza catastale e, dall'altro, vi è il testamento della dante causa dell'appellante in cui si legge: “ lascio a mia IG . la piena proprietà del terreno seminativo sito nell'agro di San Severo CP_5 alla contrada Santantonino da Piedi esteso circa 10 ettari”. Da tale atto si ricava che la madre dell'appellante ha disposto unicamente e limitatamente ai beni che aveva ricevuto dal padre
[...]
e, fra essi, non era ricompresa l'aia in questione. CP_1
Per di più, l'appellante, pur avendo invocato la suddetta norma (art. 2650 c.c.) in sede di gravame, non ha provato la avvenuta trascrizione del trasferimento della particella in favore della IG.ra , _2 sua dante causa.
Anche il secondo motivo di appello è quindi respinto.
5. L'esame del terzo e quarto motivo di appello può essere effettuata congiuntamente.
Con essi l'appellante contesta la legittimità del ragionamento logico-giuridico del Tribunale sul tema del possesso della particella rivendicata. Definisce inoltre non corretta la scelta processuale del primo
Giudice di porre a fondamento della propria decisione le due sentenze n. 08/2017 del Giudice di Pace
Penale di San Severo e la n. 89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, definite del tutto inconferenti rispetto al caso di specie. Inoltre censura la scelta operata dal precedente organo giudicante di non istruire la causa mediante l'interrogatorio formale della IG.ra ritenuto Parte_1 superfluo.
Tali censure non colgono nel segno e non possono essere condivise.
pagina 11 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta Il Tribunale, infatti, nell'accertare il possesso dell'area in questione, ha rilevato la presenza di due precedenti sentenze. La prima è la n. 08/2017, resa in sede penale a seguito di denuncia dell'appellante nei confronti dell'appellato per il reato di cui all'art. 633 c.p. Con quella sentenza, il Giudice di Pace di
San Severo affermava che parte appellata non era riuscita a provare il possesso dell'area. Inoltre, accertava che il terreno, nel corso degli anni, era stato lavorato dal solo IG. , nella Controparte_1 consapevolezza di costui di essere proprietario dell'area in questione in virtù delle disposizioni testamentarie. Da tale sentenza, il Tribunale ha desunto l'esistenza di un elemento di prova sul possesso della particella de qua. Essa, infatti, pur essendo stata resa nell'ambito di un procedimento penale, scrutinava il ben più civilistico aspetto del possesso del bene, che appare di piena rilevanza per il caso di specie. L'altra sentenza, (la nr. 89/2019) pronunciava positivamente sulla domanda risarcitoria del CP_
(limitatamente alle spese sostenute per difendersi in sede penale) nei confronti della in Pt_1 seguito alla ingiusta denunzia che condusse alla sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 633 c.p.
In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto superflua l'istruttoria e ha fondato il suo convincimento sulla richiamata documentazione e sul complesso di tutte le altre risultanze documentali.
Si tratta di una scelta che la Corte condivide in quanto coerente con il principio del prudente apprezzamento del Giudice di cui all'art.116 c.p.c. In quest'ottica, appare legittima anche la scelta di non espletare l'interrogatorio formale della IG.ra Attese le evidenze documentali, Parte_1
l'istruttoria orale, non avrebbe potuto cambiare le sorti del giudizio vista la documentata prova dell'attribuzione del bene all'appellato e in assenza di alcun elemento da cui potesse al contrario desumersi il possesso in capo all'appellante.
Di conseguenza, anche il terzo e quarto motivo di appello devono essere respinti.
6. Circa il quinto motivo di appello, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), esso si incentra sulla invocata riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite ed è parimenti infondato dal momento che il Tribunale ha liquidato correttamente le spese processuali (in euro 3.397,00) applicando lo scaglione II nei valori medi.
L'appello è pertanto integralmente respinto.
pagina 12 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta 7. Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e, liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (scaglione II) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro il IG. avverso la sentenza n. 1371/2023 resa nel procedimento n. Controparte_1
R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 15/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del IG.
[...]
, spese che si liquidano per compensi in euro 2.915,00, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Bari il 25.03.2025
Il conIGliere estensore Il Presidente
Maria Grazia CASERTA Maria MITOLA
pagina 13 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 914/2023, promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
NATURALE, presso il cui studio in San Severo (FG) alla via Mercede n.6/8 è elettivamente domiciliata
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._2
MARIA RITA PALMA e MASSIMA MANZELLI, presso il cui studio in Torremaggiore (FG) al viale
Aldo Moro n.231 è elettivamente domiciliata
Appellato avverso la sentenza n.1371/2023 resa nel procedimento n. R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia, Seconda
Sezione Civile, pubblicata il 15.05.2023 e notificata il 19.06.2023.
pagina 1 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta All'esito dell'udienza collegiale del 20.12.2023, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
Oggetto: diritto di proprietà ex art. 832 c.c., usucapione ex art. 1158 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 27.11.2013, ritualmente notificato, , assumendo di Controparte_1 essere proprietario e legittimo possessore di una porzione di terreno identificata catastalmente in agro di San Severo al foglio 8, particella 5, estesa per ha 0.15.11, antistante il fabbricato rurale sempre di sua proprietà, conveniva in giudizio al fine di: Parte_1
“1) previo accertamento della proprietà e del libero godimento della particella foglio 8, ha 0.13.00 seminati classe u e seminativo classe 2 ha 0.02.11, .11 catasto dei terreni del Comune di San Severo in capo all'attore dichiarare la insistenza di diritti reali sul bene in questione da Controparte_1 parte della convenuta e/o dei suoi aventi causa ordinando la cessazione delle turbative Parte_1 già poste in essere con la stipula del preliminare del 12.07.2012;
2) condannare al risarcimento dei danni in favore di nella Parte_1 Controparte_1 misura che sarà determinata in via equitativa;
3) in via estremamente gradata e subordinata accertare e dichiarare che il IG. , Controparte_1 per effetto ed in conseguenza del possesso praticato uti domino ha acquistato la proprietà della particella 5 del foglio 8. ha 0.13.00 seminativo classe u e seminativo classe 2 ha 0.02.11 catasto dei terreni del Comune di San Severo per intervenuta usucapione
4) Ordinare alla Agenzie del Territorio-Ufficio pubblicità immobiliare (eх Conservatoria dei Registri Cont lmmobiliari di Foggia) di procedere alla relativa trascrizione e a di Foggia di eseguire la voltura, con esonero espresso di responsabilità del conservatore.
5) condannare al pagamento delle spese e onorari di causa, con ogni conseguenza Parte_1 di legge” (cfr. atto di citazione in giudizio di primo grado).
Rappresentava di aver ricevuto la notifica, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, del contratto preliminare del 12.07.2013 fra la predetta IG.ra e il IG. , e di aver Parte_1 Controparte_3
pagina 2 di 13 – Est. Controparte_4 scoperto che, in tale atto di vendita, era compresa la sopracitata area identificata catastalmente in agro di San Severo al foglio 8 particella 5 estesa per ha 0.15.11.
Affermava di essere proprietario e legittimo possessore di tale terreno in virtù della disposizione testamentaria effettuata dal proprio dante causa, il defunto padre IG. CP_1
Questi, infatti, secondo la prospettazione fattane dall'attore, con l'atto di testamento del 4.06.1964 aveva disposto che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano a mio figlio al quale andranno tutti gli animali di mia CP_1 proprietà” (cfr. testualmente;
nello specifico, il terreno risulta catastalmente identificato al foglio 8 particella 617 mentre la mezzana o aia antistante i fabbricati è catastalmente identificata al foglio 8 particella 5 sub A).
Precisava inoltre che l'individuazione dei terreni così operata andasse letta ed integrata da quanto statuito nel titolo di proprietà del de cuius IG. (suo padre) ovvero all'atto di donazione e CP_1 divisione del 14.02.1952 con cui il IG. (suo nonno) aveva disposto di quegli stessi beni Persona_1 in favore appunto del padre dell'odierno appellato.
In base a quanto statuito dal IG. , infatti, il suddetto titolo di proprietà appariva Controparte_1 sufficiente ad effettuare la esatta identificazione catastale dei beni e quindi delle volontà testamentarie paterne, consentendo di ritenere che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi” (cfr. testamento IG. risultasse catastalmente identificato al foglio 8 particella 617, mentre la mezzana o CP_1 aia antistante i fabbricati era catastalmente identificata al foglio 8 particella 5, sub A, allegando sul punto il citato atto di donazione e divisione del 14.02.1952 del IG. . Persona_1
A riguardo, odierna parte appellata evidenziava il possibile pregiudizio derivante dalla pretesa di parte convenuta in primo grado di essere riconosciuta come proprietaria della stessa particella, dal momento che quest'ultima aveva provveduto ad inserirla nel preliminare di vendita del 12.07.2013 stipulato appunto tra la IG.ra e il IG. per i terreni finitimi. Parte_1 Controparte_3
Tale contratto era stato infatti notificato al IG. per l'esercizio del diritto di Controparte_1 prelazione previsto nella disciplina dei contratti agrari.
In data 03.02.2014 si costituiva odierna parte appellante, che, contestando gli avversi dedotti, eccepiva l'improcedibilità della domanda in base alla legge n. 98 del/2013.
pagina 3 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta Nel merito, sosteneva di essere proprietaria dell'area in questione, affermando di averla ricevuta in eredità dalla madre IG.ra sorella dell'attore , per successione _2 Controparte_1 testamentaria del 27.06.2013 di quest'ultima, deceduta il 12.08.2012, la quale, a sua volta, li aveva ricevuti per successione testamentaria del defunto padre IG. CP_1
La IG.ra inoltre, affermava di aver sempre avuto ed esercitato il possesso di tale area e di Pt_1 essersi accorta solo recentemente del fatto che quest'ultima fosse stata oggetto di lavori ad opera dell'odierno appellato.
In conclusione, ella richiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di una somma quale illegittima occupazione del fondo per la conseguente mancata vendita della particella.
In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la IG.ra fosse proprietaria Parte_1 della predetta area per intervenuta usucapione sua e dalla defunta madre e, in via estremamente gradata e subordinata, richiedeva che la proprietà della particella 5 dovesse essere devoluta per successione legittima e, quindi, come tale di proprietà di entrambe le parti del precedente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti il Primo Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di conciliazione, effettuato il 30.06.2014, il cui esito risultava negativo.
Articolati i mezzi istruttori ex art.183 c.p.c., nell'udienza successiva il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava la data del 29.10.2019 per la precisazione delle conclusioni;
tale udienza veniva più volte rinviata, fino alla pronuncia di merito del 15.05.2023. Il Tribunale accoglieva le domande attoree riconoscendo proprietario della particella identificata in Controparte_1 catasto fabbricati al foglio 8, particella 5, di ha 0.13.00, seminativo classe U e seminativo classe 2 di ha
0.02.11.
In ragione di ciò, il Tribunale ordinava “all'Agenzia del Territorio Ufficio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione ripristinando la continuità delle trascrizioni come infra ricostruite”
(cfr. sentenza impugnata) nonché “all'UTE di Foggia di eseguire le volture il tutto esonerando il conservatore da qualsivoglia responsabilità” (cfr. sentenza impugnata).
Le spese processuali seguivano la soccombenza.
La sentenza impugnata, dopo aver affermato di aver istruito il giudizio su base documentale, provvedeva ad effettuare una precisa elencazione di tutti gli atti esaminati (in particolare: atto di pagina 4 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta donazione e divisione del IG. , denuncia di successione del IG. Persona_1 CP_1 testamento del IG. testamento della IG.ra , denuncia di successione della CP_1 _2 IG.ra ). _2
In base a tale analisi, il Tribunale ricostruiva una catena di trasferimenti sulla base dei quali la particella de quo, donata dal nonno (IG. ) dell'odierno appellato al padre di quest'ultimo (IG. Persona_1 [...]
, veniva lasciata per testamento a lui (IG. ) “sebbene la stessa venga solo CP_1 Controparte_1 descritta, ma non individuata per riferimenti catastali” (cfr. sentenza appellata).
Il Tribunale, poi, rilevava che nella dichiarazione di successione del IG. la particella 5 CP_1 foglio 8 era stata attribuita alla IG.ra , (sorella di parte attrice in primo grado e madre della _2 convenuta) senza, però, che quest'ultima ne avesse fatto alcuna menzione nel proprio testamento.
Nella dichiarazione di successione della IG.ra la stessa particella verrà attribuita alla _2 convenuta IG.ra (come se fosse pacificamente di proprietà della de cuius). Parte_1
Rilevata tale discrepanza documentale, il precedente organo giudicante accoglieva la domanda attorea, ponendo a fondamento della propria decisione due sentenze, la n. 08/2017 del Giudice di Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, dal momento che esse avevano certificato il possesso dell'area in questione in capo all'odierno appellato, respingendo la denuncia dell'odierna appellante, considerata non capace di produrre la prova del proprio possesso della suddetta area.
Nello specifico, dunque, il riteneva erronea, in ragione delle evidenze documentali e del possesso,
l'attribuzione della particella in questione alla IG.ra , affermando che, poiché costei non _2 aveva fatto alcuna menzione dell'area nel testamento anch'ella fosse pienamente consapevole di non esserne proprietaria, né tantomeno di averne mai avuto il possesso.
Veniva, dunque, definito come errore materiale il fatto che la particella, nella presentazione della denuncia di successione del IG. fosse stata attribuita alla dante causa della convenuta in CP_1 primo grado, dal momento che tale statuizione non risultava conforme al testamento stesso.
In ragione di ciò e dell'assenza di alcuna contestazione relativa al predetto testamento del IG.
[...]
e al possesso uti dominus di quest'ultimo, la domanda attorea veniva accolta, nei termini CP_1 precedentemente descritti.
pagina 5 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello L'appello è affidato a cinque motivi Parte_1 di gravame fondamentali.
Il primo motivo rubricato “Erronea valutazione della documentazione agli atti e violazione dell'art.
2727 e segg. cc.” (cfr. atto di appello) è incentrato sull'errata interpretazione, ad opera del Tribunale, dei vari atti successori principali elencati in avvio di trattazione, posti dal precedente organo giudicante a fondamento della propria decisione.
L'appellante evidenzia sul punto che, al contrario di quanto affermato dal primo Giudice, dalla dichiarazione successoria del IG. dante causa dell'appellato e della madre CP_1 dell'appellante, IG.ra , sia possibile ricavare l'assegnazione in capo a quest'ultima della _2 particella de quo.
In aggiunta, rileva che il Tribunale è addivenuto alla diversa conclusione dell'esistenza del diritto di proprietà del IG. “senza cercare di dare la minima prova o comunque Controparte_1 spiegazione di dette affermazioni” (cfr. atto di appello), definite avulse rispetto al testamento del IG.
padre dell'odierno appellato. CP_1
Col secondo motivo di appello rubricato “Erroneo accoglimento della domanda di accertamento della proprietà stante la mancanza della continuità delle trascrizioni in capo all'odierno appellato ex art.
2650 c.c.” (cfr. atto di appello), l'appellante censura nuovamente la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Primo Giudice sui vari atti successori, definita “superficiale e meramente soggettiva dei fatti e delle volontà riportate nei testamenti agli atti.” (cfr. atto di appello).
E sottolinea che una più approfondita analisi della produzione documentale, unita ad una più efficace istruttoria, avrebbero portato il Tribunale al rigetto della domanda di controparte.
Ritiene che la decisione del precedente organo giudicante, accertativa del diritto di proprietà del IG.
, sia andata “a modificare ben 50 anni di trascrizioni regolari e continuative, dal CP_1 testamento del trisavolo a quello della IGnora , fino all' attuale proprietaria!!!” (cfr. atto _2 di appello).
Il terzo motivo di gravame, invece, evidenzia l'infondatezza dell'accertamento del possesso in capo all'appellato.
pagina 6 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta L'appellante definisce prive di fondamento e di appiglio probatorio le statuizioni del Tribunale sul fatto che la IG.ra fosse consapevole di non essere proprietaria della particella in questione e sul _2 fatto che quest'ultima aveva deciso di non citarla nel testamento in conseguenza di ciò.
Inoltre, contesta la scelta del Tribunale di porre a fondamento della propria decisione, le sentenze n.
08/2017 del Giudice di Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di San
Severo, definite del tutto inconferenti con il caso di specie.
Evidenzia, allo scopo, che “tutto il contenzioso penale, diversamente da quello civile, non si è svolto nel contraddittorio delle parti” (cfr. atto di appello) e ciò non avrebbe consentito alla IG.ra Pt_1 di dimostrare il proprio possesso dell'area in questione.
Viene infine nuovamente prospettato il tema dell'errata interpretazione delle disposizioni testamentarie, sostenendo come fosse impossibile, anche per il decorso del tempo, che il IG. Controparte_1 non sapesse di non essere proprietario del terreno de quo.
Il quarto motivo di appello rubricato “Erroneo riconoscimento di proprietà su erronea emissione di ordinanza ex art. 187 c.p.c.” è incentrato sulla scelta del precedente organo giudicante di non istruire il giudizio mediante la prova testimoniale della IG.ra una modalità di articolazione del Pt_1 processo che non avrebbe permesso a quest'ultima di raggiungere la prova sul proprio possesso uti dominus della particella 5 del foglio 8.
L'appellante, insiste nuovamente anche sul profilo dell'utilizzo delle già citate sentenze del Giudice di
Pace di San Severo, sottolineando che “la mancata assunzione dei mezzi di prova articolati dalla IGnora e l'avere posto a base della decisione di primo grado le due sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di San Severo sono chiaramente frutto di un errore in cui è incorso il Giudice di primo grado per cui la sentenza è errata e come tale va censurata e rivista.” (cfr. atto di appello).
Col quinto motivo di gravame, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), rimarcando la piena fondatezza dei propri motivi di doglianza, contesta il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese, non solo per la loro rifusione a suo carico ma anche per la loro errata quantificazione.
In conclusione, parte appellante richiede di:
“…
pagina 7 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta 1-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa ed, in particolar modo alla luce della 'prova certa' della continuità delle trascrizioni e delle relative volture catastali, il proposto appello e per l'effetto, dichiarare nulla inefficace, comunque improduttiva di effetti, la sentenza n.1371 /2023 emessa dal Tribunale di Foggia il16.05.2023 –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, notificata in copia esecutiva in data19.06.2023, rigettare la domanda attrice perché infondata e pretestuosa e comunque non provata;
2- in via subordinata, previa ammissione ed assunzione delle prove testimoniali articolate da parte convenuta nel giudizio di primo grado, dichiarare l'intervenuta usucapione in capo alla defunta IGnora e poi della sua erede IGnora del terreno sito in agro di San _2 Parte_1
Severo alla Contrada Sant'Antonino da Piedi fog. 8 part. 5;
3-in via ancora più gradata, in caso di 'Incertezza' dalla lettura dei tre testamenti in atti, dichiarare che la part. 5 del fog. 8 si apparteneva per successione paterna ad entrambi gli eredi Controparte_1
e ed oggi alla sua erede IGnora;
[...] _2 Parte_1
4-revocare altresì la pronunciata sentenza di condanna della IGnora alle spese del Parte_1 giudizio di primo grado, peraltro liquidate in misura errata e con condanna del IG. Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado del giudizio.; in via subordinata
[...]
CP_ con la integrale compensazione delle spese e competenze di primo grado e con condanna del IG. al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
…” (cfr. atto di appello).
Si è successivamente costituito in giudizio l'odierno appellato che, contestando in Controparte_1 toto non solo la ricostruzione fattuale ma anche l'iter logico-giuridico dell'appellante, ha richiesto il rigetto del gravame e della richiesta di inibitoria ex artt. 281 e 351 c.p.c.
3. Respinta la richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
pagina 8 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta I primi due motivi veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. Essi sono infondati.
Essi vertono sull'errata interpretazione, ad opera del Giudice di Prime Cure, della documentazione in CP_ atti relativa alla linea successoria della famiglia , traente origine dalle ultime volontà del trisavolo, IG. , fino ad arrivare alle parti dell'odierno giudizio. Persona_1
A detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel desumere dal testamento del IG. CP_1 rispettivamente nonno dell'appellante e padre dell'appellato, la proprietà in capo a quest'ultimo della particella 5, foglio 8, di ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2, di ha 0.02.11 (terreni in agro di San Severo).
Tale non corretta interpretazione, nello specifico, deriverebbe dalla mancata valorizzazione della dichiarazione di successione del suddetto IG. atto nell'ambito del quale l'area CP_1 sopraindicata era stata al contrario assegnata alla IG IG. madre dell'odierna _2 appellante, e non al IG. . Controparte_1
Tale indicazione del de cuius, successivamente, avrebbe portato la IG.ra , nel contesto del _2 proprio testamento, a cedere la particella 5 del foglio 8 di ha 0.13.00 seminati classe U e seminativo classe 2 di ha 0.02.11, alla IG, IG.ra odierna appellante. Parte_1
La ricostruzione non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta in atti si ricava che, con le ultime volontà, il IG. volle attribuire quell'area al figlio affermando che: “il CP_1 CP_1 vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano
a mio figlio al quale andranno tutti gli animali di mia proprietà” (cfr. testamento IG. CP_1
. CP_1
Da tale indicazione, dunque, seppur priva di un riferimento catastale (se non si considera come tale l'indicazione effettuata “fuori foglio” nel testamento) si ricava la volontà del testatore di assegnare l'area de quo all'odierno appellato.
A supporto di ciò, inoltre, vi è anche la disposizione testamentaria del trisavolo IG. il Persona_1 quale, nell'atto di divisione dei propri beni immobiliari, aveva provveduto ad assegnare al IG.
[...] la particella in questione mediante una indicazione catastale corrispondente a quella che parte CP_1 attrice in primo grado, il IG. , ha fatto valere nell'atto introduttivo del precedente Controparte_1 giudizio.
pagina 9 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta L'assunto di parte appellante, relativo alla utilizzabilità della dichiarazione di successione del dante causa delle parti, nell'ambito del quale la particella era stata al contrario assegnata alla IG.ra
[...]
, viene dunque superato dalle evidenze sopra descritte. Per_2
Quanto alla valenza della denuncia di successione, si tratta di un atto compilato dinanzi all'Agenzia delle Entrate meramente per fini fiscali e, in ragione di ciò, non può essere considerato come prevalente rispetto ad una disposizione testamentaria, sebbene non del tutto esaustiva perché priva di precisa indicazione sul piano catastale.
Di talché, il richiamo effettuato da parte appellante alla sentenza n. 15716/2002 della Suprema Corte di
Cassazione, secondo la quale “La denuncia di successione –avente di per sé il contenuto ed efficacia ai soli fini fiscali – non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire l'elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa”, fornisce pieno sostegno alle conclusioni appena raggiunte.
La valenza probatoria della dichiarazione di successione, infatti, viene collegata all'ipotesi di “assenza di prove o indizi di segno contrario”, elementi che, invece, sussistono nel caso di specie, in particolare con specifico riferimento al testamento del IG. CP_1
A far fede, dunque, è la disposizione testamentaria, intesa come punto di riferimento principale per interpretare le ultime volontà del de cuius.
Si consideri, inoltre, che la denuncia di successione è un atto di impulso degli eredi che, nella fisiologia dei rapporti, dovrebbe sempre richiamarsi al testamento stesso;
nel caso di specie, come già rilevato dal
Primo Giudice, è possibile rinvenire un mero errore materiale. A supporto di tanto vi sono anche le disposizioni testamentarie della IG.ra che, nel disporre dei propri beni a favore _2 dell'odierna appellata IG.ra attribuisce a quest'ultima “la piena proprietà del Parte_1 terreno seminativo in agro di San Severo, alla contrada Sant'Antonino da Piedi, esteso circa dieci ettari” (cfr. testamento IG.ra ), senza effettuare alcuno specifico richiamo alla particella _2 oggetto del giudizio odierno.
In ragione di tanto, non si riconosce il diritto di proprietà della particella 5 foglio 8 ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2 ha 0.02.11 in capo alla IG.ra Parte_1
pagina 10 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta A confutazione, non coglie nel segno neanche il riferimento all'art. 2650 c.c. contenuto nel secondo motivo di appello.
Tale norma, infatti, disciplina la continuità delle trascrizioni nel caso di una pluralità di atti di acquisto di beni immobili nel tempo che implicano un ripetuto mutare della proprietà dei beni stessi, e richiama nell'ordinamento civilistico, nei casi di contrasto sulla titolarità di un bene, l'applicabilità del principio
“prior in tempore potior in iure”.
Ma tale disposizione, seppur teoricamente applicabile al caso di specie in ragione della dichiarazione di successione del IG. non appare decisiva per attribuire la proprietà della particella, CP_1 intanto perché la trascrizione non ha natura costitutiva del diritto e, poi, perché vi è, da un lato il testamento con cui il IG. dispose del bene in favore del figlio, pur senza indicarne la CP_1 consistenza catastale e, dall'altro, vi è il testamento della dante causa dell'appellante in cui si legge: “ lascio a mia IG . la piena proprietà del terreno seminativo sito nell'agro di San Severo CP_5 alla contrada Santantonino da Piedi esteso circa 10 ettari”. Da tale atto si ricava che la madre dell'appellante ha disposto unicamente e limitatamente ai beni che aveva ricevuto dal padre
[...]
e, fra essi, non era ricompresa l'aia in questione. CP_1
Per di più, l'appellante, pur avendo invocato la suddetta norma (art. 2650 c.c.) in sede di gravame, non ha provato la avvenuta trascrizione del trasferimento della particella in favore della IG.ra , _2 sua dante causa.
Anche il secondo motivo di appello è quindi respinto.
5. L'esame del terzo e quarto motivo di appello può essere effettuata congiuntamente.
Con essi l'appellante contesta la legittimità del ragionamento logico-giuridico del Tribunale sul tema del possesso della particella rivendicata. Definisce inoltre non corretta la scelta processuale del primo
Giudice di porre a fondamento della propria decisione le due sentenze n. 08/2017 del Giudice di Pace
Penale di San Severo e la n. 89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, definite del tutto inconferenti rispetto al caso di specie. Inoltre censura la scelta operata dal precedente organo giudicante di non istruire la causa mediante l'interrogatorio formale della IG.ra ritenuto Parte_1 superfluo.
Tali censure non colgono nel segno e non possono essere condivise.
pagina 11 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta Il Tribunale, infatti, nell'accertare il possesso dell'area in questione, ha rilevato la presenza di due precedenti sentenze. La prima è la n. 08/2017, resa in sede penale a seguito di denuncia dell'appellante nei confronti dell'appellato per il reato di cui all'art. 633 c.p. Con quella sentenza, il Giudice di Pace di
San Severo affermava che parte appellata non era riuscita a provare il possesso dell'area. Inoltre, accertava che il terreno, nel corso degli anni, era stato lavorato dal solo IG. , nella Controparte_1 consapevolezza di costui di essere proprietario dell'area in questione in virtù delle disposizioni testamentarie. Da tale sentenza, il Tribunale ha desunto l'esistenza di un elemento di prova sul possesso della particella de qua. Essa, infatti, pur essendo stata resa nell'ambito di un procedimento penale, scrutinava il ben più civilistico aspetto del possesso del bene, che appare di piena rilevanza per il caso di specie. L'altra sentenza, (la nr. 89/2019) pronunciava positivamente sulla domanda risarcitoria del CP_
(limitatamente alle spese sostenute per difendersi in sede penale) nei confronti della in Pt_1 seguito alla ingiusta denunzia che condusse alla sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 633 c.p.
In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto superflua l'istruttoria e ha fondato il suo convincimento sulla richiamata documentazione e sul complesso di tutte le altre risultanze documentali.
Si tratta di una scelta che la Corte condivide in quanto coerente con il principio del prudente apprezzamento del Giudice di cui all'art.116 c.p.c. In quest'ottica, appare legittima anche la scelta di non espletare l'interrogatorio formale della IG.ra Attese le evidenze documentali, Parte_1
l'istruttoria orale, non avrebbe potuto cambiare le sorti del giudizio vista la documentata prova dell'attribuzione del bene all'appellato e in assenza di alcun elemento da cui potesse al contrario desumersi il possesso in capo all'appellante.
Di conseguenza, anche il terzo e quarto motivo di appello devono essere respinti.
6. Circa il quinto motivo di appello, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), esso si incentra sulla invocata riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite ed è parimenti infondato dal momento che il Tribunale ha liquidato correttamente le spese processuali (in euro 3.397,00) applicando lo scaglione II nei valori medi.
L'appello è pertanto integralmente respinto.
pagina 12 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta 7. Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e, liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (scaglione II) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro il IG. avverso la sentenza n. 1371/2023 resa nel procedimento n. Controparte_1
R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 15/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del IG.
[...]
, spese che si liquidano per compensi in euro 2.915,00, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Bari il 25.03.2025
Il conIGliere estensore Il Presidente
Maria Grazia CASERTA Maria MITOLA
pagina 13 di 13 – Est. Cons. Maria Grazia Caserta