Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 08/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9115 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Giuseppe Fava, presso il quale elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E in persona del legale rappresentante p.t., COoparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Giuseppe Fava, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto in persona del legale rappresentante p.t., COoparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, avv. Luigi Greco presso il quale elettivamente domicilia;
chiamata in causa
, in persona del COoparte_3
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Marialuigia Ferrante
e Sergio Parrella presso i quali elettivamente domicilia;
chiamato in causa
1
Con ricorso depositato in data 23.05.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto che
CO
, in data 03.05.2021, è stato assunto alle dipendenze della Parte_1
convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.10.2021, in qualità di operaio con la qualifica di commesso di banco reparto macelleria;
che il suddetto rapporto lavorativo, in data 31.10.2021, è stato prorogato fino alla data del 30.04.2022; che
è stato assegnato al punto vendita nel supermercato con marchio Parte_1
MD sito in Mondragone alla Via Castel Volturno n. 75, gestito dalla convenuta;
che a quest' ultimo sono state assegnate le mansioni di aiuto macellaio, addetto in particolare al sezionamento delle carni e che, nei tempi in cui non era impiegato in detto lavoro, è stato destinato ad altre attività, compresa quella di servire i clienti al banco;
che Parte_1
in data 06.07.2021, nel mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa alle
[...]
Co dipendenze della convenuta nel reparto macelleria del suddetto supermercato con marchio MD, nell'usare il tritacarne per una cliente, restava coinvolto in un grave sinistro per il quale subiva l'amputazione quasi totale della mano dell'arto dominante;
che il sinistro si
è verificato poiché non ha mai svolto alcuna formazione per l'uso di quel Parte_1
macchinario; che il sinistro si è verificato poiché il macchinario utilizzato non presentava nella parte superiore, dove si inserisce la carne da tritare, una griglia di sicurezza per prevenire sinistri come quello verificatosi e sopra descritto;
che il macchinario non era dotato del pestino, oggetto necessario per spingere la carne all'interno del macchinario, che pertanto veniva inserita a mano;
che il datore di lavoro non ha vigilato in alcun modo affinché le misure-peraltro non disposte- atte a prevenire l'infortunio venissero rispettate;
che con il braccio destro risucchiato nel tritacarne, è stato trasportato presso Parte_1 il pronto soccorso dell'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno avendo il braccio dilaniato ed incastrato nel macchinario che veniva rimosso con l'aiuto dei Vigili del Fuoco;
che prestate le cure e l'assistenza necessaria per liberare quanto restava della mano destra dal tritacarne, è stato trasferito presso l'Ospedale Dei Pellegrini di Napoli dove i sanitari ne hanno disposto il ricovero;
che , a seguito del sinistro per cui è giudizio, Parte_1 ha riportato lo 'sfacelo' della mano destra e in particolare, la frattura diastasata della base del metacarpo e frattura amputazione al iii medio del ii-iii-iv e v metacarpo;
che lo stesso ha riportato gravissime lesioni alla propria persona, dalle quali è derivato un rilevante danno biologico permanente quantificabile in 80 punti percentuali, oltre ad una rilevante inabilità temporanea di danno biologico totale e parziale e una inabilità temporanea totale di danno biologico di 90 giorni e una I.T.P. di 150 giorni -al tasso medio del 90%-; che Parte_1
2 , all'epoca del sinistro diciannovenne, è stato regolarizzato nel mondo del lavoro il Parte_1
03.05.2021, avendo già esperienze lavorative all'interno di esercizi commerciali destinati alla vendita di prodotti alimentari;
che desideroso di realizzare un proprio percorso lavorativo al fine di poter costruire un proprio nucleo familiare nonché al fine di contribuire, anche economicamente, nel proprio nucleo familiare di origine, ha intrapreso un lavoro manuale di operaio, unica realtà nella quale potesse produrre reddito;
che per la grave invalidità permanente residuata a seguito del sinistro per cui è causa, con la perdita quasi totale della mano destra oltre ai rilevanti pregiudizi di natura psichica, ha subito Parte_1
l'annullamento della propria capacità lavorativa specifica di operaio oltre che di qualsiasi attività lavorativa manuale;
che l'impossibilità di svolgere attività lavorativa e di produrre reddito determinerà l'assenza di una contribuzione previdenziale con impossibilità di percezione della pensione al raggiungimento dell'età pensionabile;
che per l'intero periodo di inabilità temporanea, non poteva attendere alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative;
che sono state sostenute spese per cure, terapie, trasporto, assistenza, esami specialistici e strumentali, ecc.; che per fronteggiare le devastanti lesioni all'arto superiore dominante, derivate dal sinistro per cui è giudizio, saranno necessarie delle protesi estetiche che non risultano a carico del servizio sanitario nazionale;
che , prima dell'evento, trascorreva una vita serena e Parte_1 tranquilla e si dedicava, nel tempo libero, a vari hobby e a varie attività ludiche, sociali, ricreative, sportive e relazionali, sia con gli amici che con i familiari;
che a causa delle lesioni subite, lo stesso non trascorre più una vita serena e tranquilla e non può più dedicarsi, nel tempo libero, ai vari hobby e alle varie attività ludiche, sociali, ricreative, sportive e relazionali, in precedenza espletate;
che tutto ciò si ripercuote sul suo benessere e, conseguentemente, su quello della sua famiglia, sulla sua vita di relazione ed affettiva e sulla sua capacità lavorativa e produttiva, con conseguente grave danno alla salute, danno patrimoniale, danno non patrimoniale, danno esistenziale, alla vita di relazione e al rapporto familiare;
che non soltanto sul piano fisico, ma ancor di più sul piano Parte_1
psicologico, non si è ripreso dal trauma subito per il dramma in cui è rimasto coinvolto;
che ciò si ripercuote sul suo umore che appare depresso e che risulta nettamente trasformato da sereno e allegro in depresso e negativo;
che, ad oggi, come all'epoca del sinistro, abita con i suoi genitori, e;
che questi ultimi, in conseguenza Parte_2 Parte_3
del sinistro occorso, e delle devastanti conseguenze derivatene, hanno subito rilevanti danni non patrimoniali e patrimoniali;
che in conseguenza di quanto subito dal di loro figlio, hanno sopportato una sofferenza che ha in loro generato una sensazione di ansia e di malessere
3 che assume rilievo in termini di danno biologico di natura psichica;
che hanno perduto la possibilità di beneficiare della contribuzione, anche economica, che il figlio avrebbe loro assicurato svolgendo una regolare attività lavorativa;
che hanno dovuto, devono e dovranno assistere il figlio, non soltanto sostenendolo moralmente per fronteggiare la gravemente invalidante deturpazione del proprio corpo, ma anche sostenendo le spese per le cure mediche, per i trasferimenti, per i presidi sanitari e quant'altro sarà necessario in futuro per il di loro figlio;
che a seguito del sinistro per cui è giudizio si apriva procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rubricato con R.G.N.R. 5903/2021, risultante ancora in fase di indagini preliminari all'atto del deposito del ricorso;
che ha avanzato richiesta di risarcimento danni alla società Parte_1 datrice di lavoro;
che quest'ultima ha comunicato di essere assicurata, alla data del sinistro, con la a mezzo "polizza commercio & servizi" n. COoparte_4
1/60043/87/166965225 stipulata con l'Agenzia di Mondragone;
che il sinistro è stato rubricato dalla UnipolSai con il numero;
che ha collaborato alla NumeroDiCartaIde_1
istruzione del caso la , C.T. fiduciario della COoparte_5 [...]
e da quest'ultima incaricato di compiere accertamenti per la ricostruzione CP_4 dell'evento e l'accertamento della responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro;
che solo dopo vari solleciti la nella persona della sig.ra COoparte_4
ha provveduto alla nomina del dott. quale proprio COoparte_6 Persona_1
fiduciario medico-legale; che in data 25.01.2022 si è sottoposto a visita Parte_1
medico-legale; che successivamente ha trasmesso alla proposte di COoparte_4 transazione, evidenziando la reale e legittima quantificazione dell'equivalente monetario spettante e segnalando la disponibilità a trattare il caso, al fine di un componimento bonario che tenesse conto anche della polizza stipulata con la parte convenuta;
che in risposta agli inviti ad una soluzione transattiva, la in persona della liquidatrice COoparte_4
pur esprimendo disponibilità a risarcire i danni subiti, ha negato la COoparte_6
liquidazione del risarcimento e lo ha subordinato alla costituzione della rendita da infortunio su lavoro da parte dell' ; che la società assicurativa ha affermato infatti che la polizza CP_3 stipulata con la convenuta società si limita a garantire il solo “danno differenziale”; che con pec del 23.04.2022 si è avanzata richiesta di accesso agli atti alla COoparte_4
chiedendo la trasmissione della relazione del dott. in relazione alla visita Persona_1
del svolta in data 25.01.2022; che con mail del 02.05.2022 la Parte_1 [...]
ha trasmesso la relazione medico-legale del proprio fiduciario, dott. CP_4 Per_1
rinnovando, anche telefonicamente, la propria volontà di riconoscere la
[...]
4 responsabilità del proprio assicurato, ma di voler procedere alla liquidazione del solo danno differenziale all'esito della costituzione della rendita da parte dell' e ciò per prevenire CP_3
il rischio di duplicazione di risarcimento;
che a nulla solo valsi i chiarimenti tesi ad evidenziare che non ha inteso e non intende ottenere la costituzione Parte_1 delle rendita da parte dell' e ritiene più vantaggioso ottenere il risarcimento integrale CP_3
senza voler in alcun modo ottenere duplicazioni risarcitorie o concretizzare indebiti e/o illeciti arricchimenti;
Tanto premesso, evidenziando la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro per il sinistro occorso, nonché il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale così come quantificato in ricorso;
rappresentando altresì la legittimità della condotta del tesa a scegliere il miglior risarcimento per quanto subito in conseguenza Parte_1 del sinistro per cui è causa , hanno concluso chiedendo di “ accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società resistente
[...]
COoparte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (e/o extracontrattuale) della predetta società nella causazione del sinistro anche per il mancato rispetto delle norme in tema di prevenzione e sicurezza;
- accertare e dichiarare il diritto di , per responsabilità contrattuale (e/o Parte_1
extracontrattuale) della , al risarcimento di tutti i danni COoparte_1
subiti, e subendi, in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condannare la , in persona del legale COoparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
2.241.377,80 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti, e subendi, per quanto patito in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.
- accertare e dichiarare il diritto di e , per responsabilità Parte_3 Parte_2
extracontrattuale (e/o contrattuale) della , al COoparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti, e subendi, in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condannare la , in persona del legale COoparte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore di e della somma Parte_3 Parte_2 di € 200.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti e subendi, per quanto patito in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento
(ovvero dalla prima costituzione in mora) al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento alla decisione.
5 A decorrere dal pronunciamento del provvedimento decisorio per il presente giudizio, sugli importi complessivi costituiti dalla sommatoria di capitale ed interessi compensativi, si chiede riconoscere gli interessi moratori al tasso legale, fino al momento dell'effettivo pagamento” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la convenuta ne COoparte_1 ha dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Ha in particolare escluso la propria responsabilità per gli eventi verificatisi, evidenziando la colpa esclusiva del danneggiato in ordine al presunto evento dannoso, secondo il principio di autoresponsabilità; ha poi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere manlevata e garantita nel caso di accoglimento COoparte_2
anche parziale della domanda proposta dalla parte ricorrente;
ha in ogni caso evidenziato la genericità delle deduzioni attoree e la mancanza di prova circa l' asserita sua responsabilità per i fatti occorsi, e, soprattutto, con riferimento al nesso di causalità tra la relativa condotta e i presunti danni di cui si chiede il risarcimento;
ha infine rilevato la mancanza di prova in ordine ai pretesi danni subiti dai ricorrenti.
Ne costituirsi in giudizio, chiamata in causa in garanzia su COoparte_2
istanza della convenuta srl, ha preliminarmente evidenziato la nullità e/o inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata;
ha poi rilevato il difetto di prova in ordine ai fatti descritti evidenziando che la responsabilità dell'evento, per le modalità di verificazione, va ascritta esclusivamente al;
ha rappresentato che nella fattispecie non Parte_1
ricorrono i presupposti di fatto e di diritto, per ritenere oggettivamente sussistente la invocata responsabilità del datore di lavoro per il danno cd. differenziale;
ha poi rilevato la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' ; ha evidenziato la legittimità del proprio operato precisando che, in ogni caso, CP_3
potrebbe essere chiamata a rispondere esclusivamente nei limiti delle garanzie prestate e delle altre limitazioni emergenti dalle condizioni contrattuali pattuite;
ha infine contestato il quantum preteso evidenziando che la richiesta risarcitoria formulata è pretestuosa, temeraria ed illegittima, concludendo per l'integrale rigetto della domanda.
Cont Nel costituirsi in giudizio l' , chiamato in causa su istanza della , ha dedotto di aver CP_3
provveduto provvisoriamente ad erogare le prestazioni economiche previste ex DPR
6 n.1124/65 e D. Lgvo n. 38/00, e provveduto altresì a convocare numerose volte a visita medica onde poter accertare il grado di menomazione Parte_1 dell'integrità psicofisica permanente indennizzabile;
di aver diritto, ai sensi degli artt. 10 e
11 del D.P.R. n.1124/65 ad ottenere dai responsabili civili dell'evento infortunistico occorso, il costo delle prestazioni assicurative erogate che, provvisoriamente, ammonta alla somma di € 8.536,01; che, nel caso di azione di regresso eventualmente promossa nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti, incombe su questi ultimi l'onere di provare di avere adottato, nell'esercizio dell'impresa ed in adempimento degli obblighi di cui all'art.2087 c.c. tutte le misure che per l'esperienza tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore;
che il comportamento del lavoratore imprudente o irrispettoso delle misure predisposte, assume rilevanza solo ove integri una condotta anomala, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione in atto;
ha poi rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le voci di danno patrimoniale ed extrapatrimoniale che non siano incluse nelle voci di cui alle Tabelle ex DPR
n.1124/65 e D. Lgvo n.38/00 evidenziando che l'infortunio in esame ricade sotto la normativa prevista dal Decreto Lgsl. n.38/00, art.13.
******
RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO
L'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare tutti i comportamenti necessari a prevenire, nelle varie fasi del lavoro, possibili incidenti e malattie, indipendentemente dalla necessità di adottare specifiche cautele previste da normative speciali in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L'articolo citato, pertanto, deve ritenersi una norma cardine in materia di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, per la quale il datore di lavoro è tenuto ad osservare non solo la normativa specifica per il tipo di attività svolta, ma anche le regole di prudenza che si rendono necessarie nel caso specifico.
Come ampiamente chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità, tuttavia l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre l'esistenza di tale
7 danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.” (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2020 n.1109 Conformi Cass. lav. n. 24742 in data 8/10/2018, n. 18626 del
5/8/2013 e n. 2038 del 29/01/2013).
E' principio generale quindi che: “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. nn.
7818/2014; 5237/2011). Pacificamente, infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo.
Ed in tal senso, la Suprema Corte ha sottolineato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (v., ex multis, Cass. nn. 5590/2016; 691/2012).
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonchè il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013.;
14158/2011; 29832/2008)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021 n.10868).
Va infine osservato che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. n. 5695 del 2015;
Cass. n. 27127 del 2013; Cass. n. 9661 del 2012; Cass. n. 5493 del 2006)” (Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020 n.15112).
8 Così definito l'onere probatorio incombente sulle parti, al fine della preliminare delimitazione del thema probandum deve rilevarsi che l'infortunio di cui si controverte non è contestato nel suo oggettivo accadimento, con particolare riferimento al luogo e al giorno in cui si è verificato e quindi alla necessaria condizione dell'occasione di lavoro.
La società datrice di lavoro, di contro, ha eccepito che, al fine del sorgere di una valida responsabilità, occorrerà che il ricorrente non abbia, in alcun modo, contribuito al verificarsi dell'evento non voluto, nel senso che, dovrà escludersi ogni colpa concorrente del danneggiato ( cfr punto 1 della memoria di costituzione) sottendendo che il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva colpa del danneggiato, senza tuttavia allegare prima ancora che provare in punto di fatto le circostanze per le quali l'evento si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità del lavoratore ( cfr punto 3 della memoria di costituzione).
Espletata l'istruttoria orale sulla dinamica del sinistro, il teste ha Testimone_1 dichiarato:” ADR ho lavorato per la società per circa 10 anni, COoparte_1 dal 2010, con mansioni di macellaio. ADR il giorno dell'infortunio non ero presente presso il negozio in cui si è verificato l'infortunio, perché mi trovavo presso un alto punto vendita della stessa società. ADR sopraggiunto nel negozio, vidi che aveva la mano Parte_1
ancora infilata nel tritacarne. ADR il ricorrente lavorava da circa 2 mesi presso quella macelleria, non so se abbia avuto una formazione, ritengo di no. ADR io, avendo lavorato presso quel punto vendita, ricordo che il macchinario, cioè il tritacarne, era provvisto di griglia protettiva, però, per essersi verificato l'incidente, evidentemente, in quel momento era stato rimosso. A domanda dell'AVV. FAVA: la griglia è normalmente saldata sul tritacarne, quindi, ritengo si fosse dissaldata. ADR presumo che si fosse dissaldata, perché, come ho già detto, quando ho lavorato io in quel negozio c'era… ADR si tratta di un lavoro che non richiede abilitazioni o attestati, sicuramente è necessaria esperienza pratica di un paio di anni. ADR non so se il ricorrente fosse in possesso di qualche attestato. ADR oltre al , vi erano altri tre addetti al banco macelleria: , Parte_1 Persona_2
e ADR tutti più grandi di età del ricorrente, e più esperti. Per_3 Per_4 Persona_5
Anche io ero addetto al banco macelleria, però venivo, di volta in volta, mandato presso altri punti vendita. A domanda dell'Avv. : il giorno dell'incidente, erano presenti tutti e tre CP_7 macellai che ho citato. ADR non mi ricordo se, il giorno dell'infortunio, il tritacarne fosse dotato di pestino…”
Il teste ha dichiarato:”… ADR non mi risulta che avesse precedenti Testimone_2
esperienze lavorative specifiche nel settore in cui aveva iniziato a lavorare, anzi, ritengo che fosse un'esperienza del tutto nuova, anche perché era molto giovane quando ha cominciato
9 a lavorare. Se ben ricordo, all'epoca aveva 18 anni. ADR non ero presente sul luogo dell'incidente, perché ero impegnato nel mio lavoro”
Il teste ha dichiarato:” conosco il ricorrente da quando è venuto a Persona_2
lavorare presso la macelleria in cui lavoravo io, la mozzarella di . Io già CP_1 lavoravo lì da circa 1 anno e mezzo, quando è successo l'incidente al ricorrente, e vi ho lavorato ancora per qualche mese, dopo l'accaduto. ADR io fui presente all'incidente, lo sentii strillare e, quando mi avvicinai, notai che la mano era bloccata nel tritacarne. ADR mi sembra di ricordare che era presente anche . ADR ricordo, però, che sono Persona_6
rimasto praticamente solo io in macelleria vicino a , perché si sono allontanati tutti Per_7
per paura. ADR non so se il ricorrente avesse delle abilitazioni. Io sono un macellaio qualificato, mi occupo di tutto, dal disosso alla vendita, mentre il ricorrente era al banco solo per dare una mano a noi, credo solo per apprendere il mestiere. ADR il ricorrente non si occupava, ad esempio, di disosso. A domanda dell'AVV. FAVA: non so se il ricorrente abbia seguito corsi di formazione. Io ne ho fatti ma non mentre lavoravo con la società convenuta la . ADR devo precisare, comunque, che io ero prevalentemente addetto al CP_1
banco. ADR il tritacarne era munito di griglia, ma, per essersi infortunato il ricorrente, devo ritenere che fosse stata rimossa o fosse dissaldata. A domanda dell'AVV. FAVA: senza la griglia, il tritacarne funziona più velocemente, perché la carne scende più velocemente. ADR il tritacarne deve essere munito di griglia che non può essere rimossa, quindi, per essersi fatto male il ricorrente, devo ritenere che la griglia si fosse rotta e che, quindi, il tritacarne ne fosse rimasto privo.
A domanda dell'AVV. FAVA: non ho mai rimosso la griglia dal tritacarne, nella mia esperienza professionale, perché si tratta di una cosa pericolosa. ADR il tritacarne era munito anche di un pestino, ma, devo dire di non averlo visto, quel giorno, vicino all'apparecchio.”
Quanto al documento 'Verbale di sequestro probatorio' ( cfr doc. n.4 nella prod in CP_8 esso si legge che “la cosa sottoposta a sequestro è composta da n. 01 gruppo tritacarne, n.
03 carte laterali, n. 01 gruppo motore, n.01 coclea/vite elicoidale, n.01 griglia di protezione a servizio della tramoggia, n. 01 coltello”.
Pertanto l'unico dato che si evince dal verbale è che la griglia in questione era sul posto, ma non anche che la stessa fosse correttamente posizionata, in modo da prevenire infortuni , dovendo essere saldata all'apparecchio.
In altri termini quanto riportato nel documento non consente di aggiungere significativi elementi di giudizio a quanto emerso dalle testimonianze , dovendosi ritenere in definitiva
10 che il datore di lavoro non ha agito rispettando gli obblighi sullo stesso incombenti, che imponevano di accertare e verificare che il gruppo tritacarne fosse impiegato in maniera conforme alle prescrizioni sul suo utilizzo, finalizzate alla prevenzione di incidenti sul lavoro;
né che fosse utilizzato unicamente da personale in possesso di adeguata esperienza per farlo.
Una siffatta conclusione trova conforto negli arresti univoci della giurisprudenza di legittimità.
In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.” (cfr Cass 25597/2021).
“In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Cass n. 4980/2023).
Si legge nelle motivazioni della sentenza da ultimo citata “Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez.
L, 13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo «quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente»; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez. 3,
11 20/10/2011, n. 21694) Si è perciò esclusa la configurabilità d'una colpa a carico di lavoratori che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive dei datori di lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore costituisce l'oggetto dell'obbligo cui il datore è tenuto, in quanto "il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza"
(così, testualmente, Cass. Sez. L, 13/02/2012, n. 1994; ed ancora da ultimo, in tal senso,
Cass. Sez. L - 25/02/2019, n. 5419, secondo cui "l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso"; ed infine, Cass. Sez. 6 - 3,
12/02/2021 n. 3763,che, in merito ad una fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore e ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima).
In definitiva, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 cod. civ., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del
2007) ( cfr Cass 3736/2021; conf Cass 4890/2023).
12 Nella fattispecie in esame la società datrice di lavoro nulla ha allegato e provato a riguardo, essendo, di contro, emerso dalla prova che il ricorrente non ha avuto alcuna formazione professionale, pur essendo alla sua prima esperienza di lavoro in una macelleria, né che abbia ricevuto delle specifiche direttive comportamentali circa l'uso o meno degli strumenti di lavoro nella disponibilità di tutto il personale impiegato presso il punto vendita. D'altro canto, nel caso di specie, non è configurabile una condotta che non fosse in rapporto con lo svolgimento del lavoro, esorbitando dall'insieme dei compiti assegnati, tra cui è plausibile fosse ricompresa la semplice operazione di pulizia del tritacarne.
Conclusivamente deve ritenersi che l'infortunio di lavoro in questione sia imputabile ad una condotta omissiva-colposa del datore di lavoro e quindi ascrivibile a responsabilità contrattuale ex art 2087 cc.
DANNI NON PATRIMONIALI DEL LAVORATORE
Il danno biologico (inteso come lesione della salute), il danno morale ( inteso come la sofferenza interiore) e il danno dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale” consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato i diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo a una valutazione globale (in motivazione Cassazione civile sez.
III, 07/10/2021, n.27269).
Il danno biologico, ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/05/2021,
n.12046).
Nella fattispecie in esame, espletata la CTU medico-legale, è emerso che “ in seguito a vari interventi residua attualmente uno sfacelo della mano destra e in particolare una frattura diastasata della base del 1o metacarpo con frattura-amputazione al 3o medio del 2o, 3o, 4o
e 5o metacarpo (dalla Rx del 26/10/21: "[…] Resezione subtotale del II, III, IV, V raggio con risparmio delle basi dei metacarpi. Esiti di frattura della falange prossimale del 1° dito trattata
13 con osteosintesi chirurgica, frammenti non ancora saldati…Facendo riferimento alla tabella delle menomazioni Decreto del 12 luglio 2000, il danno biologico riportato dal periziando può essere considerato funzionalmente al pari di una amputazione della mano dominante in associazione ad un severo disturbo post-traumatico da stress , valutabili complessivamente con una percentuale pari al 66% (la voce 240 della tabella assegna alla
“Perdita della mano dominante” un punteggio pari al 55% e la voce 181 assegna al “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo” un punteggio fino al 15%).” ( cfr CTU in atti).
Sul punto va, in primo luogo, chiarito che l'indagine sul danno alla salute che si sta esaminando è finalizzata alla determinazione del cd danno differenziale o complementare, non potendo essere condivise le argomentazioni contenute nel ricorso sul punto, agevolmente confutabili alla luce dei principi affermati da ampissima giurisprudenza di legittimità ( cfr. ex multis Cass 9166/ 2017 e successive conf.)
In particolare, per quanto qui d'interesse, si è affermato ( il neretto è di questo estensore)
“dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell' , caratterizzato dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto CP_3
l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicché quest'ultima non necessariamente lo contiene”; i confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del 1999);… si è tenuto presente che "anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_3
14 struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi”; si è trovata la conferma delle notevoli divergenze strutturali tra l'indennizzo erogato dall e il risarcimento del danno biologico nella considerazione che “mentre CP_3
quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost., l'indennizzo è invece collegato all'art. 38 CP_3
Cost., e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore”; dalla “differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 cit. e il risarcimento CP_3 del danno biologico” ne è conseguita la preclusione “a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore”…in definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che, come nella fattispecie in esame, chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965 in tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 del decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto…
: prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari (per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del
1965 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa); indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato;
valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile
15 dall' , in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, CP_3
distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da
Cass. n. 20807/2016 cit.); tale operazione di scomputo va effettuata, come detto, ex officio ed anche ove l' non abbia in concreto provveduto all'indennizzo…” ( cfr CP_3
in motivazione Cass. 22021/2022 con richiamo espresso a Cass n. 17655/2020)
Alla luce di queste esaustive argomentazioni si è dato, quindi, seguito alla chiamata in giudizio dell' , anche al fine di procedere alla corretta quantificazione del danno CP_3
differenziale, come si preciserà nel prosieguo della presente motivazione, risultando del tutto infondate le motivazioni del ricorso, in merito alla possibilità per il lavoratore di optare
'liberamente' per l'uno o per l'altro ristoro, ossia per l'indennizzo ( ) che, a differenza CP_3
del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità”, o per l'integrale risarcimento da parte del datore di lavoro.
L'iter logico giuridico che si è qui chiamati a percorrere richiede quindi che dal risarcimento determinato in base a criteri civilistici ( valore del punto di invalidità qui determinato in base alle più accreditate tabelle di Milano) vada 'scomputato' l'indennizzo ( erogato in forma di rendita) a carico dell , attività di scomputo che va effettuata d'ufficio anche CP_3 indipendentemente dall'effettiva erogazione dell'indennizzo da parte dell' e anche CP_3 quando il ricorrente non abbia dedotto di aver ricevuto l'indennizzo ovvero il riconoscimento della rendita ( cfr ex multis Cass 22021/2022). Ed infatti la mancata richiesta all' CP_3
dell'indennizzo per danno biologico può comportare la riduzione del risarcimento civilistico, mediante la deduzione dell'importo corrispondente alla prestazione previdenziale ( cfr Cass
17655/2020) , con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio, e quindi anche se l non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del CP_3
2017; conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018; Cass. n. 33639/2022).
In secondo luogo, ancora in replica alle eccezioni formulate dalla difesa del ricorrente, va evidenziato che il calcolo della percentuale di menomazione possa senz'altro compiersi, nei casi di responsabilità datoriale, in base alle tabelle , non essendovi oggettive ed CP_3
evidenti ragioni di disfavore di un parametro rispetto all'altro indicato solo genericamente dagli attori e potendosi in tal modo evitare l'aberrante situazione- destinata altrimenti a divenire pressoché la regola - di una duplice diversa valutazione della percentuale di
16 invalidità derivante dallo stesso danno a seconda del soggetto nei cui confronti detta percentuale viene accertata ( datore di lavoro o ) come nella fattispecie in esame. In CP_3
tal modo, inoltre, il confronto tra indennizzo e risarcimento viene ricondotto al mero raffronto pecuniario voluto dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione, pur rispettandosi, comunque, la diversità ontologica e funzionale tra indennizzo e risarcimento, nonché la diversità di metodi di calcolo.
Una siffatta conclusione trova conforto nell'insegnamento delle Suprema Corte secondo cui la percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute va determinato con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientifici
( Cass 19229/2022 ; n. 11724/2021). Circostanza che senz'altro ricorre per le tabelle , CP_3 qui utilizzate al solo fine di accertare 'la percentuale' della menomazione conseguente all'infortunio, la cui autorevolezza scientifica non è in discussione.
Non da ultimo va considerato che parte ricorrente non ha criticato sotto alcun profilo il percorso medico-legale sotteso alla consulenza d'ufficio, limitandosi a chiedere al CTU – senza evidenziare le ragioni dell'asserito disfavore, solo presunto –di fornire “una stima della valutazione del danno permanente alla persona del ricorrente anche nell'ambito della
Responsabilità Civile” ( cfr Osservazioni in calce alla CTU).
Va ad esempio evidenziato che in base alle “Tabella delle menomazioni prevista dall'articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 alla “Perdita di tutte le dita della mano” sono attribuiti punti percentuale 48 d. - 43 n.d., mentre nel caso di specie il CTU ha riconosciuto, in base alle tabelle di cui al DM 12.7.2000, una riduzione permanente del 55%.
Non è dato quindi comprendere per quale ragione i barèmes utilizzati – di fonte legale e redatti con criteri di scientificità - non siano idonei a garantire una tendenziale uniformità di valutazione del pregiudizio derivante dallo stesso danno, indipendentemente dal soggetto nei cui confronti detta percentuale viene accertata (datore di lavoro o ), tenuto conto CP_3
che gli stessi sono suscettibili altresì di arricchimento mediante valorizzazione di tutte le circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, idonee ad ulteriormente definire le conseguenze del sinistro, mediante la personalizzazione del risarcimento. Omogeneità che offre un vantaggio di non poco conto nella fase della liquidazione del danno differenziale che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, si sostanzia in un
'quantum' pecuniario, costituito da un importo destinato a colmare una differenza meramente quantitativa tra un risarcimento più ampio, ma eventuale, e un indennizzo, più ridotto, ma certo, a fronte di un unico danno alla persona.
17 QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI RICHIESTI
Al fine di valutare la sussistenza ed entità del danno biologico nonché del periodo di inabilità temporanea totale e parziale – come si è visto - è stata disposta una Ctu medico-legale.
Le conclusioni del Ctu, appaiono immuni da vizi logici, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione sanitaria in atti, sicché possono essere senz'altro poste a fondamento della presente decisione.
L'ausiliario del Giudice ha, in particolare, formulato la diagnosi finale di danni permanenti quali " sfacelo della mano destra e in particolare una frattura diastasata della base del 1o metacarpo con frattura-amputazione al 3o medio del 2o, 3o, 4o e 5o metacarpo (dalla Rx del 26/10/21: "[…] Resezione subtotale del II, III, IV, V raggio con risparmio delle basi dei metacarpi. Esiti di frattura della falange prossimale del 1° dito trattata con osteosintesi chirurgica, frammenti non ancora saldati" e valutando percentualmente i postumi permanenti dei danni, previo richiamo dei criteri medico – legali di riferimento, e in particolare delle tabelle allegate al d. lgs. n. 38/2000 (come da quesito affidato), in una percentuale di grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 66 %
(sessantaseipercento)”, tenuto conto anche del “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo” ( cfr relazione CTU in atti).
Ciò posto, la liquidazione del danno biologico va compiuta, alla stregua dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2056 c.c., in applicazione delle c.d. Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psico - fisica, condivise dalla scrivente, anche in conformità con le statuizioni della Suprema Corte di Cassazione contenute nella sentenza n. 12408/2011.
Nel caso di specie si fa riferimento alla formulazione attuale – anno 2024- delle predette tabelle intervenuta, a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi a partire dalle sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 26972 dell'11.11.2008 – con conseguente esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, con liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale” , sia nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, così unificando la liquidazione dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico e c.d. danno morale - e, quindi, dalla esigenza di uniformarsi ai più recenti
18 rilievi della giurisprudenza di legittimità- v. Cass. n. 25164/2020 - che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori relativi al danno non patrimoniale, costituiti dalla componente del danno alla salute e quella del danno morale.
Si è rilevato, infatti, che nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la c.d. personalizzazione del danno (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Ciò vale anche in relazione al danno da inabilità temporanea.
Nelle tabelle 2024 sono stati pertanto indicati il valore percentuale del “punto”, in relazione alla percentuale di danno, con distinzione, anche numerica, delle due componenti citate e analoga specificazione si è fatta anche in relazione all'importo complessivo spettante, in relazione all'età del danneggiato.
Le tabelle predette individuano, pertanto, il valore del nuovo “punto”, partendo dal valore delle tabelle precedenti, che si riferiva alla sola componente anatomo – funzionale, aumentato di una percentuale ponderata rispetto all'aumento dell'invalidità, al fine dell'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente del danno non patrimoniale riferita alla c.d. sofferenza soggettiva, e prevedono, poi, una percentuale massima di aumento per la c.d. personalizzazione. Criterio analogo di liquidazione congiunta delle diverse componenti del danno non patrimoniale si utilizza per il risarcimento dell'invalidità temporanea.
Nel caso in esame va riconosciuta la sussistenza delle condizioni concrete per riconoscere una maggiorazione per una “personalizzazione del danno”, che per l'età del ricorrente all'epoca del sinistro è indicata nella percentuale massima del 25%, e deve, pertanto, essere riconosciuto l'importo previsto dalle tabelle di Milano in relazione al valore del punto per una percentuale invalidante del 66 %, in funzione dell'età di anni 19 del ricorrente al momento dell'infortunio, importo pari a complessivi euro 793.212,00, di cui euro 528.808,00 per la componente di danno biologico-dinamico-relazionale ed euro 264.404,00 per la componente di “sofferenza soggettiva interiore”.
All'esito dell'espletata istruttoria è altresì possibile procedere ad una personalizzazione dell'importo calcolato per danno biologico ( € 528.808,00) in misura del 10% ( € 52.880,00), in ragione delle circostanze del caso concreto - al netto della sofferenza morale cagionata dall'infortunio e già liquidata – che si concentrano essenzialmente sull'età del ricorrente e sul cambiamento delle abitudini di vita, riscontrato all'esito dell'istruttoria orale, nonché
19 oggettivamente, in considerazione dell'organo su cui si è ricaduta la menomazione. In totale
€ 581.688,80 ( € 528.808,00 + 52.880,80).
Alla percentuale indicata (10%) si perviene essenzialmente anche in base alla valutazione complessiva dei fatti ( primo accesso nel mondo del lavoro;
stato civile e in convivenza con i genitori, contesto socio-culturale), in presenza delle limitate allegazioni fattuali del ricorso in cui, in particolare, non sono state dedotte, prima ancora che provate, ricadute peculiari dell'evento, che possano determinare un maggiore incremento della percentuale qui utilizzata (10%), che si aggiungano a quelle 'standard' presumibilmente patite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell'integrità psicofisica.
Ne consegue che il danno non patrimoniale astrattamente liquidabile è pari ad € 846.092,80
(€ 581.688,80 +264.404,00).
Dall'importo complessivo pari a € 846.092,80 deve essere quindi detratto quanto riconosciuto complessivamente dall' a titolo di rendita da infortunio sul lavoro per la sola CP_3 componente “danno biologico” che ammonta, secondo le risultanze del prospetto di calcolo depositato dall' (capitalizzazione) in € 327.792,04. E quindi: € 581.688,80- CP_3
327.792,04= 253.896,76 +264.404 = 518.300,76
Residua pertanto un credito risarcitorio, a titolo di danno non patrimoniale differenziale e complementare in favore del ricorrente pari a complessivi € 518.300,76, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo al cui pagamento va condannata la società ex datrice di lavoro.
Ad avviso di questo Giudicante, infatti, non compete la rivalutazione monetaria atteso che il parametro per la quantificazione del danno non patrimoniale – effettuato in applicazione della cd tabelle di Milano - è rapportato alla attualità e, dunque, compensa anche il diminuito valore di acquisto del denaro.
Va, inoltre, riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per l'invalidità temporanea, parametrata al valore quota previsto in tabella di € 115,00 al giorno, per il numero dei giorni indicato dal CTU e in proporzione alla misura della percentuale di riduzione della capacità temporanea.
Ne consegue dovuto un importo complessivo pari ad € 6.900,00 per 60 giorni di IT al 100%
e € 8.280,00 per giorni 90 di IT all'80% ( € 92,00 al giorno pari all 80% di 115,00). In totale
€ 15.180,00
Tuttavia, dal momento che non si può determinare un arricchimento in favore dell'istante in virtù di una stessa posta creditoria, dall'importo spettante va detratto quanto già liquidato
20 dall' a titolo di IT, ossia € 8.474,03 ( cfr doc liquidazione ), così che al ricorrente CP_3 CP_3 spetta a tale titolo la differenza pari a € 6.705,97.
Al ricorrente spetta altresì a titolo di danno patrimoniale ( danno emergente) l'importo complessivo di € 665,54 a titolo di spese mediche ( farmaci , terapie ed esami diagnostici) che risultano in questa sede documentate ( cfr all.32 prod ricorr). Deve ritenersi infatti infondato in parte qua questo capo di domanda di condanna al pagamento di € 8000,00 richiesti genericamente anche per 'spese future sulla base della comune esperienza”. Basti considerare che nel ricorso non è stata dedotta alcuna circostanza specifica in merito, ad esempio alla necessità di effettuare cure periodiche e/o vita natural durante, né ne viene chiarita, con specifico rifermento al caso concreto, la natura e il relativo costo, né sono state allegate e provate richieste di preventivi di spesa per protesi o altri ausili sanitari.
Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna al pagamento di € 878.544,00 a titolo di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica indicata, asseritamente, nel
100%.
Nell'atto introduttivo, sul punto, è stato dedotto che ' con la perdita quasi totale della mano destra oltre ai rilevanti pregiudizi di natura psichica, il ricorrente ha subito l'annullamento della propria capacità lavorativa specifica di operaio oltre che di qualsiasi attività lavorativa manuale'
Tuttavia una siffatta affermazione risulta priva di alcun oggettivo riscontro fattuale e medico- legale ( cfr relazione del CTU e documentazione ) CP_3
In punto di diritto, tenuto conto dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, va chiarito che “nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio" (Cass. 14/11/2013, n. 25634; v. anche Cass. del 23/09/2014, n. 20003; cfr. da ultimo, ex aliis, Cass. 15/06/2018 n. 15737, secondo la cui massima "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchè, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è
21 possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perchè esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito"). (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/02/2019 n.3724).
Va ricordato che l'incapacità di lavoro va intesa come inidoneità a svolgere, non solo il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ma tutti i lavori che l'interessato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienza professionale, sia capace di espletare (capacità generica). Per l'accertamento di tale inidoneità rileva, pertanto, in primo luogo, il lavoro specifico che l'istante espleta al momento in cui si determina l'evento dal quale si vuole far conseguire l'incapacità e, in caso di accertata inidoneità allo svolgimento di siffatto lavoro, residuando ulteriori energie lavorative, vengono in rilievo le altre attività, compatibili con il grado di istruzione e le attitudini fisiche e psicologiche, che il soggetto è in grado di svolgere.
Nel ricorso si afferma in maniera apodittica che il non sarebbe più in condizione Parte_1 di svolgere non solo l'attività di addetto al banco macelleria – presso cui era impiegato al momento dell'incidente – ma ogni altro tipo di attività lavorativa manuale e si perviene alla quantificazione del danno in commento in € 878.544,00 adottando il criterio di calcolo del triplo della pensione sociale nei seguenti termini: triplo pensione sociale aggiornata al 2021=
18.303,00; 100% di 18.303,00 = 18.303,00; scarto tra vita lavorativa 67 e vita fisica 19= 48
X 18.303,00 = 878.544,00 (cfr ricorso).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass., n.1120/2006; n. 8896/2016;
n. 25370/2018) l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e, quindi, di produzione di reddito.
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
22 La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica.
In particolare per principio, più volte affermato dalla Corte, la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (in tal senso già Cass. 21/4/1999 n.
3961).
Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. Cass. 6/6/2008 n. 15031).
Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23/8/2011 n. 17514; 7/11/2005 n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634).
Siffatto principio però non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo (cfr Cass. n. 19922/2023).
Chiarisce ancora la Cassazione che, anche se, in ragione del sinistro, la vittima perde, come nella specie, un rapporto lavorativo retribuito già in atto, il reddito effettivamente percepito dalla vittima e perduto in ragione del sinistro costituisce solo la base di calcolo.
Il suo danno patrimoniale non può considerarsi infatti pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va considerata,
23 ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita. Per cui, legittimamente, la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego. Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa.
In definitiva, ai fini di una liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per equivalente che sia effettivamente volta a reintegrare il danneggiato nella situazione preesistente, il reddito perduto costituisce la base di calcolo, ma il danno deve essere parametrato alla misura della sua perdurante possibilità di procurarsi in futuro quegli stessi introiti o altri idonei a soddisfare le sue esigenze.
Diversamente opinando, ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benchè ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio. ( cfr in motivazione Cass 14241/2023)
Fermi i principi riportati, alla stregua dei quali la fattispecie in esame va esaminata, in primo luogo deve ritenersi del tutto infondata l'asserzione attorea secondo cui la capacità lavorativa specifica del ricorrente si sia di fatto annullata (100%). Ed infatti l'invalidità del
, per quanto di grado elevato, non è assoluta e consente al medesimo di utilizzare Parte_1
le proprie residue capacità lavorative sia in lavori manuali, che non richiedano necessariamente l'impiego di entrambe le mani - pur senza considerare il ricorso a protesi, comunemente in uso per gli arti superiori- ovvero eseguibili con peculiare strumentazione ( pulsanti, leve ecc); sia in lavori di natura non necessariamente manuale, e quindi di tipo impiegatizio, dal momento che il è in possesso di diploma (cfr relazione CTU alla Parte_1
voce anamnesi, da ritenere più attendibile della dichiarazione del teste Tes_2
, in quanto proveniente dalla parte personalmente in risposta alle domande
[...] dell'ausiliario); o ancora in lavori che richiedano l'uso prevalente di sensi diversi, con l'impiego di monitor come usualmente ad esempio nei lavori di custodia-guardiania.
24 Inoltre assumono rilevanza le seguenti circostanze: il ricorrente ha subito l'infortunio il giorno
06.07.2021 e quindi circa 60 giorni dopo l'assunzione; il rapporto di lavoro in questione era a tempo determinato, con decorrenza dal 3.5.2021 e scadenza al 31.10.2021, termine prorogato fino al 30.4.2022 con comunicazione in data 31.10.2021 e quindi allorché
l'infortunio si era già verificato;
la qualifica d'assunzione è quella di 'operaio' con mansioni di 'commesso di banco' VI liv del CCNL applicato;
( cfr all 3 e 4 nella prod ricorr).
Il ricorrente, giovanissimo all'epoca del sinistro, ha inoltre dedotto di aver avuto delle precedenti esperienze di lavoro, pur non avendo precisato in quale settore specifico (è stato indicato genericamente quello alimentare), con quali mansioni e per quanto tempo ( cfr punto n.) del ricorso).
Interrogato sul punto il teste ha dichiarato:” ADR non mi risulta che Testimone_2
avesse precedenti esperienze lavorative specifiche nel settore in cui aveva iniziato a lavorare, anzi, ritengo che fosse un'esperienza del tutto nuova, anche perché era molto giovane quando ha cominciato a lavorare…”
Inoltre parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione utile a comprovare esperienze lavorative di alcun genere, come ad esempio: contratti di lavoro, attestati di tirocinio, buste paga;
estratto conto assicurativo dell' ecc CP_9
Risultano pertanto evidenti le carenze assertive e asseverative del ricorso circa i dati che si rendono necessari per qualificare e, soprattutto, quantificare la perdita della capacità lavorativa specifica con puntuale aderenza al caso concreto.
Pertanto gli unici elementi di giudizio di cui si dispone, lungi da consentire una liquidazione nei termini prospettati in ricorso fondati su circostanze di fatto errate (quali l'annullamento della capacità lavorativa) e non condivisibili neppure in punto di diritto (metodo di calcolo), consentono unicamente di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto continuare a lavorare per la società ' fino alla data di scadenza del contratto a COoparte_1 termine e quindi per altri dieci mesi, senza alcuna certezza in merito all'eventuale stabilizzazione lavorativa presso la medesima impresa, evenienza su è stato Parte_4
allegato prima ancora che provato.
In definitiva deve ragionevolmente ritenersi che il , anche per la giovane età Parte_1 posseduta ( il ricorrente è nato nel 2002), è senz'altro nelle condizioni di procurarsi un'occupazione che gli possa garantire un reddito equivalente a quello prodotto al momento del sinistro per le mansioni di operaio generico, ma anche in attività non prevalentemente manuali, ove richiesto il titolo di studio posseduto, potendo peraltro beneficiare della normativa sull'inserimento al lavoro dei soggetti portatori di inabilità parziali ( legge
25 n.68/1999) attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato che la stessa predispone.
D'altro canto, lo stesso ricorrente ha dedotto che nel periodo in cui ha lavorato per la srl si occupava di varie incombenze, evidenziando così un'acerba esperienza lavorativa, sostanzialmente ancora in fase di formazione, confermata anche dai testimoni escussi, impiegati presso lo stesso punto vendita, inidonea a connotare l'asserita lesione ad una capacità lavorativa specifica, che invece al momento del sinistro non era affatto maturata.
Questo capo di domanda in definitiva va integralmente rigettato, per tutte le ragioni indicate, che escludono altresì la possibilità di configurare l'asserito danno pensionistico, dal momento che non si dispone di alcun elemento che possa indurre a escludere che il ricorrente, in ragione di un nuovo ( e, vista l'età del ricorrente, anche verosimilmente lungo) percorso lavorativo, possa acquisire una utile posizione assicurativa, con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROPOSTA DAI GENITORI DEL
LAVORATORE .
Con questo capo di domanda, e , in qualità di genitori Parte_2 Parte_3
del lavoratore infortunato, hanno chiesto a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi,
€ 200.000,00 per equivalente monetario del danno da lesione del rapporto parentale.
Importo quantificato in ricorso con riferimento alle 'Tabelle di Milano' importo cui la difesa dei ricorrenti perviene '…considerando che in dette Tabelle si fissa un valore medio attestato in € 168.250,00 che la scrivente difesa ritiene di dover aumentare stante le caratteristiche del drammatico infortunio…' ( cfr pag. 14 del ricorso).
Al fine della delimitazione del thema probandum in ordine a questo capo di domanda va in premessa evidenziato che la ulla ha eccepito in merito alla pretesa COoparte_2
copertura assicurativa, in virtù della polizza in atti, anche dei danni che si stanno esaminando ( cd danno riflesso) ( cfr capo VII pag. 28 memoria di costituzione CP_4
Ciò posto, deve rilevarsi che costituisce “affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi, altresì, che “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere
26 accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio
2023, n. 13540,); “la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti”, indifferentemente, “sia una sofferenza d'animo”, sia “una perdita vera e propria di salute”, sia, “una incidenza sulle abitudini di vita” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile
2020 n. 7748,).
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso – può produrre
(anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgano a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione Cass.
Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989).Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui non “v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., in motivazione, Cass. Sez.
3, ord. 7748 del 2020, cit.).
Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del
2023, cit.), sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.).
Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza
27 del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
a differenza del cd. «danno in re ipsa», che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent.
11 novembre 2008, n. 26492).
Facendo applicazione dei principi enunciati deve ritenersi che nella fattispecie in esame ricorrono senz'altro le condizioni per la liquidazione del danno a favore dei genitori del lavoratore infortunato. A tanto si perviene: 1) sia sulla base di elementi presuntivi evincibili dalla comune esperienza ( id quod plerumque accidit), quali: lo stretto vincolo familiare;
la condizione di convivenza ( emersa anche dalla prova testimoniale); la giovane età dell'infortunato che rafforza il predetto vincolo familiare anche in considerazione della condizioni socio-culturali del nucleo;
la condivisione delle patite sofferenze fisiche;
2) sia, dalle risultanze della prova testimoniale espletata, da cui è emerso il significativo coinvolgimento emotivo e logistico dei due genitori, con ricadute sullo stato d'animo di ciascuno di essi, nell'ambito di una convivenza che accentua la condivisione delle sofferenze fisiche e psicologiche del figlio ( cfr test in atti)
Passando quindi alla quantificazione del risarcimento spettante, va evidenziato – ancora una volta nel solco della giurisprudenza di legittimità – che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. ( Cass n.13540/2023, conf n. 36560/2023 )
In definitiva la quantificazione del risarcimento per equivalente economico del danno da lesione del vincolo parentale può essere senz'altro effettuata in questa sede, facendo applicazione delle c.d. Tabelle di Roma (tabella E) per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da macro lesione dell'integrità psico – fisica del congiunto, condivise dalla scrivente, in conformità alle motivazioni della Suprema Corte di Cassazione sopra riportate.
Si perviene in tal modo all'importo complessivo di € 103.219,77 per entrambi i genitori considerati: punti 20 per la 'relazione parentale ( genitore); punti 9 per l'età del danneggiato
; punti 4 per l'età dei parenti da risarcire ( i genitori del ricorrente all'epoca dei fatti avevano
28 un'età compresa tra i 53 e i 62 anni) = in totale 33 punti da moltiplicare per il coefficiente 0,8
, indicato per numero di familiari ( nel caso di specie 2) = 26,4 punti.
Questo risultato, 26,4 punti, va quindi moltiplicato per € 5.294,00 ( importo assegnato in tabella a ciascun punto, pari alla somma del valore-punto per danno morale soggettivo e del danno da alterazione delle relazioni di vita) e ancora per 66% (percentuale di invalidità accertata) = € 103.219,77 ( 24,4 x 5.294,00 x 66%)
DOMANDA DI GARANZIA
Circa la spiegata domanda di garanzia della società datrice di lavoro nei confronti della compagnia di assicurazione, va rilevato che la stessa appare fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, risulta incontestata la validità ed efficacia della polizza assicurativa allegata e versata in atti, avente ad oggetto ( anche) la copertura del rischio da 'responsabilità civile verso prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I' ( cfr all 7)
Nel documento 'condizioni di assicurazione' al punto 3. Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - .I. si legge: CP_10
“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall' per CP_3
gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione.
La garanzia si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
c) ... (all.5 nella prod . CP_4
Ne consegue che la copertura assicurativa ha ad oggetto – per quanto qui interessa –
l'esborso a titolo di risarcimento dei danni, cui è tenuto il datore di lavoro/assicurato ai sensi del codice civile e quindi dei principi ordinamentali che governano la materia, tra cui – come si è ampiamente argomentato, ripercorrendo il consolidato arresto della giurisprudenza di
29 legittimità – il diritto per il soggetto infortunato al ristoro del solo danno differenziale- complementare, onde scongiurare la duplicazione del risarcimento per il medesimo danno.
D'altro canto chiara è in tal senso la portata delle clausole contrattuali sopra trascritte ( lett a e b), ove lette in combinato disposto.
Risulta, quindi, del tutto destituita di fondamento, alla luce del percorso argomentativo fin qui sviluppato, la tesi sostenuta in ricorso, secondo cui sussisterebbe “…la piena e incontestabile legittimità del diritto del ricorrente a scegliere il miglior risarcimento per quanto subito in conseguenza del sinistro per cui è causa…” così che il danneggiato avrebbe la facoltà di “… optare per la tutela dell'integrale risarcimento, essendo legittimamente facultato a farlo, in assenza di un obbligo di legge alla rendita inail…” ( cfr punto V del ricorso)
La tesi attorea, con ogni evidenza, prescinde dai principi che governano la materia di cui si controverte.
La rendita L. n. 38 del 2000, ex art. 13 va considerata, per la sua natura e per le finalità ad essa sottese, di natura previdenziale e non risarcitoria, con conseguente indisponibilità della tutela dal legislatore assicurata al lavoratore in base all'art. 38 Cost. per le ricadute derivanti dagli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tutela che si concretizza poi, sul piano fattuale, con la realizzazione di un interesse pubblico a che si garantiscono mezzi adeguati alle esigenze di vita a quei lavoratori che finiscono per essere colpiti da eventi lesivi a causa dell'attività lavorativa spiegata. Conclusione questa che trova conforto nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha sovente riconosciuto una indisponibilità degli interessi in materia previdenziale o assistenziale ( Cass. n.27644/2013; n. 27679/2011).
Per concludere, la soluzione cui si è pervenuti trova sostanziale riscontro del resto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 572 del 22.12.1989 la quale, nell'equiparare ai fini della pignorabilità la pensione INPS con la rendita , ha affermato che entrambe, attesa CP_3
la loro natura previdenziale, non esauriscono i loro effetti nei confronti dell'assicurato ma sono finalizzate anche al sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti che l'art. 29
Cost., intende tutelare. Ed al riguardo richiama alcune norme del D.P.R. n. 1124 del 1965, ancorate a tale esigenza: art. 72 sul divieto di riduzione dell'indennità ove l'assicurato abbia carichi di famiglia;
art. 77 riguardante l'aumento della rendita nel caso in cui l'assicurato abbia moglie e figli;
art. 85, sul regime di reversibilità ai superstiti. Deve quindi affermarsi in questa sede il principio di diritto secondo cui la rendita ha natura previdenziale e non CP_3
risarcitoria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell'art. 2115 c.c (
Cass. 27664/2013 cit).
30 Tanto chiarito in punto di diritto, quanto alla domanda di condanna diretta della ai CP_4 sensi dell'art 1917 2° comma cc, deve rilevarsi che la compagnia di assicurazione, chiamata in causa, ha eccepito sia la presenza di una franchigia di euro 2.500,00, sia il previsto massimale di copertura, pari ad € 1.000.000,00– circostanze, documentali, che non sono state contestate dalla srl assicurata a seguito della costituzione in giudizio della spa ( cfr. verbale d'udienza del 7.2.2023).
Quest'ultima eccezione ad ogni modo (massimale) non assume rilievo nel caso concreto, in quanto, all'esito dell'iter motivazionale che si è fin qui sviluppato, l'importo dovuto a titolo di risarcimento per le varie voci di danno riconosciute risulta complessivamente pari a €
628.892,00 ( € 525.672,27 + 103.219,77) al di sotto del massimale previsto dalla polizza.
Trova invece applicazione la franchigia suddetta ( € 2.500,00) che resta a carico del datore di lavoro/assicurato.
Co Va ancora evidenziato che nel costituirsi in giudizio la ha chiesto espressamente la condanna diretta ex art. 1917 c.c. dell'Assicurazione chiamata in giudizio al risarcimento in favore della parte danneggiata.
Conclusivamente la va condannata in favore dei ricorrenti e COoparte_2 in ragione delle singole poste contabili liquidate, al pagamento di complessivi € 626.392,00, importo ottenuto sottraendo dalla cifra complessivamente calcolata € 2.500,00 di cui alla franchigia prevista dalle condizioni di contratto, che resta a carico del datore di lavoro.
La somma liquidata va poi maggiorata degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo. Ed infatti non compete la rivalutazione monetaria atteso che il parametro per la quantificazione del danno non patrimoniale - tabelle di Milano e Roma qui utilizzate - è rapportato all'attualità e, dunque, compensa anche il diminuito valore di acquisto del denaro.
SPESE DI GIUDIZIO
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, previa compensazione per un quarto, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso ( rigetto del capo di domanda relativo alla perdita di capacità lavorativa specifica) nonché del comportamento processuale della parte attrice, che ha dato concorso, almeno in parte, alla causazione della controversia in questione, nell'aver sostenuto nella fase pregiudiziale e, in particolare, nella gestione dei rapporti con la una tesi infondata secondo la univoca giurisprudenza di legittimità - come CP_4
si è evidenziato nella presente motivazione - che ha reso altresì necessaria la chiamata in giudizio dell' , su istanza della Compagnia Assicuratrice, anche al fine della CP_3
31 quantificazione del risarcimento 'differenziale'. Ed infatti proprio in virtù dell'estensione del contraddittorio all' , quest' ha potuto procedere al riconoscimento della CP_3 CP_3
prestazione ( rendita) avendo rimarcato, nel costituirsi in giudizio, che trattandosi di infortunio sul lavoro, l sede di Caserta ha provvisoriamente erogare le relative CP_3
prestazioni economiche previste ex DPR n.1124/65 e D. Lgvo n. 38/00, ( indennizzo per il lungo periodo di inabilità temporanea assoluta) “…provvedendo a convocare numerose volte l'infortunato a visita medica onde poter accertare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica permanente indennizzabile. Gli inviti a visita medica sono stati inviati a mezzo raccomandata R/R, contatti telefonici ed attraverso numerose email indirizzate anche al legale del lavoratore, come da allegata documentazione, ma sono allo stato rimasti senza esito…” l ha inoltre fatto rilevare che la visita medica collegiale, presente il medico di CP_3 fiducia dell'infortunato, veniva fissata per il giorno 19.05.2023, e quindi in data successiva alla costituzione in giudizio dell'Istituto assicuratore, in tal modo evidenziando la carenza di collaborazione della parte interessata.
La restante parte delle spese, liquidata come da dispositivo, tenuto conto della presenza di più parti nella stessa posizione processuale ( art 4 comma 2 D.M. 55/2014) va posta a carico della Compagnia Assicuratrice, ai sensi del puto 8.1 'garanzia base' del documento condizioni di assicurazione' che nelle 'prestazioni garantire' al numero 2) annovera le 'spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile; ( all. 5 ). Pt_5
Vanno invece compensate le spese con l tenuto conto della posizione processuale CP_3
assunta, che non contiene la formulazione di domande in questa sede.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la responsabilità di
[...] nella causazione dell'infortunio occorso in data COoparte_1
06.07.2021 a;
Parte_1
b) Condanna la , chiamata in garanzia, al pagamento in COoparte_2 favore di di € 525.672,27 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
differenziale e complementare, Invalidità Temporanea e spese mediche documentate, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo c) Condanna la , chiamata in garanzia, al pagamento in COoparte_2 favore di e di € 103.219,77 a titolo di Parte_2 Parte_3
32 risarcimento del danno, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
d) Condanna al pagamento di € 2.500,00 in favore di COoparte_1
a titolo di risarcimento del danno differenziale e complementare, Parte_1
oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
e) Compensa le spese di giudizio per un quarto tra i ricorrenti e COoparte_1
e condanna , chiamata in garanzia, al
[...] COoparte_2 pagamento della restante parte che si liquida – escluse spese di CTU liquidate con separato decreto - in complessivi € 14.756,40 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Fava
f) Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti processuali e l' CP_3
g) Liquida le spese di CTU come da separato decreto
Napoli 08.04.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
33