CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14241 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AD IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo - Sezione Riesame in data 04/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI DI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Calogero Vella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 14241 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del riesame proposto da IO AD, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ha confermato nel resto l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, in data 31 maggio 2022, ha applicato nei confronti del detto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Stando al provvisorio atto imputativo, AD deve rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver promosso, diretto e organizzato la famiglia mafiosa di Villagrazia: in particolare, egli avrebbe mantenuto, attraverso contatti, riunioni ed incontri, il collegamento con i sodali in libertà, tra cui PP TI, capo mandamento di TE ZA, e GI EC, Francesco Pedalino, AR AD e AL IL, del mandamento di Santa Maria di Gesù, così come accaduto in occasione della riunione del 14 marzo 2015, finalizzata a discutere degli equilibri interni a tale ultimo mandamento, nonché alla formale assegnazione delle cariche nell'ambito della famiglia di Villagrazia, di cui avrebbe concordato, con ND AP, la gestione della cassa comune al fine di garantire l'assistenza legale ai detenuti e il mantenimento dei loro familiari. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma dei difensori di fiducia, avv. Girolamo D'ZÒ e avv. Calogero Vella, i quali deducono un unico articolato motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamentano la mancanza di gravità indiziaria, quanto alla permanente attualità della partecipazione di AD alla consorteria criminale. I giudici di merito hanno attribuito valore dimostrativo alla condanna per il delitto di cui all'art 416-bis cod. pen., riportata dal ricorrente in forza di sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 maggio 2012, divenuta irrevocabile 1'11 dicembre 2016, ma non hanno considerato che le propalazioni del collaboratore PP AL TI, da cui dovrebbe evincersi la prosecuzione della condotta di partecipazione, non sono suffragate da riscontri individualizzanti e non sono valse a fondare la gravità indiziaria del reato associativo ascritto al fratello del ricorrente, AR AD, nei cui confronti il titolo cautelare è stato annullato dallo stesso Tribunale. Non possono ritenersi significative di permanente intraneità del ricorrente, al vertice del sodalizio, le dichiarazioni del collaboratore relative al Bingo di Misilmeri, in relazione alla quale è ancora pendente procedimento penale, dopo che questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello palermitana, ritenendo il fatto - l'appropriazione di una somma di danaro da parte di un dipendente della struttura ricreativa - avulso dal contesto mafioso. I colloqui carcerari intercettati, intercorsi tra IO e TI Pullarà, non comprovano che il ricorrente fosse stato notiziato e investito della questione dell'ammanco - certamente non da IO, perché ai tempi ristretto nella stessa casa circondariale, ma in altro reparto - e soprattutto che egli sia intervenuto a risolverla. Nella conversazione del 26 luglio 2013, gli interlocutori si limitarono a manifestare l'intento di recuperare il corrispettivo di lavori edili dagli stessi eseguiti presso la sala Bingo, lavori cui anche AD era interessato, avendoli personalmente seguiti, ma non risponde al vero che egli sia stato evocato come soggetto capace di dirimere la questione. Parimenti neutra è la conversazione tra AL TA e AL Gambino in data 15 marzo 2015, avente ad oggetto la riunione in cui - secondo la prospettazione accusatoria - sarebbero stati discussi gli equilibri interni al sodalizio e delineato l'assetto di vertice, giacché non vi sono elementi per identificare nel ricorrente la persona "uscita da poco". I due interlocutori si limitarono nel frangente ad esprimere le loro opinioni e a formulare mere ipotesi, non avendo neppure partecipato a detta riunione ed avendo parimenti escluso che ad essa avesse partecipato AD. Quanto alla conversazione del 29 maggio 2018, in cui ND AP e AL RE discutevano della necessità di destinare somme al sostentamento delle famiglie degli affiliati in carcere, non è dato identificare nell'odierno indagato il IO che avrebbe riferito al AP di avere versato somme sia al "Pipituni", sia "al mortu". Assertivo sarebbe l'assunto che il ricorrente sia il Giovannello", "Giannuzzo" e "IO" di volta volta in volta evocati, stante la diversità degli appellativi 3. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico ed in parte proposto per ragioni non consentite. 3 2. I difensori reiterano le censure già avanzate innanzi al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con le ragioni, logiche e scevre da contraddittorietà, per cui esse sono state disattese nell'ordinanza impugnata. Il provvedimento richiama, attraverso la tecnica della motivazione per relationem, stralci dell'ordinanza genetica ampiamente significativi, in cui sono descritte le attività del gruppo criminale e quelle riferibili al ricorrente. Molteplici, nella ricostruzione dei Giudici di merito, sono i riscontri alle propalazioni accusatorie del medesimo, lì dove attribuisce al ricorrente il ruolo di vertice della famiglia mafiosa del mandamento di Villagrazia-S. Maria del Gesù, e per lo più evinti dalle risultanze dell'attività captativa, ma anche dai servizi di pedinamento - elementi tutti indicati alle pagg. da 161 a 164 dell'ordinanza genetica - sicché, la censura, così come formulata, resta del tutto generica e non permette di apprezzare alcuna violazione al disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Corretta è, poi, la prospettiva metodologica sposata dai Giudici del riesame nel valorizzare la pregressa condanna, che già aveva consacrato il ruolo di reggente del mandamento di Villagrazia-Santa Maria di Gesù avuto dal ricorrente. Costituisce, difatti , ius receptum che, in sodalizi di stampo mafioso, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protragga sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza e altri, Rv. 258954; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Modica e altri, Rv. 253070; v. Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, P.C., RI e altri, Rv. 257427, secondo cui la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. In tale pronuncia, in particolare, la Corte ha confermato la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per un segmento temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l'altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento dell'imputato nelle dinamiche criminali e dei contatti epistolari con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell'ambito del gruppo). 4 Nel solco di questa ermeneusi, più di recente, altro arresto di questa Corte ha sancito che, "in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna" (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221). Sotto altro profilo, le dichiarazioni di TI sono state ritenute inesaustive, con riferimento alla intraneità del coindagato AR AD, non perché intrinsecamente inattendibili, ma perché, in carenza di riscontri più specifici rispetto alla mera frequentazione del detto con altri sodali, non è stato possibile individuare quale apporto fattivo egli abbia arrecato alla esistenza ed operatività della consorteria. 3. Per il resto, il ricorso è declinato in fatto e fondato su una alternativa e non consentita lettura delle risultanze investigative, che per il Tribunale costituiscono anche elementi di riscontro individualizzante quanto alla chiamata di TI nei confronti dell'odierno ricorrente. Sul punto, giova ribadire che, secondo un canone interpretativo consolidato, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In generale, con riferimento ad ogni provvedimento, anche reiettivo della cautela, è escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Tanto premesso, a pag. 5 dell'ordinanza impugnata, i Giudici del riesame ricostruiscono la vicenda del Bingo di Misilmeri, in conformità con la ricostruzione della sentenza della Corte di Palermo del 7 gennaio 2020, chiarendone la portata, descrivendo le modalità dell'intervento di soggetti apicali di Cosa nostra, 5 tra cui IO AD, la famiglia del quale era titolare di fatto della struttura, solo fittiziamente intestata a IO Di ST. La problematica era stata risolta con modalità mafiose secondo quella pronuncia e la difesa non chiarisce - ciò che sarebbe stato necessario per l'autosufficienza del ricorso - da quale passaggio motivazionale della evocata sentenza di annullamento di questa Corte - di cui non sono indicati gli estremi - sarebbe accertata una connotazione del fatto del tutto avulsa da contesti di criminalità organizzata. Parimenti inammissibili sono le censure che si risolvono nella sollecitazione ad un differente apprezzamento del significato dei colloqui captati. Sul punto, è principio cristallizzato di questa Corte che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nella specie, nel colloquio del 15 marzo 2015, i sodali TA e Gambino commentano la riunione in cui si era discusso degli equilibri interni ed individuano inequivocamente l'indagato come reggente della famiglia mafiosa ("IO AD ...Ade/fio... e regge lui...0 capisti?"). La conversazione si salda idealmente con quella intercorsa, in data 10 aprile 2014, presso il carcere tra i sodali Pullarà, padre e figlio, il primo dei quali detenuto, i quali, riferendosi all'uscita imminente di "IO AD", così nominativamente indicato, dalla struttura penitenziaria, concordano sulla opportunità che la sopra richiamata vicenda dei "soldi del Bingo" sia "manovrata" dallo stesso, precisando che egli era già perfettamente informato della questione. Anche in tal caso, le doglianze difensive non si confrontano con tali elementi, di pregnante valenza indiziaria quanto al ruolo del ricorrente e la diversa lettura del contenuto dei colloqui fonda oltretutto su elementi fattuali - quanto all'interesse dei sodali a recuperare un credito relativo a lavori edili eseguiti - meramente asseriti. Ancora, l'ordinanza specifica, alle pagg. 6 e ss., in base a quali dati logici, evincibili dai colloqui risalenti al 2018, intercorsi tra i sodali AP e RE, l'odierno indagato potesse ritenersi incaricato della gestione della cassa del sodalizio, i cui proventi erano da destinare al mantenimento delle famiglie dei detenuti, ma anche con tali passaggi motivazionali il ricorso non si confronta, lì dove i criteri che hanno indotto ad identificare nell'indagato il "Giovannello" e "Giannuzzu", sono basati, senza distonie logiche, sulla connessione con altre 6 telefonate, in cui del ricorrente, chiamato con il medesimo pseudonimo, veniva citato anche il cognome - "AD" - e sulla esclusione di ogni possibilità di confusione con IO AR, perché deceduto nel 2017. 4. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art., 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI DI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Calogero Vella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 14241 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del riesame proposto da IO AD, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ha confermato nel resto l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, in data 31 maggio 2022, ha applicato nei confronti del detto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Stando al provvisorio atto imputativo, AD deve rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver promosso, diretto e organizzato la famiglia mafiosa di Villagrazia: in particolare, egli avrebbe mantenuto, attraverso contatti, riunioni ed incontri, il collegamento con i sodali in libertà, tra cui PP TI, capo mandamento di TE ZA, e GI EC, Francesco Pedalino, AR AD e AL IL, del mandamento di Santa Maria di Gesù, così come accaduto in occasione della riunione del 14 marzo 2015, finalizzata a discutere degli equilibri interni a tale ultimo mandamento, nonché alla formale assegnazione delle cariche nell'ambito della famiglia di Villagrazia, di cui avrebbe concordato, con ND AP, la gestione della cassa comune al fine di garantire l'assistenza legale ai detenuti e il mantenimento dei loro familiari. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma dei difensori di fiducia, avv. Girolamo D'ZÒ e avv. Calogero Vella, i quali deducono un unico articolato motivo, di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamentano la mancanza di gravità indiziaria, quanto alla permanente attualità della partecipazione di AD alla consorteria criminale. I giudici di merito hanno attribuito valore dimostrativo alla condanna per il delitto di cui all'art 416-bis cod. pen., riportata dal ricorrente in forza di sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 maggio 2012, divenuta irrevocabile 1'11 dicembre 2016, ma non hanno considerato che le propalazioni del collaboratore PP AL TI, da cui dovrebbe evincersi la prosecuzione della condotta di partecipazione, non sono suffragate da riscontri individualizzanti e non sono valse a fondare la gravità indiziaria del reato associativo ascritto al fratello del ricorrente, AR AD, nei cui confronti il titolo cautelare è stato annullato dallo stesso Tribunale. Non possono ritenersi significative di permanente intraneità del ricorrente, al vertice del sodalizio, le dichiarazioni del collaboratore relative al Bingo di Misilmeri, in relazione alla quale è ancora pendente procedimento penale, dopo che questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello palermitana, ritenendo il fatto - l'appropriazione di una somma di danaro da parte di un dipendente della struttura ricreativa - avulso dal contesto mafioso. I colloqui carcerari intercettati, intercorsi tra IO e TI Pullarà, non comprovano che il ricorrente fosse stato notiziato e investito della questione dell'ammanco - certamente non da IO, perché ai tempi ristretto nella stessa casa circondariale, ma in altro reparto - e soprattutto che egli sia intervenuto a risolverla. Nella conversazione del 26 luglio 2013, gli interlocutori si limitarono a manifestare l'intento di recuperare il corrispettivo di lavori edili dagli stessi eseguiti presso la sala Bingo, lavori cui anche AD era interessato, avendoli personalmente seguiti, ma non risponde al vero che egli sia stato evocato come soggetto capace di dirimere la questione. Parimenti neutra è la conversazione tra AL TA e AL Gambino in data 15 marzo 2015, avente ad oggetto la riunione in cui - secondo la prospettazione accusatoria - sarebbero stati discussi gli equilibri interni al sodalizio e delineato l'assetto di vertice, giacché non vi sono elementi per identificare nel ricorrente la persona "uscita da poco". I due interlocutori si limitarono nel frangente ad esprimere le loro opinioni e a formulare mere ipotesi, non avendo neppure partecipato a detta riunione ed avendo parimenti escluso che ad essa avesse partecipato AD. Quanto alla conversazione del 29 maggio 2018, in cui ND AP e AL RE discutevano della necessità di destinare somme al sostentamento delle famiglie degli affiliati in carcere, non è dato identificare nell'odierno indagato il IO che avrebbe riferito al AP di avere versato somme sia al "Pipituni", sia "al mortu". Assertivo sarebbe l'assunto che il ricorrente sia il Giovannello", "Giannuzzo" e "IO" di volta volta in volta evocati, stante la diversità degli appellativi 3. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico ed in parte proposto per ragioni non consentite. 3 2. I difensori reiterano le censure già avanzate innanzi al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con le ragioni, logiche e scevre da contraddittorietà, per cui esse sono state disattese nell'ordinanza impugnata. Il provvedimento richiama, attraverso la tecnica della motivazione per relationem, stralci dell'ordinanza genetica ampiamente significativi, in cui sono descritte le attività del gruppo criminale e quelle riferibili al ricorrente. Molteplici, nella ricostruzione dei Giudici di merito, sono i riscontri alle propalazioni accusatorie del medesimo, lì dove attribuisce al ricorrente il ruolo di vertice della famiglia mafiosa del mandamento di Villagrazia-S. Maria del Gesù, e per lo più evinti dalle risultanze dell'attività captativa, ma anche dai servizi di pedinamento - elementi tutti indicati alle pagg. da 161 a 164 dell'ordinanza genetica - sicché, la censura, così come formulata, resta del tutto generica e non permette di apprezzare alcuna violazione al disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Corretta è, poi, la prospettiva metodologica sposata dai Giudici del riesame nel valorizzare la pregressa condanna, che già aveva consacrato il ruolo di reggente del mandamento di Villagrazia-Santa Maria di Gesù avuto dal ricorrente. Costituisce, difatti , ius receptum che, in sodalizi di stampo mafioso, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protragga sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza e altri, Rv. 258954; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Modica e altri, Rv. 253070; v. Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, P.C., RI e altri, Rv. 257427, secondo cui la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. In tale pronuncia, in particolare, la Corte ha confermato la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, per un segmento temporale successivo a quello coperto da altra condanna irrevocabile, sulla scorta, fra l'altro, di alcuni riferimenti contenuti in intercettazioni che dimostravano il coinvolgimento dell'imputato nelle dinamiche criminali e dei contatti epistolari con esponenti di vertice di sodalizi mafiosi idonei a dimostrare un significativo livello di interlocuzione e una posizione dominante nell'ambito del gruppo). 4 Nel solco di questa ermeneusi, più di recente, altro arresto di questa Corte ha sancito che, "in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna" (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221). Sotto altro profilo, le dichiarazioni di TI sono state ritenute inesaustive, con riferimento alla intraneità del coindagato AR AD, non perché intrinsecamente inattendibili, ma perché, in carenza di riscontri più specifici rispetto alla mera frequentazione del detto con altri sodali, non è stato possibile individuare quale apporto fattivo egli abbia arrecato alla esistenza ed operatività della consorteria. 3. Per il resto, il ricorso è declinato in fatto e fondato su una alternativa e non consentita lettura delle risultanze investigative, che per il Tribunale costituiscono anche elementi di riscontro individualizzante quanto alla chiamata di TI nei confronti dell'odierno ricorrente. Sul punto, giova ribadire che, secondo un canone interpretativo consolidato, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In generale, con riferimento ad ogni provvedimento, anche reiettivo della cautela, è escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Tanto premesso, a pag. 5 dell'ordinanza impugnata, i Giudici del riesame ricostruiscono la vicenda del Bingo di Misilmeri, in conformità con la ricostruzione della sentenza della Corte di Palermo del 7 gennaio 2020, chiarendone la portata, descrivendo le modalità dell'intervento di soggetti apicali di Cosa nostra, 5 tra cui IO AD, la famiglia del quale era titolare di fatto della struttura, solo fittiziamente intestata a IO Di ST. La problematica era stata risolta con modalità mafiose secondo quella pronuncia e la difesa non chiarisce - ciò che sarebbe stato necessario per l'autosufficienza del ricorso - da quale passaggio motivazionale della evocata sentenza di annullamento di questa Corte - di cui non sono indicati gli estremi - sarebbe accertata una connotazione del fatto del tutto avulsa da contesti di criminalità organizzata. Parimenti inammissibili sono le censure che si risolvono nella sollecitazione ad un differente apprezzamento del significato dei colloqui captati. Sul punto, è principio cristallizzato di questa Corte che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nella specie, nel colloquio del 15 marzo 2015, i sodali TA e Gambino commentano la riunione in cui si era discusso degli equilibri interni ed individuano inequivocamente l'indagato come reggente della famiglia mafiosa ("IO AD ...Ade/fio... e regge lui...0 capisti?"). La conversazione si salda idealmente con quella intercorsa, in data 10 aprile 2014, presso il carcere tra i sodali Pullarà, padre e figlio, il primo dei quali detenuto, i quali, riferendosi all'uscita imminente di "IO AD", così nominativamente indicato, dalla struttura penitenziaria, concordano sulla opportunità che la sopra richiamata vicenda dei "soldi del Bingo" sia "manovrata" dallo stesso, precisando che egli era già perfettamente informato della questione. Anche in tal caso, le doglianze difensive non si confrontano con tali elementi, di pregnante valenza indiziaria quanto al ruolo del ricorrente e la diversa lettura del contenuto dei colloqui fonda oltretutto su elementi fattuali - quanto all'interesse dei sodali a recuperare un credito relativo a lavori edili eseguiti - meramente asseriti. Ancora, l'ordinanza specifica, alle pagg. 6 e ss., in base a quali dati logici, evincibili dai colloqui risalenti al 2018, intercorsi tra i sodali AP e RE, l'odierno indagato potesse ritenersi incaricato della gestione della cassa del sodalizio, i cui proventi erano da destinare al mantenimento delle famiglie dei detenuti, ma anche con tali passaggi motivazionali il ricorso non si confronta, lì dove i criteri che hanno indotto ad identificare nell'indagato il "Giovannello" e "Giannuzzu", sono basati, senza distonie logiche, sulla connessione con altre 6 telefonate, in cui del ricorrente, chiamato con il medesimo pseudonimo, veniva citato anche il cognome - "AD" - e sulla esclusione di ogni possibilità di confusione con IO AR, perché deceduto nel 2017. 4. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art., 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/01/2023