Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Commentario • 1
- 1. Errore del sanitario: no al risarcimento per i fratelli postumiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 23 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIAD SPA, in persona del Direttore Generale, rag. GI Orsi, e del Vice direttore Generale Ing. Arturo Viscione, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IN US;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2117/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 10/5/96, depositata il 05/06/96; RG.901/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GREGORIO IANNOTTA (con delega dell'Avv. Michele, Costa);
udito l'Avvocato GURGO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del 2^, assorbito il 1^, rigetto del 3^ motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 15 e 17 marzo 1993 IO TO proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma dep. il 9.2.1992, con la quale, in accoglimento della sua domanda, GI ON, proprietario e conducente dell'Opel Kadett tg. BA 434081 e la s.p.a. S.I.A.D., assicuratrice dell'autovettura per la responsabilità civile, erano stati condannati a pagargli la somma di L 40.253.000, quale danno alla salute, nonché quale danno patrimoniale, relativamente all'auto, riportati dall'attore-appellante nello scontro tra la detta auto e l'auto Mercedes condotta dal IO. Lamentava l'appellante che il tribunale aveva limitato l'accoglimento della domanda al solo danno biologico e non aveva considerato il danno patrimoniale da lui subito per effetto dell'invalidità sia temporanea che permanente, in relazione alla sua attività di chirurgo plastico, tenuto conto che dalla consulenza di ufficio emergeva che erano residuati postumi invalidanti nella misura del 9%. La corte di appello, con sentenza del 5.6.1996, rigettava l'appello. Riteneva la corte che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che a causa delle lesioni e dei postumi invalidanti non aveva potuto prestare o aveva prestato in modo ridotto la propria attività lavorativa, sia nell'immediatezza del fatto dannoso sia successivamente, mentre nessuna prova in tal senso aveva fornito. Riteneva, inoltre, che il solo fatto che per la mano destra fosse residuato un postumo invalidante del 2-3% ciò non era indice di riduzione della capacità di guadagno, ma aveva rilievo solo sotto il profilo del danno alla salute.
Avverso detta sentenza IO TO ha proposto ricorso per cassazione, che ha presentato anche memorie.
Resiste con controricorso la s.p.a. S.I.A.D.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non ha deciso in merito al motivo di impugnazione attinente alla mancata liquidazione del danno da invalidità temporanea. Egli infatti, con il primo motivo di appello aveva lamentato non solo la mancata liquidazione del danno da invalidità permanente, ma anche quello da invalidità temporanea sia temporanea che parziale.
1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti la corte di merito, sia pure con un'unica motivazione, ha ritenuto che non fosse stato provato dall'attore appellante nessuna forma di danno patrimoniale, conseguente ad invalidità, sia temporanea che permanente.
Osserva la sentenza impugnata che l'attore non aveva adempiuto al suo onere probatorio di dimostrare che, per effetto delle lesioni riportate, "non aveva potuto prestare la sua normale attività lavorativa o che l'aveva prestata in misura ridotta nell'immediatezza del fatto dannoso o successivamente".
Il riferimento all'attività prestata "nell'immediatezza del fatto" denota che la sentenza impugnata ha deciso anche in merito alla censura attinente alla mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità temporanea, con la conseguenza che il giudice si è pronunziato su tutto il chiesto e che non vi è stata violazione dell'art. 112 c.p.c.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi che disciplinano l'onere della prova (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della sentenza (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.). Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha errato, violando anche i principi di cui all'art. 2697 c.c., ritenendo che in atti non vi fosse la prova del danno conseguente ad invalidità temporanea, assoluta prima e poi parziale, mentre in atti vi era la prova documentale del reddito da lavoro autonomo percepito da esso attore e l'unica prova che egli doveva fornire in merito a detto danno era appunto la prova del reddito che sarebbe stato percepito in quel periodo, se avesse potuto lavorare.
Lamenta il ricorrente che, ove anche si dovesse ritenere che la sentenza impugnata abbia deciso in merito al danno da invalidità temporanea, la relativa motivazione è viziata in quanto egli aveva fornito la prova del suo reddito, attraverso l'esibizione dei mod. 740, per cui detto reddito era pari a L 265 milioni nell'anno 1984 e pari a L 287 milioni nell'anno 1985.
Sostiene il ricorrente che, anche secondo questa interpretazione concessiva della sentenza, questa, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe in ogni caso liquidato il danno conseguente all'invalidità temporanea, facendo riferimento non al reddito giornaliero pari a L 722.000, ma con riferimento alla pensione sociale (nel triplo).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. , 1226 e 2056 c.c, nonché dei principi che disciplinano la valutazione equitativa del danno ed il danno futuro conseguente ad invalidità permanente, incidente sulla capacità reddituale. Lamenta, altresì, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza. Il ricorrente censura la sentenza perché, pur avendo condiviso le conclusioni del c.t.u., secondo cui alle lesioni era residuata un'invalidità permanente del 9%, aveva poi ritenuto che detta invalidità rilevasse solo ai fini del danno biologico, senza comportare alcun danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa, pur attenendo, in parte, detta invalidità all'uso della mano destra. Secondo il ricorrente, una volta accertata detta invalidità dal consulente, il giudice doveva procedere ad una liquidazione equitativa del danno.
3. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso vadano trattati congiuntamente, poiché essi sono strettamente connessi in quanto entrambi attengono al risarcimento del danno da invalidità (temporanea o permanente) ed al relativo onere probatorio. Va, anzitutto, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente sia pure in via concessiva, il tribunale (e quindi la corte di appello che ha confermato detta sentenza) non ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità temporanea, liquidandola con il sistema del triplo della pensione sociale, di cui all'art, 4 l. n. 39/1977. Il tribunale ha infatti accolto solo la domanda relativa al danno alla salute, cioè al danno biologico, nella duplice forma sia di danno biologico permanente sia di danno biologico temporaneo, mentre ha rigettato la domanda del danno patrimoniale da invalidità (sia temporanea che permanente), ritenendo che detto danno non era stato provato.
Questa statuizione è stata confermata dalla sentenza impugnata. Nel liquidare il danno biologico il tribunale ha adottato il criterio fissato dall'art. 4 l.n. 39/1977. Per quanto questa Corte abbia rilevato numerose volte che la norma dell'art. 4 l.n. 39/1977 costituisce norma eccezionale applicabile esclusivamente al risarcimento del danno patrimoniale da invalidità, richiesto con azione diretta ex art. 18 l. n. 990/1969, e che pertanto non può essere adottato per la liquidazione del danno biologico, che va effettuata equitativamente (ed in questo ambito risulta legittimo anche il ricorso al criterio della liquidazione a "punto di invalidità", purché personalizzato con riferimento alla fattispecie concreta, Cass. 15.10.1997,n. 10114), va tuttavia osservato che in merito alla liquidazione del detto danno biologico non vi è stata impugnazione e pertanto sul punto si è formato il giudicato.
4.1. Quanto al problema del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità va preliminarmente osservato che le censure del ricorrente sottendono un'equazione tra riduzione della capacità lavorativa specifica e danno patrimoniale da invalidità (sia essa temporanea o assoluta), per cui provata la prima risulta provato anche il secondo.
Ciò non può essere condiviso, se lo si intende in termini di puro automatismo.
Rileva preliminarmente questa Corte che la giurisprudenza, in coerenza con i principi elaborati in particolare dalla Corte Costituzionale (14.7.1986 n. 184 e 27.10.1994, n. 372), ha individuato la figura del danno biologico, come danno correlato alla lesione della persona ed inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica del soggetto, in violazione dell'art. 32 Cost.. Il danno biologico è un danno evento, che trova la sua fonte di tutela nell'art. 2043 c.c., accanto al danno patrimoniale vero e proprio (art. 2043 c.c.) ed al danno morale (art. 2059 c.c.), che sono tipici danni conseguenze. L'evento biologico della menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, dà luogo di per sè al danno biologico, che come tale va provato e risarcito, indipendentemente dal fatto se da detta menomazione sia poi derivata anche una perdita patrimoniale (intesa anche sotto il profilo della perdita di guadagno), che costituisce quindi un danno conseguenza, ontologicamente differente da quello biologico (Cass.17.3.1995,n. 3119). Nella nozione di danno biologico rientrano tutte le figure di danno non reddituale (cd. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale).
Pertanto la stessa riduzione della capacità lavorativa generica, vista in sè e non per l'effetto di un mancato guadagno (che potrebbe quindi anche non esservi nel caso concreto), in quanto costituisce lesione di un generico modo di essere del soggetto che non comporta alcun rilievo sul piano della produzione del reddito e quindi si sostanzia in una menomazione della salute intesa in senso lato, è risarcibile sotto il profilo del danno biologico (Cass. 19.3.1993,n. 3260) e, quindi, sempre come danno evento. Se invece a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associa una riduzione della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale e come tale va liquidato a norma dell'art. 2043 cc. (danno patrimoniale e, quindi, conseguenza).
Quindi l'invalidità (sia totale che parziale), mentre di per sè concorre a costituire il danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale.
4.2. A questo fine, infatti, il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e, quindi, di produrre ricchezza), deve anche accertare se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito una capacità generica ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (Cass. 30.12.1993, n. 13013). Solo se dall'esame di questi elementi risulterà provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La prova di detto danno grava, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, sul soggetto che invoca il risarcimento. Il danneggiato ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione della capacità di lavoro specifico, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, (cd. micropermanenti, le quali non sono producenti danno patrimoniale, ma costituenti solo componenti del danno biologico) può presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà.
Trattasi, però, pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e, quindi, che non vi è stato alcun danno patrimoniale in concreto.
È in questa ottica che viene riconosciuto il risarcimento del danno da invalidità permanente anche in favore del minore o del soggetto non occupato, per quanto essi non siano percettori di reddito nel momento dell'incidente (Cass. 23.7.1993, n. 8226; Cass. 15.4.1996, n. 3539), mentre viene escluso in favore del soggetto già invalido al cento per cento (Cass. 2.6.1992, n. 6692), nonché viene escluso il risarcimento del danno da invalidità temporanea in favore del soggetto lavoratore dipendente che durante tale periodo di invalidità abbia continuato a percepire la retribuzione (Cass.15.4.1993, n. n. 4475), ovvero di minore studente (al quale, invece,
è riconosciuto il danno da invalidità permanente Cass. 11.5.1989, 2150).
4.3. In conclusione il danno patrimoniale, come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa specifica, è risarcibile autonomamente dal danno biologico, soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito (Cass. 15.11.1996, n. 10015). Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto e la prova dello stesso grava sul danneggiato, che ne chiede il risarcimento, anche se detta prova può essere presuntiva (Cass.26.6.1995 n. 7058). Infatti le lesioni personali, le quali abbiano una notevole e negativa incidenza sullo svolgimento della vita lavorativa, incidono presuntivamente sulla capacità di guadagno e di concorrenza dell'individuo (Cass. 10.3.1998, n. 2637).
5. Da tutto quanto sopra detto, consegue che, una volta che il danneggiato ha provato di svolgere un'attività lavorativa e che durante il periodo di invalidità temporanea non è stato in grado di svolgere la stessa ovvero l'ha svolta in maniera ridotta e che contemporaneamente non ha percepito il relativo reddito, può presumersi, salva prova contraria, l'esistenza del danno patrimoniale.
Quindi, mentre al lavoratore dipendente, che durante il periodo di invalidità totale temporanea ha percepito l'intera retribuzione dal suo datore di lavoro, nulla spetta a titolo di risarcimento per questa causale, poiché nessuna diminuzione patrimoniale si è prodotta nella sua sfera patrimoniale ed il danno è subito invece dal datore di lavoro, che ha pagato la retribuzione senza ottenere la prestazione lavorativa (Cass. 15.4.1993, n. 4475; Cass. 10.10.1988, n. 5465), non altrettanto può dirsi per il lavoratore autonomo. Quest'ultimo soggetto, quanto meno sotto il profilo della presunzione semplice, salvo prova contraria, va ritenuto che abbia avuto una riduzione del suo reddito pari per grado e durata all'invalidità temporanea che l'ha colpito, salva l'ipotesi che detto grado di invalidità sia talmente ridotto (microinvalidità), da non potersi egualmente presumere che abbia influito sulla capacità di lavoro e quindi sulla capacità di produrre reddito (il problema sarà ripreso in tema di micropermanente).
Ne consegue che sul punto è contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza che, pur condividendo le conclusioni, cui era pervenuto il primo giudice (che aveva ritenuto un'invalidità temporanea totale (100%) di gg. 40 ed una parziale del 50% per altri venti giorni, secondo le conclusioni del c.t.u.) aveva poi ritenuto che nessun danno patrimoniale aveva subito l'attore (lavoratore autonomo nella qualità di chirurgo plastico), non avendo provato "che non aveva potuto prestare la propria attività o che l'aveva prestata in modo ridotto".
Per potersi sostenere detta conclusione la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere provato che, nonostante che l'attore, lavoratore autonomo, avesse subito un'inabilità del 100% per 40 giorni e del 50% per i successivi 20 giorni, non vi era stata una pari riduzione del reddito da lavoro autonomo (per grado e durata), relativamente ai detti giorni di invalidità, e che quindi la presunzione, invocata in tal senso, era superata da prova contraria.
In tema di azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli, a norma dell'art. 4, 1^ e 2^ c., del d.l. n. 857/76, convertito con modificazioni nella l. 26.2.1977 n. 39, (il quale disciplina i criteri di determinazione del reddito da considerare nella quantificazione del risarcimento per inabilità temporanea o permanente spettante al danneggiato che, al momento del sinistro abbia un reddito da lavoro dipendente o autonomo) tale liquidazione del danno patrimoniale da invalidità non può avvenire equitativamente, bensì deve essere obbligatoriamente effettuata in base alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, restando ammessa la prova contraria tendente a dimostrare la divergenza tra realtà e contenuto di dette dichiarazioni(Cass. 30.5.1995 n. 6074). Pertanto il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, va accolto nella parte attinente al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità temporanea.
5. Diversa è la questione, quanto alla censura relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente (terzo motivo).
In questo caso l'impugnata sentenza ha rilevato che trattasi di postumi che hanno comportato una modestissima limitazione flessoria della metacarpofalangea della mano (con una micropermanente dell'ordine del 2/3 per cento) e che la stessa ha avuto incidenza solo in merito al danno biologico. Con una valutazione in fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, il giudice di merito ha rilevato che detta invalidità, stante la lieve entità, non ha comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica e, quindi, una diminuzione delle entrate patrimoniali professionali. Nè il ricorrente nel ricorso assume che sussistevano prove sulla base delle quali emergesse detta diminuzione delle entrate professionali.
A tal fine va rilevato che i postumi permanenti di modesta entità (cosiddetti micropermanenti) non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacità lavorativa specifica, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacità di guadagno e quindi come danno biologico, potendo trovare fondamento la presunzione della normale incidenza della menomazione sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto nelle situazioni lesive caratterizzate da invalidità permanente di non modesta entità (Cass. 20.1.1997 n. 535; Cass.16.7.1997, n. n. 6516; Cass. 25.9.1997, n. 9399, dove si specifica che può parlarsi di invalidità micropermanente fino a postumi invalidanti non superiori al 10%).
Ne consegue che in questo caso di invalidità micropermanente, in mancanza di una diversa prova, non è viziata la motivazione dell'impugnata sentenza che ha escluso l'esistenza di un danno patrimoniale da invalidità permanente, in quanto la prova presuntiva che emerge dal grado stesso dell'invalidità è che essa non abbia comportato alcuna riduzione della capacità di guadagno. Avendo la sentenza impugnata escluso la stessa esistenza di detto danno patrimoniale, risultano infondate le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., che attengono alla liquidazione del danno e che, pertanto, costituiscono un posterius rispetto all'accertamento dell'esistenza del danno (nella fattispecie esclusa).
Pertanto anche il terzo motivo di ricorso va rigettato. In accoglimento del secondo motivo di ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche sulle spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso ed accoglie il secondo.
Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999