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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5424/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 5050/2021 del 28.05.2021, e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) in proprio e quali eredi di Pt_2 C.F._2
, elettivamente domiciliati in VIA CORNELIA Persona_1
DEI GRACCHI 42 80070 BACOLI, nello studio dell'avv. CIUNFRINI
GIOVANNA (c.f. ), che li rappresenta e difende C.F._3
per mandato in atti
E HDI (c. f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_1
Napoli, Corso Umberto I, 154, nello studio dell'Avv. MARIA VINCENZO
(c.f. ), che la rappresenta e difende per mandato in C.F._4
atti
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
agì innanzi al tribunale di Napoli (causa r.g. 90170/2013) Parte_3
nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A., chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo spettantegli per il furto subito della propria autovettura.
Con sentenza n. 3867/2018, emessa il 10.04.2018 e pubblicata il 20.04.2018,
il tribunale rigettò la domanda, compensando le spese. A fondamento della decisione, il giudice adito osservò che l'attore, dopo aver ritirato la propria produzione, non l'aveva ridepositata né aveva chiesto un termine per potervi provvedere. In mancanza, quindi, della documentazione allegata agli atti, e dovendo provvedere allo stato degli atti, ritenne che non vi fosse la possibilità di verificare la fondatezza della domanda, a cominciare dalla titolarità del veicolo.
Con citazione notificata il 18.11.2018, , e Persona_1 Pt_1
, quali eredi di , nelle more deceduto, Parte_2 Parte_3
hanno proposto, innanzi al tribunale di Napoli, domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., relativamente alla sentenza 3867/2018 di quel tribunale.
Gli attori in revocazione sostennero che per effetto di una mera svista il giudice del primo giudizio aveva ritenuto che al momento della decisione
2 non vi fosse, in atti, la produzione di parte del loro dante causa, dal momento che, al contrario, come risultava dalla consultazione del sistema informatico, quella produzione era stata ridepositata in data 3.4.2018,
dunque al momento dello scadere dei termini (60 + 20) concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Su tali premesse,
chiesero che il tribunale preliminarmente revocasse la sentenza, perché
viziata dall'errore di fatto risultante dagli atti e, conseguentemente, nel merito, accogliesse la domanda e condannasse la HDI Assicurazioni
S.p.A. al pagamento in loro favore dell'indennizzo dovuto, indicato in €
18.000,00, oltre interessi e spese.
Instauratosi il contraddittorio, HDI Assicurazioni S.p.A. si costituì
deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda, dal momento che la produzione avversa, nel giudizio a quo, risultava depositata, secondo la stessa versione degli attori in revocazione, nell'ultimo giorno utile ai fini del deposito delle memorie di replica, laddove, al contrario, l'art. 169,
secondo comma, c.p.c., indica nel momento del deposito della comparsa
conclusionale l'ultimo utile per il rideposito del fascicolo di parte.
Con sentenza n. 5050/2021 emessa il 27.5.2021 e pubblicata il giorno successivo il tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, confermando la sentenza impugnata, e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il tribunale ha ritenuto che correttamente il giudice della sentenza impugnata aveva considerato non utilizzabili i documenti contenuti nel fascicolo della parte attrice, in quanto
3 ridepositato il 3.4.2018 laddove il termine perentorio di cui all'art. 169,
comma 2, c.p.c. scadeva in data 13.3.2018.
Hanno proposto appello e e , Persona_1 Pt_1 Parte_2
nella citata qualità di eredi di . Gli appellanti, nel chiedere Parte_3
la riforma della pronuncia di primo grado, hanno evidenziato come fosse erronea l'affermazione del giudice della sentenza n. 3867/2018, oggetto della revocazione, secondo cui non vi sarebbero stati, agli atti, i documenti utili alla decisione, in quanto contenuti nel fascicolo di parte tardivamente restituito dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, dal momento che i documenti in questione risultavano prodotti telematicamente in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e, dunque, erano presenti nel fascicolo telematico al momento della decisione.
Dunque, secondo gli appellanti, il giudice del giudizio di revocazione aveva superficialmente concentrato la decisione sulla scadenza del termine di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c., senza avvedersi che l'errore denunciato, idoneo a giustificare l'azione di revocazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., risiedeva nel non essersi avveduto il giudice dell'esistenza, nel fascicolo telematico, dei documenti utili ai fini della decisione. Hanno quindi chiesto che, in riforma della sentenza 5050/2021,
la Corte verificata la sussistenza dell'errore revocatorio, accogliesse la domanda proposta, condannando la HDI Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Anche in questo grado di giudizio si è costituita la HDI Assicurazioni
S.p.A., resistendo al gravame;
in particolare, la parte appellata ha
4 lamentato l'introduzione, solo nel giudizio di appello e quindi tardivamente, di argomenti e deduzioni non esposti nel giudizio di primo grado e, pertanto, inammissibili.
La causa è stata dichiarata interrotta a seguito della comunicazione dell'intervenuto decesso di . Persona_1
Riassunta, quindi, da e , anche nella qualità di Pt_1 Parte_2
eredi di , la causa è stata trattenuta in decisione Persona_1
all'udienza del 30.4.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge (60 + 20) per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è inammissibile.
A fronte della prima sentenza – la n. 3867/2018, emessa il 10.04.2018 e pubblicata il 20.04.2018 – la parte attrice avrebbe potuto proporre appello,
lamentando il preteso errore del giudicante consistito nel non aver tenuto conto della documentazione prodotta (o sotto il profilo dell'avvenuto deposito, o sotto l'altro – e diverso: prospettato solo successivamente - di non aver considerato i documenti depositati telematicamente).
Ed invece gli eredi di ritennero di poter proporre Parte_3
domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., norma che,
secondo il suo univoco incipit, si applica alle sentenze pronunciate in grado
d'appello o in unico grado. Sotto altro profilo, poi, anche qualora fosse scaduto il termine per la proposizione dell'appello, la revocazione – ai sensi dell'art. 396 c.p.c. – sarebbe stata ammissibile solo nei casi dei nn. 1,
2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., e non per l'ipotesi del n. 4 dello stesso articolo.
In questo senso si è anche espressa la Suprema Corte (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021), evidenziando che in tema di
5 revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la
sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta,
mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado
sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando, in difetto,
preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli.
Dunque, era inammissibile già la domanda proposta in primo grado ed oggetto della sentenza qui impugnata;
e tale inammissibilità deve essere,
ora, rilevata anche nel presente giudizio di appello.
Per completezza va anche osservato che le questioni di esclusiva
rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a
determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non
rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo
introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio,
vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma
consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle
domande giudiziali (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 6483 del 11/03/2025).
Alla declaratoria di inammissibilità della domanda fa seguito la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con applicazione dei parametri minimi in ragione del rilievo d'ufficio della questione dirimente.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
6 inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e quali eredi Parte_1 Parte_2
di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. Persona_1
5050/2021 del 28.05.2021, così provvede:
- a) dichiara inammissibile la domanda;
- b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di
HDI Assicurazioni S.p.A., liquidate in € 4.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l.
24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della terza sezione civile,
l'11.09.2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5424/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 5050/2021 del 28.05.2021, e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) in proprio e quali eredi di Pt_2 C.F._2
, elettivamente domiciliati in VIA CORNELIA Persona_1
DEI GRACCHI 42 80070 BACOLI, nello studio dell'avv. CIUNFRINI
GIOVANNA (c.f. ), che li rappresenta e difende C.F._3
per mandato in atti
E HDI (c. f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_1
Napoli, Corso Umberto I, 154, nello studio dell'Avv. MARIA VINCENZO
(c.f. ), che la rappresenta e difende per mandato in C.F._4
atti
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
agì innanzi al tribunale di Napoli (causa r.g. 90170/2013) Parte_3
nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A., chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo spettantegli per il furto subito della propria autovettura.
Con sentenza n. 3867/2018, emessa il 10.04.2018 e pubblicata il 20.04.2018,
il tribunale rigettò la domanda, compensando le spese. A fondamento della decisione, il giudice adito osservò che l'attore, dopo aver ritirato la propria produzione, non l'aveva ridepositata né aveva chiesto un termine per potervi provvedere. In mancanza, quindi, della documentazione allegata agli atti, e dovendo provvedere allo stato degli atti, ritenne che non vi fosse la possibilità di verificare la fondatezza della domanda, a cominciare dalla titolarità del veicolo.
Con citazione notificata il 18.11.2018, , e Persona_1 Pt_1
, quali eredi di , nelle more deceduto, Parte_2 Parte_3
hanno proposto, innanzi al tribunale di Napoli, domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., relativamente alla sentenza 3867/2018 di quel tribunale.
Gli attori in revocazione sostennero che per effetto di una mera svista il giudice del primo giudizio aveva ritenuto che al momento della decisione
2 non vi fosse, in atti, la produzione di parte del loro dante causa, dal momento che, al contrario, come risultava dalla consultazione del sistema informatico, quella produzione era stata ridepositata in data 3.4.2018,
dunque al momento dello scadere dei termini (60 + 20) concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Su tali premesse,
chiesero che il tribunale preliminarmente revocasse la sentenza, perché
viziata dall'errore di fatto risultante dagli atti e, conseguentemente, nel merito, accogliesse la domanda e condannasse la HDI Assicurazioni
S.p.A. al pagamento in loro favore dell'indennizzo dovuto, indicato in €
18.000,00, oltre interessi e spese.
Instauratosi il contraddittorio, HDI Assicurazioni S.p.A. si costituì
deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda, dal momento che la produzione avversa, nel giudizio a quo, risultava depositata, secondo la stessa versione degli attori in revocazione, nell'ultimo giorno utile ai fini del deposito delle memorie di replica, laddove, al contrario, l'art. 169,
secondo comma, c.p.c., indica nel momento del deposito della comparsa
conclusionale l'ultimo utile per il rideposito del fascicolo di parte.
Con sentenza n. 5050/2021 emessa il 27.5.2021 e pubblicata il giorno successivo il tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, confermando la sentenza impugnata, e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il tribunale ha ritenuto che correttamente il giudice della sentenza impugnata aveva considerato non utilizzabili i documenti contenuti nel fascicolo della parte attrice, in quanto
3 ridepositato il 3.4.2018 laddove il termine perentorio di cui all'art. 169,
comma 2, c.p.c. scadeva in data 13.3.2018.
Hanno proposto appello e e , Persona_1 Pt_1 Parte_2
nella citata qualità di eredi di . Gli appellanti, nel chiedere Parte_3
la riforma della pronuncia di primo grado, hanno evidenziato come fosse erronea l'affermazione del giudice della sentenza n. 3867/2018, oggetto della revocazione, secondo cui non vi sarebbero stati, agli atti, i documenti utili alla decisione, in quanto contenuti nel fascicolo di parte tardivamente restituito dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, dal momento che i documenti in questione risultavano prodotti telematicamente in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e, dunque, erano presenti nel fascicolo telematico al momento della decisione.
Dunque, secondo gli appellanti, il giudice del giudizio di revocazione aveva superficialmente concentrato la decisione sulla scadenza del termine di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c., senza avvedersi che l'errore denunciato, idoneo a giustificare l'azione di revocazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., risiedeva nel non essersi avveduto il giudice dell'esistenza, nel fascicolo telematico, dei documenti utili ai fini della decisione. Hanno quindi chiesto che, in riforma della sentenza 5050/2021,
la Corte verificata la sussistenza dell'errore revocatorio, accogliesse la domanda proposta, condannando la HDI Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Anche in questo grado di giudizio si è costituita la HDI Assicurazioni
S.p.A., resistendo al gravame;
in particolare, la parte appellata ha
4 lamentato l'introduzione, solo nel giudizio di appello e quindi tardivamente, di argomenti e deduzioni non esposti nel giudizio di primo grado e, pertanto, inammissibili.
La causa è stata dichiarata interrotta a seguito della comunicazione dell'intervenuto decesso di . Persona_1
Riassunta, quindi, da e , anche nella qualità di Pt_1 Parte_2
eredi di , la causa è stata trattenuta in decisione Persona_1
all'udienza del 30.4.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge (60 + 20) per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è inammissibile.
A fronte della prima sentenza – la n. 3867/2018, emessa il 10.04.2018 e pubblicata il 20.04.2018 – la parte attrice avrebbe potuto proporre appello,
lamentando il preteso errore del giudicante consistito nel non aver tenuto conto della documentazione prodotta (o sotto il profilo dell'avvenuto deposito, o sotto l'altro – e diverso: prospettato solo successivamente - di non aver considerato i documenti depositati telematicamente).
Ed invece gli eredi di ritennero di poter proporre Parte_3
domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., norma che,
secondo il suo univoco incipit, si applica alle sentenze pronunciate in grado
d'appello o in unico grado. Sotto altro profilo, poi, anche qualora fosse scaduto il termine per la proposizione dell'appello, la revocazione – ai sensi dell'art. 396 c.p.c. – sarebbe stata ammissibile solo nei casi dei nn. 1,
2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., e non per l'ipotesi del n. 4 dello stesso articolo.
In questo senso si è anche espressa la Suprema Corte (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021), evidenziando che in tema di
5 revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la
sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta,
mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado
sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando, in difetto,
preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli.
Dunque, era inammissibile già la domanda proposta in primo grado ed oggetto della sentenza qui impugnata;
e tale inammissibilità deve essere,
ora, rilevata anche nel presente giudizio di appello.
Per completezza va anche osservato che le questioni di esclusiva
rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a
determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non
rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo
introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio,
vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma
consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle
domande giudiziali (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 6483 del 11/03/2025).
Alla declaratoria di inammissibilità della domanda fa seguito la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con applicazione dei parametri minimi in ragione del rilievo d'ufficio della questione dirimente.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
6 inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e quali eredi Parte_1 Parte_2
di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. Persona_1
5050/2021 del 28.05.2021, così provvede:
- a) dichiara inammissibile la domanda;
- b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di
HDI Assicurazioni S.p.A., liquidate in € 4.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l.
24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della terza sezione civile,
l'11.09.2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata