Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 121/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MARCELLINI GIULIA;
e
, nata il [...] a San Marco in [...], rappresentata e difesa CP_1 Pt_2 dall'avv. MARCELLINI GIULIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [i ricorrenti chiedono di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti]
“CONDIZIONI
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La SI.ra vivrà nella abitazione sita in Fabriano (AN), Viale Aurelio Zonghi n. 59, ove vivrà Pt_2
unitamente ai figli e facendosi carico delle relative utenze che attualmente Per_1 Per_2 Per_3 sono intestate al SI. con l'impegno di effettuare la relativa voltura entro il mese di Pt_1 dicembre 2025, il SI. ivrà nell'abitazione sita a Castelplanio, Via Gramsci n. 7, facendosi Pt_1
carico delle relative utenze;
2. che i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, c.d. affido condiviso, con collocamento preferenziale presso la mamma residente in [...], con diritto del padre alla partecipazione alle decisioni di maggior interesse, mantenendo il diritto-dovere di vigilare sulla loro cura, educazione e istruzione, e conservazione di un SInificativo rapporto e la
- 1 -
Il lunedì ed il giovedì i figli pranzeranno, ceneranno e pernotteranno a casa della madre. Nel fine settimana i figli saranno collocati alternativamente con la madre o con il padre. Il padre, nei fine settimana di sua competenza, preleverà i figli e da scuola e li terrà con sé Per_1 Per_2 dall'orario del pranzo a quello della cena perché pernotteranno a casa della madre. La figlia Per_3
verrà prelevata da scuola ed il padre la terrà con sé fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà
a scuola. Detta routine verrà osservata sia durante l'anno scolastico che nel corso delle ferie estive.
Riguardo alle festività di Natale, Santo Stefano, Pasqua, i Santi e Ferragosto le parti concorderanno la permanenza dei minori con l'uno o l'altra secondo le tradizioni familiari alle quali i figli sono abituati dalla nascita, nello specifico durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno la vigilia e Natale con la madre, Santo Stefano con il padre, incluso pernottamento presso di lui. Il 31 dicembre e il primo gennaio con alternanza annuale con uno o con l'altro genitore. Per i restanti giorni di vacanze Natalizie madre e padre si alterneranno in maniera equa. Durante le vacanze pasquali (come per il Natale) si seguiranno le tradizioni familiari a cui i figli sono abituati: alternativamente con la madre o con il padre;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori;
il padre potrà trascorrere con i figli minori le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, previo accordo da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
I figli verranno accompagnati e recuperati dalla scuola dai nonni paterni, dalla nonna materna o dai genitori compatibilmente con l'orario lavorativo di questi ultimi.
I figli verranno accompagnati alle attività ludico/scolastiche dai nonni materni o dalla nonna paterna e recuperati dai genitori.
3. La SI.ra , percepirà l'assegno unico ed usufruirà interamente della somma per i bisogni Pt_2
dei figli, le spese straordinarie per i figli e saranno a carico del SI. Per_1 Per_2 Per_3
al 100% secondo la previsione delle stesse stabilita dal Protocollo del Tribunale Parte_1
di Ancona da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto, e come espressamente previsto nel Piano Genitoriale redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi ed allegato;
4. il padre verserà, mensilmente, a titolo di contribuzione al mantenimento dei tre figli minori la somma complessiva di euro 150,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Pt_2
5. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, impegnandosi a reperire attività lavorativa e/o a conservare il posto di lavoro e rinunciano reciprocamente al mantenimento;
- 2 - 6. i ricorrenti si danno reciprocamente atto che il prestito richiesto alla n. 071 – 000000179149 CP_2
intestato ad entrambi i coniugi, assunto prima della sottoscrizione del presente ricorso, è a totale carico del Sig. Con la firma del presente ricorso i SI.ri e ichiarano di Pt_1 Pt_2 Pt_1
avere già definito ogni altra questione economica, rinunciando espressamente a qualsivoglia diritto, interesse ed azione relativa agli intercorsi rapporti a qualsiasi titolo o ragione e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto nei precedenti punti, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7. entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Chiedono, inoltre, che la separazione omologata venga annotata nel Registro di Stato Civile”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Controparte_3
a Fabriano il 24/05/2007, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 09/11/2007), (in data 06/04/2012) e in data Per_1 Per_2 Per_3
14/03/2017) e che per incompatibilità di carattere si sono create situazioni tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi ragion per cui sono venuti alla determinazione di separarsi consensualmente.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno precisato le conclusioni e integrato le condizioni della separazione, e, all'esito, sulle osservazioni rilevate dal Presidente relatore hanno depositato, entro il termine nuovamente assegnato ex art. 127 ter c.p.c., un nuovo atto sottoscritto personalmente dai coniugi e dai rispettivi difensori, contenente le condizioni della separazione come modificate secondo gli accordi ulteriormente presi, come in epigrafe trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole in data 09/04/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali hanno Parte_1 Controparte_3
contratto matrimonio a Fabriano il 24/05/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 10, parte 1, dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate e modificate nel nuovo atto autorizzato e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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