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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 1127/2024 (+ 1193/24, 1203/24, 1241/24, 1244/24)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nelle cause di lavoro riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 1127/2024 (+ 1193/24, 1203/24, 1241/24,
1244/24) promosse da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. MINGRONE ELEONORA, elettivamente domiciliati in VIA ROMA,
N. 275 88811 CIRO MARINA presso il difensore avv. MINGRONE ELEONORA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
[.. rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Mario Nicoletta, Centro direzionale CP_1
”, con il patrocinio dell'avv. GIULIA FERRANTE, e dell'avv. CP_2 Controparte_3
BATTISTA VALERIA, elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio legale aziendale
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.4.2024 parte ricorrente, quale dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone in servizio presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di che prestava la CP_1 propria attività lavorativa con orario di lavoro organizzato su 3 turni (mattino 7:00-14:00, pomeriggio
14:00-20:00, sera 20:00-7:00), chiedeva: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dipendente dell alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, per CP_4 ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore e conseguentemente dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati, per il periodo pregresso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, quantificato nella misura di € 3.507,00 o di quella maggiore o minore che si dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) Con vittoria delle spese di giudizio, oltre
IVA, CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Sosteneva il diritto all' erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, il diritto al risarcimento del danno ex art. 27, co. 4 C.C.N.L. comparto sanità 2016-2018, art. 43, co. 4 C.C.N.L. comparto sanità triennio 2019/2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 d.lgs. 66/2003 e secondo quanto ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità.
pagina 1 di 5 Si costituiva l' sostenendo che le norme contrattuali richiamate da parte ricorrente Controparte_1 escludevano i turnisti dal diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti necessari per la consumazione del pasto o per ottenere il buono pasto e che lo stesso era condizionato alle previsioni relative alla pausa per la consumazione del pasto contenute nella disciplina collettiva. Sosteneva, inoltre, che l'art. 27, co. 3 CCNL 2016/2018 disciplinava il periodo di riposo per il recupero psico fisico e la consumazione dei pasti, come pure l'art. 43 comma 4 CCNL 2019/2021 che pure escludeva il personale in turno, con conseguente inapplicabilità dell'art. 29, co. 4 del CCNLI 20/09/2001. Deduceva, infine, che i turnisti godevano di norme contrattuali e diritti superiori e diversi di quelli degli altri lavoratori (es. indennità di turno e lavoro usurante) e che, comunque, mancava la prova dell'attività lavorativa svolta in turno, come pure del danno subito.
Riuniti al presente giudizio i ricorsi presentati da altri dipendenti turnisti dell' , iscritti Controparte_1 ai numeri indicati in epigrafe, di identico tenore, formulata la proposta conciliativa volta al pagamento a favore dei ricorrenti del buono pasto per il periodo successivo all'introduzione del giudizio con rinuncia alla domanda risarcitoria, non accettata da entrambe le parti, lette le note di trattazione scritta,
è così decisa.
I ricorsi riuniti sono fondati e devono essere accolti.
Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21440/2024).
E' dunque opportuno ricostruire la disciplina collettiva applicabile al caso in esame.
Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 4. (..)Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
pagina 2 di 5 Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende (organizzazione e gestione del servizio), compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012 e Cass. 25192/2013), mentre, ai sensi dell'art. 29, co. 1 ccnl cit., restano disciplinate dalla contrattazione collettiva le “regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, quale quella della «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità sopra citata (Cass. 21440/2024), al fine di identificare la predetta “particolare articolazione dell'orario”: “Un chiaro indice interpretativo si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
In definitiva, alla luce della disciplina contrattuale sopra esaminata, l'attribuzione del buono pasto -in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, con la conseguenza che le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del
CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (Cass. Sez. L -Sentenza n.
5547 del 01/03/2021 - Rv. 660623 – 01 e, fra le altre, Cass. 32113/2022, ma in precedenza anche Sez.
L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 - Rv. 655904 - 02).
Neppure la disciplina in esame è mutata in occasione dei successivi rinnovi contrattuali che, difatti, pure richiamano l'art. 29 CCNL 2001.
Invero, ai sensi dell'art. 27 CCNL Comparto Sanità 2016-208, in vigore per il periodo successivo al 1 gennaio 2016: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pagina 3 di 5 pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.
(dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti) (..) 13. Sono definibili dalle Aziende ed
Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo”. Di identico tenore letterale l'art. 43 CCNL 2019-2021 (all. ric.).
Si ritiene, dunque, che le predette disposizioni contrattuali, richiamando l'art. 29 ccnl 2001, definiscano un minimum di tutela a favore dei lavoratori in relazione al diritto alla pausa per la consumazione del pasto, testualmente prevedendo che questa “per il personale non in turno” “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore” debba durare almeno trenta minuti”, ciò al fine di recuperare le energie psicofisiche.
Pertanto, secondo il tenore letterale del ccnl nazionale, la contrattazione integrativa, pur potendo prevedere una diversa durata della pausa per il personale in turno, deve comunque assicurare a ciascun dipendente in servizio (sia o meno in turno) il recupero delle energie psicofisiche, al massimo, al termine di una prestazione lavorativa di sei ore, da intendersi fatta salva ogni migliore (o diversa - per il personale turnista), previsione di durata e collocazione della pausa a livello aziendale, in particolare, in ragione della “tipologia dell'orario”, ovvero delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro descritte dalla norma. Così, l'espressione “non in turno”, anziché escludere dal diritto alla pausa il personale turnista, sta a significare che per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per esigenze di servizio, ma non esclusa, tenuto conto dell'esigenza di recupero delle energie psicofisiche che sussiste per ogni prestazione lavorativa eccedente le sei ore continuative, sia che sia articolata in turni o meno, nonché dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 29 del Contratto collettivo integrativo in senso favorevole al riconoscimento del buono pasto anche al personale turnista come sopra descritto (in termini, fra le altre Corte d'Appello di Roma n. 947/2023 secondo cui: “L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs.
66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa”, come pure Tribunale di Reggio Calabria sentenza n. 503/2024, Tribunale di Cosenza n. 804/2023, Tribunale di Messina n. 1411/2023 ).
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene l'illegittimità del regolamento per l'accesso al servizio sostituivo di mensa aziendale per il personale dipendente approvato dall'azienda sanitaria di Crotone con deliberazione 618 del 15.7.2022 (all. res.) perché in contrasto con la disciplina collettiva sopra richiamata nella parte relativa alla “particolare articolazione oraria”, fonte del diritto, prevedendo l'attribuzione del buono pasto esclusivamente per determinate fasce orarie e, quindi, soltanto a favore di personale non turnista, con conseguente disparità di trattamento rispetto al personale non in turno la cui prestazione lavorativa ecceda comunque le sei ore continuative secondo quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs 66/2003 e art. 29 ccnl 2001 richiamato dall'art. 27 ccnl 2016-2018 e art. 43 ccnl 2019-2021. In particolare, ai sensi dell'art.
4.3 Regolamento cit. (all. Azienda sanitaria) per quel che qui interessa: “Il servizio mensa sostitutivo, mediante l'utilizzo di buoni pasto, spetta, fatti salvi i criteri sopra indicati, nei seguenti casi: (..) Personale comparto sanità: a tutto il personale che opera su cinque giorni continuativi con due rientri pomeridiani, a condizione che dopo la pausa di trenta minuti, svolga
pagina 4 di 5 ulteriore servizio per almeno tre ore e per ogni rientro pomeridiano, svolto con le condizioni di cui sopra e solo se preventivamente autorizzato, fermo restando il limite di 12 buoni pasto mensili”.
Nel caso di specie, pacifico fra le parti che le parti ricorrenti hanno effettivamente prestato la propria attività lavorativa con orario articolato in turni superiori alle sei ore, fatta eccezione di quello pomeridiano (14:00-20:00) ovvero al mattino, dalle 7.00 alle 14.00 e di sera dalle 20.00 alle 7.00, secondo quanto riportato nei fogli presenze in atti, e ciò per tutto il periodo per il quale è richiesto il risarcimento del danno (dal 1.2020 al 12.2023), trattandosi di circostanza specificatamente dedotta dai ricorrenti, anche tramite rinvio ai conteggi in atti ed alle tabelle di presenza, e non altrettanto specificatamente contestata dall'azienda sanitaria, sussiste la responsabilità risarcitoria dell'
[...]
per il danno subito da ciascuno dei ricorrenti in ragione del mancato guadagno del valore del CP_1 buono pasto e, quindi, dell'esborso sostenuto per la consumazione del pasto.
Il danno, in mancanza di contestazione specifica dell'azienda sanitaria sul punto (contenuta solo nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.2.2025) ed in mancanza di prova del quantum, deve liquidarsi in via equitativa alla luce del valore di mercato del buono pasto, per ogni turno eccedente le sei ore continuative riportato nei conteggi e fogli di presenza, dunque pari alla somma da ciascuno richiesta, considerando che ai sensi dell'art. 29 del CCNLI il valore economico del buono pasto non può essere “inferiore a quello in atto”, dunque pari a quello attribuito dall'azienda sanitaria alla generalità dei dipendenti, prodotto in copia dai ricorrenti (all. 6 ric.).
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del buono pasto per ogni turno prestato oltre le sei ore continuative e, per l'effetto, condanna l' al pagamento a favore di Controparte_1 ciascuno di loro, a titolo di risarcimento del danno, della somma indicata, rispettivamente, in ciascun ricorso riunito, oltre accessori di legge;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nelle cause di lavoro riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 1127/2024 (+ 1193/24, 1203/24, 1241/24,
1244/24) promosse da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. MINGRONE ELEONORA, elettivamente domiciliati in VIA ROMA,
N. 275 88811 CIRO MARINA presso il difensore avv. MINGRONE ELEONORA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
[.. rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Mario Nicoletta, Centro direzionale CP_1
”, con il patrocinio dell'avv. GIULIA FERRANTE, e dell'avv. CP_2 Controparte_3
BATTISTA VALERIA, elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio legale aziendale
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.4.2024 parte ricorrente, quale dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone in servizio presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di che prestava la CP_1 propria attività lavorativa con orario di lavoro organizzato su 3 turni (mattino 7:00-14:00, pomeriggio
14:00-20:00, sera 20:00-7:00), chiedeva: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dipendente dell alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, per CP_4 ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore e conseguentemente dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati, per il periodo pregresso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, quantificato nella misura di € 3.507,00 o di quella maggiore o minore che si dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) Con vittoria delle spese di giudizio, oltre
IVA, CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Sosteneva il diritto all' erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, il diritto al risarcimento del danno ex art. 27, co. 4 C.C.N.L. comparto sanità 2016-2018, art. 43, co. 4 C.C.N.L. comparto sanità triennio 2019/2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 d.lgs. 66/2003 e secondo quanto ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità.
pagina 1 di 5 Si costituiva l' sostenendo che le norme contrattuali richiamate da parte ricorrente Controparte_1 escludevano i turnisti dal diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti necessari per la consumazione del pasto o per ottenere il buono pasto e che lo stesso era condizionato alle previsioni relative alla pausa per la consumazione del pasto contenute nella disciplina collettiva. Sosteneva, inoltre, che l'art. 27, co. 3 CCNL 2016/2018 disciplinava il periodo di riposo per il recupero psico fisico e la consumazione dei pasti, come pure l'art. 43 comma 4 CCNL 2019/2021 che pure escludeva il personale in turno, con conseguente inapplicabilità dell'art. 29, co. 4 del CCNLI 20/09/2001. Deduceva, infine, che i turnisti godevano di norme contrattuali e diritti superiori e diversi di quelli degli altri lavoratori (es. indennità di turno e lavoro usurante) e che, comunque, mancava la prova dell'attività lavorativa svolta in turno, come pure del danno subito.
Riuniti al presente giudizio i ricorsi presentati da altri dipendenti turnisti dell' , iscritti Controparte_1 ai numeri indicati in epigrafe, di identico tenore, formulata la proposta conciliativa volta al pagamento a favore dei ricorrenti del buono pasto per il periodo successivo all'introduzione del giudizio con rinuncia alla domanda risarcitoria, non accettata da entrambe le parti, lette le note di trattazione scritta,
è così decisa.
I ricorsi riuniti sono fondati e devono essere accolti.
Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21440/2024).
E' dunque opportuno ricostruire la disciplina collettiva applicabile al caso in esame.
Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 4. (..)Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
pagina 2 di 5 Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende (organizzazione e gestione del servizio), compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012 e Cass. 25192/2013), mentre, ai sensi dell'art. 29, co. 1 ccnl cit., restano disciplinate dalla contrattazione collettiva le “regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”, quale quella della «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità sopra citata (Cass. 21440/2024), al fine di identificare la predetta “particolare articolazione dell'orario”: “Un chiaro indice interpretativo si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
In definitiva, alla luce della disciplina contrattuale sopra esaminata, l'attribuzione del buono pasto -in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, con la conseguenza che le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del
CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (Cass. Sez. L -Sentenza n.
5547 del 01/03/2021 - Rv. 660623 – 01 e, fra le altre, Cass. 32113/2022, ma in precedenza anche Sez.
L - Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 - Rv. 655904 - 02).
Neppure la disciplina in esame è mutata in occasione dei successivi rinnovi contrattuali che, difatti, pure richiamano l'art. 29 CCNL 2001.
Invero, ai sensi dell'art. 27 CCNL Comparto Sanità 2016-208, in vigore per il periodo successivo al 1 gennaio 2016: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pagina 3 di 5 pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.
(dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti) (..) 13. Sono definibili dalle Aziende ed
Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo”. Di identico tenore letterale l'art. 43 CCNL 2019-2021 (all. ric.).
Si ritiene, dunque, che le predette disposizioni contrattuali, richiamando l'art. 29 ccnl 2001, definiscano un minimum di tutela a favore dei lavoratori in relazione al diritto alla pausa per la consumazione del pasto, testualmente prevedendo che questa “per il personale non in turno” “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore” debba durare almeno trenta minuti”, ciò al fine di recuperare le energie psicofisiche.
Pertanto, secondo il tenore letterale del ccnl nazionale, la contrattazione integrativa, pur potendo prevedere una diversa durata della pausa per il personale in turno, deve comunque assicurare a ciascun dipendente in servizio (sia o meno in turno) il recupero delle energie psicofisiche, al massimo, al termine di una prestazione lavorativa di sei ore, da intendersi fatta salva ogni migliore (o diversa - per il personale turnista), previsione di durata e collocazione della pausa a livello aziendale, in particolare, in ragione della “tipologia dell'orario”, ovvero delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro descritte dalla norma. Così, l'espressione “non in turno”, anziché escludere dal diritto alla pausa il personale turnista, sta a significare che per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per esigenze di servizio, ma non esclusa, tenuto conto dell'esigenza di recupero delle energie psicofisiche che sussiste per ogni prestazione lavorativa eccedente le sei ore continuative, sia che sia articolata in turni o meno, nonché dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 29 del Contratto collettivo integrativo in senso favorevole al riconoscimento del buono pasto anche al personale turnista come sopra descritto (in termini, fra le altre Corte d'Appello di Roma n. 947/2023 secondo cui: “L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs.
66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa”, come pure Tribunale di Reggio Calabria sentenza n. 503/2024, Tribunale di Cosenza n. 804/2023, Tribunale di Messina n. 1411/2023 ).
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene l'illegittimità del regolamento per l'accesso al servizio sostituivo di mensa aziendale per il personale dipendente approvato dall'azienda sanitaria di Crotone con deliberazione 618 del 15.7.2022 (all. res.) perché in contrasto con la disciplina collettiva sopra richiamata nella parte relativa alla “particolare articolazione oraria”, fonte del diritto, prevedendo l'attribuzione del buono pasto esclusivamente per determinate fasce orarie e, quindi, soltanto a favore di personale non turnista, con conseguente disparità di trattamento rispetto al personale non in turno la cui prestazione lavorativa ecceda comunque le sei ore continuative secondo quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs 66/2003 e art. 29 ccnl 2001 richiamato dall'art. 27 ccnl 2016-2018 e art. 43 ccnl 2019-2021. In particolare, ai sensi dell'art.
4.3 Regolamento cit. (all. Azienda sanitaria) per quel che qui interessa: “Il servizio mensa sostitutivo, mediante l'utilizzo di buoni pasto, spetta, fatti salvi i criteri sopra indicati, nei seguenti casi: (..) Personale comparto sanità: a tutto il personale che opera su cinque giorni continuativi con due rientri pomeridiani, a condizione che dopo la pausa di trenta minuti, svolga
pagina 4 di 5 ulteriore servizio per almeno tre ore e per ogni rientro pomeridiano, svolto con le condizioni di cui sopra e solo se preventivamente autorizzato, fermo restando il limite di 12 buoni pasto mensili”.
Nel caso di specie, pacifico fra le parti che le parti ricorrenti hanno effettivamente prestato la propria attività lavorativa con orario articolato in turni superiori alle sei ore, fatta eccezione di quello pomeridiano (14:00-20:00) ovvero al mattino, dalle 7.00 alle 14.00 e di sera dalle 20.00 alle 7.00, secondo quanto riportato nei fogli presenze in atti, e ciò per tutto il periodo per il quale è richiesto il risarcimento del danno (dal 1.2020 al 12.2023), trattandosi di circostanza specificatamente dedotta dai ricorrenti, anche tramite rinvio ai conteggi in atti ed alle tabelle di presenza, e non altrettanto specificatamente contestata dall'azienda sanitaria, sussiste la responsabilità risarcitoria dell'
[...]
per il danno subito da ciascuno dei ricorrenti in ragione del mancato guadagno del valore del CP_1 buono pasto e, quindi, dell'esborso sostenuto per la consumazione del pasto.
Il danno, in mancanza di contestazione specifica dell'azienda sanitaria sul punto (contenuta solo nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.2.2025) ed in mancanza di prova del quantum, deve liquidarsi in via equitativa alla luce del valore di mercato del buono pasto, per ogni turno eccedente le sei ore continuative riportato nei conteggi e fogli di presenza, dunque pari alla somma da ciascuno richiesta, considerando che ai sensi dell'art. 29 del CCNLI il valore economico del buono pasto non può essere “inferiore a quello in atto”, dunque pari a quello attribuito dall'azienda sanitaria alla generalità dei dipendenti, prodotto in copia dai ricorrenti (all. 6 ric.).
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del buono pasto per ogni turno prestato oltre le sei ore continuative e, per l'effetto, condanna l' al pagamento a favore di Controparte_1 ciascuno di loro, a titolo di risarcimento del danno, della somma indicata, rispettivamente, in ciascun ricorso riunito, oltre accessori di legge;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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