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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2287 / 2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 02.12.2024, tra
Sig.ra (c.f. ), rappresentata difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lidia Manfredini, elett.te dom.ti come in atti,
attore/opponente contro
(p.iva ), in persona le legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sarnataro, elett.te dom.ti come in atti,
convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti
Pagina 1 dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con ricorso ex artt. 645-647 c.p.c. depositato il 29.05.2018 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2018, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore il 31.01.2018 nell'interesse di per Controparte_1
l'importo di € 1.992,00, oltre interessi e spese, a titolo di: canone di locazione del febbraio 2017 (€ 400,00); spese di registrazione contratto (€ 96,00); indennità per mancato preavviso di rilascio (€ 1.600,00); contributo per risoluzione anticipata (€
67,00).
L'opponente deduceva di avere integralmente adempiuto al pagamento del canone di febbraio 2017 mediante due bonifici del 12.07.2017, di aver corrisposto
€ 64,00 per la registrazione del contratto, nonché di avere comunicato recesso con raccomandata 07.03.2017, avendo poi rilasciato l'immobile il 30.04.2017.
Contestava perciò la debenza di ogni ulteriore somma.
Si costituiva in giudizio la soc. ed eccepiva l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo l'insussistenza di prova del pagamento, la non imputabilità del bonifico al debito più remoto ex art. 1194 c.c. e la perdurante debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso contrattuale di sei mesi.
Con ordinanza 11.09.2019 questo Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammettendo le prove orali richieste: interrogatorio formale dell'opponente e testi indicati dalle parti. Escussi i testi e raccolto l'interrogatorio formale, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica;
le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi entro i termini concessi.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di rito sollevate e và pertanto rigettata la sollevata eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta, dal momento che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 13.03.2018; il ricorso in opposizione risulta depositato nei termini di cui all'art. 645 c.p.c. (venti giorni).
L'eccezione di tardività sollevata dall'opposta è pertanto infondata. Passando all'esame del merito della domanda la stessa è fondata ed invero gli estratti di conto corrente prodotti dall'opponente dimostrano due bonifici del 12.07.2017, complessivamente pari a € 400,00, con causale “canone febbraio 2017” (doc.
7-8 opposizione); l'opposta, pur contestandone l'efficacia liberatoria, non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare la mancata effettiva accredito.
In assenza di specifica riserva del creditore circa l'accettazione “con imputazione diversa”, il pagamento, ancorché tardivo, estingue il debito relativo al canone indicato – art. 1193 c.c.
Pagina 2 L'invocata applicazione dell'art. 1194 c.c., riferita a debiti di capitale e interessi, richiede l'esistenza di interessi scaduti e non contestati, cosa che nella specie non risulta dimostrata.
Ne consegue che la posta di € 400,00 deve essere detratta dal credito.
Per quanto riguarda le spese di registrazione del contratto, anche tale domanda è infondata e non provata dal momento che è incontestato che l'opponente abbia versato € 64,00 a tale titolo il 19.07.2017; l'opposta rivendica ulteriori € 32,00 sino al raggiungimento della somma di € 96,00. Tuttavia non è stata prodotta attestazione di versamento dell'imposta di registro per l'annualità 2016/2017 in misura eccedente;
né è stata fornita prova del relativo titolo negoziale (clausola contrattuale). L'esigibilità del residuo pertanto non è dimostrata (art. 2697 c.c.).
Anche la domanda per indennità per mancato preavviso risulta infondata.
Il contratto prevede il recesso del conduttore con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi via raccomandata.
L'opponente ha prodotto raccomandata A/R 7.03.2017 con cui preannunciava il rilascio entro maggio 2017; l'effettivo rilascio è risultato avvenuto il 30.04.2017, come confermato dai testi e escussi all'udienza del 09.09.2021. Tes_1 Tes_2
Per quanto riguarda la clausola penale azionata dall'opposta (indennità di € 1.600,00, pari a quattro mensilità) postula l'ingiustificato rilascio anticipato;
ma dagli atti emerge: comportamento incongruente del locatore che, già dal luglio
2016, aveva manifestato l'intenzione di vendere l'immobile, invitando la conduttrice a lasciarlo e la mancata contestazione, all'atto del rilascio, circa la tempestività della disdetta ed inoltre l'accettazione, sia pure implicita, della riconsegna e delle chiavi.
Tali circostanze integrano “gravi motivi” ex art. 3, co. 6, legge 431/1998
(applicabile per analogia al caso di specie, attesa la finalità abitativa del rapporto), legittimanti il recesso con preavviso ridotto, con conseguente inoperatività della clausola penale.
In ogni caso, la condotta concludente del locatore integra rinuncia tacita alla penale ex art. 1237 c.c.
Anche per quanto riguarda la spesa sostenuta per “risoluzione anticipata” (€ 67,00) l'opposta non ha provato la debenza di detta somma né il suo importo, limitandosi a richiamare voci di tariffa senza produrre la quietanza dell'Agenzia delle Entrate. Il credito deve pertanto ritenersi non liquido né certo.
Alla luce di quanto precede, nessuna delle poste azionate con il decreto ingiuntivo risulta provata e attuale;
il decreto opposto deve essere revocato, con accoglimento integrale dell'opposizione.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli Pagina 3 elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di riferimento da 1.100,00 a
5.200,00.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra contro la soc. nel Parte_1 CP_1 procedimento n. 2287/18 avverso il decreto ingiuntivo n.278/2018 del 31.01.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2018.
2. Dichiara che nulla è dovuto da a per i titoli Parte_1 Controparte_1 azionati nel procedimento monitorio.
3. Condanna a rifondere ad le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio LA RANA)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2287 / 2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 02.12.2024, tra
Sig.ra (c.f. ), rappresentata difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lidia Manfredini, elett.te dom.ti come in atti,
attore/opponente contro
(p.iva ), in persona le legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sarnataro, elett.te dom.ti come in atti,
convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti
Pagina 1 dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con ricorso ex artt. 645-647 c.p.c. depositato il 29.05.2018 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 278/2018, emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore il 31.01.2018 nell'interesse di per Controparte_1
l'importo di € 1.992,00, oltre interessi e spese, a titolo di: canone di locazione del febbraio 2017 (€ 400,00); spese di registrazione contratto (€ 96,00); indennità per mancato preavviso di rilascio (€ 1.600,00); contributo per risoluzione anticipata (€
67,00).
L'opponente deduceva di avere integralmente adempiuto al pagamento del canone di febbraio 2017 mediante due bonifici del 12.07.2017, di aver corrisposto
€ 64,00 per la registrazione del contratto, nonché di avere comunicato recesso con raccomandata 07.03.2017, avendo poi rilasciato l'immobile il 30.04.2017.
Contestava perciò la debenza di ogni ulteriore somma.
Si costituiva in giudizio la soc. ed eccepiva l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo l'insussistenza di prova del pagamento, la non imputabilità del bonifico al debito più remoto ex art. 1194 c.c. e la perdurante debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso contrattuale di sei mesi.
Con ordinanza 11.09.2019 questo Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammettendo le prove orali richieste: interrogatorio formale dell'opponente e testi indicati dalle parti. Escussi i testi e raccolto l'interrogatorio formale, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica;
le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi entro i termini concessi.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di rito sollevate e và pertanto rigettata la sollevata eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta, dal momento che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 13.03.2018; il ricorso in opposizione risulta depositato nei termini di cui all'art. 645 c.p.c. (venti giorni).
L'eccezione di tardività sollevata dall'opposta è pertanto infondata. Passando all'esame del merito della domanda la stessa è fondata ed invero gli estratti di conto corrente prodotti dall'opponente dimostrano due bonifici del 12.07.2017, complessivamente pari a € 400,00, con causale “canone febbraio 2017” (doc.
7-8 opposizione); l'opposta, pur contestandone l'efficacia liberatoria, non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare la mancata effettiva accredito.
In assenza di specifica riserva del creditore circa l'accettazione “con imputazione diversa”, il pagamento, ancorché tardivo, estingue il debito relativo al canone indicato – art. 1193 c.c.
Pagina 2 L'invocata applicazione dell'art. 1194 c.c., riferita a debiti di capitale e interessi, richiede l'esistenza di interessi scaduti e non contestati, cosa che nella specie non risulta dimostrata.
Ne consegue che la posta di € 400,00 deve essere detratta dal credito.
Per quanto riguarda le spese di registrazione del contratto, anche tale domanda è infondata e non provata dal momento che è incontestato che l'opponente abbia versato € 64,00 a tale titolo il 19.07.2017; l'opposta rivendica ulteriori € 32,00 sino al raggiungimento della somma di € 96,00. Tuttavia non è stata prodotta attestazione di versamento dell'imposta di registro per l'annualità 2016/2017 in misura eccedente;
né è stata fornita prova del relativo titolo negoziale (clausola contrattuale). L'esigibilità del residuo pertanto non è dimostrata (art. 2697 c.c.).
Anche la domanda per indennità per mancato preavviso risulta infondata.
Il contratto prevede il recesso del conduttore con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi via raccomandata.
L'opponente ha prodotto raccomandata A/R 7.03.2017 con cui preannunciava il rilascio entro maggio 2017; l'effettivo rilascio è risultato avvenuto il 30.04.2017, come confermato dai testi e escussi all'udienza del 09.09.2021. Tes_1 Tes_2
Per quanto riguarda la clausola penale azionata dall'opposta (indennità di € 1.600,00, pari a quattro mensilità) postula l'ingiustificato rilascio anticipato;
ma dagli atti emerge: comportamento incongruente del locatore che, già dal luglio
2016, aveva manifestato l'intenzione di vendere l'immobile, invitando la conduttrice a lasciarlo e la mancata contestazione, all'atto del rilascio, circa la tempestività della disdetta ed inoltre l'accettazione, sia pure implicita, della riconsegna e delle chiavi.
Tali circostanze integrano “gravi motivi” ex art. 3, co. 6, legge 431/1998
(applicabile per analogia al caso di specie, attesa la finalità abitativa del rapporto), legittimanti il recesso con preavviso ridotto, con conseguente inoperatività della clausola penale.
In ogni caso, la condotta concludente del locatore integra rinuncia tacita alla penale ex art. 1237 c.c.
Anche per quanto riguarda la spesa sostenuta per “risoluzione anticipata” (€ 67,00) l'opposta non ha provato la debenza di detta somma né il suo importo, limitandosi a richiamare voci di tariffa senza produrre la quietanza dell'Agenzia delle Entrate. Il credito deve pertanto ritenersi non liquido né certo.
Alla luce di quanto precede, nessuna delle poste azionate con il decreto ingiuntivo risulta provata e attuale;
il decreto opposto deve essere revocato, con accoglimento integrale dell'opposizione.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli Pagina 3 elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di riferimento da 1.100,00 a
5.200,00.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra contro la soc. nel Parte_1 CP_1 procedimento n. 2287/18 avverso il decreto ingiuntivo n.278/2018 del 31.01.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2018.
2. Dichiara che nulla è dovuto da a per i titoli Parte_1 Controparte_1 azionati nel procedimento monitorio.
3. Condanna a rifondere ad le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio LA RANA)
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