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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 3/2025 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone – Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe vertente
TRA
(C.F.: ) titolare dell'omonima Ditta Parte_1 C.F._1
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Santostefano (c.f.: P.IVA_1
; p.e.c. ; C.F._2 Email_1
- Reclamante -
CONTRO
Procedura di Liquidazione Giudiziale n. 26/2024 RG Tribunale Palmi, in persona del
Curatore Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Santo Tomasello (c.f.: Parte_2
; p.e.c.: ito C.F._3 Ema_2 Email_3 Email_4
- Reclamata -
NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ; C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio Email_5 dell'Avv. Marilena Abramo del Foro di Palmi (C.F. - C.F._5
; Email_6
- Reclamata – contumace -
Oggetto: Reclamo ex art. 51 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs.
12.01.2019, n. 14) avverso Sentenza del Tribunale di Palmi n. 27/2024, pubbl. il 05/12/2024
- Istanza di sospensione ex art. 52 CCI
Con l'intervento del P.G. presso questa Corte d'appello, che espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso del 25/6/2024, chiedeva al Tribunale di Palmi la Controparte_1 dichiarazione di liquidazione giudiziale di Parte_1
Parte resistente si costituiva in data 31.10.2024, limitandosi a depositare documentazione. Il
Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 27/2024, pubblicata il 5/12/2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di adottava le Parte_1 conseguenti statuizioni e fisava l'udienza del 25 febbraio 2025 per l'adunanza dei creditori.
Avverso detta sentenza, ha proposto reclamo, con ricorso Parte_1
depositato a questa Corte d'appello il 2.1.2025, a mezzo del quale ha dedotto essere
“impresa minore” e chiesto, in via preliminare, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione della procedura di Liquidazione Giudiziale e, nel merito, la riforma e/o annullamento e/o inefficacia e/o modifica della sentenza reclamata, con la condanna della parte reclamata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre a favore del procuratore della reclamante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 24.1.2025, la Liquidazione giudiziale, in persona del Curatore, si è costituita nel presente grado di giudizio non opponendosi all'accoglimento del reclamo, ma pag. 2/6 chiedendo, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese, in ragione dell'inerzia serbata dalla reclamante nel giudizio di primo grado.
In data 3.1.2025, il P.G. presso questo Corte d'Appello ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo, apprendo sussistere i requisiti per la qualificazione della reclamante come “impresa minore”.
Con ordinanza depositata il 3.3.2025, questa Corte, verificata la regolare costituzione del contraddittorio e dichiarata la contumacia di ha disposto ai Controparte_1 sensi dell'all'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione della procedura di Liquidazione
Giudiziale a carico della ditta e rinviato la causa a successiva Parte_1
udienza.
Con ordinanza depositata il 16.5.2025, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e viene così decisa.
§
II. Col ricorso in appello, reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, non potendo ravvisarsi, in capo alla ditta il possesso congiunto Controparte_2
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCI e trattandosi, piuttosto, di soggetto imprenditore c.d. “minore” e ha quindi chiesto, ai sensi dell'art. 52 CCII, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
In particolare, la reclamante ha rappresentato di essere impresa minore non assoggettabile alla procedura concorsuale della Liquidazione Giudiziale. A sostegno, ha prodotto una consulenza tecnico contabile, corredata da idonea documentazione, dalla quale risulta che negli ultimi tre anni fiscali (2021, 2022 e 2023) l'impresa ha fatto registrare ricavi inferiori alla soglia di € 200.000 stabilita dall'art. 2 C.C.I.I. e debiti nei confronti dell'Erario e dell' di ammontare complessivo inferiore alla soglia di legge. In particolare, dalla CP_3
consulenza di parte e dalle dichiarazioni reddituali ivi allegate risulta che, per l'anno fiscale
2021 (modello Unico 2022) la ditta operato in contabilità forfettaria realizzando un totale di ricavi pari ad euro 49.701,00, un reddito d'impresa pari ad euro 19.880,00 e un reddito netto di euro 18.917,00; analogamente, per l'anno fiscale 2022 (modello Unico 2023), l'impresa ha continuato a operare in contabilità forfettaria, registrando un totale di ricavi pari a euro 69.728,00, un pag. 3/6 reddito d'impresa pari a euro 27.891,00 e un reddito netto di euro 23.710. Con riferimento all'anno fiscale 2023 unico 2024, la ditta ha adottato il regime di contabilità semplificata, facendo registrare un totale di ricavi pari ad euro 135.670, costi per euro 142.000 e una perdita d'esercizio pari ad euro 6835,00.
Con la memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, la Liquidazione giudiziale ha osservato che la difesa della società reclamante, in sede di impugnazione ha rilevato che la ditta individuale (C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
), nel triennio in esame, fosse in regime fiscale forfettario, poi con contabilità P.IVA_1
semplificata ed avente tutti i presupposti per essere dichiarata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 121 CCI, impresa minore non assoggettabile alla procedura concorsuale della
Liquidazione Giudiziale. Lo stesso organo di liquidazione ha poi opportunamente osservato che la sig.ra si era costituita nel giudizio di primo grado con Parte_1
memoria difensiva dalla quale non era dato rilevarsi alcun motivo di opposizione, essendosi essa limitata a depositare parzialmente la documentazione contabile in suo possesso.
All'udienza del 6.11.2024 la stessa si era limitata a chiedere un rinvio per Parte_1
formalizzare una proposta transattiva a controparte, sicché la causa era stata rimessa al
Collegio per la decisione concretizzatasi nella dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Rilevato quanto sopra, lo stesso organo di liquidazione ha dichiarato di non opporsi al reclamo promosso dalla , in quanto dalla documentazione depositata in questa Parte_1
sede si evince che la stessa possiede tutti i presupposti per essere dichiarata impresa minore non assoggettabile alla procedura concorsuale della Liquidazione Giudiziale. Si è quindi rimessa alle determinazioni di questa Corte chiedendo, in caso di accoglimento del reclamo, la compensazione delle spese, in ragione dell'evidente inerzia tenuta dalla parte reclamante nelle fasi precedenti all'apertura della liquidazione giudiziale.
Anche il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo, rilevando che appaiono sussistere congiuntamente, da quanto documentato, i tre requisiti per la qualificazione della reclamante come “impresa minore”.
Considerato quanto sopra, alla luce delle allegazioni di parte reclamante e delle conclusioni adesive della Liquidazione giudiziale e del P.G., deve ritenersi che la reclamante sia qualificabile come “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 Parte_1
C.C.I.I. Invero, dalla consulenza e dalla correlata documentazione allegate da parte reclamante, e sopra richiamate, risulta provato che la , ha fatto registrare ricavi Parte_1
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi pag. 4/6 antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
Dalle allegazioni della reclamante, inoltre, può desumersi anche il requisito dell'attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Sul punto, merita di essere precisato che nella citata consulenza di parte si legge che, dai modelli di dichiarazione allegati e relativi agli anni dal 2021 al 2023, emerge un quadro economico finanziario della Sig. ra Parte_1
perfettamente equilibrato, con livelli di redditi del tutto ragguagliabili dal 2021 in avanti e regolarmente dichiarati all'Erario. Tale dato non risulta processualmente smentito o contestato, viste le richiamate conclusioni del P.G. e dell'Organo di Liquidazione, il quale ultimo, peraltro, in virtù del criterio vicinanza alla prova, avrebbe ragionevolmente fornito eventuali elementi contrari, ove sussistenti.
Per i motivi esposti, il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale della predetta Parte_1
§
III. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ricorrono fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del contegno di parte reclamante, limitatasi, in primo grado, a depositare una mera memoria di costituzione con allegata documentazione, senza esplicitare motivi di contestazione della domanda e tenuto conto, con riferimento al presente grado di appello, della contumacia del creditore istante e del contegno adesivo della Liquidazione giudiziale. Non luogo a provvedere a norma dell'art. 51 comma 15 C.C.I.I., non sussistendone le condizioni.
§
IV. Ai sensi dell'art. 53 C.C.I.I., occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà assolvere, sotto la vigilanza del curatore, con cadenza trimestrale, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato della stessa. Con la medesima periodicità, il debitore dovrà depositare presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
§
pag. 5/6 V. Visto l'art. 51, comma 12, C.C.I.I., occorre mandare alla Cancelleria per gli adempimenti
(di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n. 27/2024, pubbl. il 05/12/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto, REVOCA la dichiarazione di liquidazione giudiziale della predetta con i relativi effetti ex art. 53 Parte_1
C.C.I.I. meglio indicati in parte motiva e relativi obblighi (informativi e di relazione) del debitore da assolvere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con periodicità trimestrale;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) DISPONE, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.C.I.I., che la presente sentenza sia notificata, a cura della Cancelleria e in via telematica, alle parti e pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 16.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 3/2025 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone – Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe vertente
TRA
(C.F.: ) titolare dell'omonima Ditta Parte_1 C.F._1
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Santostefano (c.f.: P.IVA_1
; p.e.c. ; C.F._2 Email_1
- Reclamante -
CONTRO
Procedura di Liquidazione Giudiziale n. 26/2024 RG Tribunale Palmi, in persona del
Curatore Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Santo Tomasello (c.f.: Parte_2
; p.e.c.: ito C.F._3 Ema_2 Email_3 Email_4
- Reclamata -
NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ; C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio Email_5 dell'Avv. Marilena Abramo del Foro di Palmi (C.F. - C.F._5
; Email_6
- Reclamata – contumace -
Oggetto: Reclamo ex art. 51 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs.
12.01.2019, n. 14) avverso Sentenza del Tribunale di Palmi n. 27/2024, pubbl. il 05/12/2024
- Istanza di sospensione ex art. 52 CCI
Con l'intervento del P.G. presso questa Corte d'appello, che espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso del 25/6/2024, chiedeva al Tribunale di Palmi la Controparte_1 dichiarazione di liquidazione giudiziale di Parte_1
Parte resistente si costituiva in data 31.10.2024, limitandosi a depositare documentazione. Il
Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 27/2024, pubblicata il 5/12/2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di adottava le Parte_1 conseguenti statuizioni e fisava l'udienza del 25 febbraio 2025 per l'adunanza dei creditori.
Avverso detta sentenza, ha proposto reclamo, con ricorso Parte_1
depositato a questa Corte d'appello il 2.1.2025, a mezzo del quale ha dedotto essere
“impresa minore” e chiesto, in via preliminare, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione della procedura di Liquidazione Giudiziale e, nel merito, la riforma e/o annullamento e/o inefficacia e/o modifica della sentenza reclamata, con la condanna della parte reclamata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre a favore del procuratore della reclamante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa del 24.1.2025, la Liquidazione giudiziale, in persona del Curatore, si è costituita nel presente grado di giudizio non opponendosi all'accoglimento del reclamo, ma pag. 2/6 chiedendo, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese, in ragione dell'inerzia serbata dalla reclamante nel giudizio di primo grado.
In data 3.1.2025, il P.G. presso questo Corte d'Appello ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo, apprendo sussistere i requisiti per la qualificazione della reclamante come “impresa minore”.
Con ordinanza depositata il 3.3.2025, questa Corte, verificata la regolare costituzione del contraddittorio e dichiarata la contumacia di ha disposto ai Controparte_1 sensi dell'all'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione della procedura di Liquidazione
Giudiziale a carico della ditta e rinviato la causa a successiva Parte_1
udienza.
Con ordinanza depositata il 16.5.2025, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e viene così decisa.
§
II. Col ricorso in appello, reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, non potendo ravvisarsi, in capo alla ditta il possesso congiunto Controparte_2
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCI e trattandosi, piuttosto, di soggetto imprenditore c.d. “minore” e ha quindi chiesto, ai sensi dell'art. 52 CCII, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
In particolare, la reclamante ha rappresentato di essere impresa minore non assoggettabile alla procedura concorsuale della Liquidazione Giudiziale. A sostegno, ha prodotto una consulenza tecnico contabile, corredata da idonea documentazione, dalla quale risulta che negli ultimi tre anni fiscali (2021, 2022 e 2023) l'impresa ha fatto registrare ricavi inferiori alla soglia di € 200.000 stabilita dall'art. 2 C.C.I.I. e debiti nei confronti dell'Erario e dell' di ammontare complessivo inferiore alla soglia di legge. In particolare, dalla CP_3
consulenza di parte e dalle dichiarazioni reddituali ivi allegate risulta che, per l'anno fiscale
2021 (modello Unico 2022) la ditta operato in contabilità forfettaria realizzando un totale di ricavi pari ad euro 49.701,00, un reddito d'impresa pari ad euro 19.880,00 e un reddito netto di euro 18.917,00; analogamente, per l'anno fiscale 2022 (modello Unico 2023), l'impresa ha continuato a operare in contabilità forfettaria, registrando un totale di ricavi pari a euro 69.728,00, un pag. 3/6 reddito d'impresa pari a euro 27.891,00 e un reddito netto di euro 23.710. Con riferimento all'anno fiscale 2023 unico 2024, la ditta ha adottato il regime di contabilità semplificata, facendo registrare un totale di ricavi pari ad euro 135.670, costi per euro 142.000 e una perdita d'esercizio pari ad euro 6835,00.
Con la memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, la Liquidazione giudiziale ha osservato che la difesa della società reclamante, in sede di impugnazione ha rilevato che la ditta individuale (C.F. ; P.I. Parte_1 C.F._1
), nel triennio in esame, fosse in regime fiscale forfettario, poi con contabilità P.IVA_1
semplificata ed avente tutti i presupposti per essere dichiarata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 121 CCI, impresa minore non assoggettabile alla procedura concorsuale della
Liquidazione Giudiziale. Lo stesso organo di liquidazione ha poi opportunamente osservato che la sig.ra si era costituita nel giudizio di primo grado con Parte_1
memoria difensiva dalla quale non era dato rilevarsi alcun motivo di opposizione, essendosi essa limitata a depositare parzialmente la documentazione contabile in suo possesso.
All'udienza del 6.11.2024 la stessa si era limitata a chiedere un rinvio per Parte_1
formalizzare una proposta transattiva a controparte, sicché la causa era stata rimessa al
Collegio per la decisione concretizzatasi nella dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Rilevato quanto sopra, lo stesso organo di liquidazione ha dichiarato di non opporsi al reclamo promosso dalla , in quanto dalla documentazione depositata in questa Parte_1
sede si evince che la stessa possiede tutti i presupposti per essere dichiarata impresa minore non assoggettabile alla procedura concorsuale della Liquidazione Giudiziale. Si è quindi rimessa alle determinazioni di questa Corte chiedendo, in caso di accoglimento del reclamo, la compensazione delle spese, in ragione dell'evidente inerzia tenuta dalla parte reclamante nelle fasi precedenti all'apertura della liquidazione giudiziale.
Anche il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo, rilevando che appaiono sussistere congiuntamente, da quanto documentato, i tre requisiti per la qualificazione della reclamante come “impresa minore”.
Considerato quanto sopra, alla luce delle allegazioni di parte reclamante e delle conclusioni adesive della Liquidazione giudiziale e del P.G., deve ritenersi che la reclamante sia qualificabile come “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 Parte_1
C.C.I.I. Invero, dalla consulenza e dalla correlata documentazione allegate da parte reclamante, e sopra richiamate, risulta provato che la , ha fatto registrare ricavi Parte_1
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi pag. 4/6 antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
Dalle allegazioni della reclamante, inoltre, può desumersi anche il requisito dell'attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Sul punto, merita di essere precisato che nella citata consulenza di parte si legge che, dai modelli di dichiarazione allegati e relativi agli anni dal 2021 al 2023, emerge un quadro economico finanziario della Sig. ra Parte_1
perfettamente equilibrato, con livelli di redditi del tutto ragguagliabili dal 2021 in avanti e regolarmente dichiarati all'Erario. Tale dato non risulta processualmente smentito o contestato, viste le richiamate conclusioni del P.G. e dell'Organo di Liquidazione, il quale ultimo, peraltro, in virtù del criterio vicinanza alla prova, avrebbe ragionevolmente fornito eventuali elementi contrari, ove sussistenti.
Per i motivi esposti, il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale della predetta Parte_1
§
III. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ricorrono fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del contegno di parte reclamante, limitatasi, in primo grado, a depositare una mera memoria di costituzione con allegata documentazione, senza esplicitare motivi di contestazione della domanda e tenuto conto, con riferimento al presente grado di appello, della contumacia del creditore istante e del contegno adesivo della Liquidazione giudiziale. Non luogo a provvedere a norma dell'art. 51 comma 15 C.C.I.I., non sussistendone le condizioni.
§
IV. Ai sensi dell'art. 53 C.C.I.I., occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà assolvere, sotto la vigilanza del curatore, con cadenza trimestrale, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato della stessa. Con la medesima periodicità, il debitore dovrà depositare presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
§
pag. 5/6 V. Visto l'art. 51, comma 12, C.C.I.I., occorre mandare alla Cancelleria per gli adempimenti
(di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n. 27/2024, pubbl. il 05/12/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto, REVOCA la dichiarazione di liquidazione giudiziale della predetta con i relativi effetti ex art. 53 Parte_1
C.C.I.I. meglio indicati in parte motiva e relativi obblighi (informativi e di relazione) del debitore da assolvere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con periodicità trimestrale;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) DISPONE, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.C.I.I., che la presente sentenza sia notificata, a cura della Cancelleria e in via telematica, alle parti e pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 16.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 6/6