Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 600/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Roberto Parte_1
Oratino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pomigliano d'Arco, via Alfa Romeo
n. 35;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare le infermità dalle quali è affetta la ricorrente, l'epoca di insorgenza delle stesse, nonché l'esistenza di tutte le altre infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, anche se verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e/o nel corso del presente giudizio;
2) stabilire se la ricorrente non è capace di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua, riferendo anche sull'epoca a decorrere dalla quale la ricorrente presenta i requisiti sanitari per l'indennità richiesta b. all'esito, nel merito, accertare e dichiarare che la sig.ra è invalida al 100% e non è capace di deambulare Parte_1 senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua ai sensi della l. 11.02.80 n. 18 dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU. c. disciplinare le spese e le competenze di lite secondo il principio della soccombenza, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 06.02.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato limitatamente all'accompagnamento.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisite la relazione integrativa, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1 Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza delle singole patologie obbiettivate sulla deambulazione e sull'autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita. Deduceva, inoltre, un significativo peggioramento dell'infermità respiratoria sofferta, come da documentazione medica sopravvenuta.
2.1. Alla luce delle argomentazioni difensive della parte nonché dell'ulteriore documentazione medica prodotta, di formazione successiva alla conclusione delle indagini peritali di prima fase, si è ritenuto necessario un approfondimento medico, disponendo che il c.t.u. già nominato in ATP, dott. , procedesse ad una integrazione delle operazioni peritali, Persona_1 anche al fine di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'odierna istante.
All'esito della nuova visita, il consulente ha rilevato un effettivo peggioramento delle condizioni cliniche della sig.ra , giungendo così a ritenere sussistente il requisito sanitario per Pt_1
l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2024.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta dell'esame obiettivo praticato e delle risultanze della documentazione medica allegata, formulava la seguente diagnosi: “diabete mellito in insulino-terapia; obesità e complicanze artrosiche;
insufficienza respiratoria in O2 terapia;
insufficienza venosa cronica (varici di I-II grado)”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, premesso un inquadramento metodologico sulla valutazione delle patologie riscontrate, il consulente sanitario ha così osservato: “La prima infermità diagnosticata va identificata per analogia nella voce tabellare 9309 (“Diabete mellito 1 o
2 con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”) prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 41 ed il 50%. Alla luce dello studio della documentazione sanitaria allegata agli Atti, nonché delle risultanze delle operazioni peritali si può pervenire per tale patologia ad una valutazione del tasso di invalidità pari al 45% (quarantacinque per cento).
La seconda infermità diagnosticata è riportata nella voce tabellare 7105 (“Obesità, indice di massa corporea compreso tra 35 e 40, con complicanze artrosiche”) prevista con valore di invalidità variabile dal 31 al 40 %. Nel caso de quo le complicanze artrosiche sono a carico del rachide lombare, identificabile per analogia alla voce tabellare 7010 (“Anchilosi del rachide lombare”) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40%, dell'articolazione coxo-femorale, identificabile per analogia alla voce tabellare 7202 (“Anchilosi d'anca in buona posizione”) prevista con tasso di invalidità fisso pari a 41%, nonché delle ginocchia, identificabile per analogia alle voci tabellari 7205 (“Anchilosi di ginocchio rettilinea”) prevista con tasso di invalidità dal
21% al 30%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica della periziata, applicando il criterio proporzionale riduttivo, ma considerando anche la concorrenza delle stesse è possibile affermare che le suddette patologie diano luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 65% (sessantacinque per cento).
La terza infermità diagnosticata è identificabile per analogia alla voce tabellare 6456 (“BPCO, prevalente enfisema”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 65%. Alla luce delle evidenze obiettive, della necessità di ossigeno terapia a lungo termine, è possibile stabilire per tale condizione una valutazione di invalidità pari al 75 % (settantacinque per cento).
La quarta infermità è da rilevare come essa non venga in alcun modo inquadrata dalla Tabella emanata con il D.M. 05.02.1992 per cui si deve far riferimento alle voci presenti nella Tabella emanata con il D.M. 25.07.1980 ove è possibile riportarsi alla voce “varicosità non complicate e non emendabili” prevista con un “range” fino al 10%; nel caso di specie, sulla base delle risultanze del presente esame obiettivo e di quanto rilevato dagli accertamenti clinico-diagnostici esibiti, è possibile ritenere che l'infermità possa essere inquadrata in una II Classe CEAP e attribuirle un punteggio pari al 15%( quindici per cento)”.
In particolare, “Dall'esame della documentazione sanitaria esibita, e dalle operazioni peritali risulta che l'istante è affetta da diabete mellito di tipo 2 in insulino-terapia e da obesità moderata
(BMI =35.5) con complicanze artrosiche pluridistrettuali, con particolare localizzazione al rachide, anche e ginocchia e con lieve insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, in presenza di varici di I-II grado. La sig.ra è altresì affetta da insufficienza respiratoria in ossigeno Pt_1 terapia a lungo termine, aggravata da un episodio di tromboembolia polmonare, avvenuto nel
2019.
Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare la sig.ra come un “soggetto Parte_1 ultra65enne” con “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100% (cento per cento)”.
In merito ai presupposti per beneficiare dell'accompagnamento, secondo il consulente “Il giudizio medico-legale, secondo l'interpretazione corrente si fonda … sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Nonostante il quadro patologico risulti tale da rallentare la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, la valutazione scaturita dalle risultanze peritali depone per una sussistenza di una residua autosufficienza.
Ciò premesso è possibile affermare che la sig.ra presenti adeguata Parte_1 organizzazione del suo vivere quotidiano, e sia “autosufficiente” per compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, si ritiene che alla sig.ra non possano essere riconosciuti i Parte_1 requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento”.
Quanto poi alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, secondo il c.t.u.: “Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, la sig.ra necessita di un “intervento assistenziale Parte_1 permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendole attribuire la
“condizione di handicap con connotazione di gravità” prevista dalla normativa di riferimento
(comma 3 articolo 3 legge 104/92).
In merito alla retrodatazione di tale beneficio, sulla base dalle evidenze emerse dallo studio degli Atti e dalle operazioni peritali, è possibile ritenere soddisfatti i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatrice di Handicap con connotazione di gravità a far data da sei mesi antecedenti le operazioni peritali (Gennaio 2022). …”.
Ancora il c.t.u., in replica alle osservazioni di parte ricorrente, affermava: “A confutazione delle osservazioni si fa presente che oltre alle valutazioni cui è giunto il CTU, lo stesso aveva richiesto in sede di operazioni peritali visita geriatrica pervenuta in data 5/08/2022 che si riporta di seguito : certificazione geriatrica medico legale domiciliare del 10/08/2022 dr distretto 51 ASL Per_2
NA3 Sud:2” diabete mellito in non ottimale compenso glicometabolico, obesità di grado severo, autonoma nella deambulazione. Al momento della visita non indossa presidi per incontinenza.
Indossa maschera per ossigenoterapia continuativa” Quindi anche il parere dello specialista geriatra depone per una deambulazione autonoma. In merito alla insufficienza respiratoria si fa presente che la SpO2 misurata è stata pari al 96%, quindi in ottimale compenso ..La determinazione cui è giunto il CTU depone per uno stato di soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100% (cento per cento) ma con una residua autosufficienza, inoltre proprio per le difficoltà gravi si è provveduto a riconoscere alla periziata uno stato di handicap con connotazione di gravità art 3 comma 3 della legge 104”; confermava così le proprie conclusioni.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte in relazione alla negazione dei presupposti fondanti il diritto all'indennità di accompagnamento, nonché del documentato aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
All'esito del nuovo accesso peritale, in considerazione della documentazione sanitaria sopravvenuta, il c.t.u. ha rilevato un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, sostenendo, di fatti, che “la sig.ra è da ritenersi non autonoma nel compiere Parte_1 gli atti quotidiani della vita, e pertanto possono esserle riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento”, precisando in merito alla decorrenza che “sulla base dalle evidenze emerse dallo studio degli Atti e dalle operazioni peritali, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta si può … ritenere soddisfatti i requisiti sanitari a far data da giugno 2024. …”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del consulente in punto di decorrenza del beneficio richiesto;
tuttavia, la doglianza di parte si appalesa del tutto generica, posto che non vengono specificamente indicati i certificati o, comunque, altri elementi cui ancorare la decorrenza ad un momento precedente a quella individuata dal c.t.u.; né in che modo una diversa valutazione del quadro patologico obiettivato sia in grado di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u., in modo tale da retrodatare la decorrenza della prestazione richiesta sin dalla data dell'istanza amministrativa.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2024, oltre della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal gennaio 2022.
5. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste da data successiva al deposito del ricorso, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal gennaio 2022, nonché dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal giugno 2024;
- Compensa integralmente le spese di entrambi i giudizi;
- Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno