TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 10/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALESSIO MARIO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DI SOMMA ALFREDO MARIA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUGLI SELENE CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Urbino in favore del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2-revocare il D.I. opposto, poiché non vi erano i presupposti per la sua emissione, ovvero il credito non
è né certo né liquido né esigibile, nonché è infondata la pretesa a sua base;
3-dichiarare che nulla deve la alla per palese violazione da Parte_1 Controparte_1
parte di quest'ultima degli impegni assunti negozialmente e per tutte le ragioni sopra esposte;
pagina 1 di 6 4-vittoria di compensi e spese di giudizio, spese generali, C.P.A. (tutte secondo le aliquote di legge),
con attribuzione ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari.”
Per parte convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria,
contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
- dichiarare infondata la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Urbino.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto,
rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Composit s.r.l. ricorreva al Tribunale di Urbino per ottenere un decreto ingiuntivo contro la Società
per aver quest'ultima eseguito fornitura di mobili di arredo, per la somma Parte_2
complessiva di Euro 12.280,62 oltre aggravio di spese per ed interessi successivi. Parte_3
Veniva quindi emesso in data 31.03.2023 il decreto ingiuntivo n.94/2023- R/G 196/2023, non provvisoriamente esecutivo, notificato alla società a mezzo PEC in data 28 aprile Parte_1
2023.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione in opposizione notificato alla in data 1° giugno 2023, la Controparte_1 [...]
opponeva il decreto ingiuntivo n. 94/2023 rassegnando le conclusioni in epigrafe Parte_1
riportate.
Si è costituita regolarmente in giudizio la contestando le difese attoree e rassegnando le CP_1
proprie conclusioni sopra indicate.
Con decreto del 08.11.2023 veniva confermata ex art. 171 bis cpc la prima udienza di comparizione delle parti. A tale udienza del 12.01.2024 le parti hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni preliminari di incompetenza territoriale. Il giudice a scioglimento della riserva all'esito assunta, in ordine all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello del Tribunale di
S.M. Capua Vetere, riteneva la stessa destituita di fondamento atteso che ai sensi dell'art. 1182, comma
3, c.c., “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. Rilevato che le parti non hanno stabilito una pattuizione differente rispetto a quella disposta dal codice civile in materia di competenza, è palese che l'art. 20
c.p.c. prescrive che “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Da ciò consegue la competenza di questo Tribunale.
Veniva altresì rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e viste le richieste istruttorie avanzate dalle parti nelle rispettive memorie, veniva fissata l'udienza del 22.03.2024 per l'assunzione della prova, poi proseguita in data 07.06.2024 all'esito della quale il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 12.09.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 quinques cpc, veniva fissata l'udienza del 07.02.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
In ordine all'eccepita incompetenza di questo Tribunale, già questo giudice si è espresso rigettando l'eccezione e affermando che ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Rilevato che le parti non hanno stabilito una pattuizione differente rispetto a quella disposta dal codice pagina 3 di 6 civile in materia di competenza, è palese che l'art. 20 c.p.c. prescrive che “Per le cause relative a diritti
di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Pertanto, secondo il combinato disposto tra l'art. 20 cpc e l'art. 1182 co.3 c.c. è territorialmente competente questo Tribunale di Urbino e l'eccezione avanzata è da ritenersi destituita di fondamento.
Entrando nel merito della controversia, parte opponente lamenta la mancanza di prova in ordine all'esecuzione della prestazione e dei requisiti di prova del credito azionato nella fase monitoria con la sola produzione della fattura e della conferma d'ordine.
L'istruttoria svolta e la documentazione versata in atti, hanno confutato i motivi dell'opposizione.
In merito ai requisiti del credito l'istruttoria svolta ha comprovato che il credito è certo, liquido ed esigibile.
Parte opponente non ha mai contestato l'importo di cui all'ordine di vendita né la fattura emessa.
I testi escussi hanno dato prova della conferma dell'ordine (teste ), di ogni singolo componente Tes_1
della cucina ordinata e del relativo prezzo.
Lamenta parte opponente che il mancato pagamento sia dipeso dall'inadempimento della società
opposta.
L'istruttoria svolta invece non ha avvalorato la tesi della parte opponente, in quanto la stessa ha offerto una ricostruzione diversa da quella prospettata nell'atto introduttivo.
Il teste presente sul luogo il giorno del montaggio della fornitura ha espressamente dichiarato Tes_2
che era presente sia il proprietario della casa sig. , sia l'amministratore della sig. Per_1 Pt_1
e questi ultimi si sarebbero complimentati per la cucina montata che era perfetta. Persona_2
Non risulta peraltro agli atti alcuna contestazione se non quelle successive ai ripetuti solleciti di pagamento.
Per dipiù la ricostruzione che parte opponente ha rappresentato è incompatibile con quanto l'istruttoria ha provato. L'opponente individua la fornitura di cucina come “prodotto non conforme a quanto pattuito dal punto di vista ponderale e qualitativo”, senza però entrare nello specifico di quale tipologia di danno o vizio si trattasse.
pagina 4 di 6 In atti risultano essere state depositate n. 2 fotografie della cucina, risultanti molto sgranate e non visibili pienamente che non possono assurgere a provare alcunchè.
Il teste riferisce altresì che i solleciti di pagamento effettuati per via telefonica alla sono Tes_1 Pt_1
sempre stati seguiti da scuse di vario genere…( conto bloccato, campagna elettorale ecc..).
I testi indotti da parte attrice opponente non hanno provato gli assunti attorei. E se anche gli stessi hanno riferito della presenza di graffi su un pensile e all'anta del frigorifero, tali eventuali vizi peraltro non confermati da altro, non possono ripercuotersi interamente sulla volontà di non voler corrispondere l'intero valore della cucina.
In ordine alla figura del terzo acquirente l'istruttoria svolta ha confermato che il reale acquirente della cucina fosse il sig. , presente in casa al momento del montaggio. Persona_3
Pertanto, alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Parte opponente quindi, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali, in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio,
sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
pagina 5 di 6 limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
L'opposizione pertanto va rigettata.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo il DM 55/2014
e ss. previo riconoscimento dello svolgimento di attività difensiva in tutte le fasi e in base ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
-rigetta l'opposizione e conferma il dec. Ing. N. 94/2023 R/g n. 196/2023 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 31.03.2023;
-condanna la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed Iva come per legge.
Urbino, lì 09 marzo 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALESSIO MARIO e Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. DI SOMMA ALFREDO MARIA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUGLI SELENE CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Urbino in favore del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2-revocare il D.I. opposto, poiché non vi erano i presupposti per la sua emissione, ovvero il credito non
è né certo né liquido né esigibile, nonché è infondata la pretesa a sua base;
3-dichiarare che nulla deve la alla per palese violazione da Parte_1 Controparte_1
parte di quest'ultima degli impegni assunti negozialmente e per tutte le ragioni sopra esposte;
pagina 1 di 6 4-vittoria di compensi e spese di giudizio, spese generali, C.P.A. (tutte secondo le aliquote di legge),
con attribuzione ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari.”
Per parte convenuta opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria,
contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
- dichiarare infondata la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Urbino.
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto,
rigettarla;
- accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Composit s.r.l. ricorreva al Tribunale di Urbino per ottenere un decreto ingiuntivo contro la Società
per aver quest'ultima eseguito fornitura di mobili di arredo, per la somma Parte_2
complessiva di Euro 12.280,62 oltre aggravio di spese per ed interessi successivi. Parte_3
Veniva quindi emesso in data 31.03.2023 il decreto ingiuntivo n.94/2023- R/G 196/2023, non provvisoriamente esecutivo, notificato alla società a mezzo PEC in data 28 aprile Parte_1
2023.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione in opposizione notificato alla in data 1° giugno 2023, la Controparte_1 [...]
opponeva il decreto ingiuntivo n. 94/2023 rassegnando le conclusioni in epigrafe Parte_1
riportate.
Si è costituita regolarmente in giudizio la contestando le difese attoree e rassegnando le CP_1
proprie conclusioni sopra indicate.
Con decreto del 08.11.2023 veniva confermata ex art. 171 bis cpc la prima udienza di comparizione delle parti. A tale udienza del 12.01.2024 le parti hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni preliminari di incompetenza territoriale. Il giudice a scioglimento della riserva all'esito assunta, in ordine all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello del Tribunale di
S.M. Capua Vetere, riteneva la stessa destituita di fondamento atteso che ai sensi dell'art. 1182, comma
3, c.c., “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. Rilevato che le parti non hanno stabilito una pattuizione differente rispetto a quella disposta dal codice civile in materia di competenza, è palese che l'art. 20
c.p.c. prescrive che “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Da ciò consegue la competenza di questo Tribunale.
Veniva altresì rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e viste le richieste istruttorie avanzate dalle parti nelle rispettive memorie, veniva fissata l'udienza del 22.03.2024 per l'assunzione della prova, poi proseguita in data 07.06.2024 all'esito della quale il giudice si è riservato.
Con ordinanza del 12.09.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 quinques cpc, veniva fissata l'udienza del 07.02.2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
In ordine all'eccepita incompetenza di questo Tribunale, già questo giudice si è espresso rigettando l'eccezione e affermando che ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Rilevato che le parti non hanno stabilito una pattuizione differente rispetto a quella disposta dal codice pagina 3 di 6 civile in materia di competenza, è palese che l'art. 20 c.p.c. prescrive che “Per le cause relative a diritti
di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Pertanto, secondo il combinato disposto tra l'art. 20 cpc e l'art. 1182 co.3 c.c. è territorialmente competente questo Tribunale di Urbino e l'eccezione avanzata è da ritenersi destituita di fondamento.
Entrando nel merito della controversia, parte opponente lamenta la mancanza di prova in ordine all'esecuzione della prestazione e dei requisiti di prova del credito azionato nella fase monitoria con la sola produzione della fattura e della conferma d'ordine.
L'istruttoria svolta e la documentazione versata in atti, hanno confutato i motivi dell'opposizione.
In merito ai requisiti del credito l'istruttoria svolta ha comprovato che il credito è certo, liquido ed esigibile.
Parte opponente non ha mai contestato l'importo di cui all'ordine di vendita né la fattura emessa.
I testi escussi hanno dato prova della conferma dell'ordine (teste ), di ogni singolo componente Tes_1
della cucina ordinata e del relativo prezzo.
Lamenta parte opponente che il mancato pagamento sia dipeso dall'inadempimento della società
opposta.
L'istruttoria svolta invece non ha avvalorato la tesi della parte opponente, in quanto la stessa ha offerto una ricostruzione diversa da quella prospettata nell'atto introduttivo.
Il teste presente sul luogo il giorno del montaggio della fornitura ha espressamente dichiarato Tes_2
che era presente sia il proprietario della casa sig. , sia l'amministratore della sig. Per_1 Pt_1
e questi ultimi si sarebbero complimentati per la cucina montata che era perfetta. Persona_2
Non risulta peraltro agli atti alcuna contestazione se non quelle successive ai ripetuti solleciti di pagamento.
Per dipiù la ricostruzione che parte opponente ha rappresentato è incompatibile con quanto l'istruttoria ha provato. L'opponente individua la fornitura di cucina come “prodotto non conforme a quanto pattuito dal punto di vista ponderale e qualitativo”, senza però entrare nello specifico di quale tipologia di danno o vizio si trattasse.
pagina 4 di 6 In atti risultano essere state depositate n. 2 fotografie della cucina, risultanti molto sgranate e non visibili pienamente che non possono assurgere a provare alcunchè.
Il teste riferisce altresì che i solleciti di pagamento effettuati per via telefonica alla sono Tes_1 Pt_1
sempre stati seguiti da scuse di vario genere…( conto bloccato, campagna elettorale ecc..).
I testi indotti da parte attrice opponente non hanno provato gli assunti attorei. E se anche gli stessi hanno riferito della presenza di graffi su un pensile e all'anta del frigorifero, tali eventuali vizi peraltro non confermati da altro, non possono ripercuotersi interamente sulla volontà di non voler corrispondere l'intero valore della cucina.
In ordine alla figura del terzo acquirente l'istruttoria svolta ha confermato che il reale acquirente della cucina fosse il sig. , presente in casa al momento del montaggio. Persona_3
Pertanto, alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Parte opponente quindi, non è riuscita a dimostrare i propri assunti oggetto della presente opposizione.
Peraltro, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo i principi generali, in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio,
sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
pagina 5 di 6 limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
L'opposizione pertanto va rigettata.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo il DM 55/2014
e ss. previo riconoscimento dello svolgimento di attività difensiva in tutte le fasi e in base ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
-rigetta l'opposizione e conferma il dec. Ing. N. 94/2023 R/g n. 196/2023 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 31.03.2023;
-condanna la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed Iva come per legge.
Urbino, lì 09 marzo 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 6 di 6