Articolo 21 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 agosto 1952
Art. 21.
A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi:
A) Fondo di capitalizzazione.
B) Fondo di ripartizione.
I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono devoluti per l'uno per cento al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della gestione marittimi.
Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma della presente legge, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione.
I contributi di cui all'art. 13 sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.
Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli inscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione.
Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 , la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione e' trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.
Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall' art. 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 , o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto, i contributi di cui all'articolo 13 della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti.
Il tre per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dai commi precedenti e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.
I fondi disponibili, nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita' e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952