Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione IV Civile
Il Tribunale di Catania, IV Sezione Civile, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel.
Dott. Alessandro Laurino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 113/2025 r.g. promosso da con sede legale in Messina, via G. La Farina n. 40, P. Parte_1
IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Aurelio Noto;
RICORRENTE nei confronti di con sede in Catania, Via Priolo S.P. 70 snc Controparte_1
(CF ; N.REA: CT-452862), in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante p.t. nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli C.F._1
avv.ti prof. Concetto Costa e Armando Finocchiaro;
RESISTENTE
1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che il creditore ha postulato un credito per euro 259.954,97; rilevato che la resistente, costituitasi con memoria depositata in data 24/4/2025, ha dedotto quanto segue:
“La società è stata costituita il 28/11/2022 come risulta dalla visura CP_1
camerale ed ha gestito un impianto di carburanti ubicato in Catania, Via Priolo
S.P. 70 – Asse dei Sevizi- San Giuseppe La Rena, giusta contratto di
Commissione con affidamento in uso gratuito di attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi del 23/01/2023, nonché un locale Bar annesso allo stesso impianto, completo di attrezzature e macchinari, di cui al suddetto contratto di locazione (doc. 2). Il rapporto commerciale con la si è deteriorato nel Pt_1
tempo in quanto quest'ultima ha preteso di ottenere da dei pagamenti CP_1
per saldare i debiti della vecchia azienda di famiglia (la Controparte_3
amministrata anch'essa dal padre – doc. 3 visura) che prima Persona_1
aveva gestito l'impianto e contestualmente ha ridotto significativamente i margini di guadagno pro-litro, costringendo la a sottoscrivere un CP_1
accordo capestro con scrittura privata del 5/4/2024 (doc. 4) A causa
pag. 2 di 8 dell'estrema conflittualità tra le parti la è stata costretta ad adire un CP_1
organismo di mediazione in quanto immotivatamente e arbitrariamente procedeva alla chiusura forzata dell'impianto in data 20/01/2025 e Pt_1
con verbale di consegna del 25/02/2025 pretendeva ed otteneva la riconsegna dell'impianto (doc. 5) richiedendo la chiusura dell'impianto e la sua restituzione. Difatti l'illegittima chiusura dell'impianto ha comportato ai sensi dell'art. 2043 c.c. un gravissimo danno per parte ricorrente, come dedotto in sede di conciliazione conclusasi con verbale negativo del 11/03/2025 (doc. 6).
***** Se poi si guarda la situazione complessiva della società, come risulta anche dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31/03/2025 (doc. 7), non vi è stato di insolvenza, né vi sono creditori interessati a presentare istanza di fallimento. In particolare:
1. Non vi sono debiti fiscali e/o previdenziali significativi, primo e principale indice dello stato di insolvenza, come potrà anche verificare il Tribunale (e non a caso nessuna segnalazione è pervenuta dal PM);
2. vi è una piccola perdita di € 13.797,68 che potrà essere comunque coperta e/o portata a nuovo in occasione dell'approvazione del prossimo bilancio (si allegano i bilanci a 4 sezioni esercizio 2023 e 2024 doc. 8 – bilancio di esercizio 2023 depositato doc. 9);
3. il credito della è in Pt_1
contestazione e ciò esclude l'insolvenza, peraltro il creditore non ha tentato, come avrebbe dovuto, altre strade per il recupero del pretesto credito, ma ha subito agito con la richiesta di liquidazione giudiziale contravvenendo così ai principi generali di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali”; ritenuto che, seppure la resistente abbia affermato che il credito di controparte sia contestato, non ha dedotto di aver proposto opposizione avverso l'ingiunzione ex art. 664 c.p.c. del 22/2/2025 per euro 16.583,33, per canoni scaduti, oltre a quelli a scadere, interessi, spese e compensi del procedimento,
pag. 3 di 8 pronunciato dal Tribunale di Catania a seguito della convalida dello sfratto ivi citata (v. all.to n. 2 del ricorso), né, soprattutto, ha mosso specifiche difese quanto all'inadempimento concretizzatosi nell'omesso pagamento della somma di euro 77.077,74, di cui alla scrittura privata del 5/4/2024 (v. all.to n. 3 del ricorso e all.to 4 della memoria di costituzione), tenuto conto di quanto analiticamente narrato in ricorso, né alle singole poste di cui alle fatture rimaste impagate per come elencate dalla ricorrente (v. pagine 1 e 2 del ricorso e allegati nn. 5, 6 e 7); ritenuto, del resto, che nella stessa situazione economica-patrimoniale aggiornata al 31/3/2025 la resistente ha indicato nei confronti della ricorrente un debito complessivo apri a euro 287.596,01 (v. allegato n. 7 della memoria); ritenuto che ersi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla circostanza per cui la stessa non ha dedotto con quali risorse e tempistiche intenda far fronte alla propria esposizione debitoria, dinanzi al fatto che la stessa ha narrato di aver registrato nel 2025 una perdita di euro 13.707,68 (v. allegato n. 7 della memoria, cit.), emergendo, altresì, debiti esattoriali per cui non è in corso alcuna rateizzazione per oltre 32.000,00 euro
(v. informazioni in atti depositate in data 2/4/2025), debiti presso l'INPS (v. informazioni in atti depositate in data 22/4/2025) per ulteriori per euro
13.529,77 e comunicazioni di irregolarità dell'Agenzia delle Entrate per euro
10.017,00 (v. informazioni in atti depositate in data 18/4/2025), non sfuggendo come nel 2025 (periodo 1/1/2025-31/3/2025) i costi superino i ricavi (attestati a euro 276.089,52) e l'esposizione debitoria sia indicata in una misura superiore agli euro 400.000,00, non sfuggendo come il debito dell'odierna ricorrente risulta essersi incrementato di oltre euro 50.000,00 rispetto al 2024 (v. all.to n. 8
pag. 4 di 8 della memoria), con incremento nel 2025 di altre esposizioni debitorie (ad esempio verso l'Erario e l'INPS); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI e che dalla documentazione in atti risultano superate le soglie di cui all'art. 2, lett.d), nn. 1 e 2, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 e visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
con sede in Catania, Via Priolo S.P. 70 snc (CF Controparte_1
N.REA: CT-452862), avente come suo legale rappresentante p.t. P.IVA_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_2 C.F._1
nomina il dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. MANUELA PERNA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma
III, e 358 c.c.i.;
pag. 5 di 8 - la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.; stabilisce il giorno 30/09/2025 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
pag. 6 di 8 ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
pag. 7 di 8 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo dott. Mariano Sciacca
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