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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 96 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pietrafitta alla via Zumbini 1^ traversa, 49 presso lo studio dell'Avv. Francesco Tancredi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in calce al ricorso in appello appellante
E
in persona del l.r.p.t. CP_1 appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << Accogliere il presente atto di appello e per l'effetto annullare la gravata sentenza n. 1952 /2023 pubblicata in data 27.11.2023 resa all'esito del giudizio rubricato al n. 2477/2020 R.G.A.L. dal Tribunale di Cosenza, per tutte le motivazioni sottese al presente atto di appello condannando la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva somma di euro 123.681,97 oltre interessi e rivalutazione per come dettagliatamente indicata nel ricorso introduttivo o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre naturalmente agli interessi ed alla rivalutazione. B) In via istruttoria ancora una volta si reitera la richiesta di CTU contabile finalizzata alla quantificazione delle differenze retributive
(lavoro straordinario, ferie, permessi etc) siccome emerse nel corso dell'istruttoria.
C) Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre ex art 93 cpc>>.
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la società resistente dal 3.7.2006 al 31.7.2017, inquadrato nel 4° livello CCNL Commercio e
1 Terziario, mansioni di operaio-autista; che era stato assegnato al trasporto delle merci dal centro distribuzione di Piano Lago a vari supermercati in tutto il territorio calabrese;
che, prima di iniziare le consegne, doveva caricare il camion e, al termine della giornata lavorativa, doveva provvedere al rilascio delle bolle relative alla merce trasportata e alla consegna degli incassi;
che l'orario di lavoro era previsto contrattualmente per 40 ore settimanali, 7 ore dal lunedì al venerdì e 5 ore di sabato;
che, in realtà, aveva prestato attività lavorativa per minimo 10 ore dal lunedì al venerdì (6,00/16,00-17,00) e per minimo 7 ore il sabato (6,00/13,00-14,00); che non aveva usufruito di ferie e permessi, se pur gli stessi erano indicati in busta paga;
che spettavano dunque le differenze retributive per orario straordinario, ferie
e premessi non retribuiti e per il ricalcolo del TFR. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate con le note scritte depositate il 28.10.2023. La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive antecedenti al quinquennio rispetto alla proposizione del ricorso e che, comunque, la domanda era incerta nell'allegazione dei fatti e non fondata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte>>.
§1.2
Il Tribunale rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese di lite.
§2
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 24 gennaio Parte_1
2024. L'udienza del 18 febbraio 2025 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui << Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che
l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>).
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
2 unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020), salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 24 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1952/2023, pubblicata in data 27 novembre 2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 3 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
3
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 96 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pietrafitta alla via Zumbini 1^ traversa, 49 presso lo studio dell'Avv. Francesco Tancredi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in calce al ricorso in appello appellante
E
in persona del l.r.p.t. CP_1 appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << Accogliere il presente atto di appello e per l'effetto annullare la gravata sentenza n. 1952 /2023 pubblicata in data 27.11.2023 resa all'esito del giudizio rubricato al n. 2477/2020 R.G.A.L. dal Tribunale di Cosenza, per tutte le motivazioni sottese al presente atto di appello condannando la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva somma di euro 123.681,97 oltre interessi e rivalutazione per come dettagliatamente indicata nel ricorso introduttivo o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre naturalmente agli interessi ed alla rivalutazione. B) In via istruttoria ancora una volta si reitera la richiesta di CTU contabile finalizzata alla quantificazione delle differenze retributive
(lavoro straordinario, ferie, permessi etc) siccome emerse nel corso dell'istruttoria.
C) Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre ex art 93 cpc>>.
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la società resistente dal 3.7.2006 al 31.7.2017, inquadrato nel 4° livello CCNL Commercio e
1 Terziario, mansioni di operaio-autista; che era stato assegnato al trasporto delle merci dal centro distribuzione di Piano Lago a vari supermercati in tutto il territorio calabrese;
che, prima di iniziare le consegne, doveva caricare il camion e, al termine della giornata lavorativa, doveva provvedere al rilascio delle bolle relative alla merce trasportata e alla consegna degli incassi;
che l'orario di lavoro era previsto contrattualmente per 40 ore settimanali, 7 ore dal lunedì al venerdì e 5 ore di sabato;
che, in realtà, aveva prestato attività lavorativa per minimo 10 ore dal lunedì al venerdì (6,00/16,00-17,00) e per minimo 7 ore il sabato (6,00/13,00-14,00); che non aveva usufruito di ferie e permessi, se pur gli stessi erano indicati in busta paga;
che spettavano dunque le differenze retributive per orario straordinario, ferie
e premessi non retribuiti e per il ricalcolo del TFR. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate con le note scritte depositate il 28.10.2023. La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive antecedenti al quinquennio rispetto alla proposizione del ricorso e che, comunque, la domanda era incerta nell'allegazione dei fatti e non fondata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte>>.
§1.2
Il Tribunale rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese di lite.
§2
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 24 gennaio Parte_1
2024. L'udienza del 18 febbraio 2025 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui << Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che
l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>).
La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
2 unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020), salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 24 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1952/2023, pubblicata in data 27 novembre 2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 3 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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