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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 463/2023 promossa da
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Marco Bozzalla e Annarita Parte_1 C.F._1
Rummo, elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Rivoli (TO), piazza
Garibaldi, n. 1 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dagli avv.ti Giancarlo Petrini e Sabrina Goffi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in Biella, via Repubblica, n. 41
(p. i.v.a. , difeso dall'avv. Laura Ritella, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio della medesima, in Biella, via Palazzo di Giustizia, n. 20
GI RE (c.f. ), difeso dall'avv. Andrea Maiorana, elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, in Biella, via G. Oberdan, n. 6, e all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
1
[...] appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Rigettato il contrario, voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello di Torino: In via principale: • accogliere il gravame proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni assunte in primo grado dall'attuale appellante e che qui si riportano “Stante l'intervenuta ultimazione del tetto nel corso del giudizio, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla
[...]
in persona del suo titolare la somma Parte_2 Parte_1 di Euro 40.700,00 (Euro 37.000 + IVA 10%) e/o quella maggiore o minore accertata in causa, quale corrispettivo per le opere svolte per il rifacimento del manto di coperture del fabbricato sito in Cossato di proprietà del sig. GI RE, oltre interessi legali e moratori sino al saldo effettivo - Respingere ogni avversa richiesta.” In via incidentale: • rigettare
l'appello incidentale proposto dall'appellato RE GI;
• rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata ; In ogni caso: • Controparte_3 rigettare ogni domanda svolta nei confronti dell'appellante principale. Sempre: • Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso 15% TP, IVA e CPA.». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita;
NEL MERITO: Previo rigetto di ogni domanda proposta nei confronti della convenuta appellata in quanto infondata in fatto e in diritto;
Rigettarsi l'appello in quanto totalmente infondato con conferma della Sentenza di primo grado n. 53/23 anche in punto spese;
IN
OGNI CASO: Con condanna alle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante in caso di rigetto dell'appello».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'adita Corte d'appello di Torino, Controparte_2 ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
respingere l'appello proposto dalla
e, per l'effetto, oltre che in accoglimento dell'appello incidentale Parte_2 spiegato in comparsa, in parziale riforma della sentenza n. 53/23, resa dal Tribunale di
Biella il 17.02.2023, depositata in pari data e non notificata, rigettare le domande avanzate dall'attore nei confronti della , con condanna della Controparte_3
a risarcire i danni provocati alla medesima, quale Parte_2 CP_3 conduttrice dell'immobile sito in Cossato via Garibaldi n. 59, a causa dell'inopinata interruzione dei lavori iniziati sul fabbricato de quo e dell'omessa adozione di qualsiasi
2 strumento provvisorio di protezione dei locali dagli agenti atmosferici, danni quantificati in €
6.825,00, oltre interessi di legge;
con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto legale, che se ne dichiara antistatario».
GI RE ha precisato queste conclusioni: «Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente, nel merito, la sentenza n. 53/2023 resa tra le parti dal Tr[i]bunale di Biella in data 17/2/2023; In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza predetta, dire tenuto e condannare alla integrale rifusione delle spese del Parte_1 primo grado del giudizio in favore di RE GI;
Condannare altresì l'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio».
Svolgimento del processo
1. Con citazione, (anche identificato con la ditta Parte_1 Parte_2
) aveva convenuto innanzi al Tribunale di Biella
[...] Controparte_1 CP_2
(anche indicato in atti come “ ”) e GI
[...] Controparte_3
RE, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di euro 49.500,00, a titolo di corrispettivo per il rifacimento del manto di coperture del fabbricato sito in Cossato, via
Garibaldi, n. 59, di proprietà di GI RE e condotto da , e dei relativi Controparte_2 interessi.
L'attore aveva allegato di essere stato contattato nel 2017 da Controparte_1 per il rifacimento del manto, strumentale alla posa di un impianto fotovoltaico, lavoro a cui era tenuta la convenuta, quindi di avere presentato i preventivi alla stessa e a
, di avere atteso il mese di febbraio 2020 prima di iniziare i lavori, Controparte_2 sollecitati da e che, rimaste insolute la fatture intestate a Controparte_1 [...]
decise di sospendere i lavori, dandone comunicazione alla convenuta e a P_
. Controparte_2
2. aveva contestato la pretesa attorea, assumendo che, il 1° Controparte_1 agosto 2019, aveva sottoposto a e a GI RE, un'offerta tecnico- Controparte_2 economica di un contratto di installazione di un impianto fotovoltaico, condizionato all'erogazione di un finanziamento a , circostanza non verificatasi. Controparte_2
La convenuta aveva assunto di essere stata mera intermediaria tra l'attore, incaricato della sistemazione del tetto ed in particolare della posa di lastre di lamiera grecata, e , quale committente, ovvero GI RE. Controparte_2
3 3. aveva dedotto la propria estraneità all'obbligazione, assumendo Controparte_2 che il committente delle opere era e che, a causa della sospensione Controparte_1 dei lavori in data 12 marzo 2020, il capannone aveva subito infiltrazioni d'acqua piovana, che avevano danneggiato il filato ricoverato nel capannone e un macchinario.
Il convenuto aveva quindi chiesto in riconvenzione la condanna dell'attore a risarcire il danno.
4. GI RE aveva a sua volta dedotto di non essere debitore dell'attore e aveva chiesto la condanna dello stesso al risarcimento del danno derivato dalla sospensione dei lavori, corrispondente alle spese necessarie a completare la copertura del tetto, la sigillatura dei colmi e la posa dei canali di raccolta.
5. Con sentenza n. 53/2023 del 17 febbraio 2023, il Tribunale di Biella ha rigettato la domanda attorea, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da GI RE, liquidando il danno in euro 28.648,38, e ha compensato tra le parti per intero le spese processuali.
6. Avverso la sentenza, ha proposto appello con quattro motivi e ha Parte_1 chiesto la condanna degli appellati al pagamento della somma di euro 40.700,00, ovvero di quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, oltre agli interessi. ha dedotto l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
ha chiesto il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, ha Controparte_2 chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, liquidato in euro 6.825,00, oltre agli interessi, e al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio.
GI RE ha chiesto il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, ha anch'egli chiesto la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio.
7. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. La società appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
4 L'appellata non ha più chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in sede di precisazione delle conclusioni.
Si osserva che la sanzione dell'inammissibilità appartiene al regime applicabile alle impugnazioni proposte prima del 28 febbraio 2023, mentre l'appello è stato proposto in epoca successiva e ad esso si applica il novellato art. 348-bis c.p.c., a mente del quale l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello determinano soltanto il ricorso al modulo decisionale connotato dalla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c.
2. Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere pacifica la circostanza della mancata erogazione del finanziamento a favore di
, rappresentando che ha saputo dell'esistenza dell'offerta condizionata di Controparte_2 soltanto con la costituzione in giudizio dei convenuti e che nessuno Controparte_1 di loro l'aveva avvisato in merito al mancato finanziamento, quindi di non iniziare o di non proseguire i lavori.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Il Tribunale ha accertato che si è impegnata nei confronti Controparte_1 degli altri appellati a compiere il rifacimento della copertura e dei canali nei termini di cui all'offerta del 1° agosto 2019 e che le opere sono state in parte eseguite dall'appellante in base ad un accordo separato con la sola [«l'impegno a fornire tali Controparte_1 lavorazioni si è (prematuramente, per quanto sopra detto,) concretizzato tramite un separato accordo con l'attore, posto che nel contratto per cui è causa non vi è traccia di pattuizioni che avrebbero riguardato direttamente e », p. 4]. Pt_1 P_
La sentenza di primo grado è chiara nel distinguere i due rapporti, quello tra
[...]
e gli altri appellati, e quello tra la prima e l'appellante: «Appare inoltre Controparte_1 significativo il fatto che l'attore abbia infatti fatturato i lavori per i quali qui chiede il corrispettivo a e non agli altri convenuti. || È pertanto verosimile, anche per P_ quanto allegato dall'attore medesimo e non contestato dagli altri convenuti, che
[...]
, pur non potendo contare sull'atteso finanziamento da erogarsi in favore di P_
, abbia comunque commissionato al sig. il ripristino del manto Controparte_3 Pt_1 di copertura del fabbricato oggetto di causa, millantando tale garanzia e omettendo poi di pagarne il corrispettivo per la mancanza di fondi determinata dalla mancata concessione del finanziamento» (ibidem).
Nessuna delle parti ha censurato con corrispondente motivo questi enunciati, i quali, contenendo l'accertamento dei rapporti che hanno connotato la vicenda sostanziale
5 litigiosa, assurgono a parti della sentenza coperte dal giudicato (artt. 342, co. 1, 329, co.
2, c.p.c.).
Siccome è rimasta incontestata l'estraneità dell'appellante al contratto di cui all'offerta del 1° agosto 2019, tanto che è la stessa parte a predicare l'ignoranza dell'offerta prima della produzione documentale nel giudizio di primo grado (p. 4 cit. app.)
e a riconoscere che quel contratto è «intervenuto tra i convenuti» (ibidem), è irrilevante per la sua posizione la sorte del contratto medesimo (art. 1372, co. 1, parte prima, c.c.) e quindi, a maggior ragione, la conoscenza o l'ignoranza dell'evento condizionante la sorte stessa.
Il motivo è rigettato (in rito).
3. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui si legge: «Tuttavia, sugli specifici accordi con , che potessero meglio regolamentare P_ la volontà di tutte le parti coinvolte, e fare chiarezza sulle obbligazioni specifiche delle parti, nonché su eventuali diversi accordi rispetto a quelli cristallizzati nel contratto sopra esaminato, parte attrice non ha provato né offerto di provare alcunché posto che in sede di istanze istruttorie si è limitata richiedere una CTU estimativa sui lavori effettuati» (p. 5).
Il capo inerisce alla prova dell'accordo specifico con l'appellata, ovverosia delle
“obbligazioni specifiche” sorte, quindi delle prestazioni dedotte nel contratto (artt. 1174,
1346 c.c.).
L'appellante ha sostanzialmente inteso dimostrare che l'accordo aveva ad oggetto esattamente i lavori di rifacimento del tetto che ha realizzato, corrispondenti a quelli di cui all'offerta del 1° agosto 2019 fatta dall'appellata [«Nel momento in cui, sia P_
che il proprietario RE, hanno invocato e prodotto l'offerta di impianto fotovoltaico,
[...] firmata pure dalla quale conduttrice, risulta evidente come tutte e tre le Controparte_3 parti fossero d'accordo per il rifacimento del tetto (…) tutti i convenuti fossero a conoscenza dell'incarico dato alla per il rifacimento del tetto», p. 5 cit. app.], con Parte_2 conseguente critica idonea a soddisfare il requisito di ammissibilità del motivo.
Il motivo è fondato nei termini seguenti.
Come esposto, il giudice di primo grado ha accertato che l'appellante ha eseguito, benché in parte, proprio i lavori che si era impegnata a compiere a Controparte_1 favore degli altri appellati [ si era impegnata a fornire agli altri convenuti le P_ lavorazioni in parte eseguite dall'attore (il rifacimento della copertura in lamiera grecata e il rifacimento dei canali di scarico delle acque piovane, faldalerie)»].
6 non ha censurato questo accertamento. Controparte_1
Si deve di conseguenza concludere che l'oggetto del contratto tra l'appellante e
[...] erano i lavori che la seconda si era impegnata a compiere con l'offerta Controparte_1 del 2019.
A nulla rileva il fatto, evidenziato dall'appellata, che il giudice di primo grado ha dichiarato che, quando ha avvisato della sospensione dei lavori, l'appellante ha richiamato un preventivo accettato dal committente, “ovvero la ” (p. 4 Controparte_3 sent.).
Anzitutto, il documento richiamato in sentenza non indica l'identità del committente
(doc. n. 8 fasc. primo grado appellante).
Inoltre, si ripete, il giudice di primo grado ha chiaramente identificato nell'appellata il soggetto che ha incaricato dei lavori l'appaltante, quindi il titolare passivo del rapporto,
e ha accertato anche l'integrale inadempimento dello stesso.
L'appellante ha pertanto diritto ad ottenere il pagamento per i lavori eseguiti nei soli confronti dell'appellata.
Il valore dei lavori, rideterminato dall'appellante già nel giudizio di primo grado nella somma di euro 37.000,00 [sicché si deve ritenere mera formula di stile la clausola con cui l'appellante ha chiesto la condanna al pagamento della somma anche “maggiore (…) accertata in causa”, avendo la stessa parte rimosso ogni incertezza sul quantum, cfr. per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 15 novembre 2024, n. 29537], è incontestato dalla società appellata, la quale nelle difese di merito in questo grado si è limitata a ripetere di avere avuto un ruolo di intermediaria tra l'appellante e . Controparte_2
In positivo, l'appellata ha chiesto “per mero scrupolo” l'ammissione della prova per testi ritenuta irrilevante dal giudice di primo grado.
Nel precisare le conclusioni in primo grado (nota del 10 febbraio 2023), l'appellata non ha richiamato le istanze istruttorie, con conseguente rinuncia tacita ad esse (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 12 dicembre 2023, n. 34639); altrettanto l'appellata non ha fatto nel precisare le conclusioni in questo grado di giudizio (foglio dell'8 febbraio 2024).
L'istanza sarebbe stata inammissibile.
L'appellata non ha formulato appello incidentale in parte qua, come richiesto in caso di rigetto delle istanze istruttorie.
7 Inoltre, l'appellata non ha riformulato specificamente l'istanza istruttoria, omettendo di riprodurre i capitoli di prova orale (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 21 maggio 2024, n.
14167).
L'appellata è condannata al pagamento della somma di euro 40.700,00 (37.000,00 e i.v.a. al 10%).
L'appellante ha chiesto anche la condanna al pagamento degli interessi legali e moratori sino al saldo effettivo.
Il corrispettivo dell'appellante ha titolo in una transazione commerciale agli effetti degli artt. 1, 2, lett. a), c), d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto avente ad oggetto la prestazione di servizi (da intendersi in senso lato, comprensivi anche di opere e lavori) e conclusa da entrambe le parti nell'esercizio di un'attività economica organizzata.
Si rammenta che, «nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti[…]. || L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, “indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio […] E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale»
(Cass. civ., sez. III^, ord. 5 novembre 2024, n. 28413).
Pertanto, sulla somma capitale sono dovuti anche gli interessi di mora, dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
In difetto di più precise allegazioni rilevanti in argomento, considerato che il giudice di primo grado ha accertato che i lavori sono cessati il 12 marzo 2020 (p. 5 sent.), si deve ritenere che da quella data – data di prestazione dei servizi – sia decorso il termine di trenta giorni per il pagamento.
Dal giorno successivo alla scadenza del termine sono dovuti gli interessi.
Il motivo è accolto.
8 4. Con il terzo e il quarto motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta da GI RE.
Più precisamente, mentre con il terzo motivo, l'appellante ha inteso contrastare la conclusione circa il raggiungimento della prova che GI RE ha speso l'importo di euro 28.648,38 per il completamento del tetto, con il quarto motivo, ha contestato gli elementi della fattispecie, la terzietà del danneggiato – quindi la possibilità di invocare l'art. 2043 c.c. – e la verificazione del danno.
L'ordine di soluzione delle questioni impone di trattare prima del quarto motivo
(inerente anche all'an dell'illecito) e poi, se del caso, del terzo motivo (inerente alla prova del danno e della sua entità).
Il quarto motivo è fondato.
L'appellante ha dedotto che GI RE non è un terzo estraneo danneggiato, in quanto, per plurime circostanze (proprietà dell'immobile, produzione in giudizio dell'offerta che prevedeva il rifacimento del tetto, avviamento delle pratiche urbanistiche, conoscenza dell'esecuzione dei lavori dell'appellante, omessa richiesta di sospensione dei lavori o di riduzione in pristino, omesso avviso della mancata erogazione del finanziamento), era «il diretto interessato al rifacimento del tetto» (p. 8 cit. app.).
Come più volte esposto, il giudice di prime cure non ha affatto negato l'interesse di
GI RE al rifacimento del tetto, avendo accertato che quell'interesse è stato dedotto in un rapporto a cui è rimasto estraneo l'appellante.
Allora, gli argomenti volti ad evidenziare l'interesse di GI RE sono irrilevanti.
È fondata invece l'eccezione circa la ricorrenza del danno.
Secondo il Tribunale, «l'attore […] [ha] violato le regole di normale prudenza, posto che
l'attore poteva ben comprendere che […] la rimozione di ogni copertura al tetto dell'immobile avrebbe potuto causare i danni poi verificatisi» (p. 5).
Per l'appellante, invece, «come si è ribadito più volte, il convenuto RE non ha subito un danno vero e proprio, ma ha semplicemente ultimato il rifacimento del tetto per la parte rimasta incompiuta» (p. 8 cit. app.).
GI RE ha esposto che «[l]a domanda riconvenzionale […] poggia sul presupposto che, poiché ha interrotto i lavori che stava eseguendo, lasciando del Pt_1 tutto priva di copertura una buona parte del tetto e senza avere ricollocato la lattoneria
(grondaie di raccolta e colonne di scarico dell'acqua piovana), egli si è trovato nell'urgente
9 necessità di ricollocare un'idonea copertura, sostenendo quindi una spesa resa necessaria solo ed unicamente dal comportamento del lesivo del precetto di neminem ledere» Pt_1
(p. 10 comp. cost. app.).
Anche nel giudizio di primo grado risulta che l'appellato ha dedotto come danno la spesa sostenuta per completare l'opera («L'esponente si vede perciò costretto dall'incuria dell'attore a fare completare da altra impresa la copertura del tetto, la sigillatura dei colmi e la posa dei canali di raccolta, opere che la proprietà non aveva certamente in previsione e che sono state rese necessarie unicamente dalla negligenza ed imprudenza del , p. Pt_1
9 comp. cost. primo grado).
Se è vero che l'appellato ha lamentato che, «prima di lasciare l'opera, l'attore aveva ricoperto alla meglio il tetto rimasto incompleto con fogli di materiale plastico;
inopinatamente, tuttavia, ai primi di maggio 2020 egli si è fatto lecito tornare in loco ed asportare detti fogli, lasciando così i locali totalmente allo scoperto ed esposti alla pioggia che, inevitabilmente, è caduta copiosa alcuni giorni dopo infiltrandosi anche, a causa di tale mancata copertura di parte del capannone, nel fabbricato adiacente di proprietà di terzi,
Neuteck s.a.s.» (p. 9 comp. cost. primo grado), e che il giudice di primo grado ha accertato la rimozione della copertura (quella che l'appellato chiama “fogli di materiale plastico”), è altresì vero che le spese denunciate quale danno non ineriscono ad interventi che erano strettamente necessari a rimediare alla rimozione dei fogli, ma all'ultimazione dei lavori, come allegato anche dall'appellato.
Tanto è vero che le fatture relative alle spese sostenute dall'appellato, richiamate da entrambe le parti negli atti di questo processo, risalgono tutte al mese di settembre 2021
(docc. nn.
5-8 fasc. app. GI RE), oltre un anno dopo la rimozione dei fogli.
Se vi fosse stata l'urgenza di rimediare alla rimozione dei fogli, si sarebbe svolto un intervento anche provvisorio nell'immediatezza.
L'ultimazione dei lavori di rifacimento del tetto – unico intervento registrato – non costituisce danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
La necessità di sostituirsi all'appellante per il completamento dei lavori, come dedotto dallo stesso GI RE, evoca un impegno rimasto in parte non onorato, e cioè una pretesa che è riconducibile ad una pregressa obbligazione;
tuttavia, alcun vincolo si è costituito tra le due parti.
Ci si trova allora nella situazione paradossale di chi, pur non essendo creditore della realizzazione di un'opera, poi parzialmente eseguita e al cui pagamento non è obbligato,
10 pretenda sostanzialmente la sua ultimazione, chiedendo, attraverso la formula del danno extracontrattuale, l'equivalente dell'adempimento.
Il quarto motivo è accolto.
5. Per effetto dell'accoglimento rimane assorbita la decisione sul terzo motivo e sul motivo d'appello incidentale proposto da GI RE, vertente sul capo del rimborso delle spese processuali, atteso che occorre una nuova ed integrale determinazione in merito ad esse.
6. Con il primo motivo di appello incidentale, ha dedotto il vizio di Controparte_2 omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'appellante.
L'eccezione è fondata.
Dagli atti del primo grado, emerge chiaramente che l'appellato ha chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, liquidato in euro 6.825,00, oltre agli interessi [p. 4 comp. cost., p. 5 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., p. 4 note conclusive].
Ricorre una delle ipotesi, quella indiscutibile, di violazione per difetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Occorre pertanto decidere nel merito la domanda in base alle risultanze probatorie.
Alcuna censura è stata mossa dalle parti alla pronuncia sulle istanze istruttorie.
L'appellato ha dedotto che l'appellante «ha causato ingiustamente […] gravi danni, prontamente denunciati dalla medesima […], in parte al filato ricoverato nel capannone, per il cui recupero è stata affrontata una spesa di € 3.955,00 […] ed in parte al macchinario, per la riparazione del quale è stato sostenuto un esborso di € 3.501,40» (p. 3 comp. cost. primo grado), enunciati non meglio precisati con la prima memoria ex art 183, co. 6,
c.p.c.
Solo dai capitoli di prova orale, di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2),
c.p.c. dell'appellato, si possono evincere gli estremi dell'illecito denunciato: l'appellante avrebbe rimosso i teli di copertura del fabbricato «a pochi giorni dalla interruzione dei lavori di rifacimento del tetto, avvenuta in data 12.03.2020» (p. 3) e, a causa delle piogge dei giorni successivi, sarebbero rimasti danneggiati il filato e il macchinario.
I teli in questione sono le cose che GI RE ha chiamato “fogli” nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, mentre il giudice di primo grado ha chiamato
“copertura”.
L'appellante non ha contestato la rimozione dei teli.
11 Nella prima difesa utile, l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 22 giugno 2021, e comunque in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1),
c.p.c., l'appellante non ha specificamente contestato l'enunciato di GI RE circa la rimozione dei “fogli”.
In questo processo l'appellante ha espressamente ammesso che «i teli sono stati tolti quasi due mesi dopo l'interruzione dei lavori a causa del mancato pagamento» (p. 10 comp. conc.).
La circostanza che, a causa della rimozione dei teli, la pioggia ha danneggiato i filati e il macchinario è provata in sede testimoniale.
Il teste ha puntualmente dichiarato che, «quando il sig. Testimone_1 Pt_1
è andato via ha portato via tutti i teloni e ha lasciato il tetto scoperto;
la sera stessa ha piovuto per due giorni di fila;
io sono andato lì di notte per cercare di salvare la situazione ma era già tutto allagato» (verbale d'udienza del 18 novembre 2022).
Il teste ha anche confermato l'an e l'entità delle spese sostenute [«so che mio papà ha speso circa 4000,00 euro lo so perché me l'ha detto il Bidese;
capo d) è vero, è successo nelle circostanze che ho già descritto;
capo e) è vero, il titolare della è un[…] nostro Pt_3 manutentore, me l'ha detto lui, la fattura l'avevo vista», ibidem].
Non vi sono motivi di inattendibilità del teste.
In termini soggettivi, il teste ha percepito direttamente l'evento dell'allagamento e, in quanto dipendente di , che quindi aveva (verosimilmente) conoscenza Controparte_2 delle vicende inerenti all'azienda, è stato in grado di precisare i riferimenti soggettivi inerenti alle spese.
Anche l'appellante non ha individuato motivi di inattendibilità.
L'appellante ha dal canto suo rilevato soltanto una discrasia temporale: mentre
GI RE ha affermato che i teli sono stati rimossi a maggio (2020), il testimone, nel confermare le circostanze dedotte nei capitoli di prova, ha collocato gli eventi a marzo
(2020).
Il rilievo non convince.
Nella redazione dei capitoli di prova, ha usato delle espressioni non Controparte_2 specifiche: la rimozione dei teli è avvenuta “a pochi giorni” dalla sospensione dei lavori e l'acqua piovana “nei giorni successivi” ha danneggiato il filato e i macchinari.
12 Pertanto, da un lato, il teste non è stato esaminato su di una data esatta e, dall'altro lato, il secondo enunciato legittima la collocazione dell'evento anche in un periodo, quello di maggio, comunque prossimo all'intervenuta sospensione.
Non si può allora concludere necessariamente che il teste abbia collocato gli eventi nel mese di marzo.
Il rilievo dell'appellante si rivela pretestuoso.
Infatti, egli non ha contestato nella prima difesa utile, già sopra ricordata, di essere stato destinatario della denuncia dei danni allegata da , con conseguente Controparte_2 formazione della prova (art. 115, co. 1, c.p.c.).
La denuncia in discorso reca la data del 14 maggio 2020 (doc. n. 3 fasc. primo grado
). Controparte_2
Inoltre, le fatture relative alle spese sostenute dall'appellato per rimediare ai danni recano le date del 31 maggio 2020 (doc. n. 4 fasc. primo grado ) e del 16 Controparte_2 giugno 2020 (doc. n. 5 fasc. primo grado ). Controparte_2
Ancora, in sede di interrogatorio formale, l'appellante ha confermato che il perito della sua assicuratrice è stato inviato per verificare i danni (verbale d'udienza del 18 novembre 2022), il che sarebbe avvenuto tra aprile/maggio, formula che ancora una volta sconta una fisiologica imprecisione temporale, ma che si avvicina alla collocazione degli eventi nel maggio 2020.
Infine, come esposto, l'appellante non ha contestato la rimozione dei teli allegata da
GI RE, ed è quindi consapevole che essa si colloca a maggio 2020, sicché non è corretto avvalersi di una discrasia che può apparire, ma che non è, un'imprecisione o un errore del teste.
L'appellante era consapevole che la rimozione dei teli avrebbe potuto cagionare i danni alle cose collocate nel fabbricato, altrimenti non si sarebbe premurato di collocarli al momento della sospensione dei lavori, come allegato in primo grado da GI RE –
«l'attore aveva ricoperto alla meglio il tetto rimasto incompleto con fogli di materiale plastico;
inopinatamente, tuttavia, ai primi di maggio 2020 egli si è fatto lecito tornare in loco ed asportare detti fogli, lasciando così i locali totalmente allo scoperto» (p. 9 comp. cost. primo grado) – e non contestato dall'appellante.
Inoltre, sempre con riguardo ai predetti incontestati enunciati, è da ritenersi provato che l'appellante non ha notiziato della rimozione (appunto inopinata), il Controparte_2 quale ha subito l'allagamento la sera stessa, giusta dichiarazione del teste.
13 L'appellante non ha dunque messo l'appellato nelle condizioni di rimediare alla rimozione delle coperture.
L'imprudenza della condotta causativa del danno allegato dall'appellato integra gli estremi dell'illecito ex art. 2043 c.c.
L'appellante va allora condannato al risarcimento dei danni, nei termini richiesti da
, quindi per la somma di euro 6.825,00. Controparte_2
Il risarcimento comprende gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria.
È principio di diritto consolidato quello per cui «[g]li interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, hanno, […], fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c. (che si risolvono in una liquidazione forfetaria del danno commisurato alla perdita della naturale fruttuosità del denaro), in quanto sono rivolti
a compensare il pregiudizio derivante al creditore dalla temporanea indisponibilità dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non viene a risarcire un altro e maggiore danno, ma è soltanto una diversa espressione monetaria del medesimo danno (dovendo rendersi effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere, pertanto, adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi
“compensativi”, sia della rivalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – ed il Giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò incorrere in ultrapetizione» (Cass. civ., sez. III^, ord. 4 novembre
2020, n. 24468).
L'appellato ha comunque preteso gli interessi (“oltre interessi di legge”).
La somma capitale è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici istat con decorrenza dalla data dell'illecito, che, in difetto di più precise circostanze, deve essere individuato nel 14 maggio 2020, momento della denuncia avanzata dall'appellato, sino alla pubblicazione di questa sentenza.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., per il medesimo periodo, da calcolarsi, non sulla somma rivalutata interamente, bensì su
14 quella via via rivalutata annualmente (per tutte, Cass. civ., sez. un., sent. 17 febbraio
1995, n. 1712).
Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi sempre nella misura ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Per plurimi motivi, si ritiene che non sia misura degli interessi che accedono ai crediti per danno extracontrattuale, quale è quello di specie, il maggior saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a mente del quale, a fare data dalla domanda giudiziale o dall'atto con cui si promuove un procedimento arbitrale (comma quinto), gli interessi sono liquidati al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In primo luogo, a rilevare è il dato letterale della norma (art. 12, co. 1, disp. prel. cc.).
Se è vero che la disposizione non si riferisce ad una precisa fonte del credito, è altresì vero che non è totalmente muta in argomento, poiché la clausola di riserva «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura» evoca l'esistenza tra le parti di un pregresso rapporto conformato da un accordo, quindi costituito per contratto.
In secondo luogo, da un punto di vista sistematico (art. 12, co. 1, disp. prel. cc.), il comma quarto succede ad altri due commi che, inerendo alla pattuizione degli interessi
(se omessa o se fatta in misura superiore al tasso legale), implicitamente presuppongono un rapporto negoziale tra le parti.
Sicché, il comma quarto altro non si pone che in continuità con essi.
In terzo luogo, si deve considerare il dato storico della volontà del legislatore.
La disposizione è stata aggiunta con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l.
10 novembre 2014, n. 162.
Dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione risulta che all'intervento è sottesa l'esigenza di «evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse)
e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato».
Appare che la norma sia strumentale ad impedire che al debitore, in ritardo nel pagamento di una somma, sia fondamentalmente indifferente il processo e la sua durata.
Infine, sul piano logico, se non si distinguono i crediti, a seconda del titolo, e si includono tutti i crediti pecuniari nell'ambito applicativo della norma, si priverebbe di senso la clausola di riserva (salvo ammettere l'inverosimile ipotesi in cui, pur discutendo
15 dell'an della responsabilità extracontrattuale, le parti interessate si premurino di trovare un accordo sulla misura degli eventuali interessi).
La conclusione aderisce a quanto enunciato nella sentenza n. 14512/2022, emessa dalla Corte di cassazione il 9 maggio 2022, non superata dalla successiva ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023, che ha preso una posizione in termini opposti, tuttavia in un mero obiter dictum, ovverosia, per mutuare le parole usate, in modo “generale ed astratto”.
Il motivo è accolto.
7. L'accoglimento del motivo precedente assorbe la decisione sul secondo motivo di appello incidentale di , vertente sul capo della regolamentazione delle Controparte_2 spese processuali, atteso che, anche in questo caso, occorre procedere al rinnovo totale della statuizione in parte qua.
8. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'appellante e la seconda è soccombente Controparte_1 totale e va gravata delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita al vincitore (scaglione euro 26.001,00-52.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Nel giudizio di primo grado, l'appellante ha compiuto attività ascrivibili a tutte le quattro fasi di cui al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 7.616,00 per compensi.
Nel giudizio di secondo grado, sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi.
Per entrambi i gradi di giudizio sono dovute le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l'appellante e , il primo è soccombente totale e va Controparte_2 gravato delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
16 Il valore della controversia è determinato in base al valore del credito dedotto dall'appellante: in entrambi i gradi, il credito azionato appartiene allo scaglione di euro
26.001,00-52.000,00, che non muta a causa della domanda riconvenzionale di CP_2
, di valore tale da non eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord.
[...]
20 ottobre 2023, n. 29182).
Anche in questo caso non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Nel giudizio di primo grado, l'appellato ha compiuto attività ascrivibili a tutte le quattro fasi di cui al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 7.616,00 per compensi.
Non è liquidata la somma di euro 6,55, in quanto non specificata nella nota spese depositata il 25 marzo 2024.
Nel giudizio di secondo grado, sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi.
Per quanto riguarda il contributo unificato (rilievo che vale anche nel rapporto tra l'appellante e l'appellata), si rammenta che «costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente,
l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta» (Cass. civ., sez. un., sent. 15 aprile 2021, n. 10014).
Per entrambi i gradi di giudizio sono dovute le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali sono distratte a favore dell'avv. Laura Ritella, dichiaratasi antistataria ex art. 93, co. 1, c.p.c. (v. foglio di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2024, richiamato con la nota del 20 gennaio 2025).
Nel rapporto tra l'appellante e ricorre un'ipotesi di soccombenza CP_4 reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.), considerata la sostanziale equivalenza tra le loro reciproche domande in punto di valore e di entità del dispendio di risorse processuali.
17
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 53/2023, emessa dal Tribunale di Biella il 17 febbraio 2023: condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 40.700,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda risarcitoria proposta da GI RE nei confronti di
[...]
Pt_1 condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2 euro 6.825,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione, nei termini di cui in parte motiva;
rigetta nel resto l'appello proposta da Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle somme di euro 7.616,00 e di euro 6.946,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi;
condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle somme di euro 7.616,00 e di euro 6.946,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi, spese distratte in favore dell'avv. Laura Ritella;
compensa per intero tra e GI RE le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 463/2023 promossa da
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Marco Bozzalla e Annarita Parte_1 C.F._1
Rummo, elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Rivoli (TO), piazza
Garibaldi, n. 1 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dagli avv.ti Giancarlo Petrini e Sabrina Goffi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in Biella, via Repubblica, n. 41
(p. i.v.a. , difeso dall'avv. Laura Ritella, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio della medesima, in Biella, via Palazzo di Giustizia, n. 20
GI RE (c.f. ), difeso dall'avv. Andrea Maiorana, elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, in Biella, via G. Oberdan, n. 6, e all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
1
[...] appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Rigettato il contrario, voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello di Torino: In via principale: • accogliere il gravame proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni assunte in primo grado dall'attuale appellante e che qui si riportano “Stante l'intervenuta ultimazione del tetto nel corso del giudizio, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla
[...]
in persona del suo titolare la somma Parte_2 Parte_1 di Euro 40.700,00 (Euro 37.000 + IVA 10%) e/o quella maggiore o minore accertata in causa, quale corrispettivo per le opere svolte per il rifacimento del manto di coperture del fabbricato sito in Cossato di proprietà del sig. GI RE, oltre interessi legali e moratori sino al saldo effettivo - Respingere ogni avversa richiesta.” In via incidentale: • rigettare
l'appello incidentale proposto dall'appellato RE GI;
• rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata ; In ogni caso: • Controparte_3 rigettare ogni domanda svolta nei confronti dell'appellante principale. Sempre: • Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso 15% TP, IVA e CPA.». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita;
NEL MERITO: Previo rigetto di ogni domanda proposta nei confronti della convenuta appellata in quanto infondata in fatto e in diritto;
Rigettarsi l'appello in quanto totalmente infondato con conferma della Sentenza di primo grado n. 53/23 anche in punto spese;
IN
OGNI CASO: Con condanna alle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante in caso di rigetto dell'appello».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'adita Corte d'appello di Torino, Controparte_2 ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
respingere l'appello proposto dalla
e, per l'effetto, oltre che in accoglimento dell'appello incidentale Parte_2 spiegato in comparsa, in parziale riforma della sentenza n. 53/23, resa dal Tribunale di
Biella il 17.02.2023, depositata in pari data e non notificata, rigettare le domande avanzate dall'attore nei confronti della , con condanna della Controparte_3
a risarcire i danni provocati alla medesima, quale Parte_2 CP_3 conduttrice dell'immobile sito in Cossato via Garibaldi n. 59, a causa dell'inopinata interruzione dei lavori iniziati sul fabbricato de quo e dell'omessa adozione di qualsiasi
2 strumento provvisorio di protezione dei locali dagli agenti atmosferici, danni quantificati in €
6.825,00, oltre interessi di legge;
con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto legale, che se ne dichiara antistatario».
GI RE ha precisato queste conclusioni: «Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente, nel merito, la sentenza n. 53/2023 resa tra le parti dal Tr[i]bunale di Biella in data 17/2/2023; In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza predetta, dire tenuto e condannare alla integrale rifusione delle spese del Parte_1 primo grado del giudizio in favore di RE GI;
Condannare altresì l'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio».
Svolgimento del processo
1. Con citazione, (anche identificato con la ditta Parte_1 Parte_2
) aveva convenuto innanzi al Tribunale di Biella
[...] Controparte_1 CP_2
(anche indicato in atti come “ ”) e GI
[...] Controparte_3
RE, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di euro 49.500,00, a titolo di corrispettivo per il rifacimento del manto di coperture del fabbricato sito in Cossato, via
Garibaldi, n. 59, di proprietà di GI RE e condotto da , e dei relativi Controparte_2 interessi.
L'attore aveva allegato di essere stato contattato nel 2017 da Controparte_1 per il rifacimento del manto, strumentale alla posa di un impianto fotovoltaico, lavoro a cui era tenuta la convenuta, quindi di avere presentato i preventivi alla stessa e a
, di avere atteso il mese di febbraio 2020 prima di iniziare i lavori, Controparte_2 sollecitati da e che, rimaste insolute la fatture intestate a Controparte_1 [...]
decise di sospendere i lavori, dandone comunicazione alla convenuta e a P_
. Controparte_2
2. aveva contestato la pretesa attorea, assumendo che, il 1° Controparte_1 agosto 2019, aveva sottoposto a e a GI RE, un'offerta tecnico- Controparte_2 economica di un contratto di installazione di un impianto fotovoltaico, condizionato all'erogazione di un finanziamento a , circostanza non verificatasi. Controparte_2
La convenuta aveva assunto di essere stata mera intermediaria tra l'attore, incaricato della sistemazione del tetto ed in particolare della posa di lastre di lamiera grecata, e , quale committente, ovvero GI RE. Controparte_2
3 3. aveva dedotto la propria estraneità all'obbligazione, assumendo Controparte_2 che il committente delle opere era e che, a causa della sospensione Controparte_1 dei lavori in data 12 marzo 2020, il capannone aveva subito infiltrazioni d'acqua piovana, che avevano danneggiato il filato ricoverato nel capannone e un macchinario.
Il convenuto aveva quindi chiesto in riconvenzione la condanna dell'attore a risarcire il danno.
4. GI RE aveva a sua volta dedotto di non essere debitore dell'attore e aveva chiesto la condanna dello stesso al risarcimento del danno derivato dalla sospensione dei lavori, corrispondente alle spese necessarie a completare la copertura del tetto, la sigillatura dei colmi e la posa dei canali di raccolta.
5. Con sentenza n. 53/2023 del 17 febbraio 2023, il Tribunale di Biella ha rigettato la domanda attorea, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da GI RE, liquidando il danno in euro 28.648,38, e ha compensato tra le parti per intero le spese processuali.
6. Avverso la sentenza, ha proposto appello con quattro motivi e ha Parte_1 chiesto la condanna degli appellati al pagamento della somma di euro 40.700,00, ovvero di quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, oltre agli interessi. ha dedotto l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
ha chiesto il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, ha Controparte_2 chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, liquidato in euro 6.825,00, oltre agli interessi, e al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio.
GI RE ha chiesto il rigetto dell'appello e, con appello incidentale, ha anch'egli chiesto la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio.
7. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. La società appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
4 L'appellata non ha più chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in sede di precisazione delle conclusioni.
Si osserva che la sanzione dell'inammissibilità appartiene al regime applicabile alle impugnazioni proposte prima del 28 febbraio 2023, mentre l'appello è stato proposto in epoca successiva e ad esso si applica il novellato art. 348-bis c.p.c., a mente del quale l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello determinano soltanto il ricorso al modulo decisionale connotato dalla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c.
2. Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere pacifica la circostanza della mancata erogazione del finanziamento a favore di
, rappresentando che ha saputo dell'esistenza dell'offerta condizionata di Controparte_2 soltanto con la costituzione in giudizio dei convenuti e che nessuno Controparte_1 di loro l'aveva avvisato in merito al mancato finanziamento, quindi di non iniziare o di non proseguire i lavori.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Il Tribunale ha accertato che si è impegnata nei confronti Controparte_1 degli altri appellati a compiere il rifacimento della copertura e dei canali nei termini di cui all'offerta del 1° agosto 2019 e che le opere sono state in parte eseguite dall'appellante in base ad un accordo separato con la sola [«l'impegno a fornire tali Controparte_1 lavorazioni si è (prematuramente, per quanto sopra detto,) concretizzato tramite un separato accordo con l'attore, posto che nel contratto per cui è causa non vi è traccia di pattuizioni che avrebbero riguardato direttamente e », p. 4]. Pt_1 P_
La sentenza di primo grado è chiara nel distinguere i due rapporti, quello tra
[...]
e gli altri appellati, e quello tra la prima e l'appellante: «Appare inoltre Controparte_1 significativo il fatto che l'attore abbia infatti fatturato i lavori per i quali qui chiede il corrispettivo a e non agli altri convenuti. || È pertanto verosimile, anche per P_ quanto allegato dall'attore medesimo e non contestato dagli altri convenuti, che
[...]
, pur non potendo contare sull'atteso finanziamento da erogarsi in favore di P_
, abbia comunque commissionato al sig. il ripristino del manto Controparte_3 Pt_1 di copertura del fabbricato oggetto di causa, millantando tale garanzia e omettendo poi di pagarne il corrispettivo per la mancanza di fondi determinata dalla mancata concessione del finanziamento» (ibidem).
Nessuna delle parti ha censurato con corrispondente motivo questi enunciati, i quali, contenendo l'accertamento dei rapporti che hanno connotato la vicenda sostanziale
5 litigiosa, assurgono a parti della sentenza coperte dal giudicato (artt. 342, co. 1, 329, co.
2, c.p.c.).
Siccome è rimasta incontestata l'estraneità dell'appellante al contratto di cui all'offerta del 1° agosto 2019, tanto che è la stessa parte a predicare l'ignoranza dell'offerta prima della produzione documentale nel giudizio di primo grado (p. 4 cit. app.)
e a riconoscere che quel contratto è «intervenuto tra i convenuti» (ibidem), è irrilevante per la sua posizione la sorte del contratto medesimo (art. 1372, co. 1, parte prima, c.c.) e quindi, a maggior ragione, la conoscenza o l'ignoranza dell'evento condizionante la sorte stessa.
Il motivo è rigettato (in rito).
3. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui si legge: «Tuttavia, sugli specifici accordi con , che potessero meglio regolamentare P_ la volontà di tutte le parti coinvolte, e fare chiarezza sulle obbligazioni specifiche delle parti, nonché su eventuali diversi accordi rispetto a quelli cristallizzati nel contratto sopra esaminato, parte attrice non ha provato né offerto di provare alcunché posto che in sede di istanze istruttorie si è limitata richiedere una CTU estimativa sui lavori effettuati» (p. 5).
Il capo inerisce alla prova dell'accordo specifico con l'appellata, ovverosia delle
“obbligazioni specifiche” sorte, quindi delle prestazioni dedotte nel contratto (artt. 1174,
1346 c.c.).
L'appellante ha sostanzialmente inteso dimostrare che l'accordo aveva ad oggetto esattamente i lavori di rifacimento del tetto che ha realizzato, corrispondenti a quelli di cui all'offerta del 1° agosto 2019 fatta dall'appellata [«Nel momento in cui, sia P_
che il proprietario RE, hanno invocato e prodotto l'offerta di impianto fotovoltaico,
[...] firmata pure dalla quale conduttrice, risulta evidente come tutte e tre le Controparte_3 parti fossero d'accordo per il rifacimento del tetto (…) tutti i convenuti fossero a conoscenza dell'incarico dato alla per il rifacimento del tetto», p. 5 cit. app.], con Parte_2 conseguente critica idonea a soddisfare il requisito di ammissibilità del motivo.
Il motivo è fondato nei termini seguenti.
Come esposto, il giudice di primo grado ha accertato che l'appellante ha eseguito, benché in parte, proprio i lavori che si era impegnata a compiere a Controparte_1 favore degli altri appellati [ si era impegnata a fornire agli altri convenuti le P_ lavorazioni in parte eseguite dall'attore (il rifacimento della copertura in lamiera grecata e il rifacimento dei canali di scarico delle acque piovane, faldalerie)»].
6 non ha censurato questo accertamento. Controparte_1
Si deve di conseguenza concludere che l'oggetto del contratto tra l'appellante e
[...] erano i lavori che la seconda si era impegnata a compiere con l'offerta Controparte_1 del 2019.
A nulla rileva il fatto, evidenziato dall'appellata, che il giudice di primo grado ha dichiarato che, quando ha avvisato della sospensione dei lavori, l'appellante ha richiamato un preventivo accettato dal committente, “ovvero la ” (p. 4 Controparte_3 sent.).
Anzitutto, il documento richiamato in sentenza non indica l'identità del committente
(doc. n. 8 fasc. primo grado appellante).
Inoltre, si ripete, il giudice di primo grado ha chiaramente identificato nell'appellata il soggetto che ha incaricato dei lavori l'appaltante, quindi il titolare passivo del rapporto,
e ha accertato anche l'integrale inadempimento dello stesso.
L'appellante ha pertanto diritto ad ottenere il pagamento per i lavori eseguiti nei soli confronti dell'appellata.
Il valore dei lavori, rideterminato dall'appellante già nel giudizio di primo grado nella somma di euro 37.000,00 [sicché si deve ritenere mera formula di stile la clausola con cui l'appellante ha chiesto la condanna al pagamento della somma anche “maggiore (…) accertata in causa”, avendo la stessa parte rimosso ogni incertezza sul quantum, cfr. per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 15 novembre 2024, n. 29537], è incontestato dalla società appellata, la quale nelle difese di merito in questo grado si è limitata a ripetere di avere avuto un ruolo di intermediaria tra l'appellante e . Controparte_2
In positivo, l'appellata ha chiesto “per mero scrupolo” l'ammissione della prova per testi ritenuta irrilevante dal giudice di primo grado.
Nel precisare le conclusioni in primo grado (nota del 10 febbraio 2023), l'appellata non ha richiamato le istanze istruttorie, con conseguente rinuncia tacita ad esse (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord. 12 dicembre 2023, n. 34639); altrettanto l'appellata non ha fatto nel precisare le conclusioni in questo grado di giudizio (foglio dell'8 febbraio 2024).
L'istanza sarebbe stata inammissibile.
L'appellata non ha formulato appello incidentale in parte qua, come richiesto in caso di rigetto delle istanze istruttorie.
7 Inoltre, l'appellata non ha riformulato specificamente l'istanza istruttoria, omettendo di riprodurre i capitoli di prova orale (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 21 maggio 2024, n.
14167).
L'appellata è condannata al pagamento della somma di euro 40.700,00 (37.000,00 e i.v.a. al 10%).
L'appellante ha chiesto anche la condanna al pagamento degli interessi legali e moratori sino al saldo effettivo.
Il corrispettivo dell'appellante ha titolo in una transazione commerciale agli effetti degli artt. 1, 2, lett. a), c), d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto avente ad oggetto la prestazione di servizi (da intendersi in senso lato, comprensivi anche di opere e lavori) e conclusa da entrambe le parti nell'esercizio di un'attività economica organizzata.
Si rammenta che, «nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti[…]. || L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, “indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio […] E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale»
(Cass. civ., sez. III^, ord. 5 novembre 2024, n. 28413).
Pertanto, sulla somma capitale sono dovuti anche gli interessi di mora, dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
In difetto di più precise allegazioni rilevanti in argomento, considerato che il giudice di primo grado ha accertato che i lavori sono cessati il 12 marzo 2020 (p. 5 sent.), si deve ritenere che da quella data – data di prestazione dei servizi – sia decorso il termine di trenta giorni per il pagamento.
Dal giorno successivo alla scadenza del termine sono dovuti gli interessi.
Il motivo è accolto.
8 4. Con il terzo e il quarto motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta da GI RE.
Più precisamente, mentre con il terzo motivo, l'appellante ha inteso contrastare la conclusione circa il raggiungimento della prova che GI RE ha speso l'importo di euro 28.648,38 per il completamento del tetto, con il quarto motivo, ha contestato gli elementi della fattispecie, la terzietà del danneggiato – quindi la possibilità di invocare l'art. 2043 c.c. – e la verificazione del danno.
L'ordine di soluzione delle questioni impone di trattare prima del quarto motivo
(inerente anche all'an dell'illecito) e poi, se del caso, del terzo motivo (inerente alla prova del danno e della sua entità).
Il quarto motivo è fondato.
L'appellante ha dedotto che GI RE non è un terzo estraneo danneggiato, in quanto, per plurime circostanze (proprietà dell'immobile, produzione in giudizio dell'offerta che prevedeva il rifacimento del tetto, avviamento delle pratiche urbanistiche, conoscenza dell'esecuzione dei lavori dell'appellante, omessa richiesta di sospensione dei lavori o di riduzione in pristino, omesso avviso della mancata erogazione del finanziamento), era «il diretto interessato al rifacimento del tetto» (p. 8 cit. app.).
Come più volte esposto, il giudice di prime cure non ha affatto negato l'interesse di
GI RE al rifacimento del tetto, avendo accertato che quell'interesse è stato dedotto in un rapporto a cui è rimasto estraneo l'appellante.
Allora, gli argomenti volti ad evidenziare l'interesse di GI RE sono irrilevanti.
È fondata invece l'eccezione circa la ricorrenza del danno.
Secondo il Tribunale, «l'attore […] [ha] violato le regole di normale prudenza, posto che
l'attore poteva ben comprendere che […] la rimozione di ogni copertura al tetto dell'immobile avrebbe potuto causare i danni poi verificatisi» (p. 5).
Per l'appellante, invece, «come si è ribadito più volte, il convenuto RE non ha subito un danno vero e proprio, ma ha semplicemente ultimato il rifacimento del tetto per la parte rimasta incompiuta» (p. 8 cit. app.).
GI RE ha esposto che «[l]a domanda riconvenzionale […] poggia sul presupposto che, poiché ha interrotto i lavori che stava eseguendo, lasciando del Pt_1 tutto priva di copertura una buona parte del tetto e senza avere ricollocato la lattoneria
(grondaie di raccolta e colonne di scarico dell'acqua piovana), egli si è trovato nell'urgente
9 necessità di ricollocare un'idonea copertura, sostenendo quindi una spesa resa necessaria solo ed unicamente dal comportamento del lesivo del precetto di neminem ledere» Pt_1
(p. 10 comp. cost. app.).
Anche nel giudizio di primo grado risulta che l'appellato ha dedotto come danno la spesa sostenuta per completare l'opera («L'esponente si vede perciò costretto dall'incuria dell'attore a fare completare da altra impresa la copertura del tetto, la sigillatura dei colmi e la posa dei canali di raccolta, opere che la proprietà non aveva certamente in previsione e che sono state rese necessarie unicamente dalla negligenza ed imprudenza del , p. Pt_1
9 comp. cost. primo grado).
Se è vero che l'appellato ha lamentato che, «prima di lasciare l'opera, l'attore aveva ricoperto alla meglio il tetto rimasto incompleto con fogli di materiale plastico;
inopinatamente, tuttavia, ai primi di maggio 2020 egli si è fatto lecito tornare in loco ed asportare detti fogli, lasciando così i locali totalmente allo scoperto ed esposti alla pioggia che, inevitabilmente, è caduta copiosa alcuni giorni dopo infiltrandosi anche, a causa di tale mancata copertura di parte del capannone, nel fabbricato adiacente di proprietà di terzi,
Neuteck s.a.s.» (p. 9 comp. cost. primo grado), e che il giudice di primo grado ha accertato la rimozione della copertura (quella che l'appellato chiama “fogli di materiale plastico”), è altresì vero che le spese denunciate quale danno non ineriscono ad interventi che erano strettamente necessari a rimediare alla rimozione dei fogli, ma all'ultimazione dei lavori, come allegato anche dall'appellato.
Tanto è vero che le fatture relative alle spese sostenute dall'appellato, richiamate da entrambe le parti negli atti di questo processo, risalgono tutte al mese di settembre 2021
(docc. nn.
5-8 fasc. app. GI RE), oltre un anno dopo la rimozione dei fogli.
Se vi fosse stata l'urgenza di rimediare alla rimozione dei fogli, si sarebbe svolto un intervento anche provvisorio nell'immediatezza.
L'ultimazione dei lavori di rifacimento del tetto – unico intervento registrato – non costituisce danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
La necessità di sostituirsi all'appellante per il completamento dei lavori, come dedotto dallo stesso GI RE, evoca un impegno rimasto in parte non onorato, e cioè una pretesa che è riconducibile ad una pregressa obbligazione;
tuttavia, alcun vincolo si è costituito tra le due parti.
Ci si trova allora nella situazione paradossale di chi, pur non essendo creditore della realizzazione di un'opera, poi parzialmente eseguita e al cui pagamento non è obbligato,
10 pretenda sostanzialmente la sua ultimazione, chiedendo, attraverso la formula del danno extracontrattuale, l'equivalente dell'adempimento.
Il quarto motivo è accolto.
5. Per effetto dell'accoglimento rimane assorbita la decisione sul terzo motivo e sul motivo d'appello incidentale proposto da GI RE, vertente sul capo del rimborso delle spese processuali, atteso che occorre una nuova ed integrale determinazione in merito ad esse.
6. Con il primo motivo di appello incidentale, ha dedotto il vizio di Controparte_2 omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'appellante.
L'eccezione è fondata.
Dagli atti del primo grado, emerge chiaramente che l'appellato ha chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, liquidato in euro 6.825,00, oltre agli interessi [p. 4 comp. cost., p. 5 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., p. 4 note conclusive].
Ricorre una delle ipotesi, quella indiscutibile, di violazione per difetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Occorre pertanto decidere nel merito la domanda in base alle risultanze probatorie.
Alcuna censura è stata mossa dalle parti alla pronuncia sulle istanze istruttorie.
L'appellato ha dedotto che l'appellante «ha causato ingiustamente […] gravi danni, prontamente denunciati dalla medesima […], in parte al filato ricoverato nel capannone, per il cui recupero è stata affrontata una spesa di € 3.955,00 […] ed in parte al macchinario, per la riparazione del quale è stato sostenuto un esborso di € 3.501,40» (p. 3 comp. cost. primo grado), enunciati non meglio precisati con la prima memoria ex art 183, co. 6,
c.p.c.
Solo dai capitoli di prova orale, di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2),
c.p.c. dell'appellato, si possono evincere gli estremi dell'illecito denunciato: l'appellante avrebbe rimosso i teli di copertura del fabbricato «a pochi giorni dalla interruzione dei lavori di rifacimento del tetto, avvenuta in data 12.03.2020» (p. 3) e, a causa delle piogge dei giorni successivi, sarebbero rimasti danneggiati il filato e il macchinario.
I teli in questione sono le cose che GI RE ha chiamato “fogli” nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, mentre il giudice di primo grado ha chiamato
“copertura”.
L'appellante non ha contestato la rimozione dei teli.
11 Nella prima difesa utile, l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 22 giugno 2021, e comunque in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1),
c.p.c., l'appellante non ha specificamente contestato l'enunciato di GI RE circa la rimozione dei “fogli”.
In questo processo l'appellante ha espressamente ammesso che «i teli sono stati tolti quasi due mesi dopo l'interruzione dei lavori a causa del mancato pagamento» (p. 10 comp. conc.).
La circostanza che, a causa della rimozione dei teli, la pioggia ha danneggiato i filati e il macchinario è provata in sede testimoniale.
Il teste ha puntualmente dichiarato che, «quando il sig. Testimone_1 Pt_1
è andato via ha portato via tutti i teloni e ha lasciato il tetto scoperto;
la sera stessa ha piovuto per due giorni di fila;
io sono andato lì di notte per cercare di salvare la situazione ma era già tutto allagato» (verbale d'udienza del 18 novembre 2022).
Il teste ha anche confermato l'an e l'entità delle spese sostenute [«so che mio papà ha speso circa 4000,00 euro lo so perché me l'ha detto il Bidese;
capo d) è vero, è successo nelle circostanze che ho già descritto;
capo e) è vero, il titolare della è un[…] nostro Pt_3 manutentore, me l'ha detto lui, la fattura l'avevo vista», ibidem].
Non vi sono motivi di inattendibilità del teste.
In termini soggettivi, il teste ha percepito direttamente l'evento dell'allagamento e, in quanto dipendente di , che quindi aveva (verosimilmente) conoscenza Controparte_2 delle vicende inerenti all'azienda, è stato in grado di precisare i riferimenti soggettivi inerenti alle spese.
Anche l'appellante non ha individuato motivi di inattendibilità.
L'appellante ha dal canto suo rilevato soltanto una discrasia temporale: mentre
GI RE ha affermato che i teli sono stati rimossi a maggio (2020), il testimone, nel confermare le circostanze dedotte nei capitoli di prova, ha collocato gli eventi a marzo
(2020).
Il rilievo non convince.
Nella redazione dei capitoli di prova, ha usato delle espressioni non Controparte_2 specifiche: la rimozione dei teli è avvenuta “a pochi giorni” dalla sospensione dei lavori e l'acqua piovana “nei giorni successivi” ha danneggiato il filato e i macchinari.
12 Pertanto, da un lato, il teste non è stato esaminato su di una data esatta e, dall'altro lato, il secondo enunciato legittima la collocazione dell'evento anche in un periodo, quello di maggio, comunque prossimo all'intervenuta sospensione.
Non si può allora concludere necessariamente che il teste abbia collocato gli eventi nel mese di marzo.
Il rilievo dell'appellante si rivela pretestuoso.
Infatti, egli non ha contestato nella prima difesa utile, già sopra ricordata, di essere stato destinatario della denuncia dei danni allegata da , con conseguente Controparte_2 formazione della prova (art. 115, co. 1, c.p.c.).
La denuncia in discorso reca la data del 14 maggio 2020 (doc. n. 3 fasc. primo grado
). Controparte_2
Inoltre, le fatture relative alle spese sostenute dall'appellato per rimediare ai danni recano le date del 31 maggio 2020 (doc. n. 4 fasc. primo grado ) e del 16 Controparte_2 giugno 2020 (doc. n. 5 fasc. primo grado ). Controparte_2
Ancora, in sede di interrogatorio formale, l'appellante ha confermato che il perito della sua assicuratrice è stato inviato per verificare i danni (verbale d'udienza del 18 novembre 2022), il che sarebbe avvenuto tra aprile/maggio, formula che ancora una volta sconta una fisiologica imprecisione temporale, ma che si avvicina alla collocazione degli eventi nel maggio 2020.
Infine, come esposto, l'appellante non ha contestato la rimozione dei teli allegata da
GI RE, ed è quindi consapevole che essa si colloca a maggio 2020, sicché non è corretto avvalersi di una discrasia che può apparire, ma che non è, un'imprecisione o un errore del teste.
L'appellante era consapevole che la rimozione dei teli avrebbe potuto cagionare i danni alle cose collocate nel fabbricato, altrimenti non si sarebbe premurato di collocarli al momento della sospensione dei lavori, come allegato in primo grado da GI RE –
«l'attore aveva ricoperto alla meglio il tetto rimasto incompleto con fogli di materiale plastico;
inopinatamente, tuttavia, ai primi di maggio 2020 egli si è fatto lecito tornare in loco ed asportare detti fogli, lasciando così i locali totalmente allo scoperto» (p. 9 comp. cost. primo grado) – e non contestato dall'appellante.
Inoltre, sempre con riguardo ai predetti incontestati enunciati, è da ritenersi provato che l'appellante non ha notiziato della rimozione (appunto inopinata), il Controparte_2 quale ha subito l'allagamento la sera stessa, giusta dichiarazione del teste.
13 L'appellante non ha dunque messo l'appellato nelle condizioni di rimediare alla rimozione delle coperture.
L'imprudenza della condotta causativa del danno allegato dall'appellato integra gli estremi dell'illecito ex art. 2043 c.c.
L'appellante va allora condannato al risarcimento dei danni, nei termini richiesti da
, quindi per la somma di euro 6.825,00. Controparte_2
Il risarcimento comprende gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria.
È principio di diritto consolidato quello per cui «[g]li interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, hanno, […], fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c. (che si risolvono in una liquidazione forfetaria del danno commisurato alla perdita della naturale fruttuosità del denaro), in quanto sono rivolti
a compensare il pregiudizio derivante al creditore dalla temporanea indisponibilità dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non viene a risarcire un altro e maggiore danno, ma è soltanto una diversa espressione monetaria del medesimo danno (dovendo rendersi effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere, pertanto, adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi
“compensativi”, sia della rivalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – ed il Giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò incorrere in ultrapetizione» (Cass. civ., sez. III^, ord. 4 novembre
2020, n. 24468).
L'appellato ha comunque preteso gli interessi (“oltre interessi di legge”).
La somma capitale è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici istat con decorrenza dalla data dell'illecito, che, in difetto di più precise circostanze, deve essere individuato nel 14 maggio 2020, momento della denuncia avanzata dall'appellato, sino alla pubblicazione di questa sentenza.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., per il medesimo periodo, da calcolarsi, non sulla somma rivalutata interamente, bensì su
14 quella via via rivalutata annualmente (per tutte, Cass. civ., sez. un., sent. 17 febbraio
1995, n. 1712).
Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi sempre nella misura ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Per plurimi motivi, si ritiene che non sia misura degli interessi che accedono ai crediti per danno extracontrattuale, quale è quello di specie, il maggior saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a mente del quale, a fare data dalla domanda giudiziale o dall'atto con cui si promuove un procedimento arbitrale (comma quinto), gli interessi sono liquidati al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In primo luogo, a rilevare è il dato letterale della norma (art. 12, co. 1, disp. prel. cc.).
Se è vero che la disposizione non si riferisce ad una precisa fonte del credito, è altresì vero che non è totalmente muta in argomento, poiché la clausola di riserva «[s]e le parti non ne hanno determinato la misura» evoca l'esistenza tra le parti di un pregresso rapporto conformato da un accordo, quindi costituito per contratto.
In secondo luogo, da un punto di vista sistematico (art. 12, co. 1, disp. prel. cc.), il comma quarto succede ad altri due commi che, inerendo alla pattuizione degli interessi
(se omessa o se fatta in misura superiore al tasso legale), implicitamente presuppongono un rapporto negoziale tra le parti.
Sicché, il comma quarto altro non si pone che in continuità con essi.
In terzo luogo, si deve considerare il dato storico della volontà del legislatore.
La disposizione è stata aggiunta con d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l.
10 novembre 2014, n. 162.
Dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione risulta che all'intervento è sottesa l'esigenza di «evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse)
e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato».
Appare che la norma sia strumentale ad impedire che al debitore, in ritardo nel pagamento di una somma, sia fondamentalmente indifferente il processo e la sua durata.
Infine, sul piano logico, se non si distinguono i crediti, a seconda del titolo, e si includono tutti i crediti pecuniari nell'ambito applicativo della norma, si priverebbe di senso la clausola di riserva (salvo ammettere l'inverosimile ipotesi in cui, pur discutendo
15 dell'an della responsabilità extracontrattuale, le parti interessate si premurino di trovare un accordo sulla misura degli eventuali interessi).
La conclusione aderisce a quanto enunciato nella sentenza n. 14512/2022, emessa dalla Corte di cassazione il 9 maggio 2022, non superata dalla successiva ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023, che ha preso una posizione in termini opposti, tuttavia in un mero obiter dictum, ovverosia, per mutuare le parole usate, in modo “generale ed astratto”.
Il motivo è accolto.
7. L'accoglimento del motivo precedente assorbe la decisione sul secondo motivo di appello incidentale di , vertente sul capo della regolamentazione delle Controparte_2 spese processuali, atteso che, anche in questo caso, occorre procedere al rinnovo totale della statuizione in parte qua.
8. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'appellante e la seconda è soccombente Controparte_1 totale e va gravata delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita al vincitore (scaglione euro 26.001,00-52.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Nel giudizio di primo grado, l'appellante ha compiuto attività ascrivibili a tutte le quattro fasi di cui al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 7.616,00 per compensi.
Nel giudizio di secondo grado, sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi.
Per entrambi i gradi di giudizio sono dovute le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l'appellante e , il primo è soccombente totale e va Controparte_2 gravato delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
16 Il valore della controversia è determinato in base al valore del credito dedotto dall'appellante: in entrambi i gradi, il credito azionato appartiene allo scaglione di euro
26.001,00-52.000,00, che non muta a causa della domanda riconvenzionale di CP_2
, di valore tale da non eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord.
[...]
20 ottobre 2023, n. 29182).
Anche in questo caso non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Nel giudizio di primo grado, l'appellato ha compiuto attività ascrivibili a tutte le quattro fasi di cui al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 7.616,00 per compensi.
Non è liquidata la somma di euro 6,55, in quanto non specificata nella nota spese depositata il 25 marzo 2024.
Nel giudizio di secondo grado, sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi.
Per quanto riguarda il contributo unificato (rilievo che vale anche nel rapporto tra l'appellante e l'appellata), si rammenta che «costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente,
l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta» (Cass. civ., sez. un., sent. 15 aprile 2021, n. 10014).
Per entrambi i gradi di giudizio sono dovute le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali sono distratte a favore dell'avv. Laura Ritella, dichiaratasi antistataria ex art. 93, co. 1, c.p.c. (v. foglio di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2024, richiamato con la nota del 20 gennaio 2025).
Nel rapporto tra l'appellante e ricorre un'ipotesi di soccombenza CP_4 reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.), considerata la sostanziale equivalenza tra le loro reciproche domande in punto di valore e di entità del dispendio di risorse processuali.
17
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 53/2023, emessa dal Tribunale di Biella il 17 febbraio 2023: condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 40.700,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda risarcitoria proposta da GI RE nei confronti di
[...]
Pt_1 condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2 euro 6.825,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione, nei termini di cui in parte motiva;
rigetta nel resto l'appello proposta da Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle somme di euro 7.616,00 e di euro 6.946,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi;
condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle somme di euro 7.616,00 e di euro 6.946,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi, spese distratte in favore dell'avv. Laura Ritella;
compensa per intero tra e GI RE le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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