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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2473/2023
vertente tra
Parte_1
n. 12, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Parte appellante Contro
in persona del l.r.p.t., parte domiciliata in Roma, Via Controparte_1 Alberico II n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosaria Damizia e Milena Viggiani
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3529/23, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in data 4.4.2023.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma da nei Controparte_1 confronti del Parte_1
, il ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del
[...] comportamento del per averlo nominato “Reggente” dell'Istituto Italiano di Parte_1
Cultura (IIC) di DA per il periodo dal 14.04.2016 al 22.07.2021, in assenza dei presupposti previsti dalla legge, dichiarando, per l'effetto, che nel medesimo periodo il ricorrente aveva svolto le funzioni di IR dell'IIC, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento in suo favore di tutte le differenze di trattamento economico accessorio tra i due profili professionali.
A sostegno di tali pretese, il ricorrente deduceva: - di essere dipendente a tempo indeterminato del Controparte_2 dal 29 dicembre 2004, inquadrato nel profilo
[...] professionale di Funzionario dell'Area della Promozione Culturale (Area III, F2);
- che con messaggio n. MAE0164151 del 29.07.2015 veniva diramata la lista Straordinaria
2015 relativa ai movimenti del personale appartenente all'Area della Promozione Culturale;
- che tra le posizioni vacanti elencate nella suindicata lista vi era anche il posto-funzione di
TT presso l'Istituto italiano di Cultura di DA;
- che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, presentava domanda di trasferimento all'Istituto italiano di Cultura di DA;
- che con messaggio MAE0234147 del 30.10.2015 si dava atto che con Decreto Ministeriale
2007 del 12.10.2015 era stato disposto il proprio movimento presso l'IIC di DA con le funzioni di TT e con decorrenza dal 25.01.2016;
- che in data 25.01.2016 assumeva servizio presso il suddetto IIC con le funzioni di;
Pt_2
- che con messaggio MAE 0052512 del 15.03.2016 il IR centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana comunicava che con Decreto Ministeriale n. 2721 del 26 febbraio 2016 gli era stata conferita la RE dell'Istituto Italiano di Cultura di DA;
- che in data 14.04.2016 l'Ambasciatore d'Italia in qualità di Reggente Persona_1 interinale uscente dell'IIC, provvedeva ad effettuare il formale passaggio di consegne in suo favore;
- che, a partire dal 14.04.2016 e fino al termine del periodo di assegnazione alla sede, e quindi fino al 22.07.2021, svolgeva l'incarico di “TT reggente ad interim” presso l'Istituto Italiano di Cultura all'estero (IIC) di DA, assumendo a tutti gli effetti le funzioni di
“IR” di detto Istituto;
- che, ciononostante, continuava a percepire il trattamento economico proprio della qualifica di TT, non ottenendo pertanto alcun riconoscimento economico delle funzioni di
IR formalmente conferite ed effettivamente svolte;
- che alla data di pubblicazione della Lista straordinaria dei movimenti del personale appartenente all'Area della Promozione Culturale per l'anno 2015, avvenuta il 29 luglio 2015, il posto di IR dell'IIC di DA era occupato dalla Dott.ssa già in Per_2 procinto di andare in pensione (ad agosto 2015);
- che, pertanto il posto di IR, senz'altro poteva considerarsi ormai vacante;
- che, ciononostante, l'Amministrazione aveva pubblicizzato solo il posto di TT (poi assegnato al ricorrente) e non anche il posto di IR;
- che solo nella Lista ordinaria 2020, diramata in data 21.10.2020, il Ministero pubblicizzava sia il posto di TT che il posto di IR presso l'IIC di DA, con la precisazione che avrebbe assegnato il posto di solo nel caso in cui quello di IR fosse Pt_2 rimasto vacante;
- che, con nota del 01.09.2021, chiedeva all'Amministrazione il riconoscimento del trattamento economico proprio della qualifica di IR di IIC per i periodi di effettivo e pieno svolgimento delle relative mansioni, ma la richiesta rimaneva priva di risposta.
Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando ogni avversa domanda, CP_2 eccezione ed istanza ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal ha dichiarato che il ricorrente è CP_1 stato destinatario, nel periodo ricompreso tra il 14.04.2016 ed il 22.07.2021, di un incarico di reggenza privo dei requisiti di straordinarietà e temporaneità richiesti dalla legge e concretante, pertanto, lo svolgimento di mansioni superiori, proprie delle funzioni di
IR dell'Istituto Italiano di Cultura di DA, con conseguente diritto a percepire tutte le differenze tra il trattamento economico spettante al IR dell'I.I.C. di DA (ivi compresi l'indennità di servizio estero, la maggiorazione abitazione, l'indennità di prima sistemazione e il contributo trasporto effetti) e quanto allo stesso effettivamente corrisposto per le funzioni di TT, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi di legge fino al soddisfo.
Avverso tale sentenza propone ora appello il Parte_1
, chiedendone la riforma integrale, con conseguente rigetto
[...] della pretesa originariamente azionata dal CP_1
Si è costituito in giudizio il impugnando e contestando l'avverso gravame e CP_1 chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 4.2.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Con un primo motivo di appello il ha contestato l'insufficiente ed erronea CP_2 motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che l'incarico di reggenza ad interim dell'IIC di DA, conferito al dal 14.04.2016 al 22.07.2021, abbia CP_1 comportato lo svolgimento di mansioni superiori, lamentando, quindi, la violazione e falsa applicazione dell'art.52 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 13 della legge n.401/1990 e delle disposizioni del CCNL del per il quadriennio normativo Parte_1
2006/2009 e dei successivi CCI, sottoscritti in data 2.11.2010 ed in data 01.12.2016..
A tale riguardo, l'appellante rileva che nel Contratto Collettivo Integrativo del
[...] sottoscritto in data 2.11.2010, vigente nel periodo per cui è causa, nell'Area Parte_1 della Promozione Culturale – Area III, è previsto l'unico profilo professionale di Funzionario, evidenziando altresì che l'art. 10 del CCI stabilisce: “Il personale appartenente all'Area della promozione culturale, chiamato a svolgere le funzioni di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A del presente Contratto integrativo, quando in servizio all'estero, può ricoprire posti di addetto e di direttore di istituto di cultura (di seguito IIC), in linea con le disposizioni della legge 22 dicembre 1990, n. 401” e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 e dalla legge 22 dicembre 1990 n. 401, “Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto”.
Pertanto, secondo la ricostruzione dell'appellante, l'erroneità della sentenza discenderebbe dall'errore di fondo secondo cui il posto assegnato all'estero all'originario ricorrente, quello di direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di DA, sarebbe distinto da quello di funzionario della promozione culturale, ritenendo che, invece, si tratti di un posto-funzione unico, in quanto rientrante nella medesima area professionale (Area III) e sussumibile nella previsione ex art. 14, comma 4, legge 401/1990, della copertura di posti in organico vacanti, mediante l'attribuzione della RE ad interim ai funzionari inquadrati nel profilo unico dell'area della promozione culturale, tenuti a rendere la propria prestazione lavorativa in conformità della declaratoria professionale di appartenenza.
Il motivo di appello risulta infondato.
L'odierno appellato dal 14.04.2016 al 22.07.2021 è sempre stato inquadrato nel posto di Funzionario dell'Area della Promozione Culturale – Area III.
Nell'ambito di tale Area (v. Contratto Integrativo del sottoscritto in Parte_1 data 2.11.2010, vigente nel periodo per cui è causa) è previsto l'unico profilo professionale di Funzionario, il quale, per quanto di interesse in questa sede, “all'estero può operare presso un IIC… nei seguenti ambiti di attività: promozione eventi e manifestazioni culturali, organizzazione e coordinamento di corsi di lingua italiana, rapporti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e linguistico del Paese ospitante;
rapporti con la collettività italiana, attività di bilancio”. La relativa declaratoria contrattuale prevede, inoltre, che “ai sensi di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1990 n. 401, ai funzionari dell'Area Promozione Culturale potrà Pt_1 essere conferito l'incarico di direttore di Istituto di Cultura all'estero”.
In particolare, la legge 22 dicembre 1990 n. 401 all'art. 14, commi 4 e 5, così come sostituiti dall'art. 7 L. 147/2000, prevede: “4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla
Direzione Generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'art. 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero”.
Inoltre, dai CCI in atti emerge chiaramente come le funzioni tipiche del funzionario dell'Area della Promozione Culturale all'estero siano diverse da quelle attribuite al IR, consistenti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in: funzioni consolari di direzione o di diretta collaborazione con il titolare di livello dirigenziale dell'ufficio consolare all'estero; funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare o in caso di vacanza della posizione;
revisione e controllo interno di gestione;
presidio del settore amministrativo-contabile dell'ufficio estero con coordinamento delle relative attività e responsabilità nella gestione amministrativo-contabile della sede;
predisposizione di ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego di risorse finanziarie;
cura dell'attività contrattuale della sede;
predisposizione e sottoscrizione dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese effettuate su aperture di credito disposte a favore del titolare della sede;
esame di proposte normative e formulazione di pareri su quesiti complessi di natura giuridico amministrativa, consolare e sociale nei settori di competenza;
funzioni di rappresentanza e cura dei rapporti con le istanze esterne nel settore di competenza;
coordinamento e sovraintendenza dell'attività di ricerca, studio, analisi sulle politiche sociali, ecc.; collaborazione diretta con il Dirigente nei Servizi ammnistrativi decentrati nelle Rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali e nelle Rappresentanze diplomatiche nello svolgimento delle funzioni in materia di bilancio, ecc.; partecipazione ad organi collegiali;
ecc.
Dalla lettura delle richiamate disposizioni contrattuali e di legge, emerge che il profilo professionale di Funzionario e quello di IR presentano diverse caratteristiche, pur rientrando nella medesima area di inquadramento (III), così come risulta differente il relativo trattamento retributivo di base, come reso evidente dalle fasce retributive corrispondenti, da F1 per il primo e da F4 per il secondo, essendo semplicemente prevista la possibilità di assegnare al Funzionario, in presenza di determinate condizioni, l'incarico di IR.
Ne consegue che, soltanto in presenza di dette condizioni, lo svolgimento da parte del Funzionario/TT all'IIC delle funzioni proprie del IR non configura lo svolgimento di mansioni superiori, da cui discende il diritto al relativo trattamento economico (v. anche Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 385/2024 pubbl. il 30/01/2024).
Infatti, è oramai consolidato in giurisprudenza (v. Cass. 7823/2013; Cass. 9878/2017; Cass. 16698/2018) che “le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52)”, e deve ritenersi, pertanto, che
“l'ipotesi della reggenza costituisca una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni” (v. anche. Cass.SSUU 3814/2011 e 4963/2011; Cass.256363/2016, 18680/2015, 16889/2015, 7823/2013, 2534/2009; 22932/2008).
Orbene, nel caso di specie, non è stato mai contestato specificamente lo svolgimento delle funzioni di IR di IIC da parte dell'odierno appellato, per oltre 5 anni.
Ed invero, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”; dunque, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019).
Inoltre, risulta provato per tabulas lo svolgimento da parte del di mansioni proprie CP_1 del ruolo di IR, come la predisposizione e sottoscrizione di bilanci di previsione, di conti consuntivi e di rendiconti (cfr. docc. 10, 11 e 12 allegato al ricorso di primo grado).
Infine, risulta documentalmente provata altresì la mancata apertura di alcun procedimento di copertura del posto vacante di IR dell'IIC di DA sino al 2020, allorché, con Lista diramata in data 21.10.2020, il pubblicizzava sia il posto di che il Parte_1 Pt_2 posto di IR presso l'IIC di DA, sebbene quest'ultimo fosse rimasto vacante sin dal 2015.
Al riguardo, non può, infatti, rilevare la carenza di personale in possesso degli stringenti requisiti previsti dall'art. 10 del Contratto Integrativo vigente ratione temporis per lo svolgimento delle funzioni di IR degli IIC, a maggior ragione in considerazione del fatto che, in data 09.09.2016 – ossia a pochi mesi dal conferimento al dell'incarico CP_1 di RE (04.04.2016) durato sino al 22.07.2021 -, per stessa ammissione dell'appellante, l'Amministrazione e le parti sociali convenivano di modificare il suddetto art. 10, che, nella versione attuale, non richiede più il possesso di una pregressa esperienza di servizio da parte dei Funzionari dell'area della promozione culturale, per candidarsi sui posti-funzione di IR (cfr. accordo integrativo di modifica dell'art. 10 CCI quadriennio normativo 2006-2009 – all. C sub 12, ricorso in appello).
Pertanto, già dal settembre 2016 le funzioni di IR IIC di DA potevano essere assegnate anche a Funzionari di nuova nomina senza precedenti esperienze all'estero.
Ne discende che la copertura del ruolo di IR dell'IIC di DA da parte del dal 04.04.2016 al 22.07.2021, è dipesa non già da condizioni di straordinarietà ed CP_1 urgenza, tali da legittimare il ricorso all'istituto della RE ad interim, bensì dall'ingiustificata inerzia nell'Amministrazione nell'avvio del procedimento di copertura del posto vacante.
Pertanto, una volta esclusa la possibilità di inquadrare la fattispecie in esame entro il perimetro di un legittimo incarico di reggenza, in difetto delle predette condizioni di temporaneità e straordinarietà, previste dalla normativa di riferimento, deve ritenersi che il sia stato adibito a mansioni superiori (proprie del profilo di “IR”) rispetto a CP_1 quelle proprie del profilo professionale di appartenenza (Funzionario della Promozione Culturale), con conseguente maturazione del diritto al relativo trattamento economico, per tutta la durata dell'incarico illegittimamente ricoperto, ai sensi degli artt. 45, comma 5 e 52, commi 4 e 5, Dl.gs. 165/2001.
Ne consegue la necessità di confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che “il ricorrente è stato destinatario nel periodo che va dal 14.04.2016 e fino al 22.07.2021 di un incarico di reggenza privo dei requisiti di straordinarietà e temporaneità e concretante pertanto lo svolgimento di mansioni superiori proprie delle funzioni di IR dell'Istituto Italiano di Cultura di DA”. ----
Quanto al secondo motivo di appello sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alle differenze di trattamento economico per le mansioni superiori (per violazione degli artt.171 e 185 D.P.R. 18/1967), va osservato che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, non appare congrua, al fine di remunerare l'espletamento delle mansioni superiori concretamente svolte, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 185 D.P.R. 18/1967, ai sensi del quale “al reggente vengono attribuiti, in aggiunta alle proprie indennità di servizio, i tre quarti dell'indennità di servizio spettante al titolare dell'ufficio”, con la precisazione che “in nessun caso l'indennità di servizio all'estero del reggente può superare i quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza”), potendo tale regime trovare applicazione - citando la Suprema Corte - “solo allorquando sia stato aperto un procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura”, mentre, come detto, “al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori”, con tutte le conseguenze sul piano retributivo.
In ogni caso, l'originario ricorrente, sul presupposto dello svolgimento presso l'IIC di DA di mansioni superiori rispetto a quelle proprie di un Funzionario TT della
Promozione Culturale (i.e. mansioni di IR), si è limitato a domandare il riconoscimento (non già delle differenze tra il proprio trattamento retributivo e quello spettante per le funzioni di IR dell'IIC di DA, bensì) delle differenze di trattamento economico accessorio tra il proprio profilo professionale di inquadramento formale (i.e. TT alla RE dell'IIC di DA) e quello in concreto rivestito dal 04.04.2016 al 22.07.2021 (i.e. IR). Pertanto, si rigettano sia il primo che il secondo motivo di appello.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente in ordine alla sussistenza di maggiori oneri derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, tali da giustificare l'applicazione del trattamento economico accessorio spettante al IR dell'IIC di DA, in luogo di quello spettante per il profilo di , lamentando, a tal proposito, Pt_2 la violazione degli artt.170 e 171 del DPR 18/1967, 2697 c.c. e 115- 116 c.p.c. con riferimento all'indennità di servizio estero (ISE), alla maggiorazione abitazione, all'indennità di prima sistemazione ed al contributo trasporto effetti riconosciuti al CP_1 in sentenza.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
L'indennità di servizio all'estero disciplinata dall'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare; è onnicomprensiva;
ha carattere di rimborso spese e, come tale, non è tassabile né pensionabile;
ha carattere transitorio. È percepita, cioè, solo nei periodi in cui si permane all'estero (in tal senso Cass. 14112/2016; 6039/2018; 27345/2019).
La determinazione dei coefficienti di sede necessari per il calcolo dell'ISE tiene conto delle variazioni del costo della vita, del corso dei cambi, dei disagi eventuali della sede, nonché dei costi per gli alloggi e per il personale domestico, indici tutti equivalenti all'indice del costo della vita, posto a base dell'aggiornamento annuale dell'indennità integrativa speciale.
Ne deriva che, non avendo l'ISE natura retributiva, indipendentemente dallo svolgimento di mansioni superiori, non possa trovare applicazione per la relativa determinazione l'art. 52, D.lgs. 165/2001, dovendo applicarsi, invece, l'art. 45, comma 5 del medesimo T.U. del pubblico impiego, ai sensi del quale “Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.”.
Peraltro, ai fini del calcolo dell'indennità, non può farsi applicazione dell'art. 185, DPR 18/1967, invocato dall'appellante, essendo stata esclusa la configurabilità di un legittimo incarico di reggenza;
vengono piuttosto in rilievo le previsioni di cui all'art. 171, comma 2
DPR n. 18/1967, ai sensi del quale
“
2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:
a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo
172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio”.
I coefficienti di sede, ai sensi del comma 3 art. 171, DPR n. 18/1967, “sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il può a Parte_1 tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del e delle rappresentanze all'estero; Parte_1
c) del corso dei cambi.”
Ai sensi del comma 5, “Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, …il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. … determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.”.
Come si vede, dunque, la normativa in esame, accanto alla indennità di base, prestabilita per ciascun profilo professionale come da Tabella A allegata al DPR n. 18/1967, prevede ai commi 3 e 5 dell'art. 171 i criteri per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione di detta indennità in base alla singola sede;
criteri da parametrarsi di volta in volta ai dati statistici attinenti alle funzioni svolte dall'incaricato tenendo conto, in particolare, del
“decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate” e delle eventuali condizioni ambientali di pericolo e disagio caratterizzanti la sede estera (ma non è questo il caso), come desumibili dai “rapporti dell'Ispettore generale del e delle Parte_1 rappresentanze all'estero” e dalle “classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea”.
Tanto premesso, si tratta di stabilire se nel caso di specie spetti al in ragione CP_1 dell'espletamento delle mansioni proprie di IR, l'ISE prevista per tale ultima figura ovvero quella prevista per le funzioni di TT, posto che lo stesso, dal 2016 al 2021 ha percepito il trattamento spettante ad un TT alla RE in difetto del legittimo conferimento dell'incarico.
Al riguardo, si richiama quanto chiarito dalla Suprema Corte in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame:“…La questione che in questa sede viene in rilievo è diversa da quella relativa agli effetti dei nuovi inquadramenti nelle qualifiche funzionali e consiste, invece, nello stabilire se per determinare la misura della indennità ex art. 171 citato debba aversi riguardo al posto funzione coperto con atto formale o a quello rivestito per effetto dell'esercizio di fatto di mansioni superiori. Ritiene questa Corte che la attribuzione della indennità sia collegata all'esercizio in concreto della funzione e non alla sua attribuzione formale sicché (diversamente da quanto affermato nelle citate pronunzie del giudice amministrativo), deve aversi riguardo al posto funzione ricoperto anche in via di mero fatto.”(cfr. Cass. n. 12344/2016).
Inoltre, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza 6039 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto, in tema di indennità di servizio estero spettante ai dipendenti del “in caso di accertato esercizio di mansioni Parte_1 superiori da parte dei dipendenti del nello svolgimento di Parte_1 servizi effettuati all'estero, l'indennità di servizio estero, di cui all'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 in considerazione della sua natura non retributiva – può essere eventualmente corrisposta all'interessato, con riferimento al posto corrispondente alle mansioni di fatto esercitate, ma solo previa allegazione e prova da parte del dipendente della sussistenza in concreto – con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengono specificamente in considerazione – delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit., tenendo conto che tale indennità, ai sensi dello stesso art. 171, è costituita da un compenso di base (…) e da una parte variabile più cospicua, determinata in ragione delle caratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti-funzione occupati”.
In detta ordinanza è altresì precisato:“…seppure in base all'art. 36 Cost. in caso di accertato-svolgimento di mansioni superiori, deve essere riconosciuto l'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, è evidente che un simile riconoscimento non può riguardare tout court emolumenti come l'indennità di sede estera in un ammontare standard, corrispondente "alla misura propria della qualifica superiore", secondo quanto affermato nella sentenza qui impugnata (arg. ex Cass. 20 giugno 2008, n. 16866; Cass. 20 novembre 2006, n. 24592; Cass. 1 luglio 2004, n. 12092); infatti, in considerazione della natura non retributiva dell'emolumento in oggetto, il suo eventuale riconoscimento presuppone che l'interessato alleghi e provi la sussistenza in concreto – con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengono specificamente in considerazione – delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit.;”.
Proprio in forza dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza innanzi richiamata, l'appellante sostiene che il primo giudice abbia errato nel ritenere “escluso che il ricorrente dovesse provare alcunché in ordine ai maggiori oneri concretamente sostenuti in ragione delle mansioni superiori svolte”.
Tuttavia, a ben vedere, il primo giudice ha escluso la necessità di tale prova non già per aver trascurato il principio di diritto da ultimo enunciato dalla Suprema Corte, bensì ritenendo, proprio alla luce dell'interpretazione fornita dai Supremi Giudici, che nel caso di specie fosse sufficiente la prova dello svolgimento di mansioni superiori, vista l'insussistenza - in concreto - di alcuna differenza tra le maggiorazioni connesse alle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 D.P.R. 18/1967 con riguardo alla sede ed ai posti-funzione per cui è causa.
Pertanto, le censure di parte appellante non si confrontano con la sentenza impugnata, laddove il Giudice di prime cure ha affermato “Ora nel caso in esame, in sede comparazione dei criteri di calcolo dell'I.S.E. spettante al IR dell'I.I.C. di DA e di quelli relativi all'I.S.E. spettante all'addetto al medesimo I.I.C., l'unico parametro a variare è quello delle “funzioni esercitate”, essendo evidente l'identità di tutti gli altri, relativi al costo della vita (comma 3) e alle situazioni di rischio e di disagio del luogo di destinazione (comma 5). In sede di rivendicazione del trattamento economico spettante al IR dell'I.I.C. di DA e quindi anche della relativa I.S.E, l'unica situazione da allegare e provare, tra quelle indiate dai commi 3 e 5 del cit. art. 171, stando alla pronuncia della Suprema Corte citata dalla parte resistente, è dunque solo quella relativa allo svolgimento delle funzioni superiori di IR dell'I.I.C., essendo invece ovvia la perdurante operatività di tutti gli altri parametri di calcolo. … Considerato poi che anche le altre indennità rispetto alle quali vengono richieste le differenze in ragione delle mansioni superiori (segnatamente la maggiorazione abitazione, l'indennità di prima sistemazione e il contributo trasporto effetti, disciplinate, rispettivamente, dall'art. 178, dall'art. 175 e dall'art. 199 del D.P.R. 18/1967) sono computate assumendo come base di calcolo l'I.S.E., ad esse possono estendersi tutte le considerazioni già sviluppate per tale principale indennità.”.
Altrimenti detto, il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente la prova dello svolgimento di mansioni superiori quale unico “parametro a variare” per la determinazione dell'I.S.E. tra il profilo professionale di “Funzionario TT della promozione culturale” e quello di “IR” in concreto ricoperto, con conseguente superfluità della prova, richiesta dalla Cassazione, della “sussistenza in concreto – con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengono specificamente in considerazione – delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit.” (unici elementi variabili in funzione delle peculiari caratteristiche di ciascuna sede estera, es. costo della vita e rischi ambientali, e delle modalità di espletamento in concreto dell'incarico, es. tipologia di alloggio condotto in locazione, costo del personale domestico…).
Del resto, come emerge dal raffronto tra i cedolini dell'I.S.E. corrisposta al ricorrente (Doc. dal n. 16 al n. 20 allegati al ricorso di primo grado) e la simulazione dei cedolini dell' I.S.E. spettante ad un dipendente con l'incarico di IR (doc. n. 36 allegato al ricorso di primo grado), l'unico elemento che differisce tra l'indennità di servizio all'estero spettante ad un e quella spettante ad un IR consiste nel diverso importo dell'indennità base, Pt_2 predeterminata dalla legge e parametrata alle funzioni svolte dal dipendente, come si evince dalla tabella A allegata al DPR 18/1967, richiamata dall'art. 171, comma 2 della medesimo decreto;
coincidono, invece, per i due profili professionali, i coefficienti ex artt. 171, commi 3 e 5 DPR 18/1967, atti a determinare la parte “variabile “ dell'indennità di sede, come la maggiorazione sede e la maggiorazione rischio che, per entrambi i profili risultano pari, rispettivamente, ad Euro 6,483 e 0%.
Pertanto, non vi è ragione di ritenere che, nel caso concreto, si configuri un mancato assolvimento dell'onere probatorio, considerato che la Cassazione fa espresso riferimento alle sole “situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit. tenendo conto che tale indennità, ai sensi dello stesso art. 171, è costituita da un compenso di base (…) e da una parte variabile più cospicua” e che i commi 3 e 5 dell'art. 171 DPR n. 18/1967 si riferiscono alle maggiorazioni di cui all'art. 171, comma 2, lett. b) e non all'indennità di base di cui all'art. 171, comma 2, lett. a).
Ed allora, non essendovi differenza tra le maggiorazioni previste per il profilo di IR e quelle inerenti al profilo di TT dell'IIC di DA, l'unico elemento da provare per ottenere la differenza di trattamento economico accessorio sussistente in concreto tra i due profili (ossia la differenza tra gli importi delle indennità di base per gli stessi stabilite) non può che risiedere nello svolgimento delle funzioni proprie di IR, unico presupposto previsto dalla legge per l'erogazione della relativa indennità di base.
Si condividono pertanto le considerazioni svolte dal primo giudice.
Ne discende l'infondatezza anche del terzo motivo di appello, con conseguente necessità di confermare la condanna del a corrispondere al le differenze tra il Parte_1 CP_1 trattamento economico accessorio spettante al IR dell'I.I.C. di DA e quello corrispostogli a titolo di indennità di servizio estero, indennità di sistemazione, maggiorazione abitazione, in qualità di TT alla promozione culturale in servizio presso tale Istituto. Difatti, anche la maggiorazione abitazione, l'indennità di prima sistemazione ed il contributo trasporto effetti, disciplinati, rispettivamente, dall'art. 178, dall'art. 175 e dall'art. 199 del D.P.R. 18/1967, essendo voci calcolate sulla base dell'I.S.E., nel caso di specie, devono essere computate assumendo come base di calcolo l'I.S.E. spettante per le funzioni di
IR IIC DA.
Infine, con particolare riferimento all'indennità di prima sistemazione spettante all'odierno appellato ed all'eccezione di parte appellante in base alla quale la stessa non spetterebbe per stato il investito della RE dell'IIC in data 14.04.2016, ossia ben dopo CP_1 l'assunzione delle funzioni di TT del 25.01.2016, se ne rileva l'infondatezza, in quanto ai sensi dell'art. 175, comma 6, DPR 18/1967, “6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento;
essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi”.
Pertanto, per la corretta liquidazione di detta indennità dovrà tenersi conto della circostanza che nell'arco dei primi sei mesi di permanenza nella sede di DA le funzioni di Pt_2 sono state svolte dal soltanto dal 25.01.2016 al 04.04.2016, mentre per il restante CP_1 periodo ha svolto le funzioni di IR.
Con un quarto motivo di appello, il lamenta la violazione del principio della CP_2 corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nella parte della sentenza impugnata in cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto del a percepire CP_1
“tutte le differenze tra il trattamento economico spettante al IR dell'I.I.C. di DA (ivi compresi l'indennità di servizio estero, la maggiorazione abitazione, l'indennità di prima sistemazione e il contributo trasporto effetti) e quanto dallo stesso effettivamente percepito, nei limiti della prescrizione quinquennale (e quindi per il periodo che va dal 1.9.2016 sino al 22.07.2021) oltre interessi di legge fino al soddisfo”, laddove l'originario ricorrente si era limitato a chiedere la condanna del al pagamento delle sole Parte_1 differenze tra il trattamento economico percepito a titolo di indennità di servizio estero, indennità di sistemazione, maggiorazione abitazione, in qualità di TT alla promozione culturale in servizio presso l'I.I.C. di DA, e il trattamento erogato a detto titolo ad un IR di Istituto di Cultura in servizio presso la medesima sede, per il periodo dal 14.04.2016 e fino al 22.07.2021.
Anche tale motivo di appello si appalesa infondato, in considerazione del fatto che nel ricorso di primo grado si legge chiaramente: “Il caso del ricorrente configura evidentemente una diversa ipotesi: si tratta di diretto conferimento dell'incarico di IR a fronte del quale non potrà che essere attribuito l'intero trattamento economico (indennità di servizio all'estero, indennità di prima sistemazione, maggiorazione abitazione) previsto per la posizione ricoperta.” e “Vale la pena chiarire che se è vero che i posti funzione di TT e IR sono propri di un unico profilo, quello di Funzionario dell'Area della Promozione
Culturale del Area Terza), è altrettanto vero che si tratta di posti funzione del tutto CP_2 distinti per i quali sono previsti requisiti di accesso, procedure selettive e funzioni diverse ed in relazione ai quali comunque il riconosce trattamenti economici accessori Parte_1 differenti.”.
Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si evince che la differenza tra il trattamento economico spettante al IR e quello spettante all' , pretesa Pt_2 dall'odierno appellato, consiste proprio nella differenza di trattamento accessorio (indennità di servizio all'estero, indennità di prima sistemazione, maggiorazione abitazione); pertanto, è evidente che il Giudice di prime cure abbia inteso riferirsi a tale ultimo trattamento, atteso che nessuna richiesta è stata mai formulata a titolo di riconoscimento del cosiddetto
“stipendio metropolitano” del IR e, in sentenza, non si legge alcun riferimento alla retribuzione corrispondente all'Area e alla fascia economica di inquadramento del IR
IIC.
Dunque, la violazione di legge paventata dall'appellante è solo apparente.
Quanto, infine, alla presunta violazione dell'art. 199 DPR 18/1967, si rileva l'inammissibilità di tale eccezione in quanto proposta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.: pertanto la stessa non rileva ai fini del decidere, dovendo considerarsi tamquam non esset.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese possono essere compensate integralmente stante l'esistenza di precedenti in senso contrario riguardo all'assolvimento dell'onus probandi (v. sentenze richiamate dal Ministero nelle note di trattazione scritta).
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Roma, 04/02/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste