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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 764/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. LEONCINI GIORGIO e l'avv. PICCHI SERGIO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Diego Vaccaro
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Vaccaro dichiara che parte ricorrente aderisce al conteggio del MIM con riferimento alla RPD, per euro 605,28.
Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con le precisazioni svolte all'odierna udienza in ordine alla domanda relativa alla RPD.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 764/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONCINI Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. PICCHI SERGIO, con elezione di domicilio in VIA G. MORANDI 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO, presso il difensore avv. LEONCINI GIORGIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato, dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.03.2024, la docente ha esposto: Parte_1
-di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza dei Controparte_2
seguenti contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche:
1) anno scolastico 2020-2021: contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 09/11/2020 e cessazione al 30/06/2021 con orario completo presso l'Istituto Superiore E.
Fermi-L. Da Vinci di Empoli;
2) anno scolastico 2021-2022: Contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022 con orario completo presso l'Istituto Superiore E. Fermi-L. da
Vinci di Empoli;
3) anno scolastico 2022-2023: Contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 06/09/2022 al 30/06/2023 con orario completo presso l'Istituto Superiore Il Pontormo di
Empoli;
2 4) anno scolastico 2023-2024: Contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 01/09/2023 al 30/6/2024 con orario completo presso l'Istituto Superiore E. Fermi-L. da
Vinci di Empoli;
senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015;
-di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la stipula di contratti CP_1
d'insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, nel corso dell'anno scolastico
2019/2020 (per complessivi n. 83 giorni di lavoro) e dell'anno scolastico 2020/2021 (per complessivi n.
33 giorni di lavoro), con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, senza percepire la retribuzione professionale docenti dell'importo di € 483,06 per l'anno 2019/2020 (giorni 83 x € 5,82) ed € 192,06 per l'anno 2020/2021 (giorni 33 x € 5,82), ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che CP_1
hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024), richiamando la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/22 e l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21, nonché il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti sulla base del principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 20015/18).
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti per supplenza temporanea relativi agli anni scolastici 2019-2020 (cfr. Doc. n. 2) e 2020-2021 (cfr. Doc n. 3) e per l'effetto, condannare il
, in persona del pro-tempore (c.f. ), al Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 855,24, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-
3 2024 e, per l'effetto, condannare il (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Ministro pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con
l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda relativa alla Controparte_2
retribuzione professionale docenti e chiedendone la reiezione, in quanto infondata;
in particolare, il Part
resistente ha contestato il quantum della domanda relativa alla , poiché i conteggi di CP_1 parte ricorrente non tengono conto del servizio effettivo svolto nell'anno scolastico 2020/2021, avendo la ricorrente prestato servizio dal 19/10/2020 all'8/11/2020 e non dal 19/10/2020 al 21/12/2020, avendo, peraltro, in data 9/11/2020, conseguito la supplenza per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, potrà essere eventualmente riconosciuta alla ricorrente una somma pari al risultato tra la quota RPD giornaliera di Euro 5,82 per 104 giorni effettivi di servizio, ovvero euro 605,28.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha aderito al conteggio di parte resistente, chiedendo, pertanto, la condanna della parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, di euro
605,28, a titolo di retribuzione professionale docenti.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sulla carta docente
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti prodotti dalla ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal resistente. CP_1
Parimenti, è documentale che la ricorrente, anche nell'a.s. 2024/2025, abbia concluso con il CP_1
resistente un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2025.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
4 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
5 L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
6 In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: “1)
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
7 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame, con riferimento a tutte le predette annualità), con conseguente spettanza
8 della docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 , tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36,
L. 724/1994).
2. Sulla retribuzione professionale docenti
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cit. Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che è: “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in
9 termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cit. Cass. S.L. ordinanza n.
6293/2020).
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento della domanda di condanna di parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione professionale docenti, nei limiti di quanto precisato dal procuratore della parte ricorrente all'odierna udienza, avendo la ricorrente aderito ai conteggi del resistente. CP_1
Pertanto, il resistente deve essere condannato al pagamento, a favore della ricorrente, della CP_1 retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
resistente per gli a/s 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 605,28 (Euro 5,82 per 104 giorni di servizio), oltre accessori di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli Controparte_2 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10 - accerta il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli aa/ss 2019/2020 e 2020/2021; Controparte_2
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle relative CP_1
differenze retributive, quantificate in complessivi euro 605,28, oltre accessori di legge;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
11
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 764/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. LEONCINI GIORGIO e l'avv. PICCHI SERGIO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Diego Vaccaro
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Vaccaro dichiara che parte ricorrente aderisce al conteggio del MIM con riferimento alla RPD, per euro 605,28.
Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con le precisazioni svolte all'odierna udienza in ordine alla domanda relativa alla RPD.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 764/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONCINI Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. PICCHI SERGIO, con elezione di domicilio in VIA G. MORANDI 4 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO, presso il difensore avv. LEONCINI GIORGIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato, dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.03.2024, la docente ha esposto: Parte_1
-di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza dei Controparte_2
seguenti contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche:
1) anno scolastico 2020-2021: contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 09/11/2020 e cessazione al 30/06/2021 con orario completo presso l'Istituto Superiore E.
Fermi-L. Da Vinci di Empoli;
2) anno scolastico 2021-2022: Contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 09/09/2021 al 30/06/2022 con orario completo presso l'Istituto Superiore E. Fermi-L. da
Vinci di Empoli;
3) anno scolastico 2022-2023: Contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 06/09/2022 al 30/06/2023 con orario completo presso l'Istituto Superiore Il Pontormo di
Empoli;
2 4) anno scolastico 2023-2024: Contratto fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 01/09/2023 al 30/6/2024 con orario completo presso l'Istituto Superiore E. Fermi-L. da
Vinci di Empoli;
senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015;
-di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la stipula di contratti CP_1
d'insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, nel corso dell'anno scolastico
2019/2020 (per complessivi n. 83 giorni di lavoro) e dell'anno scolastico 2020/2021 (per complessivi n.
33 giorni di lavoro), con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, senza percepire la retribuzione professionale docenti dell'importo di € 483,06 per l'anno 2019/2020 (giorni 83 x € 5,82) ed € 192,06 per l'anno 2020/2021 (giorni 33 x € 5,82), ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che CP_1
hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024), richiamando la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/22 e l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21, nonché il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti sulla base del principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 20015/18).
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti per supplenza temporanea relativi agli anni scolastici 2019-2020 (cfr. Doc. n. 2) e 2020-2021 (cfr. Doc n. 3) e per l'effetto, condannare il
, in persona del pro-tempore (c.f. ), al Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 pagamento delle differenze retributive quantificate, in € 855,24, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-
3 2024 e, per l'effetto, condannare il (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Ministro pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con
l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda relativa alla Controparte_2
retribuzione professionale docenti e chiedendone la reiezione, in quanto infondata;
in particolare, il Part
resistente ha contestato il quantum della domanda relativa alla , poiché i conteggi di CP_1 parte ricorrente non tengono conto del servizio effettivo svolto nell'anno scolastico 2020/2021, avendo la ricorrente prestato servizio dal 19/10/2020 all'8/11/2020 e non dal 19/10/2020 al 21/12/2020, avendo, peraltro, in data 9/11/2020, conseguito la supplenza per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, potrà essere eventualmente riconosciuta alla ricorrente una somma pari al risultato tra la quota RPD giornaliera di Euro 5,82 per 104 giorni effettivi di servizio, ovvero euro 605,28.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha aderito al conteggio di parte resistente, chiedendo, pertanto, la condanna della parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, di euro
605,28, a titolo di retribuzione professionale docenti.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sulla carta docente
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, come emergenti dai contratti prodotti dalla ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal resistente. CP_1
Parimenti, è documentale che la ricorrente, anche nell'a.s. 2024/2025, abbia concluso con il CP_1
resistente un contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2025.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
4 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
5 L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
6 In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: “1)
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
7 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (fattispecie verificatasi nel caso in esame, con riferimento a tutte le predette annualità), con conseguente spettanza
8 della docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 , tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36,
L. 724/1994).
2. Sulla retribuzione professionale docenti
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cit. Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che è: “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in
9 termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cit. Cass. S.L. ordinanza n.
6293/2020).
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento della domanda di condanna di parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione professionale docenti, nei limiti di quanto precisato dal procuratore della parte ricorrente all'odierna udienza, avendo la ricorrente aderito ai conteggi del resistente. CP_1
Pertanto, il resistente deve essere condannato al pagamento, a favore della ricorrente, della CP_1 retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
resistente per gli a/s 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 605,28 (Euro 5,82 per 104 giorni di servizio), oltre accessori di legge.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente, per gli Controparte_2 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10 - accerta il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli aa/ss 2019/2020 e 2020/2021; Controparte_2
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle relative CP_1
differenze retributive, quantificate in complessivi euro 605,28, oltre accessori di legge;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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