Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3961
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno.

Commentario1

  • 1Errore del sanitario: no al risarcimento per i fratelli postumi
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 23 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3961
Data del deposito : 21 aprile 1999

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