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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario
Nel procedimento iscritto al n. 1488/2024 R.G.,
promosso da (con avv. Carmela Gigante e avv. Salvatore Parte_1
Manfredi)
contro
(con avv. Stefania Minelli) CP_1
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 27 febbraio
2025, sul reclamo ex art. 473 bis.24 cpc avverso l'ordinanza del Giudice Delegato del
Tribunale di Bologna del 27 ottobre 2024, proposto da Parte_2
[...]
1-Con ordinanza del 27 ottobre 2024, il Giudice Delegato del Tribunale di Bologna ha adottato, ai sensi dell'art.473 bis. 22 c. p. c., nel procedimento introdotto da CP_1
nei confronti di , i seguenti provvedimenti provvisori
[...] Parte_1
e urgenti:
- ha disposto l'affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, oltre che con facoltà di chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità anche validi per l'espatrio e di svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative che interessassero le figlie;
- ha precisato che il genitore cui i figli non erano affidati aveva il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al Giudice nei casi in cui ritenesse che fossero state assunte decisioni pregiudizievoli nell'interesse dei minori;
-ha disposto che il Servizio Sociale competente per territorio vigilasse sul nucleo familiare, con l'incarico di prosecuzione degli incontri protetti e delle valutazioni delle attitudini genitoriali, dei rapporti dei genitori con le figlie e della condizione delle figlie stesse, al fine di individuare e di attuare gli interventi di supporto più indicati per il nucleo familiare, con facoltà di rendere liberi e di ampliare i rapporti padre-figlie,
qualora ve ne fossero i presupposti, ovvero di sospenderli se disturbanti;
-ha disposto la collocazione delle figlie presso la madre, prevedendo che il padre potesse vedere le figlie mediante incontri protetti, con facoltà per il Servizio di renderli liberi e ampliarli o di sospenderli se disturbanti;
-ha posto a carico del , dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire Parte_1
al mantenimento delle figlie con il versamento mensile alla moglie della somma di
200,00 Euro per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha posto a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative alle figlie nella misura del 50% per ciascuno;
-ha dato atto che l'assegno unico, in ragione dell'affidamento esclusivo, sarebbe stato integralmente percepito dalla madre.
2- Avverso il provvedimento predetto ha proposto reclamo , Parte_1
censurando la statuizione concernente l'affidamento esclusivo delle figlie alla moglie e pag. 2/5 chiedendo che, in riforma dell'ordinanza reclamata, fosse disposto l'affidamento condiviso delle minori, con conseguente ripartizione tra i genitori, in parti uguali,
dell'assegno unico.
Si è costituita e ha resistito al reclamo. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente informato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di formulare conclusioni.
3- Il reclamo di deve considerarsi infondato. Parte_1
Si vuole, invero, sottolineare che la statuizione del provvedimento reclamato, con la quale il Giudice di prime cure ha disposto l'affidamento c. d. “super esclusivo” delle figlie minori alla POLI, non appare manifestamente erronea, avuto riguardo alla valutazione sommaria propria della fase processuale, dovendo essere riservati alla successiva fase istruttoria e a quella decisionale del procedimento principale gli ulteriori approfondimenti finalizzati ad una più puntuale definizione dei rapporti tra le parti e tra il e le figlie. Parte_1
In proposito, giova sottolineare che l'interruzione, ad opera del , della Parte_1
convivenza con la con le figlie e , mentre la compagna era in CP_1 Per_1 Per_2
attesa della terza figlia, che il reclamante non aveva conosciuto né riconosciuto, per avere instaurato una relazione con un'altra donna, costituiva, invero, evento traumatico idoneo ad impedire una serena e proficua collaborazione tra i genitori nelle scelte riguardanti le minori e a rendere pure necessario un intervento del Servizio Sociale
territorialmente competente, finalizzato alla ricostruzione del rapporto tra il padre e le figlie, inizialmente con incontri protetti.
In proposito, occorre, peraltro, sottolineare che il Giudice di prime ha dato incarico al pag. 3/5 Servizio Sociale di proseguire nelle valutazioni delle attitudini genitoriali, dei rapporti dei genitori con le figlie e della condizione delle figlie stesse, al fine di individuare e di attuare gli interventi di supporto più indicati per il nucleo familiare. Appare evidente,
dunque, che, nell'intento di evitare situazioni pregiudizievoli per le minori, il primo
Giudice ha prudenzialmente rinviato all'esito del monitoraggio demandato al Servizio
Sociale ogni ulteriore valutazione sull'affidamento delle minori.
Consegue all'affidamento “super esclusivo” che l'assegno unico sia percepito solo dalla madre.
4- Le spese della presente fase devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia, può essere liquidato nella misura minima di 1984,00 Euro (567,00 Euro per la fase di studio,
461,00 Euro per la fase introduttiva e 956,00 Euro per la fase decisionale), in ragione della modesta attività difensiva svolta.
Alla reclamata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass.
Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.24 c.p.c.,
I- Rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
pag. 4/5 II- Condanna il reclamante a rimborsare a le spese della presente fase, CP_1
liquidate in 1.984,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 27
febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Antonella Allegra
pag. 5/5
Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario
Nel procedimento iscritto al n. 1488/2024 R.G.,
promosso da (con avv. Carmela Gigante e avv. Salvatore Parte_1
Manfredi)
contro
(con avv. Stefania Minelli) CP_1
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 27 febbraio
2025, sul reclamo ex art. 473 bis.24 cpc avverso l'ordinanza del Giudice Delegato del
Tribunale di Bologna del 27 ottobre 2024, proposto da Parte_2
[...]
1-Con ordinanza del 27 ottobre 2024, il Giudice Delegato del Tribunale di Bologna ha adottato, ai sensi dell'art.473 bis. 22 c. p. c., nel procedimento introdotto da CP_1
nei confronti di , i seguenti provvedimenti provvisori
[...] Parte_1
e urgenti:
- ha disposto l'affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, oltre che con facoltà di chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità anche validi per l'espatrio e di svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative che interessassero le figlie;
- ha precisato che il genitore cui i figli non erano affidati aveva il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al Giudice nei casi in cui ritenesse che fossero state assunte decisioni pregiudizievoli nell'interesse dei minori;
-ha disposto che il Servizio Sociale competente per territorio vigilasse sul nucleo familiare, con l'incarico di prosecuzione degli incontri protetti e delle valutazioni delle attitudini genitoriali, dei rapporti dei genitori con le figlie e della condizione delle figlie stesse, al fine di individuare e di attuare gli interventi di supporto più indicati per il nucleo familiare, con facoltà di rendere liberi e di ampliare i rapporti padre-figlie,
qualora ve ne fossero i presupposti, ovvero di sospenderli se disturbanti;
-ha disposto la collocazione delle figlie presso la madre, prevedendo che il padre potesse vedere le figlie mediante incontri protetti, con facoltà per il Servizio di renderli liberi e ampliarli o di sospenderli se disturbanti;
-ha posto a carico del , dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire Parte_1
al mantenimento delle figlie con il versamento mensile alla moglie della somma di
200,00 Euro per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha posto a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative alle figlie nella misura del 50% per ciascuno;
-ha dato atto che l'assegno unico, in ragione dell'affidamento esclusivo, sarebbe stato integralmente percepito dalla madre.
2- Avverso il provvedimento predetto ha proposto reclamo , Parte_1
censurando la statuizione concernente l'affidamento esclusivo delle figlie alla moglie e pag. 2/5 chiedendo che, in riforma dell'ordinanza reclamata, fosse disposto l'affidamento condiviso delle minori, con conseguente ripartizione tra i genitori, in parti uguali,
dell'assegno unico.
Si è costituita e ha resistito al reclamo. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente informato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di formulare conclusioni.
3- Il reclamo di deve considerarsi infondato. Parte_1
Si vuole, invero, sottolineare che la statuizione del provvedimento reclamato, con la quale il Giudice di prime cure ha disposto l'affidamento c. d. “super esclusivo” delle figlie minori alla POLI, non appare manifestamente erronea, avuto riguardo alla valutazione sommaria propria della fase processuale, dovendo essere riservati alla successiva fase istruttoria e a quella decisionale del procedimento principale gli ulteriori approfondimenti finalizzati ad una più puntuale definizione dei rapporti tra le parti e tra il e le figlie. Parte_1
In proposito, giova sottolineare che l'interruzione, ad opera del , della Parte_1
convivenza con la con le figlie e , mentre la compagna era in CP_1 Per_1 Per_2
attesa della terza figlia, che il reclamante non aveva conosciuto né riconosciuto, per avere instaurato una relazione con un'altra donna, costituiva, invero, evento traumatico idoneo ad impedire una serena e proficua collaborazione tra i genitori nelle scelte riguardanti le minori e a rendere pure necessario un intervento del Servizio Sociale
territorialmente competente, finalizzato alla ricostruzione del rapporto tra il padre e le figlie, inizialmente con incontri protetti.
In proposito, occorre, peraltro, sottolineare che il Giudice di prime ha dato incarico al pag. 3/5 Servizio Sociale di proseguire nelle valutazioni delle attitudini genitoriali, dei rapporti dei genitori con le figlie e della condizione delle figlie stesse, al fine di individuare e di attuare gli interventi di supporto più indicati per il nucleo familiare. Appare evidente,
dunque, che, nell'intento di evitare situazioni pregiudizievoli per le minori, il primo
Giudice ha prudenzialmente rinviato all'esito del monitoraggio demandato al Servizio
Sociale ogni ulteriore valutazione sull'affidamento delle minori.
Consegue all'affidamento “super esclusivo” che l'assegno unico sia percepito solo dalla madre.
4- Le spese della presente fase devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia, può essere liquidato nella misura minima di 1984,00 Euro (567,00 Euro per la fase di studio,
461,00 Euro per la fase introduttiva e 956,00 Euro per la fase decisionale), in ragione della modesta attività difensiva svolta.
Alla reclamata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass.
Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.24 c.p.c.,
I- Rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
pag. 4/5 II- Condanna il reclamante a rimborsare a le spese della presente fase, CP_1
liquidate in 1.984,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 27
febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Antonella Allegra
pag. 5/5