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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3265/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZARAMELLA Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. PASTORE DANILO, elettivamente domiciliata in STRADA DEL FORTINO, 14 10152 TORINO presso il difensore avv. ZARAMELLA PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEBERNARDI CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO AMEDEO II,11 10121 TORINO presso il difensore avv. DEBERNARDI ALESSANDRO
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 CP_1 per sentirla dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali patiti a seguito del sinistro verificatosi il 15.12.2019 in Sansicario-Cesana. Deduceva l'attrice che, mentre stava percorrendo con gli sci la pista n. 78, in corrispondenza del tratto in cui la pista diventa n. 76, si era imbattuta e aveva urtato un palo bianco con qualche riga nera, presente sulla pista senza alcun motivo, non visibile né segnalato o protetto e di aver riportato, in conseguenza della collisione, un danno quantificato in complessivi € 16.000. Si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza del nesso di causalità tra il Controparte_1 sinistro come descritto e le lesioni lamentate, anche considerato che l'attrice non aveva provveduto a contattare i soccorsi nell'immediatezza dell'occorso e si era recata al PS soltanto 12 gg dopo i fatti per cui è causa.
Evidenziava, inoltre, che era presente sul posto adeguata segnaletica che invitava a rallentare, che il palo era di colore giallo e nero ed era stato ivi collocato per indicare una depressione sulla pista,
1 potenziale fonte di pericolo per gli sciatori, che esso era posto in un tratto ampiamente visibile ed in zona rettilinea ed ampia, per cui poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza;
eccepiva, in subordine, il concorso di colpa in considerazione del fatto che la giornata era soleggiata, il tracciato rettilineo, la pista libera e di larghezza ampia. Infine, contestava il quantum della pretesa attorea e chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 31.05.2022 sono stati concessi i termini per trattazione. Con provvedimento reso a verbale dell'udienza figurata del 10.11.2022 è stata ammessa la prova orale, assunta alle udienze del 28.02.2023 e del 27.06.2023. Con ordinanza del 27.06.2023 è stata disposta sulla persona dell'attrice la consulenza tecnica medico- legale, depositata il 27.10.2023.
A seguito della mancata adesione di parte attrice alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, con ordinanza 01.03.2024 veniva fissata l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. ove, precisate le conclusioni come in epigrafe e discussa la causa, la stessa veniva trattenuta per la decisione con termine per il deposito della stessa entro trenta giorni.
***
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. In ordine all'inquadramento della responsabilità del gestore di impianto sciistico, quale è l'odierna convenuta, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di chiarire che con l'acquisto giornaliero o sky- pass si conclude un contratto atipico fra gestore degli impianti e utente, con cui il primo si obbliga a fornire l'utilizzo degli impianti di risalita e la fruizione delle piste da sci a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del secondo. Connessi a detti obblighi di prestazione, sorgono in capo al gestore degli impianti ulteriori obblighi di protezione, fra cui quello di garantire la buona manutenzione delle piste e di porre in essere tutte le cautele idonee al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per gli utenti: “Il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione
e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (fra le altre, Cass. Civ. Sez. III 16.01.2007 n. 2563).
Considerata dunque la natura contrattuale della responsabilità del gestore degli impianti da sci, il riparto dell'onere probatorio è quello individuato dalle Sezioni Unite nel 2001 (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 e successive conformi, cfr., fra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26953 del
11.11.2008) secondo cui il creditore è gravato dall'onere di allegazione dell'adempimento qualificato e del nesso causale tra tale inadempimento ed il danno lamentato, mentre il debitore, per andare esente da qualsiasi addebito, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto e che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
La qualificazione contrattuale della fattispecie non esime comunque l'attrice dall'allegare un inadempimento qualificato idoneo a provocare il danno lamentato e di provare il nesso causale tra tale inadempimento e l'evento dannoso. È circostanza incontestata che l'attrice fosse titolare di un contratto di sky-pass con la CP_1
come risulta anche dalla documentazione allegata (doc. 4), ritenendosi, dunque, corretta la
[...] sussunzione della responsabilità del gestore delle piste nel regime della responsabilità contrattuale. L'attrice ha, poi, allegato di aver subito un infortunio a seguito dello scontro con un paletto immotivatamente presente sulla pista da sci n. 78 di Sanscrito-Cesana, nel tratto in cui diventa la n. 76; l'occorso sarebbe esclusivamente imputabile all'inadempimento da parte della Controparte_1
2 degli obblighi imposti al gestore dalla normativa nazionale (L. n. 363/03) e regionale (Legge n. 2/09), in particolare, dell'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e l'obbligo di segnalare le situazioni di pericolo (cfr. articoli 3 comma I Legge 24 dicembre 2003, n. 363, vigente ratione temporis).
In punto dinamica del sinistro, può ritenersi provato dall'istruttoria orale svolta che l'infortunio dell'attrice si verificava a causa della collisione contro un paletto posto al centro della pista n. 78. In particolare, il teste oculare ha dichiarato: “sì, stavamo sciando assieme, eravamo Tes_1 paralleli…si, ci siamo approssimati in direzione della pista 76, non sapevo che fosse la 76, al cui inizio, ancora sulla parte piana, c'era uno striscione arancione e giallo con scritto “rallentare”, che riconosco in quello della foto doc. 2-3 (parte convenuta) che mi viene mostrata…Abbiamo rallentato in prossimità dello striscione, siamo passati sulla sinistra del cannone, percorrendo circa 200 mt e, riprendendo nel frattempo la velocità perché era iniziata la discesa, io mi sono mantenuto sulla snx della pista, la era più verso il centro. Dopo circa 200 mt di discesa, girando la testa, ho Pt_1 visto la he inforcava questo palo singolo, piantato nella neve: con i due sci è andata con il Pt_1 palo in faccia…la visuale della pista, dopo il segnale arancione, potrebbe essere simile a quella che si vede nelle foto dei doc. 4-5-6-7 (parte convenuta) che mi vengono mostrate…è vero, è caduta battendo il naso contro il bastone e aveva il naso che sanguinava…era dolorante alla gamba snx e al braccio dx…”
Tali dichiarazioni consentono, altresì, di superare le contestazioni svolte da parte convenuta sulla sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro descritto, fondate sulla pacifica mancata richiesta di soccorso in loco, poiché il teste ha confermato di aver prestato lui stesso assistenza all'attrice, anche in ragione della sua professionalità, e che nell'immediatezza dell'occorso l'infortunio non appariva tale da richiedere un intervento da parte della Centrale Operativa della Via Lattea:
“All'inizio mi sono messo a ridere per la caduta, poi vedendo il naso sanguinante ho prestato soccorso, era dolorante alla gamba snx e al braccio dx, ma sembrava una cosa lieve, una contusione…oltre a essere spaventata era dolorante alla gamba. In realtà in quel momento non sembrava che il braccio avesse problemi, ma per sicurezza ha deciso di non continuare a sciare, avendo male alla gamba…La radiografia l'ha fatta nei giorni successivi, è stata vista da un mio collega ortopedico che senza fare una lastra aveva pensato a una contusione. A seguito del persistere del dolore, ha fatto una lastra ed è venuta fuori una frattura dell'omero.” (cfr. verbale testimonianza). Inoltre, i danni descritti risultano coerenti con il quadro probatorio tenuto conto che: l'attrice ha provveduto a segnalare l'occorso alla società convenuta la sera stessa dell'accaduto, come risulta da doc. 3 allegato in atti;
nell'anamnesi riportata nella relazione di PS del 27.12.2019 si legge “Accede in DEA per trauma sugli sci 10 giorni fa, con dolenza persistente AI e AS dx” (doc. 5); la CTU espletata nel corso del giudizio ha accertato la compatibilità dei danni con l'incidente descritto (cfr. pag. 12 della consulenza).
Il teste escusso ha, inoltre, sostanzialmente confermato lo stato dei luoghi rappresentato Tes_1 dai docc. 3-4-5-6-7 (“c'era uno striscione arancione e giallo con scritto “rallentare”, che riconosco in quello della foto doc. 2-3 (parte convenuta) che mi viene mostrata. Dopo lo striscione e il cannone spara neve inizia la discesa: la discesa è una pista piatta, senza particolari avvallamenti…la visuale della pista, dopo il segnale arancione, potrebbe essere simile a quella che si vede nelle foto dei doc. 4-
5-6-7 (parte convenuta) che mi vengono mostrate.”), così come il teste , addetto alla Testimone_2 sicurezza delle piste per la convenuta dal 2005 (“Confermo che lo stato dei luoghi era come quello raffigurato nelle foto n. 2 e 3 che mi sono mostrate… Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto che mi sono mostrate (foto 4, 5, 6, 7, 8).”). Peraltro, va, altresì osservato che non risultano confermate dall'istruttoria le deduzioni della convenuta in merito alla circostanza che il palo in questione si trovava sulla pista in corrispondenza di una depressione della stessa.
3 Invero, sebbene il sig. (cfr. verbale del 27.06.2023) abbia confermato che il palo raffigurato Tes_2 nelle fotografie prodotte dalla convenuta era stato collocato sulla pista in questione per segnalare una depressione indicata dai maestri di sci al gestore degli impianti, va osservato che il teste si è riferito a un periodo decorrente dall'8.12 “ per circa una settimana/10 giorni” durante il quale, all'apertura delle piste, previo controllo della situazione, il palo sarebbe stato collocato giorno per giorno ma non ha riferito specificamente di avere effettivamente constatato la perdurante presenza della depressione segnalata né ha indicato chi lo avesse fatto. Altresì, va rilevato che dalle stesse fotografie prodotte dalla parte convenuta (in particolare il doc. n. 8) non si rinviene alcuna significativa depressione che giustificasse l'apposizione di un palo per la segnalazione di un pericolo, per cui l'esistenza stessa del palo contravviene all'obbligo del gestore di assicurare che l'attività sportiva si svolga in condizioni di sicurezza. Peraltro, l'assenza di dossi e di segnalazioni trova riscontro nella deposizione resa dal teste oculare il quale ha dichiarato che: “la pista era abbastanza piatta, era abbastanza ripida Tes_1 all'altezza del palo come inclinazione e non ricordo che vi fossero dossi o avvallamenti, non c'erano buchi o avvallamenti particolari. ADR: non c'erano assolutamente dei dossi…non vi era alcuna segnalazione del palo.” Alla luce delle esposte considerazioni, anche trascurando il contrasto sul colore del palo (giallo e nero, secondo i colori tipici dei segnali di pericolo, come riferito dal teste o bianco e nero, come Tes_2 ricorda il teste , trattandosi comunque di particolare che non necessariamente rimane impresso Tes_1 chiaramente nella memoria di chi assiste a un incidente), può dirsi che la presenza di un paletto a centro pista, in assenza di prova dell'esistenza di un pericolo da segnalare, rappresenti un colpevole inadempimento degli obblighi di sicurezza imposti al gestore della pista da sci ( cfr. , oltre all'art. 3 co. 1 l. 363/2003, vigente ratione temporis, altresì l'art. 26, I co. l. reg. n. 2 del 2009) dal quale è derivato un danno all'attrice. In conclusione, dal compendio fotografico in atti e dall'istruttoria svolta sono effettivamente emersi profili di responsabilità contrattuale in capo alla per la presenza di un palo sulla pista Controparte_1 senza che ne sia stata provata la necessità da parte della società convenuta e non essendo stata dimostrata la causa non imputabile.
Tanto premesso, va tuttavia osservato che la condotta dell'attrice assume rilevanza a norma dell'art. 1227, comma 1 c.c., avendo la stessa, con il suo comportamento imprudente, concorso a cagionare il fatto di cui oggi si duole. Sul punto occorre richiamare il principio di diritto per cui “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (tra le tante, di recente, Cass. ord. n. 2345/2019). L'applicazione di tale principio porta alle seguenti considerazioni: è pacifico che la giornata fosse soleggiata (cfr. altresì dichiarazione “A.D.R. era una bella giornata”) e che l'occorso sia Tes_1 accaduto in pieno giorno;
è provato documentalmente che l'attrice quella stessa mattina avesse già affrontato la pista (doc. 1 convenuta); prima della discesa era presente un cartello che indicava agli sciatori di rallentare (docc. 2 e 3); la pista è ampia e, per la conformazione e pendenza della stessa, consente una buona visibilità (cfr. fotografie prodotte dalla convenuta e deposizione del teste Tes_1
4 laddove ha dichiarato “la visuale della pista, dopo il segnale arancione, potrebbe essere simile a quella che si vede nelle foto dei docc. 4, 5, 6, 7 (parte convenuta) che mi vengono mostrate”). Le richiamate condizioni avrebbero dovuto consentire all'attrice di prestare la dovuta attenzione alle condizioni della pista e conseguentemente di moderare la velocità durante la discesa in modo da evitare eventuali ostacoli presenti sulla pista, nella specie, il palo posto al centro pista a circa 200 mt dall'inizio della discesa, o comunque in modo da attenuare l'impatto e la caduta (il teste ha riferito che la Tes_1 signora “con i due sci è andata con il palo in faccia”). Pt_1 In base all'art. 32 comma 3, L.reg. n. 2/2009, lo sciatore è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità.
A fronte di tali considerazioni, è ravvisabile un concorso di colpa in capo all'attrice ex art. 1227, comma 1 c.c., nella misura del 30%, residuando in capo alla convenuta il restante 70%. Sussiste, altresì, la prova del danno riportato dall'attrice: la CTU svolta in corso di causa ha, infatti, accertato che la signora ha riportato una “frattura composta trochite omerale a destra, di Pt_1 frattura chiusa della grande tuberosità dell'omero, pubalgia post-traumatica a sinistra” compatibile con la dinamica dell'evento lesivo (scontro con un paletto) risultante dagli atti di causa (p. 10 CTU). Il consulente, in particolare, con valutazione condivisibile perché adeguatamente motivata e immune da vizi logici, ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura del 2%-3% e un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 60 giorni, di cui 30 giorni a parziale al 50% e 30 giorni a parziale al 25% (p. 11 CTU).
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (tabelle edizione 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito, ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, che “il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); ….” (in termini, Cass. n. 15733/2022).
Nel caso in esame, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno cd. morale, inteso quale sofferenza interiore, in relazione ai postumi permanenti. Invero, tale tipologia di danno, soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova (da fornirsi anche a mezzo di presunzioni semplici, cfr. Cass.
n. 11269/2018) ed, in mancanza di ciò, non può ritenersi insita nella percentuale di danno biologico quantificata dal CTU.
Per quanto riguarda, invece, il periodo di invalidità temporanea, la condizione di sofferenza soggettiva interiore media presumibile si evince da quanto risultante dalla documentazione medica analizzata dal consulente d'ufficio, sicché va considerato il valore monetario di € 115 di cui alle Tabelle Milano 2024.
5 Ne consegue che, in applicazione delle richiamate tabelle, tenuto conto di quanto premesso, considerata la percentuale di invalidità del 2,5% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (56 anni), il danno deve essere liquidato in € 2.778 (cfr. componente dinamico/relazionale del valore monetario di liquidazione), cui va aggiunto l'importo complessivo di € 2.587,50 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 5.365,50. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, tale somma deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso (15.12.2019) e sul risultato vanno calcolati rivalutazione ed interessi c.d. compensativi al tasso legale (1284, I co. c.c.) sulla somma via via rivalutata, per un importo finale di €
5842,10, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Non si applica il tasso di cui all'art. 1284, 4° co. c.c. richiesto dall'attrice, trattandosi di debito di valore
(cfr. Cass. sez. 3 -, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023, la cui motivazione si richiama per relationem).
Non vi è prova documentale né di spese mediche né di esborso relativo alla redazione della relazione medico legale ante causam.
Tenuto conto della quota di responsabilità imputabile alla parte convenuta (70%), la stessa va condannata a corrispondere all'attrice l'importo di € 4089,47.
In ragione del riconoscimento del concorso di colpa, sussistono i presupposti per compensare il 30% delle spese processuali, ponendo la restante parte a carico della convenuta (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 e, recentemente, Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024).
Le spese si liquidano per l'intero in € 264 per esposti ed € 3119,60 oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta (fasi: negoziazione assistita, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 1.101-€ 5.200, con aggiunta del 10% ex art. 4 1 bis d.m. citato.
Il 70% è pertanto pari a € 184,80 per esposti e € 2183,72 oltre rimborso forf. spese generali del 15%,
Iva e Cpa per compensi.
Anche le spese di CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta nella misura del 70% e a carico di parte attrice nella misura del 30%
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertata la responsabilità di e il concorso di colpa di nella misura del Controparte_1 Parte_1
30%, CONDANNA la a pagare ad la somma di € 4089,47 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
COMPENSATO il 30% delle spese di causa, CONDANNA la a rimborsare ad Controparte_1 il restante 70% pari a € 184,80 per esposti e € 2183,72 oltre rimborso forf. spese Parte_1 generali del 15%, Iva e Cpa per compensi;
PONE le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreto del 30.10.2023, definitivamente a carico di parte convenuta per il 70% e a carico di parte attrice per il 30%.
Torino, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3265/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZARAMELLA Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. PASTORE DANILO, elettivamente domiciliata in STRADA DEL FORTINO, 14 10152 TORINO presso il difensore avv. ZARAMELLA PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEBERNARDI CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO AMEDEO II,11 10121 TORINO presso il difensore avv. DEBERNARDI ALESSANDRO
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 CP_1 per sentirla dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali patiti a seguito del sinistro verificatosi il 15.12.2019 in Sansicario-Cesana. Deduceva l'attrice che, mentre stava percorrendo con gli sci la pista n. 78, in corrispondenza del tratto in cui la pista diventa n. 76, si era imbattuta e aveva urtato un palo bianco con qualche riga nera, presente sulla pista senza alcun motivo, non visibile né segnalato o protetto e di aver riportato, in conseguenza della collisione, un danno quantificato in complessivi € 16.000. Si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza del nesso di causalità tra il Controparte_1 sinistro come descritto e le lesioni lamentate, anche considerato che l'attrice non aveva provveduto a contattare i soccorsi nell'immediatezza dell'occorso e si era recata al PS soltanto 12 gg dopo i fatti per cui è causa.
Evidenziava, inoltre, che era presente sul posto adeguata segnaletica che invitava a rallentare, che il palo era di colore giallo e nero ed era stato ivi collocato per indicare una depressione sulla pista,
1 potenziale fonte di pericolo per gli sciatori, che esso era posto in un tratto ampiamente visibile ed in zona rettilinea ed ampia, per cui poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza;
eccepiva, in subordine, il concorso di colpa in considerazione del fatto che la giornata era soleggiata, il tracciato rettilineo, la pista libera e di larghezza ampia. Infine, contestava il quantum della pretesa attorea e chiedeva il rigetto della domanda. All'udienza del 31.05.2022 sono stati concessi i termini per trattazione. Con provvedimento reso a verbale dell'udienza figurata del 10.11.2022 è stata ammessa la prova orale, assunta alle udienze del 28.02.2023 e del 27.06.2023. Con ordinanza del 27.06.2023 è stata disposta sulla persona dell'attrice la consulenza tecnica medico- legale, depositata il 27.10.2023.
A seguito della mancata adesione di parte attrice alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, con ordinanza 01.03.2024 veniva fissata l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. ove, precisate le conclusioni come in epigrafe e discussa la causa, la stessa veniva trattenuta per la decisione con termine per il deposito della stessa entro trenta giorni.
***
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. In ordine all'inquadramento della responsabilità del gestore di impianto sciistico, quale è l'odierna convenuta, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di chiarire che con l'acquisto giornaliero o sky- pass si conclude un contratto atipico fra gestore degli impianti e utente, con cui il primo si obbliga a fornire l'utilizzo degli impianti di risalita e la fruizione delle piste da sci a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del secondo. Connessi a detti obblighi di prestazione, sorgono in capo al gestore degli impianti ulteriori obblighi di protezione, fra cui quello di garantire la buona manutenzione delle piste e di porre in essere tutte le cautele idonee al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per gli utenti: “Il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione
e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (fra le altre, Cass. Civ. Sez. III 16.01.2007 n. 2563).
Considerata dunque la natura contrattuale della responsabilità del gestore degli impianti da sci, il riparto dell'onere probatorio è quello individuato dalle Sezioni Unite nel 2001 (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 e successive conformi, cfr., fra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26953 del
11.11.2008) secondo cui il creditore è gravato dall'onere di allegazione dell'adempimento qualificato e del nesso causale tra tale inadempimento ed il danno lamentato, mentre il debitore, per andare esente da qualsiasi addebito, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto e che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
La qualificazione contrattuale della fattispecie non esime comunque l'attrice dall'allegare un inadempimento qualificato idoneo a provocare il danno lamentato e di provare il nesso causale tra tale inadempimento e l'evento dannoso. È circostanza incontestata che l'attrice fosse titolare di un contratto di sky-pass con la CP_1
come risulta anche dalla documentazione allegata (doc. 4), ritenendosi, dunque, corretta la
[...] sussunzione della responsabilità del gestore delle piste nel regime della responsabilità contrattuale. L'attrice ha, poi, allegato di aver subito un infortunio a seguito dello scontro con un paletto immotivatamente presente sulla pista da sci n. 78 di Sanscrito-Cesana, nel tratto in cui diventa la n. 76; l'occorso sarebbe esclusivamente imputabile all'inadempimento da parte della Controparte_1
2 degli obblighi imposti al gestore dalla normativa nazionale (L. n. 363/03) e regionale (Legge n. 2/09), in particolare, dell'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e l'obbligo di segnalare le situazioni di pericolo (cfr. articoli 3 comma I Legge 24 dicembre 2003, n. 363, vigente ratione temporis).
In punto dinamica del sinistro, può ritenersi provato dall'istruttoria orale svolta che l'infortunio dell'attrice si verificava a causa della collisione contro un paletto posto al centro della pista n. 78. In particolare, il teste oculare ha dichiarato: “sì, stavamo sciando assieme, eravamo Tes_1 paralleli…si, ci siamo approssimati in direzione della pista 76, non sapevo che fosse la 76, al cui inizio, ancora sulla parte piana, c'era uno striscione arancione e giallo con scritto “rallentare”, che riconosco in quello della foto doc. 2-3 (parte convenuta) che mi viene mostrata…Abbiamo rallentato in prossimità dello striscione, siamo passati sulla sinistra del cannone, percorrendo circa 200 mt e, riprendendo nel frattempo la velocità perché era iniziata la discesa, io mi sono mantenuto sulla snx della pista, la era più verso il centro. Dopo circa 200 mt di discesa, girando la testa, ho Pt_1 visto la he inforcava questo palo singolo, piantato nella neve: con i due sci è andata con il Pt_1 palo in faccia…la visuale della pista, dopo il segnale arancione, potrebbe essere simile a quella che si vede nelle foto dei doc. 4-5-6-7 (parte convenuta) che mi vengono mostrate…è vero, è caduta battendo il naso contro il bastone e aveva il naso che sanguinava…era dolorante alla gamba snx e al braccio dx…”
Tali dichiarazioni consentono, altresì, di superare le contestazioni svolte da parte convenuta sulla sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e il sinistro descritto, fondate sulla pacifica mancata richiesta di soccorso in loco, poiché il teste ha confermato di aver prestato lui stesso assistenza all'attrice, anche in ragione della sua professionalità, e che nell'immediatezza dell'occorso l'infortunio non appariva tale da richiedere un intervento da parte della Centrale Operativa della Via Lattea:
“All'inizio mi sono messo a ridere per la caduta, poi vedendo il naso sanguinante ho prestato soccorso, era dolorante alla gamba snx e al braccio dx, ma sembrava una cosa lieve, una contusione…oltre a essere spaventata era dolorante alla gamba. In realtà in quel momento non sembrava che il braccio avesse problemi, ma per sicurezza ha deciso di non continuare a sciare, avendo male alla gamba…La radiografia l'ha fatta nei giorni successivi, è stata vista da un mio collega ortopedico che senza fare una lastra aveva pensato a una contusione. A seguito del persistere del dolore, ha fatto una lastra ed è venuta fuori una frattura dell'omero.” (cfr. verbale testimonianza). Inoltre, i danni descritti risultano coerenti con il quadro probatorio tenuto conto che: l'attrice ha provveduto a segnalare l'occorso alla società convenuta la sera stessa dell'accaduto, come risulta da doc. 3 allegato in atti;
nell'anamnesi riportata nella relazione di PS del 27.12.2019 si legge “Accede in DEA per trauma sugli sci 10 giorni fa, con dolenza persistente AI e AS dx” (doc. 5); la CTU espletata nel corso del giudizio ha accertato la compatibilità dei danni con l'incidente descritto (cfr. pag. 12 della consulenza).
Il teste escusso ha, inoltre, sostanzialmente confermato lo stato dei luoghi rappresentato Tes_1 dai docc. 3-4-5-6-7 (“c'era uno striscione arancione e giallo con scritto “rallentare”, che riconosco in quello della foto doc. 2-3 (parte convenuta) che mi viene mostrata. Dopo lo striscione e il cannone spara neve inizia la discesa: la discesa è una pista piatta, senza particolari avvallamenti…la visuale della pista, dopo il segnale arancione, potrebbe essere simile a quella che si vede nelle foto dei doc. 4-
5-6-7 (parte convenuta) che mi vengono mostrate.”), così come il teste , addetto alla Testimone_2 sicurezza delle piste per la convenuta dal 2005 (“Confermo che lo stato dei luoghi era come quello raffigurato nelle foto n. 2 e 3 che mi sono mostrate… Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto che mi sono mostrate (foto 4, 5, 6, 7, 8).”). Peraltro, va, altresì osservato che non risultano confermate dall'istruttoria le deduzioni della convenuta in merito alla circostanza che il palo in questione si trovava sulla pista in corrispondenza di una depressione della stessa.
3 Invero, sebbene il sig. (cfr. verbale del 27.06.2023) abbia confermato che il palo raffigurato Tes_2 nelle fotografie prodotte dalla convenuta era stato collocato sulla pista in questione per segnalare una depressione indicata dai maestri di sci al gestore degli impianti, va osservato che il teste si è riferito a un periodo decorrente dall'8.12 “ per circa una settimana/10 giorni” durante il quale, all'apertura delle piste, previo controllo della situazione, il palo sarebbe stato collocato giorno per giorno ma non ha riferito specificamente di avere effettivamente constatato la perdurante presenza della depressione segnalata né ha indicato chi lo avesse fatto. Altresì, va rilevato che dalle stesse fotografie prodotte dalla parte convenuta (in particolare il doc. n. 8) non si rinviene alcuna significativa depressione che giustificasse l'apposizione di un palo per la segnalazione di un pericolo, per cui l'esistenza stessa del palo contravviene all'obbligo del gestore di assicurare che l'attività sportiva si svolga in condizioni di sicurezza. Peraltro, l'assenza di dossi e di segnalazioni trova riscontro nella deposizione resa dal teste oculare il quale ha dichiarato che: “la pista era abbastanza piatta, era abbastanza ripida Tes_1 all'altezza del palo come inclinazione e non ricordo che vi fossero dossi o avvallamenti, non c'erano buchi o avvallamenti particolari. ADR: non c'erano assolutamente dei dossi…non vi era alcuna segnalazione del palo.” Alla luce delle esposte considerazioni, anche trascurando il contrasto sul colore del palo (giallo e nero, secondo i colori tipici dei segnali di pericolo, come riferito dal teste o bianco e nero, come Tes_2 ricorda il teste , trattandosi comunque di particolare che non necessariamente rimane impresso Tes_1 chiaramente nella memoria di chi assiste a un incidente), può dirsi che la presenza di un paletto a centro pista, in assenza di prova dell'esistenza di un pericolo da segnalare, rappresenti un colpevole inadempimento degli obblighi di sicurezza imposti al gestore della pista da sci ( cfr. , oltre all'art. 3 co. 1 l. 363/2003, vigente ratione temporis, altresì l'art. 26, I co. l. reg. n. 2 del 2009) dal quale è derivato un danno all'attrice. In conclusione, dal compendio fotografico in atti e dall'istruttoria svolta sono effettivamente emersi profili di responsabilità contrattuale in capo alla per la presenza di un palo sulla pista Controparte_1 senza che ne sia stata provata la necessità da parte della società convenuta e non essendo stata dimostrata la causa non imputabile.
Tanto premesso, va tuttavia osservato che la condotta dell'attrice assume rilevanza a norma dell'art. 1227, comma 1 c.c., avendo la stessa, con il suo comportamento imprudente, concorso a cagionare il fatto di cui oggi si duole. Sul punto occorre richiamare il principio di diritto per cui “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (tra le tante, di recente, Cass. ord. n. 2345/2019). L'applicazione di tale principio porta alle seguenti considerazioni: è pacifico che la giornata fosse soleggiata (cfr. altresì dichiarazione “A.D.R. era una bella giornata”) e che l'occorso sia Tes_1 accaduto in pieno giorno;
è provato documentalmente che l'attrice quella stessa mattina avesse già affrontato la pista (doc. 1 convenuta); prima della discesa era presente un cartello che indicava agli sciatori di rallentare (docc. 2 e 3); la pista è ampia e, per la conformazione e pendenza della stessa, consente una buona visibilità (cfr. fotografie prodotte dalla convenuta e deposizione del teste Tes_1
4 laddove ha dichiarato “la visuale della pista, dopo il segnale arancione, potrebbe essere simile a quella che si vede nelle foto dei docc. 4, 5, 6, 7 (parte convenuta) che mi vengono mostrate”). Le richiamate condizioni avrebbero dovuto consentire all'attrice di prestare la dovuta attenzione alle condizioni della pista e conseguentemente di moderare la velocità durante la discesa in modo da evitare eventuali ostacoli presenti sulla pista, nella specie, il palo posto al centro pista a circa 200 mt dall'inizio della discesa, o comunque in modo da attenuare l'impatto e la caduta (il teste ha riferito che la Tes_1 signora “con i due sci è andata con il palo in faccia”). Pt_1 In base all'art. 32 comma 3, L.reg. n. 2/2009, lo sciatore è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità.
A fronte di tali considerazioni, è ravvisabile un concorso di colpa in capo all'attrice ex art. 1227, comma 1 c.c., nella misura del 30%, residuando in capo alla convenuta il restante 70%. Sussiste, altresì, la prova del danno riportato dall'attrice: la CTU svolta in corso di causa ha, infatti, accertato che la signora ha riportato una “frattura composta trochite omerale a destra, di Pt_1 frattura chiusa della grande tuberosità dell'omero, pubalgia post-traumatica a sinistra” compatibile con la dinamica dell'evento lesivo (scontro con un paletto) risultante dagli atti di causa (p. 10 CTU). Il consulente, in particolare, con valutazione condivisibile perché adeguatamente motivata e immune da vizi logici, ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura del 2%-3% e un danno biologico temporaneo stimato in complessivi 60 giorni, di cui 30 giorni a parziale al 50% e 30 giorni a parziale al 25% (p. 11 CTU).
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (tabelle edizione 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito, ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, che “il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); ….” (in termini, Cass. n. 15733/2022).
Nel caso in esame, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno cd. morale, inteso quale sofferenza interiore, in relazione ai postumi permanenti. Invero, tale tipologia di danno, soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova (da fornirsi anche a mezzo di presunzioni semplici, cfr. Cass.
n. 11269/2018) ed, in mancanza di ciò, non può ritenersi insita nella percentuale di danno biologico quantificata dal CTU.
Per quanto riguarda, invece, il periodo di invalidità temporanea, la condizione di sofferenza soggettiva interiore media presumibile si evince da quanto risultante dalla documentazione medica analizzata dal consulente d'ufficio, sicché va considerato il valore monetario di € 115 di cui alle Tabelle Milano 2024.
5 Ne consegue che, in applicazione delle richiamate tabelle, tenuto conto di quanto premesso, considerata la percentuale di invalidità del 2,5% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (56 anni), il danno deve essere liquidato in € 2.778 (cfr. componente dinamico/relazionale del valore monetario di liquidazione), cui va aggiunto l'importo complessivo di € 2.587,50 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 5.365,50. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, tale somma deve essere devalutata alla data dell'evento dannoso (15.12.2019) e sul risultato vanno calcolati rivalutazione ed interessi c.d. compensativi al tasso legale (1284, I co. c.c.) sulla somma via via rivalutata, per un importo finale di €
5842,10, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Non si applica il tasso di cui all'art. 1284, 4° co. c.c. richiesto dall'attrice, trattandosi di debito di valore
(cfr. Cass. sez. 3 -, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023, la cui motivazione si richiama per relationem).
Non vi è prova documentale né di spese mediche né di esborso relativo alla redazione della relazione medico legale ante causam.
Tenuto conto della quota di responsabilità imputabile alla parte convenuta (70%), la stessa va condannata a corrispondere all'attrice l'importo di € 4089,47.
In ragione del riconoscimento del concorso di colpa, sussistono i presupposti per compensare il 30% delle spese processuali, ponendo la restante parte a carico della convenuta (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 e, recentemente, Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024).
Le spese si liquidano per l'intero in € 264 per esposti ed € 3119,60 oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta (fasi: negoziazione assistita, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 1.101-€ 5.200, con aggiunta del 10% ex art. 4 1 bis d.m. citato.
Il 70% è pertanto pari a € 184,80 per esposti e € 2183,72 oltre rimborso forf. spese generali del 15%,
Iva e Cpa per compensi.
Anche le spese di CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta nella misura del 70% e a carico di parte attrice nella misura del 30%
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertata la responsabilità di e il concorso di colpa di nella misura del Controparte_1 Parte_1
30%, CONDANNA la a pagare ad la somma di € 4089,47 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
COMPENSATO il 30% delle spese di causa, CONDANNA la a rimborsare ad Controparte_1 il restante 70% pari a € 184,80 per esposti e € 2183,72 oltre rimborso forf. spese Parte_1 generali del 15%, Iva e Cpa per compensi;
PONE le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreto del 30.10.2023, definitivamente a carico di parte convenuta per il 70% e a carico di parte attrice per il 30%.
Torino, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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