Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno 2025 il giorno 2 del mese di gennaio
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez.controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1. dr. Annacarla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. CRistofano Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al al n. 2041 R. G. 2021 sezione lavoro, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1 Pisani C.F. (fax 0815567777, pec C.F._2
presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Vanvitelli 15 Email_1 elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
e in persona dei rispettivi legali rapp.ti CP_1 Controparte_2
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2017 dinanzi al Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, l'appellante in epigrafe agiva in opposizione all'intimazione di pagamento notificata in data 15.9.2017 per mancata notifica delle cartelle presupposte.
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Avverso tale decisione ha proposto appello il con atto depositato in data 9.7.2021 Pt_1 censurando ampiamente la decisione sotto il profilo della statuizione delle spese.
Gli istituti appellati non si costituivano. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. , dopo un rinvio a mente dell'art.348 c.p.c, la causa è stata decisa .
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Segnatamente, nel caso in esame, parte appellante non ha prodotto note scritte, laddove nel decreto di trattazione era stato espressamente indicato che “il mancato tempestivo deposito di dette note sarà considerato equivalente alla mancata presenza, con tutte le conseguenze previste dalla legge”. E' stato quindi disposto il rinvio alla data odierna ex art. 348 c.p.c. e, all'esito della comunicazione della relativa ordinanza, è risultata persistente l'inerzia dell'appellante.
Pertanto si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione né ha depositato le richieste note scritte , laddove nel decreto di trattazione emergenziale era stato espressamente indicato che “il mancato tempestivo deposito di dette note sarà considerato equivalente alla mancata presenza, con tutte le conseguenze previste dalla legge”. E' stato quindi disposto il rinvio alla data odierna ex art. 348 c.p.c. e, all'esito della comunicazione della relativa ordinanza, è risultata persistente l'inerzia dell'appellante.
2 In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese di lite, dal momento che la parte appellata non si è costituita.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte il contributo unificato iniziale, il cui all'amministrazione giudiziaria” 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto
Così deciso in Napoli, li 2.1.2025
Il Presidente estensore
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